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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/07/2025, n. 2390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2390 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 03/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 296 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
, , rappresentate e difese, giusta procura in atti, Parte_1 Parte_2 dall'avv. Daniela Terracciano e domiciliate presso lo studio di quest'ultima in Roma viale delle Milizie n. 1 Appellante
E
Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex
[...] lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura in Roma via dei Portoghesi n. 12 Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1039/2025 del Tribunale di Roma pubblicata in data 28/01/2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 03/07/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. e , insegnanti di scuola primaria con contratto a tempo Parte_1 Parte_2 indeterminato, già inserita nella graduatoria definitiva per le scuole italiane all'estero approvata con decreto del n. 4944/2013 e nella Controparte_2 graduatoria definitiva per le scuole europee, premesso di essere state assegnate, senza soluzione di continuità con il servizio prestato nei ruoli metropolitani di appartenenza, presso l'Istituto comprensivo statale italiano di Madrid a far data dal 01/03/2019 e sino al 28/02/2025, nonché di aver ricevuto dal l decreto di Pt_3 rientro nei ruoli metropolitani a decorrere dal 01/03/2025, e dedotto di aver esercitato nel mese di giugno 2024 l'opzione di permanenza in servizio per ulteriori tre anni senza peraltro ricevere alcun riscontro, hanno agito in giudizio contro il
(d'ora in poi per Controparte_1 brevità rassegnando le seguenti conclusioni: “… accertare il legittimo e Pt_3 tempestivo esercizio da parte delle ricorrenti dell'opzione di prolungamento per ulteriori tre anni e quindi il diritto delle stesse a permanere nella sede estera, e, conseguentemente, condannare il previo annullamento e/o disapplicazione Pt_3 dei decreti di rientro già emessi, a far permanere le ricorrenti presso la scuola italiana di Madrid sino alla data del 31.8.2028, con rientro nei ruoli metropolitani alla data del 1.9.2028; in via subordinata - previa sospensione del giudizio e rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la delibazione dell'eccezione sopra illustrata non manifestamente infondata e rilevante ai fini del decidere al fine della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 2bis, D. Lgs. 64/2017 nella parte in cui detta il termine ultimo per l'esercizio della facoltà di opzione all'ultimo giorno del 5° anno scolastico anziché nel termine più ampio previsto per le scuole europee dall'art. 14, comma 2, D.L. 71/2024 convertito con modifiche dalla L.106/2024 - accertare il legittimo e tempestivo esercizio da parte delle ricorrenti dell'opzione di prolungamento del rispettivo mandato per ulteriori tre anni e quindi il diritto della stessa a permanere nella sede estera e, conseguentemente, condannare il Pt_3 previo annullamento e/o disapplicazione del decreto di rientro già emesso, a far permanere la ricorrente presso la scuola italiana di Madrid sino alla data del 31.8.2028, con rientro nei ruoli metropolitani alla data del 1.9.2028; in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui non venissero accolte le suestese domande, accertare il diritto delle ricorrenti a permanere in servizio almeno sino alla fine dell'anno scolastico in corso, ossia sino al 31.8.2025”. 2. Nella resistenza del il Tribunale di Roma ha così statuito: “Accerta il diritto Pt_3 delle ricorrenti a cessare il servizio presso la sede estera il 31.8.25; Respinge per il resto;
Compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna le ricorrenti al pagamento della restante parte che liquida in complessivi € 2.000,00”.
2.1. Il primo giudice, richiamata la normativa vigente in materia, ha ritenuto: a) infondata la domanda di permanenza in servizio all'estero sino al 31/08/2028, atteso che l'art. 21, comma 2 bis, d.lgs. n. 64/2017 prevede che l'opzione sia esercitata non oltre l'ultimo giorno del quinto anno scolastico e non del quinto anno di servizio, con la conseguenza che per la docente, avendo iniziato a lavorare all'estero il 01/03/2019, il primo anno scolastico è stato il 2018/2019 ed il quinto il 2022/2023, e, pertanto, l'opzione poteva essere esercitata sino al 31/08/2023; b) infondata la paventata questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 d.l. n. 71/2024, atteso che il personale destinato all'estero in servizio presso Scuole europee è disciplinato separatamente, in specie per la durata del mandato, perché sia “compatibile con le specifiche disposizioni delle scuole europee”, e differisce complessivamente dal restante personale in servizio all'estero, con la conseguenza che alcun contrasto è ravvisabile “con gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, nonché con la normativa comunitaria in tema di parità di trattamento in materia di condizioni di lavoro, di cui alla Direttiva 2000/78/CE del Consiglio Europeo”; c) fondata la domanda di prolungamento del servizio all'estero sino al 31/08/2025, alla stregua della previsione di cui all'art. 37, comma 8, d.lgs. n. 64/2017, che, pur riferito al personale che permane all'estero fino a nove anni, ha una ratio generale che ne consente l'applicazione in via analogica anche a chi scada dall'incarico all'estero dopo sei anni, ossia quella di permettere all'insegnante di concludere l'anno scolastico evitando una sostituzione dannosa sia per l'insegnante sia per gli alunni. 2. Avverso detta pronuncia hanno proposto tempestivo appello e Parte_1 Pt_2
lamentando l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui non ha
[...] accertato che le ricorrenti hanno tempestivamente esercitato il diritto di opzione al prolungamento del servizio all'estero per altri tre anni continuativi e nella parte in cui ha condannato le medesime al pagamento delle spese di giudizio nonostante l'accoglimento di una domanda.
