Decreto cautelare 28 novembre 2025
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00098/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00246/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 246 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in qualità di titolare e legale rappresentante dell’omonima impresa individuale -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Christian Dorigatti e Tommaso Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso lo studio degli stessi in Bolzano, largo A. Kolping, 2;
contro
Ministero dell’Interno – Questura di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli uffici della medesima in Trento, largo Porta Nuova, 9;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto del Questore della Provincia di Bolzano N. -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, mediante il quale è stata disposta la sospensione per giorni 30 (trenta) dell’autorizzazione alla conduzione dell’esercizio pubblico denominato Bar “-OMISSIS-”, con decorrenza immediata e contestuale chiusura dello stesso, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Bolzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 aprile 2026 il consigliere ND CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
1. Con ricorso di data 26 novembre 2025, ritualmente notificato, -OMISSIS-, in qualità di titolare e legale rappresentante dell’omonima impresa individuale, impugnava il provvedimento attraverso il quale il Questore di Bolzano disponeva la sospensione per giorni 30 (trenta) dell’autorizzazione – di cui la stessa risultava titolare – alla conduzione dell’esercizio pubblico denominato Bar “-OMISSIS-”.
La ricorrente premetteva come in data -OMISSIS- ( rectius : -OMISSIS-) fossero entrate nell’anzidetto esercizio due giovani ragazze, le quali ordinavano delle bevande alcoliche al cameriere di turno, il quale domandava loro di esibire un documento d’identità. Le avventrici, pur non disponendo di documenti di riconoscimento, insistevano fermamente sulla loro maggiore età, facendosi portare nel corso della serata un totale di sei bottiglie di birra marca “Corona” da 0,33 cl.
A fronte dell’atteggiamento tenuto dalle ragazze, caratterizzato da un comportamento irriguardoso nei confronti del personale del locale, il -OMISSIS- della ricorrente, appena entrato nel locale, chiedeva l’intervento delle Forze dell’Ordine al fine di allontanarle, riferendo che si trattava verosimilmente di ragazze minorenni. Gli agenti intervenuti, raccolte le generalità dei soggetti presenti, accertavano quindi la minore età delle avventrici e l’inequivocabile stato di ebbrezza alcolica in cui le stesse versavano.
Il Questore di Bolzano, attraverso il provvedimento gravato nella presente sede, disponeva conseguentemente la sospensione della licenza per un periodo di giorni trenta, motivando la gravità della sanzione sulla scorta di un precedente intervento di Polizia risalente al -OMISSIS- nell’ambito del quale, all’interno del medesimo locale, veniva segnalata la presenza di due soggetti maggiorenni molesti in stato di alterazione alcolica.
2. A sostegno del proprio ricorso deduceva i seguenti motivi:
2.1. “ Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e manifesta irragionevolezza ”.
Ad avviso della ricorrente il decreto impugnato risultava fondato su un’incompleta e parzialmente erronea ricostruzione dei fatti, laddove affermava che a ciascuna delle avventrici minorenni fossero state servite sei birre.
Tale assunto veniva smentito dalla dichiarazione testimoniale del cameriere, tale -OMISSIS-, il quale chiariva di avere servito “ in totale al tavolo 6 birre marca Corona da 0.33 c.l. ”, dovendosi ritenere che la versione originariamente fornita agli operatori della Squadra Volante fosse stata determinata da incomprensioni di ordine linguistico e non potendosi ritenere che il rinvenimento, sul tavolo delle due giovani avventrici, di “numerosi bicchieri” si ponesse in contrasto con le dichiarazioni successivamente rilasciate.
A fronte di un’impostazione originariamente attestata sul consumo complessivo di dodici bottiglie di birra, dunque, doveva ritenersi che l’alcol consumato corrispondesse per contro a totale di 1,98 litri suddivisi tra due persone nell’arco di un’intera serata.
L’errore nella ricostruzione della vicenda inficiava conseguentemente la valutazione sulla gravità della condotta e in particolare sul quantitativo di alcol somministrato, che l’Amministrazione poneva a fondamento della propria determinazione.
Parimenti carente doveva ritenersi l’istruttoria espletata, non essendo stati valorizzati molteplici elementi ritenuti senz’altro significativi quali la condotta collaborativa della gestione, l’assoluta occasionalità dell’episodio e il contesto operativo, caratterizzato dalla riconducibilità della somministrazione non già ai titolari dell’esercizio, quanto piuttosto al loro -OMISSIS-, ossia un giovane alle prime esperienze lavorative e sprovvisto di una perfetta padronanza della lingua italiana.
A fronte della pretermissione di tali elementi favorevoli, l’Amministrazione amplificava esponenzialmente un presupposto fattuale errato, ossia l’asserita somministrazione di complessive sei birre, irrogando una sanzione di trenta giorni di sospensione di carattere non già cautelare, quanto piuttosto punitivo, sproporzionato e ingiusto.
2.2. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 100 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) e dell’art. 9, comma 3, della Legge n. 287/1991. Eccesso di potere per difetto di motivazione, sproporzionalità e travisamento dei presupposti ”.
La ricorrente lamentava altresì la violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza nonché la carenza motivazionale del provvedimento impugnato in relazione alla durata della sanzione irrogata, evidenziando come la sospensione dell’attività per un periodo di trenta giorni eccedesse notevolmente il limite ordinario di 15 giorni.
A fronte dello specifico onere motivazionale imposto per l’irrogazione di misure eccedenti il limite ordinario di 15 giorni imposto dall’art. 9, comma 3 della L. n. 287/1991, l’Amministrazione si limitava a evocare delle mere frasi di stile riferite alla “ gravità dei fatti avvenuti ” e alla “ possibile reiterazione ”, omettendo di esplicitare le concrete e particolari esigenze che potessero rendere inadeguata una sanzione di durata inferiore.
L’episodio occorso in data -OMISSIS- rappresentava un fatto isolato, non sintomatico di una gestione negligente ovvero pericolosa. La rievocazione dell’accadimento verificatosi il precedente -OMISSIS-, caratterizzato dall’ingresso nel locale di due soggetti maggiorenni già in stato di alterazione alcolica ai quali non venivano somministrate bevande alcoliche e che non comportava l’irrogazione di alcuna sanzione, si dimostrava senz’altro pretestuosa.
L’abnormità della sanzione di trenta giorni emergeva altresì da un confronto con numerosi casi decisi dalla giurisprudenza amministrativa, in cui a fronte di situazioni di gravità esponenzialmente maggiore venivano comminate sanzioni di pari gravità se non addirittura inferiori.
2.3. “ Violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ”.
In via subordinata, la ricorrente eccepiva l’illegittimità del provvedimento gravato per violazione delle norme in materia di partecipazione procedimentale, non essendo stata destinataria di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990.
La deroga a tale comunicazione, ancorché riconosciuta dalla giurisprudenza amministrativa, non operava automaticamente, dovendo essere sorretta da un’urgenza qualificata e concreta. Nel caso di specie, a fronte dell’accertamento dei fatti avvenuto in data -OMISSIS-, l’Amministrazione attendeva tre giorni prima di emettere il provvedimento impugnato, che veniva notificato il successivo -OMISSIS-, ossia in un lasso temporale del tutto incompatibile con l’asserita urgenza richiamata al fine di impedire una qualsiasi forma di contraddittorio.
3. In data 2 dicembre 2025 si costituiva in giudizio l’Amministrazione resistente, depositando in data 5 gennaio 2026 memoria difensiva attraverso la quale contestava la fondatezza dei motivi posti a fondamento del ricorso, di cui chiedeva la reiezione.
4. Con decreto presidenziale n. -OMISSIS- pubblicato in data -OMISSIS- veniva provvisoriamente disposta la sospensione del provvedimento impugnato nella parte eccedente i primi quindici giorni sino alla data della camera di consiglio, all’esito della quale il Collegio, ravvisata la sussistenza del requisito del cd. “ fumus boni juris ” e del cd. “ periculum in mora ”, a sua volta accoglieva l’istanza cautelare presentata in calce al ricorso introduttivo, confermava la sospensione nei medesimi termini già indicati dal Presidente del T.R.G.A.
5. All’udienza tenutasi in data 8 aprile 2025, sentite le parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
TT
1. Il Collegio rileva preliminarmente l’inammissibilità delle doglianze articolate dalla ricorrente in sede di memoria difensiva di data 9 gennaio 2026, in quanto contenente motivi di impugnazione nuovi e ulteriori rispetto a quelli formulati con il ricorso introduttivo.
La memoria anzidetta, lungi dal limitarsi ad argomentare in merito alle doglianze già prospettate con il ricorso originario enfatizzando i profili più evidenti di illegittimità dei provvedimenti ovvero dal prendere posizione sulle difese avversarie, introduce surrettiziamente argomentazioni del tutto ulteriori e svincolate da quanto già dedotto nel gravame principale.
Lo scritto difensivo si profila invero incentrato esclusivamente sul riscontro, ritenuto meramente parziale, fornito dalla Questura di Bolzano rispetto a un’istanza di accesso agli atti del procedimento amministrativo alla stessa presentata dalla ricorrente in data -OMISSIS-, ossia successivamente alla notifica del ricorso introduttivo.
La lettura sinottica delle difese articolate nell’atto che ha dato l’abbrivio al presente giudizio e di quanto prospettato in sede di successiva memoria difensiva consente pertanto di desumere agevolmente l’effettiva natura di tale ultimo scritto difensivo, riconducibile alla nozione di “ nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte ” richiamata dall’art. 43 c.p.a. al fine di delineare l’istituto dei cd. “ motivi aggiunti propri ”.
Come è noto, ai sensi dell’art. 43 c.p.a. oggetto di un ricorso per motivi aggiunti possono essere nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte (cd. “ motivi aggiunti propri ”), ovvero domande nuove, purché connesse a quelle già proposte (cd. “ motivi aggiunti impropri ”, cfr. al riguardo T.A.R. Campania, Napoli, sez. IX, 8 settembre 2025, n. 6081).
I motivi aggiunti propri trovano la propria ratio nell’esigenza di consentire al ricorrente di formulare nuovi motivi di impugnazione afferenti vizi di illegittimità incolpevolmente conosciuti dalla parte una volta decorso il termine decadenziale, con conseguente ampliamento della causa petendi .
Ancorché i motivi aggiunti articolati in sede di memoria difensiva di data 9 gennaio 2026 non possano ritenersi tardivi, in quanto rivolti avverso un provvedimento notificato dall’Amministrazione alla ricorrente in data -OMISSIS-, deve tuttavia rilevarsene l’omessa notificazione in ossequio a quanto previsto dalla disciplina codicistica.
I motivi aggiunti, in considerazione dell’ampliamento del thema decidendum proprio del giudizio, devono infatti essere introdotti con ricorso notificato a pena di inammissibilità alle parti, segnatamente al procuratore costituito presso il domicilio eletto, non risultando al riguardo sufficiente il mero deposito di memoria difensiva. La giurisprudenza amministrativa è invero univocamente orientata nel ritenere che: “ sono inammissibili le censure dedotte in memoria non notificata alla controparte, sia nell’ipotesi in cui risultino completamente nuove e non ricollegabili ad argomentazioni espresse nel ricorso introduttivo, sia quando, pur richiamandosi a un motivo già ritualmente dedotto, introducano elementi sostanzialmente nuovi o in origine non indicati, con conseguente violazione del termine decadenziale e del principio del contraddittorio, essendo affidato alla memoria difensiva il solo compito di una mera illustrazione esplicativa dei precedenti motivi di gravame, senza possibilità di ampliare il thema decidendum (Cons. Stato, Sez. II, 14 dicembre 2023, n. 10816; Id., Sez. VI, 5 gennaio 2023, n. 188; Id., Sez. III, 9 luglio 2014, n. 3493) ” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I bis , 7 giugno 2024, n. 11588).
Di conseguenza detta memoria deve considerarsi tamquam non esset (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 19 aprile 2024, n. 3537; altresì T.R.G.A. Bolzano, 9 dicembre 2025, n. 325; idem 1 ottobre 2024, n. 223, 12 ottobre 2023, n. 302 e 24 luglio 2023, n. 258), non essendone prevista la formale espunzione dal fascicolo telematico (cfr. Consiglio di Stato, sez. VII, 17 gennaio 2023, n. 582).
2. Nel merito, il ricorso introduttivo è fondato limitatamente ai profili afferenti la durata della misura impugnata, per le ragioni in fatto e in diritto di seguito esposte, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, salvo il motivato riesercizio della funzione da parte dell’Amministrazione, in linea con le indicazioni scaturenti dalla seguente motivazione.
3. Il Collegio ritiene preliminarmente necessario inquadrare la portata e la ratio sottese alla misura della sospensione della licenza di un esercizio contemplata dall’art. 100 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773.
Come rammentato dalla giurisprudenza amministrativa (recentemente, Consiglio di Stato, sez. III, 16 luglio 2025, n. 6249), la norma sopra riportata introduce misure a formazione progressivamente più limitative dell’attività imprenditoriale del privato e con una funzione sostanzialmente preventiva, che prescinde dall’accertamento della responsabilità del gestore dei locali dove i fenomeni contestati si sono verificati.
Da questo punto di vista, la giurisprudenza costante, dalla quale il Collegio non vede ragione di discostarsi, ha stabilito:
- che “ la misura della sospensione non ha natura sanzionatoria, inscrivendosi invece nel quadro delle misure di prevenzione (Cons. St., sez. III, 27 settembre 2018, n. 4529), essendo volta ad impedire il verificarsi di situazioni di pericolo per la collettività: ne consegue che tale misura non è correlata alla responsabilità del titolare dell’esercizio commerciale, ma risponde all’obiettiva esigenza di tutelare l’incolumità dei clienti ed in generale del pubblico ” (Consiglio di Stato, sez. III, 10 marzo 2025, n. 1932);
- in ordine agli accertamenti svolti dall’Autorità di pubblica sicurezza, che “ essi costituiscono piena prova dei fatti svoltisi nei pressi del locale e che l’adozione del provvedimento a finalità preventiva ben può prescindere dalla concreta riferibilità delle contestazioni a specifiche responsabilità del titolare della licenza, purché sussista un chiaro collegamento tra l’attività del pubblico esercizio e la reiterata presenza, all’interno e in prossimità di esso, di soggetti pericolosi o dediti ad attività contrarie alla sicurezza e all’ordine pubblico ” (Consiglio di Stato, sez. III, 30 gennaio 2024, n. 910);
- che la sospensione prevista dalla norma in parola è la conseguenza di fenomeni gravi, in parte tipizzati (tumulti, disordini, ritrovo abituale di persone pregiudicate o pericolose) e per il resto rimessi alle valutazioni dell’autorità di P.S., che devono essere immediatamente interrotti rendendo indisponibile il luogo in cui si manifestano (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 18 agosto 2020, n. 620);
- che, quanto alla condizione normativa della presenza di “ persone pregiudicate o pericolose ”, tale qualificazione “ può fondarsi ragionevolmente sugli accertamenti di polizia compiuti in seguito ai controlli eseguiti in loco, senza che l’Amministrazione sia tenuta ad approfondire l’indagine delle vicende penali e amministrative (condanne, sanzioni, ecc.) che hanno interessato tali persone. Neppure è rilevante che i soggetti gravati da precedenti penali e di polizia nei vari controlli non siamo sempre gli stessi, in quanto l’abituale frequentazione del locale si riferisce alla generica categoria dei soggetti socialmente pericolosi e non all’identità degli avventori riscontrata nei vari controlli ” (Consiglio di Stato, sez. III, 10 marzo 2025, n. 1932);
- che la ratio dell’istituto della sospensione in esame è quella di “ produrre un effetto dissuasivo sui soggetti ritenuti pericolosi, i quali da un lato sono privati di un luogo di abituale aggregazione e, dall’altro, sono avvertiti della circostanza che la loro presenza in detto luogo è oggetto di attenzione da parte delle autorità preposte, indipendentemente dalla responsabilità dell’esercente, il cui diritto a svolgere l’attività commerciale può legittimamente subire limitazioni nel bilanciamento degli interessi ove entri in conflitto con il bene primario della sicurezza della collettività (Cons. St., sez. III, 29 luglio 2015, n. 3752; id., sez. I, 20 dicembre 2016, n. 2644) ” (Consiglio di Stato, sez. III, 14 aprile 2024, n. 3422).
Proprio in quanto misura di prevenzione volta a impedire l’accadimento di fatti capaci di turbare o anche solo di esporre a pericolo la sicurezza dei cittadini e l’ordine pubblico e non di provvedimento repressivo di specifiche violazioni o sanzionatorio di dirette responsabilità del soggetto, il citato art. 100 non richiede necessariamente, ai fini della sospensione della licenza, che siano avvenuti tumulti o gravi disordini o che vi sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose, ma ne consente l’adozione ogniqualvolta, secondo l’apprezzamento discrezionale dell’autorità preposta, l’esercizio, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini (Consiglio di Stato, sez. III, 15 aprile 2024, n. 3422).
Il potere del Questore, in altre parole, non si correla, sanzionando eventuali omissioni, alla possibilità, più o meno effettiva, del titolare di un pubblico esercizio di conoscere la pericolosità dei clienti o i loro precedenti penali o di impedire agli stessi di soffermarsi presso il proprio locale, bensì alla esigenza obiettiva di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini e la pubblica moralità, indipendentemente da ogni responsabilità dell’esercente, venendo precipuamente in rilievo, nella ratio del legislatore, l’effetto dissuasivo sui soggetti indesiderati, i quali, da un lato sono privati di un luogo di abituale aggregazione, dall’altro sono resi avvertiti della circostanza che la loro presenza in detto luogo è oggetto di attenzione da parte delle autorità preposte (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. II, 25 giugno 2018, n. 774).
L’adozione della misura consegue a un giudizio ampiamente discrezionale dell’Amministrazione, il quale può essere sindacato solamente sotto il profilo del travisamento di fatto o della manifesta irragionevolezza e deve ritenersi sufficientemente motivato con l’indicazione dei presupposti che configurano la situazione di pericolo da prevenire.
4. Ciò posto, a fronte dell’ampia discrezionalità riservata al Questore nell’adozione della misura gravata nella presente, il Collegio non ravvisa i presupposti per rilevarne l’illegittimità nell’ an e, conseguentemente, per disporne l’annullamento integrale, così come richiesto in via principale nell’ambito del ricorso introduttivo.
La materialità dei fatti posti a fondamento del provvedimento impugnato, incentrata essenzialmente sull’avvenuta somministrazione di bevande alcoliche a persone minorenni, non risulta oggetto di specifica contestazione, essendo state invero rivolte specifiche censure esclusivamente avverso il quantitativo di alcolici serviti e taluni particolari a margine di tale condotta, ritenuti travisati ovvero ignorati dall’Amministrazione. La ricorrente lamenta infatti essenzialmente l’omessa considerazione di vari aspetti ritenuti fondamentali ai fini di una oggettiva contestualizzazione della vicenda e, conseguentemente, della sua gravità, quali la condotta collaborativa da parte dei gestori, l’assoluta occasionalità dell’episodio e il contesto operativo, caratterizzato dalla riconducibilità della somministrazione non già ai titolari dell’esercizio, quanto piuttosto al loro -OMISSIS-.
A fronte dell’omessa contestazione di tale specifico episodio, nel caso di specie non si ravvisano – né tantomeno si rinvengono in sede di ricorso introduttivo – elementi che consentano di superare le considerazioni poste dal Questore a sostegno della misura gravata, in relazione alla quale il Collegio condivide le valutazioni sulla sussistenza dei suoi presupposti espresse in sede provvedimentale.
Né possono richiamarsi le considerazioni afferenti il diverso e minore quantitativo di bevande alcoliche somministrato alle avventrici minorenni, trattandosi di questione declinata esclusivamente in relazione ai profili afferenti la durata della misura.
Il Collegio rileva in ogni caso come la quantificazione delle bevande consumate dalle minori sia essenzialmente affidata dalla ricorrente al contenuto di dichiarazioni rese da persone informate sui fatti in sede stragiudiziale, per ciò stesso inutilizzabili. Sulla valenza delle dichiarazioni rese da soggetti terzi al di fuori delle sedi processuali il Consiglio di Stato ha infatti avuto modo di precisare che: “ Secondo consolidata giurisprudenza che il Collegio condivide, “nessun rilievo probatorio possono avere le dichiarazioni sostitutive di notorietà né della parte interessata e né di terzi; dette dichiarazioni, infatti, non hanno alcun “valore” certificativo o probatorio nei confronti della P.A. e non possono avere alcuna rilevanza, neppure indiziaria nel processo civile o amministrativo” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 29 maggio 2014, n. 2782). Anche la giurisprudenza della Sezione evidenzia, con principio applicabile anche al caso di specie, come “la prova in ordine alla data di ultimazione dei lavori deve essere rigorosa e deve fondarsi su documentazione certa e univoca e comunque su elementi oggettivi, non avendo alcuna rilevanza eventuali dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o mere dichiarazioni rese da terzi, in quanto non suscettibili di essere verificate” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 novembre 2021, n. 7543) ” (Consiglio di Stato, sez. VI, 7 dicembre 2022, n. 10719).
A ben vedere, la domanda di annullamento integrale della misura risulta formulata in via meramente tautologica, dovendosi necessariamente concludere che le conclusioni in tale senso articolate nel ricorso introduttivo non siano fondate su motivi specifici, con ciò difettando dei requisiti di precisione e specificità richiesti dall’art. 40, comma 1 lett. d) c.p.a. ai fini del superamento del vaglio di ammissibilità. La giurisprudenza amministrativa è invero pacifica nel ritenere che: “ L’art. 40, comma 1, lett. d), cod. proc. amm. prevede che il ricorso contenga distintamente “i motivi specifici su cui si fonda”, il che implica che i motivi vadano esposti con specificità sufficiente a fornire almeno un principio di prova utile alla identificazione delle tesi sostenute a supporto della domanda finale (TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 20 giugno 2020 n. 1112; Catanzaro, sez. I, 15 settembre 2017 n. 1375; TAR Puglia, Bari, sez. I, 4 gennaio 2016 n. 2). Infatti, le critiche di legittimità alla base di un ricorso giurisdizionale amministrativo devono essere specifiche e precise, anche a salvaguardia dell’integrità delle garanzie del contraddittorio processuale (Cons. Stato, sez. V, 24 gennaio 2013, n. 456; Tar Umbria, sez. I, 19 dicembre 2012, n. 536). Pertanto, non basta dedurre un vizio, ma è necessario precisare il profilo sotto il quale viene dedotto e, ancora, indicare tutte quelle circostanze dalle quali possa desumersi che esso effettivamente sussiste (Cons. Stato, sez. V, 1° luglio 2019 n. 4491; sez. VI, 1° settembre 2017 n. 4158) ” (T.A.R. Lazio – Latina, sent. n. 645 di data 05.07.2022; cfr. altresì Consiglio di Stato, sez. III, 4 settembre 2020, n. 5356: “ nel giudizio amministrativo non basta dedurre genericamente un vizio, ma bisogna precisare il profilo sotto il quale il vizio viene dedotto e, ancora, indicare tutte quelle circostanze dalle quali possa desumersi che il vizio denunciato effettivamente sussiste, pena l'inammissibilità per genericità della censura proposta: alla violazione dell'obbligo ex art. 40, comma 1, lett. d), cod. proc. amm. di specificità delle censure consegue, dunque, l'inammissibilità del ricorso proposto” (cfr., tra le tante, Cons. Stato Sez. V, 1-07-2019, n. 4491; Cons. Stato Sez. VI 01/09/2017, n. 4158) ”).
Ne consegue pertanto che l’oggetto del presente giudizio deve essere necessariamente circoscritto al profilo afferente la durata della misura gravata, unico aspetto in relazione al quale la ricorrente – con particolare riferimento all’irrogazione di una sospensione di trenta giorni – ha effettivamente ancorato i prospettati travisamenti e le censurate lacune istruttorie.
Assume pertanto rilievo l’art. 9, comma 3, della L. 25 agosto 1991, n. 287, secondo cui la sospensione della licenza di un esercizio non può avere durata superiore a quindici giorni, fatta salva la facoltà di provvedere per una durata maggiore quando sia necessario per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica specificamente motivate.
A fronte di uno specifico onere motivazionale, nel provvedimento gravato l’Amministrazione ha effettivamente omesso di specificare quali fossero, nel caso di specie, le particolari esigenze evocate dalla citata normativa, limitandosi a richiamare generiche frasi di stile invocanti la “ gravità dei fatti avvenuti ” e la loro “ possibile reiterazione ”.
Sotto questo profilo, il Collegio non può che ribadire quanto già espresso in sede cautelare circa la natura del tutto evanescente delle ulteriori giustificazioni richiamate al fine di eccedere la durata massima di quindici giorni prevista per la sospensione della licenza, essenzialmente fondate su non meglio precisate “ gravi carenze nei controlli da parte del proprietario verso il personale preposto, tali da consentire la somministrazione di bevande alcoliche senza alcuna verifica dell’età e margine di valutazione in ordine alla quantità somministrata ”. La formula adottata dall’Amministrazione, di natura estremamente laconica e anodina, non consente evidentemente di desumere con la dovuta certezza gli specifici elementi di fatto indicativi delle particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica richieste.
Ciò a maggior ragione laddove una obiettiva contestualizzazione dei fatti contestati alla ricorrente consenta di edulcorarne sensibilmente la portata e la gravità, tenuto conto che effettivamente:
a) l’intervento è stato segnalato dagli stessi gestori dell’esercizio, segnatamente dal -OMISSIS- della ricorrente, come desumibile doc. 3 allegato al ricorso, contenente uno screenshot relativo a chiamata effettuata al 112 alle -OMISSIS- del -OMISSIS-, ossia in orario compatibile con l’intervento degli operatori, avvenuto alle -OMISSIS- (cfr. annotazione di data -OMISSIS-, prodotta dall’Amministrazione sub doc. 3);
b) l’episodio risulta occasionale, non risultando una qualsivoglia recidiva nella somministrazione di bevande alcoliche a soggetti minori;
c) le bevande alcoliche non sono state somministrate dalla ricorrente, quanto piuttosto dal -OMISSIS- della stessa in un momento di sua assenza dal locale.
In definitiva, le censure articolate nei primi due motivi di impugnazione colgono nel segno nella misura in cui evidenziano un assoluto deficit motivazionale relativamente alla durata superiore a quindici giorni, non ravvisandosi una specifica enucleazione delle particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica specificamente richieste.
In assenza di una specifica motivazione rafforzata il provvedimento impugnato deve conseguentemente essere annullato limitatamente al periodo eccedente i primi quindici giorni, non sussistendo per contro elementi che consentano di ritenere non congruamente motivato il periodo rientrante nei margini del termine quindicinale contemplato dall’art. 9, comma 3, primo periodo, della L. 25 agosto 1991, n. 287. L’indicazione di un periodo di sospensione di durata non superiore ai 15 giorni rientra nei poteri discrezionali dell’Amministrazione e non richiede invero l’assolvimento di uno specifico onere motivazionale di natura maggiormente gravosa, risultando pertanto insindacabile laddove sorretto – come nel caso di specie – da un’indicazione delle ragioni di fatto e diritto immune da vizi valutativi, logici o argomentativi.
5. Non meritevole di accoglimento si profila il terzo motivo di impugnazione, attraverso il quale la ricorrente – in via espressamente subordinata rispetto alle censure afferenti l’ an e la durata del provvedimento di cui ai precedenti motivi – lamenta l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, in considerazione della ritenuta assenza di una situazione di urgenza.
Sul punto è sufficiente richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui: “ le finalità perseguite attraverso l’adozione delle misure di cui all’art. 100, t.u.l.p.s. risultano <ex se> assistite da ragioni di urgenza idonee a giustificare l’omessa comunicazione dell’avvio del relativo procedimento; il provvedimento impugnato si inquadra nella categoria dei provvedimenti cautelari per i quali è escluso l'obbligo di comunicare l’avvio del procedimento (T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 23-1-2023, n. 26; T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 4-4-2024, n. 54) ”(in tal senso, da ultimo, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 9 febbraio 2026, n. 371; T.A.R. Veneto, sez. I, 19 marzo 2025, n. 374; T.A.R. Sardegna, sez. I, 13 luglio 2024, n. 543).
Ne consegue pertanto l’infondatezza della doglianza prospettata con il terzo motivo di impugnazione.
6. In conclusione, il ricorso introduttivo deve essere accolto limitatamente alle censure riguardanti la durata superiore a quindici giorni del provvedimento impugnato, risultando per contro inammissibile in merito alle doglianze concernenti l’ an della misura e infondato relativamente agli asseriti vizi procedimentali conseguenti all’omessa comunicazione di avvio del procedimento.
Rimane salvo il motivato riesercizio della funzione da parte dell’Amministrazione intimata.
7. Le spese seguono, come per legge, l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini indicati in motivazione, dichiarandolo per il resto in parte inammissibile e in parte infondato.
Condanna le parti resistenti Ministero dell’Interno – Questura di Bolzano al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente -OMISSIS-, liquidate complessivamente in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, C.P.A. e I.V.A. (se e in quanto dovuti).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare la ricorrente.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
AN RC, Presidente
Michele Menestrina, Consigliere
Fabrizio Cavallar, Consigliere
ND CC, Consigliere, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| ND CC | AN RC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.