Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 13/02/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1222/2022 Ruolo Generale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di OR, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 23 maggio
2022
da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), (C.F. ) ed C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 [...]
(C.F. ) tutti rappresentati e difesi, per mandato in Parte_4 CodiceFiscale_4 calce al predetto atto di citazione, dall'avv. Federico Bevilacqua ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in OR piazzale Ellero dei Mille n. 6
- attori opponenti -
contro
(C.F. ) rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa, per mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avv. Michele Fontana e presso il suo studio in Verona piazza Renato Simoni n. 1 elettivamente domiciliata
- convenuta opposta -
e con l'intervento di
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(C.F. ), rappresentata e difesa, per mandato in calce alla CP_3 P.IVA_3 comparsa di costituzione, dall'avv. Renato Sardi e presso la sua casella di posta elettronica certificata pec: elettivamente domiciliata Email_1
- intervenuta -
Oggetto: opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 284/2022.
Causa iscritta a ruolo il 1° giugno 2022 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 27 settembre 2024.
CONCLUSIONI
Per gli attori opponenti: come da foglio depositato telematicamente il 26 settembre 2024:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta,
in via preliminare:
1) accertare il difetto di legittimazione attiva della ricorrente Controparte_1
e/o dell'intervenuta e, per l'effetto, annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo
[...]
e/o illegittimo il decreto ingiuntivo opposto;
2) accertare l'assenza di prova del credito della ricorrente Controparte_1
e/o dell'intervenuta e, per l'effetto, annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo
[...]
e/o illegittimo il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito in via principale:
a) accertare e dichiarare la nullità totale delle fideiussioni per cui è causa (o comunque del testo delle fideiussioni prodotto da controparte) attesa la violazione della normativa antitrust e, per l'effetto, annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo il decreto ingiuntivo opposto;
b) ordinare all'Ufficio Provinciale di OR - Territorio Servizio di Pubblicità
Immobiliare - la cancellazione dell'ipoteca giudiziale di cui alla nota di iscrizione N. 4974
Registro generale e N. 824 Registro particolare gravante sui beni immobili di proprietà dei
Pagina 2 di 16 Sigg. e . Parte_2 Parte_4
Nel merito in via subordinata:
a) accertata e dichiarata la nullità parziale delle fideiussioni per cui è causa (o comunque del testo di fideiussione prodotto da controparte), con specifico riferimento alle clausole nn. 2, 6 e 8, dichiarare l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria degli odierni opponenti attesa l'intervenuta decadenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c. e, per l'effetto, annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo il decreto ingiuntivo opposto;
b) accertata e dichiarata la nullità del contratto di finanziamento del 10.11.2006 per mancanza di causa ai sensi dell'art. 1418 c.c. e/o per nullità della causa del contratto ex art. 1344 c.c. e/o per motivo illecito comune ad entrambe le parti ex art. 1345 c.c., accertare e dichiarare la nullità dei conseguenti atti integrativi e/o modificativi del
02.02.2010, del 24.4.2013 e del 15.11.2016 nonché delle fideiussioni rilasciate dagli attori opponenti (o comunque del testo di fideiussione prodotto da controparte) e, per l'effetto, annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo il decreto ingiuntivo opposto;
c) accertata e dichiarata la nullità del contratto di finanziamento del 10.11.2006 per violazione del limite di finanziabilità ex art. 38, co. 2, d.lgs. n. 385/1993, accertare e dichiarare la nullità dei conseguenti atti integrativi e/o modificativi del 2.02.2010, del
24.4.2013 e del 15.11.2016 nonché delle fideiussioni rilasciate dagli attori opponenti (o comunque del testo di fideiussione prodotto da controparte) e, per l'effetto, annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo il decreto ingiuntivo opposto.
d) ordinare all'Ufficio Provinciale di OR - Territorio Servizio di Pubblicità
Immobiliare - la cancellazione dell'ipoteca giudiziale di cui alla nota di iscrizione N. 4974
Registro generale e N. 824 Registro particolare gravante sui beni immobili di proprietà dei
Sigg. e . Parte_2 Parte_4
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle prove dirette indicate nella seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. dell'11 maggio 2023. In particolare, gli attori opponenti chiedono che l'Ill.mo Tribunale adito voglia ordinare a:
1. (successore universale di Controparte_4 Controparte_5
già con sede in Parma (PR), Via Università n. 1, Part. Controparte_6
Pagina 3 di 16 IVA ; P.IVA_4
2. (già ) con sede a Controparte_7 Controparte_8
Torino (TO), Piazza San Carlo n. 156, Part. IVA;
P.IVA_5
3. con sede a Milano (MI), Piazza Gae Aulenti n.
