Rigetto
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 29/04/2025, n. 3618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3618 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03618/2025REG.PROV.COLL.
N. 00640/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 640 del 2024, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Rizzo, con domicilio digitale presso lo stesso in assenza di elezione di domicilio fisico in Roma;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di ER (sezione prima), del -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione orale, depositata dalla parte appellante;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 marzo 2025 il cons. Francesco Guarracino e udito, per la parte appellata, l’avv. dello Stato Massimo Giannuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di ER, il Ten. col. -OMISSIS-, ufficiale specialista tecnico meccanico con utilizzo in equipaggi fissi di volo cessato dal servizio il 31 gennaio 2006 e affetto, tra l’altro, da rinocongiuntivite cronica allergica e sinusopatia mascellare bilaterale riconosciute dipendenti da causa di servizio con sentenza n. 1024/2014 della Corte dei conti, sez. giur. per la Campania, impugnava il decreto del 20 aprile 2018 con cui la Direzione Generale della previdenza militare e della leva, all’articolo 1, gli aveva negato l’equo indennizzo per l’infermità “ rinocongiuntivite cronica allergica ”, poiché la domanda di dipendenza da causa di servizio, presentata in data 2 giugno 1998 e 25 settembre 2006, risultava proposta oltre i termini di legge, e, all’articolo 2, gli aveva riconosciuto il diritto all’equo indennizzo di Tab. B per l’infermità “ sinusopatia mascellare bilaterale ”, ma senza procedere alla relativa liquidazione, perché aveva già beneficiato dell’equo indennizzo di Tabella B in virtù del D.M. 23 marzo 1987, n. 348 (per l’infermità “ segni di artrosi cervico-dorsolombare con brachialgia e lombosciatalgia dx ”).
2. – Con sentenza n. 1892 del 1° gennaio 2023, il T.a.r. adito ha respinto il ricorso e compensato tra le parti le spese del giudizio.
3. – Con il ricorso in epigrafe, il Ten. col. -OMISSIS- ha proposto appello.
4. – Il Ministero della difesa si è costituito in giudizio, con atto di forma, per chiederne la reiezione.
5. – Alla pubblica udienza del 18 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. – Con il primo mezzo d’impugnazione l’appellante critica la decisione assunta dal T.a.r. sul motivo di ricorso concernente la questione della tardività dell’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “ rinocongiuntivite cronica allergica ”, ai fini dell’attribuzione dell’equo indennizzo.
Il T.a.r. ne ha motivato il rigetto richiamando la consolidata giurisprudenza secondo cui l’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio ai fini della pensione privilegiata davanti alla Corte dei conti non determina l’automatico accoglimento delle domande relative all’equo indennizzo, trattandosi di giudizi che sono ancorati a situazioni giuridiche fondate su distinti presupposti e regolati da norme differenti e separate, e il principio per cui il termine semestrale entro il quale va presentata l’istanza di riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio comincia a decorrere dalla data in cui il dipendente abbia avuto la percezione delle conseguenze della malattia sulla sua capacità di attendere alle normali occupazioni, ossia dal momento in cui abbia avuto precisa e sicura notizia della gravità e delle conseguenze invalidanti, cioè da quando l’infermità, nella sua oggettività in qualche modo accertabile, si sia manifestata (o abbia avuto un ulteriore aggravamento).
Secondo l’appellante, tuttavia, il giudice di prime cure sarebbe incorso in difetto di motivazione e in omessa pronuncia, perché avrebbe fondato il rigetto su enunciazioni astratte e generiche, senza procedere all’esame delle sue circostanziate argomentazioni riferite al dies a quo per la decorrenza del termine.
Nel merito, contesta che il termine potesse decorrere dagli accertamenti sanitari condotti nel 1996-1997 e per sostiene che il dies a quo vada ricondotto alla data di emissione del giudizio definitivo di cui al processo verbale reso dalla Commissione Sanitaria d’Appello di Roma il 12 marzo 1998, ovvero, al più, al propedeutico giudizio di accertamento di cui al processo verbale del 26 gennaio 1998 dell’Istituto Medico legale “-OMISSIS-” di Napoli sul suo stato d’irreversibile “ positività a specifici allergeni professionali ”, tale da determinare la “ permanente non idoneità al volo ” in virtù del giudizio diagnostico di “ persistente rinopatia cronica, congiuntivite allergica bilaterale in soggetto con accertata positività ad allergeni professionali ”.
7. – Il motivo non è fondato.
La tardività dell’istanza è motivata dal decreto impugnato con il rilievo che « per l’infermità “rinocongiuntivite cronica allergica”, denunciata con domanda del 2.6.1998, il richiedente aveva acquisito la piena conoscenza della natura del male da cui era affetto il 26.11.1996 e 4.3.1997 (come sancito dalla C.M.O. di Caserta con il verbale mod. ML/AB n. 436 del 18.9.2006) facendo decorrere inutilmente il predetto termine perentorio di sei mesi ».
I certificati relativi agli accertamenti medico-sanitari cui l’appellante si era sottoposto dal 26 novembre 1996 al 26 gennaio 1998, prodotti unitamente al ricorso di primo grado (doc. 12 parte ricorrente), avvalorano tale conclusione.
In particolare, se il certificato medico del 26 novembre 1996 della Divisione oculistica dell’USL n. 55 si limita alla diagnosi di “ congiuntivite cronica con ipertrofia pupillare ” senza esprimersi sul nesso eziologico, invece il certificato del 4 marzo 1997 del medico specialista del Servizio di Allergologia Respiratoria dell’Ospedale “-OMISSIS-” di Agropoli reca la diagnosi di “ rinocongiuntivite con probabile componente irritativa da agenti professionali ” e il certificato del 13 marzo 1997 del Servizio di Allergologia Respiratoria dell’ASL ER 2 diagnostica “ congiuntivite microfollicolare ”, “ rinite recidivante ”, “ dermatite del volto ”, specificandone anche la genesi “ da esposizioni a fattori irritanti professionali ” (di cui fa l’elenco: cherosene, solventi e vernici alla nitro e acrilici, olio lubrificante sintetico, olio idraulico, solventi da lavaggio).
Pertanto, alla data del 4 marzo 1997 la conoscenza della patologia oculistica e la percezione della dipendenza da causa di servizio poteva già dirsi ragionevolmente raggiunta; a rafforzare tale consapevolezza concorreva, di lì a pochi giorni, la diagnosi del 13 marzo 1997, ed è ininfluente, ai fini in esame, la circostanza che il decreto impugnato non faccia richiamo a quest’ultima, vertendosi di provvedimento vincolato quanto alla ricorrenza delle condizioni di ammissibilità dell’istanza.
8. – Con il secondo mezzo di gravame l’appellante critica la sentenza di prime cure per aver respinto il motivo di ricorso proposto contro il decreto de quo nella parte in cui, pur riconoscendogli il diritto all’equo indennizzo di Tab. B per l’infermità “ sinusopatia mascellare bil ”, non ha proceduto alla sua liquidazione « considerato che la Tabella B assegnata dalla C.M.O. all’infermità “sinusopatia mascellare bil” non comporta alcuna variazione della classifica della menomazione complessiva dell’integrità fisica precedentemente assegnata e liquidata » in favore del militare medesimo con D.M. n. 348 del 23 marzo 1987 per l’infermità “ segni di artrosi cervico-dorsolombare con brachialgia e lombosciatalgia dx ”.
In primo grado aveva sostenuto che, per la liquidazione del nuovo indennizzo, l’amministrazione avrebbe dovuto provvedere, a norma dell’art. 57 del d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, a una valutazione cumulativa della sua menomazione complessiva, previa ricognizione globale di tutte le infermità da cui era affetto e che erano state riconosciute dipendenti da causa di servizio, le quali, considerate nel loro insieme in base ai criteri di cui al combinato disposto dell’art. 6, comma 3, lett. g, del D.M. 12 febbraio 2004 e dell’art. 18 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e annessa tabella F-1, sarebbero state ascrivibili alla 6^ categoria della Tabella A.
In particolare, sarebbe stato necessario considerare, nel predetto calcolo cumulativo, le seguenti infermità: “ Segni di artrosi cervico-dorsolombare con brachialgia e lombosciatalgia Dx ” (riconosciuta dipendente da causa di servizio dalla C.M.O. in data 8 agosto 1980), “ Artrosi del rachide in toto con discopatie multiple lombari ” (riconosciuta interdipendenza/aggravamento della predetta infermità dalla C.M.O. in data 21 giugno 2006), “ Note di broncopatia catarrale ” (riconosciuta dipendente da causa di servizio con D.M. n. 112/2010), “Sinusopatia mascellare bilaterale” (riconosciuta dipendente da causa di servizio dalla Corte dei conti), “ Rinocongiuntivite cronica allergica” (riconosciuta dipendente da causa di servizio dalla Corte dei conti).
Nel presente grado del giudizio l’appellante sostiene che il T.a.r., che quel motivo ha respinto condividendo le considerazioni difensive dell’amministrazione sul fatto che la tabella F-1 allegata al d.P.R. n. 915 del 1978 non prevede la cumulabilità delle infermità ascritte singolarmente alla Tabella B, avrebbe omesso di valutare le specifiche doglianze sopra riassunte nonché condiviso l’errore commesso con il mancato riconoscimento dell’equo indennizzo per l’infermità “rinocongiuntivite cronica allergica”, di cui al primo motivo di appello.
Pertanto ripropone il medesimo motivo, specificando, rispetto a quello, che la richiesta relativa all’infermità “ Artrosi del rachide in toto con discopatie multiple lombari ” è stata prodotta nel periodo di servizio attivo e aggiungendo, rispetto all’originario elenco delle infermità, anche la “ Ipertensione arteriosa ” che, a suo dire, non è stata erroneamente riconosciuta dipendente da causa di servizio a causa di un’errata interpretazione del d.P.R. n. 461/2001.
9. – Le doglianze sono infondate.
10. – Con la domanda di equo indennizzo presentata il 25 settembre 2006 l’appellante aveva chiesto al Ministero della difesa « di volergli concedere l’equo indennizzo per le infermità citate ai punti 1; 2; 4 e 5 al giudizio formulato dalla C.M.O. di Caserta con p.v. ML/B n. 436 datato 18.09.2006 e con lo stesso classificate rispettivamente a categorie di Equo Indennizzo », cioè per le seguenti infermità « 1) Rinocongiuntivite cronica allergica; 2) Ipertensione arteriosa con iniziale impegno d’organo, in attuale discreto compenso emodinamico; …. 4) Note di broncopatia catarrale. Altre infermità: 5) Sinusite mascellare bilaterale …. » (si veda il giudizio diagnostico di cui al richiamato verbale della C.M.O.).
Ebbene:
- per quanto riguarda l’infermità « 1) Rinocongiuntivite cronica allergica » , già si è detto in precedenza della tardività dell’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell’infondatezza del relativo motivo di appello (sopra, punti 6-7 della presente decisione);
- per quanto riguarda l’infermità « 2) Ipertensione arteriosa con iniziale impegno d’organo, in attuale discreto compenso emodinamico », non consta che sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio (il che, come poc’anzi visto, è confermato dall’appellante); nel verbale del 18 settembre 2006, richiamato nell’istanza di equo indennizzo, la C.M.O. afferma: « non ci si esprime in merito alla dipendenza da causa di servizio ai sensi del D.P.R. n. 461 del 29/10/01 … L’interessato ha avuto piena conoscenza della patologia in esame in data 25.11.98 (tuttavia dal certificato dell’ospedale di Battipaglia del 25.11.98 si legge: “ipertensione arteriosa nota da circa 3 anni” … » (in atti, inoltre, è il parere n. 40383/2009 del Comitato di verifica per le cause di servizio che, tra l’altro, ha confermato il precedente parere negativo sulla dipendenza da causa di servizio della detta infermità); né la questione della correttezza o meno del fatto che essa non sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio può trovare ingresso per la prima volta solo nel presente grado del giudizio;
- per quanto riguarda l’infermità « 4) Note di broncopatia catarrale », essa è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio con il DM del 23 luglio 2010, posteriore alla istanza, ed ascritta, come ricorda l’appellante, alla Tabella B;
- per quanto riguarda, infine, l’infermità « 5) Sinusite mascellare bilaterale », questa pure è stata ascritta, come già detto, alla Tabella B.
11. – Tanto conduce alla conferma della sentenza di primo grado.
Il primo comma dell’art. 57 (“Cumulo di menomazioni dell’integrità fisica”) del d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, dispone che “ Nel caso in cui l’impiegato riporti per causa di servizio altra menomazione dell’integrità fisica si procede alla liquidazione di nuovo indennizzo se la menomazione complessiva dell’integrità fisica che ne deriva rientri in una delle categorie superiori a quella in base alla quale fu liquidato il primo indennizzo ”.
Tuttavia, l’art. 18 (“ Criteri per la valutazione complessiva nei casi di coesistenza di più di due infermità ”) del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, precisa che “ In tutti i casi in cui debba procedersi alla valutazione complessiva di più di due infermità, ciascuna delle quali ascrivibile a categoria prevista dalla tabella A, la valutazione medesima è effettuata aggiungendo alla categoria alla quale è ascritta l’invalidità più grave quella risultante dal cumulo delle altre invalidità, a partire dalle infermità meno gravi, determinato in base ai criteri di cui all’annessa tabella F-1 ”.
Pertanto, ai fini del cumulo occorre fare riferimento unicamente alle infermità ascritte a una delle categorie previste dalla (sola) tabella A, a nulla rilevando la classificazione di una o più malattie nella tabella B (Cons. Stato, sez. VI, 24 ottobre 2008, n. 5293; id., 24 gennaio 2007, n. 238), ovvero la ricorrenza di malattie che non sono state considerate dipendenti da causa di servizio (Cons. Stato, sez. VI, n. 238/2007 cit.).
12. – Per queste ragioni, in conclusione, l’appello dev’essere respinto.
13. – Le spese del grado del giudizio possono essere compensate, in considerazione della peculiarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del presente grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Guarracino | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.