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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 27/03/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, Gaetano CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1434/2023, avente ad oggetto
“appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Pisticci n. 160/2023”
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Policoro II Traversa Valsinni 9 presso lo studio dell'avv. Antonio Meli- doro (C.F. ) che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in C.F._2 calce all'atto di appello;
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliato in Poten- P.IVA_1
za al corso XVIII Agosto 46 presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato che lo rappre- senta e difende ex lege;
– APPELLATO–
* * * * * * * * * * rinviata per la discussione all'udienza del 27/3/2025, la causa è stata trattata ex art. 127 ter c.p.c. nella parte in cui dispone la trattazione scritta delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e decisa, avendo le parti depositato le note scritte, contenenti le rispettive conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att.
c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fi- ni della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
ha impugnato la sentenza n 160 resa dal Giudice di Pace Parte_1 di Pisticci il 24/5/2023 che aveva rigettato l'opposizione da lui proposta avverso l'ordinanza prot. 7331 Area III emessa l'8/2/2022 dal Prefetto di di sospensione CP_1
1 della patente di guida per anni uno per violazione dell'art.187 C.d.S., essendosi egli po- sto il 2/2/2022 alla guida dell'auto tg.DM499PV in agro di Policoro in stato di altera- zione per assunzione di sostanze stupefacenti, così restando coinvolto in un sinistro.
A sostegno del gravame, il ha lamentato l'avvenuta fissazione in primo grado Pt_1 dell'udienza di comparizione con modalità telematica, non prevista all'epoca per i giu- dizi dinanzi al Giudice di Pace e, nel merito, l'insussistenza di una sua alterazione psi- cofisica al momento del sinistro, in alcun modo verificata, non essendo a tal fine suffi- ciente la presenza di tracce di cannabinoidi;
inoltre ha eccepito la nullità del prelievo ematico eseguito nei suoi confronti dai sanitari del locale nosocomio, senza la presenza del legale, sicché ha concluso per l'accoglimento dell'opposizione con vittoria di spese giudiziali.
La nel costituirsi ha chiesto il rigetto del gravame, assumendo che Controparte_1 per integrare la fattispecie di cui all'art.187 C.d.S. è sufficiente la semplice assunzione di sostanze stupefacenti, ammessa dallo stesso conducente del veicolo perché determi- nante una condizione di alterazione psicofisica e sottolineando che il prelievo ematico era stato eseguito dai sanitari in struttura pubblica.
L'appello è fondato.
Va sottolineato come l'art.187 C.d.S., nel prevedere il potere del Prefetto di disporre la misura cautelare amministrativa della sospensione della patente di guida, lo subordina alla guida di un veicolo in stato di alterazione psico-fisica per l'uso di sostanze stupefa- centi. La giurisprudenza, a tal fine, ha chiarito che tale condizione non ricorre per la semplice circostanza della pregressa assunzione di stupefacenti ad opera del conducen- te, essendo di contro necessaria la verifica di uno stato di alterazione per effetto di tale assunzione, sulla base di dati acquisiti dai verbalizzanti al momento del fatto, in assenza di previsione di soglie e parametri, come per l'ipotesi di guida in stato di ebbrezza (cfr.
Cass. Civ. Sez. VI sent.9/11/2020 n.25007, Trib. Cassino sent.11/10/2023 n.1250 su Si- stemaiuridica.it). Sul punto la Corte Costituzionale con ordinanza 27/2004 n.277 di ri- getto dell'eccezione di illegittimità dell'art.187 C.d.S., con riferimento agli artt.25 e 27
Cost., nella parte in cui non prevede alcun limite oltre il quale il soggetto possa essere considerato in stato di alterazione psico-fisica, ha negato l'indeterminatezza di detta fat- tispecie incriminatrice, risultando la stessa integrata dalla concorrenza di due elementi, il primo relativo allo stato di alterazione del conducente, quale verificato dai verbaliz-
2 zanti e il secondo rappresentato dalla presenza dai prelievi eseguiti di tracce di sostanze stupefacenti, rilevando non il dato quantitativo, ma gli effetti che l'assunzione può avere provocato sul soggetto. Logico corollario è che per l'emissione del provvedimento di sospensione della patente di guida, l'autorità amministrativa non possa fare riferimento esclusivamente alle risultanze degli esami tossicologici, ma debba altresì motivare sulla base di elementi oggettivi da cui i verbalizzanti hanno desunto lo stato di alterazione psico-fisica del conducente.
