Art. 1.
Il contributo dello Stato per l'assicurazione contro le malattie per gli artigiani, previsto dall' articolo 1, lettera b), della legge 10 febbraio 1961, n. 77 , e' aumentato di lire 500 milioni per l'esercizio 1967 e di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi successivi.
Il contributo dello Stato per l'assicurazione contro le malattie per gli artigiani, previsto dall' articolo 1, lettera b), della legge 10 febbraio 1961, n. 77 , e' aumentato di lire 500 milioni per l'esercizio 1967 e di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi successivi.