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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 11/03/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 6242/2021 R.G.
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 11 marzo 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento dell'8/06/2024 e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in data 11/06/2024), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per l'avv. CAMINITI GIORGIA e l'avv. MASCETTI GIANCARLO Controparte_1
hanno concluso come da nota depositata in data 03/03/2025 per nessuno è comparso (già contumace). Controparte_2
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 10:18 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 6242/2021 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, nella persona del giudice
Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 6242/2021 R.G. promossa da: tra
(c.f./p.i. ), in persona dell'Amministratore Delegato pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. CAMINITI GIORGIA
e dall'avv. MASCETTI GIANCARLO ed elettivamente domiciliata presso la sede della Società sita in Latina (LT), Viale P.L. Nervi s.n.c. c/o Centro Comm. Latinafiori, Torre 10 Mimose, in virtù di mandato allegato al fascicolo telematico;
appellante contro
(c.f. ); Controparte_2 C.F._1
appellata - contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Latina n. 464/2021 datata
16/04/2021 e pubblicata il 23/04/2021, in seno al procedimento R.G.A.C. n. 5882/2012;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, convenendo in giudizio la Controparte_1
signora , ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Latina Controparte_2
n. 464/2021 datata 16/04/2021 e pubblicata il 23/04/2021, in seno al procedimento R.G.A.C. n.
5882/2012, non notificata, a mezzo della quale era stata respinta la domanda di declaratoria di inadempimento contrattuale dell'odierna appallata per fatture insolute relative alla fornitura del
Servizio Idrico Integrato, sull'utenza identificata dal codice cliente n. 830650, cod. autolettura
38806666, sita in Aprilia (LT), Via Genio Civile n. 479, con tipologia d'uso “domestico”. La società appellante, a fondamento della propria pretesa, ha chiesto la riforma dell'impugnata sentenza, contestando quanto statuito dal Giudice di Pace in ordine all'asserita inesistenza del rapporto contrattuale tra gestore e utente quale fonte della pretesa creditoria, per assenza della stipulazione del contratto di fornitura, nonché in ordine all'asserita carenza probatoria del diritto di credito e, infine, nella parte non era stato ritenuto non configurabile alcun ingiustificato arricchimento.
Tanto premesso, la società appellante ha insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, previa dichiarazione espressa dell'esistenza, validità ed efficacia del contratto di somministrazione, per le motivazioni tutte espresse nel corpo dell'atto, tra la sig.ra
e la soc. accogliere la domanda di riforma della sentenza n. Controparte_2 Controparte_1
464/2021 del 23.04.2021 emessa dal Giudice di Pace di Latina Avv. A. Canaletti e per l'effetto condannare la stessa all'immediato pagamento in favore dell'appellante della somma di € 1.952,55, oltre accessori e spese e oltre gli interessi legali dalla data di fattura al saldo effettivo. In subordine, si chiede la condanna al pagamento della somma indicata come dovuta dal CTU nominato dal
Giudice di prime cure, ossia € 1.553,39. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”.
, regolarmente evocata nel presente giudizio, restava contumace. Controparte_2
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., dinanzi a questo G.I., subentrato al precedente a far data dall'1/07/2022, previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
L'appello è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
Ad avviso di questo G.I. è da ritenersi sostanzialmente errata la statuizione del Giudice di prime cure nella parte in cui questi non ha ritenuto meritevole di accoglimento la domanda di inadempimento contrattuale promossa dall'odierna società appellante, stante l'«…assenza della prova della stipulazione del contratto» e, dunque, la necessità della forma scritta “ad probationem” del contratto di fornitura idrica.
Orbene, sul punto si è recentemente espressa la Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “Il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta né "ad substantiam", né "ad probationem": la sua conclusione può avvenire anche per "facta concludentia" e ne può essere data prova con ogni mezzo, anche attraverso presunzioni semplici.” (cfr. Cassazione civile sez. III,
14/07/2023, n.20267; conf. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 31315 del 24.10.2022; Sez. Un, Sentenza n.
4715 del 22/05/1996).
A tale proposito, è d'ausilio riportare la massima espressa dall'indirizzo nomofilattico della Suprema Corte secondo cui, per i contratti dell'azienda speciale di un ente territoriale vige il principio generale della libertà delle forme di manifestazione della volontà negoziale (cfr. Cassazione civile sez. un.,
09/08/2018, n.20684: «In ragione della natura imprenditoriale dell'attività svolta e della sua autonomia organizzativa e gestionale rispetto allo stato e agli enti locali da cui è partecipata,
l'azienda speciale di ente pubblico territoriale, pur appartenendo al sistema con il quale la P.A. gestisce i servizi pubblici che abbiano per oggetto produzioni di beni e attività rivolte a soddisfare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, non può qualificarsi, ai fini della normativa sulla forma dei contratti di cui agli articoli 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923
Pubblica Amministrazione in senso stretto. Ne consegue che per i suoi contratti non è imposta la forma scritta "ad substantiam", né sono vietate la stipula per "facta concludentia" o mediante esecuzione della prestazione ex art. 1327 c.c., ma vige, al contrario, il principio generale della libertà della forme di manifestazione della volontà negoziale.»).
Ciò posto, il primo motivo di doglianza espresso dall'odierna appellante è fondato, sicché il contratto di somministrazione inter partes è da ritenersi esistente e provato, non avendo l'utente giammai disconosciuto di aver percepito il servizio idrico integrato, gestito in regime di monopolio da
, aspetto che può ritenersi ampiamente provato, nella disamina del quadro probatorio CP_1
complessivamente offerto.
È da ritenersi altrettanto fondato il secondo motivo di doglianza formulato dalla società appellante.
Ed invero, non sono condivisibili le conclusioni cui è addivenuto il Giudice di Pace in ordine alla mancata prova circa la congruità e la correttezza della contabilizzazione dei consumi idrici effettuati dall'odierna appellata in ordine all'utenza di cui è risultato intestatario, a fronte delle opposizioni estremamente generiche mosse da quest'ultima.
Sul punto, secondo il nomofilattico insegnamento giurisprudenziale (Cass. SS. UU. 13533/2001), “Il creditore che deduce l'inadempimento da parte del debitore è tenuto a dimostrare il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte. Ne deriva che il creditore deve unicamente fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni” (ex multis, Tribunale Nola sez. I, 25/09/2019, n.1958,
Tribunale Torre Annunziata sez. II, 25/11/2019, n.2575).
Ed invero, come anche statuito dalla giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. Trib. Latina, sent. n.
859/2016), che si colloca sulla scia dell'indirizzo di legittimità, “al gestore incombe dimostrare la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura (cfr., ex pluribus,
Cassazione civile, sez. III, 2 dicembre 2002, n. 17041), solo in caso di specifica contestazione posto che le risultanze del misuratore le quali, quindi, ove non contestate, fanno piena prova del consumo addebitato (Cass., n. 1236/2003; Cass., n. 18231/2008; Cass., n. 5232/2004)”.
A tale proposito la difesa dell'odierna parte appellata (convenuta in primo grado), rimasta contumace nel presente giudizio, non aveva formulato alcuna contestazione specifica in ordine ai consumi o al corretto funzionamento del contatore, limitandosi piuttosto ad asserire, nella comparsa di costituzione e risposta, che “si contestano le fatture emesse da la convenuta la fattura n. Controparte_1
542712 del 23 luglio 2007, in merito al consumo di mc. 553,00 in essa calcolati in quanto eccessivo ed anomalo. Infatti, considerando che il bene veniva utilizzato al sol fine di soddisfare le normali esigenze domestiche e dei singoli (4 persone), l'impiego della risorsa imputata alla Sig.ra CP_2
dalla società consumo di 553,00 mc. annui), è marcatamente al di sopra rispetto a quello
[...] riferibile a famiglie composte dallo stesso numero di persone.”: trattasi, invero, di mere e generiche asserzioni, inidonee a liberare la predetta dall'onere di provare le circostanze poste a base della pretesa negazione del debito nei confronti del gestore.
L'odierna appellata, nel giudizio di primo grado, si era limitata ad eccepire un'errata contabilizzazione dei consumi addebitati e dei relativi importi richiesti in fattura, senza, tuttavia, sollevare alcuna doglianza in ordine ad un asserito mancato funzionamento del contatore, aspetto questo facilmente verificabile dall'utente essendo nella piena disponibilità del bene.
Ciò posto, ben si attaglia al caso di specie il recentissimo arresto dei Giudici di Piazza Cavour, i quali,
- pur ribadendo come, in tema di somministrazione la fattura emessa dal somministrante non costituisca prova dell'esistenza del credito -, hanno rimarcato come tale affermazione vada necessariamente coordinata, nel caso di contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, con il valore di attendibilità riconosciuto dall'ordinamento al sistema di lettura a contatore, posto che “il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché, di fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'articolo 1218 del Cc. Nondimeno, l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore, evidentemente, non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto
a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito
e quello trascritto nella bolletta, con la conseguenza, dunque, che la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità. Deriva da quanto precede, quindi, un sistema in cui grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi
(il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che
l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo, essendo tale riparto degli oneri probatori un precipitato del principio della vicinanza della prova, in ragione del fatto che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze e tale regola, sul riparto dell'onere della prova, presuppone che l'utente contesti il funzionamento del contatore.”
(Cassazione civile sez. III, 14/03/2024, n.6959).
Nel caso di specie, la società appellante si ritiene abbia compiutamente assolto al proprio onus probandi mediante la produzione documentale già allegata al ricorso monitorio (copia fatture ed estratto conto) e successivamente quella di cui al fascicolo di prime cure, posto che, come sopra visto,
l'utente, rimasto contumace nel presente giudizio, non ha mai contestato il funzionamento del contatore, ma si è limitato ad eccepire un'erronea contabilizzazione dei consumi sulla scorta di un'asserita illegittimità dell'applicazione tariffaria applicata.
Conclusivamente, alla luce delle superiori argomentazioni, in accoglimento dell'atto di appello deve, quindi, essere integralmente riformata la sentenza del Giudice di Pace di Latina n. 464/2021 datata
16/04/2021 e pubblicata il 23/04/2021, in seno al procedimento R.G.A.C. n. 5882/2012 e parte appellata va condannata al pagamento in favore dell'appellante di euro 1.952,55, maggiorata di interessi legali dalla data del dovuto sino all'effettivo soddisfo.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite del presente grado e del primo grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal
D.M. 147/2022 (scaglione da euro 1.100,01 ad euro 5.200,00), tenuto conto della scarsa complessità della controversia, nonché della contumacia della parte appellata nell'odierno giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, nella persona della
Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) in accoglimento dell'appello proposto e in totale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Latina n. 464/2021 datata 16/04/2021 e pubblicata il 23/04/2021, in seno al procedimento
R.G.A.C. n. 5882/2012, condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 1.952,55, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
b) condanna altresì l'appellata a rimborsare all' appellante le spese di lite, che si liquidano per entrambi i gradi di giudizio in euro 1.485,00 per compensi, euro 359,70 per anticipazioni (per il primo grado di giudizio euro 633,00 per compensi ed euro 185,70 per anticipazioni;
per il secondo grado di giudizio euro 852,00 per compensi ed euro 174,00 per anticipazioni), oltre a spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge. In Latina, allegato al verbale dell'udienza dell'11/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 11/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini