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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/10/2025, n. 4347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4347 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in persona dei magistrati: dr.ssa Maria Luciana Dughetti Presidente dr. Ludovico Sburlati Giudice rel. dr.ssa Marisa Gallo Giudice ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg 6392/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliata presso Controparte_1
l'indirizzo Pec degli avv. Fabrizio Benintendi ed Enrico Lessona, che la rappresentano e difendono per delega in atti;
attrice;
CONTRO
Controparte_2
, elettivamente domiciliata in , corso Bramante 88, presso lo studio
[...] CP_1 degli avv. Chiara Fini e Luigi Bisi, che la rappresentano e difendono per delega in atti;
convenuta.
Oggetto: appalto pubblico.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice: “... In via principale
- accertata l'illegittimità e la scorrettezza dell'operato dell'
[...]
, previa eventuale disapplicazione della nota prot. Controparte_3
124793 del 26 novembre 2021 nonché delle determinazioni n. 455 del 1° marzo
2022 e n. 541 del 27 febbraio 2023, dichiarare il diritto di CP_1 all'applicazione, per il Servizio di Trasporto e Smaltimento rifiuti, delle condizioni contrattuali vigenti anteriormente all'intervenuta modifica e la conseguente illegittimità della variazione unilaterale delle condizioni contrattuali effettuata dall' , Parte_1 con conseguente responsabilità contrattuale della predetta Controparte_2 per inadempimento contrattuale, per tutti i motivi di cui in narrativa;
- dichiarare la responsabilità contrattuale della predetta
[...]
per inadempimento contrattuale, per tutti i motivi di cui in narrativa;
CP_2
- conseguentemente condannare l Parte_1
al pagamento in favore di
[...] [...]
con decorrenza dal 1° dicembre 2021 e sino alla Controparte_1 definitiva cessazione della condotta inadempiente della predetta
[...]
, della differenza tra le tariffe antecedenti e quelle applicate in CP_2 conseguenza dell'adozione della nota prot. 124793 del 26 novembre 2021 e delle successive determinazioni n. 455 del 1° marzo 2022 e n. 541 del 27 febbraio 2023, pari
➢ quanto al periodo 1° dicembre 2021-31 dicembre 2021 a € 17.575,26 oltre IVA, a seguito dell'approvazione del consuntivo 2021;
➢ quanto all'anno solare 2022 a € 196.324,65 oltre IVA, a seguito dell'approvazione del consuntivo 2022 e per effetto dell'errata quantificazione del conguaglio, senza considerare la revisione prezzi SCR riconosciuta transitoriamente, tenendo conto che è ad oggi pendente la richiesta di revisione prezzi ai sensi dell'art. 83 CSA, per le annualità successive al 2018;
➢ quanto all'anno solare 2023 a € 184.455,25 oltre IVA, a seguito
2 dell'approvazione del consuntivo 2023, per effetto dell'errata quantificazione del conguaglio, senza considerazione le ulteriori modifiche poste in essere dall' per tale annualità e senza considerare la revisione prezzi Controparte_2
SCR riconosciuta transitoriamente, tenendo conto che è ad oggi pendente la richiesta di revisione prezzi ai sensi dell'art. 83 CSA, per le annualità successive al
2018; così, per il periodo dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2023, per un totale di € 398.355,15 oltre IVA o la diversa somma da accertarsi in corso di causa;
oltre agli importi derivanti dagli effetti della precitata variazione sul 2024, in corso, e di talché la misura del danno andrà computata sino alla definitiva cessazione della condotta inadempiente della predetta;
Controparte_2 oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 dalla domanda e sino al soddisfo;
- in ogni caso, accertata e dichiarata la violazione ai principi di correttezza e buona fede della condotta assunta dall' Parte_1
convenuta con la precitata nota prot. 124793
[...] del 26 novembre 2021 nonché con le determinazioni n. 455 del 1° marzo 2022 e n.
541 del 27 febbraio 2023, dichiarare la responsabilità extracontrattuale dell' Controparte_2 medesima e per l'effetto condannarla al risarcimento del danno, come sopra computato, o comunque in via equitativa.
In ogni caso
Respingersi la domanda avversaria di condanna ex art. 1227 comma 1 o comma 2 c.c. per tutti i motivi di cui in narrativa.
In via istruttoria ...
In ogni caso
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”
Convenuta: “in via principale:
- accertata e dichiarata la legittimità e correttezza dell'operato dell' , CP_2 respingere integralmente le pretese avversarie in quanto infondate;
in via subordinata e con salvezza di gravame:
- nella denegata ipotesi in cui dovessero trovare riconoscimento, anche parziale, le pretese avversarie, accertare e dichiarare che sussistono i presupposti
3 per l'applicazione dell'art. 1227, comma 2 ovvero comma 1, c.c., tenuto conto del comportamento posto in essere da;
CP_1 in via di gradato subordine e con salvezza di gravame:
- nella denegata ipotesi in cui dovessero trovare riconoscimento, anche parziale, le pretese avversarie, con conseguente condanna dell' , ridurne CP_2
l'ammontare alla minor somma accertata in corso di causa;
in via istruttoria: ...