2.1. Si è costituito in giudizio il resistendo al gravame e chiedendone il Pt_3 rigetto.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. In via preliminare, osserva la Corte che non risulta proposta impugnazione nei riguardi della statuizione di accertamento del diritto di e Parte_1 Parte_2 al prolungamento del servizio all'estero sino al 31/08/2025, ragion per cui tale questione non può essere messa ulteriormente in discussione in questa sede.
3.1. Nel merito, l'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
4. E' infondato il primo motivo di gravame, che critica la sentenza di primo grado per aver negato alle originarie ricorrenti il diritto al prolungamento del servizio all'estero per ulteriori tre anni continuativi, sostenendo, in sintesi, che: i) la motivazione del giudice di prime cure è errata, poiché si fonda su di una interpretazione letterale dell'art. 21, comma 2 bis, d.lgs. n. 64/2017, e non tiene conto della ratio della norma e dell'intenzione del legislatore;
ii) difatti, la norma in questione deve essere interpretata tenendo in considerazione la durata dei mandati prevista dall'art. 21 d.lgs. n. 64/2017, ossia sei anni scolastici: quando la norma si riferisce al quinto anno scolastico intende richiamare e porre l'attenzione sull'anno scolastico precedente a quello di fine mandato e non sulla specifica circostanza che trattasi effettivamente del quinto anno;
il legislatore, nel momento in cui ha dettato il termine ultimo per l'esercizio della facoltà di optare per il prolungamento del mandato, non poteva che avere a riferimento un mandato di sei anni scolastici (e non di sette) poiché così dispone il comma 1 dell'art. 21 d.lgs. 64/2017, magari corrispondenti anche a sei anni di calendario laddove il mandato fosse partito in corrispondenza dell'anno scolastico;
iii) deve pertanto ritenersi che, laddove la norma dispone che l'opzione può essere esercitata sino all'ultimo giorno del quinto anno scolastico, lo fa nella convinzione che il quinto anno scolastico sia il penultimo anno di servizio all'estero e, quindi, per garantire che la facoltà venga esercitata almeno un anno prima rispetto al termine del mandato, al fine di concedere al un tempo ritenuto congruo dal legislatore per organizzare il CP_1 prolungamento dei mandati prima che siano avviate le chiamate dei docenti in sostituzione di quelle prossimi al rientro nelle sedi di appartenenza;
iv) il termine finale per l'esercizio dell'opzione posto nell'ultimo giorno del quinto anno deve intendersi, stante il disallineamento dei mandati, come ultimo giorno dell'anno antecedente a quello finale;
v) conseguentemente, le ricorrenti hanno esercitato tempestivamente il proprio diritto di opzione: difatti, il a conferito loro un Pt_3 mandato di sei anni di calendario (01/03/2019-28/02/2025) che, come detto, stante l'avvio del mandato ad anno scolastico già iniziato, è articolato non su sei, ma bensì su sette anni scolastici, precisamente da quello di avvio (2018/2019) a quello di fine mandato (2024/2025); in tale contesto, è evidente che il quinto anno di servizio (2022/2023) non coincide con il penultimo anno di servizio (2023/2024), evidenziando tale circostanza l'illegittimità della decisione del Tribunale, poiché, tenuto conto che le ricorrenti terminano il proprio mandato all'estero nell'a.s. 2024/2025, le stesse avrebbero potuto esercitare la facoltà di scelta entro la fine dell'a.s. precedente (il 2023/2024), ossia entro il 31/08/2024; stesso dicasi qualora volesse ritenersi che l'opzione dovesse essere esercitata almeno un anno di calendario prima della fine mandato, visto che il mandato delle ricorrenti terminerà il 31/08/2025. 4.1. Come è noto, l'art. 21 d.lgs. n. 64/2017 così dispone: “
1. La permanenza all'estero non può essere superiore, nell'arco dell'intera carriera, a due periodi ciascuno dei quali di sei anni scolastici consecutivi, inclusi gli anni in cui ha luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero. I due periodi sono separati da almeno sei anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale.
