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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 07/03/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Adele Ferraro, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1938/2024 R.G.A.C. avente ad oggetto: “Arricchimento senza causa”, vertente
TRA
(C.F ), rappresentato e difeso dall'Avv. Gregorio Parte_1 C.F._1
Muraca ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Tiriolo (CZ), C.so Garibaldi n.59
-RICORRENTE-
E
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Rizzo e Francesca Andrea
Cantone ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano via Dante n.9
-RESISTENTE -
Conclusioni delle parti: come da verbale del 7.3.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 281 undecies c.p.c ha convenuto in giudizo la Parte_1 [...]
chiedendo di condannarla alla restituzione della somma di euro 23.865,00, CP_1
1 indebitamente corrisposta in forza di contratto di finanziamento n. 6221656del 13.05.2010, per l'importo di euro 32.724,00, da restituire in 120 rate mensili.
Nel merito ha allegato che il contratto di finanziamento prevedeva applicarsi un T.A.N. (tasso annuo nominale) pari al 12,490% e TAEG (tasso annuo effettivo globale) pari al 13,360% oltre ad un tasso di mora maggiorato del 17,810%.
Il prestito era stato regolarmente estinto ma dalla perizia tecnica di parte redatta dal dott. Per_1
era poi emersa la pattuizione usuraria oltre ad una indeterminatezza del TEG;
in
[...]
particolare, il T.E.G. e il T.A.E.G risultavano ciascuno pari al 13,746% mentre la soglia di usura individuata dalla Banca d'Italia era fissata nella misura del 17,910%; pertanto, in applicazione dei principi espressi dalla sentenza della Suprema Corte n.19597/2020, calcolato il T.E.G. sugli interessi di mora, era stata riscontrata l'applicazione effettiva di un tasso contrattuale al 21,060% superiore alla relativa soglia e pertanto usurario.
Il consulente riscontrava altresì che il T.A.E.G. non era conforme a quello dichiarato nel contratto.
Per tali ragioni ha quindi concluso chiedendo di accertare l'usura del tasso di mora applicato e per l'effetto ha chiesto la condanna della resistente alla restituzione della somma indebitamente percepita.
Si è costituita in giudizio la la quale nell'impugnare le deduzioni Controparte_1
avversarie ha rilevato, in riferimento alla dedotta doglianza relativa al T.A.E.G., che la contestazione non era poi sfociata in alcuna domanda nei confronti della resistente, ponendosi dunque come mera deduzione difensiva, senza che sul punto qlacunchè fosse stato richiesto.
Sulla pattuizione di tasso asseritamente usurario, presumibilmente applicato con riferimento agli interessi moratori, ha rilevato come la domanda svolta non potesse che essere frutto di un mero errore di calcolo fatto dal consulente di controparte, avendo questi computato nel T.E.G. anche il tasso di mora, in difformità ai criteri di calcolo emanati dalla Banca d' Italia al fine di valure il rispetto del limite di cui all'art. 2 co. 4 L. 108/1996.
Per tali ragioni ha concluso chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.10.2024, la causa è stata rinviata all'udienza del 7.03.2025 per la discussione orale con termine per note.
2 Alla detta udienza, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva decisa con la presente sentenza, all'esito dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve rilevarsi che la doglianza genericamente espressa in ordine alla difformita tra il T.A.E.G. indicato in contratto e quello effettivamente applicato non sia collegata ad alcuna specifica e pertinente domanda introdotta da parte ricorrente sicchè alcuna pronuncia può essere resa dal
Tribunale sul punto, avendo la parte concluso per il solo accertamento della usurarietà del finanziamento.
Con riferimento, invece, alla usurarietà del tasso fissato per l'interesse moratorio concordato, è pacifico che la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applichi anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti (Cass.
SSUU n. 1957 del 2020).
Orbene, quanto prospettato nella perizia di parte allegata al ricorso introduttivo non è in linea con il criterio indicato dalla Suprema Corte per la determinazione della usurarietà del tasso di interesse moratorio.
Ed invero la perizia di parte evidenzia la sussistenza di una pattuizione usuraria del finanziamento del 13.05.2010 n. 6221656, prevedendo un tasso di mora contrattuale pari al 30,300%, dato dalla somma delle condizioni economiche contrattuali riferite al T.A.N. nella misura del 12,490% e della maggiorazione del 17,81%; la sommatoria determinerebbe il superamento del tasso soglia usura relativo all'epoca di stipula del contratto, motivo per cui gli interessi corrisposti non erano ritenuti dovuti.
3 Ed, infatti, il TEGM per i crediti personali nel periodo di riferimento (maggio 2010) sono pari al
11,94%, tasso al quale, in ossequio ai principi di cui alla sentenza delle SSUU richiamata, deve sommarsi la maggiorazione del 2,1% e tale risultato moltiplicarsi per 1,5, così determinandosi, come pure indicato dal CTP un interesse soglia del 18,00%.
Orbene, deve rilevarsi preliminarmente che la stessa parte ricorrente ha allegato che il prestito è stato “regolarmente estinto nei termini previsti e prefissati”, dunque, appare evidente che non essendosi applicati in concreto gli interessi moratori non sussiste neppure un interesse a far valere la eventuale usura genetica del rapporto,.
Ed, infatti, le sezioni unite della Cassazione richiamate hanno evidenziato come sussista l'interesse ad agire per far operare la clausola di cui all'art. 1815 comma 2 c.c. unicamente qualora il tasso sia stato concretamente applicato e non qualora esso sia stato pattuito ma mai esatto.
In ogni caso, l'interesse moratorio pattuito non era superiore al tasso soglia.
Ed, infatti, nel contratto si prevedeva che esso fosse determinato in misura pari al TEGM pubblicato sulla GU aumentato della metà; dunque, nel caso in esame, essendo il TEGM per le operazioni di credito personale pari all'11,94 (come detto dallo stesso CTP e come effettivamente previsto dai relativi DM), l'aumento della metà determina un tasso del 17,91%, dunque inferiore al tasso soglia del 18%, come innanzi evidenziato.
La domanda proposta va pertanto rigettata in quanto infondata.
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base del D.M. n. 147 del
2022 nei valori minimi, tenuto conto dello scaglione di riferimento (individuato in quello per le cause di valore fino ad € 26.000) e con esclusione del compenso previsto per la fase istruttoria in quanto non tenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte,
− Rigetta il Ricorso
4 − Condanna al pagamento in favore di in persona del Parte_1 Controparte_1 legale rappresentate p.t delle spese di giudizio che liquida in euro € 2.300,00 oltre rimb. forf.,
IVA e CPA come per legge.
Catanzaro, lì 07 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Adele Ferraro
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