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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/04/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Giorgio Latti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8317/2021 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Calangianus P.zza Santa Parte_1 C.F._1
Giusta 3, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Piccinnu, del Foro di Tempio Pausania, giusta procura speciale in atti
ATTRICE
CONTRO
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Cagliari, via Ada Negri CP_1 C.F._2
n. 32 presso lo studio degli avv.ti Antonello Rossi e Claudio Contu che lo rappresentano, anche disgiuntamente tra loro, in virtù di procura speciale in atti
CONVENUTO
Oggetto: responsabilità professionale.
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attrice:
(in atto di citazione e confermate con note conclusionali):
Pag. 1 a 26 " Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria eccezione deduzione e argomentazione e
conclusione, accertati i presupposti di cui all'art. 2043 c.c. condannare il dott. al CP_1
risarcimento di tutti i danni subiti e subendi materiali e morali in favore della SInora per Parte_1
la somma quantificata in € 300.000,00 (euro trecentomila/zero) ovvero per la somma che il SInor
Giudice riterrà di giustizia oltre interessi e rivalutazioni con vittoria di spese diritti ed onorari del
presente giudizio”.
Nell'interesse del convenuto
(in comparsa di costituzione e risposta, confermate in note conclusionali)
“… il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Voglia:
- rigettare le domande formulate dalla Sig.ra siccome inammissibili e/o infondate nel Parte_1
merito;
- condannare la Sig.ra al risarcimento dei danni, in favore del notaio dott. , Parte_1 CP_1
ai sensi dell'art. 96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa;
- con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese del presente giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dell'11.12.2021, ha convenuto in giudizio il dott. al Parte_1 CP_1
fine di accertare la condotta illecita ex art. 2043 c.c. asseritamente commessa nei suoi confronti da parte del convenuto e, conseguentemente, ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
In particolare, a sostegno della domanda la parte attrice ha esposto:
Pag. 2 a 26 - di aver venduto alla società Luxury Protection Centre S.r.l. (ora Bmp Immobiliare) un complesso immobiliare sito in Cagliari, Via Sonnino n. 185, con atto del 29.04.2016 a firma del notaio dott. CP_1
rep. 1149 racc. 1078 (all. 1 citaz.);
[...]
- alla stipula dell'atto sono comparse il SI. , in qualità di amministratore p.t. della società Persona_1
Luxury Protection Centre S.r.l. (parte acquirente) e il SI. (figlio del predetto e Parte_2 Per_1
socio di maggioranza della società acquirente), intervenuto in qualità di procuratore speciale a vendere da lei nominato (all. 2 citaz.);
- l'operazione immobiliare si è conclusa con il mancato pagamento del prezzo e ciò le avrebbe comportato un grave danno patrimoniale, come da documentazione bancaria allegata (all. 3 citaz.).
La SI.ra ha quindi sostenuto che la compravendita avrebbe presentato, ab origine, importanti Pt_1
anomalie - afferenti sia alla legittimità dei comparenti sia al mancato pagamento del prezzo – imputabili alla negligenza del notaio, il quale ha proceduto al rogito nonostante l'evidente stato di incompatibilità
dei soggetti comparsi.
In particolare, in ordine alle circostanze fattuali che hanno preceduto la stipula dell'atto pubblico, la ha allegato: Pt_1
- di essere stata sottoposta ad una rappresentazione falsa e distorta della realtà a causa della quale, in data
19.02.2016, ha creduto di alienare a gli immobili in questione al prezzo di € 300.000,00, Parte_2
somma che, secondo le (false) informazioni rese dallo stesso SI. , le era stata anticipatamente T_
versata su un conto corrente bancario svizzero (poi rivelatosi inesistente) aperto a suo nome;
- di avere, in realtà, sottoscritto (in data 16.02.2016) una procura speciale a vendere in favore di T_
, con la quale lo autorizzava ad alienare, a qualunque prezzo e a chi avesse voluto, il complesso
[...]
immobiliare in questione, poi effettivamente venduto dal SI. alla società Luxury Protection Centre T_
S.r.l. (della quale egli stesso deterrebbe il 90% delle quote) per un importo di €175.000,00 mai corrispostole;
Pag. 3 a 26 - di avere quindi in sostanza sottoscritto la procura speciale a vendere nella convinzione si trattasse dell'atto di compravendita e credendo, peraltro, di averne già incassato i relativi proventi.
Tanto premesso in fatto, la ha dedotto che il notaio in occasione del rogito, avrebbe Pt_1 CP_1
realizzato una condotta la cui illiceità deve ravvisarsi sotto molteplici aspetti e in particolare:
- nella mancata acquisizione, in sede di stipula delle procure speciali, della di lei certa e inequivocabile volontà a vendere;
- nella violazione del dovere di diligenza che gli imponeva di verificare preventivamente la qualità dei comparenti (all'atto pubblico di compravendita) pur considerato che egli, oltre che conoscere la vicenda intercorrente tra le parti quale notaio rogante di vari atti riguardanti la Bmp Immobiliare già Luxury
Protection centre S.r.l., ben sapeva che era il socio maggioritario della società acquirente Parte_2
(doc. 5);
- nella mancata astensione dal ricevere l'atto pubblico stante l'evidente incompatibilità del che, in T_
forza della procura speciale, ha venduto il bene alla sua società (essendo socio della parte acquirente) per un prezzo irrisorio, senza peraltro pagarlo.
L'attrice ha quindi sostenuto di aver subito un danno conseguente alla condotta illecita del notaio, così
determinato e quantificato:
- in € 300.000,00 “poiché da un lato non gli è stato pagato il prezzo dell'immobile dall'altro ha subito la
perdita dell'immobile stesso che è stato immediatamente rivenduto a terze persone per i quali vi è
pendente tutt'ora un'azione di nullità e di restituzione.” (pag. 8 citaz.);
- in € 130.000,00 a titolo di mancato godimento del bene considerati gli anni trascorsi e gli interessi maturati.
Pag. 4 a 26 Con comparsa di costituzione e risposta del 28.02.2022, si è costituito in giudizio il notaio , CP_1
il quale ha integralmente contestato le avverse deduzioni e allegazioni e ha chiesto il rigetto della domanda.
In particolare, il convenuto ha sostenuto che:
- tra la SI.ra e la società Luxury Protection Centre intercorresse un contratto di locazione Parte_1
con patto di futura vendita (stipulato in data 01.02.2014 senza l'assistenza di un notaio, all. 1 comparsa
, avente ad oggetto diversi immobili di proprietà della odierna attrice e in particolare: “i) in CP_1
Cagliari, via Sonnino, foglio 18 - mappale 3528, 6, categoria A/3, classe 4; ii) in Cagliari, via Sonnino
n. 185, foglio 18 - mappale 3529, 6, categoria A/3, classe 4; iii) in Porto Cervo (Arzachena), via della
Marina n. 121, foglio 7 - mappale 2675, 3, categoria A/3, classe 4.” (pag. 3 comparsa;
CP_1
- dando corso all'impegno assunto con il suddetto contratto, l'attrice in data 29.04.2016 - per il tramite del procuratore speciale , cui aveva conferito le procure speciali da lui rogate con rep. 1367 Parte_2
e rep. 1368 in data 19.04.2016 – ha trasferito, con rogito raccolta n. 1078 repertorio n. 1449, la proprietà
dei soli immobili di Cagliari per il prezzo complessivo di € 175.000,00, pagati tramite assegno bancario non trasferibile a lei intestato;
- di aver ricevuto, in data 08.04.2019, una diffida da parte dell'attrice con la quale gli sono state attribuite carenze ed omissioni nello svolgimento dell'incarico alla quale ha risposto contestando gli avversi assunti;
- di aver comunque denunciato il sinistro al ConSIlio Nazionale del Notariato a mezzo PEC del
14.12.2021 e di aver successivamente integrato la documentazione, come da richiesta del ConSIlio
stesso (all. 9 e 10 comparsa);
- la differenza di prezzo (€ 175.000,00 nell'atto di compravendita anziché € 300.000,00 come stabilita nel contratto di locazione con patto di futura vendita) sarebbe stata giustificata dal fatto che l'atto di
Pag. 5 a 26 compravendita ha riguardato il solo immobile di Cagliari e non anche quello di Porto Cervo, rientrante nel patto di futura vendita;
- il contratto di locazione predetto dimostrerebbe la sussistenza di rapporti personali ed economici intercorrenti tra le parti già due anni prima rispetto al rogito de quo;
- all'epoca della sottoscrizione dell'atto di compravendita non era socio di maggioranza Parte_2
della società acquirente (come avversamente sostenuto) bensì socio di minoranza (con una quota di partecipazione pari al 10% del capitale sociale) della Luxury, società in realtà appartenente ai SInori
e (titolari complessivamente del 90% del capitale sociale) come risultante Parte_3 Persona_1
dalla visura camerale del 28.04.2016 (all. 11) ragion per cui “risultano palesemente inesistenti profili di
sostanziale e/o formale “sovrapposizione” tra il procuratore a vendere e la società acquirente, né
tantomeno, alcuna preclusione del Professionista a ricevere l'atto in questa sede contestato.”(pag. 8
comparsa);
In ordine alla sua condotta il dott. ne ha eccepito: CP_1
- la correttezza, stante il fatto che l'atto del 29.04.2016 è stato stipulato sia in conformità alla (precedente)
obbligazione a contrarre sottoscritta dalle parti nel 2014 sia in rispondenza alle specifiche pattuizioni ivi contenute (tra le quali: durata transitoria del contratto finalizzato alla futura vendita;
l'impegno della società futura acquirente di adempiere alla manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo degli impianti e delle strutture, il che dimostrerebbe sia la necessità per gli immobili di essere sottoposti ad interventi di ristrutturazione sia, di conseguenza, la congruità del prezzo pattuito nell'atto di vendita;
il pagamento di una caparra e di successive altre rate mensili, clausola che avrebbe dovuto fin da allora far valutare alla l'eventuale mala fede della controparte;
la facoltà di nomina, quale futura parte Pt_1
acquirente, di persone fisiche o giuridiche individuate dalla stessa società promissaria acquirente, il che giustificherebbe la prerogativa concessa dalla proprietaria al di individuare liberamente T_
l'acquirente finale e di stabilire il prezzo di vendita);
Pag. 6 a 26 - la legalità in quanto ha provveduto al rogito sulla base di procure speciali a vendere validamente sottoscritte in precedenza dalla SI.ra ; Pt_1
- la diligenza anche in relazione alla questione del (asseritamente mancato) pagamento del prezzo,
avvenuto tramite consegna (a mani del procuratore presente all'atto) dell'assegno n. 0905746361-00
dell'importo di € 175.000,00, tratto sul Monte dei Paschi di Siena non trasferibile intestato alla SI.ra
, successivamente girato per l'incasso (all. 12 comparsa , questione che sarebbe Parte_1 CP_1
comunque estranea alla sua sfera di competenza considerato che “a tale ultimo riguardo rileva
unicamente, sotto il profilo dei doveri in capo al notaio che il prezzo sia stato regolarmente corrisposto
dalla società acquirente al momento della stipula.”.
Con riferimento alla fase di rilascio delle procure speciali il convenuto ha in particolare sostenuto:
- di aver ricevuto incarico dalla (doc. 14 e 15 comparsa e di aver personalmente condotto Pt_1 CP_1
lo svolgimento delle operazioni (colloquio preliminare, chiarimenti circa eventuali limiti da apporre alla
procura, consulenza connessa, stipula e, financo, post stipula) di lettura e sottoscrizione delle procure direttamente accertandosi della volontà della , fino ad apporre il numero di repertorio, la marca da Pt_1
bollo e il SIillo, infine consegnando l'originale di ciascuna procura alla stessa attrice, cosicché sarebbero false e pretestuose le avverse allegazioni in ordine ad una deforme rappresentazione della realtà dei fatti e ad una mancata comprensione degli atti;
- che la ha scientemente e consapevolmente approvato e sottoscritto le clausole contenute nelle Pt_1
procure speciali rese in favore del , dopo aver lucidamente manifestato la sua volontà di conferirgli T_
tutti i poteri occorrenti per vendere sia alla società conduttrice (promissaria acquirente) sia,
eventualmente, ad altro soggetto individuato dallo stesso procuratore, eventualmente anche ad un maggior prezzo.
In ordine alle presunte violazioni delle norme deontologiche, il dott. ha eccepito: CP_1
Pag. 7 a 26 - l'inconferenza dei richiami effettuati dall'attrice, considerato che egli accertò personalmente la volontà
dell'attrice priva di limiti soggettivi, oggettivi o temporali, riportandola negli atti;
- la falsità delle allegazioni in ordine alla partecipazione del SI. , con una quota maggioritaria, T_
nella società acquirente ed ha ribadito che in ogni caso, se anche tale circostanza fosse stata vera, non avrebbe in alcun modo legittimato il suo rifiuto a ricevere l'atto di compravendita se non che esponendolo
(quale professionista e pubblico ufficiale) a conseguenze sotto il profilo disciplinare e risarcitorio;
- l'insussistenza, in capo al notaio rogante, dell'obbligo di verificare se, dopo una stipula, il pagamento del prezzo vada effettivamente a buon fine cosicché, nella fattispecie concreta, l'effettivo pagamento del prezzo da parte della Luxury Protection Centre s.r.l. sarebbe circostanza estranea al suo ambito di responsabilità e che, pertanto, eventuali contestazioni sul punto devono essere rivolte unicamente alla società acquirente;
- l'insussistenza, sempre in capo al rogante, del dovere di intervenire nella determinazione del prezzo di vendita che è circostanza unicamente riservata e rimessa all'accordo tra le parti pur considerato che, nella fattispecie in esame, quello stabilito era un prezzo adeguato rispetto alle condizioni e all'effettivo valore dei beni compravenduti che, negli anni successivi, sono stati oggetto di profonda ristrutturazione.
Il notaio ha infine: CP_1
- contestato il quantum delle pretese risarcitorie avanzate dalla;
Pt_1
- eccepito la mancanza di prova in ordine al nesso eziologico tra la sua condotta e il danno asserito;
- sostenuto che la condotta processuale della Sig.ra configuri l'ipotesi di mala fede processuale e Pt_1
ne ha chiesto la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in tema di responsabilità aggravata.
Nel corso del giudizio:
- le parti sono state invitate a valutare una soluzione conciliativa sul rilievo che la doglianza espressa dall'attrice è riassunta nel seguente paragrafo: “essendo il medesimo ufficiale rogante in grande parte
Pag. 8 a 26 degli atti notarili ricevuti riguardanti la Bmp Immobiliare già Luxury Protection centre srl (doc. 4); del
resto il Notaio ben sapeva, inoltre, che il SI. fosse, il socio maggioritario della CP_1 Parte_2
società de qua con un capitale sociale pari al 90% delle quote (doc. 5). Nonostante, la dovuta e certa
conoscenza che lo stesso pubblico ufficiale aveva, ovvero con la dovuta diligenza doveva avere, ha
ricevuto un atto notarile nei quali comparenti erano il che, in forza di procura speciale Parte_2
ad esso rilasciata da , vendeva alla sua società un bene ad un valore irrisorio, senza Parte_1
pagarne il prezzo”;
- è stata rigettata l'istanza di autorizzazione alla chiamata di terzo avanzata dalla (con note di Pt_1
udienza del 12.05.2022) considerato che “l'attrice non ha formulato domande nei confronti del terzo,
nei confronti del quale, peraltro, non ha azione diretta, né, infine, l'interesse alla chiamata è sorto a
seguito delle difese del convenuto”;
- sono stati assegnati i termini ex art. 183 6° comma c.p.c. ratione temporis applicabili.
La parte attrice ha quindi ulteriormente allegato:
- la sussistenza di un ulteriore profilo di incompatibilità a contrarre in capo al SI. , anch'esso non T_
rilevato dal notaio in sede di stipula, dato dalla circostanza che, nel contratto di locazione con patto di futura vendita “è emerso come le parti contraenti erano identificate in quale persona fisica Parte_2
e . L'oggetto del presente contratto, infatti, aveva quale scopo principale la locazione e la Parte_1
futura vendita del medesimo bene in favore del . Successivamente, però, il , dopo Parte_2 T_
aver cambiato veste, è intervenuto nell'atto del 29/04/2016 non più come acquirente ma come
procuratore della SInora a vendere il palazzo di via Sonnino sito in Cagliari alla società BMP Pt_1
Immobiliare (del quale, il , era socio di minoranza all'epoca).” (pag. 1 note ex art. 183, 6° Parte_2
comma n. 1 c.p.c. Cossu);
Pag. 9 a 26 - in relazione alla vicenda oggetto di causa, la Procura della Repubblica di Cagliari ha chiuso le indagini.
a carico del SInor (indagato per truffa ed autoriciclaggio), all'esito delle quali sarebbe Parte_2
emerso che egli era l'amministratore di fatto della società BMP Immobiliare (già Luxury P.C.),
circostanza della quale ritiene fosse ben a conoscenza il notaio;
- non corrisponde al vero la dedotta avversa circostanza relativa al tentativo di incasso dell'assegno
(indicato nell'atto di compravendita a titolo di pagamento) che, ha ribadito, non è mai stato né negoziato né incassato.
Con ordinanza del 23.05.2023 è stata rigettata la prova per testi dedotta dall'attrice sul rilievo che:
- non era idonea a dimostrare né la conoscenza da parte del notaio della qualità di socio occulto del SI.
né l'allegata sproporzione del prezzo concordato rispetto al valore di mercato;
T_
- è comunque soggetta a querela di falso la (asserita) falsità dell'atto pubblico nella parte in cui ha attestato la dichiarazione riguardante il pagamento del prezzo.
La causa, istruita con produzioni documentali, non essendo le parti addivenute ad una soluzione conciliativa, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
***
La fattispecie in esame ha ad oggetto la richiesta di risarcimento danni formulata da nei Parte_1
confronti del notaio a titolo di responsabilità ex art. 2043 c.c.. CP_1
Benché la causa petendi attenga sostanzialmente al mancato rilievo dell'incompatibilità dei soggetti comparenti in sede di stipula del contratto definitivo (quale causa di nullità/annullabilità del contratto),
gli addebiti mossi dalla nei confronti del dott. si riferiscono anche al momento della Pt_1 CP_1
sottoscrizione delle procure speciali a vendere rilasciate in favore del SI. . Parte_2
In particolare, l'attrice:
Pag. 10 a 26 - con riferimento alla sottoscrizione delle procure, ha sostenuto di aver conferito “… una procura
speciale a vendere al SI. , conscia del fatto che si trattasse della stipula definitiva dell'atto Parte_2
di compravendita avendo per altro incassato (fittiziamente nel conto svizzero inesistente) i denari
dell'operazione.” (pag. 5 citazione) ed ha, pertanto, eccepito la violazione, da parte del dott. della CP_1
norma di cui all'art. 47 ultimo comma Legge Notarile, in quanto “sulla base della ricostruzione dei fatti
… è desumibile ampia responsabilità professionale del notaio, il quale avrebbe dovuto, in sede di stipula
delle procure, acquisire in maniera certa, chiara ed inequivocabile le volontà della SInora ” (pag. Pt_1
5 citazione);
- con riferimento alla stipula del contratto di compravendita, ha sostenuto che, in violazione del dovere di diligenza nel preventivo accertamento della qualità dei comparenti, il dott. “nonostante la CP_1
dovuta e certa conoscenza che lo stesso pubblico ufficiale aveva, ovvero con la dovuta diligenza doveva
avere, ha ricevuto un atto notarile nei quali comparenti erano il che, in forza di procura Parte_2
speciale ad esso rilasciata da , vendeva alla sua società un bene ad un valore irrisorio, Parte_1
senza pagarne il prezzo. Il Notaro nel rispetto dei canoni deontologici avrebbe dovuto, ad avviso di chi
scrive, astenersi dal ricevere un atto pubblico con le di sopra citate parti in causa palesandosi
inequivocabilmente una causa di incompatibilità.” (pag. 8 citazione); ha, quindi, eccepito nullità e/o annullabilità dell'atto rogato, in conseguenza della violazione della norma di cui all'art. 28 L.N..
Tali condotte avrebbero causato un grave danno patrimoniale quantificato in € 300.000,00 “poiché da un
lato non gli è stato pagato il prezzo dell'immobile dall'altro ha subito la perdita dell'immobile stesso che
è stato immediatamente rivenduto a terze persone per i quali vi è pendente tutt'ora un'azione di nullità e
di restituzione.” (pag. 8 citaz.)
***
1) Sulla qualificazione della domanda
Pag. 11 a 26 La SI.ra ha agito con atto di citazione ex art. 2043 c.c. (cfr. frontespizio atto di citazione) ed ha Pt_1
concluso chiedendo, previo accertamento dei presupposti di cui all'art. 2043 c.c., la condanna del dott.
al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, materiali e morali. CP_1
In realtà, considerato quanto allegato e sostenuto (in fatto e in diritto) dalla parte attrice, sia con l'atto introduttivo sia nel corso del giudizio, l'azione proposta può essere ricondotta nell'ambito della responsabilità contrattuale.
In ordine alla possibilità per il giudice di (diversamente) qualificare la domanda proposta in giudizio, la più recente giurisprudenza di legittimità ha ribadito il pacifico orientamento secondo il quale “… "in
materia di procedimento civile, l'applicazione del principio "iura novit curia", di cui all'art. 113, comma
1, cod. proc. civ., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica
ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche
applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua
decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti (…) Va ribadito che il
principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, fissato dall'art. 112 c.p.c., non osta a che
il giudice qualifichi giuridicamente la domanda in senso diverso da come la domanda è stata qualificata
dalle parti. (cfr. in ultimo, Cass. Civ. sez. II, 08/05/2024, n.12534). Pertanto, al giudice è attribuito un potere di qualificazione giuridica della fattispecie concreta, sulla base dei fatti storici allegati dalle parti nel rispetto del contraddittorio, purché venga rispettato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato che, all'art. 112 c.p.c., vieta al giudice - nella qualificazione della domanda - di procedere ad un mutamento della stessa, sostituendo la "causa petendi" dedotta in giudizio con una differente,
basata su fatti diversi da quelli allegati dalle parti.
Più specificatamente, in tema di richiesta di risarcimento del danno, “se la parte che agisce in via
risarcitoria deduce a sostegno della propria domanda fatti che possono indifferentemente comportare
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, il suo esclusivo riferimento alle norme sulla
Pag. 12 a 26 responsabilità extracontrattuale non impedisce al giudice di qualificare diversamente la domanda, a
condizione che i fatti coincidano con quelli dedotti dalla parte e non vengano in rilievo elementi di
differenziazione della disciplina delle due forme di responsabilità sui quali non si sia formate il
contraddittorio. (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 8047/16).
Nella responsabilità contrattuale, la fonte dell'adempimento è rappresentata da un precedente vincolo obbligatorio che il debitore deve rispettare nei confronti del creditore mentre, come noto, la responsabilità
extracontrattuale nasce dalla violazione del dovere di non ledere i diritti altrui e non prevede alcun vincolo o rapporto obbligatorio tra le parti, bensì nasce dal fatto illecito commesso dal danneggiante nei confronti del danneggiato.
Tanto premesso in diritto, nella fattispecie in esame:
- è pacifico che tra l'attrice e il convenuto sia intercorso un rapporto di tipo obbligatorio;
- la ha dedotto una condotta del convenuto non conforme ai doveri di legalità, diligenza e Pt_1
correttezza imposti, oltre che dalle norme codicistiche in tema di mandato professionale, anche dalla legge speciale Legge Notarile 16 febbraio 1913, n. 89 Ordinamento del notariato e degli archivi notarili.
I fatti allegati dall'attrice inducono, quindi, a ricondurre la fattispecie concreta all'ambito della responsabilità contrattuale, senza che ciò possa determinare un mutamento né del petitum – immediato,
quale richiesta di una sentenza di condanna e mediato poiché, con la differente qualificazione, non viene a mutare il c.d. "bene della vita" domandato da individuarsi nella prestazione richiesta alla controparte
(che rimane il pagamento di somma di denaro a titolo di risarcimento pur alternativamente considerando la fattispecie come ipotesi di responsabilità aquiliana ovvero di responsabilità contrattuale) - né della
causa petendi, poiché i fatti posti a fondamento della domanda rimangono i medesimi pur alternativamente considerando le due ipotesi di responsabilità.
Come rilevato nel corso del giudizio (ordinanze dell'11.03.2022 e del 23.05.2023), la doglianza espressa dall'attrice ed oggetto di causa è riassunta nel paragrafo: “essendo il medesimo ufficiale rogante in
Pag. 13 a 26 grande parte degli atti notarili ricevuti riguardanti la Bmp Immobiliare già Luxury Protection centre srl
(doc. 4 ); del resto il Notaio ben sapeva, inoltre, che il SI. fosse, il socio CP_1 Parte_2
maggioritario della società de qua con un capitale sociale pari al 90% delle quote (doc. 5). Nonostante,
la dovuta e certa conoscenza che lo stesso pubblico ufficiale aveva, ovvero con la dovuta diligenza
doveva avere, ha ricevuto un atto notarile nei quali comparenti erano il che, in forza di Parte_2
procura speciale ad esso rilasciata da , vendeva alla sua società un bene ad un valore Parte_1
irrisorio, senza pagarne il prezzo”. “Il Notaro nel rispetto dei canoni deontologici avrebbe dovuto …
astenersi dal ricevere un atto pubblico con le di sopra citate parti in causa palesandosi
inequivocabilmente una causa di incompatibilità. …Appare oltremodo evidente che, laddove il Notaio
avesse rilevato l'incompatibilità dei comparenti per le ragioni predette, l'atto in questione non sarebbe
“nato” con la conseguenza che la SInora nessun danno avrebbe subito.” (pag. 8 citaz.). Pt_1
Peraltro, è la stessa attrice a dedurre, pur con riferimento al momento di acquisizione delle procure speciali, che “… sulla base della ricostruzione dei fatti … è desumibile ampia responsabilità
professionale del notaio”.
2) In ordine alla responsabilità del professionista notaio
Il risarcimento da responsabilità contrattuale presuppone, come detto, un rapporto tra i soggetti e nasce dalla inesatta, incompleta o ritardata prestazione di una specifica obbligazione (art. 1218 c.c.), dalla quale consegue l'obbligo di risarcimento del danno.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “in tema di responsabilità del prestatore di opera intellettuale,
poiché l'art. 1176 c.c. fa obbligo al professionista di usare, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti
la sua attività professionale, la diligenza del buon padre di famiglia, il medesimo risponde normalmente
per colpa lieve;
nella sola ipotesi che la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di
particolare difficoltà, l'art. 2236 c.c. prevede un'attenuazione di responsabilità, nel senso che il
Pag. 14 a 26 professionista è tenuto al risarcimento del danno unicamente per dolo o colpa grave. Pertanto, la prova
dell'esistenza di tale presupposto, derogando alle norme generali sulla responsabilità per colpa,
incombe al professionista;
peraltro, la domanda di risarcimento del danno, basata sulla colpa grave,
contiene quella per colpa lieve, senza che, pertanto, la pronuncia di condanna fondata su colpa lieve del
professionista possa dar luogo a vizio di ultrapetizione. (Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 8546/2005).
Dunque, per valutare se la prestazione del debitore/professionista sia stata esattamente eseguita (in specie, sotto il profilo qualitativo) è necessario fare riferimento al criterio della diligenza, in questo caso
“qualificata”, superiore a quella che viene richiesta all'uomo medio essendo commisurata alla prestazione che l'obbligato deve eseguire.
In tema di responsabilità del medico, del notaio, dell'avvocato, del mandatario professionista, dell'agente di assicurazione, la stessa giurisprudenza di legittimità ha affermato come “in queste obbligazioni [si
intende, di mezzi] in cui l'oggetto è l'attività, l'inadempimento coincide con il difetto di diligenza
nell'esecuzione della prestazione” (Cass. civ., Sez. III, 09/11/2006, n.23918); “la diligenza assume nella
fattispecie un duplice SInificato: parametro di imputazione del mancato adempimento e criterio di
determinazione del contenuto dell'obbligazione” (Cass. civ., Sez. III, 13/01/2005, n.583).
In particolare, dal contratto di prestazione d'opera intellettuale intercorrente fra il notaio e le parti del contratto di compravendita immobiliare derivano tra gli altri:
- l'obbligo, in capo al professionista, di operare con diligenza e di tenere in considerazione gli interessi delle parti, fino a svolgere un'attività di consulenza nei confronti delle stesse (generale dovere di conSIlio e informazione, ovvero di dissuasione che trova fondamento non già nella diligenza professionale qualificata bensì nella clausola generale di buona fede oggettiva e art. 1375 c.c. o correttezza ex art. 1175 c.c. “Come osservato anche in dottrina, oltre che regola di comportamento e
regola di interpretazione del contratto, la buona fede oggettiva o correttezza – comunque da correlarsi
alle condizioni del caso concreto, alla natura del rapporto e alla qualità dei soggetti coinvolti – è infatti
Pag. 15 a 26 anche criterio di determinazione della prestazione contrattuale, costituendo fonte di integrazione del
comportamento dovuto, là dove impone di compiere quanto necessario o utile a salvaguardare gli
interessi della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio (che non si sostanzi cioè in attività
gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici”. (Cass. Civ. Ordinanza
n. 8497 del 6.5.2020);
- un generale dovere c.d. “di conSIlio” sancito anche dal Codice Deontologico Notarile (ConSIlio
nazionale del notariato, Principi di deontologia professionale dei notai, 5 aprile 2008) che, all'art.42
prevede, tra le altre cose: “il notaio è tenuto … a svolgere … in modo adeguato e fattivo le seguenti
attività: a) informare le parti sulle possibili conseguenze della prestazione richiesta, in tutti gli aspetti
della normale indagine giuridica demandatagli e conSIliare professionalmente le stesse, anche con la
proposizione di impostazioni autonome rispetto alla loro volontà e intenzione;
b) proporre la scelta del
tipo negoziale più adeguato alle decisioni assunte dalle parti, accertandone la legalità e la reciproca
congruenza, svolgendo le richieste attività preparatorie e dirigendo quindi la formazione dell'atto nel
modo tecnicamente più idoneo per la sua completa efficacia e per la stabilità del rapporto che ne deriva”.
In ordine a tale ultimo profilo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'opera professionale richiesta al notaio non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti e di direzione nella compilazione dell'atto, ma si estende alle attività preparatorie e successive dirette ad assicurare la serietà, la certezza degli effetti tipici dell'atto e del risultato pratico perseguito dalle parti, dal momento che contenuto essenziale della sua prestazione professionale è l'obbligo di informazione e conSIlio (v.
Cass., Sez. Un., n. 13617/2012; Cass. Civ. Sez. III Ord. 21 luglio 2022, n. 22822).
Tuttavia, l'obbligo di consulenza in capo al notaio non può ricomprendere i profili di convenienza ed opportunità economica dell'operazione, che esulano dalle sue competenze;
così come non potrà sindacare i “motivi” (tranne che siano illeciti) che inducono le parti a stipulare un certo negozio e che non possono confondersi, o confluire, nella causa del contratto stesso.
Pag. 16 a 26 La giurisprudenza ricollega l'obbligo predetto al compimento di attività di carattere strettamente tecnico
– giuridico, piuttosto che a considerazioni relative alla convenienza o meno dell'atto stesso.
A titolo esemplificativo, sussiste in capo al notaio incaricato della stipulazione di un contratto di trasferimento immobiliare l'obbligo di effettuare le visure ipocatastali, quand'anche sia stato espressamente esonerato dall'effettuazione delle visure, qualora sia a conoscenza o che abbia anche solo il mero sospetto della esistenza di un'iscrizione pregiudizievole, cfr. Cass., 20/8/2015, n. 16990; Cass. n.
15726/2010); ancora, sussiste in capo al notaio il dovere di acquisire informazioni, presso la
Conservatoria dei registri immobiliari, circa il carattere definitivo o meno della trascrizione di una sentenza di primo grado (v. Cass. Civ., n. 7283/2021); in caso di stipula di atti relativi ad immobili siti in zone in cui via sia il potenziale rischio di sussistenza di vincoli di qualsiasi natura che incidono sulla loro commerciabilità, il dovere di effettuare indagini ulteriori e più approfondite di quelle svolte ordinariamente (v. Cass. Civ., n. 4911/2022).
Infine, con riguardo al riparto dell'onere della prova, la giurisprudenza ha precisato come sia “onere del
creditore (cliente)/danneggiato dimostrare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale),
il nesso di causalità, secondo il criterio del “più probabile che non”, tra la condotta del professionista
e il danno lamentato – cosicchè risulti più probabile che, sostituita l'azione, in realtà compiuta o omessa,
con quella dovuta, l'evento (danno) non si sarebbe verificato - mentre spetta al professionista dimostrare,
in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non
imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile
ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente. (Cass. Civ. Sez. III,
sentenza n. 10050/2022).
***
Tanto premesso in diritto, nella fattispecie in esame l'attrice ha sostenuto che il dott. CP_1
Pag. 17 a 26 - avrebbe omesso di acquisire, in sede di stipula delle procure, in maniera certa ed inequivocabile, la sua volontà e il suo convincimento rispetto all'atto stipulato;
- avrebbe rogato l'atto di vendita del 29.04.2016 nonostante l'evidenza di vari profili di incompatibilità
dei comparenti così riassunti: 1) è intervenuto in atto in qualità Procuratore speciale a Parte_2
vendere della SInora;
2) La società acquirente era di proprietà anche del SInor Parte_1 T_
ed amministrata formalmente dal padre SInor intervenuto in atto;
3) La società
[...] Persona_1
acquirente era amministrata di fatto dal SInor che nell'occasione ha svolto il ruolo di Parte_2
procuratore della venditrice;
4) Il Notaio era a conoscenza del preesistente contratto di locazione e
futura vendita tra e ancorché successivamente l'acquirente non era Parte_1 Parte_2 T_
ma la BMP Immobiliare ed il solo procuratore a vendere. Nonostante le
[...] Parte_2
precisazioni di cui infra, il Notaio ha comunque provveduto a ricevere l'atto de quo, ben sapendo CP_1
quale fosse lo status dei soggetti intervenuti.” (cfr. pag. e memorie ex art. 183, 6° comma n. 1 c.p.c.;
- avrebbe dovuto ravvisare il conflitto d'interesse di e, di conseguenza, avrebbe dovuto Parte_2
rifiutarsi di ricevere l'atto cosicché “laddove … avesse rilevato l'incompatibilità dei comparenti per le
ragioni predette, l'atto in questione non sarebbe “nato” con la conseguenza che la SInora nessun Pt_1
danno avrebbe subito” (cfr. pag. 8 citazione).
Pertanto, secondo la prospettazione di parte attrice, il dott. avrebbe dunque violato: CP_1
- il dovere di indagine della volontà delle parti di cui all'art 47 L.N (comma
2. Il notaio indaga la volontà
delle parti e sotto la propria direzione e responsabilità cura la compilazione integrale dell'atto);
- il dovere di controllo di legalità di cui all'art. 28 L.N. che al primo comma impone al notaio il divieto di ricevere o autenticare atti “se essi sono espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari
al buon costume o all'ordine pubblico”;
- il dovere di diligenza poiché “del resto il Notaio ben sapeva, inoltre, che il SI. CP_1 Parte_2
fosse, il socio maggioritario della società de qua con un capitale sociale pari al 90% delle quote.
Pag. 18 a 26 Nonostante, la dovuta e certa conoscenza che lo stesso pubblico ufficiale aveva, ovvero con la dovuta
diligenza doveva avere, ha ricevuto un atto notarile nei quali comparenti erano il che, in Parte_2
forza di procura speciale ad esso rilasciata da , vendeva alla sua società un bene ad un Parte_1
valore irrisorio, senza pagarne il prezzo. Il Notaro nel rispetto dei canoni deontologici avrebbe dovuto,
ad avviso di chi scrive, astenersi dal ricevere un atto pubblico con le di sopra citate parti in causa
palesandosi inequivocabilmente una causa di incompatibilità.” (pag. 7/8 citazione).
***
Con riguardo alle procure speciali, si deve rilevare come la comprensione del loro contenuto non richiedesse particolari competenze tecniche e/o giuridiche, tali da indurre difficoltà nella parte sottoscrivente, né il tenore letterale delle procure può all'evidenza far ritenere che l'attrice sia stata indotta ad una controversa e falsa rappresentazione della realtà (“nomina e costituisce quale suo
procuratore speciale il SInor … affinché, in suo nome e per conto, abbia a vendere, a chi Parte_2
vorrà e per il prezzo che vorrà, tutti i diritti spettanti alla conferente l'incarico sul seguente immobile”
“conferisce tutti i più ampi e necessari poteri quali, tra gli altri, il potere di intervenire all'atto di
compravendita, sottoscrivere l'atto di compravendita ed eventuali contratti preliminari” (all. 2 e 3 della comparsa . CP_1
Pertanto, si deve ritenere che il chiaro (per quanto estremamente generico) contenuto delle procure non fosse tale da determinare nella un oggettivo equivoco circa i loro effetti;
né un eventuale calo di Pt_1
udito, seppur ipotizzabile vista l'età, può verosimilmente avere indotto la SI.ra al convincimento Pt_1
di aver firmato un atto di vendita piuttosto che una procura a vendere.
Neppure può ipotizzarsi che il notaio avrebbe dovuto valutare le condizioni di salute della cliente essendo il professionista tenuto solo ad accertare che la parte (seppur anziana) abbia una residua capacità di comprendere il contenuto e gli effetti dell'atto che sta per sottoscrivere e, più precisamente, che le facoltà
psichiche siano “perturbate al punto da impedire al soggetto una seria valutazione del contenuto e degli
Pag. 19 a 26 effetti del negozio, e quindi il formarsi di una volontà cosciente". (Cass. civ., Sez. II, ord., 28.02.2022,
n. 6598).
Peraltro, l'argomento dirimente, sul punto, è offerto dalla stessa , la quale, oltre a essere Pt_1
pacificamente capace di intendere e di volere, ha, in ogni caso, affermato, sin dall'atto introduttivo del presente giudizio, che, “sebbene all'epoca dei fatti avesse 82 anni, non soffriva di alcuna patologia
impeditiva dell'apprendimento se non di un calo d'udito che poteva ben essere superato attraverso gli
accorgimenti del caso.” (pag. 5, atto di citazione ). Pt_1
Sono infine rimaste prive di contestazione, da parte dell'attrice, gli assunti del dott. nella parte in CP_1
cui ha affermato che “la stessa Signora ascoltò con attenzione, nell'incontro che durò più di Pt_1
un'ora, la lettura integrale degli atti regolarmente effettuata dal notaio (peraltro, con tono di voce più
alto del consueto in ragione della presenza di persone non più giovani) e approvò singolarmente il
contenuto delle procure e, come previsto dalla legge, le sottoscrisse in presenza del Professionista.
Inoltre, è (quasi) superfluo evidenziare che ogni singola attività venne effettuata personalmente ed
esclusivamente dal dott. senza avvalersi di ausiliari o sostituti.” (pag. 10 della comparsa Onano). CP_1
Dunque, deve ritenersi dimostrato che, da un lato, la SI.ra abbia validamente e consapevolmente Pt_1
rilasciato le procure speciali al SI. , attribuendo ad esso ogni più ampia facoltà in ordine Parte_2
alla futura compravendita degli immobili indicati e, dall'altro, il dott. abbia diligentemente CP_1
acquisito la volontà e decisione della cliente.
In ordine al contratto di compravendita, la parte attrice ha dedotto che il dott. avrebbe dovuto CP_1
astenersi dal ricevere l'atto pubblico, in presenza di una causa di incompatibilità dei comparenti e stante il divieto di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico ovvero atti potenzialmente nulli o annullabili (cfr. pag. 4 note conclusionali Cossu).
Pag. 20 a 26 Il dovere di controllo di legalità (art. 28 L.N.) si differenzia dall'indagine della volontà delle parti in quanto è preliminare rispetto al ricevimento dell'atto ed è finalizzato alla certezza dei rapporti giuridici e a rapportare la volontà delle parti alle norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume.
In passato, un'interpretazione estensiva resa dalla giurisprudenza di legittimità tendeva ad applicare la disposizione in commento a tutti gli atti comunque contrari a disposizioni di legge e non solamente agli atti nulli e quindi, secondo tale orientamento, ricadevano nell'ambito di applicazione dell'art. 28 L.N.
tutti gli atti non aderenti alla normativa legale, di ordine formale e sostanziale, prevista a pena di inesistenza, di nullità o annullabilità. (Cass. Civ. n. 2744/83, n. 10256/90 e n. 12081/92)
Si è successivamente registrato un radicale mutamento nella giurisprudenza con la sentenza n. 11128 del
1997, con la quale la Corte di Cassazione ha riferito l'ambito di applicazione dell'art. 28 L.N. alle sole ipotesi di nullità assoluta ed inequivoca, escludendo le fattispecie di annullabilità e dando così vita ad un orientamento interpretativo ormai dominante.
Con la citata sentenza, la Corte di Cassazione ha inequivocabilmente affermato che “nessuno mette in
dubbio, infatti, che il notaio (come qualunque altro pubblico ufficiale) debba ispirare la sua attività al
pieno rispetto della legge, ma ciò non SInifica affatto che ogni violazione di tale obbligo, che sia causa
di invalidità del negozio, debba essere punita con le sanzioni previste per la violazione dell'art. 28, specie
in presenza nella stessa legge notarile di altre norme le quali puniscono con sanzioni meno gravi
specifiche violazioni che pure comportano l'invalidità del negozio. Ritiene, quindi, questa Corte che,
rimeritato il problema, si debba preferire per una serie di ragioni un'interpretazione più restrittiva del
contenuto dell'art. 28 c. 1 l. not., limitando il divieto per il notaio, ivi contenuto, di ricevere atti solo ai
casi di nullità assoluta dell'atto stesso.” (Cass. Civ. III sez. 11/11/97 n. 11128)
Nelle motivazioni addotte dalla Suprema Corte a giustificare tale mutato orientamento, si legge (tra le altre) “Né si può trascurare il fatto che gli "atti proibiti dalla legge" non possono coincidere anche con
gli atti annullabili o inefficaci per qualunque motivo. Infatti, questi possono essere suscettibili di
Pag. 21 a 26 convalida o di ratifica. Inoltre, gli atti annullabili, prima che intervenga una sentenza di annullamento,
producono gli effetti di un atto valido, e, prescritta l'azione di annullamento, acquistano la piena
efficacia di un atto valido ab initio. Il considerarli atti proibiti dalla legge sarebbe un assurdo, in quanto
SInificherebbe che la legge da un lato proibisce che essi vengano posti in essere, però dall'altro
riconosce loro, se stipulati, efficacia giuridica. Inoltre, non risulta conciliabile questa efficacia negoziale
con il divieto di porre in essere tali atti mediante il ministero di un notaio. … L'inestensibilità dell'art.
28 l. not. agli atti annullabili o comunque viziati per causa diversa dalla contrarietà a norma imperativa,
all'ordine pubblico o al buon costume trova riscontro anche in altre argomentazioni di carattere
sistematico, quale il carattere eccezionale del divieto ex art. 28 l. not. rispetto all'obbligo di cui all'art.
27 l. not. di prestare la propria attività, che impone un'interpretazione restrittiva" (Cass. Civ. Sez. 3, 11
novembre 1997, n. 11128).
Tale lettura è ormai consolidata nella giurisprudenza di legittimità che, anche di recente, ha “ribadito
l'orientamento secondo cui il divieto per il notaio di ricevere atti nulli sussiste solo quando la nullità
dell'atto sia inequivoca ed indiscutibile, dovendosi intendere l'avverbio espressamente, che nella L. 16
febbraio 1913, n. 89, art. 28 qualifica la categoria degli "atti proibiti dalla legge", come
"inequivocamente"; pertanto, tale divieto si riferisce a contrasti dell'atto con la legge che risultino in
termini, appunto, inequivoci, anche se la sanzione della nullità deriva solo attraverso la disposizione
generale dell'art. 1418 c.c., comma 1, ma per effetto di un consolidato orientamento interpretativo
giurisprudenziale o dottrinale …(cfr. Cass. Sez. 6 - 3, 11 marzo 2011, n. 5913; Cass. Sez. 3, 20 luglio
2011, n. 15892; Cass. Sez. 3, 15 luglio 2011, n. 15676; Cass. Sez. 3, 11 novembre 1997, n. 11128).”
(Cass. Civ. Sez. II n. 2033/2023, a conferma anche di Sez. III, 4 novembre 1998, n. 11071; Sez. III,
1.02.2001, n. 1394; Sez. III, 7 novembre 2005, n. 21493; Sez. III, 14 febbraio 2008, n. 3526).
Alla inequivoca nullità si riferisce la Suprema Corte anche per le ipotesi di responsabilità disciplinare del notaio precisando che “la responsabilità disciplinare per il professionista, è costituita non solo dalla
Pag. 22 a 26 redazione di un atto nullo, ma anche dal fatto che tale nullità sia inequivoca, cioè pacifica. Solo
l'inequivocità della nullità integra l'atto "espressamente proibito dalla legge" alla cui redazione l'art.
28, comma 1, n. 1, della legge n. 89/1913, riconnette la responsabilità disciplinare”. (Corte di
Cassazione, con la sentenza 13 ottobre 2011, n. 21202).
In sede di stipula, al dovere di controllo di legalità si affianca in capo al notaio, oltre che quello di verifica dell'identità dei comparenti (ex art. 49 L.N.), anche quello di accertamento che i comparenti abbiano la capacità di obbligarsi;
deve così accertarsi che, nel caso in cui all'atto intervengano rappresentanti legali o volontari, ne abbiano effettivamente i poteri: così, ad esempio, spetta al notaio l'accertamento dei poteri del procuratore o del rappresentante legale di una società.
La rappresentanza volontaria è prevista e disciplinata dagli artt. 1387 e ss. c.c. e si riferisce alla ipotesi di rappresentanza che trova fonte in un'apposita procura (o in un mandato con rappresentanza) rilasciata da un soggetto, il rappresentato, ad un altro, il rappresentante, affinché quest'ultimo agisca in suo nome e per conto, potendone spendere il nome.
La norma di cui all'art. 1394 c.c. prevede che “il contratto concluso dal rappresentante in conflitto
d'interessi col rappresentato può essere annullato su domanda del rappresentato, se il conflitto era
conosciuto o riconoscibile dal terzo”; la disposizione di cui al successivo art. 1395 c.c. (contratto con se stesso) stabilisce che “è annullabile il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio
o come rappresentante di un'altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato
specificatamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di
conflitto d'interessi. L'impugnazione può essere proposta soltanto dal rappresentato” (sull'annullabilità
del contratto concluso in conflitto d'interessi ex art. 1394 c.c., cfr. Cass. Civ. Sez. II 38537/2021; Cass.
Civ. Sez. II n. 2529/2017).
Tanto premesso in diritto, nella fattispecie concreta è emerso che
Pag. 23 a 26 - il SI. è comparso all'atto munito di valida ed efficace procura speciale a vendere;
Parte_2
- egli, all'epoca della stipula, non era socio di maggioranza della società acquirente bensì socio di minoranza con quota minoritaria del 10% (all. 11 comparsa sicché si può ritenere che la sua CP_1
posizione di procuratore speciale non fosse incompatibile con quella di socio della Luxury C. né, si è
ampiamente detto, la SI.ra aveva posto limiti di sorta in ordine all'individuazione della parte Pt_1
acquirente;
- il potere di rappresentanza è stata accertato dal notaio (tanto si rileva dal riferimento alle procure allegate all'atto pubblico, all. 1 citazione).
Peraltro, anche qualora sussistesse la situazione di incompatibilità dedotta dall'attrice -
indipendentemente dalla possibilità di sussumere la fattispecie concreta nell'ipotesi di cui all'art. 1394 o all'art. 1395 c.c. - il dott. non avrebbe comunque potuto rifiutare la stipula poiché entrambe le CP_1
ipotesi prevedono l'annullabilità del contratto (a domanda della parte interessata) e non anche la nullità.
Per completezza, si deve rilevare come la non abbia contestato di avere in precedenza stipulato Pt_1
con la società un contratto di locazione con patto di futura vendita avente ad oggetto Parte_4
in parte gli stessi immobili.
In conclusione, la parte attrice non ha allegato e tanto meno offerto elementi probatori diretti a dimostrare la sussistenza di profili di nullità del contratto tali da ricondurlo alle ipotesi tipiche ed in forza delle quali il notaio avrebbe dovuto rifiutare la stipula.
Infine, alcuna incidenza sugli argomenti di prova sopra riassunti può essere attribuita alle numerose allegazioni, eccezioni e deduzioni formulate dalle parti nel presente giudizio in ordine all'effettivo pagamento del prezzo, che risulta dall'atto pubblico interamente corrisposto a mezzo assegno bancario all'ordine della SI.ra (peraltro, oggetto di altro giudizio tuttora pendente davanti a questo Parte_1
Tribunale).
Pag. 24 a 26 L'accoglimento della ragione più liquida di rigetto rende superfluo l'esame degli ulteriori elementi della fattispecie.
3) In ordine alla domanda ex art. 2043 c.c.
Esclusivamente per completezza, si rileva come, nella fattispecie in esame, non sia in ogni caso ravvisabile una responsabilità extracontrattuale del convenuto, sulla base dei seguenti elementi:
- gli elementi probatori asseritamente emersi nel procedimento penale promosso a carico del SI. T_
(conclusosi con la richiesta di rinvio a giudizio di quest'ultimo) – per quanto legittimamente
[...]
utilizzabili quali prove atipiche nel processo civile (cfr. Cass. Civ., sez. VI, n. 2947/2023) - riguardano un soggetto estraneo al presente giudizio, nei cui confronti non è stata proposta alcuna domanda e che non è emerso avesse alcun rapporto con il notaio CP_1
- né può essere applicato alla fattispecie in esame il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte
sez. III, con la recente sentenza n. 486 del 09/01/2025 - “ai sensi degli artt. 27 e 28 della l. n. 89 del
1913 (legge notarile), il notaio è obbligato a prestare il suo ministero e, dunque, tenuto a rogare gli atti
che gli vengono richiesti col solo divieto inerente agli atti nulli, ma non può comunque rogare l'atto
richiesto se è consapevole che esso, benché non nullo, è potenzialmente idoneo ad arrecare pregiudizio
a terzi” - in quanto diretto alla tutela dei terzi che, estranei al rapporto (professionale) tra il cliente e il notaio, ne abbiano subito le conseguenze dannose.
***
La domanda di risarcimento del danno formulata dalla SI.ra nei confronti del dott. Parte_1 CP_1
deve essere, quindi, rigettata.
[...]
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni - in considerazione della complessità della vicenda e della equivocità dell'operazione economica, che possono avere indotto la parte attrice a promuovere il giudizio
- che giustificano la compensazione delle spese di lite.
Pag. 25 a 26 Per le medesime ragioni, deve essere rigettata la domanda di condanna della Sig.ra al Parte_1
risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata dalla SI.ra nei confronti del dott. Parte_1
. CP_1
2) compensa integralmente le spese di lite
Cagliari, 11.04.2025
Il giudice
Giorgio Latti
Pag. 26 a 26
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Giorgio Latti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8317/2021 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Calangianus P.zza Santa Parte_1 C.F._1
Giusta 3, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Piccinnu, del Foro di Tempio Pausania, giusta procura speciale in atti
ATTRICE
CONTRO
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Cagliari, via Ada Negri CP_1 C.F._2
n. 32 presso lo studio degli avv.ti Antonello Rossi e Claudio Contu che lo rappresentano, anche disgiuntamente tra loro, in virtù di procura speciale in atti
CONVENUTO
Oggetto: responsabilità professionale.
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attrice:
(in atto di citazione e confermate con note conclusionali):
Pag. 1 a 26 " Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria eccezione deduzione e argomentazione e
conclusione, accertati i presupposti di cui all'art. 2043 c.c. condannare il dott. al CP_1
risarcimento di tutti i danni subiti e subendi materiali e morali in favore della SInora per Parte_1
la somma quantificata in € 300.000,00 (euro trecentomila/zero) ovvero per la somma che il SInor
Giudice riterrà di giustizia oltre interessi e rivalutazioni con vittoria di spese diritti ed onorari del
presente giudizio”.
Nell'interesse del convenuto
(in comparsa di costituzione e risposta, confermate in note conclusionali)
“… il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Voglia:
- rigettare le domande formulate dalla Sig.ra siccome inammissibili e/o infondate nel Parte_1
merito;
- condannare la Sig.ra al risarcimento dei danni, in favore del notaio dott. , Parte_1 CP_1
ai sensi dell'art. 96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa;
- con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese del presente giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dell'11.12.2021, ha convenuto in giudizio il dott. al Parte_1 CP_1
fine di accertare la condotta illecita ex art. 2043 c.c. asseritamente commessa nei suoi confronti da parte del convenuto e, conseguentemente, ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
In particolare, a sostegno della domanda la parte attrice ha esposto:
Pag. 2 a 26 - di aver venduto alla società Luxury Protection Centre S.r.l. (ora Bmp Immobiliare) un complesso immobiliare sito in Cagliari, Via Sonnino n. 185, con atto del 29.04.2016 a firma del notaio dott. CP_1
rep. 1149 racc. 1078 (all. 1 citaz.);
[...]
- alla stipula dell'atto sono comparse il SI. , in qualità di amministratore p.t. della società Persona_1
Luxury Protection Centre S.r.l. (parte acquirente) e il SI. (figlio del predetto e Parte_2 Per_1
socio di maggioranza della società acquirente), intervenuto in qualità di procuratore speciale a vendere da lei nominato (all. 2 citaz.);
- l'operazione immobiliare si è conclusa con il mancato pagamento del prezzo e ciò le avrebbe comportato un grave danno patrimoniale, come da documentazione bancaria allegata (all. 3 citaz.).
La SI.ra ha quindi sostenuto che la compravendita avrebbe presentato, ab origine, importanti Pt_1
anomalie - afferenti sia alla legittimità dei comparenti sia al mancato pagamento del prezzo – imputabili alla negligenza del notaio, il quale ha proceduto al rogito nonostante l'evidente stato di incompatibilità
dei soggetti comparsi.
In particolare, in ordine alle circostanze fattuali che hanno preceduto la stipula dell'atto pubblico, la ha allegato: Pt_1
- di essere stata sottoposta ad una rappresentazione falsa e distorta della realtà a causa della quale, in data
19.02.2016, ha creduto di alienare a gli immobili in questione al prezzo di € 300.000,00, Parte_2
somma che, secondo le (false) informazioni rese dallo stesso SI. , le era stata anticipatamente T_
versata su un conto corrente bancario svizzero (poi rivelatosi inesistente) aperto a suo nome;
- di avere, in realtà, sottoscritto (in data 16.02.2016) una procura speciale a vendere in favore di T_
, con la quale lo autorizzava ad alienare, a qualunque prezzo e a chi avesse voluto, il complesso
[...]
immobiliare in questione, poi effettivamente venduto dal SI. alla società Luxury Protection Centre T_
S.r.l. (della quale egli stesso deterrebbe il 90% delle quote) per un importo di €175.000,00 mai corrispostole;
Pag. 3 a 26 - di avere quindi in sostanza sottoscritto la procura speciale a vendere nella convinzione si trattasse dell'atto di compravendita e credendo, peraltro, di averne già incassato i relativi proventi.
Tanto premesso in fatto, la ha dedotto che il notaio in occasione del rogito, avrebbe Pt_1 CP_1
realizzato una condotta la cui illiceità deve ravvisarsi sotto molteplici aspetti e in particolare:
- nella mancata acquisizione, in sede di stipula delle procure speciali, della di lei certa e inequivocabile volontà a vendere;
- nella violazione del dovere di diligenza che gli imponeva di verificare preventivamente la qualità dei comparenti (all'atto pubblico di compravendita) pur considerato che egli, oltre che conoscere la vicenda intercorrente tra le parti quale notaio rogante di vari atti riguardanti la Bmp Immobiliare già Luxury
Protection centre S.r.l., ben sapeva che era il socio maggioritario della società acquirente Parte_2
(doc. 5);
- nella mancata astensione dal ricevere l'atto pubblico stante l'evidente incompatibilità del che, in T_
forza della procura speciale, ha venduto il bene alla sua società (essendo socio della parte acquirente) per un prezzo irrisorio, senza peraltro pagarlo.
L'attrice ha quindi sostenuto di aver subito un danno conseguente alla condotta illecita del notaio, così
determinato e quantificato:
- in € 300.000,00 “poiché da un lato non gli è stato pagato il prezzo dell'immobile dall'altro ha subito la
perdita dell'immobile stesso che è stato immediatamente rivenduto a terze persone per i quali vi è
pendente tutt'ora un'azione di nullità e di restituzione.” (pag. 8 citaz.);
- in € 130.000,00 a titolo di mancato godimento del bene considerati gli anni trascorsi e gli interessi maturati.
Pag. 4 a 26 Con comparsa di costituzione e risposta del 28.02.2022, si è costituito in giudizio il notaio , CP_1
il quale ha integralmente contestato le avverse deduzioni e allegazioni e ha chiesto il rigetto della domanda.
In particolare, il convenuto ha sostenuto che:
- tra la SI.ra e la società Luxury Protection Centre intercorresse un contratto di locazione Parte_1
con patto di futura vendita (stipulato in data 01.02.2014 senza l'assistenza di un notaio, all. 1 comparsa
, avente ad oggetto diversi immobili di proprietà della odierna attrice e in particolare: “i) in CP_1
Cagliari, via Sonnino, foglio 18 - mappale 3528, 6, categoria A/3, classe 4; ii) in Cagliari, via Sonnino
n. 185, foglio 18 - mappale 3529, 6, categoria A/3, classe 4; iii) in Porto Cervo (Arzachena), via della
Marina n. 121, foglio 7 - mappale 2675, 3, categoria A/3, classe 4.” (pag. 3 comparsa;
CP_1
- dando corso all'impegno assunto con il suddetto contratto, l'attrice in data 29.04.2016 - per il tramite del procuratore speciale , cui aveva conferito le procure speciali da lui rogate con rep. 1367 Parte_2
e rep. 1368 in data 19.04.2016 – ha trasferito, con rogito raccolta n. 1078 repertorio n. 1449, la proprietà
dei soli immobili di Cagliari per il prezzo complessivo di € 175.000,00, pagati tramite assegno bancario non trasferibile a lei intestato;
- di aver ricevuto, in data 08.04.2019, una diffida da parte dell'attrice con la quale gli sono state attribuite carenze ed omissioni nello svolgimento dell'incarico alla quale ha risposto contestando gli avversi assunti;
- di aver comunque denunciato il sinistro al ConSIlio Nazionale del Notariato a mezzo PEC del
14.12.2021 e di aver successivamente integrato la documentazione, come da richiesta del ConSIlio
stesso (all. 9 e 10 comparsa);
- la differenza di prezzo (€ 175.000,00 nell'atto di compravendita anziché € 300.000,00 come stabilita nel contratto di locazione con patto di futura vendita) sarebbe stata giustificata dal fatto che l'atto di
Pag. 5 a 26 compravendita ha riguardato il solo immobile di Cagliari e non anche quello di Porto Cervo, rientrante nel patto di futura vendita;
- il contratto di locazione predetto dimostrerebbe la sussistenza di rapporti personali ed economici intercorrenti tra le parti già due anni prima rispetto al rogito de quo;
- all'epoca della sottoscrizione dell'atto di compravendita non era socio di maggioranza Parte_2
della società acquirente (come avversamente sostenuto) bensì socio di minoranza (con una quota di partecipazione pari al 10% del capitale sociale) della Luxury, società in realtà appartenente ai SInori
e (titolari complessivamente del 90% del capitale sociale) come risultante Parte_3 Persona_1
dalla visura camerale del 28.04.2016 (all. 11) ragion per cui “risultano palesemente inesistenti profili di
sostanziale e/o formale “sovrapposizione” tra il procuratore a vendere e la società acquirente, né
tantomeno, alcuna preclusione del Professionista a ricevere l'atto in questa sede contestato.”(pag. 8
comparsa);
In ordine alla sua condotta il dott. ne ha eccepito: CP_1
- la correttezza, stante il fatto che l'atto del 29.04.2016 è stato stipulato sia in conformità alla (precedente)
obbligazione a contrarre sottoscritta dalle parti nel 2014 sia in rispondenza alle specifiche pattuizioni ivi contenute (tra le quali: durata transitoria del contratto finalizzato alla futura vendita;
l'impegno della società futura acquirente di adempiere alla manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo degli impianti e delle strutture, il che dimostrerebbe sia la necessità per gli immobili di essere sottoposti ad interventi di ristrutturazione sia, di conseguenza, la congruità del prezzo pattuito nell'atto di vendita;
il pagamento di una caparra e di successive altre rate mensili, clausola che avrebbe dovuto fin da allora far valutare alla l'eventuale mala fede della controparte;
la facoltà di nomina, quale futura parte Pt_1
acquirente, di persone fisiche o giuridiche individuate dalla stessa società promissaria acquirente, il che giustificherebbe la prerogativa concessa dalla proprietaria al di individuare liberamente T_
l'acquirente finale e di stabilire il prezzo di vendita);
Pag. 6 a 26 - la legalità in quanto ha provveduto al rogito sulla base di procure speciali a vendere validamente sottoscritte in precedenza dalla SI.ra ; Pt_1
- la diligenza anche in relazione alla questione del (asseritamente mancato) pagamento del prezzo,
avvenuto tramite consegna (a mani del procuratore presente all'atto) dell'assegno n. 0905746361-00
dell'importo di € 175.000,00, tratto sul Monte dei Paschi di Siena non trasferibile intestato alla SI.ra
, successivamente girato per l'incasso (all. 12 comparsa , questione che sarebbe Parte_1 CP_1
comunque estranea alla sua sfera di competenza considerato che “a tale ultimo riguardo rileva
unicamente, sotto il profilo dei doveri in capo al notaio che il prezzo sia stato regolarmente corrisposto
dalla società acquirente al momento della stipula.”.
Con riferimento alla fase di rilascio delle procure speciali il convenuto ha in particolare sostenuto:
- di aver ricevuto incarico dalla (doc. 14 e 15 comparsa e di aver personalmente condotto Pt_1 CP_1
lo svolgimento delle operazioni (colloquio preliminare, chiarimenti circa eventuali limiti da apporre alla
procura, consulenza connessa, stipula e, financo, post stipula) di lettura e sottoscrizione delle procure direttamente accertandosi della volontà della , fino ad apporre il numero di repertorio, la marca da Pt_1
bollo e il SIillo, infine consegnando l'originale di ciascuna procura alla stessa attrice, cosicché sarebbero false e pretestuose le avverse allegazioni in ordine ad una deforme rappresentazione della realtà dei fatti e ad una mancata comprensione degli atti;
- che la ha scientemente e consapevolmente approvato e sottoscritto le clausole contenute nelle Pt_1
procure speciali rese in favore del , dopo aver lucidamente manifestato la sua volontà di conferirgli T_
tutti i poteri occorrenti per vendere sia alla società conduttrice (promissaria acquirente) sia,
eventualmente, ad altro soggetto individuato dallo stesso procuratore, eventualmente anche ad un maggior prezzo.
In ordine alle presunte violazioni delle norme deontologiche, il dott. ha eccepito: CP_1
Pag. 7 a 26 - l'inconferenza dei richiami effettuati dall'attrice, considerato che egli accertò personalmente la volontà
dell'attrice priva di limiti soggettivi, oggettivi o temporali, riportandola negli atti;
- la falsità delle allegazioni in ordine alla partecipazione del SI. , con una quota maggioritaria, T_
nella società acquirente ed ha ribadito che in ogni caso, se anche tale circostanza fosse stata vera, non avrebbe in alcun modo legittimato il suo rifiuto a ricevere l'atto di compravendita se non che esponendolo
(quale professionista e pubblico ufficiale) a conseguenze sotto il profilo disciplinare e risarcitorio;
- l'insussistenza, in capo al notaio rogante, dell'obbligo di verificare se, dopo una stipula, il pagamento del prezzo vada effettivamente a buon fine cosicché, nella fattispecie concreta, l'effettivo pagamento del prezzo da parte della Luxury Protection Centre s.r.l. sarebbe circostanza estranea al suo ambito di responsabilità e che, pertanto, eventuali contestazioni sul punto devono essere rivolte unicamente alla società acquirente;
- l'insussistenza, sempre in capo al rogante, del dovere di intervenire nella determinazione del prezzo di vendita che è circostanza unicamente riservata e rimessa all'accordo tra le parti pur considerato che, nella fattispecie in esame, quello stabilito era un prezzo adeguato rispetto alle condizioni e all'effettivo valore dei beni compravenduti che, negli anni successivi, sono stati oggetto di profonda ristrutturazione.
Il notaio ha infine: CP_1
- contestato il quantum delle pretese risarcitorie avanzate dalla;
Pt_1
- eccepito la mancanza di prova in ordine al nesso eziologico tra la sua condotta e il danno asserito;
- sostenuto che la condotta processuale della Sig.ra configuri l'ipotesi di mala fede processuale e Pt_1
ne ha chiesto la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in tema di responsabilità aggravata.
Nel corso del giudizio:
- le parti sono state invitate a valutare una soluzione conciliativa sul rilievo che la doglianza espressa dall'attrice è riassunta nel seguente paragrafo: “essendo il medesimo ufficiale rogante in grande parte
Pag. 8 a 26 degli atti notarili ricevuti riguardanti la Bmp Immobiliare già Luxury Protection centre srl (doc. 4); del
resto il Notaio ben sapeva, inoltre, che il SI. fosse, il socio maggioritario della CP_1 Parte_2
società de qua con un capitale sociale pari al 90% delle quote (doc. 5). Nonostante, la dovuta e certa
conoscenza che lo stesso pubblico ufficiale aveva, ovvero con la dovuta diligenza doveva avere, ha
ricevuto un atto notarile nei quali comparenti erano il che, in forza di procura speciale Parte_2
ad esso rilasciata da , vendeva alla sua società un bene ad un valore irrisorio, senza Parte_1
pagarne il prezzo”;
- è stata rigettata l'istanza di autorizzazione alla chiamata di terzo avanzata dalla (con note di Pt_1
udienza del 12.05.2022) considerato che “l'attrice non ha formulato domande nei confronti del terzo,
nei confronti del quale, peraltro, non ha azione diretta, né, infine, l'interesse alla chiamata è sorto a
seguito delle difese del convenuto”;
- sono stati assegnati i termini ex art. 183 6° comma c.p.c. ratione temporis applicabili.
La parte attrice ha quindi ulteriormente allegato:
- la sussistenza di un ulteriore profilo di incompatibilità a contrarre in capo al SI. , anch'esso non T_
rilevato dal notaio in sede di stipula, dato dalla circostanza che, nel contratto di locazione con patto di futura vendita “è emerso come le parti contraenti erano identificate in quale persona fisica Parte_2
e . L'oggetto del presente contratto, infatti, aveva quale scopo principale la locazione e la Parte_1
futura vendita del medesimo bene in favore del . Successivamente, però, il , dopo Parte_2 T_
aver cambiato veste, è intervenuto nell'atto del 29/04/2016 non più come acquirente ma come
procuratore della SInora a vendere il palazzo di via Sonnino sito in Cagliari alla società BMP Pt_1
Immobiliare (del quale, il , era socio di minoranza all'epoca).” (pag. 1 note ex art. 183, 6° Parte_2
comma n. 1 c.p.c. Cossu);
Pag. 9 a 26 - in relazione alla vicenda oggetto di causa, la Procura della Repubblica di Cagliari ha chiuso le indagini.
a carico del SInor (indagato per truffa ed autoriciclaggio), all'esito delle quali sarebbe Parte_2
emerso che egli era l'amministratore di fatto della società BMP Immobiliare (già Luxury P.C.),
circostanza della quale ritiene fosse ben a conoscenza il notaio;
- non corrisponde al vero la dedotta avversa circostanza relativa al tentativo di incasso dell'assegno
(indicato nell'atto di compravendita a titolo di pagamento) che, ha ribadito, non è mai stato né negoziato né incassato.
Con ordinanza del 23.05.2023 è stata rigettata la prova per testi dedotta dall'attrice sul rilievo che:
- non era idonea a dimostrare né la conoscenza da parte del notaio della qualità di socio occulto del SI.
né l'allegata sproporzione del prezzo concordato rispetto al valore di mercato;
T_
- è comunque soggetta a querela di falso la (asserita) falsità dell'atto pubblico nella parte in cui ha attestato la dichiarazione riguardante il pagamento del prezzo.
La causa, istruita con produzioni documentali, non essendo le parti addivenute ad una soluzione conciliativa, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
***
La fattispecie in esame ha ad oggetto la richiesta di risarcimento danni formulata da nei Parte_1
confronti del notaio a titolo di responsabilità ex art. 2043 c.c.. CP_1
Benché la causa petendi attenga sostanzialmente al mancato rilievo dell'incompatibilità dei soggetti comparenti in sede di stipula del contratto definitivo (quale causa di nullità/annullabilità del contratto),
gli addebiti mossi dalla nei confronti del dott. si riferiscono anche al momento della Pt_1 CP_1
sottoscrizione delle procure speciali a vendere rilasciate in favore del SI. . Parte_2
In particolare, l'attrice:
Pag. 10 a 26 - con riferimento alla sottoscrizione delle procure, ha sostenuto di aver conferito “… una procura
speciale a vendere al SI. , conscia del fatto che si trattasse della stipula definitiva dell'atto Parte_2
di compravendita avendo per altro incassato (fittiziamente nel conto svizzero inesistente) i denari
dell'operazione.” (pag. 5 citazione) ed ha, pertanto, eccepito la violazione, da parte del dott. della CP_1
norma di cui all'art. 47 ultimo comma Legge Notarile, in quanto “sulla base della ricostruzione dei fatti
… è desumibile ampia responsabilità professionale del notaio, il quale avrebbe dovuto, in sede di stipula
delle procure, acquisire in maniera certa, chiara ed inequivocabile le volontà della SInora ” (pag. Pt_1
5 citazione);
- con riferimento alla stipula del contratto di compravendita, ha sostenuto che, in violazione del dovere di diligenza nel preventivo accertamento della qualità dei comparenti, il dott. “nonostante la CP_1
dovuta e certa conoscenza che lo stesso pubblico ufficiale aveva, ovvero con la dovuta diligenza doveva
avere, ha ricevuto un atto notarile nei quali comparenti erano il che, in forza di procura Parte_2
speciale ad esso rilasciata da , vendeva alla sua società un bene ad un valore irrisorio, Parte_1
senza pagarne il prezzo. Il Notaro nel rispetto dei canoni deontologici avrebbe dovuto, ad avviso di chi
scrive, astenersi dal ricevere un atto pubblico con le di sopra citate parti in causa palesandosi
inequivocabilmente una causa di incompatibilità.” (pag. 8 citazione); ha, quindi, eccepito nullità e/o annullabilità dell'atto rogato, in conseguenza della violazione della norma di cui all'art. 28 L.N..
Tali condotte avrebbero causato un grave danno patrimoniale quantificato in € 300.000,00 “poiché da un
lato non gli è stato pagato il prezzo dell'immobile dall'altro ha subito la perdita dell'immobile stesso che
è stato immediatamente rivenduto a terze persone per i quali vi è pendente tutt'ora un'azione di nullità e
di restituzione.” (pag. 8 citaz.)
***
1) Sulla qualificazione della domanda
Pag. 11 a 26 La SI.ra ha agito con atto di citazione ex art. 2043 c.c. (cfr. frontespizio atto di citazione) ed ha Pt_1
concluso chiedendo, previo accertamento dei presupposti di cui all'art. 2043 c.c., la condanna del dott.
al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, materiali e morali. CP_1
In realtà, considerato quanto allegato e sostenuto (in fatto e in diritto) dalla parte attrice, sia con l'atto introduttivo sia nel corso del giudizio, l'azione proposta può essere ricondotta nell'ambito della responsabilità contrattuale.
In ordine alla possibilità per il giudice di (diversamente) qualificare la domanda proposta in giudizio, la più recente giurisprudenza di legittimità ha ribadito il pacifico orientamento secondo il quale “… "in
materia di procedimento civile, l'applicazione del principio "iura novit curia", di cui all'art. 113, comma
1, cod. proc. civ., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica
ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche
applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua
decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti (…) Va ribadito che il
principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, fissato dall'art. 112 c.p.c., non osta a che
il giudice qualifichi giuridicamente la domanda in senso diverso da come la domanda è stata qualificata
dalle parti. (cfr. in ultimo, Cass. Civ. sez. II, 08/05/2024, n.12534). Pertanto, al giudice è attribuito un potere di qualificazione giuridica della fattispecie concreta, sulla base dei fatti storici allegati dalle parti nel rispetto del contraddittorio, purché venga rispettato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato che, all'art. 112 c.p.c., vieta al giudice - nella qualificazione della domanda - di procedere ad un mutamento della stessa, sostituendo la "causa petendi" dedotta in giudizio con una differente,
basata su fatti diversi da quelli allegati dalle parti.
Più specificatamente, in tema di richiesta di risarcimento del danno, “se la parte che agisce in via
risarcitoria deduce a sostegno della propria domanda fatti che possono indifferentemente comportare
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, il suo esclusivo riferimento alle norme sulla
Pag. 12 a 26 responsabilità extracontrattuale non impedisce al giudice di qualificare diversamente la domanda, a
condizione che i fatti coincidano con quelli dedotti dalla parte e non vengano in rilievo elementi di
differenziazione della disciplina delle due forme di responsabilità sui quali non si sia formate il
contraddittorio. (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 8047/16).
Nella responsabilità contrattuale, la fonte dell'adempimento è rappresentata da un precedente vincolo obbligatorio che il debitore deve rispettare nei confronti del creditore mentre, come noto, la responsabilità
extracontrattuale nasce dalla violazione del dovere di non ledere i diritti altrui e non prevede alcun vincolo o rapporto obbligatorio tra le parti, bensì nasce dal fatto illecito commesso dal danneggiante nei confronti del danneggiato.
Tanto premesso in diritto, nella fattispecie in esame:
- è pacifico che tra l'attrice e il convenuto sia intercorso un rapporto di tipo obbligatorio;
- la ha dedotto una condotta del convenuto non conforme ai doveri di legalità, diligenza e Pt_1
correttezza imposti, oltre che dalle norme codicistiche in tema di mandato professionale, anche dalla legge speciale Legge Notarile 16 febbraio 1913, n. 89 Ordinamento del notariato e degli archivi notarili.
I fatti allegati dall'attrice inducono, quindi, a ricondurre la fattispecie concreta all'ambito della responsabilità contrattuale, senza che ciò possa determinare un mutamento né del petitum – immediato,
quale richiesta di una sentenza di condanna e mediato poiché, con la differente qualificazione, non viene a mutare il c.d. "bene della vita" domandato da individuarsi nella prestazione richiesta alla controparte
(che rimane il pagamento di somma di denaro a titolo di risarcimento pur alternativamente considerando la fattispecie come ipotesi di responsabilità aquiliana ovvero di responsabilità contrattuale) - né della
causa petendi, poiché i fatti posti a fondamento della domanda rimangono i medesimi pur alternativamente considerando le due ipotesi di responsabilità.
Come rilevato nel corso del giudizio (ordinanze dell'11.03.2022 e del 23.05.2023), la doglianza espressa dall'attrice ed oggetto di causa è riassunta nel paragrafo: “essendo il medesimo ufficiale rogante in
Pag. 13 a 26 grande parte degli atti notarili ricevuti riguardanti la Bmp Immobiliare già Luxury Protection centre srl
(doc. 4 ); del resto il Notaio ben sapeva, inoltre, che il SI. fosse, il socio CP_1 Parte_2
maggioritario della società de qua con un capitale sociale pari al 90% delle quote (doc. 5). Nonostante,
la dovuta e certa conoscenza che lo stesso pubblico ufficiale aveva, ovvero con la dovuta diligenza
doveva avere, ha ricevuto un atto notarile nei quali comparenti erano il che, in forza di Parte_2
procura speciale ad esso rilasciata da , vendeva alla sua società un bene ad un valore Parte_1
irrisorio, senza pagarne il prezzo”. “Il Notaro nel rispetto dei canoni deontologici avrebbe dovuto …
astenersi dal ricevere un atto pubblico con le di sopra citate parti in causa palesandosi
inequivocabilmente una causa di incompatibilità. …Appare oltremodo evidente che, laddove il Notaio
avesse rilevato l'incompatibilità dei comparenti per le ragioni predette, l'atto in questione non sarebbe
“nato” con la conseguenza che la SInora nessun danno avrebbe subito.” (pag. 8 citaz.). Pt_1
Peraltro, è la stessa attrice a dedurre, pur con riferimento al momento di acquisizione delle procure speciali, che “… sulla base della ricostruzione dei fatti … è desumibile ampia responsabilità
professionale del notaio”.
2) In ordine alla responsabilità del professionista notaio
Il risarcimento da responsabilità contrattuale presuppone, come detto, un rapporto tra i soggetti e nasce dalla inesatta, incompleta o ritardata prestazione di una specifica obbligazione (art. 1218 c.c.), dalla quale consegue l'obbligo di risarcimento del danno.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “in tema di responsabilità del prestatore di opera intellettuale,
poiché l'art. 1176 c.c. fa obbligo al professionista di usare, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti
la sua attività professionale, la diligenza del buon padre di famiglia, il medesimo risponde normalmente
per colpa lieve;
nella sola ipotesi che la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di
particolare difficoltà, l'art. 2236 c.c. prevede un'attenuazione di responsabilità, nel senso che il
Pag. 14 a 26 professionista è tenuto al risarcimento del danno unicamente per dolo o colpa grave. Pertanto, la prova
dell'esistenza di tale presupposto, derogando alle norme generali sulla responsabilità per colpa,
incombe al professionista;
peraltro, la domanda di risarcimento del danno, basata sulla colpa grave,
contiene quella per colpa lieve, senza che, pertanto, la pronuncia di condanna fondata su colpa lieve del
professionista possa dar luogo a vizio di ultrapetizione. (Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 8546/2005).
Dunque, per valutare se la prestazione del debitore/professionista sia stata esattamente eseguita (in specie, sotto il profilo qualitativo) è necessario fare riferimento al criterio della diligenza, in questo caso
“qualificata”, superiore a quella che viene richiesta all'uomo medio essendo commisurata alla prestazione che l'obbligato deve eseguire.
In tema di responsabilità del medico, del notaio, dell'avvocato, del mandatario professionista, dell'agente di assicurazione, la stessa giurisprudenza di legittimità ha affermato come “in queste obbligazioni [si
intende, di mezzi] in cui l'oggetto è l'attività, l'inadempimento coincide con il difetto di diligenza
nell'esecuzione della prestazione” (Cass. civ., Sez. III, 09/11/2006, n.23918); “la diligenza assume nella
fattispecie un duplice SInificato: parametro di imputazione del mancato adempimento e criterio di
determinazione del contenuto dell'obbligazione” (Cass. civ., Sez. III, 13/01/2005, n.583).
In particolare, dal contratto di prestazione d'opera intellettuale intercorrente fra il notaio e le parti del contratto di compravendita immobiliare derivano tra gli altri:
- l'obbligo, in capo al professionista, di operare con diligenza e di tenere in considerazione gli interessi delle parti, fino a svolgere un'attività di consulenza nei confronti delle stesse (generale dovere di conSIlio e informazione, ovvero di dissuasione che trova fondamento non già nella diligenza professionale qualificata bensì nella clausola generale di buona fede oggettiva e art. 1375 c.c. o correttezza ex art. 1175 c.c. “Come osservato anche in dottrina, oltre che regola di comportamento e
regola di interpretazione del contratto, la buona fede oggettiva o correttezza – comunque da correlarsi
alle condizioni del caso concreto, alla natura del rapporto e alla qualità dei soggetti coinvolti – è infatti
Pag. 15 a 26 anche criterio di determinazione della prestazione contrattuale, costituendo fonte di integrazione del
comportamento dovuto, là dove impone di compiere quanto necessario o utile a salvaguardare gli
interessi della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio (che non si sostanzi cioè in attività
gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici”. (Cass. Civ. Ordinanza
n. 8497 del 6.5.2020);
- un generale dovere c.d. “di conSIlio” sancito anche dal Codice Deontologico Notarile (ConSIlio
nazionale del notariato, Principi di deontologia professionale dei notai, 5 aprile 2008) che, all'art.42
prevede, tra le altre cose: “il notaio è tenuto … a svolgere … in modo adeguato e fattivo le seguenti
attività: a) informare le parti sulle possibili conseguenze della prestazione richiesta, in tutti gli aspetti
della normale indagine giuridica demandatagli e conSIliare professionalmente le stesse, anche con la
proposizione di impostazioni autonome rispetto alla loro volontà e intenzione;
b) proporre la scelta del
tipo negoziale più adeguato alle decisioni assunte dalle parti, accertandone la legalità e la reciproca
congruenza, svolgendo le richieste attività preparatorie e dirigendo quindi la formazione dell'atto nel
modo tecnicamente più idoneo per la sua completa efficacia e per la stabilità del rapporto che ne deriva”.
In ordine a tale ultimo profilo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'opera professionale richiesta al notaio non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti e di direzione nella compilazione dell'atto, ma si estende alle attività preparatorie e successive dirette ad assicurare la serietà, la certezza degli effetti tipici dell'atto e del risultato pratico perseguito dalle parti, dal momento che contenuto essenziale della sua prestazione professionale è l'obbligo di informazione e conSIlio (v.
Cass., Sez. Un., n. 13617/2012; Cass. Civ. Sez. III Ord. 21 luglio 2022, n. 22822).
Tuttavia, l'obbligo di consulenza in capo al notaio non può ricomprendere i profili di convenienza ed opportunità economica dell'operazione, che esulano dalle sue competenze;
così come non potrà sindacare i “motivi” (tranne che siano illeciti) che inducono le parti a stipulare un certo negozio e che non possono confondersi, o confluire, nella causa del contratto stesso.
Pag. 16 a 26 La giurisprudenza ricollega l'obbligo predetto al compimento di attività di carattere strettamente tecnico
– giuridico, piuttosto che a considerazioni relative alla convenienza o meno dell'atto stesso.
A titolo esemplificativo, sussiste in capo al notaio incaricato della stipulazione di un contratto di trasferimento immobiliare l'obbligo di effettuare le visure ipocatastali, quand'anche sia stato espressamente esonerato dall'effettuazione delle visure, qualora sia a conoscenza o che abbia anche solo il mero sospetto della esistenza di un'iscrizione pregiudizievole, cfr. Cass., 20/8/2015, n. 16990; Cass. n.
15726/2010); ancora, sussiste in capo al notaio il dovere di acquisire informazioni, presso la
Conservatoria dei registri immobiliari, circa il carattere definitivo o meno della trascrizione di una sentenza di primo grado (v. Cass. Civ., n. 7283/2021); in caso di stipula di atti relativi ad immobili siti in zone in cui via sia il potenziale rischio di sussistenza di vincoli di qualsiasi natura che incidono sulla loro commerciabilità, il dovere di effettuare indagini ulteriori e più approfondite di quelle svolte ordinariamente (v. Cass. Civ., n. 4911/2022).
Infine, con riguardo al riparto dell'onere della prova, la giurisprudenza ha precisato come sia “onere del
creditore (cliente)/danneggiato dimostrare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale),
il nesso di causalità, secondo il criterio del “più probabile che non”, tra la condotta del professionista
e il danno lamentato – cosicchè risulti più probabile che, sostituita l'azione, in realtà compiuta o omessa,
con quella dovuta, l'evento (danno) non si sarebbe verificato - mentre spetta al professionista dimostrare,
in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non
imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile
ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente. (Cass. Civ. Sez. III,
sentenza n. 10050/2022).
***
Tanto premesso in diritto, nella fattispecie in esame l'attrice ha sostenuto che il dott. CP_1
Pag. 17 a 26 - avrebbe omesso di acquisire, in sede di stipula delle procure, in maniera certa ed inequivocabile, la sua volontà e il suo convincimento rispetto all'atto stipulato;
- avrebbe rogato l'atto di vendita del 29.04.2016 nonostante l'evidenza di vari profili di incompatibilità
dei comparenti così riassunti: 1) è intervenuto in atto in qualità Procuratore speciale a Parte_2
vendere della SInora;
2) La società acquirente era di proprietà anche del SInor Parte_1 T_
ed amministrata formalmente dal padre SInor intervenuto in atto;
3) La società
[...] Persona_1
acquirente era amministrata di fatto dal SInor che nell'occasione ha svolto il ruolo di Parte_2
procuratore della venditrice;
4) Il Notaio era a conoscenza del preesistente contratto di locazione e
futura vendita tra e ancorché successivamente l'acquirente non era Parte_1 Parte_2 T_
ma la BMP Immobiliare ed il solo procuratore a vendere. Nonostante le
[...] Parte_2
precisazioni di cui infra, il Notaio ha comunque provveduto a ricevere l'atto de quo, ben sapendo CP_1
quale fosse lo status dei soggetti intervenuti.” (cfr. pag. e memorie ex art. 183, 6° comma n. 1 c.p.c.;
- avrebbe dovuto ravvisare il conflitto d'interesse di e, di conseguenza, avrebbe dovuto Parte_2
rifiutarsi di ricevere l'atto cosicché “laddove … avesse rilevato l'incompatibilità dei comparenti per le
ragioni predette, l'atto in questione non sarebbe “nato” con la conseguenza che la SInora nessun Pt_1
danno avrebbe subito” (cfr. pag. 8 citazione).
Pertanto, secondo la prospettazione di parte attrice, il dott. avrebbe dunque violato: CP_1
- il dovere di indagine della volontà delle parti di cui all'art 47 L.N (comma
2. Il notaio indaga la volontà
delle parti e sotto la propria direzione e responsabilità cura la compilazione integrale dell'atto);
- il dovere di controllo di legalità di cui all'art. 28 L.N. che al primo comma impone al notaio il divieto di ricevere o autenticare atti “se essi sono espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari
al buon costume o all'ordine pubblico”;
- il dovere di diligenza poiché “del resto il Notaio ben sapeva, inoltre, che il SI. CP_1 Parte_2
fosse, il socio maggioritario della società de qua con un capitale sociale pari al 90% delle quote.
Pag. 18 a 26 Nonostante, la dovuta e certa conoscenza che lo stesso pubblico ufficiale aveva, ovvero con la dovuta
diligenza doveva avere, ha ricevuto un atto notarile nei quali comparenti erano il che, in Parte_2
forza di procura speciale ad esso rilasciata da , vendeva alla sua società un bene ad un Parte_1
valore irrisorio, senza pagarne il prezzo. Il Notaro nel rispetto dei canoni deontologici avrebbe dovuto,
ad avviso di chi scrive, astenersi dal ricevere un atto pubblico con le di sopra citate parti in causa
palesandosi inequivocabilmente una causa di incompatibilità.” (pag. 7/8 citazione).
***
Con riguardo alle procure speciali, si deve rilevare come la comprensione del loro contenuto non richiedesse particolari competenze tecniche e/o giuridiche, tali da indurre difficoltà nella parte sottoscrivente, né il tenore letterale delle procure può all'evidenza far ritenere che l'attrice sia stata indotta ad una controversa e falsa rappresentazione della realtà (“nomina e costituisce quale suo
procuratore speciale il SInor … affinché, in suo nome e per conto, abbia a vendere, a chi Parte_2
vorrà e per il prezzo che vorrà, tutti i diritti spettanti alla conferente l'incarico sul seguente immobile”
“conferisce tutti i più ampi e necessari poteri quali, tra gli altri, il potere di intervenire all'atto di
compravendita, sottoscrivere l'atto di compravendita ed eventuali contratti preliminari” (all. 2 e 3 della comparsa . CP_1
Pertanto, si deve ritenere che il chiaro (per quanto estremamente generico) contenuto delle procure non fosse tale da determinare nella un oggettivo equivoco circa i loro effetti;
né un eventuale calo di Pt_1
udito, seppur ipotizzabile vista l'età, può verosimilmente avere indotto la SI.ra al convincimento Pt_1
di aver firmato un atto di vendita piuttosto che una procura a vendere.
Neppure può ipotizzarsi che il notaio avrebbe dovuto valutare le condizioni di salute della cliente essendo il professionista tenuto solo ad accertare che la parte (seppur anziana) abbia una residua capacità di comprendere il contenuto e gli effetti dell'atto che sta per sottoscrivere e, più precisamente, che le facoltà
psichiche siano “perturbate al punto da impedire al soggetto una seria valutazione del contenuto e degli
Pag. 19 a 26 effetti del negozio, e quindi il formarsi di una volontà cosciente". (Cass. civ., Sez. II, ord., 28.02.2022,
n. 6598).
Peraltro, l'argomento dirimente, sul punto, è offerto dalla stessa , la quale, oltre a essere Pt_1
pacificamente capace di intendere e di volere, ha, in ogni caso, affermato, sin dall'atto introduttivo del presente giudizio, che, “sebbene all'epoca dei fatti avesse 82 anni, non soffriva di alcuna patologia
impeditiva dell'apprendimento se non di un calo d'udito che poteva ben essere superato attraverso gli
accorgimenti del caso.” (pag. 5, atto di citazione ). Pt_1
Sono infine rimaste prive di contestazione, da parte dell'attrice, gli assunti del dott. nella parte in CP_1
cui ha affermato che “la stessa Signora ascoltò con attenzione, nell'incontro che durò più di Pt_1
un'ora, la lettura integrale degli atti regolarmente effettuata dal notaio (peraltro, con tono di voce più
alto del consueto in ragione della presenza di persone non più giovani) e approvò singolarmente il
contenuto delle procure e, come previsto dalla legge, le sottoscrisse in presenza del Professionista.
Inoltre, è (quasi) superfluo evidenziare che ogni singola attività venne effettuata personalmente ed
esclusivamente dal dott. senza avvalersi di ausiliari o sostituti.” (pag. 10 della comparsa Onano). CP_1
Dunque, deve ritenersi dimostrato che, da un lato, la SI.ra abbia validamente e consapevolmente Pt_1
rilasciato le procure speciali al SI. , attribuendo ad esso ogni più ampia facoltà in ordine Parte_2
alla futura compravendita degli immobili indicati e, dall'altro, il dott. abbia diligentemente CP_1
acquisito la volontà e decisione della cliente.
In ordine al contratto di compravendita, la parte attrice ha dedotto che il dott. avrebbe dovuto CP_1
astenersi dal ricevere l'atto pubblico, in presenza di una causa di incompatibilità dei comparenti e stante il divieto di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico ovvero atti potenzialmente nulli o annullabili (cfr. pag. 4 note conclusionali Cossu).
Pag. 20 a 26 Il dovere di controllo di legalità (art. 28 L.N.) si differenzia dall'indagine della volontà delle parti in quanto è preliminare rispetto al ricevimento dell'atto ed è finalizzato alla certezza dei rapporti giuridici e a rapportare la volontà delle parti alle norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume.
In passato, un'interpretazione estensiva resa dalla giurisprudenza di legittimità tendeva ad applicare la disposizione in commento a tutti gli atti comunque contrari a disposizioni di legge e non solamente agli atti nulli e quindi, secondo tale orientamento, ricadevano nell'ambito di applicazione dell'art. 28 L.N.
tutti gli atti non aderenti alla normativa legale, di ordine formale e sostanziale, prevista a pena di inesistenza, di nullità o annullabilità. (Cass. Civ. n. 2744/83, n. 10256/90 e n. 12081/92)
Si è successivamente registrato un radicale mutamento nella giurisprudenza con la sentenza n. 11128 del
1997, con la quale la Corte di Cassazione ha riferito l'ambito di applicazione dell'art. 28 L.N. alle sole ipotesi di nullità assoluta ed inequivoca, escludendo le fattispecie di annullabilità e dando così vita ad un orientamento interpretativo ormai dominante.
Con la citata sentenza, la Corte di Cassazione ha inequivocabilmente affermato che “nessuno mette in
dubbio, infatti, che il notaio (come qualunque altro pubblico ufficiale) debba ispirare la sua attività al
pieno rispetto della legge, ma ciò non SInifica affatto che ogni violazione di tale obbligo, che sia causa
di invalidità del negozio, debba essere punita con le sanzioni previste per la violazione dell'art. 28, specie
in presenza nella stessa legge notarile di altre norme le quali puniscono con sanzioni meno gravi
specifiche violazioni che pure comportano l'invalidità del negozio. Ritiene, quindi, questa Corte che,
rimeritato il problema, si debba preferire per una serie di ragioni un'interpretazione più restrittiva del
contenuto dell'art. 28 c. 1 l. not., limitando il divieto per il notaio, ivi contenuto, di ricevere atti solo ai
casi di nullità assoluta dell'atto stesso.” (Cass. Civ. III sez. 11/11/97 n. 11128)
Nelle motivazioni addotte dalla Suprema Corte a giustificare tale mutato orientamento, si legge (tra le altre) “Né si può trascurare il fatto che gli "atti proibiti dalla legge" non possono coincidere anche con
gli atti annullabili o inefficaci per qualunque motivo. Infatti, questi possono essere suscettibili di
Pag. 21 a 26 convalida o di ratifica. Inoltre, gli atti annullabili, prima che intervenga una sentenza di annullamento,
producono gli effetti di un atto valido, e, prescritta l'azione di annullamento, acquistano la piena
efficacia di un atto valido ab initio. Il considerarli atti proibiti dalla legge sarebbe un assurdo, in quanto
SInificherebbe che la legge da un lato proibisce che essi vengano posti in essere, però dall'altro
riconosce loro, se stipulati, efficacia giuridica. Inoltre, non risulta conciliabile questa efficacia negoziale
con il divieto di porre in essere tali atti mediante il ministero di un notaio. … L'inestensibilità dell'art.
28 l. not. agli atti annullabili o comunque viziati per causa diversa dalla contrarietà a norma imperativa,
all'ordine pubblico o al buon costume trova riscontro anche in altre argomentazioni di carattere
sistematico, quale il carattere eccezionale del divieto ex art. 28 l. not. rispetto all'obbligo di cui all'art.
27 l. not. di prestare la propria attività, che impone un'interpretazione restrittiva" (Cass. Civ. Sez. 3, 11
novembre 1997, n. 11128).
Tale lettura è ormai consolidata nella giurisprudenza di legittimità che, anche di recente, ha “ribadito
l'orientamento secondo cui il divieto per il notaio di ricevere atti nulli sussiste solo quando la nullità
dell'atto sia inequivoca ed indiscutibile, dovendosi intendere l'avverbio espressamente, che nella L. 16
febbraio 1913, n. 89, art. 28 qualifica la categoria degli "atti proibiti dalla legge", come
"inequivocamente"; pertanto, tale divieto si riferisce a contrasti dell'atto con la legge che risultino in
termini, appunto, inequivoci, anche se la sanzione della nullità deriva solo attraverso la disposizione
generale dell'art. 1418 c.c., comma 1, ma per effetto di un consolidato orientamento interpretativo
giurisprudenziale o dottrinale …(cfr. Cass. Sez. 6 - 3, 11 marzo 2011, n. 5913; Cass. Sez. 3, 20 luglio
2011, n. 15892; Cass. Sez. 3, 15 luglio 2011, n. 15676; Cass. Sez. 3, 11 novembre 1997, n. 11128).”
(Cass. Civ. Sez. II n. 2033/2023, a conferma anche di Sez. III, 4 novembre 1998, n. 11071; Sez. III,
1.02.2001, n. 1394; Sez. III, 7 novembre 2005, n. 21493; Sez. III, 14 febbraio 2008, n. 3526).
Alla inequivoca nullità si riferisce la Suprema Corte anche per le ipotesi di responsabilità disciplinare del notaio precisando che “la responsabilità disciplinare per il professionista, è costituita non solo dalla
Pag. 22 a 26 redazione di un atto nullo, ma anche dal fatto che tale nullità sia inequivoca, cioè pacifica. Solo
l'inequivocità della nullità integra l'atto "espressamente proibito dalla legge" alla cui redazione l'art.
28, comma 1, n. 1, della legge n. 89/1913, riconnette la responsabilità disciplinare”. (Corte di
Cassazione, con la sentenza 13 ottobre 2011, n. 21202).
In sede di stipula, al dovere di controllo di legalità si affianca in capo al notaio, oltre che quello di verifica dell'identità dei comparenti (ex art. 49 L.N.), anche quello di accertamento che i comparenti abbiano la capacità di obbligarsi;
deve così accertarsi che, nel caso in cui all'atto intervengano rappresentanti legali o volontari, ne abbiano effettivamente i poteri: così, ad esempio, spetta al notaio l'accertamento dei poteri del procuratore o del rappresentante legale di una società.
La rappresentanza volontaria è prevista e disciplinata dagli artt. 1387 e ss. c.c. e si riferisce alla ipotesi di rappresentanza che trova fonte in un'apposita procura (o in un mandato con rappresentanza) rilasciata da un soggetto, il rappresentato, ad un altro, il rappresentante, affinché quest'ultimo agisca in suo nome e per conto, potendone spendere il nome.
La norma di cui all'art. 1394 c.c. prevede che “il contratto concluso dal rappresentante in conflitto
d'interessi col rappresentato può essere annullato su domanda del rappresentato, se il conflitto era
conosciuto o riconoscibile dal terzo”; la disposizione di cui al successivo art. 1395 c.c. (contratto con se stesso) stabilisce che “è annullabile il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio
o come rappresentante di un'altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato
specificatamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di
conflitto d'interessi. L'impugnazione può essere proposta soltanto dal rappresentato” (sull'annullabilità
del contratto concluso in conflitto d'interessi ex art. 1394 c.c., cfr. Cass. Civ. Sez. II 38537/2021; Cass.
Civ. Sez. II n. 2529/2017).
Tanto premesso in diritto, nella fattispecie concreta è emerso che
Pag. 23 a 26 - il SI. è comparso all'atto munito di valida ed efficace procura speciale a vendere;
Parte_2
- egli, all'epoca della stipula, non era socio di maggioranza della società acquirente bensì socio di minoranza con quota minoritaria del 10% (all. 11 comparsa sicché si può ritenere che la sua CP_1
posizione di procuratore speciale non fosse incompatibile con quella di socio della Luxury C. né, si è
ampiamente detto, la SI.ra aveva posto limiti di sorta in ordine all'individuazione della parte Pt_1
acquirente;
- il potere di rappresentanza è stata accertato dal notaio (tanto si rileva dal riferimento alle procure allegate all'atto pubblico, all. 1 citazione).
Peraltro, anche qualora sussistesse la situazione di incompatibilità dedotta dall'attrice -
indipendentemente dalla possibilità di sussumere la fattispecie concreta nell'ipotesi di cui all'art. 1394 o all'art. 1395 c.c. - il dott. non avrebbe comunque potuto rifiutare la stipula poiché entrambe le CP_1
ipotesi prevedono l'annullabilità del contratto (a domanda della parte interessata) e non anche la nullità.
Per completezza, si deve rilevare come la non abbia contestato di avere in precedenza stipulato Pt_1
con la società un contratto di locazione con patto di futura vendita avente ad oggetto Parte_4
in parte gli stessi immobili.
In conclusione, la parte attrice non ha allegato e tanto meno offerto elementi probatori diretti a dimostrare la sussistenza di profili di nullità del contratto tali da ricondurlo alle ipotesi tipiche ed in forza delle quali il notaio avrebbe dovuto rifiutare la stipula.
Infine, alcuna incidenza sugli argomenti di prova sopra riassunti può essere attribuita alle numerose allegazioni, eccezioni e deduzioni formulate dalle parti nel presente giudizio in ordine all'effettivo pagamento del prezzo, che risulta dall'atto pubblico interamente corrisposto a mezzo assegno bancario all'ordine della SI.ra (peraltro, oggetto di altro giudizio tuttora pendente davanti a questo Parte_1
Tribunale).
Pag. 24 a 26 L'accoglimento della ragione più liquida di rigetto rende superfluo l'esame degli ulteriori elementi della fattispecie.
3) In ordine alla domanda ex art. 2043 c.c.
Esclusivamente per completezza, si rileva come, nella fattispecie in esame, non sia in ogni caso ravvisabile una responsabilità extracontrattuale del convenuto, sulla base dei seguenti elementi:
- gli elementi probatori asseritamente emersi nel procedimento penale promosso a carico del SI. T_
(conclusosi con la richiesta di rinvio a giudizio di quest'ultimo) – per quanto legittimamente
[...]
utilizzabili quali prove atipiche nel processo civile (cfr. Cass. Civ., sez. VI, n. 2947/2023) - riguardano un soggetto estraneo al presente giudizio, nei cui confronti non è stata proposta alcuna domanda e che non è emerso avesse alcun rapporto con il notaio CP_1
- né può essere applicato alla fattispecie in esame il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte
sez. III, con la recente sentenza n. 486 del 09/01/2025 - “ai sensi degli artt. 27 e 28 della l. n. 89 del
1913 (legge notarile), il notaio è obbligato a prestare il suo ministero e, dunque, tenuto a rogare gli atti
che gli vengono richiesti col solo divieto inerente agli atti nulli, ma non può comunque rogare l'atto
richiesto se è consapevole che esso, benché non nullo, è potenzialmente idoneo ad arrecare pregiudizio
a terzi” - in quanto diretto alla tutela dei terzi che, estranei al rapporto (professionale) tra il cliente e il notaio, ne abbiano subito le conseguenze dannose.
***
La domanda di risarcimento del danno formulata dalla SI.ra nei confronti del dott. Parte_1 CP_1
deve essere, quindi, rigettata.
[...]
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni - in considerazione della complessità della vicenda e della equivocità dell'operazione economica, che possono avere indotto la parte attrice a promuovere il giudizio
- che giustificano la compensazione delle spese di lite.
Pag. 25 a 26 Per le medesime ragioni, deve essere rigettata la domanda di condanna della Sig.ra al Parte_1
risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata dalla SI.ra nei confronti del dott. Parte_1
. CP_1
2) compensa integralmente le spese di lite
Cagliari, 11.04.2025
Il giudice
Giorgio Latti
Pag. 26 a 26