3 - Tower A, Part. IVA Controparte_9
; P.IVA_6
4. (già ) con sede a Milano (MI), Controparte_10 Controparte_11
Piazza Filippo Meda n. 4, Part. IVA;
P.IVA_7
5. con sede a Roma (RM), Viale Altiero Spinelli n. 30, Controparte_12
Part. IVA;
P.IVA_8
6. con sede a Cagliari (CA), Viale Bonaria n. 33, Cod. Fisc. n. Controparte_13
, Part. IVA;
P.IVA_9 P.IVA_10
7. (già ) con sede a DE Controparte_14 Controparte_15
(MO), Via San Carlo n. 8/20, Part. IVA;
P.IVA_11
8. con sede a ON (SO), Piazza Garibaldi n. 16, Controparte_16
Part. IVA;
P.IVA_12
9. con sede a LL (BI), Piazza Gaudenzio Sella n. 1, Cod. Fisc. Controparte_17
, Part. IVA;
P.IVA_13 P.IVA_14
10. con sede ad Controparte_18
AM (BA), Via Ottavio Serena n. 13, Part. IVA;
P.IVA_15
11. con sede a OL (BZ), Via Cassa di Controparte_19
Risparmio n. 12, Part. IVA;
P.IVA_16
12. con sede a Reggio IL (RE), Via IL S. Pietro n. 4, Part. Controparte_20
IVA ; P.IVA_17
13. con sede a OR Controparte_21
(PN), Piazzale Duca D'Aosta n. 12, Part. IVA;
P.IVA_18
14. con sede a Siena (SI), Piazza Salimbeni n. 3, Controparte_1
Pagina 4 di 16 Part. IVA;
P.IVA_19
15. con sede a Milano (MI), Controparte_22
Piazzetta Enrico Cuccia n. 1, Part. IVA . P.IVA_20
l'esibizione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 210 c.p.c. e 119 D. Lgs. 1° settembre 1993
n. 385, di copia del modello standard delle fideiussioni specifiche applicato dagli istituti di credito sopra individuati nell'anno 2006.
Consulenza tecnica d'ufficio
Gli attori chiedono, inoltre, che venga disposta consulenza tecnica volta a, esaminata la documentazione in atti, accertare e determinare quale fosse il valore cauzionale effettivo dell'immobile concesso in garanzia da all'atto della stipula Controparte_23
del contratto di finanziamento a lungo termine del 10.11.2006 Rep. n. 119364 Notaio di OR. Tes_1
In ogni caso: spese e competenze di lite, oltre al rimborso delle spese generali ed oltre a
IVA e CPA, rifuse”.
Per la convenuta opposta: non avendo deposito note scritte in previsione dell'udienza cartolare del 27 settembre 2024, si riportano - per quanto di rilievo - le conclusioni delle memorie ex art. 183 comma 6° c.p.c.:
“Rigettarsi, in quanto infondata, in fatto e in diritto, per le ragioni tutte esposte in parte narrativa, l'opposizione proposta dagli ingiunti e ogni domanda ed eccezione svolta ex adverso, e, in ogni caso, accertati e dichiarati l'esistenza e l'ammontare del credito, confermarsi il d.i. n. 284/2022 D.I. – n. 467/2022 R.G. del Tribunale di OR, e, comunque, condannare - se del caso anche ex artt. 2033 e 2041 c.c. e/o in forza della garanzia rilasciata – i signori , nato a [...] il Parte_1
17.10.1944, c.f. , residente a [...]di OR (PN), Borgata C.F._5
Peressine, 36, , c.f. , nata a [...] il Parte_4 C.F._6
05.02.1968, residente a [...], int. 5,
, c.f. , nata a [...] il [...], residente a [...]C.F._7
AT di OR (PN), Borgata Peressine n. 36, c.f. Parte_2
, nata a [...] il [...], residente a [...]di C.F._8
Pagina 5 di 16 OR (PN), Borgata Peressine, 36, a pagare, in solido fra loro, a
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. , Controparte_1 P.IVA_1
con sede in , piazza Salimbeni, 3, la somma di Euro 166.650,00 il tutto oltre CP_1
interessi, maturati e maturandi alla data dei singoli accrediti, al tasso contrattuale dal dovuto al saldo effettivo, nel rispetto della normativa in materia di usura, oltre ancora a spese e compenso del procedimento monitorio e successive occorrende.
In ogni caso
Con vittoria di compensi e spese di lite, oltre accessori di legge (spese generali, Cpa ed
Iva, se dovuta).
Si insta … affinché il Giudice rigetti le istanze istruttorie avversarie e non tenga conto della documentazione ex adverso depositata”.
Per l'intervenuta: come da foglio depositato telematicamente il 19 settembre 2024:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione:
IN VIA PRINCIPALE: Rigettarsi l'opposizione avversaria, nonché tutte le domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto e in diritto, e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo n. 284/2022 del Tribunale di OR, a valere quale titolo esecutivo in favore della cessionaria del credito tramite la procuratrice Controparte_3 [...]
. CP_2
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle eccezioni e delle domande di parte opponente, condannarsi gli opponenti sig.ri
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._5 Parte_2
), (C.F. ) e C.F._8 Parte_3 C.F._7
(C.F. ), quali garanti della fallita Parte_4 C.F._6 [...]
, a pagare in favore della cessionaria del credito Controparte_23 [...]
tramite la procuratrice come sopra rappresentata, la somma CP_3 Controparte_2
di cui al decreto ingiuntivo opposto o la diversa maggior e/o minore ritenuta di giustizia, per le causali di cui al ricorso monitorio.
IN VIA ISTRUTTORIA: si richiamano tutte le istanze istruttorie avanzate dalla banca
Pagina 6 di 16 cedente.
IN OGNI CASO: con integrale rifusione delle spese di lite”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori opponenti , Parte_1
, ed hanno evocato avanti al Tribunale di Parte_2 Parte_3 Parte_4
OR la convenuta opposta (di seguito solo Controparte_1
convenuta opposta o Banca o in acronimo , proponendo opposizione contro il CP_24
decreto ingiuntivo n. 284/2022 emesso il 24 marzo/1° aprile 2022 e notificato il 6 maggio
2022, col quale era stato loro intimato, quali garanti di Controparte_23 dichiarata fallita da questo Tribunale con sentenza n. 17/2021, l'immediato pagamento, in solido, di € 166.650,00 complessivi (oltre interessi e spese) quale saldo debitore del mutuo fondiario concesso alla predetta società il 10 novembre 2006 dall'allora
[...]
(poi fusa per incorporazione in in pool con altre banche. Controparte_25 CP_24
Gli attori opponenti hanno chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti, testuali, domande:
“ogni contraria istanza disattesa e reietta, per i motivi di cui in narrativa, voglia l'Ill.mo
Tribunale adito:
in via preliminare:
1) accertare il difetto di legittimazione attiva della ricorrente e, per l'effetto, annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo il decreto ingiuntivo opposto;
2) accertare l'assenza di prova del credito della ricorrente e, per l'effetto, annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo il decreto ingiuntivo opposto;
3) accertati e dichiarati i gravi motivi dedotti nel presente atto, sospendere ai sensi e per gli effetti dell'art. 649 c.p.c. la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito in via principale:
a) accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la nullità totale delle fideiussioni per cui è causa (o comunque del testo delle fideiussioni prodotto da controparte) attesa la
Pagina 7 di 16 violazione della normativa antitrust e, per l'effetto, annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo il decreto ingiuntivo opposto;
b) ordinare all'Ufficio Provinciale di OR- Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare
- la cancellazione dell'ipoteca giudiziale di cui alla nota di iscrizione N. 4974 Registro generale e N. 824 Registro particolare gravante sui beni immobili di proprietà dei Sigg.
