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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/03/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 145/2023 R.G. promossa da
(cf: in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura su foglio separato in atti, dagli avv.ti Carlo Vermiglio, Nunziello Anastasi e Dario Sammartino, anche disgiuntamente, presso i quali è domiciliata;
attrice in riassunzione contro
, quale titolare della ditta individuale A.S. Impianti di Controparte_1
FA NO (cf: , contumace;
P.IVA_2
convenuto in riassunzione
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c.
All'udienza collegiale del 22 novembre 2024 il difensore della parte attrice in riassunzione ha precisato le conclusioni come in atti, qui da intendersi richiamate e trascritte, e la causa è stata posta in decisione, con assegnazione del termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 1600/2011 il Tribunale di Catania intimava alla il pagamento, in favore di , in qualità di Parte_1 Controparte_1 titolare della A.S. Impianti, della somma di €. 212.147,27, di cui €.175.912,40 a saldo di fatture per la fornitura e posa in opera, nel 2010, di un impianto di climatizzazione ed €. 36.234,87 per gli interventi di manutenzione, relativi al periodo da maggio a novembre 2010, come da convenzione del 7.9.2007.
Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione l'associazione, eccependo:
-) quanto alle fatture relative alla fornitura e posa in opera dell'impianto, il pagamento dei corrispettivi indicati in fattura - in parte con assegni e, quanto a €.
99.995,00, in contanti, come da quietanze sottoscritte dall' - ad eccezione della CP_1 somma di €.20.682,45;
-) quanto alle fatture concernenti gli interventi manutenzione, l'inesistenza di valido titolo, ad eccezione dell'importo di €.6.444,45;
-) di non avere saldato i residui importi di €.20.682,45 ed €.6.444,45, in ragione dei difetti dell'impianto fornitole e, quindi, della mancata puntuale esecuzione del contratto di fornitura da parte dell' . CP_1
Con sentenza n. 2419/2017, pubblicata in data 23.7.2017, il tribunale accoglieva parzialmente l'opposizione, revocando l'opposto decreto ingiuntivo e condannando l'associazione al pagamento della minore somma di euro 127.121,90 oltre interessi di legge e spese in ragione della metà.
Esponeva, in particolare, che la prova degli eccepiti pagamenti era stata fornita dall'opponente solo quanto agli assegni, non anche quanto al pagamento di €.99.995 in contanti, risultante da quietanze la cui sottoscrizione era stata disconosciuta da
, senza che l'associazione avesse proposto tempestiva istanza di verificazione;
CP_1 il credito per le prestazioni di manutenzione non era stato provato dall'opposto, salvo che per la parte non contestata di €.6.444,45; l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. formulata dall'opponente era generica e comunque superata dal collaudo finale dell'impianto. Sicchè il residuo credito dell'A.S. Impianti di FA NO era pari ad euro 99.995,00 + 20.682,45 + 6.444,45, in totale appunto 127.121,90. Con sentenza n.698/2021, questa Corte d'appello rigettava il gravame proposto dall'associazione e confermava la sentenza di primo grado. Per quanto qui ancora d'interesse, la Corte ribadiva l'intervenuta decadenza processuale della associazione dal potere di chiedere la verificazione delle sottoscrizioni apposte alle quietanze di pagamento allegate, non avendo formulato tempestiva istanza ai sensi dell'art. 216
c.p.c.
Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso per cassazione Parte_1
affidato a due motivi. Con ordinanza n.32169 del 2022 la Suprema Corte accoglieva il primo motivo e dichiarava inammissibile il secondo, rinviando la causa in relazione al motivo accolto a questa Corte di appello.
, pertanto, riassumeva innanzi a questa Corte la causa, ai sensi Parte_1 dell'art. 392 c.p.c., con atto di citazione ritualmente notificato ad FA NO ai sensi dell'art. 143 c.p.c., come in allegato.
Disposta ed espletata ctu grafologica, la causa, compiuti i termini assegnati per il deposito di conclusionali, perveniva alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Suprema Corte ha cassato la sentenza di appello, in relazione al primo motivo, accolto, e rimesso le parti innanzi a questo giudice di rinvio, per avere omesso di considerare se vi fosse stata o meno una implicita istanza di verificazione delle scritture private disconosciute da (ossia le quietanze di pagamento di somme CP_1 in contanti per l'importo complessivo di €.99.995,00, prodotte dall'Associazione appellante nel giudizio di primo grado), istanza ravvisabile - precisa il giudice di legittimità - anche quando si insista per l'accoglimento di una pretesa che presuppone l'autenticità del documento.
La S.C. ha, infatti, evidenziato che “a fronte di un motivo d'appello che contestava come l'istanza di verificazione, pur non formalmente proposta, fosse stata implicitamente formulata, sussistendo sufficienti elementi nel senso della autenticità delle sottoscrizioni, la Corte di Catania si è limitata ad affermare che la ricorrente era incorsa in una decadenza processuale, non avendo chiesto la verificazione delle sottoscrizioni, senza considerare se vi fosse o meno stata una implicita istanza di verificazione. La Corte d'Appello si è così posta in contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità, la quale ha reiteratamente affermato che l'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può anche essere implicita, come quando si insista per l'accoglimento di una pretesa che presuppone l'autenticità del documento e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, né
l'assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronunzia al riguardo”.
Nel caso di specie, in effetti, ben ricorrono i presupposti per l'applicazione dei principi affermati dalla pronunzia rimettente, avendo l'associazione , Parte_1 nel corso del giudizio di primo grado, sempre insistito per l'accoglimento della proposta opposizione e delle eccezioni di pagamento formulate, ivi compresa quella portata dalle quietanze disconosciute, la cui verificazione, pertanto, poteva e doveva disporsi alla stregua della documentazione già allegata in atti.
Si è pertanto ammessa in questa sede la verificazione richiesta, al fine di accertare, tramite consulenza grafologica, l'autenticità delle sottoscrizioni apposte da FA
NO alle quietanze prodotte dall'associazione opponente (doc. 2 del fascicolo di primo grado: “ricevute”), utilizzando quali scritture di comparazione le fotocopie di assegni recanti la sigla per ricevuta (di cui ai documenti da 9 a 20 della produzione di primo grado dell'associazione medesima).
L'autenticità delle sottoscrizioni apposte alle suddette ricevute è stata confermata dalla disposta consulenza grafologica, la quale, alla stregua degli approfonditi accertamenti svolti e delle articolate motivazioni espresse nella relazione (cui si rinvia), è pervenuta alla conclusione che “fermo il limite derivante dalla disponibilità delle sole copie fotostatiche della documentazione offerta ai fini comparativi”
(documenti, questi, invece mai disconosciuti dall' neppure quanto alla loro CP_1
riproduzione fotostatica) “tutte le firme in verifica sono con elevata probabilità riconducibili all'attività grafica del signor FA NO”.
A tali conclusioni il consulente tecnico d'ufficio è pervenuto avendo escluso la presenza di elementi di alterazione/contraffazione dei documenti (pag. 13 della relazione) ed avendo al contempo affermato: -) le firme in verifica presentano caratteristiche di piena corrispondenza, sì da apparire certamente riconducibili a una medesima mano scrivente (pag. 20);
-) non emergono elementi di stentatezza (il tracciato è rapido, spontaneo, energico e altamente personalizzato: pag. 23);
-) all'osservazione dei termini di paragone si coglie la perfetta corrispondenza stilistico-espressiva riconducibile a una medesima gestualità (pag. 26);
-) il ritmo, la progressione delle forme, la gestione dello spazio, che caratterizzano i paragoni, trovano piena corrispondenza con le firme in verifica (pag. 28).
Dovendosi affermare, pertanto, l'autenticità delle sottoscrizioni apposte da CP_1 alle ricevute di pagamento prodotte dall'associazione, per complessivi €. 99.995,00, la sentenza di primo grado va conseguentemente parzialmente riformata, dovendosi condannare l'opponente associazione al pagamento, in favore della controparte, della restante somma (accertata come dovuta nei precedenti gradi di giudizio con statuizione confermata dalla Cassazione e ormai passata in giudicato) di €.27.126,90
(euro 20.682,45 + 6.444,45), in luogo della somma di €. 127.121,90.
Va infine disposta la compensazione integrale tra le parti delle spese di tutti i gradi di giudizio, tenuto conto della rilevante sproporzione tra l'importo ingiunto e quello dovuto (esclusa la condanna al pagamento delle spese processuali della parte risultata comunque vittoriosa: Cass. SU n.32061 del 2022).
Vanno poste definitivamente a carico di FA NO le spese della ctu, come già separatamente liquidate.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 2419/2017 del
Tribunale di Catania: ferma restando la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, condanna l'opponente al pagamento in favore di FA NO della minore Parte_1 somma di €.27.126,90, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
compensa interamente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio;
pone definitivamente a carico di FA NO le spese della ctu grafologica disposta in questo grado, come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 145/2023 R.G. promossa da
(cf: in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura su foglio separato in atti, dagli avv.ti Carlo Vermiglio, Nunziello Anastasi e Dario Sammartino, anche disgiuntamente, presso i quali è domiciliata;
attrice in riassunzione contro
, quale titolare della ditta individuale A.S. Impianti di Controparte_1
FA NO (cf: , contumace;
P.IVA_2
convenuto in riassunzione
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c.
All'udienza collegiale del 22 novembre 2024 il difensore della parte attrice in riassunzione ha precisato le conclusioni come in atti, qui da intendersi richiamate e trascritte, e la causa è stata posta in decisione, con assegnazione del termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 1600/2011 il Tribunale di Catania intimava alla il pagamento, in favore di , in qualità di Parte_1 Controparte_1 titolare della A.S. Impianti, della somma di €. 212.147,27, di cui €.175.912,40 a saldo di fatture per la fornitura e posa in opera, nel 2010, di un impianto di climatizzazione ed €. 36.234,87 per gli interventi di manutenzione, relativi al periodo da maggio a novembre 2010, come da convenzione del 7.9.2007.
Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione l'associazione, eccependo:
-) quanto alle fatture relative alla fornitura e posa in opera dell'impianto, il pagamento dei corrispettivi indicati in fattura - in parte con assegni e, quanto a €.
99.995,00, in contanti, come da quietanze sottoscritte dall' - ad eccezione della CP_1 somma di €.20.682,45;
-) quanto alle fatture concernenti gli interventi manutenzione, l'inesistenza di valido titolo, ad eccezione dell'importo di €.6.444,45;
-) di non avere saldato i residui importi di €.20.682,45 ed €.6.444,45, in ragione dei difetti dell'impianto fornitole e, quindi, della mancata puntuale esecuzione del contratto di fornitura da parte dell' . CP_1
Con sentenza n. 2419/2017, pubblicata in data 23.7.2017, il tribunale accoglieva parzialmente l'opposizione, revocando l'opposto decreto ingiuntivo e condannando l'associazione al pagamento della minore somma di euro 127.121,90 oltre interessi di legge e spese in ragione della metà.
Esponeva, in particolare, che la prova degli eccepiti pagamenti era stata fornita dall'opponente solo quanto agli assegni, non anche quanto al pagamento di €.99.995 in contanti, risultante da quietanze la cui sottoscrizione era stata disconosciuta da
, senza che l'associazione avesse proposto tempestiva istanza di verificazione;
CP_1 il credito per le prestazioni di manutenzione non era stato provato dall'opposto, salvo che per la parte non contestata di €.6.444,45; l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. formulata dall'opponente era generica e comunque superata dal collaudo finale dell'impianto. Sicchè il residuo credito dell'A.S. Impianti di FA NO era pari ad euro 99.995,00 + 20.682,45 + 6.444,45, in totale appunto 127.121,90. Con sentenza n.698/2021, questa Corte d'appello rigettava il gravame proposto dall'associazione e confermava la sentenza di primo grado. Per quanto qui ancora d'interesse, la Corte ribadiva l'intervenuta decadenza processuale della associazione dal potere di chiedere la verificazione delle sottoscrizioni apposte alle quietanze di pagamento allegate, non avendo formulato tempestiva istanza ai sensi dell'art. 216
c.p.c.
Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso per cassazione Parte_1
affidato a due motivi. Con ordinanza n.32169 del 2022 la Suprema Corte accoglieva il primo motivo e dichiarava inammissibile il secondo, rinviando la causa in relazione al motivo accolto a questa Corte di appello.
, pertanto, riassumeva innanzi a questa Corte la causa, ai sensi Parte_1 dell'art. 392 c.p.c., con atto di citazione ritualmente notificato ad FA NO ai sensi dell'art. 143 c.p.c., come in allegato.
Disposta ed espletata ctu grafologica, la causa, compiuti i termini assegnati per il deposito di conclusionali, perveniva alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Suprema Corte ha cassato la sentenza di appello, in relazione al primo motivo, accolto, e rimesso le parti innanzi a questo giudice di rinvio, per avere omesso di considerare se vi fosse stata o meno una implicita istanza di verificazione delle scritture private disconosciute da (ossia le quietanze di pagamento di somme CP_1 in contanti per l'importo complessivo di €.99.995,00, prodotte dall'Associazione appellante nel giudizio di primo grado), istanza ravvisabile - precisa il giudice di legittimità - anche quando si insista per l'accoglimento di una pretesa che presuppone l'autenticità del documento.
La S.C. ha, infatti, evidenziato che “a fronte di un motivo d'appello che contestava come l'istanza di verificazione, pur non formalmente proposta, fosse stata implicitamente formulata, sussistendo sufficienti elementi nel senso della autenticità delle sottoscrizioni, la Corte di Catania si è limitata ad affermare che la ricorrente era incorsa in una decadenza processuale, non avendo chiesto la verificazione delle sottoscrizioni, senza considerare se vi fosse o meno stata una implicita istanza di verificazione. La Corte d'Appello si è così posta in contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità, la quale ha reiteratamente affermato che l'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può anche essere implicita, come quando si insista per l'accoglimento di una pretesa che presuppone l'autenticità del documento e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, né
l'assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronunzia al riguardo”.
Nel caso di specie, in effetti, ben ricorrono i presupposti per l'applicazione dei principi affermati dalla pronunzia rimettente, avendo l'associazione , Parte_1 nel corso del giudizio di primo grado, sempre insistito per l'accoglimento della proposta opposizione e delle eccezioni di pagamento formulate, ivi compresa quella portata dalle quietanze disconosciute, la cui verificazione, pertanto, poteva e doveva disporsi alla stregua della documentazione già allegata in atti.
Si è pertanto ammessa in questa sede la verificazione richiesta, al fine di accertare, tramite consulenza grafologica, l'autenticità delle sottoscrizioni apposte da FA
NO alle quietanze prodotte dall'associazione opponente (doc. 2 del fascicolo di primo grado: “ricevute”), utilizzando quali scritture di comparazione le fotocopie di assegni recanti la sigla per ricevuta (di cui ai documenti da 9 a 20 della produzione di primo grado dell'associazione medesima).
L'autenticità delle sottoscrizioni apposte alle suddette ricevute è stata confermata dalla disposta consulenza grafologica, la quale, alla stregua degli approfonditi accertamenti svolti e delle articolate motivazioni espresse nella relazione (cui si rinvia), è pervenuta alla conclusione che “fermo il limite derivante dalla disponibilità delle sole copie fotostatiche della documentazione offerta ai fini comparativi”
(documenti, questi, invece mai disconosciuti dall' neppure quanto alla loro CP_1
riproduzione fotostatica) “tutte le firme in verifica sono con elevata probabilità riconducibili all'attività grafica del signor FA NO”.
A tali conclusioni il consulente tecnico d'ufficio è pervenuto avendo escluso la presenza di elementi di alterazione/contraffazione dei documenti (pag. 13 della relazione) ed avendo al contempo affermato: -) le firme in verifica presentano caratteristiche di piena corrispondenza, sì da apparire certamente riconducibili a una medesima mano scrivente (pag. 20);
-) non emergono elementi di stentatezza (il tracciato è rapido, spontaneo, energico e altamente personalizzato: pag. 23);
-) all'osservazione dei termini di paragone si coglie la perfetta corrispondenza stilistico-espressiva riconducibile a una medesima gestualità (pag. 26);
-) il ritmo, la progressione delle forme, la gestione dello spazio, che caratterizzano i paragoni, trovano piena corrispondenza con le firme in verifica (pag. 28).
Dovendosi affermare, pertanto, l'autenticità delle sottoscrizioni apposte da CP_1 alle ricevute di pagamento prodotte dall'associazione, per complessivi €. 99.995,00, la sentenza di primo grado va conseguentemente parzialmente riformata, dovendosi condannare l'opponente associazione al pagamento, in favore della controparte, della restante somma (accertata come dovuta nei precedenti gradi di giudizio con statuizione confermata dalla Cassazione e ormai passata in giudicato) di €.27.126,90
(euro 20.682,45 + 6.444,45), in luogo della somma di €. 127.121,90.
Va infine disposta la compensazione integrale tra le parti delle spese di tutti i gradi di giudizio, tenuto conto della rilevante sproporzione tra l'importo ingiunto e quello dovuto (esclusa la condanna al pagamento delle spese processuali della parte risultata comunque vittoriosa: Cass. SU n.32061 del 2022).
Vanno poste definitivamente a carico di FA NO le spese della ctu, come già separatamente liquidate.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 2419/2017 del
Tribunale di Catania: ferma restando la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, condanna l'opponente al pagamento in favore di FA NO della minore Parte_1 somma di €.27.126,90, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
compensa interamente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio;
pone definitivamente a carico di FA NO le spese della ctu grafologica disposta in questo grado, come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo