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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 24/02/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
Sezione Civile
All'udienza del 24.2.2025, dinanzi al giudice dott.ssa Maria Anna Altamura, assistita dal funzionario dott.ssa Marianna Vangi, nella causa iscritta al n. 5668/2020 r.g., è presente l'avv. Maddalena Petronelli, in sostituzione dell'avv. Daniele Cutolo per parte appellante, nessuno è comparso per parte appellata. L'avv. Petronelli chiede di essere autorizzata a precisare le conclusioni e che il Tribunale pronunci sentenza.
Il giudice visto il decreto di variazione tabellare n. 1/2025, verificato che il precedente magistrato titolare del fascicolo già con provvedimento del 15.9.2021 fissava l'udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., poi successivamente rinviata, invita la parte a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Si dà ingresso alla discussione orale.
L'avv. Petronelli discute oralmente la causa riportandosi agli scritti difensivi, chiede l'accoglimento dell'interposto appello per le ragioni ampiamente esposte e chiede che la causa venga decisa. Il difensore indica che non sarà presente alla lettura del dispositivo per motivi professionali.
Il giudice sentito il procuratore della parte appellante, unica comparsa sino alle ore 9.35, al termine della discussione orale, si ritira in camera di consiglio per la decisione ed alle ore 14.10 dà lettura della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. senza la presenza delle parti. La sentenza viene allegata al presente verbale come sua parte integrante.
Il giudice
Maria Anna Altamura
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Maria Anna Altamura, in funzione di Giudice di Appello, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5668/2020 r.g., proposta
DA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa come Parte_1 da procura in atti dall'avvocato Daniele Cutolo,
-appellante-
CONTRO
e rappresentate e difese come da procura a margine del CP_1 Controparte_2 decreto ingiuntivo opposto, dall'avv. Gabriella Bongi,
-appellati-
OGGETTO: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace”
All'udienza del 24.2.2025 la causa è decisa con lettura del dispositivo e contestuale motivazione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni della parte presente come da verbale di udienza che costituisce parte integrante della presente sentenza.
Brevi ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione giusta il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 10.12.2020, in persona Parte_1 del legale rappresentante p.t., ha interposto tempestivo appello avverso la sentenza n.
26/2020, depositata e resa pubblica dal Giudice di Pace di Canosa di Puglia, in data
23.3.2020, non notificata, nel giudizio recante R.G. n. 1028/2019 al quale sono stati riuniti i giudizi con R.G. 1029/2019 - 1030/2019 - 1031/2019 - 1032/2019, nella parte in cui ha rigettato le opposizioni iscritte ai nn. 1029/2019 e 1030/2019 r.g.
2 avverso i decreti ingiuntivi nn. 159/2018 e 166/2018 di ingiunzione provvisoriamente esecutiva di consegna del contratto di telefonia mobile relativo all'utenza mobile richiesta dalle opposte e , (accogliendo tutte le altre). CP_1 Controparte_2
Il Giudice di Pace, valutando l'infondatezza delle eccezioni di incompetenza per materia, per valore (e per territorio ove proposta), nel merito, ha ritenuto legittimamente emessi i decreti ingiuntivi nn. 159/2018 e 166/2018 sulla base della prova scritta rappresentata da copia della SIM prodotta dagli opposti e fondata la richiesta di consegna del contratto di telefonia mobile siccome rientrante pienamente nei diritti dell'utente e, comunque, indispensabile per tutelare i propri diritti dinanzi al Co. Re. Com. o in altra sede giudiziaria.
Avverso la sentenza, limitatamente si ripete alla parte in cui il giudice di prime cure ha rigettato le opposizioni avverso i decreti ingiuntivi nn. 159/2018 e 166/2018, ha proposto appello ribadendo l'eccezione di incompetenza per valore e Parte_1 per materia del Giudice di Pace, censurando il vizio di motivazione della sentenza per non avere esaminato la questione della carenza di interesse ad agire in capo ad entrambi gli opposti che non avevano provato un concreto e reale interesse alla proposizione dell'azione, avendo avuto la disponibilità del contratto già al momento dell'attivazione della sim, l'errata motivazione nella parte in cui ha ritenuto legittima la richiesta di copia del contratto, nonché l'omessa pronuncia sulla inosservanza della procedura prevista dall'art. 7 del d. lgs. 196/2003. Con riguardo al decreto ingiuntivo n.
159/2018 (di cui al giudizio di opposizione n. 1029/2019) lamentava, inoltre, l'omessa pronuncia in ordine all'eccepito difetto di legittimazione passiva della ingiunta atteso che la sim rispondente al numero 347/9082783 era stata attivata nel 2005 ed era stata disattivata nel 2009 e non era attiva con (né con l'allora Parte_1 [...] né con l'allora , nonché l'errata pronuncia in merito Controparte_3 CP_4 ad una previa richiesta stragiudiziale di consegna mai inviata alla società.
L'appellante ha concluso chiedendo: accogliere l'appello proposto per tutti i motivi esposti, riformando integralmente la sentenza n. 26/2020 in relazione ai giudizi aventi rg 1029/19 e 1030/19, depositata dal Giudice di Pace di Canosa di Puglia, il 23.3.2020;
b) per l'effetto revocare i decreti ingiuntivi opposti, condannare parte appellata alla restituzione di tutti gli importi a qualsiasi titolo corrisposti da in suo Parte_1 favore, quale conseguenza dei decreti ingiuntivi opposti e della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa dell'8.4.2021 si sono costituiti e , eccependo CP_1 Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., nonché ai sensi dell'art. 348
3 bis c.p.c., nel merito, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado con vittoria delle spese di lite, o in subordine, con compensazione delle spese di lite, in ragione della complessità delle questioni giuridiche, domandando, nel caso di accoglimento anche parziale dell'appello proposto, nulla a decidersi per la richiesta restituzione, in quanto nulla il difensore antistatario aveva ricevuto per i decreti ingiuntivi poi opposti.
Istruito il giudizio mediante acquisizione del fascicolo del giudizio di primo grado e produzioni documentali in atti, fissata l'udienza di decisione nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., poi rinviata, all'odierna udienza, a seguito della discussione orale, comparsa solo parte appellante, la causa è decisa con lettura del dispositivo e contestuale motivazione.
* * * * * * *
In limine va rilevato che la sentenza n. 26/2020, emessa dal Giudice di Pace di Canosa di Puglia, è passata in giudicato con riferimento al capo relativo all'accoglimento delle opposizioni a decreto ingiuntivo di cui ai giudizi riuniti nn. R.G. 1028/2019,
1031/2019, 1032/2019, perché non è stato proposto appello incidentale.
Si evidenzia, poi, la tempestività dell'appello in esame in quanto proposto dalla
[...] il 10.12.2020, in assenza di notificazione, nel termine di sei mesi dalla Parte_1 pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta il 23.3.2020, dovendosi tenere conto della sospensione feriale dei termini processuali, nonché della sospensione straordinaria dal 9.3.2020 all'11.5.2020 ex art. 83, d.l. 18/2020 e art. 36, comma 1,
d.l. 23/2020. Trattasi di questione che deve essere valutata anche d'ufficio dal giudice, perché la tempestività del gravame, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, è correlata alla tutela d'interessi di carattere generale (cfr. Cass. Sez. Un. Sentenza n.
6983 del 5.4.2005 e succ. conf.).
Analizzando primum le contestazioni preliminari di parte appellata, si rileva che l'appello risulta ammissibile, in quanto tempestivamente proposto nelle forme di legge e formulato con la sufficiente esposizione dei motivi di impugnazione e delle parti della sentenza censurate.
Secondo ormai pacifico orientamento della Corte di legittimità, l'art. 342 c.p.c. deve essere interpretato nel senso che l'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”
4 (Cass. Sez. U., Sentenza n. 27199 del 16.11.2017). “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. U., Ordinanza
n. 36481 del 13.12.2022, cfr. anche Cass. Sez. U., Sentenza n. 4835 del 16.2.2023).
Ciò posto, l'atto di appello della presenta tutti i requisiti idonei a Parte_1 consentire di individuare il thema decidendum del giudizio del gravame, con evidenziazione dei punti contestati della sentenza e delle ragioni a confutazione delle motivazioni del giudice di primo grado.
Passando all'analisi delle contestazioni dell'appellante, si deve osservare che le eccezioni di incompetenza per valore e per materia del giudice del decreto ingiuntivo, già rigettate dal giudice di primo grado e reiterate con l'atto di appello, non risultano fondate e correttamente sono state disattese dal Giudice di Pace adito, in quanto la domanda attivata in via monitoria aveva ad oggetto non una prestazione di facere infungibile, ma l'obbligazione di consegna di cosa mobile determinata (la consegna di copia del contratto di telefonia mobile), il cui valore va determinato alla stregua della dichiarazione effettuata dalla parte che agisce. Tanto in ragione dell'art. 14 c.p.c. secondo cui “nelle cause relative a somme di danaro o beni mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore”.
Nel caso di specie sia con riferimento alla domanda monitoria proposta da , CP_1 sia da , il valore di ogni singola causa (poi riunita) era stato dichiarato Controparte_2 nei limiti di € 1.000,00, con conseguente competenza per valore e per materia del
Giudice adito con il ricorso monitorio.
“… agli effetti della competenza per valore, come stabilito dall'art. 14, comma 1°, c.p.c., le azioni aventi ad oggetto beni mobili, come i documenti, al pari di quelle relative ad un obbligo di facere (non disciplinate autonomamente dal codice di rito), come la consegna degli stessi, vanno assimilate a quelle relative a somme di danaro, con la conseguenza che, ove non ne sia indicato un valore determinato (come nel caso in esame) e siano proposte dinanzi al giudice di pace, tali domande non vanno considerate di valore
5 indeterminabile e come tali appartenenti alla competenza del tribunale, dovendosi, piuttosto, presumere la loro appartenenza alla competenza del giudice adito (Cass.
314/1992; Cass. n. 7298 del 1993: «il valore della domanda di condanna ad un fare, anche quando l'opera da eseguire riguardi un bene immobile, si determina, ai sensi dell'art. 14 cod. proc. civ., in base al valore dichiarato dall'attore o, altrimenti, presunto in relazione ai limiti della competenza del giudice adito, perché tale domanda, non rientrando tra le azioni immobiliari, ha il suo fondamento in un diritto che, non essendo reale, è regolato, ai sensi dell'art. 833 cod. civ., dalle disposizioni concernenti i beni mobili»; Cass. n. 3854 del 1999; Cass. n. 4399 del 1997)”, così in motivazione Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 29272 del 13.11.2024.
Quanto alle ulteriori questioni nel merito dell'appello proposto dalla Parte_1 quest'ultima, già in primo grado, sosteneva che la mancata positiva risposta alla richiesta stragiudiziale di consegna del contratto fosse giustificabile in base alla normativa stabilita dal d.lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la quale all'art. 9, n. 2, prevede che “nell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7
(Diritti di accesso ai dati personali ed altri diritti) l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti associazioni od organismi”. L'art. 9, n. 4, prevede che “l'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitariamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato”.
6 Ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., secondo cui, nella motivazione della sentenza, la succinta esposizione delle ragioni giuridiche della decisione può avvenire anche con riferimento a precedenti conformi, con la presente decisione va data continuità a precedenti pronunce di merito in fattispecie analoghe (ex plurimis Trib. Benevento, n.
1656 dell'11.7.2022, Trib. Trani, n. 780 del 5.5.2023, Trib. Trani n. 929/2024 del
27.5.2024), secondo cui correttamente la compagnia telefonica, sia in base alla normativa di settore richiamata, ma anche ai principi generali fondamentali che regolano il doveroso controllo della legittimazione della persona richiedente a ricevere informazioni e atti riservati, non riscontava la richiesta e non consegnava copia del contratto, tutelando i dati personali riservati attinenti all'utenza indicata, in conformità della normativa in materia di accesso e protezione dei dati personali di cui al d.lgs.
196/2003.
peraltro, ha prodotto (anche nel presente giudizio in cui ha riversato il Parte_1 proprio fascicolo di parte di primo grado) una missiva inviata al difensore della e CP_1 della sin dal 9.8.2017, reiterata il 19.10.2017, con la richiesta di invio dei CP_2 documenti dei vari clienti istanti al fine di consentire la consegna delle copie contrattuali. Tali inviti rimanevano senza risposta.
Può, pertanto, ritenersi giustificata la mancata consegna alle appellate di copia del contratto di somministrazione di servizio telefonico da parte di Wind Tra s.p.a. non avendo colei che agiva come rappresentante dimostrato al terzo di effettivamente disporre del potere di rappresentanza alla luce del generale principio di cui all'art. 1393
c.c., secondo cui “il terzo che contratta col rappresentante può sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da un atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata”. Dinanzi alla specifica richiesta di documentazione della fonte del potere rappresentativo, colei che aveva speso il nome di terze persone, qualificandosi come loro procuratore, non poteva esimersi dall'ottemperare a tale richiesta.
Non avendo le parti ricorrenti e correttamente esercitato le modalità per CP_1 CP_2
l'accesso ai dati personali, la loro pretesa azionata in via monitoria non poteva trovare accoglimento.
Analizzando la posizione di , nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace n. CP_1
1029/2019, di opposizione al decreto ingiuntivo n. 159/2018, deve rilevarsi ancor più che l'appellante ha addotto, come già in primo grado, che non era mai stata inoltrata alcuna richiesta stragiudiziale da parte dell'avv. Bongi per la;
sul punto nel CP_1 presente giudizio non prende specifica posizione l'appellata, che non contesta
7 specificamente la circostanza ex art. 115 c.p.c.. Peraltro, a fronte della specifica censura della non può verificarsi l'effettivo inoltro dell'istanza dal momento che Parte_1 non è stato prodotto in giudizio il fascicolo di parte di primo grado della , onere che CP_1 ricadeva sull'appellata tenendo conto della distribuzione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. sia nella tradizionale ottica sostanziale, sia sotto il profilo processuale (cfr.
Cass. Sez. U. Sez. U., Sentenza n. 4835 del 16.2.2023).
Ecco che con riferimento alla non manca solo una richiesta stragiudiziale di CP_1 consegna del contratto sottoscritta personalmente dalla parte intestataria dell'utenza telefonica, ovvero sottoscritta con allagata una procura o una delega sottoscritta della medesima, ma è assente anche la richiesta stragiudiziale a sola firma dell'avvocato difensore a cui fa riferimento il Giudice di Pace nella sentenza appellata.
Va poi evidenziato che né il Codice della Privacy, né il Codice del consumo (d.lgs. n. 206 del 6.9.2005), prevedono un diritto sostanziale dell'utente di un contratto telefonico a richiedere ed ottenere dal gestore telefonico una copia del contratto, come diversamente, per esempio, prevede l'art. 119, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1°.9.1993
(Testo Unico Bancario). A tal fine la parte deve dimostrare di essere intestataria dell'utenza telefonica indicata e deve, inoltre, indicare l'esistenza di un concreto ed attuale interesse ad agire, come richiesto dall'art. 100 c.p.c..
Nella specie, mancano a monte anche le allegazioni sui disservizi sopportati, essendo le argomentazioni della e della estremamente generiche, né risulta dedotta CP_1 CP_2
l'esistenza di segnalazioni, reclami e ricorsi stragiudiziali, né alcuna circostanza o modalità concreta di tali disservizi, sicché non è dato verificare che la consegna di copia del contratto (che la parte ben avrebbe potuto ottenere avanzando specifica istanza sottoscritta personalmente) fosse realmente funzionale alla tutela delle proprie ragioni dinanzi al CP_5
Ancora con riferimento alla coglie nel segno la censura alla pronuncia di prime CP_1 cure da parte dell'appellante nella parte in cui il Giudice di Pace ha ritenuto fondata la richiesta di consegna del contratto senza valutare il documento prodotto dalla Parte_1
neppure contestato nel presente giudizio dalla appellata, da cui emerge che
[...]
l'utenza telefonica a cui la ha fatto riferimento a supporto della propria domanda CP_1
(cfr. numero riportato nella prima pagina del ricorso monitorio prodotto dall'appellata) era stata attivata nel 21.7.2005 e cessata il 20.5.2009, per cui ancor più generiche e prive di un minimo supporto potevano ritenersi le allegazioni di disservizi per i quali l'utente aveva intenzione di agire, per cui aveva interesse alla acquisizione del contratto.
8 Evidente era la mancanza di un interesse concreto della alla domanda di CP_1 consegna.
Tanto è sufficiente per ritenere fondato l'appello proposto dalla e, Parte_1 dunque, per riformare la sentenza di prime cure con accoglimento dell'opposizione avverso i decreti ingiuntivi nn. 159/2018 e 166/2018. Non avendo, infatti, la e la CP_1 correttamente esercitato le modalità per l'accesso ai dati personali, la loro CP_2 pretesa azionata in via monitoria non poteva trovare accoglimento, con conseguente fondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Quanto alla condanna alla restituzione delle somme pagate dalla in Parte_1 forza dei decreti ingiuntivi, va rilevato che, pur non essendo l'avv. Bongi parte del giudizio di appello, la domanda di condanna alla restituzione è ammissibile nel presente processo. Secondo la Corte di legittimità “in tema di distrazione delle spese ai sensi dell'articolo 93 c.p.c., allorché sia riformata in appello la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il difensore distrattario, quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato, il quale ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita e cioè alla restituzione della somma corrisposta, con gli interessi dal giorno del pagamento” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8215 del 4.4.2013,
Cass. Sez. L, Sentenza n. 1526 del 27.1.2016).
L'istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale.
Deve pertanto assumersi, da un lato, che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti e che l'impugnazione della sentenza non deve necessariamente essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benché il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale;
dall'altro che in ogni caso il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio, così come di revoca del
9 decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25247 del 25.10.2017, Cass. Sez.
3, Sentenza n. 27166 del 28.12.2016, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9062 del 15.4.2010).
Le somme eventualmente corrisposte vanno, dunque, automaticamente restituite.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in relazione ad un valore della causa non superiore ad euro 1.100,00, sia per il primo che per il secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa civile di appello iscritta al n.
5668/2020 r.g., ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, per quanto di ragione con riferimento ai giudizi riuniti nn. 1029/2019 e 1030/2019, accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca i decreti ingiuntivi opposti nn. 159/2018 e 166/2018, disponendo la restituzione delle somme eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza caducata,
- condanna le parti appellate al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per i giudizi di primo grado in € 450,00 per compensi di avvocato e per il giudizio di appello in € 64,50 per esborsi ed € 860,00 per compensi di avvocato, oltre, per entrambe le fasi, rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale, per l'immediato deposito telematico.
Così deciso in Trani, il 24.2.2025
Il giudice
Maria Anna Altamura
10
Sezione Civile
All'udienza del 24.2.2025, dinanzi al giudice dott.ssa Maria Anna Altamura, assistita dal funzionario dott.ssa Marianna Vangi, nella causa iscritta al n. 5668/2020 r.g., è presente l'avv. Maddalena Petronelli, in sostituzione dell'avv. Daniele Cutolo per parte appellante, nessuno è comparso per parte appellata. L'avv. Petronelli chiede di essere autorizzata a precisare le conclusioni e che il Tribunale pronunci sentenza.
Il giudice visto il decreto di variazione tabellare n. 1/2025, verificato che il precedente magistrato titolare del fascicolo già con provvedimento del 15.9.2021 fissava l'udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., poi successivamente rinviata, invita la parte a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Si dà ingresso alla discussione orale.
L'avv. Petronelli discute oralmente la causa riportandosi agli scritti difensivi, chiede l'accoglimento dell'interposto appello per le ragioni ampiamente esposte e chiede che la causa venga decisa. Il difensore indica che non sarà presente alla lettura del dispositivo per motivi professionali.
Il giudice sentito il procuratore della parte appellante, unica comparsa sino alle ore 9.35, al termine della discussione orale, si ritira in camera di consiglio per la decisione ed alle ore 14.10 dà lettura della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. senza la presenza delle parti. La sentenza viene allegata al presente verbale come sua parte integrante.
Il giudice
Maria Anna Altamura
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Maria Anna Altamura, in funzione di Giudice di Appello, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5668/2020 r.g., proposta
DA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa come Parte_1 da procura in atti dall'avvocato Daniele Cutolo,
-appellante-
CONTRO
e rappresentate e difese come da procura a margine del CP_1 Controparte_2 decreto ingiuntivo opposto, dall'avv. Gabriella Bongi,
-appellati-
OGGETTO: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace”
All'udienza del 24.2.2025 la causa è decisa con lettura del dispositivo e contestuale motivazione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni della parte presente come da verbale di udienza che costituisce parte integrante della presente sentenza.
Brevi ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione giusta il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 10.12.2020, in persona Parte_1 del legale rappresentante p.t., ha interposto tempestivo appello avverso la sentenza n.
26/2020, depositata e resa pubblica dal Giudice di Pace di Canosa di Puglia, in data
23.3.2020, non notificata, nel giudizio recante R.G. n. 1028/2019 al quale sono stati riuniti i giudizi con R.G. 1029/2019 - 1030/2019 - 1031/2019 - 1032/2019, nella parte in cui ha rigettato le opposizioni iscritte ai nn. 1029/2019 e 1030/2019 r.g.
2 avverso i decreti ingiuntivi nn. 159/2018 e 166/2018 di ingiunzione provvisoriamente esecutiva di consegna del contratto di telefonia mobile relativo all'utenza mobile richiesta dalle opposte e , (accogliendo tutte le altre). CP_1 Controparte_2
Il Giudice di Pace, valutando l'infondatezza delle eccezioni di incompetenza per materia, per valore (e per territorio ove proposta), nel merito, ha ritenuto legittimamente emessi i decreti ingiuntivi nn. 159/2018 e 166/2018 sulla base della prova scritta rappresentata da copia della SIM prodotta dagli opposti e fondata la richiesta di consegna del contratto di telefonia mobile siccome rientrante pienamente nei diritti dell'utente e, comunque, indispensabile per tutelare i propri diritti dinanzi al Co. Re. Com. o in altra sede giudiziaria.
Avverso la sentenza, limitatamente si ripete alla parte in cui il giudice di prime cure ha rigettato le opposizioni avverso i decreti ingiuntivi nn. 159/2018 e 166/2018, ha proposto appello ribadendo l'eccezione di incompetenza per valore e Parte_1 per materia del Giudice di Pace, censurando il vizio di motivazione della sentenza per non avere esaminato la questione della carenza di interesse ad agire in capo ad entrambi gli opposti che non avevano provato un concreto e reale interesse alla proposizione dell'azione, avendo avuto la disponibilità del contratto già al momento dell'attivazione della sim, l'errata motivazione nella parte in cui ha ritenuto legittima la richiesta di copia del contratto, nonché l'omessa pronuncia sulla inosservanza della procedura prevista dall'art. 7 del d. lgs. 196/2003. Con riguardo al decreto ingiuntivo n.
159/2018 (di cui al giudizio di opposizione n. 1029/2019) lamentava, inoltre, l'omessa pronuncia in ordine all'eccepito difetto di legittimazione passiva della ingiunta atteso che la sim rispondente al numero 347/9082783 era stata attivata nel 2005 ed era stata disattivata nel 2009 e non era attiva con (né con l'allora Parte_1 [...] né con l'allora , nonché l'errata pronuncia in merito Controparte_3 CP_4 ad una previa richiesta stragiudiziale di consegna mai inviata alla società.
L'appellante ha concluso chiedendo: accogliere l'appello proposto per tutti i motivi esposti, riformando integralmente la sentenza n. 26/2020 in relazione ai giudizi aventi rg 1029/19 e 1030/19, depositata dal Giudice di Pace di Canosa di Puglia, il 23.3.2020;
b) per l'effetto revocare i decreti ingiuntivi opposti, condannare parte appellata alla restituzione di tutti gli importi a qualsiasi titolo corrisposti da in suo Parte_1 favore, quale conseguenza dei decreti ingiuntivi opposti e della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa dell'8.4.2021 si sono costituiti e , eccependo CP_1 Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., nonché ai sensi dell'art. 348
3 bis c.p.c., nel merito, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado con vittoria delle spese di lite, o in subordine, con compensazione delle spese di lite, in ragione della complessità delle questioni giuridiche, domandando, nel caso di accoglimento anche parziale dell'appello proposto, nulla a decidersi per la richiesta restituzione, in quanto nulla il difensore antistatario aveva ricevuto per i decreti ingiuntivi poi opposti.
Istruito il giudizio mediante acquisizione del fascicolo del giudizio di primo grado e produzioni documentali in atti, fissata l'udienza di decisione nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., poi rinviata, all'odierna udienza, a seguito della discussione orale, comparsa solo parte appellante, la causa è decisa con lettura del dispositivo e contestuale motivazione.
* * * * * * *
In limine va rilevato che la sentenza n. 26/2020, emessa dal Giudice di Pace di Canosa di Puglia, è passata in giudicato con riferimento al capo relativo all'accoglimento delle opposizioni a decreto ingiuntivo di cui ai giudizi riuniti nn. R.G. 1028/2019,
1031/2019, 1032/2019, perché non è stato proposto appello incidentale.
Si evidenzia, poi, la tempestività dell'appello in esame in quanto proposto dalla
[...] il 10.12.2020, in assenza di notificazione, nel termine di sei mesi dalla Parte_1 pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta il 23.3.2020, dovendosi tenere conto della sospensione feriale dei termini processuali, nonché della sospensione straordinaria dal 9.3.2020 all'11.5.2020 ex art. 83, d.l. 18/2020 e art. 36, comma 1,
d.l. 23/2020. Trattasi di questione che deve essere valutata anche d'ufficio dal giudice, perché la tempestività del gravame, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, è correlata alla tutela d'interessi di carattere generale (cfr. Cass. Sez. Un. Sentenza n.
6983 del 5.4.2005 e succ. conf.).
Analizzando primum le contestazioni preliminari di parte appellata, si rileva che l'appello risulta ammissibile, in quanto tempestivamente proposto nelle forme di legge e formulato con la sufficiente esposizione dei motivi di impugnazione e delle parti della sentenza censurate.
Secondo ormai pacifico orientamento della Corte di legittimità, l'art. 342 c.p.c. deve essere interpretato nel senso che l'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”
4 (Cass. Sez. U., Sentenza n. 27199 del 16.11.2017). “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. U., Ordinanza
n. 36481 del 13.12.2022, cfr. anche Cass. Sez. U., Sentenza n. 4835 del 16.2.2023).
Ciò posto, l'atto di appello della presenta tutti i requisiti idonei a Parte_1 consentire di individuare il thema decidendum del giudizio del gravame, con evidenziazione dei punti contestati della sentenza e delle ragioni a confutazione delle motivazioni del giudice di primo grado.
Passando all'analisi delle contestazioni dell'appellante, si deve osservare che le eccezioni di incompetenza per valore e per materia del giudice del decreto ingiuntivo, già rigettate dal giudice di primo grado e reiterate con l'atto di appello, non risultano fondate e correttamente sono state disattese dal Giudice di Pace adito, in quanto la domanda attivata in via monitoria aveva ad oggetto non una prestazione di facere infungibile, ma l'obbligazione di consegna di cosa mobile determinata (la consegna di copia del contratto di telefonia mobile), il cui valore va determinato alla stregua della dichiarazione effettuata dalla parte che agisce. Tanto in ragione dell'art. 14 c.p.c. secondo cui “nelle cause relative a somme di danaro o beni mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore”.
Nel caso di specie sia con riferimento alla domanda monitoria proposta da , CP_1 sia da , il valore di ogni singola causa (poi riunita) era stato dichiarato Controparte_2 nei limiti di € 1.000,00, con conseguente competenza per valore e per materia del
Giudice adito con il ricorso monitorio.
“… agli effetti della competenza per valore, come stabilito dall'art. 14, comma 1°, c.p.c., le azioni aventi ad oggetto beni mobili, come i documenti, al pari di quelle relative ad un obbligo di facere (non disciplinate autonomamente dal codice di rito), come la consegna degli stessi, vanno assimilate a quelle relative a somme di danaro, con la conseguenza che, ove non ne sia indicato un valore determinato (come nel caso in esame) e siano proposte dinanzi al giudice di pace, tali domande non vanno considerate di valore
5 indeterminabile e come tali appartenenti alla competenza del tribunale, dovendosi, piuttosto, presumere la loro appartenenza alla competenza del giudice adito (Cass.
314/1992; Cass. n. 7298 del 1993: «il valore della domanda di condanna ad un fare, anche quando l'opera da eseguire riguardi un bene immobile, si determina, ai sensi dell'art. 14 cod. proc. civ., in base al valore dichiarato dall'attore o, altrimenti, presunto in relazione ai limiti della competenza del giudice adito, perché tale domanda, non rientrando tra le azioni immobiliari, ha il suo fondamento in un diritto che, non essendo reale, è regolato, ai sensi dell'art. 833 cod. civ., dalle disposizioni concernenti i beni mobili»; Cass. n. 3854 del 1999; Cass. n. 4399 del 1997)”, così in motivazione Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 29272 del 13.11.2024.
Quanto alle ulteriori questioni nel merito dell'appello proposto dalla Parte_1 quest'ultima, già in primo grado, sosteneva che la mancata positiva risposta alla richiesta stragiudiziale di consegna del contratto fosse giustificabile in base alla normativa stabilita dal d.lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la quale all'art. 9, n. 2, prevede che “nell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7
(Diritti di accesso ai dati personali ed altri diritti) l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti associazioni od organismi”. L'art. 9, n. 4, prevede che “l'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitariamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato”.
6 Ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., secondo cui, nella motivazione della sentenza, la succinta esposizione delle ragioni giuridiche della decisione può avvenire anche con riferimento a precedenti conformi, con la presente decisione va data continuità a precedenti pronunce di merito in fattispecie analoghe (ex plurimis Trib. Benevento, n.
1656 dell'11.7.2022, Trib. Trani, n. 780 del 5.5.2023, Trib. Trani n. 929/2024 del
27.5.2024), secondo cui correttamente la compagnia telefonica, sia in base alla normativa di settore richiamata, ma anche ai principi generali fondamentali che regolano il doveroso controllo della legittimazione della persona richiedente a ricevere informazioni e atti riservati, non riscontava la richiesta e non consegnava copia del contratto, tutelando i dati personali riservati attinenti all'utenza indicata, in conformità della normativa in materia di accesso e protezione dei dati personali di cui al d.lgs.
196/2003.
peraltro, ha prodotto (anche nel presente giudizio in cui ha riversato il Parte_1 proprio fascicolo di parte di primo grado) una missiva inviata al difensore della e CP_1 della sin dal 9.8.2017, reiterata il 19.10.2017, con la richiesta di invio dei CP_2 documenti dei vari clienti istanti al fine di consentire la consegna delle copie contrattuali. Tali inviti rimanevano senza risposta.
Può, pertanto, ritenersi giustificata la mancata consegna alle appellate di copia del contratto di somministrazione di servizio telefonico da parte di Wind Tra s.p.a. non avendo colei che agiva come rappresentante dimostrato al terzo di effettivamente disporre del potere di rappresentanza alla luce del generale principio di cui all'art. 1393
c.c., secondo cui “il terzo che contratta col rappresentante può sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da un atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata”. Dinanzi alla specifica richiesta di documentazione della fonte del potere rappresentativo, colei che aveva speso il nome di terze persone, qualificandosi come loro procuratore, non poteva esimersi dall'ottemperare a tale richiesta.
Non avendo le parti ricorrenti e correttamente esercitato le modalità per CP_1 CP_2
l'accesso ai dati personali, la loro pretesa azionata in via monitoria non poteva trovare accoglimento.
Analizzando la posizione di , nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace n. CP_1
1029/2019, di opposizione al decreto ingiuntivo n. 159/2018, deve rilevarsi ancor più che l'appellante ha addotto, come già in primo grado, che non era mai stata inoltrata alcuna richiesta stragiudiziale da parte dell'avv. Bongi per la;
sul punto nel CP_1 presente giudizio non prende specifica posizione l'appellata, che non contesta
7 specificamente la circostanza ex art. 115 c.p.c.. Peraltro, a fronte della specifica censura della non può verificarsi l'effettivo inoltro dell'istanza dal momento che Parte_1 non è stato prodotto in giudizio il fascicolo di parte di primo grado della , onere che CP_1 ricadeva sull'appellata tenendo conto della distribuzione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. sia nella tradizionale ottica sostanziale, sia sotto il profilo processuale (cfr.
Cass. Sez. U. Sez. U., Sentenza n. 4835 del 16.2.2023).
Ecco che con riferimento alla non manca solo una richiesta stragiudiziale di CP_1 consegna del contratto sottoscritta personalmente dalla parte intestataria dell'utenza telefonica, ovvero sottoscritta con allagata una procura o una delega sottoscritta della medesima, ma è assente anche la richiesta stragiudiziale a sola firma dell'avvocato difensore a cui fa riferimento il Giudice di Pace nella sentenza appellata.
Va poi evidenziato che né il Codice della Privacy, né il Codice del consumo (d.lgs. n. 206 del 6.9.2005), prevedono un diritto sostanziale dell'utente di un contratto telefonico a richiedere ed ottenere dal gestore telefonico una copia del contratto, come diversamente, per esempio, prevede l'art. 119, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1°.9.1993
(Testo Unico Bancario). A tal fine la parte deve dimostrare di essere intestataria dell'utenza telefonica indicata e deve, inoltre, indicare l'esistenza di un concreto ed attuale interesse ad agire, come richiesto dall'art. 100 c.p.c..
Nella specie, mancano a monte anche le allegazioni sui disservizi sopportati, essendo le argomentazioni della e della estremamente generiche, né risulta dedotta CP_1 CP_2
l'esistenza di segnalazioni, reclami e ricorsi stragiudiziali, né alcuna circostanza o modalità concreta di tali disservizi, sicché non è dato verificare che la consegna di copia del contratto (che la parte ben avrebbe potuto ottenere avanzando specifica istanza sottoscritta personalmente) fosse realmente funzionale alla tutela delle proprie ragioni dinanzi al CP_5
Ancora con riferimento alla coglie nel segno la censura alla pronuncia di prime CP_1 cure da parte dell'appellante nella parte in cui il Giudice di Pace ha ritenuto fondata la richiesta di consegna del contratto senza valutare il documento prodotto dalla Parte_1
neppure contestato nel presente giudizio dalla appellata, da cui emerge che
[...]
l'utenza telefonica a cui la ha fatto riferimento a supporto della propria domanda CP_1
(cfr. numero riportato nella prima pagina del ricorso monitorio prodotto dall'appellata) era stata attivata nel 21.7.2005 e cessata il 20.5.2009, per cui ancor più generiche e prive di un minimo supporto potevano ritenersi le allegazioni di disservizi per i quali l'utente aveva intenzione di agire, per cui aveva interesse alla acquisizione del contratto.
8 Evidente era la mancanza di un interesse concreto della alla domanda di CP_1 consegna.
Tanto è sufficiente per ritenere fondato l'appello proposto dalla e, Parte_1 dunque, per riformare la sentenza di prime cure con accoglimento dell'opposizione avverso i decreti ingiuntivi nn. 159/2018 e 166/2018. Non avendo, infatti, la e la CP_1 correttamente esercitato le modalità per l'accesso ai dati personali, la loro CP_2 pretesa azionata in via monitoria non poteva trovare accoglimento, con conseguente fondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Quanto alla condanna alla restituzione delle somme pagate dalla in Parte_1 forza dei decreti ingiuntivi, va rilevato che, pur non essendo l'avv. Bongi parte del giudizio di appello, la domanda di condanna alla restituzione è ammissibile nel presente processo. Secondo la Corte di legittimità “in tema di distrazione delle spese ai sensi dell'articolo 93 c.p.c., allorché sia riformata in appello la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il difensore distrattario, quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato, il quale ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita e cioè alla restituzione della somma corrisposta, con gli interessi dal giorno del pagamento” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8215 del 4.4.2013,
Cass. Sez. L, Sentenza n. 1526 del 27.1.2016).
L'istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale.
Deve pertanto assumersi, da un lato, che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti e che l'impugnazione della sentenza non deve necessariamente essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benché il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale;
dall'altro che in ogni caso il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio, così come di revoca del
9 decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25247 del 25.10.2017, Cass. Sez.
3, Sentenza n. 27166 del 28.12.2016, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9062 del 15.4.2010).
Le somme eventualmente corrisposte vanno, dunque, automaticamente restituite.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in relazione ad un valore della causa non superiore ad euro 1.100,00, sia per il primo che per il secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa civile di appello iscritta al n.
5668/2020 r.g., ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, per quanto di ragione con riferimento ai giudizi riuniti nn. 1029/2019 e 1030/2019, accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca i decreti ingiuntivi opposti nn. 159/2018 e 166/2018, disponendo la restituzione delle somme eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza caducata,
- condanna le parti appellate al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per i giudizi di primo grado in € 450,00 per compensi di avvocato e per il giudizio di appello in € 64,50 per esborsi ed € 860,00 per compensi di avvocato, oltre, per entrambe le fasi, rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale, per l'immediato deposito telematico.
Così deciso in Trani, il 24.2.2025
Il giudice
Maria Anna Altamura
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