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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 08/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del Lavoro, dott. Francesco Giardina, al termine dell'udienza del 08/01/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2364/2024 R.G., promossa
DA in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. ASPANO FRANCESCO P.IVA_1
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. ALTESE Controparte_1 C.F._1
FABIO MARIA
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14/11/2024, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 235/2024 emesso dal Giudice del Lavoro di
Marsala in data 01.10.2024 con il quale è stato ingiunto al pagamento della somma di €
6.560,25, oltre interessi e spese processuali, in favore di . Controparte_1
L'opponente ha rappresentato di stare “attraversando un periodo di particolare difficoltà, dovuto al ritardato pagamento delle varie commesse che l'odierno opponente ha svolto per i vari enti comunali della provincia di Trapani” e di essere, allo stato attuale, “impossibilitata a pagare in maniera corretta, quanto spettante alla sua ex lavoratrice, se non nelle forme che si ritengono opportune”.
- premettendo di avere proposto ai lavoratori un piano di Parte_1 rientro non accettato dalla sola - ha chiesto all'adito Tribunale di “esperire, Controparte_1 all'udienza di comparizione delle parti, il previsto tentativo di conciliazione”.
2. , con memoria depositata in data 02.1.2025, ha contestato la Controparte_1
l'ammissibilità e, comunque, la fondatezza dell'opposizione di cui ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
1 3. La causa, istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti a corredo dei rispettivi atti difensivi, è stata decisa all'odierna udienza.
4. Va preliminarmente osservato che con il procedimento monitorio viene in rilievo un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato;
instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.; cfr anche Cass. sez. II civ. n.
4974/00 secondo cui “nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato dall'intimato ex art. 645 c.p.c., l'oggetto del giudizio verte, una volta instauratosi il contraddittorio, non solo (e non tanto) sull'ammissibilità e sulla validità del procedimento monitorio, ma anche (e soprattutto) sulla fondatezza della domanda di merito coltivata dall'opposto, sulla quale il giudice è tenuto a pronunciarsi anche quando, in ipotesi, riscontri una qualsivoglia ipotesi di nullità del ricorso per ingiunzione e del decreto reclamato
(queste potendo incidere, al più, sul regolamento delle spese”) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria.
Nel procedimento di ingiunzione, infatti, colui che promuove il giudizio di opposizione può essere parificato all'attore dell'ordinario giudizio di cognizione solo da un punto di vista formale, poiché da un punto di vista sostanziale è, viceversa, l'opposto che avanza in giudizio la pretesa creditoria;
ai fini della distribuzione dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., occorre, allora, dare rilievo all'effettiva e naturale posizione delle parti, restando a carico dell'opposto la prova dell'esistenza del credito ed a carico dell'opponente quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione. Da ciò consegue che, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe a chi fa valere il diritto in giudizio fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
5071 del 03/03/2009).
5. Ciò premesso, va evidenziato che è circostanza pacifica, oltre che documentalmente provata, che ha prestato attività lavorativa dal 17.04.2023 al 29.07.2024 in Controparte_1 favore dell'odierna parte opponente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale al 50%, regolato dal CCNL per le imprese esercenti “servizi postali in appalto” -
Livello 4 - Qualifica Impiegato P. T. - Mansione Impiegato Amministrativo.
6. Una volta accertato lo svolgimento dell'attività lavorativa e la correlativa insorgenza di obbligazioni retributive, grava sul datore di lavoro l'onere di provare il pagamento della retribuzione.
2 Ed invero, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale che si condivide,
l'attore che agisce per l'esatto adempimento può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento, mentre il convenuto deve dimostrare l'esatto adempimento, cioè il pagamento dell'importo dovuto, così estinguendo il diritto azionato, ovvero l'impossibilità sopravvenuta a sé non imputabile (cfr., sul riparto dell'onere probatorio, Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Nel caso di specie, l'opponente, non provando la corresponsione di alcuna somma di denaro in favore della parte opposta, non ha assolto al proprio onere probatorio sicché, stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione, va senz'altro accolta la domanda della lavoratrice originariamente proposta in sede monitoria, volta alla condanna dell'ente al pagamento delle retribuzioni maturate e risultante dalle buste paga in atti.
7. In conclusione, considerato che nell'atto introduttivo non viene dedotto alcun motivo di revoca del decreto (non essendo l'incapienza economica del debitore una causa di giustificazione dell'inadempimento), fallito il tentativo di conciliazione condotto, la causa va decisa con la conferma del decreto opposto e il rigetto dell'opposizione
8. Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto: a) dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. 10 marzo
2014 n. 55; b) del valore della controversia;
c) dei valori minimi di cui alle citate tabelle stante la natura della controversia non comportante la valutazione di questioni fattuali e giuridiche complesse.
Va inoltre mantenuta ferma la condanna della parte ingiunta – poi opponente – al pagamento delle spese (già liquidate) della fase monitoria.
9. Non si ravvisano i presupposti della temerarietà della lite né parte opposta ha dedotto alcunché in ordine alla concreta ed effettiva esistenza di un pregiudizio conseguente al comportamento processuale di controparte
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, in persona del giudice Francesco Giardina, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2364/2024:
1. rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
2. conferma il decreto ingiuntivo n. 235/2024 del Tribunale di Marsala;
3. dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 235/2024 del Tribunale di Marsala;
4. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 rifondere le spese di lite sostenute dalla lavoratrice, che liquida in € 2.109,00 per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. da distrarsi in favore dell'avv. Altese dichiaratosi antistatario.
3 5. lascia a carico dell'opponente le spese del procedimento monitorio con distrazione in favore dell'avv. Altese.
Così deciso in Marsala, il 08/01/2025
IL GIUDICE
Francesco Giardina
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Francesco
Giardina, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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