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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/05/2025, n. 2068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2068 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
11694/2024
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario Catania in funzione di Giudice del Lavoro , nella persona del giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo, all'esito dell'udienza del 14/05/2025 ha emesso ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 11694/2024 R.G. Lavoro promosso
DA
, c.f. , nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Misterbianco, via dei Tulipani 22 rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Maria Grazia Gallone come da procura in atti di giudizio, domiciliato presso il suo studio in Catania , via Nicola Fabrizi
21;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. c. f. , con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21, in giudizio rappresenta- P.IVA_1
to e difeso dall'avv. Livia Gaezza come da procura alle liti , depositata in atti di giudizio;
domici- liato in Catania Piazza Della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale INPS ,
Resistente
Oggetto . opposizione avverso avviso di addebito 59320240005857736
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/12/2024 parte attrice proponeva opposizione all'avviso di addebi- to n. 59320240005857736 , dell'importo di € 8.740,91 notificato il 05/11/2024, col quale l'Istituto odierno resistente chiedeva il pagamento di contributi IVS fissi per la Gestione Commercianti, rela- tivi alla I-II-III rata degli anni 2017, 2018, 2023.
L'opposizione proposta mirava a chiedere al Tribunale l'accertamento dell'illegittimità della iscri
CP_ zione del ricorrente alla Gestione Commercianti dal 2017 al 2018 e di conseguenza a dichiara- re non dovute le somme richieste con l'atto impugnato limitatamente ai contributi relativi al perio- do intercorso da gennaio 2017 a gennaio 2018.
A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva e deduceva che era stato socio accomandante della
Società “MCS Rappresentanze di Testa Cristina & C.” dal 17 gennaio 2017 al 15 febbraio 2018.
Successivamente con atto pubblico del 16/02/2018 il ricorrente odierno perdeva la qualità di socio accomandante, assumendo la qualità di socio unico accomandatario.
Veniva pertanto modificata la ragione sociale divenendo : “ . Controparte_2
In conseguenza dell'assunzione della qualità di socio accomandatario , avendo iniziato a svolgere attività lavorativa dentro la società, provvedeva all'iscrizione alla gestione commercianti.
Ribadiva che prima della data del 16.02.2018 non svolgeva alcuna attività lavorativa dentro la so- cietà . Tuttavia era accaduto che l' aveva iscritto il ricorrente odierno retroattivamente alla CP_1
gestione commercianti all'esame e chiedeva con l'atto impugnato il versamento di contributi per tutto l'anno 2017 e sino al gennaio 2018, oltre i periodi successivi.
Nel periodo oggetto di pretesa contributiva , pertanto , ovverosia da gennaio 2017 e per tutto il corso di quell'anno ,sino al gennaio 2018, il ricorrente odierno non aveva svolto alcuna attività
CP_ lavorativa dentro la società, la pretesa dell' era pertanto illegittima e veniva richiesto accerta mento che nessuna somma fosse dovuta per il periodo indicato , riguardante tutto l'anno 2017 sino al 2018 e che fossero dichiarati non dovuti i contributi riferiti a quel periodo specifico , portati in avviso di addebito impugnato .
Il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo e fissava udienza di discussione al 19/03
2025
Successivamente in data 06 marzo 2025 si costituiva in giudizio con propria memoria in CP_1
cui chiedeva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per tardività , ove non fosse offerta prova di tempestività del medesimo, chiedeva la conferma degli atti impugnati per infondatezza del ricorso.
All'esito dell'udienza del 19 marzo 2025 questo giudice veniva delegato per discussione e decisione all'udienza odierna le parti discutevano la causa come da verbale in atti depositato.
All'esito di camera di consiglio il giudizio veniva definito con il presente provvedimento reso ex art. 429 c.p.c. mediante lettura dei motivi in fatto e diritto sottesi alla decisione.
÷÷÷÷÷÷÷÷
In via preliminare deve essere dichiarata la tempestività del ricorso , risultando rispettato il termine perentorio di cui all'art. 24 D.Lgs. 46/1999, in fatti il ricorso viene depositato in data 11.12.2024
quando non erano decorsi quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito impugnato , noti- ficato il 05/11/2024.
Deve rilevarsi che nella fattispecie non sembrano sussistere in capo al ricorrente i presupposti,
per essere iscritto alla gestione commercianti per il periodo intercorso dal gennaio 2017 al gennaio
2018..