Ciò premesso, nel caso in esame il provvedimento cautelare è stato adottato, mediante il solo richiamo operato alla certificazione rilasciata dal laboratorio di analisi del locale nosocomio (attestante la positività ai cannabinoidi, senza peraltro alcuna indicazione di natura quantitativa), mentre dalla relazione redatta nella circostanza dai CC Pisticci non si evince alcun elemento, ancorché indiziario, da cui desumere la riferita condizione di alterazione psico-fisica del . Più specificamente, i verbalizzanti nel dare atto del Pt_1 coinvolgimento dell'opponente nel sinistro, mentre era alla guida dell'auto tg.
DM499PV nell'abitato di Policoro, non hanno chiarito la dinamica del sinistro, ciò che impedisce di trarre dalla condotta di guida dell'appellante persino un riscontro indiretto di alterazione psico-fisica. Né è possibile desumere tale condizione dal referto redatto dai medici del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Policoro che, lungi dall'ipotizzare la sussistenza del presupposto indicato dalla norma incriminatrice, hanno riferito come nella circostanza il fosse del tutto cosciente ed orientato, con diagnosi limitata Pt_1
a una ferita in regione parietale e dolenzia cervicale post-traumatica e conseguente as- senza di sintomi che possano fare ipotizzare una particolare condizione psico-fisica det- tata dall'assunzione di stupefacenti. Ne deriva che tale pregressa assunzione di cannabi- noidi, peraltro in misura del tutto indeterminata, in assenza di altri elementi a sostegno della ritenuta alterazione psicofisica del conducente del mezzo coinvolto nel sinistro, non giustifica l'adozione di provvedimenti sanzionatori, pur se di natura cautelare, a ca- rico dell'appellante.
Pertanto - assorbiti gli altri motivi di gravame e ritenute non condivisibili le motivazioni addotte dal primo giudice a sostegno della decisione - deve essere accolta l'opposizione spiegata dal avverso l'ordinanza emessa dalla Prefettura . Pt_1 CP_1
In applicazione del principio della soccombenza, a norma dell'art.91 c.p.c., non ricor- rendo motivi per disporne la compensazione, l'amministrazione va condannata al paga-
3 mento delle spese giudiziali che, tenuto conto del valore della causa e dell'impegno in concreto profuso dal difensore dell'appellante, sono liquidate, in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, per il primo grado in € 264,00 per esborsi ed € 450,00 per onorari
(€ 100 studio,€ 100 fase introduttiva,€ 100 istruttoria, € 150 decisione) e per il giudizio di appello in € 382,00 per esborsi ed € 700,00 per onorari (€ 150 studio, € 150 fase in- troduttiva, € 200 trattazione ed € 200 decisione), oltre per entrambi i gradi rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1
con ricorso depositato il 2/10/2023 avverso la sentenza n.160 resa Controparte_1
dal Giudice di Pace di Pisticci il 24/5/2023, così provvede nel contraddittorio delle par- ti:
- in riforma dell'appellata sentenza, annulla l'ordinanza prot. 7331/2023 Area III emes- sa l'8/2/2023 dalla;
Controparte_1
- condanna l'appellata al pagamento in favore di delle Parte_1
spese giudiziali che liquida per il primo grado in € 264,00 per esborsi ed € 450,00 per onorari e per il presente giudizio in € 382,00 per esborsi ed € 700,00 per onorari, oltre, per entrambi i gradi, rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge.
Così deciso in Matera, il 27/3/2025
Il Giudice
Gaetano Catalani
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, Gaetano CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1434/2023, avente ad oggetto
“appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Pisticci n. 160/2023”
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Policoro II Traversa Valsinni 9 presso lo studio dell'avv. Antonio Meli- doro (C.F. ) che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in C.F._2 calce all'atto di appello;
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliato in Poten- P.IVA_1
za al corso XVIII Agosto 46 presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato che lo rappre- senta e difende ex lege;
– APPELLATO–
* * * * * * * * * * rinviata per la discussione all'udienza del 27/3/2025, la causa è stata trattata ex art. 127 ter c.p.c. nella parte in cui dispone la trattazione scritta delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e decisa, avendo le parti depositato le note scritte, contenenti le rispettive conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att.
c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fi- ni della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
ha impugnato la sentenza n 160 resa dal Giudice di Pace Parte_1 di Pisticci il 24/5/2023 che aveva rigettato l'opposizione da lui proposta avverso l'ordinanza prot. 7331 Area III emessa l'8/2/2022 dal Prefetto di di sospensione CP_1
1 della patente di guida per anni uno per violazione dell'art.187 C.d.S., essendosi egli po- sto il 2/2/2022 alla guida dell'auto tg.DM499PV in agro di Policoro in stato di altera- zione per assunzione di sostanze stupefacenti, così restando coinvolto in un sinistro.
A sostegno del gravame, il ha lamentato l'avvenuta fissazione in primo grado Pt_1 dell'udienza di comparizione con modalità telematica, non prevista all'epoca per i giu- dizi dinanzi al Giudice di Pace e, nel merito, l'insussistenza di una sua alterazione psi- cofisica al momento del sinistro, in alcun modo verificata, non essendo a tal fine suffi- ciente la presenza di tracce di cannabinoidi;
inoltre ha eccepito la nullità del prelievo ematico eseguito nei suoi confronti dai sanitari del locale nosocomio, senza la presenza del legale, sicché ha concluso per l'accoglimento dell'opposizione con vittoria di spese giudiziali.
La nel costituirsi ha chiesto il rigetto del gravame, assumendo che Controparte_1 per integrare la fattispecie di cui all'art.187 C.d.S. è sufficiente la semplice assunzione di sostanze stupefacenti, ammessa dallo stesso conducente del veicolo perché determi- nante una condizione di alterazione psicofisica e sottolineando che il prelievo ematico era stato eseguito dai sanitari in struttura pubblica.
L'appello è fondato.
Va sottolineato come l'art.187 C.d.S., nel prevedere il potere del Prefetto di disporre la misura cautelare amministrativa della sospensione della patente di guida, lo subordina alla guida di un veicolo in stato di alterazione psico-fisica per l'uso di sostanze stupefa- centi. La giurisprudenza, a tal fine, ha chiarito che tale condizione non ricorre per la semplice circostanza della pregressa assunzione di stupefacenti ad opera del conducen- te, essendo di contro necessaria la verifica di uno stato di alterazione per effetto di tale assunzione, sulla base di dati acquisiti dai verbalizzanti al momento del fatto, in assenza di previsione di soglie e parametri, come per l'ipotesi di guida in stato di ebbrezza (cfr.
Cass. Civ. Sez. VI sent.9/11/2020 n.25007, Trib. Cassino sent.11/10/2023 n.1250 su Si- stemaiuridica.it). Sul punto la Corte Costituzionale con ordinanza 27/2004 n.277 di ri- getto dell'eccezione di illegittimità dell'art.187 C.d.S., con riferimento agli artt.25 e 27
Cost., nella parte in cui non prevede alcun limite oltre il quale il soggetto possa essere considerato in stato di alterazione psico-fisica, ha negato l'indeterminatezza di detta fat- tispecie incriminatrice, risultando la stessa integrata dalla concorrenza di due elementi, il primo relativo allo stato di alterazione del conducente, quale verificato dai verbaliz-
2 zanti e il secondo rappresentato dalla presenza dai prelievi eseguiti di tracce di sostanze stupefacenti, rilevando non il dato quantitativo, ma gli effetti che l'assunzione può avere provocato sul soggetto. Logico corollario è che per l'emissione del provvedimento di sospensione della patente di guida, l'autorità amministrativa non possa fare riferimento esclusivamente alle risultanze degli esami tossicologici, ma debba altresì motivare sulla base di elementi oggettivi da cui i verbalizzanti hanno desunto lo stato di alterazione psico-fisica del conducente.
Ciò premesso, nel caso in esame il provvedimento cautelare è stato adottato, mediante il solo richiamo operato alla certificazione rilasciata dal laboratorio di analisi del locale nosocomio (attestante la positività ai cannabinoidi, senza peraltro alcuna indicazione di natura quantitativa), mentre dalla relazione redatta nella circostanza dai CC Pisticci non si evince alcun elemento, ancorché indiziario, da cui desumere la riferita condizione di alterazione psico-fisica del . Più specificamente, i verbalizzanti nel dare atto del Pt_1 coinvolgimento dell'opponente nel sinistro, mentre era alla guida dell'auto tg.
DM499PV nell'abitato di Policoro, non hanno chiarito la dinamica del sinistro, ciò che impedisce di trarre dalla condotta di guida dell'appellante persino un riscontro indiretto di alterazione psico-fisica. Né è possibile desumere tale condizione dal referto redatto dai medici del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Policoro che, lungi dall'ipotizzare la sussistenza del presupposto indicato dalla norma incriminatrice, hanno riferito come nella circostanza il fosse del tutto cosciente ed orientato, con diagnosi limitata Pt_1
a una ferita in regione parietale e dolenzia cervicale post-traumatica e conseguente as- senza di sintomi che possano fare ipotizzare una particolare condizione psico-fisica det- tata dall'assunzione di stupefacenti. Ne deriva che tale pregressa assunzione di cannabi- noidi, peraltro in misura del tutto indeterminata, in assenza di altri elementi a sostegno della ritenuta alterazione psicofisica del conducente del mezzo coinvolto nel sinistro, non giustifica l'adozione di provvedimenti sanzionatori, pur se di natura cautelare, a ca- rico dell'appellante.
Pertanto - assorbiti gli altri motivi di gravame e ritenute non condivisibili le motivazioni addotte dal primo giudice a sostegno della decisione - deve essere accolta l'opposizione spiegata dal avverso l'ordinanza emessa dalla Prefettura . Pt_1 CP_1
In applicazione del principio della soccombenza, a norma dell'art.91 c.p.c., non ricor- rendo motivi per disporne la compensazione, l'amministrazione va condannata al paga-
3 mento delle spese giudiziali che, tenuto conto del valore della causa e dell'impegno in concreto profuso dal difensore dell'appellante, sono liquidate, in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, per il primo grado in € 264,00 per esborsi ed € 450,00 per onorari
(€ 100 studio,€ 100 fase introduttiva,€ 100 istruttoria, € 150 decisione) e per il giudizio di appello in € 382,00 per esborsi ed € 700,00 per onorari (€ 150 studio, € 150 fase in- troduttiva, € 200 trattazione ed € 200 decisione), oltre per entrambi i gradi rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1
con ricorso depositato il 2/10/2023 avverso la sentenza n.160 resa Controparte_1
dal Giudice di Pace di Pisticci il 24/5/2023, così provvede nel contraddittorio delle par- ti:
- in riforma dell'appellata sentenza, annulla l'ordinanza prot. 7331/2023 Area III emes- sa l'8/2/2023 dalla;
Controparte_1
- condanna l'appellata al pagamento in favore di delle Parte_1
spese giudiziali che liquida per il primo grado in € 264,00 per esborsi ed € 450,00 per onorari e per il presente giudizio in € 382,00 per esborsi ed € 700,00 per onorari, oltre, per entrambi i gradi, rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge.
Così deciso in Matera, il 27/3/2025
Il Giudice
Gaetano Catalani
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