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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 25/09/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2311/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NA PI LO e dell'avv. GARGANO GRAZIA PIA, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. NA PI LO
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CECUTTA Controparte_1 P.IVA_1
AN e dell'avv. GENERALI MIRELLA e dell'avv. MONTI KATIA, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. CECUTTA AN
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.11.2023 adiva il Tribunale di Bologna, Parte_1 quale giudice del lavoro, chiedendo che: 1) fosse accertato il suo diritto di essere assunta e/o immessa in servizio dalla a decorrere dal 12.10.22, o dalla diversa data che Pt_2 CP_1 dovesse risultare da giustizia, con contratto/rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno, quale operatore sociosanitario, profilo BS, sede di lavoro presso l'Ospedale Maggiore LO AL RD di con la conseguente condanna della di CP_1 Parte_3
a costituire il rapporto di lavoro;
2) fosse accertato che l'illegittimo comportamento CP_1 della suddetta di le aveva causato danni all'integrità psicofisica e fosse Parte_3 CP_1 Parte condannata l' della suddetta al risarcimento integrale del danno non patrimoniale Pt_3 in suo favore, pari a €. 7.525,22.
pagina 1 di 8 In particolare affermava che: 1) aveva partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti nel profilo professionale di operatore sanitario – categoria B
– livello economico super (BS) indetto dalla di e ne era risultata Parte_3 CP_1 vincitrice con destinazione presso il presidio ospedaliero “Ospedale Maggiore LO AL RD”; 2) il 20.5.2022 aveva ricevuto conferma dell'assunzione a tempo indeterminato e le era stato richiesto di scegliere il luogo di lavoro, che aveva indicato nell'Ospedale Maggiore di
3) il 27.5.2022 l' le aveva inviato il contratto di lavoro che aveva CP_1 Parte_3 restituito firmato il 28.5.2022; 4) il 14.6.2022 veniva svolta una visita medica preventiva in fase preassuntiva e le era comunicato l'esito di parziale idoneità con limitazioni “fascia di rischio D”; 5) il 15.6.2022 la , all' esito alla visita medica, chiedeva di non Parte_3 procedere alla sua assunzione;
6) avverso tale comunicazione aveva proposto ricorso chiedendo la fissazione di una visita collegiale in seguito alla quale il 12.9.2022 l' aveva Parte_3 modificato la valutazione del medico competente, stabilendo che era idonea alla mansione di OSS presso l'Area Omogenea Laboratori, aveva confermato inoltre l'assunzione presso la UO laboratori Ospedale Maggiore dal 12.10.2022 con comunicazione del 13.9.2022; 7) l'11.10.2022 aveva ricevuto una telefonata da parte di un'incaricata dell'ufficio assunzioni che le comunicava di non presentarsi il giorno seguente sul luogo di lavoro in quanto l' Pt_3 aveva deciso di non procedere all'assunzione; a seguito di tale chiamata aveva accusato
[...] un malore;
8) il 12.10.2022 aveva inviato una comunicazione all' di Parte_3 CP_1 denunciando quanto avvenuto e intimandole di richiamarla in servizio, peraltro senza esito poiché l' il 13.10.2022 confermava la decadenza dal servizio;
9) la situazione Parte_3 creatasi generava in lei situazione di grave ansia con connotazioni depressive;
10) nel mese di gennaio 2023 era stata assunta quale operatore socio sanitario presso la Casa residenza per anziani Villa Ranuzzi, ove era risultata idonea alla specifica mansione assegnatale. Da qui l'odierno giudizio. Si costituiva in giudizio l' di chiedendo il rigetto delle domande Parte_3 CP_1 in quanto infondate in fatto e in diritto. In particolare asseriva che: 1) in data 2.2.2021 aveva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di sei posti nel profilo professionale di operatore socio sanitario, ove tra i requisiti di ammissione vi era l'“incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del profilo professionale a selezione”; 2) terminate le operazioni concorsuali e approvata la graduatoria aveva inviato le comunicazioni propedeutiche all'assunzione, tra le quali quelle con cui aveva richiesto di compilare la modulistica allegata precisando che l'assunzione sarebbe stata subordinata all'incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del profilo professionale di operatore socio sanitario e che tale accertamento sarebbe stato effettuato prima dell'immissione in servizio;
3) il 14.6.2022 la ricorrente aveva effettuato presso il medico competente la visita preventiva, all'esito della quale era stata ritenuta “idonea parziale con le seguenti limitazioni: fascia di rischio D”; 4) il 15.6.2022 il Direttore del Dipartimento Assistenziale aveva ritenuto di non procedere alla sua assunzione, non essendosi realizzata la condizione prevista dalla lex specialis di un'incondizionata idoneità fisica;
5) il 22.6.2022 era ricorsa all'organo di vigilanza avverso il giudizio del medico competente ma il collegio medico, alla seduta del 29.7.2022, Contr aveva confermato il giudizio ritenendola “idonea alla mansione di presso l'Area Omogenea Laboratori”, a seguito del quale l' le aveva definitivamente negato Parte_3
l'assunzione.
pagina 2 di 8 Istruita la controversia solo documentalmente e compiuta una CTU medico-legale, la causa era decisa all'udienza del 9.9.2025 mediante lettura del dispositivo, con motivazione riservata. Le domande della ricorrente sono solo in parte fondate e, come tali, devono essere accolte nei limiti di seguito precisati. Oggetto del contendere fra le parti è l'idoneità della ricorrente alle mansioni di operatore sanitario, affermata dalla ricorrente negata dall Parte_4
Afferma il CTU: “In base alla documentazione in atti e ai rilievi anamnestico clinici desunti dalla visita medica diretta, la sig.ra è risultata portatrice delle Parte_1 seguenti infermità: esiti di distacco di retina all'occhio destro in età infantile con residuo deficit visivo, esiti di intervento chirurgico per correzione di cataratta e lasercerchiaggio all'occhio sinistro con residua funzione visiva conservata (9-10/10 con lenti); coxartrosi bilaterale e modesta discopatia a carico del rachide lombosacrale senza rilevanti limitazioni articolari né deficit neurologici. Alla luce degli elementi sopra citati si ritiene di poter affermare che la sig.ra Pt_1
, ancorché portatrice di menomazione a carico dell'apparato visivo e osteoarticolare,
[...] possiede una validità psicosomatica sufficiente ad impiegare le proprie energie psico-fisiche nell'attività lavorativa di operatrice socio-sanitaria per la quale è risultata vincitrice del concorso pubblico come risulta in atti. Inoltre, analizzando i fattori di possibile usura e pericolo lavorativo, dall'indagine peritale è emerso che nella mansione sopra citata è prevista l'uso di mezzi meccanici per il sollevamento dei pazienti, quindi, sono esclusi sforzi violenti per movimentazione di carichi pesanti. Nel corso della discussione con i Consulenti Tecnici, la Dr.ssa , per parte Per_1 convenuta, ha precisato che la ricorrente ha partecipato a un concorso che prevede l'idoneità incondizionata con clausola di intrasferibilità, mentre la stessa è risultata idonea parzialmente in fascia D;
la Consulente ha sottolineato che il Collegio ex art. 41 ha giudicato idoneità all'attività nell'area laboratorio, inoltre alla visita oculistica è stato prescritto di evitare sforzi intensi dal basso verso l'alto. Per tali motivi l non ha proceduto Controparte_3 all'assunzione dell'interessata per mancanza del requisito della idoneità incondizionata. Diversamente il Dr. per parte ricorrente, ha sottolineato che il quadro oftalmologico Per_2 appare stabile da anni e non vi sono particolari aree retiniche a rischio di distacco di retina attualmente;
pertanto la paziente dal punto di vista oftalmologico può eseguire sforzi fisici, eccettuati sforzi fisici intensi di sollevamento di marcati pesi soprattutto se dal basso verso l'alto. Il Consulente per quanto riguarda l'acutezza visiva ha richiamato la dottrina secondo cui il visus di 6/10 risulti come unità di acutezza visiva professionale media (Pozone et Al Ed.SBM, 1987); nel caso di specie la sig.ra possiede acuità visiva all'occhio sinistro Pt_1 superiore a tale valore, quindi, non viene pregiudicata la capacità di espletare l'attività assistenziale. In merito agli sforzi il Consulente di parte ricorrente ha sottolineato che per gli OSS vi è obbligo di utilizzo di ausili e sollevatori. Tenuto conto degli elementi emersi dall'indagine peritale e sentito il parere dei Consulenti Tecnici, esaminate le mansioni della qualifica professionale di OSS, non si rilevano attività fisiche di sollevamento obbligato di pesi, pertanto si ritiene che la signora Pt_1
sia idonea allo svolgimento delle attività previste nella mansione di operatore socio-
[...] sanitario”.
pagina 3 di 8 D'altra parte, gli accertamenti e le valutazioni compiute dal consulente tecnico d'ufficio, in relazione alle patologie della ricorrente e alla sua idoneità alle mansioni, appaiono immuni da vizi logici e coerentemente motivati e, pertanto, possono essere fatti propri da questo giudice, avendo il consulente compiutamente replicato alle osservazioni fatte dai consulenti tecnici di parte. In particolare, ha replicato al consulente di parte resistente circa l'idoneità della ricorrente allo svolgimento di tutte le mansioni di operatore socio-sanitario. È vero – come afferma il consulente tecnico di parte – che l'idoneità deve essere incondizionata, come previsto dal bando di assunzione, ma a giudizio del consulente tale è quella della ricorrente. Conclude a tal proposito il consulente tecnico: “Lo scrivente CTU ha considerato che il concorso espletato e vinto dalla ricorrente necessita di idoneità incondizionata alle mansioni del profilo professionale messo a concorso, cioè di OSS. Tuttavia ritiene che tale mansione non preveda attività lavorative ad alto rischio (come quelle indicate in fascia D); infatti i compiti dell'OSS prevedono assistenza ai pazienti, aiuto per l'igiene personale, vestizione e deambulazione, somministrazione pasti, aiuto per la corretta assunzione delle terapie ed attività di supporto infermieristico, aiuto nel mantenimento della postura corretta, attività di carattere sociale e psicologico, rilevazione dei parametri vitali, collaborazione con il personale infermieristico. Tali mansioni non prevedono l'obbligo di sforzi e movimentazione manuale di carichi, come a esempio sollevare i pazienti, visto che nelle strutture sanitarie è previsto l'uso di sistemi di sollevamento meccanico. Nella valutazione idoneativa è stato considerato che la sig.ra è portatrice delle Pt_1 patologie accertate a carico dell'apparato visivo ed osteoarticolare;
queste infermità, peraltro, sono risultate stabili e con effetti solo modicamente invalidanti, comunque tali da non pregiudicare l'esercizio delle mansioni di OSS. Dunque, si conferma che la sig.ra è Pt_1 idonea allo svolgimento alle mansioni previste dal bando di concorso, sempre che l'
[...]
adibisca la lavoratrice esclusivamente alle mansioni previste dal profilo CP_3 professionale di OSS ed il mansionario venga rigorosamente osservato in tutte le aree di lavoro”. Del resto, il consulente ha svolto le sue considerazioni in relazione alle condizioni di salute della ricorrente sia all'epoca del procedimento amministrativo che all'attualità; dall'esame dell'elaborato peritale non emerge alcun elemento da cui desumere un mutamento delle condizioni di salute, incidenti sull'idoneità alle mansioni, verificatosi fra questi due momenti. Se così è, deve ritenersi la ricorrente idonea alle mansioni e, dunque, deve essere accertato il suo diritto a essere assunta dall' di con contratto di lavoro a Parte_3 CP_1 tempo indeterminato a tempo pieno, operatore sociosanitario, profilo BS, sede di lavoro presso l'Ospedale Maggiore LO AL RD di Deve inoltre essere condannata CP_1
l di a immettere in servizio la ricorrente con contratto di lavoro a tempo Parte_3 CP_1 indeterminato a tempo pieno come operatore sociosanitario, profilo BS, sede di lavoro presso l'Ospedale Maggiore di Bologna LO AL RD di CP_1
La domanda deve peraltro essere accolta con la costituzione del rapporto di lavoro all'attualità, non anche alla data del diniego dell' di poiché la sentenza Parte_3 CP_1 che dispone l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre, ex art. 2932 c.c., produce i propri peculiari effetti, sostituendo autoritativamente il consenso mancato di uno dei contraenti, solo dal momento del passaggio in giudicato (così Cass. civ., sez. lav., n. 27841/09).
pagina 4 di 8 Circa inoltre il danno lamentato, afferma anzitutto la ricorrente che la mancata assunzione le ha cagionato un danno patrimoniale pari alla mancata retribuzione mensile, non percepita in conseguenza della mancata conclusione del contratto. Tale domanda è fondata nei limiti di seguito precisati. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale la violazione di obblighi di assunzione da parte della P.a. comporta il sorgere di una responsabilità da inadempimento (Cass. civ., sez lav., n. 9215/15 in tema di assunzioni obbligatorie e Cass. civ., sez. lav., n. 9807/12 in tema di inadempimento a obblighi derivanti da espletamento di concorso). Nel caso in cui, in presenza di un inadempimento a obblighi di assunzione, la corrispondente attuazione del diritto perseguito derivi da un provvedimento giudiziale ex art. 2932 c.c., da uno amministrativo o da un successivo contratto che, pur ponendo a proprio fondamento l'accertamento di tale inadempimento fin da una certa data e del conseguente diritto all'assunzione, componga ex post una fattispecie costitutiva del rapporto di lavoro, la sussistenza postuma della fattispecie costitutiva del rapporto comporta che, prima di tale momento, esso non possa dirsi esistente, se non per quegli effetti che il provvedimento o l'atto facciano espressamente retroagire. In tal caso il rimedio all'inadempimento, prima dell'effettivo sopravvenire della fattispecie costitutiva, non può che essere risarcitorio, perché la costituzione ex post di un rapporto non può essere paragonata all'esistenza ex tunc di esso, se il medesimo non esisteva ancora (Cass. civ., sez lav., n. 13940/17). Non tutti i pregiudizi cagionati dal ritardo vengono rimossi da un riconoscimento postumo della costituzione del rapporto e fra tali pregiudizi v'è anche il lucro cessante che deriva dalla mancata percezione delle retribuzioni. Se non si può affermare l'esistenza ora per allora di un'inattuazione di un rapporto che è stato costituito solo dopo, cosicché non possono ritenersi dovute le retribuzioni a titolo di corrispettivo, tuttavia deve ritenersi - almeno in astratto – che vi sia un danno risarcibile per il mancato percepimento della retribuzione che sarebbe stata corrisposta se il contratto fosse stato concluso fin da quando il lavoratore aveva diritto all'assunzione. Se chi agisce a titolo di adempimento rispetto al corrispettivo dovuto per un rapporto di lavoro già esistente è tenuto solo ad affermare la preesistenza del contratto, oltre all'offerta della prestazione ex art. 1217 c.c., chi agisce lamentando il ritardo della P.a. nell'assumerlo, ha diritto al risarcimento, purché risulti il verificarsi di un danno, oltre che la ricorrenza dei presupposti della mora della controparte nel procedere alla sua assunzione. Egli, infatti, non è necessariamente disoccupato e tuttavia, tenuto conto del permanere della disponibilità delle energie lavorative, tra i fattori normali di identificazione del pregiudizio v'è anche la mancanza di occupazione che si accompagna alla tardiva assunzione. In tali casi il danno consiste nel fatto che il lavoratore sia eventualmente rimasto privo di occupazione nel periodo di ritardo e abbia consequenzialmente perduto retribuzioni che avrebbe percepito se assunto dalla P.a. oppure sia stato occupato a condizioni economiche meno favorevoli di quelle che si sarebbero avute se vi fosse stato adempimento all'obbligo di assunzione. E infatti “in materia di impiego pubblico contrattualizzato, in caso di tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della P.a., non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego che non siano state riconosciute nei successivi atti di assunzione, in quanto tali voci presuppongono l'avvenuto perfezionamento ex tunc del rapporto di lavoro. Il lavoratore può invece agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla P.a. e in presenza di mora della
pagina 5 di 8 medesima, a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., ivi compreso, per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui sia accerti che l'assunzione fosse dovuta, detratto l'aliunde perceptum, qualora risulti, anche in via presuntiva, che l'interessato sia rimasto privo di occupazione nel periodo di ritardo nell'assunzione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori”. Nel caso in esame, poiché gli effetti che l' resistente era obbligata a realizzare in CP_1 favore della ricorrente (e cioè la conclusione del contratto) non si sono realizzati quando dovevano esserlo, era onere dell' dimostrare l'esistenza di una causa a essa non CP_1 imputabile ex art. 1218 c.c., il che non è avvenuto per i motivi detti. Non è inoltre contestato che – se l'assunzione fosse avvenuta tempestivamente – la ricorrente avrebbe percepito una retribuzione mensile pari a €. 1.685,00. È inoltre pacifico che costei ha lavorato – quale operatrice sociosanitaria – dal gennaio del 2023. Il danno da mancata assunzione può quindi essere quantificato nella misura di €. 1.685,00 mensili, detratto l'aliunde perceptum in tutte le successive occupazioni e fino alla data odierna. Sulla somma così determinata mese per mese sono poi dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. Al pagamento di tali somme deve essere condannata l' resistente. Parte_3
Afferma inoltre la ricorrente che la mancata assunzione le ha cagionato un danno alla salute, in seguito alle condizioni psichiche conseguenti alla notizia del diniego della conclusione del contratto. Tale domanda è fondata nei limiti di seguito precisati. Il consulente tecnico ha accertato che: “L'analisi degli elementi clinico-documentali indica che successivamente alla mancata assunzione da parte dell'Azienda Sanitaria, la sig.ra patì un disturbo ansioso con connotazioni depressive, per cui ha seguito terapia con Pt_1 tranquillanti minori (alprazolam). Si ritiene plausibile che tale disturbo psichico sia riconducibile alla mancata assunzione, per corrispondenza cronologia e topografica e per efficienza lesiva;
durante l'indagine peritale non sono emerse altre possibili cause né stati patologici preesistenti idonei a determinare l'insorgenza del disturbo, sicché si ritengono soddisfatti i criteri per l'affermazione del nesso causale fra i fatti dedotti in giudizio e l'insorgenza del disturbo psichico documentato. Peraltro all'esame odierno la periziata è risultata lucida, collaborante, ben orientata nel tempo e nello spazio, eloquio fluido ed informativo, cognitività conservata, assenza di ansia patologica, tono timico in asse;
non è risultato alcun trattamento psicofarmacologico né psicoterapico in atto, potendo dedurre che al presente non è rilevabile alcun segno e sintomo di patologia psichica suscettibile di accertamento medico legale. Si deduce l'assenza di menomazione permanente dell'integrità psicofisica riconducibile ai fatti di causa. Sulla base delle certificazioni in atti i ritiene possibile delineare una lesione psichica esclusivamente transitoria, di durata contenuta al periodo compreso fra ottobre 2022 e gennaio 2023, valorizzabile come inabilità temporanea parziale al 50% della durata di 30 giorni, inabilità temporanea al 25% della durata di 60 giorni. Si ritiene che per effetto della lesione psichica la ricorrente non è stata in grado di svolgere solo in parte le attività dell'ordinaria esistenza, specialmente nell'ambito delle attività strumentali e della vita di relazione, ma non sono state precluse alla stessa le attività elementari della vita quotidiana (ad esempio camminare, lavarsi, vestirsi, ecc.). Infine si ritiene che la condizione di inabilità
pagina 6 di 8 temporanea parziale possa ritenersi conclusa alla data dell'assunzione presso Villa Ranuzzi in data 13.1.2023”. Se così è, deve ritenersi sussistente un danno biologico temporaneo, con inabilità parziale al 50% per i primi trenta giorni e al 25% per i successivi 60. Applicando i parametri delle Tabelle di Milano, applicate da questo Tribunale, che prevedono la liquidazione di un importo pari a €. 115,00 giornalieri, comprensivo del danno morale, per l'intero periodo - pari a 90 giorni (di cui i primi 30 al 50% e gli altri 60 al 25%) - deve essere riconosciuta la somma di €. 3.450,00. Non può infatti farsi applicazione dei criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 del codice delle assicurazioni (per il caso di danni derivanti da sinistri stradali) poiché essi costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali (Cass. civ., III, n. 12408/11). Né la determinazione del danno in tale misura viola il principio della domanda ex art. 99 c.p.c. poiché l'indicazione della somma da parte della ricorrente è stata compiuta non solo con riferimento a una somma determinata, ma anche a quella maggiore o minore accertata e ritenuta di giustizia. Al pagamento della suddetta somma, liquidata all'attualità, deve essere condannata l di su di essa sono altresì dovuti rivalutazione monetaria e interessi legali Parte_3 CP_1 dalla presente pronuncia al saldo effettivo.
Nessun altro danno risulta provato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
sono definitivamente poste a carico dell resistente quelle della CTU liquidate come da separato Pt_3 decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, nella persona del giudice del lavoro dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nella causa n. 2311/23 R. G. LAV. promossa da contro Parte_1 Pt_3 di in persona del direttore generale pro tempore, ogni diversa istanza disattesa e
[...] CP_1 respinta, così provvede:
- accerta il diritto della ricorrente a essere assunta dall di con contratto di Parte_3 CP_1 lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno, operatore socio-sanitario, profilo BS, presso l'Ospedale Maggiore LO AL RD di CP_1
- condanna l di a immettere in servizio la ricorrente con contratto di Parte_3 CP_1 lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno come operatore socio-sanitario, profilo BS, presso l'Ospedale Maggiore LO AL RD di CP_1
- condanna l di al risarcimento del danno a favore della ricorrente pari alle Parte_3 CP_1 somme che avrebbe percepito a titolo di retribuzione mensile se fosse stata assunta dal 12.10.2022, detratto l'aliunde perceptum, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- condanna l di al risarcimento dell'ulteriore danno a favore della Parte_3 CP_1 ricorrente, liquidato in misura pari a complessivi €. 3.450,00, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- condanna l di al pagamento delle spese processuali a favore della Parte_3 CP_1 ricorrente, liquidate in complessivi €. 4.259,00, di cui €. 4.000,00 per compenso ed €. 259,00 per pagina 7 di 8 anticipazioni, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
pone definitivamente a carico dell di quelle della CTU, liquidate come da separato decreto, in atti;
Parte_3 CP_1
- fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione. Bologna, 18.9.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2311/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NA PI LO e dell'avv. GARGANO GRAZIA PIA, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. NA PI LO
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CECUTTA Controparte_1 P.IVA_1
AN e dell'avv. GENERALI MIRELLA e dell'avv. MONTI KATIA, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. CECUTTA AN
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.11.2023 adiva il Tribunale di Bologna, Parte_1 quale giudice del lavoro, chiedendo che: 1) fosse accertato il suo diritto di essere assunta e/o immessa in servizio dalla a decorrere dal 12.10.22, o dalla diversa data che Pt_2 CP_1 dovesse risultare da giustizia, con contratto/rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno, quale operatore sociosanitario, profilo BS, sede di lavoro presso l'Ospedale Maggiore LO AL RD di con la conseguente condanna della di CP_1 Parte_3
a costituire il rapporto di lavoro;
2) fosse accertato che l'illegittimo comportamento CP_1 della suddetta di le aveva causato danni all'integrità psicofisica e fosse Parte_3 CP_1 Parte condannata l' della suddetta al risarcimento integrale del danno non patrimoniale Pt_3 in suo favore, pari a €. 7.525,22.
pagina 1 di 8 In particolare affermava che: 1) aveva partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti nel profilo professionale di operatore sanitario – categoria B
– livello economico super (BS) indetto dalla di e ne era risultata Parte_3 CP_1 vincitrice con destinazione presso il presidio ospedaliero “Ospedale Maggiore LO AL RD”; 2) il 20.5.2022 aveva ricevuto conferma dell'assunzione a tempo indeterminato e le era stato richiesto di scegliere il luogo di lavoro, che aveva indicato nell'Ospedale Maggiore di
3) il 27.5.2022 l' le aveva inviato il contratto di lavoro che aveva CP_1 Parte_3 restituito firmato il 28.5.2022; 4) il 14.6.2022 veniva svolta una visita medica preventiva in fase preassuntiva e le era comunicato l'esito di parziale idoneità con limitazioni “fascia di rischio D”; 5) il 15.6.2022 la , all' esito alla visita medica, chiedeva di non Parte_3 procedere alla sua assunzione;
6) avverso tale comunicazione aveva proposto ricorso chiedendo la fissazione di una visita collegiale in seguito alla quale il 12.9.2022 l' aveva Parte_3 modificato la valutazione del medico competente, stabilendo che era idonea alla mansione di OSS presso l'Area Omogenea Laboratori, aveva confermato inoltre l'assunzione presso la UO laboratori Ospedale Maggiore dal 12.10.2022 con comunicazione del 13.9.2022; 7) l'11.10.2022 aveva ricevuto una telefonata da parte di un'incaricata dell'ufficio assunzioni che le comunicava di non presentarsi il giorno seguente sul luogo di lavoro in quanto l' Pt_3 aveva deciso di non procedere all'assunzione; a seguito di tale chiamata aveva accusato
[...] un malore;
8) il 12.10.2022 aveva inviato una comunicazione all' di Parte_3 CP_1 denunciando quanto avvenuto e intimandole di richiamarla in servizio, peraltro senza esito poiché l' il 13.10.2022 confermava la decadenza dal servizio;
9) la situazione Parte_3 creatasi generava in lei situazione di grave ansia con connotazioni depressive;
10) nel mese di gennaio 2023 era stata assunta quale operatore socio sanitario presso la Casa residenza per anziani Villa Ranuzzi, ove era risultata idonea alla specifica mansione assegnatale. Da qui l'odierno giudizio. Si costituiva in giudizio l' di chiedendo il rigetto delle domande Parte_3 CP_1 in quanto infondate in fatto e in diritto. In particolare asseriva che: 1) in data 2.2.2021 aveva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di sei posti nel profilo professionale di operatore socio sanitario, ove tra i requisiti di ammissione vi era l'“incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del profilo professionale a selezione”; 2) terminate le operazioni concorsuali e approvata la graduatoria aveva inviato le comunicazioni propedeutiche all'assunzione, tra le quali quelle con cui aveva richiesto di compilare la modulistica allegata precisando che l'assunzione sarebbe stata subordinata all'incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del profilo professionale di operatore socio sanitario e che tale accertamento sarebbe stato effettuato prima dell'immissione in servizio;
3) il 14.6.2022 la ricorrente aveva effettuato presso il medico competente la visita preventiva, all'esito della quale era stata ritenuta “idonea parziale con le seguenti limitazioni: fascia di rischio D”; 4) il 15.6.2022 il Direttore del Dipartimento Assistenziale aveva ritenuto di non procedere alla sua assunzione, non essendosi realizzata la condizione prevista dalla lex specialis di un'incondizionata idoneità fisica;
5) il 22.6.2022 era ricorsa all'organo di vigilanza avverso il giudizio del medico competente ma il collegio medico, alla seduta del 29.7.2022, Contr aveva confermato il giudizio ritenendola “idonea alla mansione di presso l'Area Omogenea Laboratori”, a seguito del quale l' le aveva definitivamente negato Parte_3
l'assunzione.
pagina 2 di 8 Istruita la controversia solo documentalmente e compiuta una CTU medico-legale, la causa era decisa all'udienza del 9.9.2025 mediante lettura del dispositivo, con motivazione riservata. Le domande della ricorrente sono solo in parte fondate e, come tali, devono essere accolte nei limiti di seguito precisati. Oggetto del contendere fra le parti è l'idoneità della ricorrente alle mansioni di operatore sanitario, affermata dalla ricorrente negata dall Parte_4
Afferma il CTU: “In base alla documentazione in atti e ai rilievi anamnestico clinici desunti dalla visita medica diretta, la sig.ra è risultata portatrice delle Parte_1 seguenti infermità: esiti di distacco di retina all'occhio destro in età infantile con residuo deficit visivo, esiti di intervento chirurgico per correzione di cataratta e lasercerchiaggio all'occhio sinistro con residua funzione visiva conservata (9-10/10 con lenti); coxartrosi bilaterale e modesta discopatia a carico del rachide lombosacrale senza rilevanti limitazioni articolari né deficit neurologici. Alla luce degli elementi sopra citati si ritiene di poter affermare che la sig.ra Pt_1
, ancorché portatrice di menomazione a carico dell'apparato visivo e osteoarticolare,
[...] possiede una validità psicosomatica sufficiente ad impiegare le proprie energie psico-fisiche nell'attività lavorativa di operatrice socio-sanitaria per la quale è risultata vincitrice del concorso pubblico come risulta in atti. Inoltre, analizzando i fattori di possibile usura e pericolo lavorativo, dall'indagine peritale è emerso che nella mansione sopra citata è prevista l'uso di mezzi meccanici per il sollevamento dei pazienti, quindi, sono esclusi sforzi violenti per movimentazione di carichi pesanti. Nel corso della discussione con i Consulenti Tecnici, la Dr.ssa , per parte Per_1 convenuta, ha precisato che la ricorrente ha partecipato a un concorso che prevede l'idoneità incondizionata con clausola di intrasferibilità, mentre la stessa è risultata idonea parzialmente in fascia D;
la Consulente ha sottolineato che il Collegio ex art. 41 ha giudicato idoneità all'attività nell'area laboratorio, inoltre alla visita oculistica è stato prescritto di evitare sforzi intensi dal basso verso l'alto. Per tali motivi l non ha proceduto Controparte_3 all'assunzione dell'interessata per mancanza del requisito della idoneità incondizionata. Diversamente il Dr. per parte ricorrente, ha sottolineato che il quadro oftalmologico Per_2 appare stabile da anni e non vi sono particolari aree retiniche a rischio di distacco di retina attualmente;
pertanto la paziente dal punto di vista oftalmologico può eseguire sforzi fisici, eccettuati sforzi fisici intensi di sollevamento di marcati pesi soprattutto se dal basso verso l'alto. Il Consulente per quanto riguarda l'acutezza visiva ha richiamato la dottrina secondo cui il visus di 6/10 risulti come unità di acutezza visiva professionale media (Pozone et Al Ed.SBM, 1987); nel caso di specie la sig.ra possiede acuità visiva all'occhio sinistro Pt_1 superiore a tale valore, quindi, non viene pregiudicata la capacità di espletare l'attività assistenziale. In merito agli sforzi il Consulente di parte ricorrente ha sottolineato che per gli OSS vi è obbligo di utilizzo di ausili e sollevatori. Tenuto conto degli elementi emersi dall'indagine peritale e sentito il parere dei Consulenti Tecnici, esaminate le mansioni della qualifica professionale di OSS, non si rilevano attività fisiche di sollevamento obbligato di pesi, pertanto si ritiene che la signora Pt_1
sia idonea allo svolgimento delle attività previste nella mansione di operatore socio-
[...] sanitario”.
pagina 3 di 8 D'altra parte, gli accertamenti e le valutazioni compiute dal consulente tecnico d'ufficio, in relazione alle patologie della ricorrente e alla sua idoneità alle mansioni, appaiono immuni da vizi logici e coerentemente motivati e, pertanto, possono essere fatti propri da questo giudice, avendo il consulente compiutamente replicato alle osservazioni fatte dai consulenti tecnici di parte. In particolare, ha replicato al consulente di parte resistente circa l'idoneità della ricorrente allo svolgimento di tutte le mansioni di operatore socio-sanitario. È vero – come afferma il consulente tecnico di parte – che l'idoneità deve essere incondizionata, come previsto dal bando di assunzione, ma a giudizio del consulente tale è quella della ricorrente. Conclude a tal proposito il consulente tecnico: “Lo scrivente CTU ha considerato che il concorso espletato e vinto dalla ricorrente necessita di idoneità incondizionata alle mansioni del profilo professionale messo a concorso, cioè di OSS. Tuttavia ritiene che tale mansione non preveda attività lavorative ad alto rischio (come quelle indicate in fascia D); infatti i compiti dell'OSS prevedono assistenza ai pazienti, aiuto per l'igiene personale, vestizione e deambulazione, somministrazione pasti, aiuto per la corretta assunzione delle terapie ed attività di supporto infermieristico, aiuto nel mantenimento della postura corretta, attività di carattere sociale e psicologico, rilevazione dei parametri vitali, collaborazione con il personale infermieristico. Tali mansioni non prevedono l'obbligo di sforzi e movimentazione manuale di carichi, come a esempio sollevare i pazienti, visto che nelle strutture sanitarie è previsto l'uso di sistemi di sollevamento meccanico. Nella valutazione idoneativa è stato considerato che la sig.ra è portatrice delle Pt_1 patologie accertate a carico dell'apparato visivo ed osteoarticolare;
queste infermità, peraltro, sono risultate stabili e con effetti solo modicamente invalidanti, comunque tali da non pregiudicare l'esercizio delle mansioni di OSS. Dunque, si conferma che la sig.ra è Pt_1 idonea allo svolgimento alle mansioni previste dal bando di concorso, sempre che l'
[...]
adibisca la lavoratrice esclusivamente alle mansioni previste dal profilo CP_3 professionale di OSS ed il mansionario venga rigorosamente osservato in tutte le aree di lavoro”. Del resto, il consulente ha svolto le sue considerazioni in relazione alle condizioni di salute della ricorrente sia all'epoca del procedimento amministrativo che all'attualità; dall'esame dell'elaborato peritale non emerge alcun elemento da cui desumere un mutamento delle condizioni di salute, incidenti sull'idoneità alle mansioni, verificatosi fra questi due momenti. Se così è, deve ritenersi la ricorrente idonea alle mansioni e, dunque, deve essere accertato il suo diritto a essere assunta dall' di con contratto di lavoro a Parte_3 CP_1 tempo indeterminato a tempo pieno, operatore sociosanitario, profilo BS, sede di lavoro presso l'Ospedale Maggiore LO AL RD di Deve inoltre essere condannata CP_1
l di a immettere in servizio la ricorrente con contratto di lavoro a tempo Parte_3 CP_1 indeterminato a tempo pieno come operatore sociosanitario, profilo BS, sede di lavoro presso l'Ospedale Maggiore di Bologna LO AL RD di CP_1
La domanda deve peraltro essere accolta con la costituzione del rapporto di lavoro all'attualità, non anche alla data del diniego dell' di poiché la sentenza Parte_3 CP_1 che dispone l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre, ex art. 2932 c.c., produce i propri peculiari effetti, sostituendo autoritativamente il consenso mancato di uno dei contraenti, solo dal momento del passaggio in giudicato (così Cass. civ., sez. lav., n. 27841/09).
pagina 4 di 8 Circa inoltre il danno lamentato, afferma anzitutto la ricorrente che la mancata assunzione le ha cagionato un danno patrimoniale pari alla mancata retribuzione mensile, non percepita in conseguenza della mancata conclusione del contratto. Tale domanda è fondata nei limiti di seguito precisati. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale la violazione di obblighi di assunzione da parte della P.a. comporta il sorgere di una responsabilità da inadempimento (Cass. civ., sez lav., n. 9215/15 in tema di assunzioni obbligatorie e Cass. civ., sez. lav., n. 9807/12 in tema di inadempimento a obblighi derivanti da espletamento di concorso). Nel caso in cui, in presenza di un inadempimento a obblighi di assunzione, la corrispondente attuazione del diritto perseguito derivi da un provvedimento giudiziale ex art. 2932 c.c., da uno amministrativo o da un successivo contratto che, pur ponendo a proprio fondamento l'accertamento di tale inadempimento fin da una certa data e del conseguente diritto all'assunzione, componga ex post una fattispecie costitutiva del rapporto di lavoro, la sussistenza postuma della fattispecie costitutiva del rapporto comporta che, prima di tale momento, esso non possa dirsi esistente, se non per quegli effetti che il provvedimento o l'atto facciano espressamente retroagire. In tal caso il rimedio all'inadempimento, prima dell'effettivo sopravvenire della fattispecie costitutiva, non può che essere risarcitorio, perché la costituzione ex post di un rapporto non può essere paragonata all'esistenza ex tunc di esso, se il medesimo non esisteva ancora (Cass. civ., sez lav., n. 13940/17). Non tutti i pregiudizi cagionati dal ritardo vengono rimossi da un riconoscimento postumo della costituzione del rapporto e fra tali pregiudizi v'è anche il lucro cessante che deriva dalla mancata percezione delle retribuzioni. Se non si può affermare l'esistenza ora per allora di un'inattuazione di un rapporto che è stato costituito solo dopo, cosicché non possono ritenersi dovute le retribuzioni a titolo di corrispettivo, tuttavia deve ritenersi - almeno in astratto – che vi sia un danno risarcibile per il mancato percepimento della retribuzione che sarebbe stata corrisposta se il contratto fosse stato concluso fin da quando il lavoratore aveva diritto all'assunzione. Se chi agisce a titolo di adempimento rispetto al corrispettivo dovuto per un rapporto di lavoro già esistente è tenuto solo ad affermare la preesistenza del contratto, oltre all'offerta della prestazione ex art. 1217 c.c., chi agisce lamentando il ritardo della P.a. nell'assumerlo, ha diritto al risarcimento, purché risulti il verificarsi di un danno, oltre che la ricorrenza dei presupposti della mora della controparte nel procedere alla sua assunzione. Egli, infatti, non è necessariamente disoccupato e tuttavia, tenuto conto del permanere della disponibilità delle energie lavorative, tra i fattori normali di identificazione del pregiudizio v'è anche la mancanza di occupazione che si accompagna alla tardiva assunzione. In tali casi il danno consiste nel fatto che il lavoratore sia eventualmente rimasto privo di occupazione nel periodo di ritardo e abbia consequenzialmente perduto retribuzioni che avrebbe percepito se assunto dalla P.a. oppure sia stato occupato a condizioni economiche meno favorevoli di quelle che si sarebbero avute se vi fosse stato adempimento all'obbligo di assunzione. E infatti “in materia di impiego pubblico contrattualizzato, in caso di tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della P.a., non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego che non siano state riconosciute nei successivi atti di assunzione, in quanto tali voci presuppongono l'avvenuto perfezionamento ex tunc del rapporto di lavoro. Il lavoratore può invece agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla P.a. e in presenza di mora della
pagina 5 di 8 medesima, a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., ivi compreso, per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui sia accerti che l'assunzione fosse dovuta, detratto l'aliunde perceptum, qualora risulti, anche in via presuntiva, che l'interessato sia rimasto privo di occupazione nel periodo di ritardo nell'assunzione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori”. Nel caso in esame, poiché gli effetti che l' resistente era obbligata a realizzare in CP_1 favore della ricorrente (e cioè la conclusione del contratto) non si sono realizzati quando dovevano esserlo, era onere dell' dimostrare l'esistenza di una causa a essa non CP_1 imputabile ex art. 1218 c.c., il che non è avvenuto per i motivi detti. Non è inoltre contestato che – se l'assunzione fosse avvenuta tempestivamente – la ricorrente avrebbe percepito una retribuzione mensile pari a €. 1.685,00. È inoltre pacifico che costei ha lavorato – quale operatrice sociosanitaria – dal gennaio del 2023. Il danno da mancata assunzione può quindi essere quantificato nella misura di €. 1.685,00 mensili, detratto l'aliunde perceptum in tutte le successive occupazioni e fino alla data odierna. Sulla somma così determinata mese per mese sono poi dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. Al pagamento di tali somme deve essere condannata l' resistente. Parte_3
Afferma inoltre la ricorrente che la mancata assunzione le ha cagionato un danno alla salute, in seguito alle condizioni psichiche conseguenti alla notizia del diniego della conclusione del contratto. Tale domanda è fondata nei limiti di seguito precisati. Il consulente tecnico ha accertato che: “L'analisi degli elementi clinico-documentali indica che successivamente alla mancata assunzione da parte dell'Azienda Sanitaria, la sig.ra patì un disturbo ansioso con connotazioni depressive, per cui ha seguito terapia con Pt_1 tranquillanti minori (alprazolam). Si ritiene plausibile che tale disturbo psichico sia riconducibile alla mancata assunzione, per corrispondenza cronologia e topografica e per efficienza lesiva;
durante l'indagine peritale non sono emerse altre possibili cause né stati patologici preesistenti idonei a determinare l'insorgenza del disturbo, sicché si ritengono soddisfatti i criteri per l'affermazione del nesso causale fra i fatti dedotti in giudizio e l'insorgenza del disturbo psichico documentato. Peraltro all'esame odierno la periziata è risultata lucida, collaborante, ben orientata nel tempo e nello spazio, eloquio fluido ed informativo, cognitività conservata, assenza di ansia patologica, tono timico in asse;
non è risultato alcun trattamento psicofarmacologico né psicoterapico in atto, potendo dedurre che al presente non è rilevabile alcun segno e sintomo di patologia psichica suscettibile di accertamento medico legale. Si deduce l'assenza di menomazione permanente dell'integrità psicofisica riconducibile ai fatti di causa. Sulla base delle certificazioni in atti i ritiene possibile delineare una lesione psichica esclusivamente transitoria, di durata contenuta al periodo compreso fra ottobre 2022 e gennaio 2023, valorizzabile come inabilità temporanea parziale al 50% della durata di 30 giorni, inabilità temporanea al 25% della durata di 60 giorni. Si ritiene che per effetto della lesione psichica la ricorrente non è stata in grado di svolgere solo in parte le attività dell'ordinaria esistenza, specialmente nell'ambito delle attività strumentali e della vita di relazione, ma non sono state precluse alla stessa le attività elementari della vita quotidiana (ad esempio camminare, lavarsi, vestirsi, ecc.). Infine si ritiene che la condizione di inabilità
pagina 6 di 8 temporanea parziale possa ritenersi conclusa alla data dell'assunzione presso Villa Ranuzzi in data 13.1.2023”. Se così è, deve ritenersi sussistente un danno biologico temporaneo, con inabilità parziale al 50% per i primi trenta giorni e al 25% per i successivi 60. Applicando i parametri delle Tabelle di Milano, applicate da questo Tribunale, che prevedono la liquidazione di un importo pari a €. 115,00 giornalieri, comprensivo del danno morale, per l'intero periodo - pari a 90 giorni (di cui i primi 30 al 50% e gli altri 60 al 25%) - deve essere riconosciuta la somma di €. 3.450,00. Non può infatti farsi applicazione dei criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 del codice delle assicurazioni (per il caso di danni derivanti da sinistri stradali) poiché essi costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali (Cass. civ., III, n. 12408/11). Né la determinazione del danno in tale misura viola il principio della domanda ex art. 99 c.p.c. poiché l'indicazione della somma da parte della ricorrente è stata compiuta non solo con riferimento a una somma determinata, ma anche a quella maggiore o minore accertata e ritenuta di giustizia. Al pagamento della suddetta somma, liquidata all'attualità, deve essere condannata l di su di essa sono altresì dovuti rivalutazione monetaria e interessi legali Parte_3 CP_1 dalla presente pronuncia al saldo effettivo.
Nessun altro danno risulta provato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
sono definitivamente poste a carico dell resistente quelle della CTU liquidate come da separato Pt_3 decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, nella persona del giudice del lavoro dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nella causa n. 2311/23 R. G. LAV. promossa da contro Parte_1 Pt_3 di in persona del direttore generale pro tempore, ogni diversa istanza disattesa e
[...] CP_1 respinta, così provvede:
- accerta il diritto della ricorrente a essere assunta dall di con contratto di Parte_3 CP_1 lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno, operatore socio-sanitario, profilo BS, presso l'Ospedale Maggiore LO AL RD di CP_1
- condanna l di a immettere in servizio la ricorrente con contratto di Parte_3 CP_1 lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno come operatore socio-sanitario, profilo BS, presso l'Ospedale Maggiore LO AL RD di CP_1
- condanna l di al risarcimento del danno a favore della ricorrente pari alle Parte_3 CP_1 somme che avrebbe percepito a titolo di retribuzione mensile se fosse stata assunta dal 12.10.2022, detratto l'aliunde perceptum, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- condanna l di al risarcimento dell'ulteriore danno a favore della Parte_3 CP_1 ricorrente, liquidato in misura pari a complessivi €. 3.450,00, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- condanna l di al pagamento delle spese processuali a favore della Parte_3 CP_1 ricorrente, liquidate in complessivi €. 4.259,00, di cui €. 4.000,00 per compenso ed €. 259,00 per pagina 7 di 8 anticipazioni, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
pone definitivamente a carico dell di quelle della CTU, liquidate come da separato decreto, in atti;
Parte_3 CP_1
- fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione. Bologna, 18.9.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
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