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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 25/03/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 446 del 2024, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. LA ROCCA Parte_1
ANTONINO, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1 difesa dall'Avv. CARLISI VIVIANA, giusta procura depositata telematicamente
-resistente -
Oggetto: Assegno - pensione
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 16.2.2024 parte ricorrente adiva il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c.. Premetteva di aver presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di accertare i requisiti sanitari per beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi della L. 222/84, all'esito del quale aveva presentato rituale dissenso e nel termine di legge incardinato il ricorso di merito chiedendo il riconoscimento e la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione delle prestazioni assistenziali oggetto della sua pretesa, con il favore delle spese. Si costituiva in giudizio l chiedendo il rigetto del ricorso, con CP_1 condanna alle spese.
1 La causa, istruita tramite TU medica, veniva decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter da parte di in data 30.10.24, in sostituzione CP_1 dell'udienza del 25.3.2025. Motivi della decisione Va innanzitutto rilevata la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale - decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla TU- di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc. Va altresì premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto il vaglio del requisito sanitario e così, deve ritenersi, anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato con riferimento alla fase dell'opposizione che: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del TU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014). La spiegata domanda di condanna deve quindi essere rigettata.
Ciò detto, la presente fase di cognizione ordinaria trae origine dal dissenso manifestato dai ricorrenti nei confronti delle conclusioni del TU e culmina in una sentenza espressamente definita come inappellabile (art. 445-bis, ult. co., c.p.c.). L'ausiliario nominato in questa fase di merito ha espresso diagnosi di
“Depressione Maggiore Ricorrente”.
A seguito della visita peritale, il TU ha rilevato che “in presenza di una patologia che compromette le capacità dell'adattamento sociale e della vita di relazione, il Pz. che pratica il lavoro usurante di bracciante agricolo, non poteva svolgere un'attività lavorativa proficua anche considerando le attività confacenti. La presenza dell'ernia discale tra L5 e S1 evidenziata dalla RMN del 21/10/22 e la sintomatologia che da essa ne deriva, aggiunge il suo notevole contributo nella valutazione delle capacità lavorative del soggetto che risultano notevolmente limitate”. In relazione alle patologie riscontrate e alla nuova documentazione prodotta in questa fase di merito, l'Ausiliario ha concluso ritenendo il ricorrente affetto da patologia determinante una riduzione delle capacità di lavoro in misura superiore a due terzi, con diritto all'assegno ordinario di invalidità ai sensi della L. 222/84 sin dal 3.11.2022. Le conclusioni cui è pervenuto il TU (alla cui relazione ampiamente si rimanda), basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle
2 parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal TU in occasione della visita peritale. Alla luce di quanto fin qui esposto il ricorso deve essere accolto. Spese secondo soccombenza, da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario. Spese di TU di ambo le fasi in capo a , come da separati decreti. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e accerta la sussistenza del requisito sanitario ex L. 222/84 per il riconoscimento del beneficio dell'assegno ordinario di invalidità, sin dal 3.11.2022 (data della revoca); liquida le spese di lite in euro 2.000,00 e le pone a carico di , oltre CP_1 spese IVA e CPA come per legge;
spese di TU a carico di come da separato decreto. CP_1
Così deciso in Agrigento, 25/03/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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