TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/06/2025, n. 8757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8757 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18917/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice AD IL, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da nato a Sheikupura in [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'avv. Dario Abruzzese, nei confronti del Controparte_1
, ad Islamabad – rappresentato ex lege
[...] Controparte_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
…….
Con ricorso inscritto il 19.04.2025, parte ricorrente ha domandato l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. in via cautelare e d'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 700 e 669 bis c.p.c., inaudita altera parte o previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ex art 669 sexies, comma 1, c.p.c. in modalità cartolare ex art. 127 c.p.c., tenuto conto di tutto quanto dedotto in ordine al fumus e al periculum, ordinare all' di Islamabad di fissare con la massima celerità appuntamento per la Controparte_2 formalizzazione della richiesta di visto d'ingresso “motivi familiari” in favore della moglie sig.ra
nata a Lahore in [...] il [...], nulla osta n. Parte_2 CodiceFiscale_1
(coniuge), in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore
[...]
nato a Lahore in [...] il [...], nulla osta n. Per_1 CodiceFiscale_2
(figlio), nonché in favore della figlia divenuta maggiorenne nelle more del procedimento sig.ra
nata a Lahore in [...] il [...], nulla osta n. Parte_3 CodiceFiscale_3
(figlia),entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento cautelare;
2. nel merito, tenuto conto di tutto quanto dedotto e allegato, accertare e dichiarare il diritto al ricongiungimento familiare del ricorrente e la responsabilità esclusiva dell' resistente in ordine all'inerzia CP_2
e al silenzio-inadempimento per mancato rispetto dei termini previsti ex lege per il rilascio del visto motivi familiari;
per l'effetto, tenuto conto delle evidenze documentali circa il rapporto di parentela
(cfr. atto di matrimonio pakistano. C.d. “ , certificato di registrazione matrimonio Per_2 pakistano “Marriage Registration Certificate”, certificato di stato di famiglia pakistano “Family
Registration Certificate”, certificati di nascita pakistani, tutti tradotti e legalizzati) (doc. n. 6) ordinare all' resistente il rilascio immediato del visto d'ingresso per motivi familiari ex CP_2
art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 150/2011 in favore della moglie sig.ra nata a [...]_2
in Pakistan il 10 ottobre 1982, nulla osta n. P-FE/F/N/2022/101309 (coniuge), in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore nato a Lahore in [...]
Pakistan il 5 novembre 2010, nulla osta n. (figlio), nonché in favore della CodiceFiscale_2
figlia divenuta maggiorenne nelle more del procedimento sig.ra nata a Lahore in [...]
Pakistan il 6 ottobre 2004, nulla osta n. (figlia);
4. in subordine, nella CodiceFiscale_3 denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda cautelare, qualora l'Ill.mo Tribunale adito ritenesse necessario l'avvio del procedimento per ottenere il rilascio del visto d'ingresso in favore della minore, ordinare all'Ambasciata resistente la formalizzazione della domanda di visto
d'ingresso per motivi familiari in favore della moglie sig.ra nata a Lahore in [...]
Pakistan il 10 ottobre 1982, nulla osta n. P-FE/F/N/2022/101309 (coniuge), in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore nato a Lahore in [...] il Persona_1
5 novembre 2010, nulla osta n. P-FE/F/N/2022/101310 (figlio), nonché in favore della figlia divenuta maggiorenne nelle more del procedimento sig.ra nata a Lahore in [...] il 6 Parte_3
ottobre 2004, nulla osta n. (figlia);
5. in ogni caso, con condanna alle spese, CodiceFiscale_3
diritti ed onorari di entrambe le fasi del giudizio, oltre spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.”
L'istante – premesso di aver ottenuto dagli Uffici della i nullaosta al ricongiungimento CP_3
familiare con la moglie nata a Lahore in [...] il [...] e i figli Parte_2
nata a Lahore in [...] il [...] e nato a [...] in Parte_3 Persona_1
Pakistan il 5 novembre 2010 - ha lamentato di essersi fin da subito attivato per ottenere l'appuntamento presso l' ad Islamabad per il rilascio del visto, senza tuttavia Controparte_2 riuscire nell'intento poiché, l' pur adeguatamente sollecitata, non ha mai fissato CP_2
l'appuntamento richiesto.
Parte ricorrente ha sottolineato come non possa essere revocata in dubbio la tutela del diritto al ricongiungimento familiare tutelato anche a livello sovrannazionale dalla Carta Universale dei Diritti dell'Uomo. Ancora ha evidenziato, che il protrarsi dell'inerzia da parte dell'amministrazione comporta un danno irreparabile e crescente al nucleo familiare al quale viene inibita la frequentazione e la condivisione della vita quotidiana.
Il giudice con decreto del 23.04.2025, preso atto che con il medesimo ricorso introduttivo parte ricorrente ha formulato una richiesta di provvedimento urgente ai sensi dell'art. 700 c.p.c., ritenuto,
“che possa essere esaminata la domanda di merito in tempi compatibili con l'urgenza rappresentata con il ricorso”, ha fissato l'udienza del 10.06.2025.
Si è costituito in giudizio il resistente che ha domandato dichiararsi cessata la materia del CP_1 contendere in ragione dell'avvenuta fissazione dell'appuntamento richiesto.
Con memorie del 5.06.2025 parte ricorrente, dato atto dell'avvenuta fissazione dell'appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto per il giorno 21.08.2025, evidenziato che “la moglie del ricorrente è incinta giunta oramai al quarto mese di gravidanza, con presunto parto nel mese di agosto 2025 (doc. nn. 4-5) e che un eventuale parto in Pakistan, costringerebbe la famiglia ad un intollerabile pregiudizio determinato dal fatto di dover avviare ex novo l'intera proceduta in favore del nascituro, aggiornando altresì la documentazione anagrafica relativa alla composizione nel nucleo”, ha insistito per il rilascio dei visti per ricongiungimento familiare per la moglie e i figli nonché per la condanna dell'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite.
*****
Preliminarmente appare opportuno rilevare che la vicenda portata all'attenzione del Tribunale si colloca all'interno di un quadro di vita connotato da una condizione di obiettiva inefficienza dell' a ad Islamabad, circostanza che ha dato luogo ad un vasto contenzioso e che Controparte_2
deve essere attentamente valutata ai fini di individuare la soluzione del caso concreto.
Più in particolare, è significativo che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con nota pubblicata sul sito internet il 7.8.2023, nel dare conto dell'ispezione compiuta su iniziativa del (anche) presso l'Ambasciata di Islamabad per “verificare le Controparte_4 procedure applicate nel rilascio di visti di ingresso per l'Italia” abbia concluso che“[i] primi riscontri del lavoro ispettivo fanno emergere nei Paesi dove si è svolta l'ispezione un contesto ambientale estremamente difficile, anche a causa dell'elevato numero di documenti falsi che quotidianamente vengono presentati a tutte le ambasciate dei Paesi Schengen per ottenere l'ingresso in Europa.” (Nota
Farnesina – ). Controparte_1
Ciò chiarito, il Tribunale rileva che il ricorrente ha domandato al Tribunale di ordinare il rilascio dei visti di ingresso per ricongiungimento familiare in favore della moglie e dei figli. Al riguardo, occorre muovere dalla presa d'atto che l'art. 20 del d.lgs. n. 150 del 2011, nel dettare la disciplina “dell'opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare”, si riferisce, almeno nella formulazione letterale, all'ipotesi in cui l'amministrazione abbia adottato un provvedimento espresso.
La scelta del legislatore non sorprende, risultando armonica con la regola per cui solo in casi particolari e a fronte di un'attività vincolata la decisione giudiziale può tener luogo di una decisione che rientra nella sfera delle valutazioni attribuite alla pubblica amministrazione.
In altri termini, là dove l'amministrazione deve procedere a valutazioni di carattere discrezionale o, comunque, deve compiere un'istruttoria che presenta anche profili valutativi e non meri riscontri,
l'autorità giudiziaria deve tenerne conto al fine di modulare l'ambito della decisione. E, come è noto, all'autorità diplomatica o consolare compete la verifica non solo della genuinità della documentazione presentata, ma anche della situazione soggettiva del richiedente.
Alla luce di tali premesse, occorre escludere che, con riferimento alla fattispecie in esame possa disporsi il rilascio del visto.
Diversamente, quanto alla domanda inerente alla fissazione dell'appuntamento per la presentazione della domanda di visto, si osserva che l' ha effettivamente proceduto alla fissazione CP_2 dell'appuntamento richiesto nelle more del ricorso.
E tuttavia, rilevato che tale appuntamento è stato fissato per il giorno 21.08.2025, osservato che parte ricorrente, ha dato prova di aver domandato un'anticipazione dello stesso in ragione dello stato di gravidanza avanzato della coniuge e che tuttavia l' non ha risposto a tale sollecito;
si CP_2 ritengono sussistenti giustificate ragioni di urgenza per ordinare all' resistente di CP_2 anticipare l'appuntamento già previsto per la formalizzazione della domanda dei visti e concludere la procedura per il conseguente rilascio degli stessi, entro quindici giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
Possono essere compensate le spese di causa, dal momento che notoriamente il Pakistan è interessato da un importante flusso migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri , ha dato atto che in generale il Pakistan è un Paese caratterizzato da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza di presupposti di legge.
“La compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito (S.U 2572/12). Nel caso di specie va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione (Cass 21400/21), che si è subito adoprata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto.”
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta la domanda principale inerente al rilascio dei visti per ricongiungimento familiare nei confronti di nata a Lahore in [...] il [...], nata a Parte_2 Parte_3
Lahore in Pakistan il 6 ottobre 2004 e nato a Lahore in [...] il 5 novembre Persona_1
2010;
- ordina all' ad Islamabad di anticipare l'appuntamento già fissato per la Controparte_2
formalizzazione della domanda di visto nei confronti di nata a Lahore in [...] Parte_2
il 10 ottobre 1982, nata a Lahore in [...] il [...] e Parte_3 Persona_1
nato a Lahore in [...] il [...] e di concludere la procedura volta al rilascio dei conseguenti visti entro quindici giorni dalla comunicazione della presente sentenza;
- compensa le spese.
Così deciso in Roma, in data 10 giugno 2025
Il giudice
AD IL
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice AD IL, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da nato a Sheikupura in [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'avv. Dario Abruzzese, nei confronti del Controparte_1
, ad Islamabad – rappresentato ex lege
[...] Controparte_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
…….
Con ricorso inscritto il 19.04.2025, parte ricorrente ha domandato l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. in via cautelare e d'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 700 e 669 bis c.p.c., inaudita altera parte o previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ex art 669 sexies, comma 1, c.p.c. in modalità cartolare ex art. 127 c.p.c., tenuto conto di tutto quanto dedotto in ordine al fumus e al periculum, ordinare all' di Islamabad di fissare con la massima celerità appuntamento per la Controparte_2 formalizzazione della richiesta di visto d'ingresso “motivi familiari” in favore della moglie sig.ra
nata a Lahore in [...] il [...], nulla osta n. Parte_2 CodiceFiscale_1
(coniuge), in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore
[...]
nato a Lahore in [...] il [...], nulla osta n. Per_1 CodiceFiscale_2
(figlio), nonché in favore della figlia divenuta maggiorenne nelle more del procedimento sig.ra
nata a Lahore in [...] il [...], nulla osta n. Parte_3 CodiceFiscale_3
(figlia),entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento cautelare;
2. nel merito, tenuto conto di tutto quanto dedotto e allegato, accertare e dichiarare il diritto al ricongiungimento familiare del ricorrente e la responsabilità esclusiva dell' resistente in ordine all'inerzia CP_2
e al silenzio-inadempimento per mancato rispetto dei termini previsti ex lege per il rilascio del visto motivi familiari;
per l'effetto, tenuto conto delle evidenze documentali circa il rapporto di parentela
(cfr. atto di matrimonio pakistano. C.d. “ , certificato di registrazione matrimonio Per_2 pakistano “Marriage Registration Certificate”, certificato di stato di famiglia pakistano “Family
Registration Certificate”, certificati di nascita pakistani, tutti tradotti e legalizzati) (doc. n. 6) ordinare all' resistente il rilascio immediato del visto d'ingresso per motivi familiari ex CP_2
art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 150/2011 in favore della moglie sig.ra nata a [...]_2
in Pakistan il 10 ottobre 1982, nulla osta n. P-FE/F/N/2022/101309 (coniuge), in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore nato a Lahore in [...]
Pakistan il 5 novembre 2010, nulla osta n. (figlio), nonché in favore della CodiceFiscale_2
figlia divenuta maggiorenne nelle more del procedimento sig.ra nata a Lahore in [...]
Pakistan il 6 ottobre 2004, nulla osta n. (figlia);
4. in subordine, nella CodiceFiscale_3 denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda cautelare, qualora l'Ill.mo Tribunale adito ritenesse necessario l'avvio del procedimento per ottenere il rilascio del visto d'ingresso in favore della minore, ordinare all'Ambasciata resistente la formalizzazione della domanda di visto
d'ingresso per motivi familiari in favore della moglie sig.ra nata a Lahore in [...]
Pakistan il 10 ottobre 1982, nulla osta n. P-FE/F/N/2022/101309 (coniuge), in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore nato a Lahore in [...] il Persona_1
5 novembre 2010, nulla osta n. P-FE/F/N/2022/101310 (figlio), nonché in favore della figlia divenuta maggiorenne nelle more del procedimento sig.ra nata a Lahore in [...] il 6 Parte_3
ottobre 2004, nulla osta n. (figlia);
5. in ogni caso, con condanna alle spese, CodiceFiscale_3
diritti ed onorari di entrambe le fasi del giudizio, oltre spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.”
L'istante – premesso di aver ottenuto dagli Uffici della i nullaosta al ricongiungimento CP_3
familiare con la moglie nata a Lahore in [...] il [...] e i figli Parte_2
nata a Lahore in [...] il [...] e nato a [...] in Parte_3 Persona_1
Pakistan il 5 novembre 2010 - ha lamentato di essersi fin da subito attivato per ottenere l'appuntamento presso l' ad Islamabad per il rilascio del visto, senza tuttavia Controparte_2 riuscire nell'intento poiché, l' pur adeguatamente sollecitata, non ha mai fissato CP_2
l'appuntamento richiesto.
Parte ricorrente ha sottolineato come non possa essere revocata in dubbio la tutela del diritto al ricongiungimento familiare tutelato anche a livello sovrannazionale dalla Carta Universale dei Diritti dell'Uomo. Ancora ha evidenziato, che il protrarsi dell'inerzia da parte dell'amministrazione comporta un danno irreparabile e crescente al nucleo familiare al quale viene inibita la frequentazione e la condivisione della vita quotidiana.
Il giudice con decreto del 23.04.2025, preso atto che con il medesimo ricorso introduttivo parte ricorrente ha formulato una richiesta di provvedimento urgente ai sensi dell'art. 700 c.p.c., ritenuto,
“che possa essere esaminata la domanda di merito in tempi compatibili con l'urgenza rappresentata con il ricorso”, ha fissato l'udienza del 10.06.2025.
Si è costituito in giudizio il resistente che ha domandato dichiararsi cessata la materia del CP_1 contendere in ragione dell'avvenuta fissazione dell'appuntamento richiesto.
Con memorie del 5.06.2025 parte ricorrente, dato atto dell'avvenuta fissazione dell'appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto per il giorno 21.08.2025, evidenziato che “la moglie del ricorrente è incinta giunta oramai al quarto mese di gravidanza, con presunto parto nel mese di agosto 2025 (doc. nn. 4-5) e che un eventuale parto in Pakistan, costringerebbe la famiglia ad un intollerabile pregiudizio determinato dal fatto di dover avviare ex novo l'intera proceduta in favore del nascituro, aggiornando altresì la documentazione anagrafica relativa alla composizione nel nucleo”, ha insistito per il rilascio dei visti per ricongiungimento familiare per la moglie e i figli nonché per la condanna dell'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite.
*****
Preliminarmente appare opportuno rilevare che la vicenda portata all'attenzione del Tribunale si colloca all'interno di un quadro di vita connotato da una condizione di obiettiva inefficienza dell' a ad Islamabad, circostanza che ha dato luogo ad un vasto contenzioso e che Controparte_2
deve essere attentamente valutata ai fini di individuare la soluzione del caso concreto.
