TRIB
Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 17/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4183/2024 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 4183/2024, promossa con ricorso depositato il 10/10/2024 da:
1) Parte_1
nata a [...], il [...],
cittadina: italiana, Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...],
con l'Avv. Ornella Daverio;
e
2) Parte_2
nato a [...], il [...],
cittadino: italiano, Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...],
con l'Avv. Federica Vaglio;
pagina 1 di 6
(passata in giudicato il 04/11/2023, come da certificazione in atti); con i seguenti figli minorenni: nato a [...] il [...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 10/10/2024, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
Conclusioni
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 15 settembre 2011, matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Comerio atto n. 6, parte II, seri A.
- Ordinare al Comune di Comerio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
- Dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
Casa coniugale
1. In conseguenza e per effetto della separazione coniugale i coniugi convengono che l'immobile, già domicilio coniugale, sito in Comerio via Prada 13 di proprietà esclusiva della signora (madre della sig.ra rimane nella Parte_3 Parte_1
disponibilità della stessa.
2. Gli arredamenti ed i beni mobili contenuti nell'immobile di cui al punto precedente restano assegnati alla signora Il mobilio e arredi avuti in dono dai genitori Parte_1
del sig. rimarranno in uso alla signora e poi saranno destinati al Pt_2 Parte_1
figlio . Si dà atto che il sig. ha asportato i propri beni personali. Per_1 Pt_2
Affidamento dei figli e diritto di visita
3. Il figlio viene affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, i quali Per_1 concorderanno tutti gli aspetti rilevanti della vita e dell'educazione del figlio medesimo relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei pagina 2 di 6 suoi bisogni, capacità inclinazioni naturali ed aspirazioni. Il collocamento del figlio sarà presso la residenza anagrafica della madre in via Prada 13 Comerio (VA);
4. Il padre, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio e compatibilmente con le esigenze correlate alla sua attività lavorativa potrà vedere e tenere con sé ogni volta che vorrà previo accordo con la madre e nel rispetto Per_1
degli impegni della stessa e del figlio minore. In ogni caso, il padre potrà vedere, secondo le modalità seguenti:
a) infrasettimanalmente: il padre starà con il figlio due volte alla settimana, il martedì e il giovedì dal pomeriggio fino alla sera. In particolare il padre andrà a prendere il figlio alle ore 17 e lo riporterà alle ore 21:00 presso l'abitazione materna. Il padre avrà cura che porti a termine lo studio delle materie scolastiche e lo Per_1
svolgimento dei compiti.
b) fine settimana: a settimane alterne il padre starà con il figlio dal sabato mattina alla domenica sera. In particolare il padre alle ore 9,30 andrà a prendere il figlio presso l'abitazione materna e lo riaccompagnerà a casa della madre la domenica sera alle ore 20,00.
I genitori nei giorni in cui è affidato alla loro cura, provvederanno ad Per_1
accompagnare il figlio a tutti i suoi impegni ed attività (non solo sportive) occupandosi, anche in quelle occasioni e in via esclusiva, della gestione delle sue necessità.
5. Vacanze estive: durante la sospensione delle attività scolastiche nel periodo estivo, i genitori provvederanno a determinare di volta in volta, con un congruo anticipo e comunque entro e non oltre il giorno 30 aprile di ogni anno, anche tenendo conto dei rispettivi impegni di lavoro, un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo da metà giugno a inizio settembre di ogni anno che il figlio trascorrerà con ciascun genitore. I genitori potranno concordare, entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, una settimana di vacanza del bambino presso e/o con i nonni materni o paterni nei mesi di giugno, al temine dell'anno scolastico, luglio e agosto, dando la precedenza al periodo scelto dai genitori Resta inteso che le spese di viaggio e soggiorno con i nonni materno o paterni restano a carico rispettivamente della madre o del padre. Ogni variazione del programma stabilito tra i genitori dovrà essere comunicata con un tempo congruo per organizzare il cambiamento.
pagina 3 di 6 6. Vacanze natalizie e pasquali: Le festività natalizie (a partire dall'anno 2023) saranno trascorse dal minore ad anni alterni dal 24 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro. Stesso principio dell'alternanza varrà per le vacanze pasquali.
7. I ponti infra-annuali seguiranno il criterio dell'alternanza.
8. Con riferimento ai periodi di vacanza, allorquando fossero previsti periodi di villeggiatura che importino l'allontanamento dal luogo di residenza di ciascuno dei genitori, quello dei due cui non è affidato il figlio avrà diritto di conoscere il luogo di destinazione nonché il recapito telefonico della struttura e/o abitazione ove il figlio alloggerà.
9. Ciascuno dei genitori, per la custodia del figlio affidato, potrà avvalersi della collaborazione dei propri familiari e/o persone di reciproca fiducia.
10. I genitori, riconoscendo espressamente l'importanza ed il legame affettivo di Per_1
nei confronti del nucleo famigliare materno e paterno, si impegnano a non ostacolarne la frequentazione e ad incentivare occasioni di contatto.
11. I genitori hanno facoltà di regolamentare diversamente e in maniera condivisa tra loro quanto indicato nei precedenti punti da 4) a 10) in modo da soddisfare al meglio le mutevoli esigenze ed impegni di vita di . L'esercizio di tale facoltà Per_1
non potrà prescindere da un congruo preavviso mai, in ogni caso, inferiore alle 24 ore.
Mantenimento del figlio
12. a titolo di concorso per il mantenimento del figlio , Parte_2 Per_1
provvederà a versare alla signora a mezzo di bonifico bancario, un Parte_1 contributo fisso mensile di € 350,00 (trecentocinquanta/00) da corrispondersi entro il giorno 20 di ogni mese;
tale assegno verrà rivalutato annualmente come per Legge, secondo gli indici Istat (a decorrere da un anno dalla data della sentenza di separazione), oltre al 50% delle spese straordinarie di natura medica (non coperte dal S.S.N.) scolastica e ludico-sportiva, sulla base e in conformità alle Linee Guida 1 febbraio 2018 in uso presso codesto Tribunale, tali spese dovranno essere versate in conformità alle modalità e tempistiche ivi indicate. Con la precisazione che, allo stato, la sig.ra ha una copertura offerta dal datore di lavoro per l'assistenza Parte_1
sanitaria, pertanto tali spese per il figlio non graveranno sul padre fintanto che la madre avrà tale benefit aziendale.
pagina 4 di 6 Il saldo del rimborso delle spese straordinarie che sono state dai genitori preventivamente concordate e supportate da idonee pezze giustificative, dovrà avvenire mediante bonifico entro il giorno 20 del mese successivo al relativo esborso .
In nessun caso le spese straordinarie potranno essere portate a compensazione con gli importi dovuti a titolo di mantenimento ordinario.
Rinuncia al mantenimento
13. I signori e , essendo oggi entrambi economicamente Parte_1 Parte_2
autosufficienti, dichiarano di rinunciare reciprocamente al contributo per il loro mantenimento ed altresì di avere regolato, ogni altro rapporto di natura patrimoniale.
Rilascio documenti
14. I genitori si prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti e dei documenti di identità equipollenti, con facoltà di iscrizione sugli stessi del figlio
, nonché autorizzare l'emissione di un passaporto personale in capo al figlio in Per_1
conformità alle vigenti statuizioni normative in materia di espatrio dei minori.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 14/11/2024).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di VA, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 5 di 6 1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra , Parte_1
nata a [...], il [...], e , nato a [...], il Parte_2
10.06.1975, contratto dai coniugi in data 15/09/2011 in Comerio (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Comerio (VA) (anno 2011, atto n. 6, parte II, serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in VA, nella Camera di Consiglio del 20 dicembre 2024.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 6 di 6