Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 11/02/2026, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00409/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02574/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2574 del 2025, proposto da
EP RI, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Pistilli, il quale agisce anche in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'esecuzione del giudicato
nascente dalla sentenza del Tribunale di Caltagirone n.520/2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 la dott.ssa LA NN RI;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 520/2025 il Tribunale di Caltagirone ha riconosciuto il diritto del Sig. RI ad usufruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121 della L. n. 107/2015 (“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”), al pari dei docenti di ruolo, per aver prestato servizio di insegnamento a tempo determinato negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per l’effetto condannando il convenuto Ministero all’attribuzione in favore del medesimo della somma di € 2.500,00 oltre accessori nella misura ivi indicata, oltre che al pagamento delle spese di lite, come ivi liquidate e distratte in favore del difensore.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti hanno rappresentato che l’Amministrazione intimata non ha spontaneamente dato esecuzione alla sopra citata sentenza, seppure ritualmente notificata e passata in giudicato, come da attestazione in atti; sicché ne hanno chiesto l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., anche a mezzo nomina di Commissario ad acta , con condanna dell’Amministrazione al pagamento anche delle spese e dei compensi del presente giudizio, da distrarsi in favore del difensore.
Il Ministero intimato non si è costituito in giudizio.
All’udienza camerale del 10 febbraio 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato.
Sussistono, infatti, tutti i presupposti di legge a supporto della chiesta ottemperanza, essendo la pretesa dei ricorrenti fondata su un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, essendo decorso il termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e non constando, per converso, che il Ministero abbia adempiuto a quanto disposto in sentenza.
Ritiene il Collegio di dover fare applicazione nel caso di specie del principio normativo sancito dall’art. 2697 c.c., secondo cui i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli.
Avendo i ricorrenti fornito la prova del fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza secondo la previsione di cui all’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a., incombeva sull’Amministrazione l’onere di provare l’inefficacia di tale fatto ovvero l’estinzione del diritto, ma essa non si è costituita in giudizio.
Alla luce delle predette considerazioni, il ricorso va accolto, dovendosi ordinare all’Amministrazione di ottemperare integralmente al giudicato in epigrafe nel termine di novanta (90) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato sin d’ora quale Commissario ad acta il direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del medesimo Ufficio in possesso della necessaria professionalità, che darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, entro il termine di novanta (90) giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione debitrice.
Il Commissario ad acta non avrà diritto ad alcun compenso in quanto, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, tale attività deve ritenersi rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; infatti, la disposizione di cui all’art. 5- sexies , comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, così come previsto dall'art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, “ può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro ” (cfr., ex plurimis , T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 10 marzo 2025, n. 479; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 4 febbraio 2025, n. 291; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 30 settembre 2024, n. 5142; T.A.R. Sardegna, sez. II, 19 dicembre 2023, n. 983).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , di dare integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe, nel termine indicato in motivazione;
- nomina Commissario ad acta il direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, il quale provvederà in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, come indicato in motivazione;
- condanna la predetta Amministrazione al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi €. 500,00 (euro cinquecento/00), oltre oneri di legge, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente decisione alle parti, nonché al Commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NE NN RO, Presidente
Giovanni EP Antonio Dato, Primo Referendario
LA NN RI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA NN RI | NE NN RO |
IL SEGRETARIO