Più in particolare, è significativo che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con nota pubblicata sul sito internet il 7.8.2023, nel dare conto dell'ispezione compiuta su iniziativa del (anche) presso l'Ambasciata di Islamabad per “verificare le Controparte_4 procedure applicate nel rilascio di visti di ingresso per l'Italia” abbia concluso che“[i] primi riscontri del lavoro ispettivo fanno emergere nei Paesi dove si è svolta l'ispezione un contesto ambientale estremamente difficile, anche a causa dell'elevato numero di documenti falsi che quotidianamente vengono presentati a tutte le ambasciate dei Paesi Schengen per ottenere l'ingresso in Europa.” (Nota
Farnesina – ). Controparte_1
Ciò chiarito, il Tribunale rileva che il ricorrente ha domandato al Tribunale di ordinare il rilascio dei visti di ingresso per ricongiungimento familiare in favore della moglie e dei figli. Al riguardo, occorre muovere dalla presa d'atto che l'art. 20 del d.lgs. n. 150 del 2011, nel dettare la disciplina “dell'opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare”, si riferisce, almeno nella formulazione letterale, all'ipotesi in cui l'amministrazione abbia adottato un provvedimento espresso.
La scelta del legislatore non sorprende, risultando armonica con la regola per cui solo in casi particolari e a fronte di un'attività vincolata la decisione giudiziale può tener luogo di una decisione che rientra nella sfera delle valutazioni attribuite alla pubblica amministrazione.
In altri termini, là dove l'amministrazione deve procedere a valutazioni di carattere discrezionale o, comunque, deve compiere un'istruttoria che presenta anche profili valutativi e non meri riscontri,
l'autorità giudiziaria deve tenerne conto al fine di modulare l'ambito della decisione. E, come è noto, all'autorità diplomatica o consolare compete la verifica non solo della genuinità della documentazione presentata, ma anche della situazione soggettiva del richiedente.
Alla luce di tali premesse, occorre escludere che, con riferimento alla fattispecie in esame possa disporsi il rilascio del visto.
Diversamente, quanto alla domanda inerente alla fissazione dell'appuntamento per la presentazione della domanda di visto, si osserva che l' ha effettivamente proceduto alla fissazione CP_2 dell'appuntamento richiesto nelle more del ricorso.
E tuttavia, rilevato che tale appuntamento è stato fissato per il giorno 21.08.2025, osservato che parte ricorrente, ha dato prova di aver domandato un'anticipazione dello stesso in ragione dello stato di gravidanza avanzato della coniuge e che tuttavia l' non ha risposto a tale sollecito;
si CP_2 ritengono sussistenti giustificate ragioni di urgenza per ordinare all' resistente di CP_2 anticipare l'appuntamento già previsto per la formalizzazione della domanda dei visti e concludere la procedura per il conseguente rilascio degli stessi, entro quindici giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
Possono essere compensate le spese di causa, dal momento che notoriamente il Pakistan è interessato da un importante flusso migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri , ha dato atto che in generale il Pakistan è un Paese caratterizzato da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza di presupposti di legge.
“La compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito (S.U 2572/12). Nel caso di specie va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione (Cass 21400/21), che si è subito adoprata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto.”
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta la domanda principale inerente al rilascio dei visti per ricongiungimento familiare nei confronti di nata a Lahore in [...] il [...], nata a Parte_2 Parte_3
Lahore in Pakistan il 6 ottobre 2004 e nato a Lahore in [...] il 5 novembre Persona_1
2010;
- ordina all' ad Islamabad di anticipare l'appuntamento già fissato per la Controparte_2
formalizzazione della domanda di visto nei confronti di nata a Lahore in [...] Parte_2
il 10 ottobre 1982, nata a Lahore in [...] il [...] e Parte_3 Persona_1
nato a Lahore in [...] il [...] e di concludere la procedura volta al rilascio dei conseguenti visti entro quindici giorni dalla comunicazione della presente sentenza;
- compensa le spese.
Così deciso in Roma, in data 10 giugno 2025
Il giudice
AD IL