TRIB
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 25/07/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 380/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore dott.ssa Giusy Ciampa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 380/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, Parte_1 in forza di procura in atti, dall'Avv. Francesca Mollea e dall'Avv. Paola Cravero, presso le quali ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, in forza di procura Controparte_1 in atti, dall'Avv. Daria Boriosi, presso la quale ha eletto domicilio
CONVENUTA
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente:
“Contrariis reiectis,
Dichiarando di non accettare contradditorio su nuove domande e/o eccezioni;
Respinta integralmente la domanda di inammissibilità del ricorso per scioglimento del matrimonio avanzata da controparte per tutte le motivazioni indicate in atti pagina 1 di 6 IN VIA ISTRUTTORIA:
Richiamata tutta la documentazione allegata in atti, si insiste nella richiesta di ammissione dei capitoli di prova dedotti in sede di memoria ex art. 473bis.17, 3° co., c.p.c. e non ammessi, con i testi già indicati, richiamando tutte le contestazioni alle istanze istruttorie di controparte così come già dedotte in atti.
NEL MERITO:
- Pronunciare, ai sensi di legge, lo scioglimento del suddetto matrimonio civile contratto tra il sig.
, e la sig.ra in Collegno (TO) in data 23.10.1988 Parte_1 Pt_1 Controparte_1 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
- Disporre che nulla è dovuto in favore della figlia (20.02.1985) essendo la stessa Persona_1 maggiorenne, sposata con figli ed economicamente autosufficiente;
- Disporre che nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile in favore della sig.ra Controparte_1 non sussistendone i presupposti di legge.
Con vittoria di spese, competenze, compensi ed oneri di legge.”
Per la convenuta:
“Contrariis rejectis,
IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE
Dichiarare l'improcedibilità e/o nullità della domanda di scioglimento del matrimonio per carenza dei presupposti di legge avendo, i coniugi, a seguito della separazione, ripreso a convivere ricostituendo l'unione matrimoniale.
Si eccepisce alla parte ricorrente di aver omesso di allegare al ricorso introduttivo la documentazione prevista dall'art. 473 bis n.12 c.p.c.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO ED ANCHE IN VIA RICONVENZIONALE
Respingere il ricorso per mancanza dei presupposti di legge essendo venuti meno gli effetti della separazione legale
IN VIA SUBORDINATA ED ANCHE RICONVENZIONALE
Nella denegata non voluta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni sollevate in ordine all'improcedibilità e/o nullità del ricorso avversario e/o al rigetto della domanda di divorzio per aver i coniugi ricostituito, con la ripresa della convivenza, il matrimonio con l'unione materiale e spirituale, previo svolgimento degli incombenti istruttori che si renderanno necessari ed ammissione delle prove sulle circostanze dedotte nella memoria del 9.5.2024 nonché dei testi in essa indicati, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Controparte_1
pagina 2 di 6 ponendo a carico di quest'ultimo un importo mensile, quale assegno divorzile e Parte_1 pertanto perequativo e di natura assistenziale, a favore della moglie di almeno euro 800,00 o quell'altra somma che verrà ritenuta congrua all'esito dell'istruttoria e sulla scorta delle produzioni documentali a cui parte ricorrente è tenuta ai sensi dell'art. 473 bis n. 12 c.p.c., somma che andrà rivalutata annualmente secondo l'indice Istat.
Vinte le spese.”
Per il Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Giorgio. e si sono uniti in matrimonio il 23.10.1988 a Parte_1 Controparte_1
Collegno. Dalla relazione è nata, prima del matrimonio, la figlia , ad oggi maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente.
Con ricorso del 20.2.2024, , ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del Pt_1 Parte_1 matrimonio, non essendosi ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi a far data dalla separazione, dichiarata con sentenza del Tribunale di Torino del 3.7.2007.
La convenuta si è costituita in giudizio, eccependo in via preliminare l'improcedibilità e/o la nullità della domanda di divorzio, sostenendo che vi sarebbe stata riconciliazione tra i coniugi che avrebbero ripreso la convivenza nell'anno 2018, sino quantomeno all'estate del 2023. In via subordinata, nel caso in cui vengano ritenuti sussistenti i presupposti per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, la ha chiesto disporsi in suo favore un assegno divorzile di CP_1
800,00 euro mensili, essendo titolare unicamente di una pensione minima ed essendo affetta da diverse problematiche di salute.
I coniugi sono stati sentiti all'udienza del 21.5.2025, all'esito della quale il Giudice designato ha ritenuto non vi fossero provvedimenti provvisori da assumere. La controversia è dunque stata istruita mediante l'assunzione della prova testimoniale ed è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 7.5.2025. Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio nulla opponendo.
2. Il Collegio dà atto che la controversia può essere decisa sulla base delle prove assunte e della documentazione in atti, dovendosi integralmente condividere e richiamare l'ordinanza del
22.5.2024 con cui il Giudice designato ha dichiarato inammissibili o irrilevanti gli ulteriori mezzi istruttori dedotti.
pagina 3 di 6 3. Nel merito, la convenuta ha proposto eccezione di riconciliazione, sostenendo che, successivamente alla separazione, si sarebbe ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Il ricorrente non contesta che i coniugi abbiano effettivamente ripreso a vivere insieme nell'abitazione in Marene del Migliari nel periodo 2019/2023, ma afferma che si sia trattata di una mera coabitazione per ragioni di ospitalità, volta a consentire alla di stare più vicino CP_1 alla figlia e ai nipoti.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “gli effetti della separazione possono venir meno, secondo quanto dispone l'art. 157 c.c., solo in virtù di una espressa dichiarazione dei coniugi (qui pacificamente non intervenuta) o di un comportamento incompatibile con lo stato di separazione, vale a dire per effetto di una piena riconciliazione tra essi coniugi, con la ricostituzione del consorzio familiare attraverso la ripresa di relazioni reciproche oggettivamente rilevanti, che si siano concretizzate in un comportamento inequivoco. Vero è che il ripristino della coabitazione può essere uno degli indici attraverso i quali valutare l'intervenuta riconciliazione, ma solo in quanto essa sia espressione di una effettiva ripresa della convivenza coniugale, che non è data dal mero fatto di dividere l'abitazione, ma dalla esistenza di un progetto di vita comune, attuato nella quotidianità e improntato alla solidarietà, alla reciproca collaborazione e alla assistenza morale e materiale;
nel nostro ordinamento, il matrimonio è una comunione materiale e spirituale di vita, come espressamente affermato dalla L. n. 898 del 1970, art. 1, e come si evince dall'art. 143 c.c., che disciplina il matrimonio attraverso la previsione di un insieme di doveri che integrandosi reciprocamente ne definiscono i contenuti. La coabitazione è uno di questi doveri, non a caso indicato per ultimo, che ha una sua consistenza e significato in quanto costituisca la base materiale della esplicazione degli altri doveri, che devono connotare la vita comune. Pertanto, la giurisprudenza di questa Corte afferma che la mera coabitazione non è sufficiente a provare la riconciliazione tra coniugi separati, essendo necessario il rispristino della comunione di vita e
d'intenti, materiale e spirituale, che costituisce il fondamento del vincolo coniugale. Il coniuge che ha interesse a far accertare l'avvenuta riconciliazione, dopo la separazione, ha l'onere di fornire una prova piena e incontrovertibile della ricostituzione del consorzio familiare, che il giudice di merito è chiamato a verificare, compiendo un apprezzamento insindacabile in sede di legittimità” (Cass.
17596/2023 e, negli stessi termini, Cass. 9839/2023, Cass. 27963/2022, Cass. 20323/2019).
Applicando tali principi al caso di specie, emerge dall'istruttoria testimoniale che tra i coniugi e non vi sia stata solamente una ripresa della coabitazione, ma una vera e propria Pt_1 CP_1 ricostituzione dell'affectio coniugalis, chiaramente evincibile anche nei rapporti con i terzi.
pagina 4 di 6 , figlia della convenuta nata da una precedente relazione, ha infatti dichiarato: “di Testimone_1 comune accordo mia mamma ha lasciato l'attività, hanno comprato la casa, hanno ristrutturato insieme a Marene, hanno scelto i mobili e poi si sono trasferiti insieme, hanno messo su casa insieme
a Marene;
sono andata a vedere casa loro due volte quando era già tutto a posto, quando andavo a casa di mia sorella ogni tanto c'erano anche i suoceri di mia sorella, ci vedevamo ai compleanni e a
Natale e c'erano anche mia madre e il signor dormivano nella stessa stanza, lo so perché è Pt_1 un bilocale e non c'è un divano letto”. La figlia della coppia, ha affermato “è Persona_1 tornata a vivere con mio padre perché hanno ripreso i loro rapporti ed erano felici e contenti, facevano vita di coppia in quel periodo, in quel periodo loro venivano a casa mia il sabato e la domenica, all'epoca io avevo solo una bambina, venivano a cena o a pranzo, venivano insieme, mia mamma portava da mangiare, dormivano insieme a casa, erano a tutti gli effetti una coppia, sono andati in vacanza insieme in Trentino, hanno anche portato un regalo alla bambina, frequentavano anche i miei suoceri, si sono trasferiti insieme, mia mamma aveva un'attività e insieme hanno deciso di chiuderla e di avvicinarsi a noi;
sono andati a comprare insieme a i mobili e la cucina, sono andata anche io a vedere i capitolati perchè mia mamma era poco convinta, hanno anche trasferito le cose che mia mamma aveva a Collegno”. Infine il genero ha riferito: “si sono Persona_2 trasferiti insieme, facevamo pranzi la domenica insieme, era la normalità di una famiglia standard, loro dormivano insieme nello stesso letto”.
Dalle concordanti dichiarazioni testimoniali, particolarmente attendibili perché provenienti dai familiari più stretti che hanno necessariamente conoscenza diretta dei fatti, emergono dunque comportamenti tipici di una coppia, quali l'assunzione comune di decisioni in merito alla ristrutturazione e all'arredamento della casa, la partecipazione ad occasioni conviviali,
l'effettuazione di vacanze e la condivisione dello stesso letto. Le asserzioni del ricorrente secondo cui i tre testimoni si sarebbero “schierati” dalla parte della convenuta e manifesterebbero un'”animosità” nei confronti del sono mere illazioni non idonee a minare l'attendibilità Pt_1 delle dichiarazioni. A risultare poco attendibile è invece la testimone indicata dal ricorrente,
, che pur avendo riferito di frequentare sporadicamente lo stesso, di non Testimone_2 aver mai conosciuto la convenuta e di non essere mai andata nell'abitazione di Marene, ha affermato che il le avrebbe detto di aver ospitato la moglie solamente per consentirle di Pt_1 stare vicino a figlia e nipoti.
Oltre a quanto dichiarato dai testimoni, risultano particolarmente significativi ai fini della prova della ricostituzione della comunione tra i coniugi la durata ultraquadriennale della coabitazione,
pagina 5 di 6 incompatibile con un mero rapporto di ospitalità, e il fatto che il ricorrente si facesse carico, come dallo stesso dichiarato, delle spese. È vero che di per sé la separazione non fa venir meno il dovere di assistenza materiale, ma la sentenza del 2007 aveva escluso il diritto al mantenimento della cosicché la ripresa della contribuzione da parte del marito deve ritenersi CP_1 espressione di una ritrovata affectio coniugalis. Risultano invece irrilevanti le presunte aggressioni di cui sarebbe stato vittima il ricorrente. Le stesse, oltre a non essere circostanziate nel tempo e nello spazio (non è dato comprendere nemmeno se si siano verificate sin dall'inizio della coabitazione o solamente nella parte finale), non sono in ogni caso idonee ad escludere l'avvenuta riconciliazione, essendo pacifico che, quantomeno nel 2023, vi sia stato un peggioramento dei rapporti tra i coniugi che ha portato all'allontanamento da casa del ricorrente.
L'eccezione di riconciliazione deve dunque trovare accoglimento e va pertanto dichiarata l'improcedibilità della domanda di scioglimento del matrimonio, in mancanza del presupposto dell'ininterrotta separazione. La domanda di assegno divorzile, formulata in via subordinata per il caso di mancato accoglimento dell'eccezione, è da ritenersi assorbita.
4. Le spese, liquidate così come in dispositivo sulla base dei valori minimi previsti dal d.m.
147/2022 per le controversie di valore indeterminato, tenuto conto della ridotta complessità della causa, sono integralmente poste a carico del ricorrente secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
DICHIARA improcedibile la domanda di scioglimento del matrimonio,
ON , a rifondere a le spese del presente giudizio Parte_1 Pt_1 Controparte_1 che si liquidano in euro 3.809,00 (di cui 851,00 per fase di studio, 602,00 per fase introduttiva,
903,00 per fase di trattazione e 1.453,00 per fase decisionale), oltre esborsi, spese generali al
15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Cuneo, nella camera di consiglio del 26.6.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore dott.ssa Giusy Ciampa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 380/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, Parte_1 in forza di procura in atti, dall'Avv. Francesca Mollea e dall'Avv. Paola Cravero, presso le quali ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, in forza di procura Controparte_1 in atti, dall'Avv. Daria Boriosi, presso la quale ha eletto domicilio
CONVENUTA
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente:
“Contrariis reiectis,
Dichiarando di non accettare contradditorio su nuove domande e/o eccezioni;
Respinta integralmente la domanda di inammissibilità del ricorso per scioglimento del matrimonio avanzata da controparte per tutte le motivazioni indicate in atti pagina 1 di 6 IN VIA ISTRUTTORIA:
Richiamata tutta la documentazione allegata in atti, si insiste nella richiesta di ammissione dei capitoli di prova dedotti in sede di memoria ex art. 473bis.17, 3° co., c.p.c. e non ammessi, con i testi già indicati, richiamando tutte le contestazioni alle istanze istruttorie di controparte così come già dedotte in atti.
NEL MERITO:
- Pronunciare, ai sensi di legge, lo scioglimento del suddetto matrimonio civile contratto tra il sig.
, e la sig.ra in Collegno (TO) in data 23.10.1988 Parte_1 Pt_1 Controparte_1 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
- Disporre che nulla è dovuto in favore della figlia (20.02.1985) essendo la stessa Persona_1 maggiorenne, sposata con figli ed economicamente autosufficiente;
- Disporre che nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile in favore della sig.ra Controparte_1 non sussistendone i presupposti di legge.
Con vittoria di spese, competenze, compensi ed oneri di legge.”
Per la convenuta:
“Contrariis rejectis,
IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE
Dichiarare l'improcedibilità e/o nullità della domanda di scioglimento del matrimonio per carenza dei presupposti di legge avendo, i coniugi, a seguito della separazione, ripreso a convivere ricostituendo l'unione matrimoniale.
Si eccepisce alla parte ricorrente di aver omesso di allegare al ricorso introduttivo la documentazione prevista dall'art. 473 bis n.12 c.p.c.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO ED ANCHE IN VIA RICONVENZIONALE
Respingere il ricorso per mancanza dei presupposti di legge essendo venuti meno gli effetti della separazione legale
IN VIA SUBORDINATA ED ANCHE RICONVENZIONALE
Nella denegata non voluta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni sollevate in ordine all'improcedibilità e/o nullità del ricorso avversario e/o al rigetto della domanda di divorzio per aver i coniugi ricostituito, con la ripresa della convivenza, il matrimonio con l'unione materiale e spirituale, previo svolgimento degli incombenti istruttori che si renderanno necessari ed ammissione delle prove sulle circostanze dedotte nella memoria del 9.5.2024 nonché dei testi in essa indicati, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Controparte_1
pagina 2 di 6 ponendo a carico di quest'ultimo un importo mensile, quale assegno divorzile e Parte_1 pertanto perequativo e di natura assistenziale, a favore della moglie di almeno euro 800,00 o quell'altra somma che verrà ritenuta congrua all'esito dell'istruttoria e sulla scorta delle produzioni documentali a cui parte ricorrente è tenuta ai sensi dell'art. 473 bis n. 12 c.p.c., somma che andrà rivalutata annualmente secondo l'indice Istat.
Vinte le spese.”
Per il Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Giorgio. e si sono uniti in matrimonio il 23.10.1988 a Parte_1 Controparte_1
Collegno. Dalla relazione è nata, prima del matrimonio, la figlia , ad oggi maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente.
Con ricorso del 20.2.2024, , ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del Pt_1 Parte_1 matrimonio, non essendosi ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi a far data dalla separazione, dichiarata con sentenza del Tribunale di Torino del 3.7.2007.
La convenuta si è costituita in giudizio, eccependo in via preliminare l'improcedibilità e/o la nullità della domanda di divorzio, sostenendo che vi sarebbe stata riconciliazione tra i coniugi che avrebbero ripreso la convivenza nell'anno 2018, sino quantomeno all'estate del 2023. In via subordinata, nel caso in cui vengano ritenuti sussistenti i presupposti per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, la ha chiesto disporsi in suo favore un assegno divorzile di CP_1
800,00 euro mensili, essendo titolare unicamente di una pensione minima ed essendo affetta da diverse problematiche di salute.
I coniugi sono stati sentiti all'udienza del 21.5.2025, all'esito della quale il Giudice designato ha ritenuto non vi fossero provvedimenti provvisori da assumere. La controversia è dunque stata istruita mediante l'assunzione della prova testimoniale ed è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 7.5.2025. Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio nulla opponendo.
2. Il Collegio dà atto che la controversia può essere decisa sulla base delle prove assunte e della documentazione in atti, dovendosi integralmente condividere e richiamare l'ordinanza del
22.5.2024 con cui il Giudice designato ha dichiarato inammissibili o irrilevanti gli ulteriori mezzi istruttori dedotti.
pagina 3 di 6 3. Nel merito, la convenuta ha proposto eccezione di riconciliazione, sostenendo che, successivamente alla separazione, si sarebbe ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Il ricorrente non contesta che i coniugi abbiano effettivamente ripreso a vivere insieme nell'abitazione in Marene del Migliari nel periodo 2019/2023, ma afferma che si sia trattata di una mera coabitazione per ragioni di ospitalità, volta a consentire alla di stare più vicino CP_1 alla figlia e ai nipoti.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “gli effetti della separazione possono venir meno, secondo quanto dispone l'art. 157 c.c., solo in virtù di una espressa dichiarazione dei coniugi (qui pacificamente non intervenuta) o di un comportamento incompatibile con lo stato di separazione, vale a dire per effetto di una piena riconciliazione tra essi coniugi, con la ricostituzione del consorzio familiare attraverso la ripresa di relazioni reciproche oggettivamente rilevanti, che si siano concretizzate in un comportamento inequivoco. Vero è che il ripristino della coabitazione può essere uno degli indici attraverso i quali valutare l'intervenuta riconciliazione, ma solo in quanto essa sia espressione di una effettiva ripresa della convivenza coniugale, che non è data dal mero fatto di dividere l'abitazione, ma dalla esistenza di un progetto di vita comune, attuato nella quotidianità e improntato alla solidarietà, alla reciproca collaborazione e alla assistenza morale e materiale;
nel nostro ordinamento, il matrimonio è una comunione materiale e spirituale di vita, come espressamente affermato dalla L. n. 898 del 1970, art. 1, e come si evince dall'art. 143 c.c., che disciplina il matrimonio attraverso la previsione di un insieme di doveri che integrandosi reciprocamente ne definiscono i contenuti. La coabitazione è uno di questi doveri, non a caso indicato per ultimo, che ha una sua consistenza e significato in quanto costituisca la base materiale della esplicazione degli altri doveri, che devono connotare la vita comune. Pertanto, la giurisprudenza di questa Corte afferma che la mera coabitazione non è sufficiente a provare la riconciliazione tra coniugi separati, essendo necessario il rispristino della comunione di vita e
d'intenti, materiale e spirituale, che costituisce il fondamento del vincolo coniugale. Il coniuge che ha interesse a far accertare l'avvenuta riconciliazione, dopo la separazione, ha l'onere di fornire una prova piena e incontrovertibile della ricostituzione del consorzio familiare, che il giudice di merito è chiamato a verificare, compiendo un apprezzamento insindacabile in sede di legittimità” (Cass.
17596/2023 e, negli stessi termini, Cass. 9839/2023, Cass. 27963/2022, Cass. 20323/2019).
Applicando tali principi al caso di specie, emerge dall'istruttoria testimoniale che tra i coniugi e non vi sia stata solamente una ripresa della coabitazione, ma una vera e propria Pt_1 CP_1 ricostituzione dell'affectio coniugalis, chiaramente evincibile anche nei rapporti con i terzi.
pagina 4 di 6 , figlia della convenuta nata da una precedente relazione, ha infatti dichiarato: “di Testimone_1 comune accordo mia mamma ha lasciato l'attività, hanno comprato la casa, hanno ristrutturato insieme a Marene, hanno scelto i mobili e poi si sono trasferiti insieme, hanno messo su casa insieme
a Marene;
sono andata a vedere casa loro due volte quando era già tutto a posto, quando andavo a casa di mia sorella ogni tanto c'erano anche i suoceri di mia sorella, ci vedevamo ai compleanni e a
Natale e c'erano anche mia madre e il signor dormivano nella stessa stanza, lo so perché è Pt_1 un bilocale e non c'è un divano letto”. La figlia della coppia, ha affermato “è Persona_1 tornata a vivere con mio padre perché hanno ripreso i loro rapporti ed erano felici e contenti, facevano vita di coppia in quel periodo, in quel periodo loro venivano a casa mia il sabato e la domenica, all'epoca io avevo solo una bambina, venivano a cena o a pranzo, venivano insieme, mia mamma portava da mangiare, dormivano insieme a casa, erano a tutti gli effetti una coppia, sono andati in vacanza insieme in Trentino, hanno anche portato un regalo alla bambina, frequentavano anche i miei suoceri, si sono trasferiti insieme, mia mamma aveva un'attività e insieme hanno deciso di chiuderla e di avvicinarsi a noi;
sono andati a comprare insieme a i mobili e la cucina, sono andata anche io a vedere i capitolati perchè mia mamma era poco convinta, hanno anche trasferito le cose che mia mamma aveva a Collegno”. Infine il genero ha riferito: “si sono Persona_2 trasferiti insieme, facevamo pranzi la domenica insieme, era la normalità di una famiglia standard, loro dormivano insieme nello stesso letto”.
Dalle concordanti dichiarazioni testimoniali, particolarmente attendibili perché provenienti dai familiari più stretti che hanno necessariamente conoscenza diretta dei fatti, emergono dunque comportamenti tipici di una coppia, quali l'assunzione comune di decisioni in merito alla ristrutturazione e all'arredamento della casa, la partecipazione ad occasioni conviviali,
l'effettuazione di vacanze e la condivisione dello stesso letto. Le asserzioni del ricorrente secondo cui i tre testimoni si sarebbero “schierati” dalla parte della convenuta e manifesterebbero un'”animosità” nei confronti del sono mere illazioni non idonee a minare l'attendibilità Pt_1 delle dichiarazioni. A risultare poco attendibile è invece la testimone indicata dal ricorrente,
, che pur avendo riferito di frequentare sporadicamente lo stesso, di non Testimone_2 aver mai conosciuto la convenuta e di non essere mai andata nell'abitazione di Marene, ha affermato che il le avrebbe detto di aver ospitato la moglie solamente per consentirle di Pt_1 stare vicino a figlia e nipoti.
Oltre a quanto dichiarato dai testimoni, risultano particolarmente significativi ai fini della prova della ricostituzione della comunione tra i coniugi la durata ultraquadriennale della coabitazione,
pagina 5 di 6 incompatibile con un mero rapporto di ospitalità, e il fatto che il ricorrente si facesse carico, come dallo stesso dichiarato, delle spese. È vero che di per sé la separazione non fa venir meno il dovere di assistenza materiale, ma la sentenza del 2007 aveva escluso il diritto al mantenimento della cosicché la ripresa della contribuzione da parte del marito deve ritenersi CP_1 espressione di una ritrovata affectio coniugalis. Risultano invece irrilevanti le presunte aggressioni di cui sarebbe stato vittima il ricorrente. Le stesse, oltre a non essere circostanziate nel tempo e nello spazio (non è dato comprendere nemmeno se si siano verificate sin dall'inizio della coabitazione o solamente nella parte finale), non sono in ogni caso idonee ad escludere l'avvenuta riconciliazione, essendo pacifico che, quantomeno nel 2023, vi sia stato un peggioramento dei rapporti tra i coniugi che ha portato all'allontanamento da casa del ricorrente.
L'eccezione di riconciliazione deve dunque trovare accoglimento e va pertanto dichiarata l'improcedibilità della domanda di scioglimento del matrimonio, in mancanza del presupposto dell'ininterrotta separazione. La domanda di assegno divorzile, formulata in via subordinata per il caso di mancato accoglimento dell'eccezione, è da ritenersi assorbita.
4. Le spese, liquidate così come in dispositivo sulla base dei valori minimi previsti dal d.m.
147/2022 per le controversie di valore indeterminato, tenuto conto della ridotta complessità della causa, sono integralmente poste a carico del ricorrente secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
DICHIARA improcedibile la domanda di scioglimento del matrimonio,
ON , a rifondere a le spese del presente giudizio Parte_1 Pt_1 Controparte_1 che si liquidano in euro 3.809,00 (di cui 851,00 per fase di studio, 602,00 per fase introduttiva,
903,00 per fase di trattazione e 1.453,00 per fase decisionale), oltre esborsi, spese generali al
15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Cuneo, nella camera di consiglio del 26.6.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 6 di 6