TAR Bolzano, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 98
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Decreto cautelare 28 novembre 2025
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Sentenza 27 aprile 2026

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e manifesta irragionevolezza

    Il Collegio ritiene che le censure relative all'eccesso di potere e al travisamento dei fatti non siano fondate per quanto riguarda l'an della misura, ma riconosce un deficit motivazionale sulla durata della sospensione eccedente i quindici giorni.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 100 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) e dell’art. 9, comma 3, della Legge n. 287/1991. Eccesso di potere per difetto di motivazione, sproporzionalità e travisamento dei presupposti.

    Il Collegio accoglie questo motivo limitatamente alla durata della misura, ritenendo che l'Amministrazione non abbia fornito una motivazione specifica e rafforzata per giustificare la sospensione oltre i quindici giorni, come richiesto dalla legge. La motivazione fornita è considerata generica e insufficiente.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

    Il Collegio rigetta questo motivo, richiamando l'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui le finalità perseguite dalle misure di cui all'art. 100 del T.U.L.P.S. sono assistite da ragioni di urgenza che giustificano l'omessa comunicazione di avvio del procedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bolzano, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 98
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
    Numero : 98
    Data del deposito : 27 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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