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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Teramo, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 83/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IN EN, Presidente
CIRILLO GIOVANNI, Relatore
VALLETTA NICOLA, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 399/2025 depositato il 20/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl A Socio Unico - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RIFIUT REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 72/2026 depositato il 17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
Resistente/Appellato: ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL
CONTENDERE.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Srl A Socio Unico, P.I. P.IVA_1, in persona del l.r.p.t., ha presentato ricorso avverso il silenzio rifiuto formatosi su istanza di rimborso in materia di imposta di registro, anno d'imposta 2023, formulata nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale Teramo. Alla odierna udienza, la Corte ha preso atto della avvenuta conciliazione delle parti fuori udienza e ha riservato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia prende atto della intervenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, concordata tra le parti fuori udienza e documentata con atto depositato in data
10.2.2026. Trattasi di accordo che determina l'estinzione ispo iure del giudizio, ai sensi dell'art. 46 Dlgs.
546/1992. Le spese sono compensate, come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia prende atto della richiesta e dichiara l'estinzione del giudizio per avvenuta conciliazione tra le parti.
Spese compensate.
Così deciso in Teramo, il 16/02/2026. Il Presidente
Dott.ssa EL MA
Il Giudice rel. ed est.
Dott. Giovanni Cirillo
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IN EN, Presidente
CIRILLO GIOVANNI, Relatore
VALLETTA NICOLA, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 399/2025 depositato il 20/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl A Socio Unico - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RIFIUT REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 72/2026 depositato il 17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
Resistente/Appellato: ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL
CONTENDERE.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Srl A Socio Unico, P.I. P.IVA_1, in persona del l.r.p.t., ha presentato ricorso avverso il silenzio rifiuto formatosi su istanza di rimborso in materia di imposta di registro, anno d'imposta 2023, formulata nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale Teramo. Alla odierna udienza, la Corte ha preso atto della avvenuta conciliazione delle parti fuori udienza e ha riservato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia prende atto della intervenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, concordata tra le parti fuori udienza e documentata con atto depositato in data
10.2.2026. Trattasi di accordo che determina l'estinzione ispo iure del giudizio, ai sensi dell'art. 46 Dlgs.
546/1992. Le spese sono compensate, come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia prende atto della richiesta e dichiara l'estinzione del giudizio per avvenuta conciliazione tra le parti.
Spese compensate.
Così deciso in Teramo, il 16/02/2026. Il Presidente
Dott.ssa EL MA
Il Giudice rel. ed est.
Dott. Giovanni Cirillo