2. Il personale di cui al presente capo può essere destinato all'estero se assicura una permanenza in servizio all'estero per sei anni scolastici. Se il personale rientra in Italia prima del sessennio in applicazione dell'articolo 26 comma 2, oppure a seguito di domanda non motivata da gravi motivi personali o familiari, non sono dovuti i benefici per il viaggio di rimpatrio di cui alla parte terza, titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 2-bis. In alternativa a quanto previsto ai commi 1 e 2, il personale che ha prestato servizio all'estero per non oltre cinque anni scolastici nell'arco della vita lavorativa, compresi quello in corso e quello in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero, può optare per permanere all'estero per un unico periodo di nove anni scolastici consecutivi nell'arco dell'intera carriera, compreso quello in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero. L'opzione è esercitata non oltre l'ultimo giorno del quinto anno scolastico del primo sessennio di permanenza all'estero e non è revocabile dopo la scadenza di tale termine.
2-ter. L'opzione di cui al comma 2-bis può essere esercitata esclusivamente dal personale che assicura una presenza all'estero fino allo scadere del novennio o, in caso di collocamento a riposo, per almeno un settennio. Se il personale rientra in Italia prima del termine indicato al primo periodo, in applicazione dell'articolo 26, comma 2, oppure a seguito di domanda non motivata da gravi motivi personali o familiari, non sono dovuti i benefici per il viaggio di rimpatrio di cui alla parte terza, titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.21. 3. La destinazione da una ad altra sede all'estero è consentita solo per gravi motivi o ragioni di servizio, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili”.
4.2. I commi 2 bis e 2 ter della richiamata norma sono stati introdotti dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 71/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2024, che testualmente recita: “
2. L'opzione di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 21 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, introdotti dal presente articolo, può essere esercitata entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto anche dal personale in corso di svolgimento del sesto anno di servizio presso le Scuole europee nell'anno scolastico 2023/2024”.
4.3. La previsione di cui al comma 2 bis dell'art. 21 d.lgs. n. 64/2017 è chiara e di agevole comprensione: il personale che sia stato destinato all'estero per un primo sessennio, può optare per la permanenza in servizio fino a raggiungere un unico periodo di nove anni consecutivi, compreso l'anno in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio, purché, tuttavia, si tratti di personale che ha prestato servizio all'estero per un periodo non superiore a cinque anni scolastici, ivi compresi l'anno scolastico in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio e l'anno scolastico in corso, e l'opzione sia esercitata non oltre l'ultimo giorno del quinto anno scolastico del primo sessennio di permanenza all'estero.
4.4. Parimenti, esplicita è la norma di cui al comma 1 dell'art. 21 cit.: la permanenza all'estero non può essere superiore, nell'arco dell'intera carriera, a due periodi ciascuno dei quali di sei anni scolastici consecutivi, e questi sei anni si calcolano comprendendo gli anni in cui ha luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero, con la conseguenza che, nel caso di specie, va compreso anche l'anno scolastico 2018/2019, che indubbiamente rappresenta il primo anno scolastico di assegnazione all'estero di entrambe le odierne appellanti.
4.5. D'altro canto, la lettura dei decreti del MAECI del 24/10/2018 (decreto di assegnazione ) e del 14/12/2018 (decreto di assegnazione Parte_1 Pt_2
non lascia spazio a dubbi: in essi si legge, rispettivamente, all'articolo 1, che:
[...]
i) “A decorrere dal 1°.03.2019 - nell'a.s. 2018/2019 - l'insegnante di scuola primaria è assegnata presso l'Istituto Comprensivo Statale di Madrid … Il servizio Parte_1 presso la suddetta sede avrà una durata di 6 (sei) anni scolastici, fino e non oltre il 28.02.2025 …”; ii) “A decorrere dal 1°.03.2019 - nell'a.s. 2018/2019 - l'insegnante di scuola primaria è assegnata presso l'Istituto Comprensivo Statale di Parte_2
Madrid … Il servizio presso la suddetta sede avrà una durata di 6 (sei) anni scolastici, fino e non oltre il 28.02.2025 …”.
4.6. Ne deriva, dunque, che corretta deve ritenersi l'affermazione del primo giudice, secondo cui, poiché “La norma prevede che l'opzione sia esercitata non oltre l'ultimo giorno del quinto anno scolastico, anno scolastico non di servizio o anno di calendario”, e avrebbero potuto esercitare l'opzione sino Parte_1 Parte_2 al 31/08/2023 e non oltre: “avendo iniziato a lavorare all'estero il 1.3.19 il primo anno scolastico è stato il 2018/2019 ed il quinto il 2022/2023”.
4.7. Vero è che il caso di specie si atteggia in modo particolare, poiché effettivamente, calcolando gli anni scolastici di permanenza in servizio, come da decreto del 31/01/2019, essi sono sette e non sei, considerando l'anno scolastico in cui ha avuto luogo l'assunzione all'estero e l'anno scolastico in cui cessa: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025. 4.8. Tale circostanza, peraltro, non può condurre alla conclusione auspicata dalle odierne appellanti: in primo luogo, il , nel costituirsi nel giudizio di primo CP_1 grado, ha spiegato che sarebbe un errore ritenere che le docenti abbiano titolo ad un settennio, poiché la scadenza dell'incarico al 28/02/2025 è stata fissata unicamente in loro favore e nell'intento di assicurare alle stesse i sei anni effettivi, da intendersi - qui si aggiunge - come anni solari e non come anni scolastici.