e . Parte_2 Parte_4
Nel merito in via subordinata:
a) accertata e dichiarata, per i motivi di cui in narrativa, la nullità parziale delle fideiussioni per cui è causa (o comunque del testo di fideiussione prodotto da controparte), con specifico riferimento alle clausole nn. 2, 6 e 8, dichiarare l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria degli odierni opponenti attesa l'intervenuta decadenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c. e, per l'effetto, annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo il decreto ingiuntivo opposto;
b) accertata e dichiarata, per i motivi di cui in narrativa, la nullità del contratto di finanziamento del 10.11.2006 per mancanza di causa ai sensi dell'art. 1418 c.c. e/o per nullità della causa del contratto ex art. 1344 c.c. e/o per motivo illecito comune ad entrambe le parti ex art. 1345 c.c., accertare e dichiarare la nullità dei conseguenti atti integrativi e/o modificativi del 02.02.2010, del 24.4.2013 e del 15.11.2016 nonché delle fideiussioni rilasciate dagli attori opponenti (o comunque del testo di fideiussione prodotto da controparte) e, per l'effetto, annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo il decreto ingiuntivo opposto;
c) accertata e dichiarata la nullità del contratto di finanziamento del 10.11.2006 per violazione del limite di finanziabilità ex art. 38, co. 2, d.lgs. n. 385/1993, accertare e dichiarare la nullità dei conseguenti atti integrativi e/o modificativi del 2.02.2010, del
24.4.2013 e del 15.11.2016 nonché delle fideiussioni rilasciate dagli attori opponenti (o comunque del testo di fideiussione prodotto da controparte) e, per l'effetto, annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo il decreto ingiuntivo opposto.
d) ordinare all'Ufficio Provinciale di OR- Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare
- la cancellazione dell'ipoteca giudiziale di cui alla nota di iscrizione N. 4974 Registro
Pagina 8 di 16 generale e N. 824 Registro particolare gravante sui beni immobili di proprietà dei Sigg.
e . Parte_2 Parte_4
In via istruttoria: riservato, occorrendo, ogni mezzo.
In ogni caso, spese e competenze di lite, oltre al rimborso delle spese generali ed oltre a
IVA e CPA, rifuse”.
A sostegno di tali domande, gli attori opponenti:
- hanno eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione attiva della convenuta opposta, poiché col contratto di finanziamento del 10 novembre 2006 le banche partecipanti al pool avevano conferito mandato con rappresentanza alla sola CP_9 per l'esecuzione e la gestione di tutti gli atti inerenti;
[...]
- hanno eccepito sempre in via preliminare l'assenza di prova scritta del credito, poiché la non aveva prodotto la fideiussione da essi rilasciata e sottoscritta, bensì un mero CP_1
facsimile allegato al contratto di finanziamento;
- hanno dedotto nel merito la nullità, totale o parziale, della fideiussione del 10 novembre
2006 per violazione della normativa antitrust, poiché le clausole degli artt. 2, 6 e 8 del testo prodotto dalla convenuta opposta ricalcavano pedissequamente gli artt. 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall'ABI e censurato sia dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sia dalla Banca d'Italia;
- per il caso non fosse stata dichiarata la nullità totale del testo prodotto e/o della relativa fideiussione, hanno eccepito la decadenza dal beneficio del termine, ex art. 1957 c.c., di poiché quest'ultima (al pari delle altre banche del pool) non aveva intrapreso CP_24
alcuna iniziativa entro il semestre successivo al 30 giugno 2017, considerato che la società aveva corrisposto quale ultima rata del finanziamento quella scadente il CP_23
31 dicembre 2016 e che risultava, quindi, quale prima rata insoluta quella del 30 giugno
2017; hanno, altresì, osservato esservi decadenza anche computandosi il termine semestrale dalla data di presentazione della domanda di concordato, nella specie formulata dalla il 9 gennaio 2018; CP_23
- hanno eccepito la nullità del contratto di finanziamento del 10 novembre 2006 e,
Pagina 9 di 16 conseguentemente, la nullità delle fideiussioni per mancanza di causa ai sensi dell'art. 1418 c.c. e/o per nullità del contratto ex art. 1344 c.c. e/o per illiceità del motivo ex art. 1345 c.c., poiché le somme di cui al citato finanziamento erano state utilizzate unicamente per il ripianamento di pregresse esposizioni presso i medesimi istituti, risultando, per l'effetto, travolti anche i successivi atti modificativi o integrativi del 2 febbraio 2010, del 24 aprile 2013 e del 15 novembre 2016;
- hanno eccepito la nullità del contratto di finanziamento del 10 novembre 2016 nonché dei relativi atti integrativi e/o modificativi per violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 comma 2 del D.Lgs. n. 385/93 e, conseguentemente, la nullità delle fideiussioni, poiché
l'immobile della , concesso in garanzia ai fini dell'erogazione del finanziamento CP_23 stesso, aveva un valore di mercato di € 4.066.000,00 con un valore di realizzo di soli €
2.886.000,00, valori ben lontani da quelli oggetto del suddetto finanziamento di €
10.500.000,00;
- hanno chiesto, per effetto dell'accoglimento delle superiori eccezioni e domande, la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta dalla Banca sugli immobili di proprietà di Pt_2
ed ;
[...] Parte_4
- hanno insistito per la sospensione della concessa provvisoria esecuzione, rilevando la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 649 c.p.c..
1.2 Si è costituita contestando integralmente gli assunti attorei e formulando le CP_24
seguenti, testuali, conclusioni:
“In via preliminare
Rigettarsi l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà proposta da controparte.
In via principale
Rigettarsi, in quanto infondata, in fatto e in diritto, per le ragioni tutte esposte in parte narrativa, l'opposizione proposta dagli ingiunti e ogni domanda ed eccezione svolta ex adverso, e, in ogni caso, accertati e dichiarati l'esistenza e l'ammontare del credito, confermarsi il d.i. n. 284/2022 D.I. – n. 467/2022 R.G. del Tribunale di OR, e, comunque, condannare - se del caso anche ex artt. 2033 e 2041 c.c. e/o in forza della
Pagina 10 di 16 garanzia rilasciata – i signori , nato a [...] il Parte_1
17.10.1944, c.f. , residente a [...]di OR (PN), Borgata C.F._5
Peressine, 36, , c.f. , nata a [...] il Parte_4 C.F._6
05.02.1968, residente a [...], int. 5,
, c.f. , nata a [...] il [...], residente a [...]C.F._7
AT di OR (PN), Borgata Peressine n. 36, c.f. Parte_2
, nata a [...] il [...], residente a [...]di C.F._8
OR (PN), Borgata Peressine, 36, a pagare, in solido fra loro, a
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. , Controparte_1 P.IVA_1
con sede in , piazza Salimbeni, 3, la somma di Euro 166.650,00 il tutto oltre CP_1
interessi, maturati e maturandi alla data dei singoli accrediti, al tasso contrattuale dal dovuto al saldo effettivo, nel rispetto della normativa in materia di usura, oltre ancora a spese e compenso del procedimento monitorio e successive occorrende.
In ogni caso
Con vittoria di compensi e spese di lite, oltre accessori di legge (spese generali, Cpa ed
Iva, se dovuta)”.
1.3 Con ordinanza del 15 novembre 2022, nello sciogliere la riserva assunta all'udienza cartolare del 28 ottobre 2022, il Giudice (cui era stato inizialmente assegnato il presente procedimento) ha rigettato l'istanza ex art. 649 c.p.c., avanzata dagli attori opponenti, assegnando alla convenuta opposta termine di giorni 15 per l'avvio della mediazione obbligatoria.
1.4 Esperita, con esito negativo, la suddetta mediazione ed autorizzate le parti al deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., all'udienza del 6 ottobre 2023 questo Giudice (nel frattempo subentrato al precedente istruttore) ha rigettato le prove dedotte dagli attori opponenti, rinviando il processo per la precisazione delle conclusioni.
1.5 Nel frattempo, con comparsa depositata il 14 dicembre 2023 Controparte_2
premesso che con contratto stipulato il 3 agosto 2023 con e Controparte_3 CP_24 pubblicato, per gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c., in Gazzetta Ufficiale, aveva acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n.
130/99 e dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385/93, un portafoglio di crediti pecuniari individuabili in
Pagina 11 di 16 blocco, tra cui era compreso quello di che trattasi, nominandola, poi, propria procuratrice speciale per la gestione ed il recupero dei crediti oggetto di cessione, si è costituita, in nome e per conto della predetta così, testualmente, concludendo: Controparte_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione:
IN VIA PRINCIPALE: Rigettarsi l'opposizione avversaria, nonché tutte le domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto e in diritto, e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo n. 284/2022 del Tribunale di OR, a valere quale titolo esecutivo in favore della cessionaria del credito tramite la procuratrice Controparte_3 [...]
. CP_2
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle eccezioni e delle domande di parte opponente, condannarsi gli opponenti sig.ri
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._5 Parte_2
), (C.F. ) e C.F._8 Parte_3 C.F._7
(C.F. ), quali garanti della fallita Parte_4 C.F._6 [...]
, a pagare in favore della cessionaria del credito Controparte_23 [...]
tramite la procuratrice come sopra rappresentata, la somma CP_3 Controparte_2
di cui al decreto ingiuntivo opposto o la diversa maggior e/o minore ritenuta di giustizia, per le causali di cui al ricorso monitorio.
IN VIA ISTRUTTORIA: si richiamano tutte le istanze istruttorie avanzate dalla banca cedente.
IN OGNI CASO: con integrale rifusione delle spese di lite dei due gradi di giudizio”.
1.6 Indi, la causa, all'esito dell'udienza cartolare del 27 settembre 2024 è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate con note scritte dagli attori opponenti e dall'intervenuta, con concessione di termine sino al 26 novembre 2024 per il deposito delle comparse conclusionali e di successivo termine sino al 16 dicembre 2024 per il deposito delle memorie di replica (facoltà di cui non si è, poi, avvalsa . CP_24
2.1 Operata, nei termini succinti che precedono, l'esposizione dei fatti rilevanti oggetto del contendere, l'opposizione va rigettata.
Pagina 12 di 16 Quanto, anzitutto, alla questione del difetto di legittimazione attiva di Controparte_3
e della mancanza di prova della cessione del credito, sollevata dagli attori opponenti, se ne deve evidenziare l'ontologica irrilevanza, non solo perché il presente giudizio vede la presenza sia di (in quanto mai estromessa) sia della predetta CP_24 Controparte_3
(giacché intervenuta in corso di causa), ma soprattutto perché la pronuncia che questo
Giudice è oggi chiamato ad adottare viene, comunque, resa nei confronti dei signori e da un lato e della dall'altro lato. Parte_4 Pt_2 CP_1
Invero, la cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo e fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti, consenso ai fini dell'estromissione che, nel caso di specie, non risulta espresso né ancor prima richiesto.
Ne consegue, come si è detto, che, in assenza del consenso di tutte le parti all'estromissione della cedente, la pronuncia, fatti salvi i suoi effetti nei confronti della cessionaria, verrà resa nei confronti delle parti originarie del giudizio.
Quanto alla questione del difetto di legittimazione attiva di sollevata dagli CP_24
attori opponenti, poiché questi ultimi non hanno offerto nuove argomentazioni difensive sul punto, non resta che ribadire, così come è stato fatto in limine litis, che, quand'anche le banche costituite in pool avessero espressamente conferito alla capofila Controparte_9
poteri di rappresentanza processuale, un tanto non potrebbe escludere la coesistente legittimazione in capo al rappresentato (cfr. Cassazione civile, sez. I, sentenza n. 14894 del 15 giugno 2017 e Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 314 dell'11 gennaio 2002).
Quanto alla questione della mancanza di prova del credito, sollevata dagli attori opponenti, la stessa risulta superata per effetto della produzione, ad opera della convenuta opposta (vedasi il suo documento 6), della fideiussione dai primi sottoscritta.
Quanto alla questione della nullità, totale o parziale, della fideiussione del 10 novembre 2006 per violazione della normativa antitrust, sollevata dagli attori opponenti,
Pagina 13 di 16 deve, in primis, osservarsi che, come chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, va senz'altro esclusa l'ipotesi della nullità totale.
Invero, i contratti di fideiussione omnibus a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2 comma 3° della legge n. 287/1990 e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (cfr. Cassazione civile, sez. unite, sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021).
Ma anche la invocata nullità parziale non può, tuttavia, essere predicata per le fideiussioni specifiche, qual è quella sottoscritta nel 2006 dagli attori opponenti.
Come chiarito, difatti, dal Supremo Collegio (cfr., fra le più recenti, Cassazione civile, sez. I, ordinanza n. 1170 del 17 gennaio 2025), il provvedimento n. 55 del 2 maggio
2005 della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione
Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché
l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento riconosce.
Quanto alla questione della nullità del contratto di finanziamento del 10 novembre
2006 (oltre che dei successivi accordi modificativi e/o integrativi) e, di riflesso, delle fideiussioni per mancanza di causa ai sensi dell'art. 1418 c.c. e/o per nullità della causa ex art. 1344 c.c. e/o per motivo illecito comune ad entrambe le parti a norma dell'art. 1345
c.c., questione che gli attori opponenti hanno sollevato sul rilievo che le somme di cui al citato finanziamento erano state utilizzate unicamente per ripianare pregresse esposizioni presso i medesimi istituti, deve aderirsi all'orientamento maggioritario della Suprema Corte
(cfr., ex multis, Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 23149 del 25 luglio 2022), che ha chiarito che il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere neppure qualificato come una mera
Pagina 14 di 16 dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale pactum de non petendo in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché
l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la datio rei giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa.
Quanto alla questione della nullità del contratto di finanziamento del 10 novembre
2006 per violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 comma 2° TUB e, di conseguenza, delle fideiussioni, va valorizzato l'insegnamento del Supremo Collegio (cfr. Cassazione civile, sez. I, sentenza n. 26672 del 28 novembre 2013 e Cassazione civile, sez. VI - 1, ordinanza n. 22446 del 4 novembre 2015), secondo cui l'art. 38 del D.Lgs. 1° settembre
1993 n. 385 che, a tutela del sistema bancario, attribuisce alla Banca d'Italia il potere di determinare l'ammontare massimo dei finanziamenti, attiene ad un elemento necessario del contratto concordato fra le parti, qual è l'oggetto negoziale, e, pertanto, non rientra nell'ambito della previsione di cui all'art. 117 del medesimo decreto, il quale attribuisce, invece, all'istituto di vigilanza un potere "conformativo" o "tipizzatorio" del contenuto del contratto, prevedendo clausole-tipo da inserire nel regolamento negoziale a tutela del contraente debole;
ne deriva che il superamento del limite di finanziabilità non cagiona alcuna nullità, neppure relativa, del contratto di mutuo fondiario.
Peraltro, sul tema si sono pronunciate anche le Sezioni Unite (cfr. Cassazione civile, sez. unite, sentenza n. 33719 del 16 novembre 2022), statuendo che, in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'art. 38 comma 2° del D.Lgs. n. 385 del
1993 non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d.
"vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere.
Pagina 15 di 16 Per le dirimenti considerazioni che precedono, in cui resta assorbita ogni altra questione, l'opposizione va, come detto, respinta, dovendo, per l'effetto, essere confermato in ogni sua parte il decreto ingiuntivo impugnato, che andrà, conseguentemente, dichiarato definitivamente esecutivo.
2.2 Le spese, in ossequio al principio della soccombenza, vanno poste a carico degli attori opponenti, tenuti, in solido fra loro, a rifondere alla convenuta opposta ed all'intervenuta il compenso maturato a fronte delle sole attività difensive dalle stesse in concreto svolte (fasi di studio, introduttiva e di trattazione/istruttoria a favore di e CP_24
fase decisionale a favore di , compenso che va liquidato come in Controparte_3
dispositivo secondo i valori medi suggeriti dai vigenti parametri forensi per lo scaglione indicato in citazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di OR, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo impugnato, che dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna gli attori opponenti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese processuali, che liquida in favore della convenuta opposta in € 9.850,00 per compenso ed a favore dell'intervenuta in € 4.235,00 per compenso, il tutto oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed
IVA come per legge.
Così deciso in OR il 13 febbraio 2025.
Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
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