Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 30/05/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1790/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 15/04/2024
DA
) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. CAFFETTO METILDE
E
) rappresentata e difesa, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. CAFFETTO METILDE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto matrimonio civile ad Asola il 18.02.2017 trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Asola (MN) al n. 3, Parte I Serie Ufficio mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello stato Civile del Comune di Calcinato alle medesime condizioni della separazione:
1) Vite separate con obbligo del mutuo rispetto, dandosi atto che la signora
[...] dal mese di maggio 2024 si trasferirà presso altra abitazione col consenso CP_1 del marito;
2) Affido condiviso del figlio minore Per_1
3) continuerà a risiedere insieme al figlio nella casa familiare di sua Parte_1 proprietà sita ad Asola, Strada per Cadimarco n. 59/A. Il signor si Parte_1
4) la sig.ra verserà al sig. , a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento del figlio la somma di € 350,00 che sarà versata anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di maggio 2024 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
5) Le spese straordinarie sostenute per il figlio saranno sostenute da ciascun genitore nella misura del 50% come da protocollo del Tribunale di Brescia che si allega;
6) Quanto alle frequentazioni da parte della madre, la sig.ra preleverà CP_1 il figlio da scuola alle ore 13:00 e lo terrà con sé fino alle ore 19:00, riportandolo successivamente a casa del padre e affidandolo al sig. oppure, in sua Parte_1 assenza ai genitori dello stesso. Un giorno infrasettimanale (preferibilmente il mercoledì oppure il giovedì) sarà il padre a prelevare ll'uscita scolastica ed Per_1
a tenerlo con sé fino al giorno seguente riaccompagnandolo a scuola come tutti i giorni.
Il piccolo trascorrerà con la madre fine settimana alternati, dalle 13:00 del Per_1 sabato fino alla domenica sera, salvo diverso accordo tra le parti. Le festività del Natale o del Capodanno nonché di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, verranno alternate e gli altri giorni di festività verranno concordati tra i genitori di volta in volta anche in base alle esigenze lavorative degli stessi.
I genitori trascorreranno inoltre con durante le ferie estive una settimana Per_1 continuativa ciascuno da comunicarsi entro la fine del mese di giugno.
Durante il periodo extrascolastico errà prelevato dalla madre presso la casa Per_1 dei nonni paterni, anziché da scuola e trascorrerà il pranzo con la mamma. In caso di malattia la madre manterrà il diritto di poter vedere il figlio presso l'abitazione paterna.
Il minore frequenta per accordo di entrambi i genitori un corso di nuoto e la madre si impegna ad accompagnarlo in piscina due volte alla settimana per poi riportarlo a casa del padre.
I genitori si obbligano ad evitare che il figlio abbia contatti con eventuali Per_1 altri partner dei genitori per almeno otto mesi ed altresì ad evitare stabili convivenze per almeno dodici mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso.
Spese di giudizio interamente compensate sia per la fase di separazione che per la fase di divorzio. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto e cumulativo per separazione e scioglimento del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di
2 Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in ASOLA il
18/02/2017 ed ivi trascritto al numero 3, parte I, del registro dei relativi atti dell'anno 2017;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ASOLA (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 29.05.2025
La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Giorgio Bertola
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