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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Quarta Sezione Civile
R.G. 5088/2020
Il Tribunale di Torino, Quarta Sezione Civile ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile tra
(C.F. ), assistito e Parte_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. TORTA MARCO ATTILIO attore e
(C.F. , assistito e Controparte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. DE NUNNO EUGENIA convenuto
CONCLUSIONI: PER PARTE ATTRICE: nel merito in via principale: - accertare e dichiarare la responsabilità professionale del convenuto, nel corso del suo mandato svolto per conto degli odierni attori, in relazione ai danni descritti nella domanda di risarcimento effettuata da questi ultimi;
- dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il DO. al pagamento in favore di ciascun socio, CP_1 sig. e sig.ra della somma di euro Parte_2 Parte_3
6.465,00 o di quella veriore somma accertanda in corso di causa, relativa ai danni causati dalla condotta del convenuto;
- dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il DO. al pagamento CP_1 in favore della della somma di euro Parte_1
8.437,52, relativa a tutti costi neceSAri sia per la revisione che per l'effettuazione di tutta la contabilità degli anni 2011-2015, indicati in pro forma del 31/01/2017; - dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il DO. al pagamento in favore del sig. CP_1 Pt_4
e della sig.ra della somma di euro 507,52
[...] Parte_3 ciascuno, dovuta al nuovo professionista per la tenuta della contabilità; In via istruttoria - ammettersi i sovratenorizzati capi di prova per interpello e testi della premeSA in fatto, da intendersi qui integralmente richiamati e preceduti dal rituale “vero”; - ove ritenuto opportuno, disporsi CTU che accerti, mediante opportune indagini contabili, l'ammontare dei danni subiti dagli attori a causa della condotta posta in essere dal convenuto nel corso del suo mandato professionale;
- con riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed indicare testi. In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA.
CONCLUSIONI: PER PARTE CONVENUTA : Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,- ritenuta la propria competenza;
- previe le declaratorie del caso;
- disattesa ogni avversaria domanda istanza eccezione deduzione o produzione In via pregiudiziale - accertare il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria così come previsto dall'art. 13 del contratto di consulenza e collaborazione professionale sottoscritto tra le parti e, per l'effetto, dichiarare improcedibile la domanda proposta da parte attrice Nel merito, in via principale - respingere integralmente le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte esposte in narrativa. In via riconvenzionale - dichiarare tenuta e condannare la al Parte_1 pagamento, in favore del dott. , dell'importo di euro 1.332,24 così CP_1 come risultante dalla fattura n. 125 del 30 dicembre 2015 dovuto a saldo dell'attività complessivamente svolta dal medesimo in esecuzione del mancato conferito o di quella diversa somma accertata o accertanda in corso di causa, oltre interessi moratori ai sensi di legge. in ogni caso
- con il favore di diritti onorari e spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 25 Febbraio 2020 la società
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, il sig. e la sig.ra convenivano Parte_4 Parte_3 in giudizio inn i Torino il per Controparte_1 sentirlo condannare al risarcimento dei danni prodotti nell'esercizio dell'attività professionale di commercialista svolta da quest'ultimo a pag. 2/14 favore degli attori nel periodo intercorrente fra il giugno dell'anno 2011 e il mese di Gennaio dell'anno 2016. Invocavano gli attori la responsabilità professionale del convenuto per avere svolto in modo infedele il mandato ai sensi degli artt. 2236 e 1176 c.c. Si costituiva il DO. con comparsa del 26 maggio Controparte_1 2020 eccependo in via pregiudiziale il mancato esperimento della mediazione prevista dal contratto di mandato professionale sottoscritto dalle parti;
chiedeva poi il rigetto delle domande attoree e il via riconvenzionale il pagamento della fattura n. 125/2015 per l'importo di
€ 1.332,24. La prima udienza in data 29/09/20 si svolgeva con il deposito di note scritte. Con provvedimento del 29/10/20 il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. rinviando la causa al 8/04/21. La causa veniva trattenuta a riserva e all'esito venivano ammesse le prove orali svolte nel corso delle all'udienze del 2/07/21 e del 29/10/2021. Con provvedimento del 6/11/2021 veniva ammeSA CTU tecnico contabile il cui elaborato, dopo conferimento dell'incarico e giuramento del consulente del Giudice DO. veniva depositato in data Per_1
10/07/22. Nel corso dell'udienza del 20/09/22 venivano fatte osservazioni alla CTU ed il Giudice prendeva la causa a riserva. All'esito veniva fiSAta udienza per sentire il CTU a chiarimenti in data 17/01/2023. All'esito delle dichiarazioni del Consulente del Giudice la causa veniva trattenuta a riserva e con provvedimento del 18/01/23 veniva disposto un supplemento di CTU per acquisire le dichiarazioni del redditi della società e dei soci nel periodo contestato dal 2011 al 2016. Il deposito del supplemento di perizia avveniva in data 04/04/23. All'udienza del 2/05/23 le parti chiedevano fiSArsi udienza di precisazione delle conclusioni. La causa veniva trattenuta in decisione da ultimo con provvedimento del 12/07/24 con assegnazione dei termini per le comparse conclusionali e per le memorie di replica.
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di improcedibilità, per il mancato esperimento della mediazione come prevista dall'accordo contrattuale sottoscritto fra la società ed il DO. , Parte_1 Controparte_1 sollevata dal convenuto. La clausola Compromissoria di cui all'art. 13 si trova inserita nel contratto di mandato professionale che ha regolato i rapporti fra le parti. Detta clausola è consacrata in un atto scritto le cui pagine sono tutte siglate dalle parti che lo hanno scelto quale regolamentazione dei rapporti fra loro intercorrenti pag. 3/14 rispettando quanto previsto dall'art. 808 c.p.c. in tema di clausola compromissoria. Considerato poi la tipologia di contratto, è logico ritenere che lo stesso sia stato redatto unicamente dal DO. , quale modulo Controparte_1 predisposto per tutti i clienti con le medesime clausole. Volendo considerare il contratto come un “contratto le cui condizioni generali siano state predisposte solo da uno dei contraenti” regolato dall'art. 1341 c.c., la clausola compromissoria è indicata espreSAmente ed é richiamata e firmata due volte dal contraente più debole a favore del quale la garanzia della doppia sottoscrizione è posta. Anche il requisito di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. è stato rispettato. Non rileva in questa sede la mancata doppia sottoscrizione da parte del predisponente DO. per la Controparte_1 semplice motivazione che la ratio della norma, che prevede la doppia sottoscrizione, è la volontà di proteggere la parte che aderisce ad un contratto non dalla steSA predisposto e/o discusso. Il DO. è il predisponente quindi la parte CP_1 che si avvale della clausola e ben la conosce. Come noto la doppia sottoscrizione di una clausola veSAtoria ha lo scopo di attenzionare chi la sottoscrive in ordine al suo particolare contenuto e ciò non è neceSArio al predisponente. Per altro verso poi, occorre dire che anche la pagina n. 9 del mandato di incarico, ove è contenuta la clausola, è comunque siglata da entrambi i contraenti e la sigla deve considerarsi al pari di una firma se pur effettuata in forma abbreviata. Per le motivazioni addotte la clausola n. 13 si considera come sottoscritta da entrambe le parti due volte. Parte attrice avrebbe dovuto rivolgersi Parte_5 preliminarmente all'organismo di mediazione indicato nella clausola contrattuale sottoscritta ed accettata per la soluzione delle controversie fra le parti prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.
pag. 4/14 Da ultimo, occorre osservare che parte attrice Parte_1 non può considerarsi un consumatore ma un
[...] operatore professionale che opera sul mercato in forma societaria pertanto non può applicarsi la normativa a tutela del consumatore. Per quanto attiene poi l'applicazione della clausola ai rapporti fra le parti la steSA deve essere fatta considerando tutti i rapporti che scaturiscono dal contratto che la contiene. L'estensione del contenuto della clausola compromissoria è tale da ricomprendere tutte le controversie aventi origine dal contratto cui la clausola accede e dunque anche quelle sull'interpretazione, la conclusione e la risoluzione del contratto ed ancora la domanda di risarcimento del danno da inadempimento, che, analogamente alla domanda di risoluzione, attiene alla fase esecutiva del contratto, implicando l'accertamento dell'inottemperanza delle parti alle obbligazioni assunte. (Corte appello Perugia sez. I, 22/12/2021, n.689 e Corte appello Milano sez. I, 08/05/2023, n.1477) La clausola contenuta nel contratto fra la società Parte_1 ed il DO. deve considerarsi operante fra le Controparte_1 parti del contratto che avrebbero dovuto, prima di rivolgersi al Tribunale di Torino, rivolgersi alla CCIAA di Torino presso per l'esperimento del tentativo di mediazione CP_2 ex Dlgs 28/2010. Lo svolgimento, in sede stragiudiziale, della procedura di negoziazione assistita, come prevista dalla normativa vigente per il tipo di causa di cui trattasi, non sostituisce il procedimento di mediazione previsto dalla clausola compromissoria e la sua devoluzione ad un organismo specifico come dalla steSA indicato. Il procedimento di mediazione e di negoziazione assistita divergono per la presenza, nel primo procedimento di un operatore professionale terzo fra le parti che favorisce la conciliazione. Detto terzo soggetto non è presente nel pag. 5/14 procedimento di negoziazione che è affidato unicamente all'agire degli avvocati se pur operanti in base ad una convenzione di negoziazione volta alla conciliazione. Quanto indicato se opera certamente fra le parti del contratto sottoscritto dal DO. e dalla società Controparte_1
, non può operare al di fuori ed oltre il Parte_1 contratto a cui si riferisce. La clausola compromissoria devolutiva della controversia ad un arbitrato irrituale deve essere interpretata, in mancanza di volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la 'causa petendi' nel contratto cui la clausola afferisce, con esclusione di quelle che nello stesso contratto hanno unicamente un presupposto storico (nella specie, la corte ha ritenuto che il dedotto rapporto dirigenziale fosse estraneo al rapporto sociale tra società e soci, amministratori e liquidatori o soci tra di loro, inerendo al diverso e distinto contratto di lavoro subordinato, come dirigente, intrattenuto con la società). CaSAzione civile sez. lav., 19/08/2021, n.23147. Egualmente nel caso che ci intereSA deve applicarsi la clausola nei soli rapporti fra la società ed il professionista con esclusione dei rapporti che sono intercorsi fra il professionista ed i signori Pt_4
ed per le singole dichiarazioni dei redditi
[...] Parte_3 personali come tali relative ai singoli contribuenti.
Per le motivazioni esposte, occorre verificare il comportamento professionale del DO. Controparte_1 nell'espletamento dell'attività di professionista commercialista nella redazione delle dichiarazioni dei redditi dei signori e quali soci della società Pt_1 Pt_3 Parte_1
e se, per le posizioni indicate si siano prodotti danni
[...] risarcibili. La fattispecie va infatti incardinata nell'alveo della responsabilità del prestatore d'opera intellettuale. pag. 6/14 L'oggetto dell'attività del dottore commercialista (e dell'esperto contabile) trova puntuale descrizione nell'art. 1 del d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139, di "Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'art. 2 della legge 24/02/2005 n. 34. Tale norma fornisce un dettaglio delle attività oggetto della professione e, individuando quindi tramite una elencazione priva di natura taSAtiva le attività rientranti nella specifica competenza tecnica dei commercialisti (comma 3) e degli esperti contabili (comma 4). Dal punto di vista della natura giuridica del rapporto professionale, questo, come si é detto, rientra nell'alveo tipologico del "contratto d'opera intellettuale", disciplinato dagli art. 2222 e ss del c.c. e, fatte, in ogni caso, salve le disposizioni di eventuali leggi speciali. L'ascrivibilità della fattispecie nell'alveo della responsabilità contrattuale non é privo di effetti sotto il profilo della ripartizione dell'onere della prova: se da un lato spetta al cliente provare il danno ed il nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio dal medesimo subito, dall'altro, qualora il cliente abbia allegato, come nel caso di specie, l'inadempimento del professionista, grava su quest'ultimo l'onere di provare, per andare indenne da responsabilità, di aver adempiuto alle proprie obbligazioni rispettando lo standard di diligenza normativamente imposto (Cass. 11213/2017 eCass. Sez. Unite 13522/2001). Parte attrice ha provato il contratto il danno ed il nesso eziologico fra il danno e l'attività svolta senza la dovuta perizia professionale dal convenuto. Per parte sua il convenuto non ha provato di aver svolto la sua attività con la dovuta diligenza. Nel caso di specie, detto onere non può ritenersi assolto da parte del professionista odierno convenuto. La responsabilità ascrivibile al convenuto trova la sua fonte nel contratto con il quale il cliente ha conferito al professionista l'incarico di seguire la società ed i soci nell'attività contabile amministrativa e fiscale. Detta attività deve essere svolta con pag. 7/14 la diligenza richiesta per l'incarico ricevuto e trova la sua fonte normativa per quanto attiene il rapporto contrattuale negli articoli 2236 e ss. con richiami all'art. 1176 c.c. per la misura della diligenza che si richiede ad un operatore professionale quale un commercialista professionista sul quale grava anche il rispetto del codice deontologico per la categoria di appartenenza. Quanto indicato al fine di determinare la responsabilità del commercialista per non avere avuto accesso al cassetto fiscale e dunque per non aver chiesto al cliente il mandato per accedervi. A nulla rileva che il DO. non avesse la delega per il Cassetto fiscale del CP_1 cliente. Il cassetto fiscale come indicato dal consulente del Giudice è stato introdotto con la Circolare n.32/E del 22 luglio 2004 dell'Agenzia delle Entrate;
con detta circolare L'Agenzia delle Entrate ha introdotto la possibilità di accedere al “Cassetto Fiscale” anche per gli intermediari di cui all'art. 3, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 322/98. Questi ultimi, a partire dal mese di settembre 2004, potevano accedere alle informazioni presenti sul Cassetto Fiscale dei propri clienti tramite il conferimento di apposita delega da parte di questi ultimi. Era compito del professionista eseguire un controllo e per tale fine acquisire dai clienti la delega per l'accesso al cassetto fiscale. Tale mandato si trova specificatamente indicato nel contratto prodotto dal convenuto al punto 3.7 Rappresentanza Tributaria. Dovendo svolgere l'incarico di rappresentare il cliente presso gli Enti era onere del professionista munirsi di quanto neceSArio (delega al cassetto fiscale) per potere eseguire adeguatamente l'incarico ricevuto. Emerge, dall'esame delle prove, che il DO. non era a CP_1 conoscenza dello strumento cassetto fiscale che afferma essere consultabile dal professionista solo dal 2013. Parte convenuta nell'interpello reso in data 29/10/21 afferma di non avere avuto la delega per l'accesso al cassetto fiscale che non era a disposizione del professionista nel 2011. La
pag. 8/14 dichiarazione non risponde alla normativa di settore che il commercialista ben dovrebbe conoscere essendo attiva fin dal 2004 ed i fatti risalenti al 2011 quindi ben 7 anni dopo. In tema di responsabilità professionale, il commercialista è responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli articoli 2236 e 1176 del Cc, in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge e, in genere, nei casi in cui, per negligenza, imprudenza o imperizia, comprometta la posizione del proprio assistito nei confronti dell'Erario (Tribunale Crotone, 14/10/2021, n.832). Anche l'affermazione di avere redatto la dichiarazione del 2011 solo basandosi su un bilancino fornito dai clienti depone per una mancanza di diligenza professionale;
sarebbe stato neceSArio, in presenza di un cliente nuovo con una dichiarazione da presentarsi in tempi brevi, acquisire le fatture e tutti i dati e documenti neceSAri inclusi i dati bancari. Non rileva che gli estratti conto non fossero neceSAri per il tipo di contabilità in quanto è emerso che gli stessi fossero neceSAri ad altri fini e cioè a determinare i pagamenti ricevuti in relazione alle ritenute versate. Non pare determinante nemmeno la dichiarazione della teste
[...] resa in data 2/07/21 la quale all'epoca dei fatti non Tes_1 si occupava di contabilità. La teste ha affermato di aver visto nel fascicolo le “strisciate relative alle ritenute versate” ma questo particolare come detto non esonera il professionista da un controllo più approfondito che non è stato svolto. Quanto specificato rileva in particolare per la dichiarazione dell'anno 2011 redditi 2010. Parte attrice ha provato il rapporto contrattuale che non è stato contestato dalla parte convenuta e quindi non è in discussione. L'accettazione dell'incarico da parte del professionista implica che questi abbia valutato la possibilità di svolgimento dello stesso con la documentazione fornita. Il DO. non può andare indenne da CP_1 responsabilità affermando di non avere avuto in consegna tutta la documentazione afferente la contabilità dell'anno pag. 9/14 2010 quando gli estremi essenziali erano rinvenibili aliunde solo utilizzando la diligenza professionale e gli strumenti dati dall'Agenzia delle Entrate quali l'esame del cassetto fiscale. Il mancato utilizzo di questo strumento, che può considerarsi di uso comune nel 2011 ben 7 anni dopo la sua introduzione, avrebbe dovuto essere consultato anche per gli anni successivi all'anno di imposta 2010. La sua consultazione avrebbe scongiurato gli errori nel quale è incorso il professionista nel calcolo delle imposte dovute dalla società attrice e conseguentemente dai soci. La consulenza tecnica iniziale, come successivamente integrata, ha dimostrato gli errori e dunque la colpa del professionista nella redazione delle dichiarazioni fiscali degli anni di imposta dal 2010 al 2014. Per tutti gli anni di imposta sono stati perpetrati errori nella dichiarazione fiscale in punto ritenute di acconto già versate dai condomini e/o dagli enti quali banche o poste italiane. Detti errori, in danno degli attori, hanno comportato il pagamento di imposte non dovute che per gli anni dal 2011 al 2014 sono state oggetto di rimborsi solo in ragione dell'attività svolta dalla DO.SA . Persona_2
Per completezza si deve considerare anche l'errata valutazione dell'alienazione del cespite per il quale non si è fatto riferimento al valore contabile con deduzione delle quote di ammortamento. La società pur in regime di contabilità semplificata era obbligata alla tenuta di alcuni libri obbligatori fra i quali i registri IVA ed il registro dei beni ammortizzabili. Per detta ragione, l'alienazione di un bene ammortizzabile, dovendo essere annotata nel relativo registro, avrebbe voluto che lo stesso registro fosse consultato per determinare il valore ancora attribuibile allo stesso. Tale circostanza attiene la dichiarazione fiscale della società per la quale si è già argomentato in merito all'improcedibilità
Per principio generale, nel caso di inadempimento del professionista cui il contribuente affidi l'incarico di curare gli pag. 10/14 adempimenti fiscali, il danno risarcibile è rappresentato dai maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell'erario a causa dell'errore commesso dal tributarista (Trib. Milano , 04/10/2023, n.7659) Nella relazione del 4/04/23 pag. 3 e ss. del consulente del Giudice si evince una discrasia fra l'importo delle ritenute di acconto indicate dal DO. e l'importo delle ritenute di acconto CP_1 che avrebbero dovuto essere indicate nelle dichiarazioni fiscali in quanto risultanti dal cassetto fiscale di parte attrice. Dalla documentazione prodotta ed acquisita risulta incontrovertibilmente che il DO. ha commesso CP_1 ripetuti errori dovuti ad un difetto di diligenza professionale per non avere utilizzato i mezzi a sua disposizione. Le dichiarazioni fiscali presentate dal DO. erano non CP_1 conformi all'attività svolta ed alle ritenute di acconto versate dai clienti a favore di parte attrice. E' provata la condotta inadempiente del professionista, anche in relazione alle dichiarazioni emendative presentate dalla DO.SA
, ed è provato che questa sia collegata al danno Persona_2 che è conseguito a carico degli attori. Come indicato dal consulente del Giudice per gli anni dal 2011 al 2014 si è evitato un danno maggiore in termini di imposte versate in eccesso in ragione dell'attività professionale della DO.SA
che emendando le dichiarazioni fiscali errate ha
Persona_2 permesso agli attori di ricevere i rimborsi relativi a quelle imposte. Il costo dell'attività svolta dalla DO.SA
Persona_2 si è reso neceSArio ed è funzionale all'eliminazione degli errori commessi dal DO. . Il danno subito dalla parte CP_1 attrice si configura come il danno relativo alla differenza di imposta pari ad € 160,00 non più emendabile, ai costi per l'attività svolta dalla DO.SA e per i versamenti
Persona_2 degli F24 relativi alle dichiarazioni corrette presentate dalla steSA DO.SA . Detti danni dovranno essere
Persona_2 considerati e computati limitatamente alle dichiarazioni dei signori e Come indicato dal consulente del Pt_1 Pt_3
pag. 11/14 Giudice per il principio di trasparenza fiscale i redditi dei soci sono i redditi della società con eccezione dell'imposizione IRAP. In ragione di quanto indicato si dovrà considerare parte dell'attività svolta dalla DO.SA a favore della Persona_2 società per determinarne i redditi corretti, svolta anche a favore dei soci in quanto contribuenti. Si considera il 50% dell'attività svolta al fine della determinazione dei redditi della società ed il 50% svolta a favore dei singoli soci contribuenti diretti i signori e Parte_4 Parte_3
Esaminando la domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta si deve considerare che anche questa deve essere sottoposta all'esame dell'organismo di mediazione di cui alla clausola n. 13 del contratto prodotto e anche per la steSA si deve rilevare l'improcedibilità. Tuttavia, se anche si potesse esaminare nel merito, la steSA si palesa infondata per le ragioni già ampiamente indicate in ordine all'inadempimento del DO. che ne legittima il mancato pagamento ai CP_1 sensi dell'art. 1460 c.c..
In punto quantum ci si riferisce alla quantificazione operata dal DO. nelle sue relazioni in particolare quanto da Per_1 ultimo indicato nella seconda relazione depositata in data 04/04/2023 con esame della tabella riepilogativa predisposta alla pagina 6. I dati contenuti nella tabella riepilogativa e specificatamente le voci di danno verranno quantificati per la sola parte relativa ai redditi dei soci singolarmente considerati. I danni subiti dai contribuenti signori e Pt_1 sono relativi per l'anno 2010 alla somma di € 160,00 Pt_3 attribuibile ai soci della società in parti eguali ed all'attività svolta dalla DO.SA per le dichiarazioni dei Persona_2 periodi di imposta dal 2011 al 2014 pari da € 4.650,00 come indicato nelle note pro forma n. 102, 103, 104 per le voci dichiarazioni dei Sigg.ri e e con valutazione Pt_3 Pt_1 della voce elaborazione contabilità al 50% dato che attiene attività in parte svolta anche a favore della società, oltre agli pag. 12/14 importi degli F24 per i medesimi anni per i signori e Pt_1 per un totale di € 316,00. Si escludono gli importi Pt_3 relativi alla consulenza 2015 per il quale anno non vi sono richieste a carico del DO. e di cui alla fattura n. 88 CP_1 relativa ad Irap e IVA afferenti la società. Il totale dei danni subiti dai contribuenti e così Parte_4 Parte_3 calcolati ammonta da € 4.966,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo considerando la sola posizione dei soci in quanto singoli contribuenti dunque considerando il parziale accoglimento della domanda di parte attrice ed il respingimento sella domanda riconvenzionale formulata dalla parte convenuta. Le spese della consulenza tecnica determinante anche per accertare il danno prodotto a carico degli attori e sono da ripartirsi per il 75% a Pt_1 Pt_3 carico di parte convenuta e per il 25% a carico di parte attrice. Si compensano le spese di CTP e le spese stragiudiziali relative alla fase della negoziazione assistita
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando nella causa proposta da con atto di Parte_1 citazione notificato il 25/02/2020 nei confronti di in accoglimento dell'eccezione Controparte_1 pregiudiziale di mancato rispetto della clausola compromissoria dichiara improcedibile la domanda svolta dalla società avverso il DO. Parte_1
. In accoglimento della domanda formulata Controparte_1 dai soci della Snc Signori e Parte_4 Parte_3 condanna il DO. al pagamento a favore Controparte_1 degli stessi in parti eguali della somma di € 4.966,00 a titolo di risarcimento del danno subito. Condanna il DO.
[...]
a rifondere ai signori e CP_1 Parte_4 Parte_3 la somma di € 2.500,00, oltre al 15% oltre IVA e CPA se dovuti come per legge, oltre rimborso del al contributo pag. 13/14 unificato e marca delega, a titolo di rimborso di spese di lite. Le spese del consulente del Giudice rimarranno definitivamente per il 75% a carico di parte convenuta e per il 25% a carico di parte attrice. Compensate le spese di CTP e le spese stragiudiziali relative alla fase della negoziazione assistita.
Così deciso Quarta Sezione Civile, in data 30/12/2024.
Il Giudice Onorario
Laura Gussoni
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Quarta Sezione Civile
R.G. 5088/2020
Il Tribunale di Torino, Quarta Sezione Civile ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile tra
(C.F. ), assistito e Parte_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. TORTA MARCO ATTILIO attore e
(C.F. , assistito e Controparte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. DE NUNNO EUGENIA convenuto
CONCLUSIONI: PER PARTE ATTRICE: nel merito in via principale: - accertare e dichiarare la responsabilità professionale del convenuto, nel corso del suo mandato svolto per conto degli odierni attori, in relazione ai danni descritti nella domanda di risarcimento effettuata da questi ultimi;
- dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il DO. al pagamento in favore di ciascun socio, CP_1 sig. e sig.ra della somma di euro Parte_2 Parte_3
6.465,00 o di quella veriore somma accertanda in corso di causa, relativa ai danni causati dalla condotta del convenuto;
- dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il DO. al pagamento CP_1 in favore della della somma di euro Parte_1
8.437,52, relativa a tutti costi neceSAri sia per la revisione che per l'effettuazione di tutta la contabilità degli anni 2011-2015, indicati in pro forma del 31/01/2017; - dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il DO. al pagamento in favore del sig. CP_1 Pt_4
e della sig.ra della somma di euro 507,52
[...] Parte_3 ciascuno, dovuta al nuovo professionista per la tenuta della contabilità; In via istruttoria - ammettersi i sovratenorizzati capi di prova per interpello e testi della premeSA in fatto, da intendersi qui integralmente richiamati e preceduti dal rituale “vero”; - ove ritenuto opportuno, disporsi CTU che accerti, mediante opportune indagini contabili, l'ammontare dei danni subiti dagli attori a causa della condotta posta in essere dal convenuto nel corso del suo mandato professionale;
- con riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed indicare testi. In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA.
CONCLUSIONI: PER PARTE CONVENUTA : Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,- ritenuta la propria competenza;
- previe le declaratorie del caso;
- disattesa ogni avversaria domanda istanza eccezione deduzione o produzione In via pregiudiziale - accertare il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria così come previsto dall'art. 13 del contratto di consulenza e collaborazione professionale sottoscritto tra le parti e, per l'effetto, dichiarare improcedibile la domanda proposta da parte attrice Nel merito, in via principale - respingere integralmente le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte esposte in narrativa. In via riconvenzionale - dichiarare tenuta e condannare la al Parte_1 pagamento, in favore del dott. , dell'importo di euro 1.332,24 così CP_1 come risultante dalla fattura n. 125 del 30 dicembre 2015 dovuto a saldo dell'attività complessivamente svolta dal medesimo in esecuzione del mancato conferito o di quella diversa somma accertata o accertanda in corso di causa, oltre interessi moratori ai sensi di legge. in ogni caso
- con il favore di diritti onorari e spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 25 Febbraio 2020 la società
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, il sig. e la sig.ra convenivano Parte_4 Parte_3 in giudizio inn i Torino il per Controparte_1 sentirlo condannare al risarcimento dei danni prodotti nell'esercizio dell'attività professionale di commercialista svolta da quest'ultimo a pag. 2/14 favore degli attori nel periodo intercorrente fra il giugno dell'anno 2011 e il mese di Gennaio dell'anno 2016. Invocavano gli attori la responsabilità professionale del convenuto per avere svolto in modo infedele il mandato ai sensi degli artt. 2236 e 1176 c.c. Si costituiva il DO. con comparsa del 26 maggio Controparte_1 2020 eccependo in via pregiudiziale il mancato esperimento della mediazione prevista dal contratto di mandato professionale sottoscritto dalle parti;
chiedeva poi il rigetto delle domande attoree e il via riconvenzionale il pagamento della fattura n. 125/2015 per l'importo di
€ 1.332,24. La prima udienza in data 29/09/20 si svolgeva con il deposito di note scritte. Con provvedimento del 29/10/20 il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. rinviando la causa al 8/04/21. La causa veniva trattenuta a riserva e all'esito venivano ammesse le prove orali svolte nel corso delle all'udienze del 2/07/21 e del 29/10/2021. Con provvedimento del 6/11/2021 veniva ammeSA CTU tecnico contabile il cui elaborato, dopo conferimento dell'incarico e giuramento del consulente del Giudice DO. veniva depositato in data Per_1
10/07/22. Nel corso dell'udienza del 20/09/22 venivano fatte osservazioni alla CTU ed il Giudice prendeva la causa a riserva. All'esito veniva fiSAta udienza per sentire il CTU a chiarimenti in data 17/01/2023. All'esito delle dichiarazioni del Consulente del Giudice la causa veniva trattenuta a riserva e con provvedimento del 18/01/23 veniva disposto un supplemento di CTU per acquisire le dichiarazioni del redditi della società e dei soci nel periodo contestato dal 2011 al 2016. Il deposito del supplemento di perizia avveniva in data 04/04/23. All'udienza del 2/05/23 le parti chiedevano fiSArsi udienza di precisazione delle conclusioni. La causa veniva trattenuta in decisione da ultimo con provvedimento del 12/07/24 con assegnazione dei termini per le comparse conclusionali e per le memorie di replica.
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di improcedibilità, per il mancato esperimento della mediazione come prevista dall'accordo contrattuale sottoscritto fra la società ed il DO. , Parte_1 Controparte_1 sollevata dal convenuto. La clausola Compromissoria di cui all'art. 13 si trova inserita nel contratto di mandato professionale che ha regolato i rapporti fra le parti. Detta clausola è consacrata in un atto scritto le cui pagine sono tutte siglate dalle parti che lo hanno scelto quale regolamentazione dei rapporti fra loro intercorrenti pag. 3/14 rispettando quanto previsto dall'art. 808 c.p.c. in tema di clausola compromissoria. Considerato poi la tipologia di contratto, è logico ritenere che lo stesso sia stato redatto unicamente dal DO. , quale modulo Controparte_1 predisposto per tutti i clienti con le medesime clausole. Volendo considerare il contratto come un “contratto le cui condizioni generali siano state predisposte solo da uno dei contraenti” regolato dall'art. 1341 c.c., la clausola compromissoria è indicata espreSAmente ed é richiamata e firmata due volte dal contraente più debole a favore del quale la garanzia della doppia sottoscrizione è posta. Anche il requisito di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. è stato rispettato. Non rileva in questa sede la mancata doppia sottoscrizione da parte del predisponente DO. per la Controparte_1 semplice motivazione che la ratio della norma, che prevede la doppia sottoscrizione, è la volontà di proteggere la parte che aderisce ad un contratto non dalla steSA predisposto e/o discusso. Il DO. è il predisponente quindi la parte CP_1 che si avvale della clausola e ben la conosce. Come noto la doppia sottoscrizione di una clausola veSAtoria ha lo scopo di attenzionare chi la sottoscrive in ordine al suo particolare contenuto e ciò non è neceSArio al predisponente. Per altro verso poi, occorre dire che anche la pagina n. 9 del mandato di incarico, ove è contenuta la clausola, è comunque siglata da entrambi i contraenti e la sigla deve considerarsi al pari di una firma se pur effettuata in forma abbreviata. Per le motivazioni addotte la clausola n. 13 si considera come sottoscritta da entrambe le parti due volte. Parte attrice avrebbe dovuto rivolgersi Parte_5 preliminarmente all'organismo di mediazione indicato nella clausola contrattuale sottoscritta ed accettata per la soluzione delle controversie fra le parti prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.
pag. 4/14 Da ultimo, occorre osservare che parte attrice Parte_1 non può considerarsi un consumatore ma un
[...] operatore professionale che opera sul mercato in forma societaria pertanto non può applicarsi la normativa a tutela del consumatore. Per quanto attiene poi l'applicazione della clausola ai rapporti fra le parti la steSA deve essere fatta considerando tutti i rapporti che scaturiscono dal contratto che la contiene. L'estensione del contenuto della clausola compromissoria è tale da ricomprendere tutte le controversie aventi origine dal contratto cui la clausola accede e dunque anche quelle sull'interpretazione, la conclusione e la risoluzione del contratto ed ancora la domanda di risarcimento del danno da inadempimento, che, analogamente alla domanda di risoluzione, attiene alla fase esecutiva del contratto, implicando l'accertamento dell'inottemperanza delle parti alle obbligazioni assunte. (Corte appello Perugia sez. I, 22/12/2021, n.689 e Corte appello Milano sez. I, 08/05/2023, n.1477) La clausola contenuta nel contratto fra la società Parte_1 ed il DO. deve considerarsi operante fra le Controparte_1 parti del contratto che avrebbero dovuto, prima di rivolgersi al Tribunale di Torino, rivolgersi alla CCIAA di Torino presso per l'esperimento del tentativo di mediazione CP_2 ex Dlgs 28/2010. Lo svolgimento, in sede stragiudiziale, della procedura di negoziazione assistita, come prevista dalla normativa vigente per il tipo di causa di cui trattasi, non sostituisce il procedimento di mediazione previsto dalla clausola compromissoria e la sua devoluzione ad un organismo specifico come dalla steSA indicato. Il procedimento di mediazione e di negoziazione assistita divergono per la presenza, nel primo procedimento di un operatore professionale terzo fra le parti che favorisce la conciliazione. Detto terzo soggetto non è presente nel pag. 5/14 procedimento di negoziazione che è affidato unicamente all'agire degli avvocati se pur operanti in base ad una convenzione di negoziazione volta alla conciliazione. Quanto indicato se opera certamente fra le parti del contratto sottoscritto dal DO. e dalla società Controparte_1
, non può operare al di fuori ed oltre il Parte_1 contratto a cui si riferisce. La clausola compromissoria devolutiva della controversia ad un arbitrato irrituale deve essere interpretata, in mancanza di volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la 'causa petendi' nel contratto cui la clausola afferisce, con esclusione di quelle che nello stesso contratto hanno unicamente un presupposto storico (nella specie, la corte ha ritenuto che il dedotto rapporto dirigenziale fosse estraneo al rapporto sociale tra società e soci, amministratori e liquidatori o soci tra di loro, inerendo al diverso e distinto contratto di lavoro subordinato, come dirigente, intrattenuto con la società). CaSAzione civile sez. lav., 19/08/2021, n.23147. Egualmente nel caso che ci intereSA deve applicarsi la clausola nei soli rapporti fra la società ed il professionista con esclusione dei rapporti che sono intercorsi fra il professionista ed i signori Pt_4
ed per le singole dichiarazioni dei redditi
[...] Parte_3 personali come tali relative ai singoli contribuenti.
Per le motivazioni esposte, occorre verificare il comportamento professionale del DO. Controparte_1 nell'espletamento dell'attività di professionista commercialista nella redazione delle dichiarazioni dei redditi dei signori e quali soci della società Pt_1 Pt_3 Parte_1
e se, per le posizioni indicate si siano prodotti danni
[...] risarcibili. La fattispecie va infatti incardinata nell'alveo della responsabilità del prestatore d'opera intellettuale. pag. 6/14 L'oggetto dell'attività del dottore commercialista (e dell'esperto contabile) trova puntuale descrizione nell'art. 1 del d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139, di "Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'art. 2 della legge 24/02/2005 n. 34. Tale norma fornisce un dettaglio delle attività oggetto della professione e, individuando quindi tramite una elencazione priva di natura taSAtiva le attività rientranti nella specifica competenza tecnica dei commercialisti (comma 3) e degli esperti contabili (comma 4). Dal punto di vista della natura giuridica del rapporto professionale, questo, come si é detto, rientra nell'alveo tipologico del "contratto d'opera intellettuale", disciplinato dagli art. 2222 e ss del c.c. e, fatte, in ogni caso, salve le disposizioni di eventuali leggi speciali. L'ascrivibilità della fattispecie nell'alveo della responsabilità contrattuale non é privo di effetti sotto il profilo della ripartizione dell'onere della prova: se da un lato spetta al cliente provare il danno ed il nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio dal medesimo subito, dall'altro, qualora il cliente abbia allegato, come nel caso di specie, l'inadempimento del professionista, grava su quest'ultimo l'onere di provare, per andare indenne da responsabilità, di aver adempiuto alle proprie obbligazioni rispettando lo standard di diligenza normativamente imposto (Cass. 11213/2017 eCass. Sez. Unite 13522/2001). Parte attrice ha provato il contratto il danno ed il nesso eziologico fra il danno e l'attività svolta senza la dovuta perizia professionale dal convenuto. Per parte sua il convenuto non ha provato di aver svolto la sua attività con la dovuta diligenza. Nel caso di specie, detto onere non può ritenersi assolto da parte del professionista odierno convenuto. La responsabilità ascrivibile al convenuto trova la sua fonte nel contratto con il quale il cliente ha conferito al professionista l'incarico di seguire la società ed i soci nell'attività contabile amministrativa e fiscale. Detta attività deve essere svolta con pag. 7/14 la diligenza richiesta per l'incarico ricevuto e trova la sua fonte normativa per quanto attiene il rapporto contrattuale negli articoli 2236 e ss. con richiami all'art. 1176 c.c. per la misura della diligenza che si richiede ad un operatore professionale quale un commercialista professionista sul quale grava anche il rispetto del codice deontologico per la categoria di appartenenza. Quanto indicato al fine di determinare la responsabilità del commercialista per non avere avuto accesso al cassetto fiscale e dunque per non aver chiesto al cliente il mandato per accedervi. A nulla rileva che il DO. non avesse la delega per il Cassetto fiscale del CP_1 cliente. Il cassetto fiscale come indicato dal consulente del Giudice è stato introdotto con la Circolare n.32/E del 22 luglio 2004 dell'Agenzia delle Entrate;
con detta circolare L'Agenzia delle Entrate ha introdotto la possibilità di accedere al “Cassetto Fiscale” anche per gli intermediari di cui all'art. 3, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 322/98. Questi ultimi, a partire dal mese di settembre 2004, potevano accedere alle informazioni presenti sul Cassetto Fiscale dei propri clienti tramite il conferimento di apposita delega da parte di questi ultimi. Era compito del professionista eseguire un controllo e per tale fine acquisire dai clienti la delega per l'accesso al cassetto fiscale. Tale mandato si trova specificatamente indicato nel contratto prodotto dal convenuto al punto 3.7 Rappresentanza Tributaria. Dovendo svolgere l'incarico di rappresentare il cliente presso gli Enti era onere del professionista munirsi di quanto neceSArio (delega al cassetto fiscale) per potere eseguire adeguatamente l'incarico ricevuto. Emerge, dall'esame delle prove, che il DO. non era a CP_1 conoscenza dello strumento cassetto fiscale che afferma essere consultabile dal professionista solo dal 2013. Parte convenuta nell'interpello reso in data 29/10/21 afferma di non avere avuto la delega per l'accesso al cassetto fiscale che non era a disposizione del professionista nel 2011. La
pag. 8/14 dichiarazione non risponde alla normativa di settore che il commercialista ben dovrebbe conoscere essendo attiva fin dal 2004 ed i fatti risalenti al 2011 quindi ben 7 anni dopo. In tema di responsabilità professionale, il commercialista è responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli articoli 2236 e 1176 del Cc, in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge e, in genere, nei casi in cui, per negligenza, imprudenza o imperizia, comprometta la posizione del proprio assistito nei confronti dell'Erario (Tribunale Crotone, 14/10/2021, n.832). Anche l'affermazione di avere redatto la dichiarazione del 2011 solo basandosi su un bilancino fornito dai clienti depone per una mancanza di diligenza professionale;
sarebbe stato neceSArio, in presenza di un cliente nuovo con una dichiarazione da presentarsi in tempi brevi, acquisire le fatture e tutti i dati e documenti neceSAri inclusi i dati bancari. Non rileva che gli estratti conto non fossero neceSAri per il tipo di contabilità in quanto è emerso che gli stessi fossero neceSAri ad altri fini e cioè a determinare i pagamenti ricevuti in relazione alle ritenute versate. Non pare determinante nemmeno la dichiarazione della teste
[...] resa in data 2/07/21 la quale all'epoca dei fatti non Tes_1 si occupava di contabilità. La teste ha affermato di aver visto nel fascicolo le “strisciate relative alle ritenute versate” ma questo particolare come detto non esonera il professionista da un controllo più approfondito che non è stato svolto. Quanto specificato rileva in particolare per la dichiarazione dell'anno 2011 redditi 2010. Parte attrice ha provato il rapporto contrattuale che non è stato contestato dalla parte convenuta e quindi non è in discussione. L'accettazione dell'incarico da parte del professionista implica che questi abbia valutato la possibilità di svolgimento dello stesso con la documentazione fornita. Il DO. non può andare indenne da CP_1 responsabilità affermando di non avere avuto in consegna tutta la documentazione afferente la contabilità dell'anno pag. 9/14 2010 quando gli estremi essenziali erano rinvenibili aliunde solo utilizzando la diligenza professionale e gli strumenti dati dall'Agenzia delle Entrate quali l'esame del cassetto fiscale. Il mancato utilizzo di questo strumento, che può considerarsi di uso comune nel 2011 ben 7 anni dopo la sua introduzione, avrebbe dovuto essere consultato anche per gli anni successivi all'anno di imposta 2010. La sua consultazione avrebbe scongiurato gli errori nel quale è incorso il professionista nel calcolo delle imposte dovute dalla società attrice e conseguentemente dai soci. La consulenza tecnica iniziale, come successivamente integrata, ha dimostrato gli errori e dunque la colpa del professionista nella redazione delle dichiarazioni fiscali degli anni di imposta dal 2010 al 2014. Per tutti gli anni di imposta sono stati perpetrati errori nella dichiarazione fiscale in punto ritenute di acconto già versate dai condomini e/o dagli enti quali banche o poste italiane. Detti errori, in danno degli attori, hanno comportato il pagamento di imposte non dovute che per gli anni dal 2011 al 2014 sono state oggetto di rimborsi solo in ragione dell'attività svolta dalla DO.SA . Persona_2
Per completezza si deve considerare anche l'errata valutazione dell'alienazione del cespite per il quale non si è fatto riferimento al valore contabile con deduzione delle quote di ammortamento. La società pur in regime di contabilità semplificata era obbligata alla tenuta di alcuni libri obbligatori fra i quali i registri IVA ed il registro dei beni ammortizzabili. Per detta ragione, l'alienazione di un bene ammortizzabile, dovendo essere annotata nel relativo registro, avrebbe voluto che lo stesso registro fosse consultato per determinare il valore ancora attribuibile allo stesso. Tale circostanza attiene la dichiarazione fiscale della società per la quale si è già argomentato in merito all'improcedibilità
Per principio generale, nel caso di inadempimento del professionista cui il contribuente affidi l'incarico di curare gli pag. 10/14 adempimenti fiscali, il danno risarcibile è rappresentato dai maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell'erario a causa dell'errore commesso dal tributarista (Trib. Milano , 04/10/2023, n.7659) Nella relazione del 4/04/23 pag. 3 e ss. del consulente del Giudice si evince una discrasia fra l'importo delle ritenute di acconto indicate dal DO. e l'importo delle ritenute di acconto CP_1 che avrebbero dovuto essere indicate nelle dichiarazioni fiscali in quanto risultanti dal cassetto fiscale di parte attrice. Dalla documentazione prodotta ed acquisita risulta incontrovertibilmente che il DO. ha commesso CP_1 ripetuti errori dovuti ad un difetto di diligenza professionale per non avere utilizzato i mezzi a sua disposizione. Le dichiarazioni fiscali presentate dal DO. erano non CP_1 conformi all'attività svolta ed alle ritenute di acconto versate dai clienti a favore di parte attrice. E' provata la condotta inadempiente del professionista, anche in relazione alle dichiarazioni emendative presentate dalla DO.SA
, ed è provato che questa sia collegata al danno Persona_2 che è conseguito a carico degli attori. Come indicato dal consulente del Giudice per gli anni dal 2011 al 2014 si è evitato un danno maggiore in termini di imposte versate in eccesso in ragione dell'attività professionale della DO.SA
che emendando le dichiarazioni fiscali errate ha
Persona_2 permesso agli attori di ricevere i rimborsi relativi a quelle imposte. Il costo dell'attività svolta dalla DO.SA
Persona_2 si è reso neceSArio ed è funzionale all'eliminazione degli errori commessi dal DO. . Il danno subito dalla parte CP_1 attrice si configura come il danno relativo alla differenza di imposta pari ad € 160,00 non più emendabile, ai costi per l'attività svolta dalla DO.SA e per i versamenti
Persona_2 degli F24 relativi alle dichiarazioni corrette presentate dalla steSA DO.SA . Detti danni dovranno essere
Persona_2 considerati e computati limitatamente alle dichiarazioni dei signori e Come indicato dal consulente del Pt_1 Pt_3
pag. 11/14 Giudice per il principio di trasparenza fiscale i redditi dei soci sono i redditi della società con eccezione dell'imposizione IRAP. In ragione di quanto indicato si dovrà considerare parte dell'attività svolta dalla DO.SA a favore della Persona_2 società per determinarne i redditi corretti, svolta anche a favore dei soci in quanto contribuenti. Si considera il 50% dell'attività svolta al fine della determinazione dei redditi della società ed il 50% svolta a favore dei singoli soci contribuenti diretti i signori e Parte_4 Parte_3
Esaminando la domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta si deve considerare che anche questa deve essere sottoposta all'esame dell'organismo di mediazione di cui alla clausola n. 13 del contratto prodotto e anche per la steSA si deve rilevare l'improcedibilità. Tuttavia, se anche si potesse esaminare nel merito, la steSA si palesa infondata per le ragioni già ampiamente indicate in ordine all'inadempimento del DO. che ne legittima il mancato pagamento ai CP_1 sensi dell'art. 1460 c.c..
In punto quantum ci si riferisce alla quantificazione operata dal DO. nelle sue relazioni in particolare quanto da Per_1 ultimo indicato nella seconda relazione depositata in data 04/04/2023 con esame della tabella riepilogativa predisposta alla pagina 6. I dati contenuti nella tabella riepilogativa e specificatamente le voci di danno verranno quantificati per la sola parte relativa ai redditi dei soci singolarmente considerati. I danni subiti dai contribuenti signori e Pt_1 sono relativi per l'anno 2010 alla somma di € 160,00 Pt_3 attribuibile ai soci della società in parti eguali ed all'attività svolta dalla DO.SA per le dichiarazioni dei Persona_2 periodi di imposta dal 2011 al 2014 pari da € 4.650,00 come indicato nelle note pro forma n. 102, 103, 104 per le voci dichiarazioni dei Sigg.ri e e con valutazione Pt_3 Pt_1 della voce elaborazione contabilità al 50% dato che attiene attività in parte svolta anche a favore della società, oltre agli pag. 12/14 importi degli F24 per i medesimi anni per i signori e Pt_1 per un totale di € 316,00. Si escludono gli importi Pt_3 relativi alla consulenza 2015 per il quale anno non vi sono richieste a carico del DO. e di cui alla fattura n. 88 CP_1 relativa ad Irap e IVA afferenti la società. Il totale dei danni subiti dai contribuenti e così Parte_4 Parte_3 calcolati ammonta da € 4.966,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo considerando la sola posizione dei soci in quanto singoli contribuenti dunque considerando il parziale accoglimento della domanda di parte attrice ed il respingimento sella domanda riconvenzionale formulata dalla parte convenuta. Le spese della consulenza tecnica determinante anche per accertare il danno prodotto a carico degli attori e sono da ripartirsi per il 75% a Pt_1 Pt_3 carico di parte convenuta e per il 25% a carico di parte attrice. Si compensano le spese di CTP e le spese stragiudiziali relative alla fase della negoziazione assistita
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando nella causa proposta da con atto di Parte_1 citazione notificato il 25/02/2020 nei confronti di in accoglimento dell'eccezione Controparte_1 pregiudiziale di mancato rispetto della clausola compromissoria dichiara improcedibile la domanda svolta dalla società avverso il DO. Parte_1
. In accoglimento della domanda formulata Controparte_1 dai soci della Snc Signori e Parte_4 Parte_3 condanna il DO. al pagamento a favore Controparte_1 degli stessi in parti eguali della somma di € 4.966,00 a titolo di risarcimento del danno subito. Condanna il DO.
[...]
a rifondere ai signori e CP_1 Parte_4 Parte_3 la somma di € 2.500,00, oltre al 15% oltre IVA e CPA se dovuti come per legge, oltre rimborso del al contributo pag. 13/14 unificato e marca delega, a titolo di rimborso di spese di lite. Le spese del consulente del Giudice rimarranno definitivamente per il 75% a carico di parte convenuta e per il 25% a carico di parte attrice. Compensate le spese di CTP e le spese stragiudiziali relative alla fase della negoziazione assistita.
Così deciso Quarta Sezione Civile, in data 30/12/2024.
Il Giudice Onorario
Laura Gussoni
pag. 14/14