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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 05/09/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3659/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO MI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi Presidente relatore dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, iscritto al n. r.g. 3659/2025, promosso ex artt. 473 bis.29 e 473-bis.51 c.p.c., con ricorso congiunto depositato in data 22/07/2025 da
[...]
e , entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Menga Saverio Valentino, Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Via G. De Petra n. 49, Foggia;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO REGGIO MI (INTERVENTORE EX LEGE)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex artt. 473-bis.29 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 22/07/2025,
[...]
e hanno chiesto una modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella Parte_1 Parte_2 sentenza di questo Tribunale n. 463/2016 pubblicata in data 04/04/2016, chiedendo la revoca dell'obbligo posto in capo ad di versare a il contributo di Parte_2 Parte_1 mantenimento per la figlia pari ad € 200,00 mensili, deducendo, a fondamento della domanda congiunta, che la figlia (nata il [...]) fosse divenuta economicamente Persona_1 autosufficiente.
pagina 1 di 2 Il Pubblico Ministero, al quale con comunicazione ricevuta in data 25/07/2025 è stata richiesta la formulazione di parere entro 10 giorni, non ha espresso il parere entro il termine assegnato.
Ciò posto, ritiene il Collegio che le condizioni concordate possano essere omologate ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., trovando giustificazione la revoca del contributo di mantenimento della figlia nella raggiunta autosufficienza economica da parte di quest'ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo,
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.,
a modifica delle condizioni di divorzio,
Pt_3 le condizioni di cui al ricorso congiunto depositato in data 22/07/2025.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione prima civile del Tribunale di Reggio Emilia, in data 5 settembre 2025
Il Presidente estensore
Damiano Dazzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO MI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi Presidente relatore dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, iscritto al n. r.g. 3659/2025, promosso ex artt. 473 bis.29 e 473-bis.51 c.p.c., con ricorso congiunto depositato in data 22/07/2025 da
[...]
e , entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Menga Saverio Valentino, Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Via G. De Petra n. 49, Foggia;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO REGGIO MI (INTERVENTORE EX LEGE)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex artt. 473-bis.29 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 22/07/2025,
[...]
e hanno chiesto una modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella Parte_1 Parte_2 sentenza di questo Tribunale n. 463/2016 pubblicata in data 04/04/2016, chiedendo la revoca dell'obbligo posto in capo ad di versare a il contributo di Parte_2 Parte_1 mantenimento per la figlia pari ad € 200,00 mensili, deducendo, a fondamento della domanda congiunta, che la figlia (nata il [...]) fosse divenuta economicamente Persona_1 autosufficiente.
pagina 1 di 2 Il Pubblico Ministero, al quale con comunicazione ricevuta in data 25/07/2025 è stata richiesta la formulazione di parere entro 10 giorni, non ha espresso il parere entro il termine assegnato.
Ciò posto, ritiene il Collegio che le condizioni concordate possano essere omologate ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., trovando giustificazione la revoca del contributo di mantenimento della figlia nella raggiunta autosufficienza economica da parte di quest'ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo,
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.,
a modifica delle condizioni di divorzio,
Pt_3 le condizioni di cui al ricorso congiunto depositato in data 22/07/2025.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione prima civile del Tribunale di Reggio Emilia, in data 5 settembre 2025
Il Presidente estensore
Damiano Dazzi
pagina 2 di 2