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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/10/2025, n. 3518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3518 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I C A T A N I A Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 30 settembre 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3056/2023 promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Elio Guarnaccia, giusta procura in atti;
Parte_1
-ricorrente- contro
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Controparte_1
Marco Anastasi, giusta procura allegata alla memoria di costituzione di nuovo procuratore;
-resistente- contro
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Rosaria Battiato, giusta procura generale alle liti in atti;
-resistente-
e nei confronti di
e di tutti gli altri dipendenti che, avendo preso parte alla medesima Controparte_3 progressione professionale PEO 2021, si collocherebbero nella graduatoria in una posizione deteriore in caso di accoglimento delle prospettazioni della ricorrente;
-controinteressati contumaci-
Avente ad oggetto: pubblico impiego - progressione economica orizzontale – retribuzione e adeguamento pensionistico.
1 Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 30 settembre 2025 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., parte ricorrente e l'Ente territoriale convenuto concludevano come da note depositate nel termine assegnato.
In fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato in data 15 marzo 2023 la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di avere lavorato alle dipendenze dell'Amministrazione comunale convenuta fino al 31 maggio 2021, data della sua messa in quiescenza, con il ruolo di istruttore amministrativo di categoria C5, presso la Direzione
Pubblica Istruzione, Pari Opportunità e Politiche Giovanili, adiva questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- - annullare e/o disapplicare la valutazione della performance della ricorrente per l'anno 2020; - annullare e/o disapplicare la scheda di valutazione della procedura di Progressione Economica Orizzontale per l'anno 2021; - accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere, anche per l'anno 2020, un punteggio relativo alla valutazione della performance pari a quello ottenuto nell'anno 2019.; - accertare a dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere, anche per la procedura PEO dell'anno 2021, un punteggio pari a quello ottenuto nella procedura PEO per l'anno 2020. - per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto alla progressione economica orizzontale dalla categoria C5 alla categoria C6, per l'anno 2021, in favore della ricorrente;
- conseguentemente, condannare il Controparte_1
a liquidare la differenza retributiva che le spetta per il periodo che va dal 1 gennaio 2021 al 31 maggio 2021, e a versare le eventuali differenze contributive;
- conseguentemente, condannare
l' a corrispondere le differenze retributive maturate sulla pensione, in ragione della CP_2 progressione economica orizzontale, a partire dal 1 giugno 2021. Con riserva di ogni altra deduzione nel prosieguo. Con vittoria di spese e compensi.”.
A fondamento delle superiori richieste esponeva di avere presentato al Direttore del proprio Ufficio domanda di ammissione alla selezione per la PEO 2020, totalizzando nell'occasione il punteggio complessivo di 88,08, risultante dalla somma dei punteggi relativi a determinate voci previste dal
Regolamento del che tuttavia non le aveva permesso di ottenere la progressione Controparte_1 sperata, essendo stati soddisfatti coloro che avevano riportato un punteggio complessivo di almeno
90,63.
Aggiungeva di avere presentato la medesima domanda anche per l'ammissione alla selezione per la
PEO 2021, ottenendo tuttavia un punteggio addirittura inferiore rispetto a quello conseguito per la
PEO dell'anno precedente, in quanto pari a 86,67, ed evidenziava che tale diminuzione fosse da imputare al minor punteggio (91,42/100) immotivatamente, e senza la benché minima contestazione in relazione ad un eventuale calo di rendimento, attribuito dall'Amministrazione alle voci derivanti
2 dalla valutazione della sua performance per l'anno 2020 rispetto a quello attribuito alle stesse voci per gli anni precedenti (97/100) e che, ove fosse stato confermato, le avrebbe consentito di ottenere nuovamente il punteggio di 88,08, questa volta ampiamente sufficiente per il conseguimento dell'agognata progressione nella categoria C6, bastando un punteggio complessivo di almeno 87,60.
Lamentava, quindi, l'illegittimità della condotta tenuta nei suoi confronti dall'Amministrazione convenuta per difetto di motivazione, incongruenza del giudizio a fronte dei risultati conseguiti dalla ricorrente e dell'impegno profuso e dell'esperienza raggiunta, contraddittorietà della valutazione relativa all'anno 2021, violazione dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375
c.c. nel rapporto di lavoro.
1.2 Con memoria difensiva, depositata in data 30 maggio 2023, si costituiva tempestivamente in giudizio il eccependo l'infondatezza in fatto ed in diritto delle pretese di parte Controparte_1 avversa e chiedendo, conclusivamente, volersi “
1. Rigettare il ricorso … confermando la piena legittimità degli atti di valutazione del Direttore della Direzione Pubblica Istruzione:
2. Condannare parte ricorrente alle spese di giudizio.”.
A sostegno della propria richiesta l'Ente locale convenuto evidenziava che il minor punteggio conseguito dalla ricorrente nella graduatoria PEO nell'anno 2021, rispetto a quello dalla stessa conseguito nell'anno precedente, era dipeso esclusivamente dall'adozione di una nuova scheda di valutazione permanente che, a decorrere dal 2020, ha modificato la metodologia di calcolo della performance individuale di tutto quanto il personale del sostituendo di fatto le Controparte_1 antecedenti schede allo scopo utilizzate fino al 2019.
In particolare, specificava che, mentre per la PEO 2020 si era fatto ricorso alle vecchie schede per tutto quanto il triennio di riferimento (2017-2018-2019), per la PEO 2021 si è fatto ricorso alle vecchie schede esclusivamente per gli anni del triennio di riferimento (2018-2019-2020) riguardanti il 2018 e il 2019 e si è utilizzata la nuova scheda anzidetta per l'anno 2020, per cui il punteggio finale inferiore complessivamente riportato dalla ricorrente era la conseguenza del nuovo metodo di valutazione della performance individuale in quest'ultima annualità, sostanzialmente diverso rispetto a quello adottato negli anni precedenti, in quanto, contemplando per la prima volta la voce
“performance organizzativa dell'Ente”, prima di allora inesistente, a cui destinarsi un massimo di 5 punti (di fatto non attribuiti a nessuno) da calcolarsi nella percentuale del 5%, non consentiva più al personale delle fasce C e D di ottenere il punteggio massimo di 100/100, bensì quello di 95/100.
1.3 Con memoria difensiva, depositata in data 30 maggio 2023, stante l'adeguamento pensionistico conseguentemente richiesto dalla ricorrente per il caso di accoglimento della propria domanda, si costituiva in giudizio anche l' , il quale chiedeva di “… dichiarare inammissibile ed CP_2
3 improponibile e rigettare ogni domanda avversaria formulata nei confronti dell e per il CP_2 resto pronunciarsi secondo giustizia nel presente giudizio;
tenendo, comunque, conto, in relazione all'eventuale contribuzione omessa da parte del datore di lavoro, dell'intervenuta prescrizione della contribuzione, medio tempore maturatasi, e conseguentemente condannare parte opposta al versamento, in favore dell' dei contributi dovuti in forza dell'accertando rapporto di lavoro e CP_2 dell'inquadramento riconosciuto, unitamente alle sanzioni di legge, se previste, entro i limiti della prescrizione. Spese, competenze ed onorari di causa come per legge.”.
1.4 Nonostante la chiamata in giudizio, in qualità di litisconsorti necessari, di tutti quanti i dipendenti comunali che, avendo preso parte alla medesima progressione professionale per cui è causa (PEO
2021), si sarebbero collocati nella relativa graduatoria in una posizione deteriore in caso di accoglimento delle prospettazioni della ricorrente, nessuno di costoro si è costituito.
1.5 La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Sostituita l'udienza di discussione del 30 settembre 2025 dalle note di cui all'articolo 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione ed infine definita nei termini che seguono.
***
2. Oggetto del presente giudizio è, sostanzialmente, la mancata attribuzione alla ricorrente dell'incremento economico premiale previsto nella procedura di progressione economica orizzontale per l'anno 2021 in questione, in seguito della contestata valutazione inferiore della sua performance individuale nel 2020 rispetto a quella effettuata negli anni precedenti.
Va in premessa osservato che, mercè le procedure di progressione orizzontale (tali definite, in distinzione da quelle di progressione verticale tra aree o categorie di inquadramento funzionale e mansionistico, giacché non comportano alcuna variazione della posizione lavorativa e dell'obbligo prestazionale), viene riconosciuta ai lavoratori una maggiore retribuzione di tipo accessorio e premiale rapportata ai risultati prestazionali visti quali contributo all'efficienza dell'ente datoriale di appartenenza.
Il sistema delle valutazioni ai fini della progressione orizzontale è disciplinato in via contrattuale.
Segnatamente, l'art. 5 del CCNL del Comparto EE.LL. 31.03.1999, con i successivi aggiornamenti
(cfr. art. 9 del CCNL stipulato l'11 aprile 2008, nonché quanto stabilito dall'art 16 del C.C.N.L.
Funzioni Locali 2016-2018 ed in attuazione dell'art. 21 del C.C.D.I 2019-2021 del Personale non
Dirigente del giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del 31/12/2019), Controparte_1 disciplina la progressione all'interno delle singole categorie, nell'ambito delle risorse disponibili nel fondo apposito, tracciando i parametri di massima (risultati ottenuti, capacità di iniziativa, miglioramenti apportati) ai quali devono attenersi i criteri di valutazione. 4 La determinazione dei criteri specifici è poi demandata alla contrattazione decentrata per ogni singola amministrazione.
Il complessivo sistema normativo di fonte collettiva che regola la materia, come citato anche negli atti difensivi di parte, è ispirato alla discrezionalità datoriale nell'indizione delle procedure di progressione economica ed alla finalità meritocratica e premiale che ispira i criteri valutativi.
Ancora in via generale va premesso che, nell'ambito privatizzato del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, l'attribuzione o meno di incrementi economici premiali non ha certamente natura provvedimentale, essendo un mero atto di gestione privatistica dei rapporti di lavoro, assunto dagli organi preposti con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.
Corollario di tale assunto è che il sindacato (rimesso al giudice ordinario) su tali atti - che è diretto e non già incidentale (la disapplicazione e il sindacato incidentale di illegittimità riguardando solo gli eventuali atti amministrativi presupposti) - è veicolato dalla normativa sull'adempimento/inadempimento contrattuale.
Nell'ambito delle norme generali sull'adempimento assumono ruolo particolare, quale strumento di procedimentalizzazione e controllo dei poteri discrezionali dell'amministrazione - accanto alle norme di legge e di fonte collettiva o regolamentare ormai s'è visto generalizzate - i canoni generali di correttezza e buona fede.
E' attraverso il riferimento alle regole comportamentali derivanti dalla correttezza e dalla buona fede che la giurisprudenza pone i limiti e i parametri esterni alle scelte discrezionali datoriali tra le quali rientra quella di che trattasi.
Ovviamente spetta al ricorrente allegare in modo specifico e fornire prova delle violazioni di tali canoni comportamentali.
La natura non provvedimentale degli atti in oggetto ha consentito all'interpretazione ormai pacifica della giurisprudenza di escludere l'applicazione della L. 241/1990 e, conseguentemente, di escludere che il comportamento dell'amministrazione possa efficacemente censurarsi ed essere vagliato dal giudice ordinario in punto alla dedotta violazione delle norme poste dalla disciplina degli atti amministrativi.
Ora, alla stregua della documentazione agli atti e delle deduzioni delle parti, nessun appunto può essere sensatamente mosso all'operato dell'Amministrazione comunale - e, tanto meno, la violazione dei principi di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. - avendo la stessa, in tempi non sospetti, vale a dire ancor prima che i dipendenti interessati avanzassero le domande di ammissione alla selezione per la PEO
2021, con la pubblicazione dell'apposito bando relativo, previamente “Rilevato… … … inoltre, che per l'anno 2020 è stata predisposta una nuova scheda di valutazione della performance, differente 5 dalle precedenti schede degli anni 2018 e 2019, contenente obiettivi e comportamenti organizzativi, pertanto, al fine di rendere omogenee le valutazioni del triennio, così come concordato con le OO.SS., ai sensi dell'art. 7 del CCNL Funzioni Locali e dell'art. 8, comma 2, del vigente Regolamento per la
P.E.O. (vedasi verbale delegazione trattante del 26.11.2021), si rende necessario applicare un correttivo per il calcolo del punteggio, così come previsto nell'allegata scheda esplicativa.” (cfr. doc.
n. 10 allegato a fascicolo ricorrente).
Naturalmente, allo scopo di raggiungere la voluta omogeneità delle valutazioni del triennio di riferimento (2018, 2029, 2020), l'Amministrazione si è preoccupata di applicare a tutto quanto il personale concorrente i correttivi anzidetti, avuto riguardo alla voce presente nelle schede relative alla medesima valutazione per gli anni precedenti, vale a dire a quella specificamente contrassegnata nella nuova scheda dalla sigla “PO”, che, di fatto, nella fattispecie risulta essere rimasta invariata, attestandosi anche per il 2020 nella percentuale complessiva di 97/100 (cfr. doc. n. 7 allegato fascicolo ricorrente).
Il giudizio complessivamente reso in percentuale, tuttavia, risulta differente e, in particolar modo, inferiore rispetto a quello dato nelle annualità precedenti, per via della contemplazione questa volta di una voce inedita, appunto quella contrassegnata dalla sigla “PE”, che non compare nelle precedenti schede di valutazione della performance individuale del personale e che, effettivamente, per il 2020 non è stata fatta oggetto alcuno di considerazione e di calcolo ai fini della valutazione della performance del personale dipendente.
Ne è in concreto derivato che la mancata considerazione della percentuale destinata a detta voce inedita, pari al 5% del punteggio massimo di 5 ad essa destinato (e di fatto non assegnato), abbia effettivamente ridotto a 95/100 il punteggio massimo conseguibile dal personale dipendente di categoria C e D nell'anno 2020.
Detta valutazione percentualmente inferiore si è certamente riverberata nella graduatoria per la PEO
2021, nel senso che le voci della stessa strettamente connesse alla valutazione della performance individuale 2020 hanno subìto il contraccolpo evidenziato dalla ricorrente in termini di diminuzione del proprio punteggio rispetto a quello conseguito per la PEO relativa all'anno precedente, ma non può sensatamente sostenersi che tale innegabile riduzione le abbia arrecato il pregiudizio in ricorso lamentato.
Infatti, dal semplice confronto della graduatoria PEO 2021 con quella della PEO 2020 si evince chiaramente come l'innovativa metodologia di calcolo della performance individuale 2020 – in disparte la discutibilità di una scelta metodologica - non abbia riguardato esclusivamente la ricorrente, bensì tutto quanto il personale dell'Ente che ha presentato la medesima domanda di ammissione alla 6 progressione professionale in questione, che parimenti si è visto assegnare in graduatoria un punteggio inferiore rispetto a quello conseguito nell'annualità precedente (cfr. doc.ti nn. 4 e 8 allegati al ricorso); con ciò dovendo escludersi qualsiasi atteggiamento discriminatorio e/o contrario ai principi di correttezza e di buona fede che possa avere determinato una illegittima pretermissione della ricorrente.
D'altronde, quand'anche si volesse aderire alla tesi propugnata dalla ricorrente, nel senso di considerare erroneo il metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione convenuta, non si ravvisa alcun interesse personale che alla istante potrebbe derivare dall'accoglimento della domanda, posto che la revisione generalizzata della modalità di calcolo della performance individuale del personale del 2020, con l'attribuzione nell'occasione della possibilità di raggiungere il punteggio massimo di
100/100 piuttosto che quello di 95/100 a tutto il personale presente in graduatoria PEO 2021, non le consentirebbe di rientrare in una posizione più utile in graduatoria, dovendo rivedersi eventualmente al rialzo i punteggi attribuiti ai colleghi concorrenti che la precedono e che la seguono nella medesima graduatoria, finendo, così, per lasciare di fatto immutate e frustrate le chance della ricorrente di potere accedere alla progressione auspicata.
A quest'ultimo riguardo, ai fini del decidere in senso negativo rispetto a quanto voluto dalla ricorrente, non si può tralasciare di considerare neppure il fatto che la stessa ha ricevuto a tempo debito la notifica della scheda di valutazione della PEO 2021, che oggi vorrebbe riformata, nei termini previsti dall'art. 6, comma 5, del Regolamento approvato con Delibera G.C. n.178/2020, sottoscrivendola pacificamente e non apponendovi alcuna riserva.
Alla stregua delle superiori considerazioni, pertanto, il ricorso va rigettato.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, poste a carico di parte ricorrente, vanno CP_ liquidate in favore dell' locale resistente, come in dispositivo, ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 147/2022; nulla, invece, sulle spese per quanto riguarda i rapporti con i controinteressati, rimasti contumaci;
compensate con l' , data la terzietà della posizione CP_2 dell' rispetto al merito della controversia. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: dichiara la contumacia dei controinteressati ritualmente vocati in giudizio e non costituitisi;
rigetta il ricorso;
7 condanna alla rifusione in favore del delle spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in complessivi € 1.700,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge;
compensa le spese quanto all'INPS; nulla sulle spese nel resto come in parte motiva.
Catania 2 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
8
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 30 settembre 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3056/2023 promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Elio Guarnaccia, giusta procura in atti;
Parte_1
-ricorrente- contro
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Controparte_1
Marco Anastasi, giusta procura allegata alla memoria di costituzione di nuovo procuratore;
-resistente- contro
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Rosaria Battiato, giusta procura generale alle liti in atti;
-resistente-
e nei confronti di
e di tutti gli altri dipendenti che, avendo preso parte alla medesima Controparte_3 progressione professionale PEO 2021, si collocherebbero nella graduatoria in una posizione deteriore in caso di accoglimento delle prospettazioni della ricorrente;
-controinteressati contumaci-
Avente ad oggetto: pubblico impiego - progressione economica orizzontale – retribuzione e adeguamento pensionistico.
1 Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 30 settembre 2025 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., parte ricorrente e l'Ente territoriale convenuto concludevano come da note depositate nel termine assegnato.
In fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato in data 15 marzo 2023 la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di avere lavorato alle dipendenze dell'Amministrazione comunale convenuta fino al 31 maggio 2021, data della sua messa in quiescenza, con il ruolo di istruttore amministrativo di categoria C5, presso la Direzione
Pubblica Istruzione, Pari Opportunità e Politiche Giovanili, adiva questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- - annullare e/o disapplicare la valutazione della performance della ricorrente per l'anno 2020; - annullare e/o disapplicare la scheda di valutazione della procedura di Progressione Economica Orizzontale per l'anno 2021; - accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere, anche per l'anno 2020, un punteggio relativo alla valutazione della performance pari a quello ottenuto nell'anno 2019.; - accertare a dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere, anche per la procedura PEO dell'anno 2021, un punteggio pari a quello ottenuto nella procedura PEO per l'anno 2020. - per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto alla progressione economica orizzontale dalla categoria C5 alla categoria C6, per l'anno 2021, in favore della ricorrente;
- conseguentemente, condannare il Controparte_1
a liquidare la differenza retributiva che le spetta per il periodo che va dal 1 gennaio 2021 al 31 maggio 2021, e a versare le eventuali differenze contributive;
- conseguentemente, condannare
l' a corrispondere le differenze retributive maturate sulla pensione, in ragione della CP_2 progressione economica orizzontale, a partire dal 1 giugno 2021. Con riserva di ogni altra deduzione nel prosieguo. Con vittoria di spese e compensi.”.
A fondamento delle superiori richieste esponeva di avere presentato al Direttore del proprio Ufficio domanda di ammissione alla selezione per la PEO 2020, totalizzando nell'occasione il punteggio complessivo di 88,08, risultante dalla somma dei punteggi relativi a determinate voci previste dal
Regolamento del che tuttavia non le aveva permesso di ottenere la progressione Controparte_1 sperata, essendo stati soddisfatti coloro che avevano riportato un punteggio complessivo di almeno
90,63.
Aggiungeva di avere presentato la medesima domanda anche per l'ammissione alla selezione per la
PEO 2021, ottenendo tuttavia un punteggio addirittura inferiore rispetto a quello conseguito per la
PEO dell'anno precedente, in quanto pari a 86,67, ed evidenziava che tale diminuzione fosse da imputare al minor punteggio (91,42/100) immotivatamente, e senza la benché minima contestazione in relazione ad un eventuale calo di rendimento, attribuito dall'Amministrazione alle voci derivanti
2 dalla valutazione della sua performance per l'anno 2020 rispetto a quello attribuito alle stesse voci per gli anni precedenti (97/100) e che, ove fosse stato confermato, le avrebbe consentito di ottenere nuovamente il punteggio di 88,08, questa volta ampiamente sufficiente per il conseguimento dell'agognata progressione nella categoria C6, bastando un punteggio complessivo di almeno 87,60.
Lamentava, quindi, l'illegittimità della condotta tenuta nei suoi confronti dall'Amministrazione convenuta per difetto di motivazione, incongruenza del giudizio a fronte dei risultati conseguiti dalla ricorrente e dell'impegno profuso e dell'esperienza raggiunta, contraddittorietà della valutazione relativa all'anno 2021, violazione dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375
c.c. nel rapporto di lavoro.
1.2 Con memoria difensiva, depositata in data 30 maggio 2023, si costituiva tempestivamente in giudizio il eccependo l'infondatezza in fatto ed in diritto delle pretese di parte Controparte_1 avversa e chiedendo, conclusivamente, volersi “
1. Rigettare il ricorso … confermando la piena legittimità degli atti di valutazione del Direttore della Direzione Pubblica Istruzione:
2. Condannare parte ricorrente alle spese di giudizio.”.
A sostegno della propria richiesta l'Ente locale convenuto evidenziava che il minor punteggio conseguito dalla ricorrente nella graduatoria PEO nell'anno 2021, rispetto a quello dalla stessa conseguito nell'anno precedente, era dipeso esclusivamente dall'adozione di una nuova scheda di valutazione permanente che, a decorrere dal 2020, ha modificato la metodologia di calcolo della performance individuale di tutto quanto il personale del sostituendo di fatto le Controparte_1 antecedenti schede allo scopo utilizzate fino al 2019.
In particolare, specificava che, mentre per la PEO 2020 si era fatto ricorso alle vecchie schede per tutto quanto il triennio di riferimento (2017-2018-2019), per la PEO 2021 si è fatto ricorso alle vecchie schede esclusivamente per gli anni del triennio di riferimento (2018-2019-2020) riguardanti il 2018 e il 2019 e si è utilizzata la nuova scheda anzidetta per l'anno 2020, per cui il punteggio finale inferiore complessivamente riportato dalla ricorrente era la conseguenza del nuovo metodo di valutazione della performance individuale in quest'ultima annualità, sostanzialmente diverso rispetto a quello adottato negli anni precedenti, in quanto, contemplando per la prima volta la voce
“performance organizzativa dell'Ente”, prima di allora inesistente, a cui destinarsi un massimo di 5 punti (di fatto non attribuiti a nessuno) da calcolarsi nella percentuale del 5%, non consentiva più al personale delle fasce C e D di ottenere il punteggio massimo di 100/100, bensì quello di 95/100.
1.3 Con memoria difensiva, depositata in data 30 maggio 2023, stante l'adeguamento pensionistico conseguentemente richiesto dalla ricorrente per il caso di accoglimento della propria domanda, si costituiva in giudizio anche l' , il quale chiedeva di “… dichiarare inammissibile ed CP_2
3 improponibile e rigettare ogni domanda avversaria formulata nei confronti dell e per il CP_2 resto pronunciarsi secondo giustizia nel presente giudizio;
tenendo, comunque, conto, in relazione all'eventuale contribuzione omessa da parte del datore di lavoro, dell'intervenuta prescrizione della contribuzione, medio tempore maturatasi, e conseguentemente condannare parte opposta al versamento, in favore dell' dei contributi dovuti in forza dell'accertando rapporto di lavoro e CP_2 dell'inquadramento riconosciuto, unitamente alle sanzioni di legge, se previste, entro i limiti della prescrizione. Spese, competenze ed onorari di causa come per legge.”.
1.4 Nonostante la chiamata in giudizio, in qualità di litisconsorti necessari, di tutti quanti i dipendenti comunali che, avendo preso parte alla medesima progressione professionale per cui è causa (PEO
2021), si sarebbero collocati nella relativa graduatoria in una posizione deteriore in caso di accoglimento delle prospettazioni della ricorrente, nessuno di costoro si è costituito.
1.5 La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Sostituita l'udienza di discussione del 30 settembre 2025 dalle note di cui all'articolo 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione ed infine definita nei termini che seguono.
***
2. Oggetto del presente giudizio è, sostanzialmente, la mancata attribuzione alla ricorrente dell'incremento economico premiale previsto nella procedura di progressione economica orizzontale per l'anno 2021 in questione, in seguito della contestata valutazione inferiore della sua performance individuale nel 2020 rispetto a quella effettuata negli anni precedenti.
Va in premessa osservato che, mercè le procedure di progressione orizzontale (tali definite, in distinzione da quelle di progressione verticale tra aree o categorie di inquadramento funzionale e mansionistico, giacché non comportano alcuna variazione della posizione lavorativa e dell'obbligo prestazionale), viene riconosciuta ai lavoratori una maggiore retribuzione di tipo accessorio e premiale rapportata ai risultati prestazionali visti quali contributo all'efficienza dell'ente datoriale di appartenenza.
Il sistema delle valutazioni ai fini della progressione orizzontale è disciplinato in via contrattuale.
Segnatamente, l'art. 5 del CCNL del Comparto EE.LL. 31.03.1999, con i successivi aggiornamenti
(cfr. art. 9 del CCNL stipulato l'11 aprile 2008, nonché quanto stabilito dall'art 16 del C.C.N.L.
Funzioni Locali 2016-2018 ed in attuazione dell'art. 21 del C.C.D.I 2019-2021 del Personale non
Dirigente del giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del 31/12/2019), Controparte_1 disciplina la progressione all'interno delle singole categorie, nell'ambito delle risorse disponibili nel fondo apposito, tracciando i parametri di massima (risultati ottenuti, capacità di iniziativa, miglioramenti apportati) ai quali devono attenersi i criteri di valutazione. 4 La determinazione dei criteri specifici è poi demandata alla contrattazione decentrata per ogni singola amministrazione.
Il complessivo sistema normativo di fonte collettiva che regola la materia, come citato anche negli atti difensivi di parte, è ispirato alla discrezionalità datoriale nell'indizione delle procedure di progressione economica ed alla finalità meritocratica e premiale che ispira i criteri valutativi.
Ancora in via generale va premesso che, nell'ambito privatizzato del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, l'attribuzione o meno di incrementi economici premiali non ha certamente natura provvedimentale, essendo un mero atto di gestione privatistica dei rapporti di lavoro, assunto dagli organi preposti con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.
Corollario di tale assunto è che il sindacato (rimesso al giudice ordinario) su tali atti - che è diretto e non già incidentale (la disapplicazione e il sindacato incidentale di illegittimità riguardando solo gli eventuali atti amministrativi presupposti) - è veicolato dalla normativa sull'adempimento/inadempimento contrattuale.
Nell'ambito delle norme generali sull'adempimento assumono ruolo particolare, quale strumento di procedimentalizzazione e controllo dei poteri discrezionali dell'amministrazione - accanto alle norme di legge e di fonte collettiva o regolamentare ormai s'è visto generalizzate - i canoni generali di correttezza e buona fede.
E' attraverso il riferimento alle regole comportamentali derivanti dalla correttezza e dalla buona fede che la giurisprudenza pone i limiti e i parametri esterni alle scelte discrezionali datoriali tra le quali rientra quella di che trattasi.
Ovviamente spetta al ricorrente allegare in modo specifico e fornire prova delle violazioni di tali canoni comportamentali.
La natura non provvedimentale degli atti in oggetto ha consentito all'interpretazione ormai pacifica della giurisprudenza di escludere l'applicazione della L. 241/1990 e, conseguentemente, di escludere che il comportamento dell'amministrazione possa efficacemente censurarsi ed essere vagliato dal giudice ordinario in punto alla dedotta violazione delle norme poste dalla disciplina degli atti amministrativi.
Ora, alla stregua della documentazione agli atti e delle deduzioni delle parti, nessun appunto può essere sensatamente mosso all'operato dell'Amministrazione comunale - e, tanto meno, la violazione dei principi di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. - avendo la stessa, in tempi non sospetti, vale a dire ancor prima che i dipendenti interessati avanzassero le domande di ammissione alla selezione per la PEO
2021, con la pubblicazione dell'apposito bando relativo, previamente “Rilevato… … … inoltre, che per l'anno 2020 è stata predisposta una nuova scheda di valutazione della performance, differente 5 dalle precedenti schede degli anni 2018 e 2019, contenente obiettivi e comportamenti organizzativi, pertanto, al fine di rendere omogenee le valutazioni del triennio, così come concordato con le OO.SS., ai sensi dell'art. 7 del CCNL Funzioni Locali e dell'art. 8, comma 2, del vigente Regolamento per la
P.E.O. (vedasi verbale delegazione trattante del 26.11.2021), si rende necessario applicare un correttivo per il calcolo del punteggio, così come previsto nell'allegata scheda esplicativa.” (cfr. doc.
n. 10 allegato a fascicolo ricorrente).
Naturalmente, allo scopo di raggiungere la voluta omogeneità delle valutazioni del triennio di riferimento (2018, 2029, 2020), l'Amministrazione si è preoccupata di applicare a tutto quanto il personale concorrente i correttivi anzidetti, avuto riguardo alla voce presente nelle schede relative alla medesima valutazione per gli anni precedenti, vale a dire a quella specificamente contrassegnata nella nuova scheda dalla sigla “PO”, che, di fatto, nella fattispecie risulta essere rimasta invariata, attestandosi anche per il 2020 nella percentuale complessiva di 97/100 (cfr. doc. n. 7 allegato fascicolo ricorrente).
Il giudizio complessivamente reso in percentuale, tuttavia, risulta differente e, in particolar modo, inferiore rispetto a quello dato nelle annualità precedenti, per via della contemplazione questa volta di una voce inedita, appunto quella contrassegnata dalla sigla “PE”, che non compare nelle precedenti schede di valutazione della performance individuale del personale e che, effettivamente, per il 2020 non è stata fatta oggetto alcuno di considerazione e di calcolo ai fini della valutazione della performance del personale dipendente.
Ne è in concreto derivato che la mancata considerazione della percentuale destinata a detta voce inedita, pari al 5% del punteggio massimo di 5 ad essa destinato (e di fatto non assegnato), abbia effettivamente ridotto a 95/100 il punteggio massimo conseguibile dal personale dipendente di categoria C e D nell'anno 2020.
Detta valutazione percentualmente inferiore si è certamente riverberata nella graduatoria per la PEO
2021, nel senso che le voci della stessa strettamente connesse alla valutazione della performance individuale 2020 hanno subìto il contraccolpo evidenziato dalla ricorrente in termini di diminuzione del proprio punteggio rispetto a quello conseguito per la PEO relativa all'anno precedente, ma non può sensatamente sostenersi che tale innegabile riduzione le abbia arrecato il pregiudizio in ricorso lamentato.
Infatti, dal semplice confronto della graduatoria PEO 2021 con quella della PEO 2020 si evince chiaramente come l'innovativa metodologia di calcolo della performance individuale 2020 – in disparte la discutibilità di una scelta metodologica - non abbia riguardato esclusivamente la ricorrente, bensì tutto quanto il personale dell'Ente che ha presentato la medesima domanda di ammissione alla 6 progressione professionale in questione, che parimenti si è visto assegnare in graduatoria un punteggio inferiore rispetto a quello conseguito nell'annualità precedente (cfr. doc.ti nn. 4 e 8 allegati al ricorso); con ciò dovendo escludersi qualsiasi atteggiamento discriminatorio e/o contrario ai principi di correttezza e di buona fede che possa avere determinato una illegittima pretermissione della ricorrente.
D'altronde, quand'anche si volesse aderire alla tesi propugnata dalla ricorrente, nel senso di considerare erroneo il metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione convenuta, non si ravvisa alcun interesse personale che alla istante potrebbe derivare dall'accoglimento della domanda, posto che la revisione generalizzata della modalità di calcolo della performance individuale del personale del 2020, con l'attribuzione nell'occasione della possibilità di raggiungere il punteggio massimo di
100/100 piuttosto che quello di 95/100 a tutto il personale presente in graduatoria PEO 2021, non le consentirebbe di rientrare in una posizione più utile in graduatoria, dovendo rivedersi eventualmente al rialzo i punteggi attribuiti ai colleghi concorrenti che la precedono e che la seguono nella medesima graduatoria, finendo, così, per lasciare di fatto immutate e frustrate le chance della ricorrente di potere accedere alla progressione auspicata.
A quest'ultimo riguardo, ai fini del decidere in senso negativo rispetto a quanto voluto dalla ricorrente, non si può tralasciare di considerare neppure il fatto che la stessa ha ricevuto a tempo debito la notifica della scheda di valutazione della PEO 2021, che oggi vorrebbe riformata, nei termini previsti dall'art. 6, comma 5, del Regolamento approvato con Delibera G.C. n.178/2020, sottoscrivendola pacificamente e non apponendovi alcuna riserva.
Alla stregua delle superiori considerazioni, pertanto, il ricorso va rigettato.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, poste a carico di parte ricorrente, vanno CP_ liquidate in favore dell' locale resistente, come in dispositivo, ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 147/2022; nulla, invece, sulle spese per quanto riguarda i rapporti con i controinteressati, rimasti contumaci;
compensate con l' , data la terzietà della posizione CP_2 dell' rispetto al merito della controversia. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: dichiara la contumacia dei controinteressati ritualmente vocati in giudizio e non costituitisi;
rigetta il ricorso;
7 condanna alla rifusione in favore del delle spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in complessivi € 1.700,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge;
compensa le spese quanto all'INPS; nulla sulle spese nel resto come in parte motiva.
Catania 2 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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