Sentenza 4 aprile 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/04/2019, n. 14947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14947 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CI RO, nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 14/09/2017 della CORTE d'APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso, sentita la relazione svolta dal consigliere Andrea Tronci;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Perla Lori, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza;
sentito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di fiducia di ES CI impugna tempestivamente la sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte d'appello di Caltanissetta, in riforma della sentenza del Tribunale di Gela ed in parziale accoglimento dell'impugnazione interposta dal locale procuratore generale, ha dichiarato il prevenuto colpevole dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali (aggravate ex art. 61 n. 2 cod. pen.), con conseguente condanna del CI, unificati gli addebiti per continuazione, a pena di giustizia, ferma la già disposta assoluzione dello stesso dall'ulteriore addebito elevatogli, ai sensi dell'art. 75 co. 2 d. I.vo 159/2011. 2. Tre sono i motivi illustrati dal legale ricorrente a sostegno dell'impugnazione anzidetta.
2.1 Il primo di essi, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., è incentrato sull'affermata arbitrarietà della condotta del personale di p.g., già reputata sussistente dal giudice monocratico di Gela che, appunto su tale base, aveva ritenuto scriminata, ai sensi dell'art. 393 bis cod. pen., la condotta di resistenza dell'imputato, oppostosi violentemente alla pretesa degli agenti di P.S. di entrare nella sua abitazione, pur dopo aver verificato la sua regolare presenza nell'abitazione nell'orario prescritto e l'altrettanto regolare possesso della carta di permanenza, oggetto del controllo posto in essere. Di qui l'eccepita violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata gravante in capo al giudice d'appello che riformi la pregressa decisione assolutoria e, comunque, l'erroneità della statuizione adottata dalla Corte nissena, alla luce della motivazione posta a supporto, non ricorrendo nella fattispecie gli estremi perché la polizia giudiziaria potesse procedere a perquisizione di propria iniziativa;
con il necessitato corollario, in ordine al connesso reato di lesioni, del venir meno della contestata aggravante teleologica, con conseguente improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela, essa pure dichiarata dal giudice gelese all'esito del primo grado di giudizio.
2.2 La seconda doglianza, ancora una volta formulata ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., denuncia violazione di legge ed assenza di motivazione, quanto "alla sussistenza dell'elemento soggettivo in capo all'imputato", con riferimento al reato previsto e punito dall'art. 337 cod. pen.: la richiesta agli agenti di esibizione del provvedimento giudiziario che li autorizzasse alla perquisizione - che si assume esser stata legittimamente rivolta agli operanti dall'odierno ricorrente - varrebbe ad escludere la presenza del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice.
2.3 Il terzo motivo, infine, censura la mancata concessione del beneficio delle attenuanti generiche, "senza motivare le effettive ragioni sottese alla decisione", così nuovamente incorrendo in vizio di motivazione e violazione di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto va disatteso, giusta le considerazioni che seguono.i ‘ 2. Nessun fondamento riveste la censura inerente alla pretesa violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata: la ricostruzione della vicenda, in fatto, non registra alcun elemento di difformità fra le due sentenze di merito, onde le divergenti statuizioni cui hanno fatto luogo il giudice di primo grado e la Corte distrettuale poggiano sulla valutazione in punto di diritto dagli stessi operata, come tale verificabile unicamente in termini di esattezza/erroneità e non certo di motivazione insufficiente.
3. E' fuor di dubbio che alle 21.40 del 21.01.2016 personale della Polizia di Stato si recò presso l'abitazione del CI, all'epoca sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., allo scopo di accertarvi la sua presenza, stante l'obbligo a carico del prevenuto di non rincasare oltre le ore 21.00. Ed è altrettanto pacifico, alla stregua delle convergenti risultanze delle due pronunce: a) che il CI, allorché gli agenti si qualificarono al citofono, aprì la porta esterna, scese dalle scale dell'abitazione ed esibì loro la carta di permanenza;
b) che i poliziotti, sentendo provenire dall'abitazione voci di terzi estranei al nucleo familiare (come emerge con maggior chiarezza dalla sentenza di primo grado), chiesero al ricorrente di poter accedere nell'abitazione, onde effettuare il relativo controllo;
c) che il CI oppose loro un netto rifiuto, "abbandonando la carta di permanenza nelle mani dei due agenti e ritirandosi in casa dopo aver chiuso il portone"; d) che a tal punto i due agenti suonarono nuovamente al citofono, invitando il CI a scendere ed ammonendolo sul comportamento da tenere;
e) che il CI, aperto il portone, scese nuovamente al piano inferiore, ove si svolse una colluttazione con gli agenti, principalmente con l'agente TO, preceduta dalla richiesta del ricorrente di esibizione di un provvedimento formale, ironicamente disattesa dagli operanti ("i mandati esistono solo nei film").