Con il favore delle spese di giudizio ex D.M. 10.3.2014 n. 55, oltre oneri riflessi ex art. 1 comma 208 legge n. 266/05 (23,8% sull'imponibile), trattandosi trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna all'Ente. Esente IVA e CPA.”
MOTIVAZIONE
1. Le domande attoree, relative alla concessione di costruzione e gestione del 13/10/2003, hanno a oggetto la condanna della convenuta al pagamento di complessivi € 398.355,16 (oltre Iva), in ragione dell'applicazione, per il servizio di trasporto e smaltimento di rifiuti sanitari, “delle condizioni contrattuali vigenti anteriormente all'intervenuta modifica” di cui alla nota del 26/11/2021 (cit. p. 34).
La convenuta ha chiesto il rigetto delle domande avversarie, sostenendo la legittimità della disposta rimodulazione dei prezzi unitari sulla base, in particolare, dell'art. 19 c. 2 bis L. 109/1994 e dell'art. 81 del capitolato speciale d'appalto.
2. L'oggetto della controversia rende opportuno rilevare che con la nota citata l , “anche al fine di allineare i prezzi dei servizi ai prezzi delle gare CP_2 aggiudicate dalla Centrale di Committenza Regionale – SCR – e valide per gli altri presidi ospedalieri”, ha “proceduto a rimodulare il canone presunto annuale e i prezzi unitari, deliberati in fase di avvio del servizio ... e revisionati su base ISTAT
..., adeguandoli ai prezzi della Convenzione Regionale”, secondo gli importi risultanti in una tabella allegata (doc. 32 fasc. att.).
Ciò premesso, va anzitutto osservato che la previsione dell'art. 19 c. 2 bis L.
109/1994 non è pertinente al caso di specie, perché riguarda le variazioni del piano relativo all'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario, mentre dalla premessa della nota del 26/11/2021 risulta che essa non è stata
4 adottata “per un riequilibrio economico del PEF”, ma per uniformare i prezzi dei servizi a quelli di altre gare aggiudicate nel frattempo dalla Centrale di
Committenza Regionale per enti diversi, “avvalendosi della facoltà prevista dall'art.
81 del CSA”.
Occorre quindi trattare le questioni relative all'applicazione dell'ultimo comma di questo articolo, ai sensi del quale “l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni alle prestazioni minime ritenute opportune dalla Stazione appaltante e che questa gli abbia ordinato, purché non mutino essenzialmente la natura dei servizi e prestazioni comprese nell'appalto” (sul punto, comp. risp. p. 29
e seg.)
Con riferimento a questa previsione, in applicazione delle regole codicistiche in materia di efficacia del contratto (art. 1372 Cc) e canone di buona fede (art. 1366 e 1375 Cc), è da ritenere che essa riguardi solo variazioni non essenziali delle prestazioni dell'appaltatore - relative, per esempio, a modalità pratiche, tempi e luoghi della loro esecuzione - e non consenta, invece, la modificazione disposta dalla convenuta, che incide significativamente sul sinallagma negoziale: le pattuizioni di altri contratti non possono infatti mutare gli accordi in essere tra le parti.
Ne discende l'illegittimità della nota in esame e delle successive determinazioni attuative, comportante un inadempimento contrattuale.
3. Accolta la tesi attorea, va ora osservato che l' non ha CP_2 specificamente contestato gli analitici conteggi della società (cit. p. 32 e 33), che richiamano fatture e tabelle (doc. 35, 53 e 70 - 72 fasc. att.).
Le affermazioni della convenuta sul punto devono infatti ritenersi generiche
(comp. risp. p. 35 e mem. 03/10/2024 p. 9), tenuto conto sia del principio secondo cui il livello di specificità della contestazione deve essere proporzionale a quello dell'allegazione (Cass. 8933/2009), sia della piena possibilità di prospettare conteggi alternativi, trattandosi di forniture rese in favore dell' stessa. CP_2
Ne discende la condanna della convenuta al pagamento delle somme richieste, pari a complessivi € 398.355,16, oltre Iva e interessi di mora ex art. 5 D.
L.vo 231/2002 dal 04/04/2024 (data della domanda) al saldo.
Le considerazioni che precedono assorbono le altre questioni trattate dalle parti.
5 4. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc e - tenuto conto dei caratteri della controversia e delle questioni trattate -, si liquidano in €
17.252,00 per compenso (in relazione ai valori medi della tabella di riferimento per la fase di studio della controversia, la fase introduttiva del giudizio e la fase decisionale e ai valori minimi per la fase istruttoria), con rimborso del contributo unificato e delle spese forfettarie nella misura del 15%.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, condanna l Controparte_2
a pagare alla €
[...] Controparte_1
398.355,16, oltre Iva e interessi di mora ex art. 5 D. L.vo 231/2002 dal 04/04/2024 al saldo;
condanna l Controparte_2
, a rimborsare alla le spese
[...] Controparte_1 di lite, liquidate in € 17.252,00 per compenso, oltre contributo unificato, spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva.
Torino, 03/10/2025 (secondo la composizione del collegio del 04/07/2025).
IL GIUDICE EST. LA PRESIDENTE
dr. Ludovico Sburlati dr.ssa Maria Luciana Dughetti
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