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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 496/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:40 in composizione monocratica:
CAPPADONA GAETANO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2870/2025 depositato il 21/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica 11 Consorzio_2 - 97046530834
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00389528 17 000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 274/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate SS e Consorzio di bonifica 11 Consorzio_2 avverso la cartella di pagamento n. 295 2024 00389528 17 000, notificata il 20.02.2025, per Quota Consortile relativa all'anno 2022 di euro 28,88, eccependo
- mancata effettuazione servizio, nessun intervento di bonifica, manutenzione, vigilanza o tutela è stato mai posto in essere dal Consorzio
- mancata notifica degli atti prodromici – mancato rispetto della sequenza prevista per la notifica degli atti
- mancata allegazione degli atti prodromici – difetto di motivazione.
Agenzia delle Entrate SS deduceva che le eccezioni di parte avversa relative alla asserita illegittimità della richiesta – mancata effettuazione del servizio, asserita omessa notifica degli avvisi prodromici alla cartella opposta nonché mancata allegazione degli atti prodromici sono tutte rivolte all'ente creditore, pertanto deduceva la propria carenza di legittimazione passiva.
Con memorie illustrative successive il difensore della ricorrente richiamava quanto dedotto ed eccepito nel proprio ricorso introduttivo ed evidenziava che l'Ente impositore non si sia costituito nei modi e nei termini di legge, nonostante la regolarità della notifica, eccependo la decadenza dalla possibilità di proporre eccezioni e documenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto quanto in atti, per la valutazione nel merito va tenuto in considerazione che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 188 del 19/10/2018 stabilisce che ai, fini della debenza dei contributi di bonifica, è necessario valutare in maniera concreta la fruizione di un beneficio da parte del contribuente. Non è sufficiente che ci sia una potenziale utilità nell'attività di bonifica ma i relativi benefici devono essere goduti concretamente.
Si condivide che è principio ormai pacificamente acquisito che non sia sufficiente la mera inclusione dell'immobile nel territorio appartenente al Comprensorio perché si possa presumere il beneficio in favore del contribuente, richiesto dagli artt. 860 c.c. e 10 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215. Per potere assoggettare a contribuzione detti beni è, invece, necessario che gli stessi, oltre ad essere ricompresi nel perimetro di assoggettamento al contributo in tema, abbiano o possano potenzialmente conseguire un beneficio particolare dall'esecuzione delle opere di bonifica.
Il principio del rapporto tra effettivo beneficio derivante dalle opere ed interventi di bonifica è ricorrente in consolidati orientamenti della Corte di Cassazione, “se il contributo in questione avesse avuto la natura di onere reale, sarebbe bastato che la legge, semplicemente, avesse previsto soltanto i criteri di individuazione dei beni immobili da assoggettare allo stesso senza la necessità di alcun riferimento all'utilità apportata dall'attività del Consorzio al bene gravato. Pur concordando con l'orientamento giurisprudenziale che ritiene la natura tributaria dei contributi consortili quali oneri reali gravanti sui fondi ricompresi nel comprensorio consortile, non derivando da un impegno di carattere contrattuale bensì dalla legge, si ritiene che vadano verificati in concreto l'attività posta in essere dal Consorzio e il conseguente beneficio riportato dall'immobile”, chiarendo con più pronunce che “è onere del consorzio fornire la prova, oltre che, ovviamente, della effettività delle opere eseguite, soprattutto del vantaggio diretto e specifico che da tali opere sia derivato per il fondo del consorziato” (Cassazione civile sez. trib., 06/02/2015, n.2241).
Al di là di quanto osservato, la causa in esame verte sulle eccezioni formulate dal ricorrente per mancata effettuazione servizio, mancata notifica degli atti prodromici e mancata allegazione degli atti prodromici. Consorzio di bonifica 11 Consorzio_2, contumace, malgrado la rituale convocazione, non ha documentato la notifica di alcun atto prodromico sottostante la cartella e, in particolare, alcuna prova di effettuazione del servizio.
Appaiono evidentemente fondate le ragioni di illegittimità della Cartella di pagamento impugnata e della inesistenza del servizio, nulla ed irregolare notifica di atti prodromici alla Cartella che possa giustificare l'adozione di una procedura esecutiva.
Pertanto, il ricorso è accolto, l'atto impugnato annullato e le spese si compensano con Agenzia delle Entrate
SS in ragione della estraneità della stessa alle eccezioni proposte ed accolte, a carico del Consorzio di bonifica 11 Consorzio_2, contumace, come in dispositivo, vanno poste le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato condanna il Consorzio di bonifica 11 Consorzio_2 al pagamento delle spese di giudizio che quantifica in euro 100,00 oltre spese accessorie di legge e CUT se versato, compensa le spese con Agenzia delle Entrate SS.
Così deciso in Messina, lì 09/01/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:40 in composizione monocratica:
CAPPADONA GAETANO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2870/2025 depositato il 21/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica 11 Consorzio_2 - 97046530834
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00389528 17 000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 274/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate SS e Consorzio di bonifica 11 Consorzio_2 avverso la cartella di pagamento n. 295 2024 00389528 17 000, notificata il 20.02.2025, per Quota Consortile relativa all'anno 2022 di euro 28,88, eccependo
- mancata effettuazione servizio, nessun intervento di bonifica, manutenzione, vigilanza o tutela è stato mai posto in essere dal Consorzio
- mancata notifica degli atti prodromici – mancato rispetto della sequenza prevista per la notifica degli atti
- mancata allegazione degli atti prodromici – difetto di motivazione.
Agenzia delle Entrate SS deduceva che le eccezioni di parte avversa relative alla asserita illegittimità della richiesta – mancata effettuazione del servizio, asserita omessa notifica degli avvisi prodromici alla cartella opposta nonché mancata allegazione degli atti prodromici sono tutte rivolte all'ente creditore, pertanto deduceva la propria carenza di legittimazione passiva.
Con memorie illustrative successive il difensore della ricorrente richiamava quanto dedotto ed eccepito nel proprio ricorso introduttivo ed evidenziava che l'Ente impositore non si sia costituito nei modi e nei termini di legge, nonostante la regolarità della notifica, eccependo la decadenza dalla possibilità di proporre eccezioni e documenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto quanto in atti, per la valutazione nel merito va tenuto in considerazione che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 188 del 19/10/2018 stabilisce che ai, fini della debenza dei contributi di bonifica, è necessario valutare in maniera concreta la fruizione di un beneficio da parte del contribuente. Non è sufficiente che ci sia una potenziale utilità nell'attività di bonifica ma i relativi benefici devono essere goduti concretamente.
Si condivide che è principio ormai pacificamente acquisito che non sia sufficiente la mera inclusione dell'immobile nel territorio appartenente al Comprensorio perché si possa presumere il beneficio in favore del contribuente, richiesto dagli artt. 860 c.c. e 10 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215. Per potere assoggettare a contribuzione detti beni è, invece, necessario che gli stessi, oltre ad essere ricompresi nel perimetro di assoggettamento al contributo in tema, abbiano o possano potenzialmente conseguire un beneficio particolare dall'esecuzione delle opere di bonifica.
Il principio del rapporto tra effettivo beneficio derivante dalle opere ed interventi di bonifica è ricorrente in consolidati orientamenti della Corte di Cassazione, “se il contributo in questione avesse avuto la natura di onere reale, sarebbe bastato che la legge, semplicemente, avesse previsto soltanto i criteri di individuazione dei beni immobili da assoggettare allo stesso senza la necessità di alcun riferimento all'utilità apportata dall'attività del Consorzio al bene gravato. Pur concordando con l'orientamento giurisprudenziale che ritiene la natura tributaria dei contributi consortili quali oneri reali gravanti sui fondi ricompresi nel comprensorio consortile, non derivando da un impegno di carattere contrattuale bensì dalla legge, si ritiene che vadano verificati in concreto l'attività posta in essere dal Consorzio e il conseguente beneficio riportato dall'immobile”, chiarendo con più pronunce che “è onere del consorzio fornire la prova, oltre che, ovviamente, della effettività delle opere eseguite, soprattutto del vantaggio diretto e specifico che da tali opere sia derivato per il fondo del consorziato” (Cassazione civile sez. trib., 06/02/2015, n.2241).
Al di là di quanto osservato, la causa in esame verte sulle eccezioni formulate dal ricorrente per mancata effettuazione servizio, mancata notifica degli atti prodromici e mancata allegazione degli atti prodromici. Consorzio di bonifica 11 Consorzio_2, contumace, malgrado la rituale convocazione, non ha documentato la notifica di alcun atto prodromico sottostante la cartella e, in particolare, alcuna prova di effettuazione del servizio.
Appaiono evidentemente fondate le ragioni di illegittimità della Cartella di pagamento impugnata e della inesistenza del servizio, nulla ed irregolare notifica di atti prodromici alla Cartella che possa giustificare l'adozione di una procedura esecutiva.
Pertanto, il ricorso è accolto, l'atto impugnato annullato e le spese si compensano con Agenzia delle Entrate
SS in ragione della estraneità della stessa alle eccezioni proposte ed accolte, a carico del Consorzio di bonifica 11 Consorzio_2, contumace, come in dispositivo, vanno poste le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato condanna il Consorzio di bonifica 11 Consorzio_2 al pagamento delle spese di giudizio che quantifica in euro 100,00 oltre spese accessorie di legge e CUT se versato, compensa le spese con Agenzia delle Entrate SS.
Così deciso in Messina, lì 09/01/2026