4. Alla stregua di tali incontestati dati fattuali, corretta ed immune da censure di sorta è l'affermazione della Corte territoriale nissena, secondo cui gli operanti intendevano unicamente accertare l'identità delle persone presenti in casa, anche alla luce del comportamento inopinatamente tenuto in prima battuta dal CI, che aveva addirittura lasciato in mano loro la carta di permanenza, chiudendoli fuori dal portone. Ed a tale proposito va doverosamente puntualizzato che, se è vero che la violazione della prescrizione relativa al divieto di associarsi con pregiudicati o sottoposti richiede un'abitualità di frequentazione che non può essere ovviamente integrata da un singolo ék- 3 episodio, è altrettanto vero che l'accertamento può essere rilevante in chiave futura, proprio in funzione della dimostrazione della richiesta abitualità. Ciò posto, la disamina della problematica relativa al rapporto fra tale doverosa finalità di controllo e le corrette modalità di effettuazione della stessa è resa superflua dalla constatazione che, per quanto accertato dai giudici di merito, non solo nessuna perquisizione fu materialmente posta in essere, ma, in ogni caso, la reazione cui fece luogo il CI - si ripete, materializzatasi al piano terra sottostante l'appartamento abitato dal ricorrente, come emerge con chiarezza dalla deposizione della moglie dell'imputato, perciò non certo sospettabile di falsità in danno del CI - fu palesemente eccedente alle circostanze del caso, come evidenziato dal fatto che fu il prevenuto ad aggredire gli operanti, impedendo loro finanche di salire al primo piano, nonché dal livello di violenza esercitato, adeguatamente rappresentato dalle lesioni che egli ebbe a cagionare a ben due agenti, in entrambi i casi giudicate guaribili in gg.
6. Onde non solo difetta nella fattispecie una condotta oggettivamente arbitraria (cfr. Sez. 6, sent. n. 54424 del 27.04.2018, Rv. 274680), ma è comunque carente il requisito della proporzionalità, che univocamente la giurisprudenza di legittimità reputa necessario perché possa considerarsi legittima la reazione del soggetto agente agli atti arbitrari del pubblico ufficiale (cfr., a contrario, Sez. 6, sent. n 7928 del 13.01.2012, Rv. 252175 e n. 43894 del 13.09.2016, Rv. 268504). Il che trova riscontro nella sentenza impugnata ("Il CI, ..., anziché cercare di chiarire quanto accaduto, si è scagliato contro gli agenti provocando le lesioni di cui al relativo capo di imputazione, ponendo in essere dunque una condotta del tutto sporporzionata rispetto alla legittima attività degli agenti": cfr. pagg. 4 - 5 della motivazione della Corte d'appello), senza che, con peculiare riferimento al requisito della proporzionalità, nulla abbia obiettato il ricorso, neppure per implicito, come in relazione al primo profilo. Senza meno inconsistente è quindi la doglianza in punto di elemento soggettivo, di fatto costruita come mero corollario della illegittimità della condotta degli agenti e pertanto automaticamente superata, giusta le argomentazioni fin qui svolte, al pari della richiesta difensiva di improcedibilità del reato di lesioni, per venir meno dell'aggravante teleologica, che ne costituisce ulteriore precipitato.
4. Non consentito, infine, è l'ultimo motivo del ricorso, alla stregua della puntuale motivazione fornita dalla Corte territoriale in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche all'imputato, improntata a criteri di sicura congruità logica e perciò non censurabile in sede di legittimità, in conformità alla consolidata giurisprudenza formatasi in proposito, al punto da renderne superflua la citazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il