Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 13/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4832 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'con l'Avv. PIRILLO DOMENICO PIRILLO ANNA MARIA Parte_1
CONTRADA Parte_2 Parte_3 C.F. 1
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. CARNOVALE MARCELLO;
Controparte 1 '
Parte resistente
FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'opponente impugnava: 1) l'avviso di addebito n. 034.2023.0002361748000, notificato il 04.12.2023 per ripetizione indennità di malattia, gennaio e marzo 2009; 2) l'avviso di addebito n.
034.2023.0002361849000 notificato il 04.12.2023 per indennità di malattia aprile 2009. Alla base delle richieste dell' CP_1 vi era il provvedimento di cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli 2008.
Esponeva che: in realtà, nell'anno 2008 aveva lavorato con la qualifica di bracciante agricolo, alle dipendenze della società cooperativa I Quadrifogli, effettuando 102 giornate lavorative;
che il diritto alla iscrizione negli elenchi per l'anno 2008 le era stato riconosciuto, a seguito di ricorso giudiziale avverso la cancellazione, con sentenza del Tribunale di Castrovillari passata in giudicato, n.
724/2015 del 23.06.2015 nel procedimento n. 2425/2010; che con sentenza n.
1519/2021- RG.3532/2016, aveva ottenuto l'annullamento dei precedenti provvedimenti con cui l'CP 1 richiedeva la ripetizione delle medesime somme, oggetto di causa.
Concludeva chiedendo che venisse accertata l'infondatezza della richiesta dell' CP 1 di restituzione della indennità economica di malattia e di maternità,
anno 2009.
L'CP 1 si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. Allegava il verbale ispettivo che aveva dato origine ai provvedimenti di cancellazione delle giornate agricole lavorate nel 2009 e chiedeva il rigetto del ricorso.
§§§§
Il ricorso merita accoglimento. E' documentato e comunque pacifico, che, in seguito a sentenza del Tribunale di Castrovillari, è avvenuta la reiscrizione della parte ricorrente, negli elenchi del braccianti agricoli, per l'anno 2008, sicchè la pretesa dell'Istituto, rebus sic stantibus, appare infondata. Né l' CP_2 ha preso posizione sul punto.
Non resta che accogliere il ricorso e annullare gli avvisi di addebito opposti, con condanna al pagamento delle spese per l'Istituto soccombente.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, così provvede:
dichiara l'illegittimità degli avvisi di addebito n. 034.2023.0002361748000
e n. 034.2023.0002361849000 e, conseguentemente, annulla detti provvedimenti;
Condanna l'Istituto al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 900,00, oltre accessori di legge, con distrazione ex art 93
срс.
Castrovillari, 13/01/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO