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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/07/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
n. 1310/2025 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1310 del Ruolo Generale volontaria giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
TRA
nato il [...] a [...] C.F. ER
, e , nata il [...] a [...] C.F._1 Parte_1
C.F. , elett.te dom.ti in Casandrino (CE) alla via Della Repubblica n. 19, C.F._2 presso lo studio dell'avv. Nicola De Vito, che li rappresenta e difende, in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza del 03.07.2025, celebratasi nella modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, le parti hanno depositato note scritte congiunte, in data 30.06.2025 , in cui chiedevano la regolamentazione del regime della potestà genitoriale, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Il PM apponendo il proprio visto, nulla opponeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 3 Con ricorso depositato in data 31.03.2025 i ricorrenti deducevano di aver intrapreso una relazione more uxorio, in costanza della quale erano nati due figli, entrambi in Frattamaggiore (NA), , il Per_2
23.07.2017, e , il 19.06.2023, riconosciuti da entrambi i genitori;
che, venuta in essere una Per_3 crisi di coppia, gli stessi avevano deciso di cessare la propria relazione.
Ciò premesso, chiedevano all'intestato Tribunale pronunciarsi in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, recependo le condizioni concordate dalle parti, qui di seguito riportate:
“1 – i ricorrenti vivranno separatamente e con obbligo di reciproco rispetto. 2 – i figli minori saranno affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori i quali eserciteranno la potestà genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse riguardanti gli stessi;
3 – i minori avranno residenza privilegiata presso la madre, con facoltà per il padre, di vedere e tenere con sé la figlia con le seguenti modalità: a) Il padre potrà accompagnare i minore tutti i giorni dalla casa familiare a scuola,( anche che frequenta già l'asilo nido presso la scuola Don Peppino Vitale) Per_3
e li andrà a prendere per ricondurli alla casa familiare;
b) il padre avrà facoltà di trascorrere con i minori i pomeriggi del lunedì e del giovedì, dalle 16 alle alle 20,00 circa e potrà pernottare con loro ( con solo quando avrà compiuto 3 anni) - a settimane alterne – il sabato sera per Per_3 riconsegnarli alla madre la domenica dalle ore 18,00; c) per i periodi natalizi il padre terrà con sé i figli ad anni alterni il giorno della Vigilia o quello di Natale;
d) per i periodi di Pasqua il padre trascorrerà con i minori, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis, dalle ore 08,00 alle ore 21,00; e) le vacanze estive del minore dovranno essere concordate di comune accordo fra i genitori entro il 1 luglio di ogni anno, compatibilmente con il lavoro svolto da ciascuno dei ricorrenti.
In ogni caso, visto l'allocazione prevalente presso la madre, in caso di vacanze da farsi nello stesso periodo, il padre avrà priorità nel tenere con sé i minori per due settimane di vacanza. È tuttavia sempre necessario il consenso di entrambi i genitori per eventuali viaggi o spostamenti di lunga distanza. f) il padre trascorrerà con i minori il giorno del proprio compleanno e della festa del papà;
g) qualora il giorno del compleanno della madre o la festa della mamma capitino in un giorno nel quale è previsto che i figli stiano con il padre, i minori trascorreranno con la madre quel giorno, posticipando, in tal modo, il giorno da trascorrere con il padre a quello successivo;
h) i minori trascorreranno il giorno del loro compleanno e dell'onomastico con entrambi i genitori. 4 – Per il mantenimento dei figli sono stabilite le seguenti somme: - il sig. verserà alla sig.ra ER
, a titolo di mantenimento per i figli minori, la somma di € 500,00 (cinquecento/00) Parte_1 mensili, ossia € 250,00 per ciascun minore, entro il giorno 1 di ogni mese, da rivalutarsi secondo gli indici istat annualmente, da versarsi a mezzo bonifico Iban o a mezzo di altro strumento di pagamento pagina 2 di 3 tracciabile (es.Carta Postepay et simila); - il padre rinuncia altresì a percepire il 50% dell'assegno unico (pari ad € 200,00) consentendo alla madre di incassare anche il 100% dell'assegno unico pari a circa € 400,00; 5- le spese mediche straordinarie, le spese per l'acquisto dei libri e ogni altra spesa non prevista e necessaria per i figli sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. 6 – I ricorrenti reciprocamente si impegnano a comunicare i cambi di residenza, nell'interesse della prole. I ricorrenti reciprocamente si impegnano a comunicare l'eventuale cambio del numero di cellulare per consentire le comunicazioni sempre nell'interesse della prole.
7- I ricorrenti sin da ora acconsentono, l'uno verso l'altro, al rilascio del passaporto”.
Poiché l'accordo raggiunto non è contrario a norme imperative ed è conforme all'interesse della prole, viene integralmente recepito dal Collegio, ai sensi degli artt. 473 bis 47 e 51 c.p.c.
Attesa la natura della pronuncia, nulla va disposto in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) recepisce l'accordo raggiunto dalle parti in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale riportato in parte motiva.
c) nulla sulle spese
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 07 luglio 2025.
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1310 del Ruolo Generale volontaria giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
TRA
nato il [...] a [...] C.F. ER
, e , nata il [...] a [...] C.F._1 Parte_1
C.F. , elett.te dom.ti in Casandrino (CE) alla via Della Repubblica n. 19, C.F._2 presso lo studio dell'avv. Nicola De Vito, che li rappresenta e difende, in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza del 03.07.2025, celebratasi nella modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, le parti hanno depositato note scritte congiunte, in data 30.06.2025 , in cui chiedevano la regolamentazione del regime della potestà genitoriale, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Il PM apponendo il proprio visto, nulla opponeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 3 Con ricorso depositato in data 31.03.2025 i ricorrenti deducevano di aver intrapreso una relazione more uxorio, in costanza della quale erano nati due figli, entrambi in Frattamaggiore (NA), , il Per_2
23.07.2017, e , il 19.06.2023, riconosciuti da entrambi i genitori;
che, venuta in essere una Per_3 crisi di coppia, gli stessi avevano deciso di cessare la propria relazione.
Ciò premesso, chiedevano all'intestato Tribunale pronunciarsi in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, recependo le condizioni concordate dalle parti, qui di seguito riportate:
“1 – i ricorrenti vivranno separatamente e con obbligo di reciproco rispetto. 2 – i figli minori saranno affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori i quali eserciteranno la potestà genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse riguardanti gli stessi;
3 – i minori avranno residenza privilegiata presso la madre, con facoltà per il padre, di vedere e tenere con sé la figlia con le seguenti modalità: a) Il padre potrà accompagnare i minore tutti i giorni dalla casa familiare a scuola,( anche che frequenta già l'asilo nido presso la scuola Don Peppino Vitale) Per_3
e li andrà a prendere per ricondurli alla casa familiare;
b) il padre avrà facoltà di trascorrere con i minori i pomeriggi del lunedì e del giovedì, dalle 16 alle alle 20,00 circa e potrà pernottare con loro ( con solo quando avrà compiuto 3 anni) - a settimane alterne – il sabato sera per Per_3 riconsegnarli alla madre la domenica dalle ore 18,00; c) per i periodi natalizi il padre terrà con sé i figli ad anni alterni il giorno della Vigilia o quello di Natale;
d) per i periodi di Pasqua il padre trascorrerà con i minori, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis, dalle ore 08,00 alle ore 21,00; e) le vacanze estive del minore dovranno essere concordate di comune accordo fra i genitori entro il 1 luglio di ogni anno, compatibilmente con il lavoro svolto da ciascuno dei ricorrenti.
In ogni caso, visto l'allocazione prevalente presso la madre, in caso di vacanze da farsi nello stesso periodo, il padre avrà priorità nel tenere con sé i minori per due settimane di vacanza. È tuttavia sempre necessario il consenso di entrambi i genitori per eventuali viaggi o spostamenti di lunga distanza. f) il padre trascorrerà con i minori il giorno del proprio compleanno e della festa del papà;
g) qualora il giorno del compleanno della madre o la festa della mamma capitino in un giorno nel quale è previsto che i figli stiano con il padre, i minori trascorreranno con la madre quel giorno, posticipando, in tal modo, il giorno da trascorrere con il padre a quello successivo;
h) i minori trascorreranno il giorno del loro compleanno e dell'onomastico con entrambi i genitori. 4 – Per il mantenimento dei figli sono stabilite le seguenti somme: - il sig. verserà alla sig.ra ER
, a titolo di mantenimento per i figli minori, la somma di € 500,00 (cinquecento/00) Parte_1 mensili, ossia € 250,00 per ciascun minore, entro il giorno 1 di ogni mese, da rivalutarsi secondo gli indici istat annualmente, da versarsi a mezzo bonifico Iban o a mezzo di altro strumento di pagamento pagina 2 di 3 tracciabile (es.Carta Postepay et simila); - il padre rinuncia altresì a percepire il 50% dell'assegno unico (pari ad € 200,00) consentendo alla madre di incassare anche il 100% dell'assegno unico pari a circa € 400,00; 5- le spese mediche straordinarie, le spese per l'acquisto dei libri e ogni altra spesa non prevista e necessaria per i figli sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. 6 – I ricorrenti reciprocamente si impegnano a comunicare i cambi di residenza, nell'interesse della prole. I ricorrenti reciprocamente si impegnano a comunicare l'eventuale cambio del numero di cellulare per consentire le comunicazioni sempre nell'interesse della prole.
7- I ricorrenti sin da ora acconsentono, l'uno verso l'altro, al rilascio del passaporto”.
Poiché l'accordo raggiunto non è contrario a norme imperative ed è conforme all'interesse della prole, viene integralmente recepito dal Collegio, ai sensi degli artt. 473 bis 47 e 51 c.p.c.
Attesa la natura della pronuncia, nulla va disposto in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) recepisce l'accordo raggiunto dalle parti in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale riportato in parte motiva.
c) nulla sulle spese
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 07 luglio 2025.
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
pagina 3 di 3