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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 09/06/2025, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1097/2015 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza – Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al ruolo il 20/04/2015 al n. 1097/2015 R.G., avente ad oggetto ad oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
TRA
, (C.F. ), rappresentata e difesa, Parte_1 CodiceFiscale_1 giusta procura in atti, dall'Avv. Rosita Gerardi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Viggiano (PZ) alla Via Palestro n. 2;
ATTRICE
E
(L.R. n. 1/2017, Controparte_1
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso, come da procura in atti, dall'Avv. Pierluigi Lapolla ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Potenza alla Via Ciccotti n. 10;
CONVENTO
NONCHÉ
(C.F. ), in persona del sindaco pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Nicola Molinari ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Cristiano Cuomo in Potenza alla Via della Tecnica n. 24;
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 26/02/2025, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da relativi atti, qui da intendersi richiamati.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Proc. n. 1097/2015 R.G.
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato (e integrato ex art. 163 nn. 3 e 4 c.p.c.)
conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, il Parte_1 [...]
e il onde conseguirne, previo CP_2 Controparte_1 accertamento della relativa responsabilità ex art. 2051 c.c., la condanna solidale al risarcimento dei danni da essa subiti in data 28/01/2013 alle ore 23:50 circa in Villa
D'Agri Marsicovetere, allorquando, alla Via Paolo Borsellino, rovinava in una cunetta non visibile o segnalata, successivamente meglio identificata quale canale di scolo delle acque consortili adiacente al ciglio della strada.
2. Si costituivano in giudizio entrambi gli enti convenuti, contestando a vario titolo la domanda attorea;
il , in particolare, eccepiva l'incompetenza per materia del CP_1
Tribunale per essere competente il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la
Corte di Appello di Napoli, ai sensi dell'art. 140, lett. e) del R.D. n. 1775 del 1933.
3. Espletate le prove testimoniali e consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e all'udienza del 26/02/2025 veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vigente ratione temporis.
4. Ciò premesso, deve rilevarsi come, alla luce dei più recenti pronunciamenti giurisprudenziale, vada accolta l'eccezione di incompetenza per materia tempestivamente formulata (sin dalla comparsa di costituzione e risposta, a sua volta depositata nei termini) dal convenuto, occorrendo pertanto procedere, ex art. 38, comma 2, c.p.c., alla CP_1 relativa statuizione declinatoria, in favore dell'autorità giurisdizionale competente, i.e. il
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli.
5. Dalla prospettazione attorea si desume che l'istante si duole della carenza di attività preventiva e/o manutentiva con riguardo ad un canale di scolo delle acque consortili adiacente al ciglio della strada, nel quale ella cadeva perché non visibile e non segnalato né adeguatamente posto in sicurezza con coperture, addossando pertanto al CP_1
(quale Ente proprietario del canale di scolo) e al (quale custode della strada CP_2 immediatamente adiacente al suddetto canale) la responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c.
6. Orbene, appare evidente che il danno di cui l'istante chiede il risarcimento è stato causato, secondo la prospettazione attorea, dall'omessa manutenzione di un canale, ovvero da un'opera idraulica, e pertanto viene il rilievo l'art. 140, lett. e) del R.D. n. 1775 del 1933, il quale affida al Tribunale delle Acque la competenza a conoscere delle
2 Proc. n. 1097/2015 R.G.
“controversie per risarcimenti di danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione”.
6.1. Nell'offrire una esatta perimetrazione della norma (al fine di dirimere i potenziali conflitti di competenza tra l'autorità giudiziaria ordinaria e il Tribunale delle Acque) le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 1066/2006, avevano affermato il principio per cui al giudice ordinario spetta la competenza a conoscere “le controversie aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque”, lasciando aperta alla giurisprudenza successiva (che infatti ha operato diverse ricostruzioni) la problematica concernente l'esatta perimetrazione del concetto di occasionalità rispetto alle vicende relative al governo delle acque.
6.2. Soltanto di recente è pervenuto un ulteriore intervento chiarificatore del massimo consesso giurisdizionale, che con la sentenza del 29 agosto 2024, n. 23332, nel comporre il contrasto ancora aperto, hanno affermato il seguente principio di diritto: “L'art. 140, lettera e) del r.d. n. 1775 del 1933, deve essere interpretato nel senso che sono devolute alla competenza del Tribunale Regionale delle Acque tutte le domande, comunque motivate, rivolte contro il proprietario o gestore di un'opera idraulica ed intese ad ottenere il risarcimento di un danno causato dal modo in cui tale opera è stata realizzata, gestita o mantenuta”.
6.3. La citata pronuncia, in sintesi, ha chiarito che:
a) il testo della norma [art. 140, lett. e) del R.D. n. 1775 del 1933 cit.] àncora la competenza del Tribunale delle Acque alla verifica della sussistenza di un nesso di causa tra “l'opera eseguita” dalla p.a. e il danno;
b) tale nesso va apprezzato in base al criterio condizionalistico, da tempo assurto ad archetipo, nella giurisprudenza, di criterio di verifica della causalità materiale, temperato
- per evitare i rischi della sovracausalità - da due limiti: il limite della c.d. “imprevedibilità oggettiva” (Sez. Un. n. 576/08, 577/08, 578/08) e quello dello scopo della norma violata
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8778 del 03/04/2024);
c) una simile nozione di causalità materiale deve ritenersi comprensiva di tutti i casi in cui l'opera idraulica abbia svolto il ruolo di causa o concausa dell'evento dannoso, quindi di tutti i danni da difettosa progettazione, da difettosa esecuzione, da difettosa manutenzione, da difettosa vigilanza e i danni imputabili al custode a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. o ex art. 2053 c.c.;
3 Proc. n. 1097/2015 R.G.
d) il raffronto dell'attuale disciplina normativa con quella previgente (nonché la ratio alla sua base) evidenzia l'intento legislativo di fissare la competenza dei Tribunali regionali delle acque pubbliche a prescindere: 1) dall'esistenza di un previo provvedimento amministrativo;
2) dall'esistenza di una condotta commissiva anziché omissiva della P.A.;
3) dall'esistenza di una “connessione” tra l'opera fonte di danno e l'attività istituzionale della Pubblica Amministrazione;
e) in definitiva, quel che occorre per radicare la competenza del Tribunale delle Acque “è che il danno sia stato causato dall'opera idraulica, e null'altro”, sicché il fatto stesso che un'opera idraulica abbia arrecato danno è sufficiente “ad istituire un nesso tra
l'attività della P.A. e la fonte del danno”.
6.4. Sulla scorta degli anzidetti principi ermeneutici, cui il Tribunale non può che dare continuità, deve ritenersi che l'autorità giudiziaria competente ad esaminare la domanda attorea, per come quivi formulata, sia il Tribunale delle Acque, venendo un rilievo un danno cagionato, nel senso di cui sopra, da un'opera idraulica.
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 38 co. 2 c.p.c., accolta – con efficacia assorbente di ogni ulteriore profilo – l'eccezione in tal senso formulata dal convenuto, va CP_1 dichiarata l'incompetenza del Tribunale in favore dell'autorità giudiziaria competente per materia, ossia il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli, con conseguente cancellazione della causa dal ruolo e onere per le parti di riassunzione, a pena di estinzione ex artt. 50, co. 2, e 307 c.p.c., entro 3 mesi dalla comunicazione del presente provvedimento, dinanzi al giudice competente.
7. Infine, quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si ritiene che l'intervento solo recente delle Sezioni Unite (e dunque il mutamento della giurisprudenza su un profilo decisivo per la controversia) ne imponga la totale compensazione tra tutte le parti in causa.
Quanto alle spese di CTU, come liquidate con separato decreto, le stesse vanno poste a definitivo carico solidale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dott. Generoso Valitutti, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 1097/2015 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1. dichiara l'incompetenza per materia del Tribunale di Potenza, individuando quale giudice competente il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di
Appello di Napoli, e per l'effetto ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
4 Proc. n. 1097/2015 R.G.
2. fissa il termine perentorio di mesi 3 dalla comunicazione del presente provvedimento per riassumere la causa innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la
Corte di Appello di Napoli;
3. compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti;
4. pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a definitivo carico di tutte le parti in solido tra loro.
Potenza, 09/06/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
5
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza – Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al ruolo il 20/04/2015 al n. 1097/2015 R.G., avente ad oggetto ad oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
TRA
, (C.F. ), rappresentata e difesa, Parte_1 CodiceFiscale_1 giusta procura in atti, dall'Avv. Rosita Gerardi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Viggiano (PZ) alla Via Palestro n. 2;
ATTRICE
E
(L.R. n. 1/2017, Controparte_1
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso, come da procura in atti, dall'Avv. Pierluigi Lapolla ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Potenza alla Via Ciccotti n. 10;
CONVENTO
NONCHÉ
(C.F. ), in persona del sindaco pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Nicola Molinari ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Cristiano Cuomo in Potenza alla Via della Tecnica n. 24;
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 26/02/2025, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da relativi atti, qui da intendersi richiamati.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Proc. n. 1097/2015 R.G.
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato (e integrato ex art. 163 nn. 3 e 4 c.p.c.)
conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, il Parte_1 [...]
e il onde conseguirne, previo CP_2 Controparte_1 accertamento della relativa responsabilità ex art. 2051 c.c., la condanna solidale al risarcimento dei danni da essa subiti in data 28/01/2013 alle ore 23:50 circa in Villa
D'Agri Marsicovetere, allorquando, alla Via Paolo Borsellino, rovinava in una cunetta non visibile o segnalata, successivamente meglio identificata quale canale di scolo delle acque consortili adiacente al ciglio della strada.
2. Si costituivano in giudizio entrambi gli enti convenuti, contestando a vario titolo la domanda attorea;
il , in particolare, eccepiva l'incompetenza per materia del CP_1
Tribunale per essere competente il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la
Corte di Appello di Napoli, ai sensi dell'art. 140, lett. e) del R.D. n. 1775 del 1933.
3. Espletate le prove testimoniali e consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e all'udienza del 26/02/2025 veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vigente ratione temporis.
4. Ciò premesso, deve rilevarsi come, alla luce dei più recenti pronunciamenti giurisprudenziale, vada accolta l'eccezione di incompetenza per materia tempestivamente formulata (sin dalla comparsa di costituzione e risposta, a sua volta depositata nei termini) dal convenuto, occorrendo pertanto procedere, ex art. 38, comma 2, c.p.c., alla CP_1 relativa statuizione declinatoria, in favore dell'autorità giurisdizionale competente, i.e. il
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli.
5. Dalla prospettazione attorea si desume che l'istante si duole della carenza di attività preventiva e/o manutentiva con riguardo ad un canale di scolo delle acque consortili adiacente al ciglio della strada, nel quale ella cadeva perché non visibile e non segnalato né adeguatamente posto in sicurezza con coperture, addossando pertanto al CP_1
(quale Ente proprietario del canale di scolo) e al (quale custode della strada CP_2 immediatamente adiacente al suddetto canale) la responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c.
6. Orbene, appare evidente che il danno di cui l'istante chiede il risarcimento è stato causato, secondo la prospettazione attorea, dall'omessa manutenzione di un canale, ovvero da un'opera idraulica, e pertanto viene il rilievo l'art. 140, lett. e) del R.D. n. 1775 del 1933, il quale affida al Tribunale delle Acque la competenza a conoscere delle
2 Proc. n. 1097/2015 R.G.
“controversie per risarcimenti di danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione”.
6.1. Nell'offrire una esatta perimetrazione della norma (al fine di dirimere i potenziali conflitti di competenza tra l'autorità giudiziaria ordinaria e il Tribunale delle Acque) le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 1066/2006, avevano affermato il principio per cui al giudice ordinario spetta la competenza a conoscere “le controversie aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque”, lasciando aperta alla giurisprudenza successiva (che infatti ha operato diverse ricostruzioni) la problematica concernente l'esatta perimetrazione del concetto di occasionalità rispetto alle vicende relative al governo delle acque.
6.2. Soltanto di recente è pervenuto un ulteriore intervento chiarificatore del massimo consesso giurisdizionale, che con la sentenza del 29 agosto 2024, n. 23332, nel comporre il contrasto ancora aperto, hanno affermato il seguente principio di diritto: “L'art. 140, lettera e) del r.d. n. 1775 del 1933, deve essere interpretato nel senso che sono devolute alla competenza del Tribunale Regionale delle Acque tutte le domande, comunque motivate, rivolte contro il proprietario o gestore di un'opera idraulica ed intese ad ottenere il risarcimento di un danno causato dal modo in cui tale opera è stata realizzata, gestita o mantenuta”.
6.3. La citata pronuncia, in sintesi, ha chiarito che:
a) il testo della norma [art. 140, lett. e) del R.D. n. 1775 del 1933 cit.] àncora la competenza del Tribunale delle Acque alla verifica della sussistenza di un nesso di causa tra “l'opera eseguita” dalla p.a. e il danno;
b) tale nesso va apprezzato in base al criterio condizionalistico, da tempo assurto ad archetipo, nella giurisprudenza, di criterio di verifica della causalità materiale, temperato
- per evitare i rischi della sovracausalità - da due limiti: il limite della c.d. “imprevedibilità oggettiva” (Sez. Un. n. 576/08, 577/08, 578/08) e quello dello scopo della norma violata
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8778 del 03/04/2024);
c) una simile nozione di causalità materiale deve ritenersi comprensiva di tutti i casi in cui l'opera idraulica abbia svolto il ruolo di causa o concausa dell'evento dannoso, quindi di tutti i danni da difettosa progettazione, da difettosa esecuzione, da difettosa manutenzione, da difettosa vigilanza e i danni imputabili al custode a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. o ex art. 2053 c.c.;
3 Proc. n. 1097/2015 R.G.
d) il raffronto dell'attuale disciplina normativa con quella previgente (nonché la ratio alla sua base) evidenzia l'intento legislativo di fissare la competenza dei Tribunali regionali delle acque pubbliche a prescindere: 1) dall'esistenza di un previo provvedimento amministrativo;
2) dall'esistenza di una condotta commissiva anziché omissiva della P.A.;
3) dall'esistenza di una “connessione” tra l'opera fonte di danno e l'attività istituzionale della Pubblica Amministrazione;
e) in definitiva, quel che occorre per radicare la competenza del Tribunale delle Acque “è che il danno sia stato causato dall'opera idraulica, e null'altro”, sicché il fatto stesso che un'opera idraulica abbia arrecato danno è sufficiente “ad istituire un nesso tra
l'attività della P.A. e la fonte del danno”.
6.4. Sulla scorta degli anzidetti principi ermeneutici, cui il Tribunale non può che dare continuità, deve ritenersi che l'autorità giudiziaria competente ad esaminare la domanda attorea, per come quivi formulata, sia il Tribunale delle Acque, venendo un rilievo un danno cagionato, nel senso di cui sopra, da un'opera idraulica.
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 38 co. 2 c.p.c., accolta – con efficacia assorbente di ogni ulteriore profilo – l'eccezione in tal senso formulata dal convenuto, va CP_1 dichiarata l'incompetenza del Tribunale in favore dell'autorità giudiziaria competente per materia, ossia il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli, con conseguente cancellazione della causa dal ruolo e onere per le parti di riassunzione, a pena di estinzione ex artt. 50, co. 2, e 307 c.p.c., entro 3 mesi dalla comunicazione del presente provvedimento, dinanzi al giudice competente.
7. Infine, quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si ritiene che l'intervento solo recente delle Sezioni Unite (e dunque il mutamento della giurisprudenza su un profilo decisivo per la controversia) ne imponga la totale compensazione tra tutte le parti in causa.
Quanto alle spese di CTU, come liquidate con separato decreto, le stesse vanno poste a definitivo carico solidale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dott. Generoso Valitutti, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 1097/2015 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1. dichiara l'incompetenza per materia del Tribunale di Potenza, individuando quale giudice competente il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di
Appello di Napoli, e per l'effetto ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
4 Proc. n. 1097/2015 R.G.
2. fissa il termine perentorio di mesi 3 dalla comunicazione del presente provvedimento per riassumere la causa innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la
Corte di Appello di Napoli;
3. compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti;
4. pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a definitivo carico di tutte le parti in solido tra loro.
Potenza, 09/06/2025
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Dott. Generoso Valitutti
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