L'art. 1 della legge 1397/1960 , come sostituito dall'art. 1 comma 203 della legge 662/1996 , nel disciplinare l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti , prevede che il suddetto obbligo sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti : a) siano titolari o gestori in pro – prio di imprese che , a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette preva- lentemente con lavoro proprio e dei componenti la famiglia , ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione .
Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano iscritti in albi , registri o ruoli.
Pertanto non è sufficiente che il soggetto , per il solo fatto di essere amministratore della società sia iscritto alla gestione commercianti. Tale obbligo sorge solo se l'abitualità e la prevalenza del lavoro personale riguardano non solo il profilo direttivo-organizzativo , ma anche quello della partecipa – zione diretta all'attività economica costituente l'oggetto esclusivo o principale dell'impresa.
La prova in ordina alla partecipazione al lavoro aziendale in modo abituale, stabile e sistematico grava su . CP_1
Nella fattispecie l' basa la sua pretesa solo ed esclusivamente su dichiarazione reddituale CP_1
fiscale , relativa all'anno 2017 , in cui il ricorrente odierno non aveva svolto alcuna attività nella compagine sociale tale da giustificare l'iscrizione nella gestione commercianti .
Si legge in memoria delle resistente odierna ( cfr. pag. 4 ) che “nel quadro RO della dichiarazione fiscale relativa all'anno di imposta 2017 presentata dalla s.a.s. in questione , con riferimento al ricorrente, è stata barrata la casella “ attività prevalente “. L' conferisce valore confessorio ex art. 2935 c.c. a tale dichiarazione fiscale e preclude l'es- CP_1
pletamento di qualsivoglia istruttoria nel giudizio de quo.
“Da ciò ne deriva, pertanto , che il Sig. fosse l'unico della compagine sociale ad esercita Pt_1
re l'attività aziendale, né egli ha peraltro dedotto alcunché in ordine all'espletamento , nei periodi di lite, di altra e differente attività “.
“ In assenza di rettifica della dichiarazione fiscale relativa al periodo di imposta 2017 , deve
pertanto presumersi l'espletamento della suddetta attività commerciale con carattere di prevalenza come ivi dichiarato;
tutt'al più controparte avrebbe dovuto dimostrare con altri elementi il manca- to svolgimento di attività nell'ambito della società”. ( cfr. pag. 4 memoria resistente).
Osserva questo giudice che l'onere probatorio, in questo giudizio, di dimostrare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti grava su . CP_1
L'Istituto avrebbe dovuto dimostrare i requisiti per l'iscrizione alla Gestione all'esame come sopra richiamati e non basarsi su dichiarazioni reddituali dalle quali si presume l'esercizio di attività commerciale per il 2017, come si legge in memoria.
Non si condivide il valore confessorio, per il ricorrente odierno, della dichiarazione fiscale resa non già da questi ma dalla società in accomandita semplice , come evidenziato nella medesima memoria sopra richiamata.
Piuttosto la giurisprudenza che si è pronunciata sul punto ha qualificato la dichiarazione fiscale come atto non avente carattere negoziale e dispositivo, pertanto non ha efficacia di confessione stragiudiziale e non comporta inversione dell'onere probatorio circa la partecipazione personale
CP_ del socio al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza che resta in capo ad
( cfr. Ordinanza Cass. 21511 del 31.08.2018).
Ed è stato altresì evidenziato che le indicazioni contenute nel Modello Unico non possono assumere valore dirimente , atteso che l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti non può basarsi sola mente su elementi di carattere fiscale, che non rilevano sul piano previdenziale , essendo il presup- posto per l'iscrizione lo svolgimento da parte dell'interessato di attività commerciale.
( cfr. Cass. Civ. Sez. VI n. 3145 11/02/2013).
Nella fattispecie all'esame non solo la resistente basa la pretesa contributiva esclusivamente sulla dichiarazione fiscale , contravvenendo l'onere di provare l'esercizio dell'attività , ma arriva a presumere l'esercizio di attività commerciale sulla base della dichiarazione 2017 presentata da soggetto giuridico diverso dal ricorrente, presumendo l'esercizio di attività per cui chiede il pagamento dei contributi , basandosi sulla omessa prova di svolgimento di attività diversa da parte del ricorrente odierno . tale posizione risulta non condivisibile e non è accoglibile in giudizio .
CP_ In altre parole l'esistenza del presupposto impositivo deve essere provata dall' in base al prin- cipio generale secondo cui, la parte che assume l'esistenza di una circostanza di fatto è onerata della relativa prova , non potendosi addossare alla controparte il difficile onere della prova di un fatto negativo ( cfr. Cass. SS.UU. 10.01.2006 sul criterio della vicinanza o disponibilità della prova per individuare il soggetto onerato, in modo da non precludere il diritto costituzionale di cui all'art. 24 Cost;
Cass. N. 12108/2010; Cass. N. 22862/2010 in materia di onere della prova gravante su ente previdenziale anche nel caso di azione di accertamento negativo della pretesa contributiva ).
Risulta evidente pertanto che la resistente non ha assolutamente soddisfatto nella fattispecie quello che rappresenta il proprio onere probatorio , posto alla base di richiesta di pagamento di oneri contributivi.
Piuttosto risulta provata in giudizio la nomina del ricorrente quale socio accomandatario dal 2018 come da atto pubblico depositato in allegato a ricorso e la stessa visura storica della società da cui risulta effettivamente la data del 16 febbraio 2018 , inizio dell'attività di socio accomandatario
Pertanto da quel momento viene richiesta dal ricorrente l'iscrizione alla gestione commercianti .
Risulta non supportata da alcuna prova la pretesa contributiva afferente al periodo intercorso dal
2017 e per tutto l'anno in esame sino al gennaio 2018 .
Il ricorso pertanto deve trovare accoglimento e vanno dichiarati illegittimi i contributi richiesti nell'atto impugnato in riferimento al periodo intercorso da gennaio 2017 a gennaio 2018.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dell'avv. Grazia Gallone.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 11694/2024 R.G.L. , disattesa ogni contraria istanza , eccezione e difesa , così provvede :
Accoglie il ricorso , dichiara non dovuti i contributi portati in avviso di addebito impugnato n.
59320240005857736, limitatamente i contributi richiesti da gennaio 2017 , per tutta questa annualità , sino a gennaio 2018 ;
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente che liquida in euro 2.695,5 , oltre rimborso forfettario al 15% , iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv. Grazia Gallone ex art. 93 c.p.c.
Catania 14/05/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario Catania in funzione di Giudice del Lavoro , nella persona del giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo, all'esito dell'udienza del 14/05/2025 ha emesso ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 11694/2024 R.G. Lavoro promosso
DA
, c.f. , nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Misterbianco, via dei Tulipani 22 rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Maria Grazia Gallone come da procura in atti di giudizio, domiciliato presso il suo studio in Catania , via Nicola Fabrizi
21;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. c. f. , con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21, in giudizio rappresenta- P.IVA_1
to e difeso dall'avv. Livia Gaezza come da procura alle liti , depositata in atti di giudizio;
domici- liato in Catania Piazza Della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale INPS ,
Resistente
Oggetto . opposizione avverso avviso di addebito 59320240005857736
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/12/2024 parte attrice proponeva opposizione all'avviso di addebi- to n. 59320240005857736 , dell'importo di € 8.740,91 notificato il 05/11/2024, col quale l'Istituto odierno resistente chiedeva il pagamento di contributi IVS fissi per la Gestione Commercianti, rela- tivi alla I-II-III rata degli anni 2017, 2018, 2023.
L'opposizione proposta mirava a chiedere al Tribunale l'accertamento dell'illegittimità della iscri
CP_ zione del ricorrente alla Gestione Commercianti dal 2017 al 2018 e di conseguenza a dichiara- re non dovute le somme richieste con l'atto impugnato limitatamente ai contributi relativi al perio- do intercorso da gennaio 2017 a gennaio 2018.
A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva e deduceva che era stato socio accomandante della
Società “MCS Rappresentanze di Testa Cristina & C.” dal 17 gennaio 2017 al 15 febbraio 2018.
Successivamente con atto pubblico del 16/02/2018 il ricorrente odierno perdeva la qualità di socio accomandante, assumendo la qualità di socio unico accomandatario.
Veniva pertanto modificata la ragione sociale divenendo : “ . Controparte_2
In conseguenza dell'assunzione della qualità di socio accomandatario , avendo iniziato a svolgere attività lavorativa dentro la società, provvedeva all'iscrizione alla gestione commercianti.
Ribadiva che prima della data del 16.02.2018 non svolgeva alcuna attività lavorativa dentro la so- cietà . Tuttavia era accaduto che l' aveva iscritto il ricorrente odierno retroattivamente alla CP_1
gestione commercianti all'esame e chiedeva con l'atto impugnato il versamento di contributi per tutto l'anno 2017 e sino al gennaio 2018, oltre i periodi successivi.
Nel periodo oggetto di pretesa contributiva , pertanto , ovverosia da gennaio 2017 e per tutto il corso di quell'anno ,sino al gennaio 2018, il ricorrente odierno non aveva svolto alcuna attività
CP_ lavorativa dentro la società, la pretesa dell' era pertanto illegittima e veniva richiesto accerta mento che nessuna somma fosse dovuta per il periodo indicato , riguardante tutto l'anno 2017 sino al 2018 e che fossero dichiarati non dovuti i contributi riferiti a quel periodo specifico , portati in avviso di addebito impugnato .
Il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo e fissava udienza di discussione al 19/03
2025
Successivamente in data 06 marzo 2025 si costituiva in giudizio con propria memoria in CP_1
cui chiedeva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per tardività , ove non fosse offerta prova di tempestività del medesimo, chiedeva la conferma degli atti impugnati per infondatezza del ricorso.
All'esito dell'udienza del 19 marzo 2025 questo giudice veniva delegato per discussione e decisione all'udienza odierna le parti discutevano la causa come da verbale in atti depositato.
All'esito di camera di consiglio il giudizio veniva definito con il presente provvedimento reso ex art. 429 c.p.c. mediante lettura dei motivi in fatto e diritto sottesi alla decisione.
÷÷÷÷÷÷÷÷
In via preliminare deve essere dichiarata la tempestività del ricorso , risultando rispettato il termine perentorio di cui all'art. 24 D.Lgs. 46/1999, in fatti il ricorso viene depositato in data 11.12.2024
quando non erano decorsi quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito impugnato , noti- ficato il 05/11/2024.
Deve rilevarsi che nella fattispecie non sembrano sussistere in capo al ricorrente i presupposti,
per essere iscritto alla gestione commercianti per il periodo intercorso dal gennaio 2017 al gennaio
2018..
L'art. 1 della legge 1397/1960 , come sostituito dall'art. 1 comma 203 della legge 662/1996 , nel disciplinare l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti , prevede che il suddetto obbligo sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti : a) siano titolari o gestori in pro – prio di imprese che , a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette preva- lentemente con lavoro proprio e dei componenti la famiglia , ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione .
Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano iscritti in albi , registri o ruoli.
Pertanto non è sufficiente che il soggetto , per il solo fatto di essere amministratore della società sia iscritto alla gestione commercianti. Tale obbligo sorge solo se l'abitualità e la prevalenza del lavoro personale riguardano non solo il profilo direttivo-organizzativo , ma anche quello della partecipa – zione diretta all'attività economica costituente l'oggetto esclusivo o principale dell'impresa.
La prova in ordina alla partecipazione al lavoro aziendale in modo abituale, stabile e sistematico grava su . CP_1
Nella fattispecie l' basa la sua pretesa solo ed esclusivamente su dichiarazione reddituale CP_1
fiscale , relativa all'anno 2017 , in cui il ricorrente odierno non aveva svolto alcuna attività nella compagine sociale tale da giustificare l'iscrizione nella gestione commercianti .
Si legge in memoria delle resistente odierna ( cfr. pag. 4 ) che “nel quadro RO della dichiarazione fiscale relativa all'anno di imposta 2017 presentata dalla s.a.s. in questione , con riferimento al ricorrente, è stata barrata la casella “ attività prevalente “. L' conferisce valore confessorio ex art. 2935 c.c. a tale dichiarazione fiscale e preclude l'es- CP_1
pletamento di qualsivoglia istruttoria nel giudizio de quo.
“Da ciò ne deriva, pertanto , che il Sig. fosse l'unico della compagine sociale ad esercita Pt_1
re l'attività aziendale, né egli ha peraltro dedotto alcunché in ordine all'espletamento , nei periodi di lite, di altra e differente attività “.
“ In assenza di rettifica della dichiarazione fiscale relativa al periodo di imposta 2017 , deve
pertanto presumersi l'espletamento della suddetta attività commerciale con carattere di prevalenza come ivi dichiarato;
tutt'al più controparte avrebbe dovuto dimostrare con altri elementi il manca- to svolgimento di attività nell'ambito della società”. ( cfr. pag. 4 memoria resistente).
Osserva questo giudice che l'onere probatorio, in questo giudizio, di dimostrare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti grava su . CP_1
L'Istituto avrebbe dovuto dimostrare i requisiti per l'iscrizione alla Gestione all'esame come sopra richiamati e non basarsi su dichiarazioni reddituali dalle quali si presume l'esercizio di attività commerciale per il 2017, come si legge in memoria.
Non si condivide il valore confessorio, per il ricorrente odierno, della dichiarazione fiscale resa non già da questi ma dalla società in accomandita semplice , come evidenziato nella medesima memoria sopra richiamata.
Piuttosto la giurisprudenza che si è pronunciata sul punto ha qualificato la dichiarazione fiscale come atto non avente carattere negoziale e dispositivo, pertanto non ha efficacia di confessione stragiudiziale e non comporta inversione dell'onere probatorio circa la partecipazione personale
CP_ del socio al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza che resta in capo ad
( cfr. Ordinanza Cass. 21511 del 31.08.2018).
Ed è stato altresì evidenziato che le indicazioni contenute nel Modello Unico non possono assumere valore dirimente , atteso che l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti non può basarsi sola mente su elementi di carattere fiscale, che non rilevano sul piano previdenziale , essendo il presup- posto per l'iscrizione lo svolgimento da parte dell'interessato di attività commerciale.
( cfr. Cass. Civ. Sez. VI n. 3145 11/02/2013).
Nella fattispecie all'esame non solo la resistente basa la pretesa contributiva esclusivamente sulla dichiarazione fiscale , contravvenendo l'onere di provare l'esercizio dell'attività , ma arriva a presumere l'esercizio di attività commerciale sulla base della dichiarazione 2017 presentata da soggetto giuridico diverso dal ricorrente, presumendo l'esercizio di attività per cui chiede il pagamento dei contributi , basandosi sulla omessa prova di svolgimento di attività diversa da parte del ricorrente odierno . tale posizione risulta non condivisibile e non è accoglibile in giudizio .
CP_ In altre parole l'esistenza del presupposto impositivo deve essere provata dall' in base al prin- cipio generale secondo cui, la parte che assume l'esistenza di una circostanza di fatto è onerata della relativa prova , non potendosi addossare alla controparte il difficile onere della prova di un fatto negativo ( cfr. Cass. SS.UU. 10.01.2006 sul criterio della vicinanza o disponibilità della prova per individuare il soggetto onerato, in modo da non precludere il diritto costituzionale di cui all'art. 24 Cost;
Cass. N. 12108/2010; Cass. N. 22862/2010 in materia di onere della prova gravante su ente previdenziale anche nel caso di azione di accertamento negativo della pretesa contributiva ).
Risulta evidente pertanto che la resistente non ha assolutamente soddisfatto nella fattispecie quello che rappresenta il proprio onere probatorio , posto alla base di richiesta di pagamento di oneri contributivi.
Piuttosto risulta provata in giudizio la nomina del ricorrente quale socio accomandatario dal 2018 come da atto pubblico depositato in allegato a ricorso e la stessa visura storica della società da cui risulta effettivamente la data del 16 febbraio 2018 , inizio dell'attività di socio accomandatario
Pertanto da quel momento viene richiesta dal ricorrente l'iscrizione alla gestione commercianti .
Risulta non supportata da alcuna prova la pretesa contributiva afferente al periodo intercorso dal
2017 e per tutto l'anno in esame sino al gennaio 2018 .
Il ricorso pertanto deve trovare accoglimento e vanno dichiarati illegittimi i contributi richiesti nell'atto impugnato in riferimento al periodo intercorso da gennaio 2017 a gennaio 2018.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dell'avv. Grazia Gallone.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 11694/2024 R.G.L. , disattesa ogni contraria istanza , eccezione e difesa , così provvede :
Accoglie il ricorso , dichiara non dovuti i contributi portati in avviso di addebito impugnato n.
59320240005857736, limitatamente i contributi richiesti da gennaio 2017 , per tutta questa annualità , sino a gennaio 2018 ;
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente che liquida in euro 2.695,5 , oltre rimborso forfettario al 15% , iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv. Grazia Gallone ex art. 93 c.p.c.
Catania 14/05/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo