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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 26/03/2025, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario, dott. Silvio La
Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4603 / 2017 di R.G. avente ad oggetto: risarcimento danni.
tra
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
Raffaele Santaniello ed elettivamente domiciliati come in atti,
ATTORE
contro
(c.f. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
07.07.1967, ivi res.te alla via Giovanni Miranda n.31,
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
come da verbali in atti, cui per brevità si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene resa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo ai sensi dell'art.132 cpc come modificato dall'art. 45 comma 17 della Legge 18-6-2009 n.69.
Conseguentemente devono considerarsi integralmente richiamati nella presente pronuncia sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
La novella, dettata con finalità di accelerazione della conclusione dei procedimenti e di emanazione della sentenza, consente a questo giudice di pronunziare la decisione, senza che possa ciò costituire ipotesi di nullità, senza la preliminare esposizione dei fatti e dello svolgimento del processo (cfr. con riferimento ad ipotesi analoga ex art. 281 sexies cpc Cass. N° 22409/2006).
Pagina 1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Al giudice piace ricordare che uno dei suoi principali doveri attiene ad una decisione che deve nascere sulla base degli atti e delle risultanze istruttorie di cui al fascicolo d'ufficio e quelli prodotti dagli interessati al giudizio.
Nella fattispecie in esame deve ricordarsi alle parti costituite il disposto di cui all'art. 2697 cc.
Il principio sancito nell'articolo richiamato è operante, ai fini della decisione della causa, quando il giudice può formare un proprio convincimento in base ad elementi probatori.
E' notorio in dottrina e in giurisprudenza che il convenuto non si deve limitare a contestare genericamente l'assunto dell'attore, ma deve contrapporre una difesa positiva, invocando a suo favore fatti o titoli diversi, in altre parole, deve proporre un'eccezione in senso sostanziale di cui deve fornire la prova, con le relative conseguenze in caso di prova non offerta o non raggiunta (reus in excipiendo fit actor).
Il principio dell'onere della prova deve intendersi come regola di giudizio cui il giudice deve uniformarsi per ottemperare al dovere di pronunciare sul merito.
La Cassazione ha stabilito che chi agisce in giudizio deve provare tutti gli elementi costitutivi del diritto che intende far valere.
E comunque in breve: con atto di citazione notificato in data 21.01.2017 l'attore esponeva che il sig. , effettuando una illegittima Controparte_1 denuncia/querela per i reati di cui all'artt. 595 c.p. innanzi alla Procura della
Repubblica di Nocera Inferiore aveva fatto incardinare un giudizio penale rg
269/2010 mod.21 bis per i reati sopra descritti e che al momento della proposizione della domanda non si era ancora chiuso dal momento che la udienza successiva era fissata per il 31.01.2018. Che tale denuncia aveva causato a quest'ultimo danni. Tutto ciò premesso conveniva dinanzi a questo Tribunale il sig.
, al fine di sentirlo dichiarare unico ed esclusivo responsabile Controparte_1 della illegittima denuncia e per lo effetto condannarlo al pagamento della somma di € 30.000,00 ovvero in quella somma ritenuta di giustizia, il tutto con vittoria di spese come meglio specificate nell'atto introduttivo di lite.
All'udienza del 27.12.2017, il precedente giudicante, rilevata che la notifica non era andata a buon fine autorizzava la rinotifica e rinviava all'udienza del
19.12.2018.
Non si costituiva in giudizio il sig. sebbene ritualmente citato. Controparte_1
Pagina 2 Espletata l'attività istruttoria con il deposito di memorie, escussi i testi all'udienza del 20.11.2019 (che hanno confermato i capi dell'atto di citazioni sui quali venivano interrogati), depositata in atti la sentenza penale che ha dichiarato l'intervenuta prescrizione (sentenza depositata in cancelleria del 08.02.2018), alla udienza del 25.11.2024 venivano precisate le conclusioni ed assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali.
Tanto premesso, prima di passare all'esame del merito, occorre procedere alla qualificazione giuridica della domanda avanzata dall'attore.
Infatti, dalle argomentazioni di diritto svolte nell'atto introduttivo del giudizio, la domanda va indubbiamente ricondotta nello schema normativo generale della responsabilità aquiliana disciplinata dagli artt. 2043 e segg. cc.
L'attore ha citato in giudizio il convenuto sig. invocando una Controparte_1 responsabilità per i danni dallo stesso subiti e volta ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patito in conseguenza della subita lesione alla reputazione ed alla propria immagine professionale, danni derivati dalla denuncia- querela sporta dall' nei suoi confronti nella piena consapevolezza della CP_1 falsità delle accuse mosse.
Ed invero, il teste , ha riferito che (che Testimone_1 Controparte_1 all'epoca era capo ufficio dell'Agenzia NA IA ) affermò che Parte_2
aveva intascato il premio assicurativo da ella versato. Ebbene, la Parte_1
, confermando il capitolo 7) dell'atto di citazione, ha altresì Testimone_1 riferito che da tempo NA IA avevo rimborsato la polizza vita, polizza che era alla base della querela sporta da contro . Controparte_1 Parte_1
Anche il teste ha confermato tutti i capitoli di prova della Testimone_2 citazione sul quale veniva interrogato.
Dunque, la polizza vita della veniva rimborsata, pertanto Testimone_1
avrebbe dovuto ritirare la querela, cosa che non è avvenuta. Controparte_1
In definitiva, è documentato in atti che il procedimento penale che ha visto indagato l'attore ebbe inizio proprio in seguito alla querela sporta dal sig. , CP_1 denuncia nella quale il querelante addebitava al suo sub agente assicurativo, odierno attore, l'indebita appropriazione delle somme di cui alla detta polizza vita della sig.ra . Testimone_1
Detto procedimento penale, instaurato presso la Procura della Repubblica di
Nocera Inferiore, risulta definitivamente concluso con sentenza dichiarativa della improcedibilità dell'azione penale per intervenuta prescrizione.
Pagina 3 Appare, quindi, astrattamente corretto ritenere che, nel caso di specie, l'attore, con la proposta domanda giudiziale, ha inteso invocare, non soltanto la generale responsabilità derivante dalla violazione del citato art. 2043 cc che stabilisce:
“Qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Fatta tale premessa, la richiesta risarcitoria dev'essere ricostruita secondo i canoni della responsabilità da fatto illecito o aquiliana di cui all'art. 2043 cc, individuando però i soggetti legittimati passivi.
A differenza della responsabilità contrattuale, nella quale per il danneggiato
(creditore) è sufficiente dare conto del proprio diritto, dell'esigibilità della prestazione e della mancanza della stessa, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere di dimostrare di non aver potuto adempiere l'obbligazione per una causa a lui non imputabile (cfr. art. 1218 cc), nella responsabilità extracontrattuale è colui che agisce per ottenere il risarcimento a dover dimostrare non solo i fatti costitutivi della sua pretesa, ma altresì la riconducibilità agli stessi del comportamento del convenuto, ossia il nesso causale.
Ciò implica, come pacificamente accettato in giurisprudenza che, in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito civile ai sensi dell'art. 2043 cc incombe in capo alla parte danneggiata "l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva" (cfr.
Cass. n. 191/1996; Cass. n. 17152/2002; Cass. n. 390/2008; Cass. n.
11946/2013).
Passando all'esame del merito, questo Giudice ritiene alla luce delle risultanze della documentazione prodotta, della prova testimoniale espletata, che parte attrice ha assolto all'onere probatorio a suo carico.
Ed invero, avendo dimostrato l'accadimento del fatto e del danno ingiusto subito, parte attrice con la prova testimoniale espletata ha dato piena prova della imputabilità soggettiva dell'evento lesivo.
Ed infatti, la prova del danno alla immagine e reputazione, inteso come danno conseguenza, oltre alla documentazione prodotta, è stata fornita da parte attrice anche con la prova testimoniale fornita.
Difatti, le circostanze allegate dall'attore con la citata documentazione trovano conferma nelle dichiarazioni rese dalla testimone, , della cui Testimone_1 attendibilità non vi sono motivi per cui dubitare stante l'assoluta credibilità e pertinenza e concreta percezione dei fatti.
Pagina 4 Pertanto, dalle dichiarazioni testimoniali rese, risulta confermato l'accadimento ed accertata la imputabilità soggettiva della convenuta per l'applicazione dei presupposti di cui all'art. 2043 cc.
In conclusione, avendo l'attore assolto al proprio onere probatorio, la domanda va, pertanto, accolta.
Per quanto attiene la quantificazione del danno, va riconosciuto dunque il danno morale, come conseguenza della violazione di diritti fondamentali dell'individuo, quali il diritto all'immagine, alla reputazione, all'onore.
L'attore ha difatti subito una pesante accusa con inevitabili ripercussioni sulla sua immagine e reputazione personale.
Le accuse infamanti sono risultate tali da offendere l'onore dell'incolpato, che ha quindi diritto ad essere risarcito dei danni patiti.
Il danno arrecato con l'irresponsabile ed illecita condotta tenuta dal convenuto sig.
appare altresì grave, e va pertanto rapportato alla Controparte_1 reputazione, all'onore, alla dignità ed identità personale della persona offesa.
Dalla lesione della reputazione deriva dunque il diritto al risarcimento del danno patrimoniale ex art. 2043 cc e del danno non patrimoniale ex art. 2059 cc, riconoscibile quest'ultimo di per sé derivante dal solo fatto lesivo e consistente nel pretium doloris ovvero come il ristoro che spetta al danneggiato per le sofferenze patite quale vittima di un reato e ciò per orientamento pacifico e costante di giurisprudenza di legittimità.
In definitiva, sussiste nel caso che ci occupa la lesione di diritti inviolabili della persona costituzionalmente rilevanti, quali l'onore e la reputazione, la cui lesione legittima il ristoro (cfr. Cass. 14.10.2008, n. 25157).
Circa la quantificazione dello stesso, si ricorre al principio di equità previsto dall'art. 1226 cc.
Appare, dunque, equo determinare il danno subito dalla vittima nel caso di specie nella misura di euro 20.000,00 oltre interessi dalla domanda e fino al soddisfo.
Siffatte argomentazioni risultano quindi, ad avviso di questo giudice, esaustive nell'esplicazione dell'accoglimento delle ragioni di parte attrice (sul punto cfr.
Cass. Civ. Sez. II, 18 maggio 2011 n.10921).
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132, n. 4, c.p.c. che esponga in maniera concisa gli Pagina 5 elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi delle nuove disposizioni in materia di liquidazione dei compensi degli
Avvocati introdotte con D.M. n.147/22, tenuto conto del valore medio per scaglione di riferimento fino ad € 26.000,00 delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda attorea, e dichiarata la responsabilità del convenuto
, a titolo di risarcimento dei danni patiti dall'attore per tutto Controparte_1 quanto esposto in parte motiva, lo condanna al pagamento in favore di
[...]
della complessiva somma di € 20.000,00 oltre interessi dalla domanda e Pt_1 fino al soddisfo;
2. condanna parte convenuta, , al pagamento, in favore Controparte_1 dell'attore, delle spese e delle competenze di giudizio che liquida in complessivi € 5.341,00 di cui € 264,00 per spese ed € 5.077,00 per compenso professionale ex
D.M. n.147/22, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.to Raffaele Santaniello per dichiarato anticipo.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale, in data 19/03/2025.
Il Giudice Onorario (dott.Silvio La Rana)
Pagina 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario, dott. Silvio La
Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4603 / 2017 di R.G. avente ad oggetto: risarcimento danni.
tra
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
Raffaele Santaniello ed elettivamente domiciliati come in atti,
ATTORE
contro
(c.f. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
07.07.1967, ivi res.te alla via Giovanni Miranda n.31,
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
come da verbali in atti, cui per brevità si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene resa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo ai sensi dell'art.132 cpc come modificato dall'art. 45 comma 17 della Legge 18-6-2009 n.69.
Conseguentemente devono considerarsi integralmente richiamati nella presente pronuncia sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
La novella, dettata con finalità di accelerazione della conclusione dei procedimenti e di emanazione della sentenza, consente a questo giudice di pronunziare la decisione, senza che possa ciò costituire ipotesi di nullità, senza la preliminare esposizione dei fatti e dello svolgimento del processo (cfr. con riferimento ad ipotesi analoga ex art. 281 sexies cpc Cass. N° 22409/2006).
Pagina 1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Al giudice piace ricordare che uno dei suoi principali doveri attiene ad una decisione che deve nascere sulla base degli atti e delle risultanze istruttorie di cui al fascicolo d'ufficio e quelli prodotti dagli interessati al giudizio.
Nella fattispecie in esame deve ricordarsi alle parti costituite il disposto di cui all'art. 2697 cc.
Il principio sancito nell'articolo richiamato è operante, ai fini della decisione della causa, quando il giudice può formare un proprio convincimento in base ad elementi probatori.
E' notorio in dottrina e in giurisprudenza che il convenuto non si deve limitare a contestare genericamente l'assunto dell'attore, ma deve contrapporre una difesa positiva, invocando a suo favore fatti o titoli diversi, in altre parole, deve proporre un'eccezione in senso sostanziale di cui deve fornire la prova, con le relative conseguenze in caso di prova non offerta o non raggiunta (reus in excipiendo fit actor).
Il principio dell'onere della prova deve intendersi come regola di giudizio cui il giudice deve uniformarsi per ottemperare al dovere di pronunciare sul merito.
La Cassazione ha stabilito che chi agisce in giudizio deve provare tutti gli elementi costitutivi del diritto che intende far valere.
E comunque in breve: con atto di citazione notificato in data 21.01.2017 l'attore esponeva che il sig. , effettuando una illegittima Controparte_1 denuncia/querela per i reati di cui all'artt. 595 c.p. innanzi alla Procura della
Repubblica di Nocera Inferiore aveva fatto incardinare un giudizio penale rg
269/2010 mod.21 bis per i reati sopra descritti e che al momento della proposizione della domanda non si era ancora chiuso dal momento che la udienza successiva era fissata per il 31.01.2018. Che tale denuncia aveva causato a quest'ultimo danni. Tutto ciò premesso conveniva dinanzi a questo Tribunale il sig.
, al fine di sentirlo dichiarare unico ed esclusivo responsabile Controparte_1 della illegittima denuncia e per lo effetto condannarlo al pagamento della somma di € 30.000,00 ovvero in quella somma ritenuta di giustizia, il tutto con vittoria di spese come meglio specificate nell'atto introduttivo di lite.
All'udienza del 27.12.2017, il precedente giudicante, rilevata che la notifica non era andata a buon fine autorizzava la rinotifica e rinviava all'udienza del
19.12.2018.
Non si costituiva in giudizio il sig. sebbene ritualmente citato. Controparte_1
Pagina 2 Espletata l'attività istruttoria con il deposito di memorie, escussi i testi all'udienza del 20.11.2019 (che hanno confermato i capi dell'atto di citazioni sui quali venivano interrogati), depositata in atti la sentenza penale che ha dichiarato l'intervenuta prescrizione (sentenza depositata in cancelleria del 08.02.2018), alla udienza del 25.11.2024 venivano precisate le conclusioni ed assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali.
Tanto premesso, prima di passare all'esame del merito, occorre procedere alla qualificazione giuridica della domanda avanzata dall'attore.
Infatti, dalle argomentazioni di diritto svolte nell'atto introduttivo del giudizio, la domanda va indubbiamente ricondotta nello schema normativo generale della responsabilità aquiliana disciplinata dagli artt. 2043 e segg. cc.
L'attore ha citato in giudizio il convenuto sig. invocando una Controparte_1 responsabilità per i danni dallo stesso subiti e volta ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patito in conseguenza della subita lesione alla reputazione ed alla propria immagine professionale, danni derivati dalla denuncia- querela sporta dall' nei suoi confronti nella piena consapevolezza della CP_1 falsità delle accuse mosse.
Ed invero, il teste , ha riferito che (che Testimone_1 Controparte_1 all'epoca era capo ufficio dell'Agenzia NA IA ) affermò che Parte_2
aveva intascato il premio assicurativo da ella versato. Ebbene, la Parte_1
, confermando il capitolo 7) dell'atto di citazione, ha altresì Testimone_1 riferito che da tempo NA IA avevo rimborsato la polizza vita, polizza che era alla base della querela sporta da contro . Controparte_1 Parte_1
Anche il teste ha confermato tutti i capitoli di prova della Testimone_2 citazione sul quale veniva interrogato.
Dunque, la polizza vita della veniva rimborsata, pertanto Testimone_1
avrebbe dovuto ritirare la querela, cosa che non è avvenuta. Controparte_1
In definitiva, è documentato in atti che il procedimento penale che ha visto indagato l'attore ebbe inizio proprio in seguito alla querela sporta dal sig. , CP_1 denuncia nella quale il querelante addebitava al suo sub agente assicurativo, odierno attore, l'indebita appropriazione delle somme di cui alla detta polizza vita della sig.ra . Testimone_1
Detto procedimento penale, instaurato presso la Procura della Repubblica di
Nocera Inferiore, risulta definitivamente concluso con sentenza dichiarativa della improcedibilità dell'azione penale per intervenuta prescrizione.
Pagina 3 Appare, quindi, astrattamente corretto ritenere che, nel caso di specie, l'attore, con la proposta domanda giudiziale, ha inteso invocare, non soltanto la generale responsabilità derivante dalla violazione del citato art. 2043 cc che stabilisce:
“Qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Fatta tale premessa, la richiesta risarcitoria dev'essere ricostruita secondo i canoni della responsabilità da fatto illecito o aquiliana di cui all'art. 2043 cc, individuando però i soggetti legittimati passivi.
A differenza della responsabilità contrattuale, nella quale per il danneggiato
(creditore) è sufficiente dare conto del proprio diritto, dell'esigibilità della prestazione e della mancanza della stessa, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere di dimostrare di non aver potuto adempiere l'obbligazione per una causa a lui non imputabile (cfr. art. 1218 cc), nella responsabilità extracontrattuale è colui che agisce per ottenere il risarcimento a dover dimostrare non solo i fatti costitutivi della sua pretesa, ma altresì la riconducibilità agli stessi del comportamento del convenuto, ossia il nesso causale.
Ciò implica, come pacificamente accettato in giurisprudenza che, in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito civile ai sensi dell'art. 2043 cc incombe in capo alla parte danneggiata "l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva" (cfr.
Cass. n. 191/1996; Cass. n. 17152/2002; Cass. n. 390/2008; Cass. n.
11946/2013).
Passando all'esame del merito, questo Giudice ritiene alla luce delle risultanze della documentazione prodotta, della prova testimoniale espletata, che parte attrice ha assolto all'onere probatorio a suo carico.
Ed invero, avendo dimostrato l'accadimento del fatto e del danno ingiusto subito, parte attrice con la prova testimoniale espletata ha dato piena prova della imputabilità soggettiva dell'evento lesivo.
Ed infatti, la prova del danno alla immagine e reputazione, inteso come danno conseguenza, oltre alla documentazione prodotta, è stata fornita da parte attrice anche con la prova testimoniale fornita.
Difatti, le circostanze allegate dall'attore con la citata documentazione trovano conferma nelle dichiarazioni rese dalla testimone, , della cui Testimone_1 attendibilità non vi sono motivi per cui dubitare stante l'assoluta credibilità e pertinenza e concreta percezione dei fatti.
Pagina 4 Pertanto, dalle dichiarazioni testimoniali rese, risulta confermato l'accadimento ed accertata la imputabilità soggettiva della convenuta per l'applicazione dei presupposti di cui all'art. 2043 cc.
In conclusione, avendo l'attore assolto al proprio onere probatorio, la domanda va, pertanto, accolta.
Per quanto attiene la quantificazione del danno, va riconosciuto dunque il danno morale, come conseguenza della violazione di diritti fondamentali dell'individuo, quali il diritto all'immagine, alla reputazione, all'onore.
L'attore ha difatti subito una pesante accusa con inevitabili ripercussioni sulla sua immagine e reputazione personale.
Le accuse infamanti sono risultate tali da offendere l'onore dell'incolpato, che ha quindi diritto ad essere risarcito dei danni patiti.
Il danno arrecato con l'irresponsabile ed illecita condotta tenuta dal convenuto sig.
appare altresì grave, e va pertanto rapportato alla Controparte_1 reputazione, all'onore, alla dignità ed identità personale della persona offesa.
Dalla lesione della reputazione deriva dunque il diritto al risarcimento del danno patrimoniale ex art. 2043 cc e del danno non patrimoniale ex art. 2059 cc, riconoscibile quest'ultimo di per sé derivante dal solo fatto lesivo e consistente nel pretium doloris ovvero come il ristoro che spetta al danneggiato per le sofferenze patite quale vittima di un reato e ciò per orientamento pacifico e costante di giurisprudenza di legittimità.
In definitiva, sussiste nel caso che ci occupa la lesione di diritti inviolabili della persona costituzionalmente rilevanti, quali l'onore e la reputazione, la cui lesione legittima il ristoro (cfr. Cass. 14.10.2008, n. 25157).
Circa la quantificazione dello stesso, si ricorre al principio di equità previsto dall'art. 1226 cc.
Appare, dunque, equo determinare il danno subito dalla vittima nel caso di specie nella misura di euro 20.000,00 oltre interessi dalla domanda e fino al soddisfo.
Siffatte argomentazioni risultano quindi, ad avviso di questo giudice, esaustive nell'esplicazione dell'accoglimento delle ragioni di parte attrice (sul punto cfr.
Cass. Civ. Sez. II, 18 maggio 2011 n.10921).
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132, n. 4, c.p.c. che esponga in maniera concisa gli Pagina 5 elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi delle nuove disposizioni in materia di liquidazione dei compensi degli
Avvocati introdotte con D.M. n.147/22, tenuto conto del valore medio per scaglione di riferimento fino ad € 26.000,00 delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda attorea, e dichiarata la responsabilità del convenuto
, a titolo di risarcimento dei danni patiti dall'attore per tutto Controparte_1 quanto esposto in parte motiva, lo condanna al pagamento in favore di
[...]
della complessiva somma di € 20.000,00 oltre interessi dalla domanda e Pt_1 fino al soddisfo;
2. condanna parte convenuta, , al pagamento, in favore Controparte_1 dell'attore, delle spese e delle competenze di giudizio che liquida in complessivi € 5.341,00 di cui € 264,00 per spese ed € 5.077,00 per compenso professionale ex
D.M. n.147/22, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.to Raffaele Santaniello per dichiarato anticipo.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale, in data 19/03/2025.
Il Giudice Onorario (dott.Silvio La Rana)
Pagina 6