4.9. A ciò si aggiunga che non può ritenersi fondata la prospettazione del gravame, che vorrebbe attribuire preminenza ad una interpretazione sostanziale della norma rispetto all'interpretazione letterale della stessa, che, come sopra illustrato, appare inequivocabile nel suo significato. Difatti, “Il criterio di interpretazione teleologica, previsto dall'art. 12 delle preleggi, può assumere rilievo prevalente rispetto all'interpretazione letterale soltanto nel caso, eccezionale, in cui l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione di legge sia incompatibile con il sistema normativo;
non è infatti consentito all'interprete correggere la norma, nel significato tecnico giuridico proprio delle espressioni che la compongono, nell'ipotesi in cui ritenga che l'effetto giuridico che ne deriva sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica cui la norma è intesa” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 3495 del 13/04/1996; conforme Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9700 del 21/05/2004).
4.9.1. Nel caso di specie, le parti appellanti non illustrano alcuna ragione per cui la norma, interpretata letteralmente, dovrebbe ritenersi incompatibile con il sistema normativo, o comunque una ragione ulteriore rispetto all'asserito contrasto tra gli effetti di tale interpretazione letterale e la invocata finalità della norma.
4.10. In ogni caso, ritiene la Corte che sia dirimente il seguente argomento: l'art. 21, comma 2 bis, d.lgd. n. 64/2017 espressamente prevede che può ottenere il prolungamento per ulteriori tre anni consecutivi rispetto ai precedenti sei soltanto
“il personale che ha prestato servizio all'estero per non oltre cinque anni scolastici nell'arco della vita lavorativa, compresi quello in corso e quello in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero”.
4.11. Ne consegue che, a prescindere dall'individuazione dell'esatto momento in cui esercitare l'opzione, nel momento in cui e hanno Parte_1 Parte_2 effettivamente chiesto di “esercitare il proprio diritto di opzione per la permanenza all'estero per ulteriori tre anni scolastici” (cfr. missive del 05/06/2024 e del 10/06/2024), le stesse stavano svolgendo il sesto anno di insegnamento all'estero e, dunque, avevano prestato servizio all'estero per un periodo superiore (non oltre cinque anni scolastici nella propria vita lavorativa) a quello previsto dalla norma quale presupposto per un ulteriore prolungamento.
4.12. Pertanto, la questione che, in definitiva, osta all'accoglimento del gravame e, quindi, della domanda proposta dalle odierne appellanti attiene non soltanto alla tardività dell'esercizio dell'opzione - con ciò rimanendo assorbita la paventata questione di legittimità costituzionale - quanto piuttosto alla carenza del requisito richiesto dall'art. 21, comma 2 bis, cit. per ottenere il prolungamento del servizio all'estero, vale a dire aver svolto servizio all'estero, al momento della domanda, per un periodo non superiore a cinque anni scolastici, compreso quello in cui è stato conferito l'incarico e quello in corso.
4.13. Per tali ragioni il primo motivo di appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata sul punto, sia pure con motivazione in parte diversa.
5. Diversamente, è fondato il secondo motivo di gravame, che lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale, dopo aver disposto la compensazione parziale delle spese di lite del grado, ha posto il pagamento della restante parte a carico delle originarie ricorrenti.
5.1. La Suprema Corte, difatti, ha affermato che, in caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi, il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, tuttavia quest'ultima non può essere condannata, neppure parzialmente, a rifondere le spese sostenute dalla controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte: tale condanna è consentita dall'ordinamento unicamente per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa del giudice (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 13212 del 15/05/2023; in senso conforme Cass. Sez. U, Sentenza n. 32061 del 31/10/2022).
5.2. Atteso che, nel caso che occupa, il giudice di prime cure ha accolto - seppur parzialmente - la domanda delle originarie ricorrenti, queste ultime (parti comunque vittoriose) non potevano essere condannate al pagamento della parte residua di spese in favore del , che, diversamente, era da individuare come CP_1 parte soccombente, anche se soltanto per una parte di domanda.
5.3. Con la conseguenza che, ferma la compensazione parziale delle spese di lite del primo grado nella misura determinata dal Tribunale, il restante 50% va posto a carico del ed in tali termini l'appello va parzialmente accolto. Pt_3
6. L'esito complessivo della lite e la reciproca soccombenza giustificano la compensazione delle spese di lite del grado di appello.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto confermata, ferma la compensazione delle spese di lite del primo grado nella misura del 50% e come ivi liquidate, pone il restante 50% a carico del Compensa integralmente fra le parti le spese di lite del grado di appello. Pt_3
Roma, 03/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 03/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 296 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
, , rappresentate e difese, giusta procura in atti, Parte_1 Parte_2 dall'avv. Daniela Terracciano e domiciliate presso lo studio di quest'ultima in Roma viale delle Milizie n. 1 Appellante
E
Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex
[...] lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura in Roma via dei Portoghesi n. 12 Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1039/2025 del Tribunale di Roma pubblicata in data 28/01/2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 03/07/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. e , insegnanti di scuola primaria con contratto a tempo Parte_1 Parte_2 indeterminato, già inserita nella graduatoria definitiva per le scuole italiane all'estero approvata con decreto del n. 4944/2013 e nella Controparte_2 graduatoria definitiva per le scuole europee, premesso di essere state assegnate, senza soluzione di continuità con il servizio prestato nei ruoli metropolitani di appartenenza, presso l'Istituto comprensivo statale italiano di Madrid a far data dal 01/03/2019 e sino al 28/02/2025, nonché di aver ricevuto dal l decreto di Pt_3 rientro nei ruoli metropolitani a decorrere dal 01/03/2025, e dedotto di aver esercitato nel mese di giugno 2024 l'opzione di permanenza in servizio per ulteriori tre anni senza peraltro ricevere alcun riscontro, hanno agito in giudizio contro il
(d'ora in poi per Controparte_1 brevità rassegnando le seguenti conclusioni: “… accertare il legittimo e Pt_3 tempestivo esercizio da parte delle ricorrenti dell'opzione di prolungamento per ulteriori tre anni e quindi il diritto delle stesse a permanere nella sede estera, e, conseguentemente, condannare il previo annullamento e/o disapplicazione Pt_3 dei decreti di rientro già emessi, a far permanere le ricorrenti presso la scuola italiana di Madrid sino alla data del 31.8.2028, con rientro nei ruoli metropolitani alla data del 1.9.2028; in via subordinata - previa sospensione del giudizio e rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la delibazione dell'eccezione sopra illustrata non manifestamente infondata e rilevante ai fini del decidere al fine della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 2bis, D. Lgs. 64/2017 nella parte in cui detta il termine ultimo per l'esercizio della facoltà di opzione all'ultimo giorno del 5° anno scolastico anziché nel termine più ampio previsto per le scuole europee dall'art. 14, comma 2, D.L. 71/2024 convertito con modifiche dalla L.106/2024 - accertare il legittimo e tempestivo esercizio da parte delle ricorrenti dell'opzione di prolungamento del rispettivo mandato per ulteriori tre anni e quindi il diritto della stessa a permanere nella sede estera e, conseguentemente, condannare il Pt_3 previo annullamento e/o disapplicazione del decreto di rientro già emesso, a far permanere la ricorrente presso la scuola italiana di Madrid sino alla data del 31.8.2028, con rientro nei ruoli metropolitani alla data del 1.9.2028; in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui non venissero accolte le suestese domande, accertare il diritto delle ricorrenti a permanere in servizio almeno sino alla fine dell'anno scolastico in corso, ossia sino al 31.8.2025”. 2. Nella resistenza del il Tribunale di Roma ha così statuito: “Accerta il diritto Pt_3 delle ricorrenti a cessare il servizio presso la sede estera il 31.8.25; Respinge per il resto;
Compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna le ricorrenti al pagamento della restante parte che liquida in complessivi € 2.000,00”.
2.1. Il primo giudice, richiamata la normativa vigente in materia, ha ritenuto: a) infondata la domanda di permanenza in servizio all'estero sino al 31/08/2028, atteso che l'art. 21, comma 2 bis, d.lgs. n. 64/2017 prevede che l'opzione sia esercitata non oltre l'ultimo giorno del quinto anno scolastico e non del quinto anno di servizio, con la conseguenza che per la docente, avendo iniziato a lavorare all'estero il 01/03/2019, il primo anno scolastico è stato il 2018/2019 ed il quinto il 2022/2023, e, pertanto, l'opzione poteva essere esercitata sino al 31/08/2023; b) infondata la paventata questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 d.l. n. 71/2024, atteso che il personale destinato all'estero in servizio presso Scuole europee è disciplinato separatamente, in specie per la durata del mandato, perché sia “compatibile con le specifiche disposizioni delle scuole europee”, e differisce complessivamente dal restante personale in servizio all'estero, con la conseguenza che alcun contrasto è ravvisabile “con gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, nonché con la normativa comunitaria in tema di parità di trattamento in materia di condizioni di lavoro, di cui alla Direttiva 2000/78/CE del Consiglio Europeo”; c) fondata la domanda di prolungamento del servizio all'estero sino al 31/08/2025, alla stregua della previsione di cui all'art. 37, comma 8, d.lgs. n. 64/2017, che, pur riferito al personale che permane all'estero fino a nove anni, ha una ratio generale che ne consente l'applicazione in via analogica anche a chi scada dall'incarico all'estero dopo sei anni, ossia quella di permettere all'insegnante di concludere l'anno scolastico evitando una sostituzione dannosa sia per l'insegnante sia per gli alunni. 2. Avverso detta pronuncia hanno proposto tempestivo appello e Parte_1 Pt_2
lamentando l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui non ha
[...] accertato che le ricorrenti hanno tempestivamente esercitato il diritto di opzione al prolungamento del servizio all'estero per altri tre anni continuativi e nella parte in cui ha condannato le medesime al pagamento delle spese di giudizio nonostante l'accoglimento di una domanda.
2.1. Si è costituito in giudizio il resistendo al gravame e chiedendone il Pt_3 rigetto.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. In via preliminare, osserva la Corte che non risulta proposta impugnazione nei riguardi della statuizione di accertamento del diritto di e Parte_1 Parte_2 al prolungamento del servizio all'estero sino al 31/08/2025, ragion per cui tale questione non può essere messa ulteriormente in discussione in questa sede.
3.1. Nel merito, l'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
4. E' infondato il primo motivo di gravame, che critica la sentenza di primo grado per aver negato alle originarie ricorrenti il diritto al prolungamento del servizio all'estero per ulteriori tre anni continuativi, sostenendo, in sintesi, che: i) la motivazione del giudice di prime cure è errata, poiché si fonda su di una interpretazione letterale dell'art. 21, comma 2 bis, d.lgs. n. 64/2017, e non tiene conto della ratio della norma e dell'intenzione del legislatore;
ii) difatti, la norma in questione deve essere interpretata tenendo in considerazione la durata dei mandati prevista dall'art. 21 d.lgs. n. 64/2017, ossia sei anni scolastici: quando la norma si riferisce al quinto anno scolastico intende richiamare e porre l'attenzione sull'anno scolastico precedente a quello di fine mandato e non sulla specifica circostanza che trattasi effettivamente del quinto anno;
il legislatore, nel momento in cui ha dettato il termine ultimo per l'esercizio della facoltà di optare per il prolungamento del mandato, non poteva che avere a riferimento un mandato di sei anni scolastici (e non di sette) poiché così dispone il comma 1 dell'art. 21 d.lgs. 64/2017, magari corrispondenti anche a sei anni di calendario laddove il mandato fosse partito in corrispondenza dell'anno scolastico;
iii) deve pertanto ritenersi che, laddove la norma dispone che l'opzione può essere esercitata sino all'ultimo giorno del quinto anno scolastico, lo fa nella convinzione che il quinto anno scolastico sia il penultimo anno di servizio all'estero e, quindi, per garantire che la facoltà venga esercitata almeno un anno prima rispetto al termine del mandato, al fine di concedere al un tempo ritenuto congruo dal legislatore per organizzare il CP_1 prolungamento dei mandati prima che siano avviate le chiamate dei docenti in sostituzione di quelle prossimi al rientro nelle sedi di appartenenza;
iv) il termine finale per l'esercizio dell'opzione posto nell'ultimo giorno del quinto anno deve intendersi, stante il disallineamento dei mandati, come ultimo giorno dell'anno antecedente a quello finale;
v) conseguentemente, le ricorrenti hanno esercitato tempestivamente il proprio diritto di opzione: difatti, il a conferito loro un Pt_3 mandato di sei anni di calendario (01/03/2019-28/02/2025) che, come detto, stante l'avvio del mandato ad anno scolastico già iniziato, è articolato non su sei, ma bensì su sette anni scolastici, precisamente da quello di avvio (2018/2019) a quello di fine mandato (2024/2025); in tale contesto, è evidente che il quinto anno di servizio (2022/2023) non coincide con il penultimo anno di servizio (2023/2024), evidenziando tale circostanza l'illegittimità della decisione del Tribunale, poiché, tenuto conto che le ricorrenti terminano il proprio mandato all'estero nell'a.s. 2024/2025, le stesse avrebbero potuto esercitare la facoltà di scelta entro la fine dell'a.s. precedente (il 2023/2024), ossia entro il 31/08/2024; stesso dicasi qualora volesse ritenersi che l'opzione dovesse essere esercitata almeno un anno di calendario prima della fine mandato, visto che il mandato delle ricorrenti terminerà il 31/08/2025. 4.1. Come è noto, l'art. 21 d.lgs. n. 64/2017 così dispone: “
1. La permanenza all'estero non può essere superiore, nell'arco dell'intera carriera, a due periodi ciascuno dei quali di sei anni scolastici consecutivi, inclusi gli anni in cui ha luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero. I due periodi sono separati da almeno sei anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale.
2. Il personale di cui al presente capo può essere destinato all'estero se assicura una permanenza in servizio all'estero per sei anni scolastici. Se il personale rientra in Italia prima del sessennio in applicazione dell'articolo 26 comma 2, oppure a seguito di domanda non motivata da gravi motivi personali o familiari, non sono dovuti i benefici per il viaggio di rimpatrio di cui alla parte terza, titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 2-bis. In alternativa a quanto previsto ai commi 1 e 2, il personale che ha prestato servizio all'estero per non oltre cinque anni scolastici nell'arco della vita lavorativa, compresi quello in corso e quello in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero, può optare per permanere all'estero per un unico periodo di nove anni scolastici consecutivi nell'arco dell'intera carriera, compreso quello in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero. L'opzione è esercitata non oltre l'ultimo giorno del quinto anno scolastico del primo sessennio di permanenza all'estero e non è revocabile dopo la scadenza di tale termine.
2-ter. L'opzione di cui al comma 2-bis può essere esercitata esclusivamente dal personale che assicura una presenza all'estero fino allo scadere del novennio o, in caso di collocamento a riposo, per almeno un settennio. Se il personale rientra in Italia prima del termine indicato al primo periodo, in applicazione dell'articolo 26, comma 2, oppure a seguito di domanda non motivata da gravi motivi personali o familiari, non sono dovuti i benefici per il viaggio di rimpatrio di cui alla parte terza, titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.21. 3. La destinazione da una ad altra sede all'estero è consentita solo per gravi motivi o ragioni di servizio, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili”.
4.2. I commi 2 bis e 2 ter della richiamata norma sono stati introdotti dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 71/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2024, che testualmente recita: “
2. L'opzione di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 21 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, introdotti dal presente articolo, può essere esercitata entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto anche dal personale in corso di svolgimento del sesto anno di servizio presso le Scuole europee nell'anno scolastico 2023/2024”.
4.3. La previsione di cui al comma 2 bis dell'art. 21 d.lgs. n. 64/2017 è chiara e di agevole comprensione: il personale che sia stato destinato all'estero per un primo sessennio, può optare per la permanenza in servizio fino a raggiungere un unico periodo di nove anni consecutivi, compreso l'anno in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio, purché, tuttavia, si tratti di personale che ha prestato servizio all'estero per un periodo non superiore a cinque anni scolastici, ivi compresi l'anno scolastico in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio e l'anno scolastico in corso, e l'opzione sia esercitata non oltre l'ultimo giorno del quinto anno scolastico del primo sessennio di permanenza all'estero.
4.4. Parimenti, esplicita è la norma di cui al comma 1 dell'art. 21 cit.: la permanenza all'estero non può essere superiore, nell'arco dell'intera carriera, a due periodi ciascuno dei quali di sei anni scolastici consecutivi, e questi sei anni si calcolano comprendendo gli anni in cui ha luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero, con la conseguenza che, nel caso di specie, va compreso anche l'anno scolastico 2018/2019, che indubbiamente rappresenta il primo anno scolastico di assegnazione all'estero di entrambe le odierne appellanti.
4.5. D'altro canto, la lettura dei decreti del MAECI del 24/10/2018 (decreto di assegnazione ) e del 14/12/2018 (decreto di assegnazione Parte_1 Pt_2
non lascia spazio a dubbi: in essi si legge, rispettivamente, all'articolo 1, che:
[...]
i) “A decorrere dal 1°.03.2019 - nell'a.s. 2018/2019 - l'insegnante di scuola primaria è assegnata presso l'Istituto Comprensivo Statale di Madrid … Il servizio Parte_1 presso la suddetta sede avrà una durata di 6 (sei) anni scolastici, fino e non oltre il 28.02.2025 …”; ii) “A decorrere dal 1°.03.2019 - nell'a.s. 2018/2019 - l'insegnante di scuola primaria è assegnata presso l'Istituto Comprensivo Statale di Parte_2
Madrid … Il servizio presso la suddetta sede avrà una durata di 6 (sei) anni scolastici, fino e non oltre il 28.02.2025 …”.
4.6. Ne deriva, dunque, che corretta deve ritenersi l'affermazione del primo giudice, secondo cui, poiché “La norma prevede che l'opzione sia esercitata non oltre l'ultimo giorno del quinto anno scolastico, anno scolastico non di servizio o anno di calendario”, e avrebbero potuto esercitare l'opzione sino Parte_1 Parte_2 al 31/08/2023 e non oltre: “avendo iniziato a lavorare all'estero il 1.3.19 il primo anno scolastico è stato il 2018/2019 ed il quinto il 2022/2023”.
4.7. Vero è che il caso di specie si atteggia in modo particolare, poiché effettivamente, calcolando gli anni scolastici di permanenza in servizio, come da decreto del 31/01/2019, essi sono sette e non sei, considerando l'anno scolastico in cui ha avuto luogo l'assunzione all'estero e l'anno scolastico in cui cessa: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025. 4.8. Tale circostanza, peraltro, non può condurre alla conclusione auspicata dalle odierne appellanti: in primo luogo, il , nel costituirsi nel giudizio di primo CP_1 grado, ha spiegato che sarebbe un errore ritenere che le docenti abbiano titolo ad un settennio, poiché la scadenza dell'incarico al 28/02/2025 è stata fissata unicamente in loro favore e nell'intento di assicurare alle stesse i sei anni effettivi, da intendersi - qui si aggiunge - come anni solari e non come anni scolastici.
4.9. A ciò si aggiunga che non può ritenersi fondata la prospettazione del gravame, che vorrebbe attribuire preminenza ad una interpretazione sostanziale della norma rispetto all'interpretazione letterale della stessa, che, come sopra illustrato, appare inequivocabile nel suo significato. Difatti, “Il criterio di interpretazione teleologica, previsto dall'art. 12 delle preleggi, può assumere rilievo prevalente rispetto all'interpretazione letterale soltanto nel caso, eccezionale, in cui l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione di legge sia incompatibile con il sistema normativo;
non è infatti consentito all'interprete correggere la norma, nel significato tecnico giuridico proprio delle espressioni che la compongono, nell'ipotesi in cui ritenga che l'effetto giuridico che ne deriva sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica cui la norma è intesa” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 3495 del 13/04/1996; conforme Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9700 del 21/05/2004).
4.9.1. Nel caso di specie, le parti appellanti non illustrano alcuna ragione per cui la norma, interpretata letteralmente, dovrebbe ritenersi incompatibile con il sistema normativo, o comunque una ragione ulteriore rispetto all'asserito contrasto tra gli effetti di tale interpretazione letterale e la invocata finalità della norma.
4.10. In ogni caso, ritiene la Corte che sia dirimente il seguente argomento: l'art. 21, comma 2 bis, d.lgd. n. 64/2017 espressamente prevede che può ottenere il prolungamento per ulteriori tre anni consecutivi rispetto ai precedenti sei soltanto
“il personale che ha prestato servizio all'estero per non oltre cinque anni scolastici nell'arco della vita lavorativa, compresi quello in corso e quello in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero”.
4.11. Ne consegue che, a prescindere dall'individuazione dell'esatto momento in cui esercitare l'opzione, nel momento in cui e hanno Parte_1 Parte_2 effettivamente chiesto di “esercitare il proprio diritto di opzione per la permanenza all'estero per ulteriori tre anni scolastici” (cfr. missive del 05/06/2024 e del 10/06/2024), le stesse stavano svolgendo il sesto anno di insegnamento all'estero e, dunque, avevano prestato servizio all'estero per un periodo superiore (non oltre cinque anni scolastici nella propria vita lavorativa) a quello previsto dalla norma quale presupposto per un ulteriore prolungamento.
4.12. Pertanto, la questione che, in definitiva, osta all'accoglimento del gravame e, quindi, della domanda proposta dalle odierne appellanti attiene non soltanto alla tardività dell'esercizio dell'opzione - con ciò rimanendo assorbita la paventata questione di legittimità costituzionale - quanto piuttosto alla carenza del requisito richiesto dall'art. 21, comma 2 bis, cit. per ottenere il prolungamento del servizio all'estero, vale a dire aver svolto servizio all'estero, al momento della domanda, per un periodo non superiore a cinque anni scolastici, compreso quello in cui è stato conferito l'incarico e quello in corso.
4.13. Per tali ragioni il primo motivo di appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata sul punto, sia pure con motivazione in parte diversa.
5. Diversamente, è fondato il secondo motivo di gravame, che lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale, dopo aver disposto la compensazione parziale delle spese di lite del grado, ha posto il pagamento della restante parte a carico delle originarie ricorrenti.
5.1. La Suprema Corte, difatti, ha affermato che, in caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi, il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, tuttavia quest'ultima non può essere condannata, neppure parzialmente, a rifondere le spese sostenute dalla controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte: tale condanna è consentita dall'ordinamento unicamente per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa del giudice (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 13212 del 15/05/2023; in senso conforme Cass. Sez. U, Sentenza n. 32061 del 31/10/2022).
5.2. Atteso che, nel caso che occupa, il giudice di prime cure ha accolto - seppur parzialmente - la domanda delle originarie ricorrenti, queste ultime (parti comunque vittoriose) non potevano essere condannate al pagamento della parte residua di spese in favore del , che, diversamente, era da individuare come CP_1 parte soccombente, anche se soltanto per una parte di domanda.
5.3. Con la conseguenza che, ferma la compensazione parziale delle spese di lite del primo grado nella misura determinata dal Tribunale, il restante 50% va posto a carico del ed in tali termini l'appello va parzialmente accolto. Pt_3
6. L'esito complessivo della lite e la reciproca soccombenza giustificano la compensazione delle spese di lite del grado di appello.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto confermata, ferma la compensazione delle spese di lite del primo grado nella misura del 50% e come ivi liquidate, pone il restante 50% a carico del Compensa integralmente fra le parti le spese di lite del grado di appello. Pt_3
Roma, 03/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa