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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/07/2025, n. 2252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2252 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3029/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. NA NT Presidente
Dott. IA RE RE Consigliere rel.
Dott. Cristina Giannelli
Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato
DA
P.IVA ), elettivamente domiciliata in Milano, piazza Belgioioso Parte_1 P.IVA_1
n. 2, presso lo studio degli avv.ti Silvio Tersilla (C.F. ) e Giovanni Mastrangelo C.F._1
(C.F. ), che la rappresentano e difendono come da delega in atti;
C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliato in Milano, via dei Bassi n. 6, presso lo studio dell'avv. Matteo Pasculli (C.F.
), che lo rappresenta e difende come da delega in atti. C.F._3
APPELLATO
OGGETTO: appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669 cc) pagina 1 di 19 Conclusioni
Per Parte_1
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, per le ragioni esposte in narrativa, in riforma della Sentenza impugnata:
- in accoglimento del I motivo di appello, accertare e dichiarare che non ha provveduto a CP_1 consegnare a i materiali oggetto dei contratti conclusi con riferimento al progetto Parte_1
IC MI e, per l'effetto, riformare la Sentenza, con ogni conseguente statuizione, dichiarando che nessuna somma è dovuta al con riferimento alle asserite prestazioni rese CP_1 con riferimento al citato progetto IC MI
- in accoglimento del II motivo di appello, accertare e dichiarare che, con riferimento al progetto IC MI, il credito del , nell'ipotesi in cui venga rigettato il precedente I CP_1 motivo di appello, non possa in ogni caso superare l'importo di Euro 40.319,37 (al quale dovranno essere sottratte le somme relative alle fatture oggetto del primo motivo di appello, per le quali codesta Ecc.ma Corte di Appello avrà accertato l'omessa consegna dei materiali ivi elencati) – o il maggiore o minore ammontare che sarà ritenuto di giustizia – atteso che dalla pretesa complessiva avversaria di Euro 235.159,31 dovranno essere decurtati Euro 71.924,10, a titolo di penali contrattuali da ritardo, ed Euro 122.915,84, per l'omessa consegna della Documentazione Finale da parte di per CP_1
l'effetto, riformare la Sentenza, con ogni conseguente statuizione, limitando l'eventuale condanna di con riferimento al progetto IC MI all'importo complessivo di Euro Parte_1
40.319,37, al quale dovranno essere sottratte le somme relative alle fatture oggetto del primo motivo di appello, per le quali codesta Ecc.ma Corte di Appello avrà accertato l'omessa consegna dei materiali ivi elencati
- in accoglimento del III motivo di appello, accertare e dichiarare l'illegittimità ed inammissibilità del ragionamento presuntivo svolto dal Tribunale di Milano per giungere a ritenere che avrebbe CP_1 eseguito la prestazione dedotta nella relativa fattura n. 1414 del 5 luglio 2017, per un importo di Euro 752.777,21, e, per l'effetto, riformare la Sentenza, con ogni conseguente statuizione, dichiarando che nessuna somma è dovuta da al con riferimento alla predetta fattura n. 1414 del Parte_1 CP_1
5 luglio 2017
- in accoglimento del IV motivo di appello, accertare e dichiarare l'erroneità e l'inconferenza del ragionamento presuntivo svolto dal Tribunale di Milano per giungere a ritenere che avrebbe CP_1 eseguito la prestazione dedotta nella relativa fattura n. 1414 del 5 luglio 2017, per un importo di Euro 752.777,21, e, per l'effetto, riformare la Sentenza, con ogni conseguente statuizione, dichiarando che nessuna somma è dovuta da al con riferimento alla predetta fattura n. 1414 del Parte_1 CP_1
5 luglio 2017
- in accoglimento del V motivo di appello, accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta a a titolo di interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002, essendo tale normativa inapplicabile al CP_1 caso di specie e avendovi, comunque, controparte rinunciato, quantomeno limitatamente agli interessi maturati fino al 28 ottobre 2019 e, per l'effetto, riformare la Sentenza, con ogni conseguente statuizione, dichiarando anche che nessuna somma è dovuta al al titolo di interessi ex CP_1
D.Lgs. n. 231/2002 o che, comunque, i predetti interessi avrebbero iniziato a decorrere dal 28 ottobre 2019
pagina 2 di 19 Con vittoria di spese legali di entrambi i giudizi e con condanna del a restituire a CP_1 tutte le somme medio tempore incassate in esecuzione della Sentenza impugnata e della Parte_1 provvisoria esecutività concessa dal Tribunale al decreto ingiuntivo opposto.”
Per Controparte_1
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare:
- dichiarare inammissibile o comunque rigettare l'appello proposto dalla soc. per Parte_1 tutte le ragioni indicate in atti;
- confermare integralmente la Sentenza di primo grado, e in particolare in relazione alla condanna della soc. al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_1 della somma di euro 772.248,41, specificando anche nel dispositivo che al predetto importo dovranno applicarsi gli interessi ex art. 5 del d.gs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture e fino al saldo in relazione al contratto n. 7500056414 del 27 giugno 2016, del Progetto Russia;
- in ogni caso, condannare la soc. anche ai sensi dell'art. 96, primo e terzo comma, Parte_1 cod. proc. civ. a risarcire al l'importo che verrà Controparte_1 ritenuto di giustizia, anche secondo equità;
- condannare la soc. alla rifusione integrale delle spese e delle competenze del Parte_1 presente giudizio nonché del giudizio di primo grado, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- con riserva di integrare, modificare e/o emendare le prove, le domande e le produzioni documentali, nei termini previsti di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in grado di appello ritualmente notificato, (d'ora in avanti Parte_1
ha interposto gravame, affidandosi a cinque distinti motivi di appello di seguito Parte_1 esaminati, avverso la sentenza n. 8424/2024 del 30.09.2024, con la quale il Tribunale di Milano, in parziale accoglimento della opposizione al decreto ingiuntivo n. 19321/2021 proposta da Parte_1 nei confronti del (d'ora in avanti il ), così statuiva: “I.
[...] Controparte_1 CP_1 revoca il decreto ingiuntivo n. 19321/2021 emesso dal Tribunale di Milano il 9 novembre 2021;
I. in accoglimento dell'exceptio compromissi, rigetta la domanda proposta dal
[...]
con riferimento al contratto n. 7500042555 del 10 dicembre 2013, relativo Controparte_1 all'impianto di ammoniaca a Wever (USA);
II. rigetta la domanda proposta dal con Controparte_1 riferimento al contratto n. 7500047719 del 17 dicembre 2014, relativo all'impianto HP-LDPE presso Al-
Jubail, Arabia Saudita;
III. condanna la al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_1
della somma di €221.696,93 oltre interessi ex art. 5 del d.gs. 231/2002 dalla scadenza delle
[...]
pagina 3 di 19 fatture e fino al saldo in relazione ai contratti nn.750051484, 750049501, 750049368, Progetto IC
MI;
IV. rigetta la domanda proposta dal con riferimento al contratto n. 7500058724, Progetto CP_1
IC MI;
V. rigetta l'eccezione riconvenzionale redibitoria sollevata dalla relativamente ai Parte_1 contratti nn.750051484, 750049501, 750049368;
VI. condanna la al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_1
della somma di € 772.248,41 in relazione al contratto n.7500056414 del 27 giugno 2016,
[...]
Progetto Russia;
VII. rigetta la domanda proposta dal in relazione al contratto n.7500056414 del 27 giugno CP_1
2016, fattura n. 389 del 13/02/17 per € 29.693,58, Progetto Russia;
VIII. rigetta ogni altra eccezione riconvenzionale proposta dalla Parte_1
IX. condanna la alla rifusione dei due terzi delle spese di lite sostenute dal Parte_1
liquidate, al netto, in € 29.193,00 per compensi, Controparte_1 oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A., compensando fra le parti il residuo terzo”.
Chiedeva, dunque, in riforma, l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate.
Con comparsa del 10.01.2025, si costituiva in giudizio il eccependo l'inammissibilità CP_1 dell'appello e chiedendo il rigetto del gravame avversario e la conferma integrale della sentenza impugnata avanzando, altresì, istanza di correzione dell'errore materiale in relazione all'omesso riconoscimento degli interessi ex art. 5 del d.gs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture e fino al saldo, con riferimento al capo VI del dispositivo che condannava al pagamento della somma di Parte_1
€772.248,21 per il contratto n. 7500056414 del 27 giugno 2016 Progetto Russia che, invece, erano stati riconosciuti alla pag.22 della parte motiva della sentenza, laddove il Tribunale aveva espressamente condannato "al pagamento della somma complessiva di € 772.248,41 oltre interessi ex art. Parte_1
5 del d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture e fino al saldo".
All'udienza del 30.01.2025 il consigliere istruttore, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 350, co. 3, c.p.c., invitava le parti a precisare le rispettive conclusioni. Le stesse concludevano come in atti e la causa veniva rinviata per la discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. all'udienza collegiale in data
15.05.2025. Alla predetta udienza, le parti discutevano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e la
Corte, all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione che veniva poi delibata nella camera di consiglio del 21.05-2025
Giudizio di primo grado
pagina 4 di 19 I fatti di causa, come si legge nella sentenza impugnata, possono essere riassunti come segue. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 19321/2021 emesso dal Tribunale di Parte_1
Milano in data 9.11.2021 che le ingiungeva il pagamento della somma di €1.420.167,33, (di cui €
1.053.812,25 per sorte capitale ed €366.355,08. per interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 maturati sino alla data del 23 settembre 2021) oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 maturandi, spese legali ed accessori, in favore del e avente ad oggetto il corrispettivo per la vendita di “prodotti e CP_1 componentistica dell'industria meccanica, utilizzati per la realizzazione di complessi e di impianti industriali, nonché di manufatti e opere edili”.
A sostegno della opposizione eccepiva: Parte_1
- l'incompetenza del Tribunale, stante la clausola compromissoria prevista nelle condizioni generali del purchase order n. 7500047719 del 17 dicembre 2014 e del purchase order n.
7500042555 del 10 dicembre 2013, rispettivamente azionati con il credito di cui alla fattura n.
124 del 15 gennaio 2016 e alla fattura n. 1955 del 17 maggio 2016;
- l'intervenuto pagamento dei crediti di cui alle fatture n. 2947 del 4 agosto 2016 per un ammontare di €145.287,36; n. 3308 del 27 settembre 2016 per un ammontare di €12.250,63; n.
3350 del 29 settembre 2016 per un ammontare di €19.330,24, effettuato mediante bonifici bancari e mediante l'addebito di penali contrattuali, dovute per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni;
- il difetto di prova con riguardo alle altre fatture azionate in via monitoria, considerata l'inidoneità del citato documento a fungere da prova del credito;
- in via subordinata, l'inadempimento della controparte ex art. 1460 c.c., sollevando anche un'eccezione riconvenzionale di compensazione per i danni derivati dal mancato completamento dei lavori e dalle consegne delle valvole, e dalla mancata consegna della documentazione tecnica, con conseguente addebito a carico del dell'importo CP_1 complessivo di €933.249,45 a titolo di penale da ritardo e maggior danno;
- in via ulteriormente subordinata, l'inesigibilità della prestazione.
Domandava, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, stante l'inadempimento della controparte, chiedeva che venissero rigettate le domande ex adverso proposte.
Si costituiva in giudizio il contestando le difese di deducendo ed allegando che: CP_1 Parte_1
- la clausola compromissoria era inefficace in quanto non specificamente approvata dalla CP_1 ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c.;
- l'intervenuto pagamento di parte del credito azionato mediante bonifici era già stato sottratto dall'importo azionato con il decreto ingiuntivo, viceversa, illegittima era la asserita pagina 5 di 19 compensazione con penali contrattuali, non dovute e mai accettate sia dal che dalla CP_1 quando era in bonis; CP_1
- la società opposta aveva eseguito tutte le prestazioni “essendo incompatibile con la stessa impostazione avversa e con i documenti prodotti da in giudizio: infatti, a Parte_1 Parte_1 ben vedere, lamenta una inesatta esecuzione delle prestazioni”;
- erano ormai decorsi i termini di decadenza e prescrizione dell'eccezione riconvenzionale redibitoria.
Chiedeva quindi, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e, nel merito, la conferma del medesimo, domandando, in via subordinata, la condanna della controparte al pagamento, quantomeno, dell'importo capitale di €1.053.812,25, oltre interessi calcolati ai sensi del d.lgs. 231/2002.
Autorizzata la provvisoria esecutorietà parziale del decreto limitatamente all'importo di €670.643,33 e concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., il primo giudice in relazione alle istanze istruttorie articolate dalle parti ha ritenuto irrilevante un accertamento tecnico, a fronte dell'impossibilità pratica di verificare, ora per allora, lo stato degli impianti a distanza di cinque anni dalla consegna delle valvole asseritamente viziate, e inammissibili le prove orali dedotte dall'opponente, perché genericamente formulate e aventi natura documentale. Precisate le conclusioni e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. il Tribunale di Milano con la sentenza qui impugnata ha revocato il decreto ingiuntivo, ed ha parzialmente accolto la pretesa creditoria azionata del riconoscendo il CP_1 minor importo complessivo di €993.945,34 oltre interessi come in motivazione.
Nella specie, il primo giudice:
- in relazione all'ordine USA, di cui al contratto n. 7500042555 del 10 dicembre 2013, non ha riconosciuto il credito di €4.605,50 di cui alla fattura n. 1955 del 17 maggio 2016, accogliendo l'exceptio compromissi.
- In relazione all'ordine Arabia, di cui al contratto n. 7500047719 del 17 dicembre 2014 e con riguardo al credito di € 16.239,42 di cui alla fattura n. 124 del 15 gennaio 2016, ha ritenuto infondata l'exceptio compromissi perché sprovvista del requisito formale, ma non ha riconosciuto il credito azionato in via monitoria, in quanto il , sul quale incombeva il CP_1 relativo onere, non ha dato prova dell'avvenuta esecuzione della prestazione, consistente nella consegna delle valvole di cui alla fattura citata.
- Parimenti in relazione alla fattura n.1062 del 27/04/17 per la somma di € 2.170,00, azionata a titolo di saldo residuo, in relazione al contratto n. 7500058724 progetto IC MI ha ritenuto non sufficientemente provata la prestazione. pagina 6 di 19 - In relazione agli ulteriori ordini IC MI, di cui ai tre contratti nn. 7500049368,
7500051484, 7500049501, ha ritenuto dovuti gli importi di cui alle fatture nn. 2947 del 4 agosto
2016 di €145.287,36; 4206 del 15 dicembre 2016 di €44.203,04; 3308 del 27 settembre 2016 di
€12.250,63; 623 del 2 marzo 2017 di €34.160,00; 3350 del 29 settembre 2016 di €19.330,24;
443 del 15 febbraio 2017 di €34.468,20; 481 del 17 febbraio 2017 di €3.509,10; 482 del 17 febbraio 2017 di €6.575,50, non riconoscendo il solo importo di cui alla fattura 1062 del 27 aprile 2017 di € 2.170,00, per un totale complessivo di € 299.784,07.
Da tale somma ha poi detratto l'importo di €71.924,10 che ha riconosciuto a favore di a Parte_1 titolo di penali da ritardo e l'importo di €6.163,28 a titolo di ulteriore penale per la mancata consegna della documentazione tecnica, condannando quindi, l'opponente al pagamento dell'importo complessivo di €221.696,69.
Nello specifico, il Tribunale ha, infatti, ritenuto che fosse stata raggiunta la prova dell'avvenuta consegna delle valvole di cui alle fatture indicate, in ragione della condotta della che, non Parte_1 solo aveva contestato l'inadempimento, sub specie di vizi e difetti, ma aveva anche eccepito la compensazione con il controcredito derivante dai costi sostenuti per le riparazioni, e dalle penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, così implicitamente riconoscendo che le valvole erano state consegnate, come comprovato ulteriormente dalla produzione dei rapporti di non conformità delle stesse. Con riguardo all'obbligo di consegna della documentazione tecnica, il Tribunale ne ha riconosciuto il parziale adempimento ma solo relativamente al contratto 7500049368, conseguentemente ha ritenuto esigibile l'intero importo di €44.203,04, di cui alla fattura n. 4206 del
15 dicembre 2016. Con riguardo agli altri due contratti dell'Ordine IC MI, il primo giudice non ha, invece, ritenuto sufficientemente provato il fatto che la documentazione finale fosse stata trasmessa alla riconoscendo, pertanto, il diritto di quest'ultima di detrarre dalle fatture Parte_1 azionate riguardanti i predetti contratti, il 10% di ciascun importo, e quindi, complessivamente €6.163,
28,
-Ha, invece, rigettato l'eccezione riconvenzionale redibitoria formulata da in misura pari ai Parte_1 costi asseritamente sostenuti per sanare gli asseriti vizi delle valvole consegnate da ritenendo CP_1 non sufficientemente provata la domanda.
- Con riguardo all' relativo al contratto 7500056414, il primo giudice ha CP_2 condannato al pagamento -del residuo importo di cui alla fattura n. 4333 del 27 Parte_1 dicembre 2016 di €237.548,64, rispetto alla quale ha riconosciuto dovuta la minore somma di
€19.471,20 (a fronte del riconoscimento da parte del di avere già ricevuto il CP_1
pagina 7 di 19 pagamento di €218.077,44), e -dell'intero importo di cui alla fattura n. 1414 del 5 luglio 2017 di €752.777,21, per un totale complessivo di €772.248,41.
Non ha, invece, riconosciuto l'importo di cui alla fattura n. 389 del 13 febbraio 2017 di €29.693,58, in assenza di prova del titolo negoziale.
Invero, il Tribunale ha accertato l'avvenuta esecuzione delle prestazioni da parte della CP_1 attraverso un ragionamento presuntivo. Nella specie, ha ritenuto provata l'avvenuta consegna delle valvole di cui all'Ordine Russia da plurimi elementi indiziari quali:
- la circostanza che aveva acquistato dalla East Certification & Service “i passaporti Parte_1 in pdf per ogni indent del PO 7500056414”, cioè i certificati delle valvole oggetto dell'ordine
Russia, documentazione che non avrebbe avuto senso procacciarsi se non fosse stata acquisita la disponibilità delle valvole;
- la circostanza documentale per cui nel contratto di consulenza concluso con la East
Certification & Service per la redazione dei passaporti si facesse espresso riferimento al contratto stipulato con la comprensivo del primo lotto di valvole cui alla fattura CP_1 azionata, il che contraddiceva l'assunto della per cui le valvole erano state acquistate Parte_1 da terzi fornitori;
- il completamento dell'ordine risultava, inoltre, dai PMC, cioè dai certificati di completamento delle attività ivi indicate.
Motivi di gravame
Avverso la sentenza interponeva gravame affidandosi a cinque distinti motivi. Parte_1
In sintesi: - primi due motivi hanno ad oggetto il Progetto IC MI e con il primo si sostiene che, contrariamente a quanto affermato nella Sentenza, non ha mai ricevuto la Parte_1 merce di cui alle fatture azionate, e con il secondo che, anche a voler considerare come eseguite le predette consegne, comunque, non è corretta la quantificazione dell'importo di €221.696,93 liquidato dal Tribunale in favore del . CP_1
Il terzo ed il quarto motivo hanno ad oggetto il Progetto Russia. Con il terzo motivo si sostiene che il
Tribunale nel momento in cui ha riconosciuto a favore del la somma di €752.777,21 di cui CP_1 alla fattura 1414/2017 ha violato i principi che regolano l'istituto della presunzione (artt. 2729 e 2725
c.c.), avendo le parti contrattualmente convenuto che l'adempimento alle obbligazioni di fornitura assunte da avrebbe dovuto essere provato per iscritto, mediante la produzione di una serie di CP_1 documenti specificati nel contratto, che non sono stati prodotti e con il quarto si censurano le argomentazioni con le quali il Tribunale ha considerato come eseguite da le prestazioni di cui CP_1 alla fattura n. 1414 del 5 luglio 2017, per l'importo di Euro 752.777,21 sulla base di un ragionamento pagina 8 di 19 presuntivo che risulta, tuttavia, errato e contraddittorio perché in realtà le valvole di questo secondo lotto non sono mai state consegnate.
Con il quinto, infine, si censura il riconoscimento degli interessi commerciali di mora di cui al dlgs del
231/2002.
In particolare, con il primo motivo di appello, intitolato “errato ed illegittimo riconoscimento dell'avvenuta consegna da parte di del materiale relativo al progetto IC MI- CP_1 violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e degli artt. 2697 e 2729 c.c. – vizio di motivazione”,
l'appellante censura la statuizione del Tribunale in ordine al riconoscimento dell'avvenuta consegna, da parte di dei materiali relativi al progetto IC MI (contratti nn. 7500051484, CP_1
7500049501, 7500049368) e di cui alle relative fatture azionate in sede monitoria.
L'appellante ritiene che la prova dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dei contratti del progetto
IC MI non possa desumersi né dalle lettere di applicazione delle penali da ritardo, né dai report di contestazione della difformità dei materiali consegnati, dai quali non è possibile evincere l'indicazione specifica del materiale affetto da vizi e difetti, così da poter concludere che esso corrisponda univocamente a quello elencato nelle fatture azionate in via monitoria.
Quanto alle penali da ritardo, evidenzia che queste avrebbero ad oggetto consegne precedenti al 5 agosto 2016, mentre le consegne di cui alle fatture azionate in via monitoria riporterebbero una data successiva;
quindi, le lettere di contestazione delle penali non potrebbero provare la consegna di tale materiale perché trasmesse anteriormente alla medesima.
Inoltre, non tutte le fatture azionate avrebbero ad oggetto la consegna delle valvole, solo le tre fatture nn. 2947/16, 3308/2016, 3350/2016, mentre le altre avrebbero ad oggetto il pagamento dovuto per la consegna della documentazione finale, mai avvenuta. Sostiene, pertanto, che eventualmente la pretesa avversaria non avrebbe potuto superare la sommatoria delle tre fatture sopra indicate pari al complessivo importo di € 122.330,24 di cui nello specifico: (1) per la fattura n. 2947 del 4 agosto 2016,
Euro 90.743,23 (sub doc. 3 fascicolo di primo grado), (2) per la fattura n. 3308 del 27 CP_1 settembre 2016, Euro 12.250,63 (sub doc. 4 fascicolo di primo grado), e (3) per la fattura n. CP_1
3350 del 29 settembre 2016, 19.330,24 (sub doc. 5 fascicolo di primo grado). Da tale importo CP_1 astrattamente dovuto, vanno poi detratte le penali per il ritardo come dal successivo calcolo che viene sviluppato con il secondo motivo, per cui in realtà nessun importo è ancora dovuto.
Il Tribunale nel riconoscere per il progetto IC MI l'importo di €221.696,93 ha, dunque, violato le previsioni di cui agli artt. 132 c.p.c. e 2697 c.c., perché piuttosto che richiedere al
Fallimento di assolvere al proprio onere probatorio, ha, di fatto, sottratto all'appellante il diritto di tutelare i propri diritti ed interessi economici, esonerando controparte dall'obbligo di dimostrare la pagina 9 di 19 fondatezza delle proprie ingenti pretese economiche, e basato il proprio convincimento su un'errata interpretazione della documentazione versata in atti da Parte_1
Anche con il secondo motivo di appello, intitolato “errato ed illegittimo riconoscimento a CP_1 della somma di euro 221.696,93, con riferimento al progetto IC MI – violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. – vizio di motivazione ed errore di calcolo”,
l'appellante censura il riconoscimento del credito di nella misura di €221.696,93 con altre CP_1 argomentazioni. evidenzia, innanzitutto, che l'importo di €299.784,0 da cui è partito il Tribunale quale conto Parte_1 finale per il progetto IC MI per arrivare poi a condannare l'appellante al pagamento della minore somma di €221.696,93 sarebbe errato, dal momento che i crediti pretesi dal CP_1 come sostenuto nei suoi atti in primo grado ammontano, invece ad €235.159,31 e, quindi, questa è la somma di partenza che dovrebbe essere considerata e a cui apportare le ulteriori detrazioni (penali e mancata consegna della documentazione).
In particolare, con riferimento all'adempimento o meno dell'obbligo di consegna della documentazione tecnica, l'appellante si duole del riconoscimento da parte del Tribunale dell'adempimento rispetto all'ordine 7500049368, non avendo il fornito prova dell'avvenuta consegna e, quindi, non CP_1 dovuta è la somma €44.203,04 di cui alla fattura 4206/2016. Censura, poi, l'ulteriore statuizione del primo giudice che, con riguardo alle altre fatture, rispetto alle quali ha riconosciuto l'inadempimento all'obbligo di consegna della documentazione, si è limitato a scomputare solo una percentuale oscillante tra il 5% e il 10% dall'importo portato da ciascuna di tali fatture e cioè complessivamente
€6.163,28 sostenendo, invece, che avrebbero dovuto essere scomputate per il loro totale importo pari ad
€78.712,80 dal momento che non avrebbero ad oggetto la fornitura del materiale ma il corrispettivo contrattualmente previsto, per la consegna della documentazione, che il Tribunale ha accertato non essere mai avvenuta, per arrivare così alla detrazione della somma complessiva di €122.915,84,
(€78.712,80 + €44.203,04).
Pertanto, secondo i calcoli dell'appellante il totale astrattamente dovuto al sarebbe, quindi, CP_1 di soli €40.319,37 (€235.159,31 – €71,924,10 a titolo di penali da ritardo nella consegna della merce come giustamente ritenuto dal Tribunale – €122.915,84 da scomputare per l'omessa consegna dei documenti) tuttavia, neppure questo importo è dovuto perché sono da decurtare anche gli importi di cui alle fatture 2947/2016 €90.743,23; 3308/2016 €12.250,63 e 3350/2016 €19.330,24, per l'omessa consegna dei materiali da parte della come evidenziato con il primo motivo. CP_1
pagina 10 di 19 Con il terzo motivo di appello, intitolato “errato ed illegittimo riconoscimento a dell'importo CP_1 di euro 752.777, 21, portato dalla fattura n. 1414 del 5 luglio 2017, emessa con riferimento al progetto
Russia, sulla base di un ragionamento presuntivo, precluso dalla legge e dalle disposizioni contrattuali
– violazione dell'art. 2697, 2729, 2725 e 1324 c.c. e degli articolo F) e G) dell'ordine di acquisto n.
7500056414 del 27 giugno 2016 – vizio di motivazione e nullità della sentenza”, l'appellante si duole del riconoscimento, in favore del , del corrispettivo di €752.777,21 in relazione al progetto CP_1
Russia, avendo il primo giudice accertato la consegna delle valvole di cui alla fattura n. 1414 del 5 luglio 2017.
La censura ha ad oggetto il ragionamento presuntivo sulla base del quale il primo giudice ha ritenuto provata la consegna delle valvole. Secondo l'appellante, infatti, il Tribunale sarebbe incorso nella violazione dell'art. 2725 c.c. che impedirebbe al giudice di ricorrere alla prova per presunzioni
“nell'ipotesi in cui le parti abbiano convenuto di provare per iscritto l'esecuzione di una prestazione dedotta in un contratto”.
Le parti avevano invero stabilito, agli articoli F e G dell'ordine 7500056414, che i pagamenti dovevano essere effettuati a fronte della ricezione delle fatture firmate e degli altri documenti richiesti e che i
PMC (progress milestone certificates) avrebbero sempre dovuto essere accompagnati dalla specifica documentazione che attestasse l'effettiva consegna delle valvole, prova questa che non è stata fornita.
Anche con il quarto motivo di gravame, intitolato “errato ed illegittimo riconoscimento a CP_1 dell'importo di euro 752.777,21, portato dalla fattura n. 414 del 5 luglio 2017, emessa con riferimento al progetto Russia, sulla base di un ragionamento presuntivo errato e contraddittorio- violazione dell'art. 2697 e 2729 c.c. – vizio di motivazione”, viene impugnata la statuizione con cui il primo giudice ha riconosciuto, sulla scorta della prova presuntiva, l'avvenuta esecuzione delle prestazioni di cui alla fattura 1414 del 5 luglio 2017 per l'importo di €752.777,21 ritenendo erroneamente che il meriale elencato nella fattura n. 1414 del 5 luglio 2017 si riferisse al “primo lotto di valvole” e che, poiché, la stessa ha dimostrato di essersi rivolta alla soc. East Certification & Service per la Parte_1 predisposizione dei passaporti informatici per "ogni indent del PO 7500056414", non avrebbe avuto senso rivolgersi ad una società terza per ottenere la necessaria documentazione mancante, se le predette valvole non fossero effettivamente consegnate dalla CP_1
Al contrario, secondo l'appellante l'ordine prevedeva la consegna del materiale in tre distinti lotti e solo in relazione al primo di cui alla precedente fattura n 4333 del 27 dicembre 2016 azionata dal per l'ammontare residuo di € 19.471,20 (sulla cui debenza si è formato il giudicato) sarebbe CP_1
pagina 11 di 19 avvenuta la consegna mentre, invece, le valvole di cui alla fattura n.1414 non sarebbero mai state fornite perché relative al secondo lotto, la cui consegna non è mai avvenuta.
L'appellante sostiene, quindi, che nel preventivo del 2018 della East Certification & Service relativo alla consegna dei passaporti tecnici non è stato fatto “riferimento al contratto o ai contratti con terzi nuovi venditori succedanei alla in bonis” presso i quali sono state acquistate Controparte_1 le valvole non consegnate, ma direttamente al contratto n. 7500056414 concluso con per il CP_1 semplice fatto che quest'ultimo ordine è stato quello originario, l'unico completo con la lista di tutte le valvole necessarie per il cantiere, e sarebbe stato inutile fare riferimento agli altri contratti, perché nei contratti conclusi con le terze parti era stata sicuramente riportata una lista parziale delle valvole
(relativa al secondo e al terzo lotto non consegnati da , che non poteva evidentemente CP_1 contemplare l'elenco del primo lotto, già fornito da controparte.
Inoltre, come si legge nell'ordine erano previsti tre lotti con differenti date di consegna: Lotto 1 –
16.12.2016 – n. 1514 valvole, Lotto 2 – 27.01.2027 – n. 1244 valvole Lotto 3 – 27.02.2017 – n. 1261 valvole Totale scopo della fornitura n.
4.019 valvole” e con differente tipologia di valvole.
Confrontando il codice identificativo di ogni singola valvola elencato nelle due fatture la n. 4333 del 27 dicembre 2016, e la n. 1414 del 5 luglio 2017, con il codice identificativo della medesima valvola riportata nell'elenco del contratto n. 7500056414, si ha la dimostrazione che la fattura n. 4333/2016 ha avuto ad oggetto beni costituenti il primo lotto, da consegnarsi entro il 16 dicembre 2016 effettivamente consegnati, mentre nella fattura n. 1414/2017 sono stati elencati beni costituenti il secondo lotto, che avrebbe dovuto consegnare entro il 27 gennaio 2027, ma che non ha poi mai CP_1 consegnato. Lo stesso Tribunale, d'altra parte, ha correttamente accertato che la consegna dei beni del secondo lotto non è “mai avvenuta”.
Con il quinto motivo di appello, intitolato “omessa pronuncia sulla eccezione di relativa Parte_1 alla rinuncia agli interessi ex d.lgs n. 231/2002 sul capitale fatturato da parte del – CP_1 violazione dell'art. 112 c.p.c.- vizio di motivazione”, l'appellante lamenta l'omessa pronuncia in merito alla domanda subordinata con cui aveva chiesto di non applicare gli interessi di mora ex d.lgs 231/2002
“perché non spettanti, rinunciati, e comunque, prescritti per le ragioni indicate in narrativa”. sostiene, infatti, che i predetti interessi non sarebbero dovuti “dal momento che tutti i Parte_1 contratti sottoscritti tra l'esponente e hanno ad oggetto prestazioni rese fuori dal territorio CP_1 italiano, dove non può trovare evidentemente applicazione la normativa invocata ex adverso” e che, inoltre, non sarebbe comunque dovuto nulla perché la controparte ha rinunciato ai predetti interessi, con le lettere di costituzione in mora del 24 settembre 2018 e del 28 settembre 2018, con le quali è
pagina 12 di 19 stato chiesto il pagamento del “… credito residuo vantato nei Vostri confronti di EUR 1.113.048,19, di cui EUR 1.053.812,25 per capitale, EUR 2.416,50 per interessi [evidentemente non ai sensi del D.Lgs.
231/2002] e EUR 56.819,44 per spese di recupero del credito...”.
Opinione della Corte
Ritiene il Collegio di poter parzialmente accogliere l'appello, nei limiti di seguito indicati.
La presente controversia ha ad oggetto la richiesta di pagamento avanzata in sede monitoria dal
, in relazione alla fornitura di prodotti e Controparte_3 componentistica dell'industria meccanica (essenzialmente valvole) effettuata a favore dell'appellante negli anni 2016 e 2017 quando la società era ancora in bonis.
Rispetto al giudizio di primo grado, come giustamente osservato dalla difesa del si è CP_1 formato il giudicato sul rigetto di alcune eccezioni riconvenzionali proposte da non avendo Parte_1
l'appellante censurato in questa sede le seguenti statuizioni del Tribunale con le quali non sono state accolte: -l'eccezione riconvenzionale redibitoria riferita al Progetto IC MI, che alla pag. 13 della Sentenza è stata dichiarata "infondata" e per questo motivo è stata "respinta" dal
Tribunale di Milano;
l'eccezione di compensazione della penale contrattuale di euro 50.400,00 con il credito di cui all'Ordine IC MI n. 750051484, che il Tribunale di Milano ha "respinto per difetto di prova del quantum debeatur" (cfr. pag. 10 della Sentenza); - l'eccezione di compensazione con asserite penali contrattuali derivanti dall'inadempimento "dell'esecuzione dei lavori
e/o delle consegne e a consegnare tutta la documentazione contrattuale" per un importo complessivo di euro 64.457,04 (oltre un asserito maggior danno di euro 500.000,00) per l' euro CP_2
179.060,99 per gli Ordini IC MI;
nonché per gli ulteriori importi a titolo di vizi delle valvole/sosti sostenuti (mai provati e che si contestano) di USD 359.062,64 per il gli Ordini IC
MI e di euro 35.000,00 per l'Ordine Russia cui alle pagg. 41-44 della comparsa conclusionale avv. del primo grado;
- l'eccezione di compensazione riferita a pretesi controcrediti a titolo di anticipazioni contrattuali.
Non si può, inoltre, non sottolineare che prima del presente giudizio, la non ha mai Parte_1 contestato le fatture emesse dalla e che parimenti, come risulta dalla corrispondenza prodotta CP_1 dal nel periodo che va dal 24 settembre 2018 e il 14 ottobre 2021 la nel CP_1 Parte_1 rispondere ai solleciti provenienti dalla società di recupero crediti incaricata dal , non ha mai CP_1 sostenuto l'inesistenza del credito, quanto piuttosto sue difficoltà economiche.
Passando ora all'esame del gravame possono essere congiuntamente trattati i primi due motivi che riguardano i soli tre ordini n. 7500049368 dell'8 aprile 2015, n. 7500049501 del 17 aprile 2015, n. pagina 13 di 19 7500051484 del 9 novembre 2016 relativi al Progetto IC MI, poiché, in relazione al quarto ordine n. 7500058724 del 9 novembre 2016 per il quale era stata azionata la fattura n. 1062 del 27.04.2017 per l'importo di €2.170,00 la domanda è stata rigettata e sul punto si è formato il giudicato.
In relazione alla prima censura, ritiene la Corte di dover pienamente condividere le statuizioni del
Tribunale, laddove, ha ritenuto che: “come rettamente affermato dalla difesa dell'opposto il contegno processuale eccettuativo tenuto dalla si invera in un riconoscimento implicito della Parte_1 sussistenza del rapporto negoziale (peraltro documentato) e, soprattutto, nell'esecuzione delle prestazioni ivi dedotte. Costituirebbe un venire contra factum proprium affermare che le prestazioni non siano state eseguite, da un lato, e al tempo stesso che il diritto di credito su di esse fondato si sarebbe estinto per avvenuta compensazione. Un cortocircuito assertivo prima che probatorio”.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, con riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c., spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppure occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile.
Nel caso di specie, giustamente il Tribunale ha evidenziato la contraddittorietà dell'assunto dell'appellante: che da un lato ha affermato e continua a sostenere che non avrebbe consegnato CP_1 le valvole degli Ordini IC MI e, dall'altro lato, che tutte le valvole di cui si chiede il pagamento erano viziate, che ha dovuto sostenere ingenti costi per la loro riparazione, tant'è che in primo grado aveva chiesto in via riconvenzionale il loro rimborso. Inoltre, la ha formulato Parte_1 un'istanza di CTU volta ad accertare la presenza di vizi delle valvole.
La presunzione della avvenuta consegna delle valvole ha trovato, poi, riscontro documentale nella pattuizione/transazione intercorsa tra le parti sulle penali per ritardo in relazione agli ordini n.
pagina 14 di 19 750049368, 750049501; e nelle contestazioni di non conformità riferite agli ordini 750049368,
750049501 e 750051484.
Il fatto che le penali abbiano ad oggetto i materiali di cui alle fatture azionate, si evince dalle pattuizioni contrattali perché, le fatture potevano essere contrattualmente emesse solo dopo la consegna delle valvole. (il 90% del corrispettivo doveva essere fatturato al “material delivery” lettera E1 del purchase order nei contratti 7500049368, 7500051484, 7500049501 (docc. 20, 21, 22 ). È CP_1 poi sufficiente esaminare i report di non conformità per comprendere che le valvole sono state consegnate: doc. 14, 15, 16,18,19 fasc. appellante→in questi documenti si fa presente che “all the valves have been checked and mechanically adjusted during inspection”. In tali report sono inoltre presenti le riproduzioni fotografiche delle valvole che provano che tutte sono state installate sull'impianto di
[...]
. ha prodotto e consegnato le valvole di cui agli ordini IC MI, tanto Pt_2 CP_1 che ha sottoscritto i PMC, cioè i certificati di completamento delle attività ivi indicate (doc. Parte_1
21 e 22 fasc. I grado Fallimento). Quanto, poi, all'assunto dell'appellante per cui non tutte le fatture di cui agli ordini IC MI hanno ad oggetto la consegna del materiale, il ha CP_1 giustamente evidenziato che in tutte le fatture è riportata la dicitura “final certification dossier” che, tuttavia, non sta a significare che la fattura ha ad oggetto l'importo dovuto per la consegna della documentazione, ma solo che in tutte le fatture sono state riportate le condizioni di fatturazione previste negli ordini. Il 10% a saldo indicato nelle fatture 443/17, 481/17, 482/17, la 623/2017 non è il prezzo della documentazione finale, ma solo il 10% dell'importo dovuto quale prezzo delle valvole.
Sempre con riferimento alla consegna o meno della documentazione tecnica, ritiene la Corte quanto alla consegna della documentazione rispetto al contratto 7500049368, che del tutto correttamente il
Tribunale ha ritenuto che dalla corrispondenza scambiata tra e non vi possono CP_1 Parte_1 essere dubbi sulla avvenuta consegna. Con e-mail del 7 settembre 2016 richiedeva la Parte_1 trasmissione della final documentation (doc. 20.1. fascicolo Fallimento). Questa veniva trasmessa in formato digitale con e-mail del 26 ottobre 2016 (doc. 20.2. Fallimento). Con successive e-mail chiedeva delle correzioni (doc. 20.3 ) e queste venivano trasmesse in data 3 Parte_1 CP_1 novembre 2016 (doc. 20.4 fasc. ). CP_1
Il Tribunale ha, infatti, affermato “l'esame della poderosa produzione documentale offerta dalle parti
(soprattutto dall'opponente) fa emergere il parziale adempimento di tale prestazione con riferimento al solo contratto n. 7500049368. Ciò si evince in via indiziaria dal carteggio email intercorso fra i referenti delle due società tra l'ottobre ed il novembre 2016 (docc. 20.1.20.4 fasc. Fallimento).
Corrispondenza espressamente ma unicamente riferita al contratto citato e non ad altri. pagina 15 di 19 Dalle citate comunicazioni si evince che dopo una serie di scambi e correzioni di file, la società in bonis invio i documenti “corretti” senza che la ebbe mai a contestare, in sede Parte_1 stragiudiziale, o prodotto nella presente sede, una contraria comunicazione di ricezione o idoneità degli stessi. La circostanza che il non abbia prodotto in giudizio il citato allegato può CP_1 essere “superata” in via presuntiva dagli altri fatti noti ivi indicati. Ne segue che dalla fattura del 15 dicembre 2016, per l'importo, comprensivo di IVA, pari a euro 44.203,04 (doc. 6 fasc ), non CP_1 può essere ritenuto inesigibile per tale causale il mancato pagamento del 10% come pattuito per il set documentale”.
Quanto alla questione della percentuale delle penali, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante in nessuno dei contratti risulta che la c.d. documentazione finale valesse/costasse il 10% del valore complessivo dell'ordine. Anzi per questa documentazione finale non è previsto un corrispettivo. Come si legge nelle Condizioni Ccontrattuali il 10% indica, infatti, la frazione del corrispettivo totale dell'ordine, quindi del materiale, che avrebbe dovuto fatturare dopo il completamento della CP_1 documentazione finale. Il 10% a saldo indicato nelle fatture 443/17, 481/17, 482/17, la 623/2017 non è il prezzo della documentazione finale, ma solo il 10% dell' importo dovuto quale prezzo delle valvole. Tutte queste contestazioni devono essere quindi rigettate.
Viceversa, è fondata la doglianza contenuta nelle argomentazioni sollevate con il secondo motivo, con la quale, in ogni caso, si evidenzia, l'errore di calcolo commesso dal Tribunale nel quantificare le somme dovute per progetto IC MI, perché ha considerato come astrattamente azionato dal il complessivo importo di 299.784,07 quando, invece, il credito preteso era pari CP_1 ad €235.159,31. È pacifico, infatti, come si legge a partire dal ricorso monitorio e poi nei successivi atti di primo grado che l'importo richiesto era di €235.159,31 perché il aveva riconosciuto il CP_1 parziale pagamento delle fatture n. 2947/2016 e 4026/2016 che il Tribunale così facendo non ha poi detratto. La somma dovuta per il Progetto ammonta, invece, al minor importo Parte_3 di € 157.071,93 (235.159,31 -71.924,10 a titolo di penali da ritardo - €6.163,28 a titolo di ulteriore penale per la mancata consegna della documentazione tecnica).
Parimenti, possono essere congiuntamente trattati e non possono essere accolti il terzo e quarto motivo di appello riguardanti il contratto n. 7500056414 del 27 giugno 2016, relativo al Progetto
Combined Oil Refinery Unit (CORU) per lo stabilimento di Mosca, in relazione al quale il CP_1 ha chiesto il pagamento di tre fatture: 1) la n.4333 del 27/12/16 emessa per l'importo di €237.548,64 parzialmente già pagata in ragione di €218.077,44 per la quale è stato chiesto il saldo pari ad €
pagina 16 di 19 19.471,20, 2) la n. 389 del 13/02/17 di € 29.693,58 per la quale il Tribunale ha rigettato la domanda e
3) la n. 1414 del 5/07/17 di €752.777,21.
In primo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante con il terzo motivo nessuna norma impedisce prima alla parte, e poi al giudice di ricorrere alle presunzioni per dimostrare e, quindi, ritenere provato un fatto storico, nel caso di specie la consegna delle valvole. Le pattuizioni contrattuali di cui artt. F e G dell'ordine 7500056414 non prevedono un regime di prova specifico che esclude la possibilità di ricorrere a presunzioni. L'articolo F prevede, infatti, che “i pagamenti dovranno essere effettuati a fronte della ricezione da parte dell'acquirente della fattura del venditore debitamente firmata e corredata da tutti gli altri documenti richiesti”. Si tratta di disposizioni che regolano le modalità operative per il pagamento e la documentazione delle forniture, ma non contengono alcuna deroga alle norme processuali italiane. E non si tratta di pattuizioni relative alla prova giudiziale dell'adempimento.
Il Tribunale ha correttamente fondato il proprio convincimento della avvenuta consegna delle valvole su indizi gravi, precisi e concordanti quali:- la richiesta di rimborso delle spese per l'ottenimento dei certificati necessari all'utilizzo di tutte le valvole di cui all'ordine 7500056414, -la documentazione prodotta dalla stessa appellante, al fine di ottenere il rimborso e cioè il preventivo della società East
Certification & service che fa esplicito riferimento al contratto stipulato con oggetto CP_1 dell'ordine 7500056414. Si tratta di documentazione che non avrebbe avuto senso richiedere se tutte le valvole non fossero state consegnate (preventivo 2018 sub doc. 22 fascicolo primo grado ). CP_1
Quanto alla tesi dell'appellante per cui in realtà la fattura 1414 si riferirebbe al secondo lotto di valvole mai consegnato osserva la Corte, come contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'appellante,
l'ordine 7500056414, al quale si riferisce l'anzidetta fattura, è stato modificato più volte ed infine è stato previsto un unico lotto, come giustamente affermato anche dal Tribunale che ritenuto che la predetta fattura si riferisse al primo lotto cioè alla prima ed unica consegna. In giudizio sono, infatti, stati prodotti dalla stessa diversi testi di accordi modificativi (doc. 8 fasc. di primo grado Parte_1
. Il Purchase Order n. 7500056414 quindi è stto oggetto di tre accordi modificativi Parte_1
("Amendment"), con i quali è stata cancellata la fornitura di alcune valvole (quelle che originariamente facevano parte del terzo lotto, che infatti non sono state fatturate da ed è stato quindi previsto CP_1 un unico lotto di valvole (riguardante le valvole di cui alle fatture nn. 4333 e 1414), come risulta dall'accordo modificativo in data 4 agosto 2017 (prodotto come doc. 8 del fascicolo di primo grado avv.). Non è, quindi, valido il raffronto che la difesa dell'appellante ha proposto solo in questa sede, tra le valvole indicate nelle due fatture e l'ordine inziale perché appunto i prodotti richiesti sono stati modificati per quantità e qualità. D'altra parte, come giustamente sottolineato dal Fallimento, se come pagina 17 di 19 sostiene solo le valvole oggetto della fattura n. 4333 per euro 19.471,20 (di originari euro Parte_1
237.548,64) sarebbero state consegnate ed il costo sostenuto per ottenere per la documentazione finale ammonta ad euro 240.000,00, non possibile sostenere che il costo della documentazione finale sia in rapporto di 1:1 con il costo delle valvole (euro 237.548,64 gli importi della fattura n. 4333 che concorda di dover pagare per l'Ordine Russia ed euro 240.000,00 per la documentazione Parte_1 finale). In considerazione di tutto quanto sopra esposto, non può che essere confermata la Sentenza di primo grado avendo il Tribunale di Milano ha tenuto conto di questo insieme di circostanze, prove documentali ed elementi indiziari.
Infine, non può essere accolto, neppure, il quinto motivo di gravame
In primo luogo, non vi è stata alcuna omessa pronuncia da parte del Tribunale, perché nel momento in cui, sia nella parte motiva della sentenza che nel dispositivo, in accoglimento della domanda proposta del sin dal ricorso monitorio ha espressamente condannato al pagamento degli CP_1 Parte_1 interessi di mora ai sensi del D.lgs. 231/2002, ha implicitamente rigettato l'eccezione sollevata dalla appellante con la quale era stato chiesto di escludere gli "interessi di mora ex D.lgs. 231/2002, poiché non spettanti, rinunciati e, comunque, prescritti per le ragioni indicate in narrativa".
In secondo luogo, l'appellato non ha mai rinunciato agli interessi ex D.lgs. 231/2002 mancando un comportamento concludente in tal senso sia da parte della Procedura che della società in bonis CP_1 da cui desumere l'inequivoca volontà di dismette il proprio diritto di credito. La mancata indicazione, nelle comunicazioni di costituzione in mora della della dicitura “ai sensi del d.lgs Parte_1
231/2002”, rilevando come mero silenzio o inerzia, non può essere interpretata come manifestazione della volontà di rinunciare al diritto di credito nascente dagli interessi commerciali. Nel caso di specie poi le già menzionate comunicazione sono state inviate da una società di recupero crediti, la CP_4
che non ha provveduto al preciso computo degli interessi, tuttavia, una richiesta di pagamento
[...] parziale non può mai integrare rinuncia al credito residuo.
In definitiva, può essere limitatamente accolto il solo secondo motivo di appello, ed in parziale riforma della pronuncia la con riferimento al progetto IC MI di cui ai contratti Parte_1 nn.750051484, 750049501, 750049368, va condannata al pagamento del minore complessivo importo di €157.071,93 oltre interessi ex art. 5 del d.gs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture e fino al saldo.
Va, altresì, accolta l'istanza proposta dal Fallimento di correzione dell'errore materiale del capo VI del dispositivo relativo all'importo dovuto per il progetto Russia dovendosi aggiungere dopo le parole
“somma di € 772.248,41”la frase “oltre interessi ex art. 5 del d.gs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture e fino al saldo”.
pagina 18 di 19 Quanto alla regolamentazione delle spese processuali di entrambi i gradi che deve tenere conto dell'esito finale della lite, il limitato e modesto accoglimento del gravame, non sposta la prevalenza della soccombenza dell'appellante, pertanto, come già statuito dal Tribunale, la deve essere Parte_1 condannata a rifondere a favore del i due terzi delle spese di lite di entrambi i gradi, CP_1 potendosi compensare tra le parti il residuo terzo. La liquidazione viene fatta in dispositivo ex dm.
55/2014 e successive modifiche, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e della difficoltà delle questioni trattate, con applicazione dei parametri medi previsti per le cause di valore comprese tra
€1.000.000,01 e 2.000.000,01 e con esclusione della fase istruttoria per il presente grado.
PQM
La Corte d'Appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti del avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Milano n. 8424/2024 publicata il 30.09.2024, in parziale accoglimento così provvede:
1) in riforma del capo III del dispositivo condanna la al pagamento in Parte_1 favore del in liquidazione della minore somma di Controparte_1
€157.071,93 oltre interessi ex art. 5 del d.gs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture e fino al saldo in relazione ai contratti nn.750051484, 750049501, 750049368, Progetto IC
MI;
2) dispone la correzione dell'errore materiale del capo VI del dispositivo dovendosi aggiungere dopo le parole “somma di € 772.248,41”la frase “oltre interessi ex art. 5 del d.gs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture e fino al saldo”, mandando alla cancelleria per l'annotazione sull'originale della sentenza;
3) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
4) condanna la alla rifusione dei due terzi delle spese di lite per entrambi i Parte_1 gradi di giudizio sostenute dal che Controparte_1 liquida già in tale misura, per il primo grado in €29.193,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A., e per il presente grado in €16.042,66 oltre spese generali al
15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A compensando il restante terzo per entrambi i gradi;
5) rigetta ogni altra domanda. così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 21.05.2025 la cons. est la Presidente
IA RE RE NA NT
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. NA NT Presidente
Dott. IA RE RE Consigliere rel.
Dott. Cristina Giannelli
Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato
DA
P.IVA ), elettivamente domiciliata in Milano, piazza Belgioioso Parte_1 P.IVA_1
n. 2, presso lo studio degli avv.ti Silvio Tersilla (C.F. ) e Giovanni Mastrangelo C.F._1
(C.F. ), che la rappresentano e difendono come da delega in atti;
C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliato in Milano, via dei Bassi n. 6, presso lo studio dell'avv. Matteo Pasculli (C.F.
), che lo rappresenta e difende come da delega in atti. C.F._3
APPELLATO
OGGETTO: appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669 cc) pagina 1 di 19 Conclusioni
Per Parte_1
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, per le ragioni esposte in narrativa, in riforma della Sentenza impugnata:
- in accoglimento del I motivo di appello, accertare e dichiarare che non ha provveduto a CP_1 consegnare a i materiali oggetto dei contratti conclusi con riferimento al progetto Parte_1
IC MI e, per l'effetto, riformare la Sentenza, con ogni conseguente statuizione, dichiarando che nessuna somma è dovuta al con riferimento alle asserite prestazioni rese CP_1 con riferimento al citato progetto IC MI
- in accoglimento del II motivo di appello, accertare e dichiarare che, con riferimento al progetto IC MI, il credito del , nell'ipotesi in cui venga rigettato il precedente I CP_1 motivo di appello, non possa in ogni caso superare l'importo di Euro 40.319,37 (al quale dovranno essere sottratte le somme relative alle fatture oggetto del primo motivo di appello, per le quali codesta Ecc.ma Corte di Appello avrà accertato l'omessa consegna dei materiali ivi elencati) – o il maggiore o minore ammontare che sarà ritenuto di giustizia – atteso che dalla pretesa complessiva avversaria di Euro 235.159,31 dovranno essere decurtati Euro 71.924,10, a titolo di penali contrattuali da ritardo, ed Euro 122.915,84, per l'omessa consegna della Documentazione Finale da parte di per CP_1
l'effetto, riformare la Sentenza, con ogni conseguente statuizione, limitando l'eventuale condanna di con riferimento al progetto IC MI all'importo complessivo di Euro Parte_1
40.319,37, al quale dovranno essere sottratte le somme relative alle fatture oggetto del primo motivo di appello, per le quali codesta Ecc.ma Corte di Appello avrà accertato l'omessa consegna dei materiali ivi elencati
- in accoglimento del III motivo di appello, accertare e dichiarare l'illegittimità ed inammissibilità del ragionamento presuntivo svolto dal Tribunale di Milano per giungere a ritenere che avrebbe CP_1 eseguito la prestazione dedotta nella relativa fattura n. 1414 del 5 luglio 2017, per un importo di Euro 752.777,21, e, per l'effetto, riformare la Sentenza, con ogni conseguente statuizione, dichiarando che nessuna somma è dovuta da al con riferimento alla predetta fattura n. 1414 del Parte_1 CP_1
5 luglio 2017
- in accoglimento del IV motivo di appello, accertare e dichiarare l'erroneità e l'inconferenza del ragionamento presuntivo svolto dal Tribunale di Milano per giungere a ritenere che avrebbe CP_1 eseguito la prestazione dedotta nella relativa fattura n. 1414 del 5 luglio 2017, per un importo di Euro 752.777,21, e, per l'effetto, riformare la Sentenza, con ogni conseguente statuizione, dichiarando che nessuna somma è dovuta da al con riferimento alla predetta fattura n. 1414 del Parte_1 CP_1
5 luglio 2017
- in accoglimento del V motivo di appello, accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta a a titolo di interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002, essendo tale normativa inapplicabile al CP_1 caso di specie e avendovi, comunque, controparte rinunciato, quantomeno limitatamente agli interessi maturati fino al 28 ottobre 2019 e, per l'effetto, riformare la Sentenza, con ogni conseguente statuizione, dichiarando anche che nessuna somma è dovuta al al titolo di interessi ex CP_1
D.Lgs. n. 231/2002 o che, comunque, i predetti interessi avrebbero iniziato a decorrere dal 28 ottobre 2019
pagina 2 di 19 Con vittoria di spese legali di entrambi i giudizi e con condanna del a restituire a CP_1 tutte le somme medio tempore incassate in esecuzione della Sentenza impugnata e della Parte_1 provvisoria esecutività concessa dal Tribunale al decreto ingiuntivo opposto.”
Per Controparte_1
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare:
- dichiarare inammissibile o comunque rigettare l'appello proposto dalla soc. per Parte_1 tutte le ragioni indicate in atti;
- confermare integralmente la Sentenza di primo grado, e in particolare in relazione alla condanna della soc. al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_1 della somma di euro 772.248,41, specificando anche nel dispositivo che al predetto importo dovranno applicarsi gli interessi ex art. 5 del d.gs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture e fino al saldo in relazione al contratto n. 7500056414 del 27 giugno 2016, del Progetto Russia;
- in ogni caso, condannare la soc. anche ai sensi dell'art. 96, primo e terzo comma, Parte_1 cod. proc. civ. a risarcire al l'importo che verrà Controparte_1 ritenuto di giustizia, anche secondo equità;
- condannare la soc. alla rifusione integrale delle spese e delle competenze del Parte_1 presente giudizio nonché del giudizio di primo grado, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- con riserva di integrare, modificare e/o emendare le prove, le domande e le produzioni documentali, nei termini previsti di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in grado di appello ritualmente notificato, (d'ora in avanti Parte_1
ha interposto gravame, affidandosi a cinque distinti motivi di appello di seguito Parte_1 esaminati, avverso la sentenza n. 8424/2024 del 30.09.2024, con la quale il Tribunale di Milano, in parziale accoglimento della opposizione al decreto ingiuntivo n. 19321/2021 proposta da Parte_1 nei confronti del (d'ora in avanti il ), così statuiva: “I.
[...] Controparte_1 CP_1 revoca il decreto ingiuntivo n. 19321/2021 emesso dal Tribunale di Milano il 9 novembre 2021;
I. in accoglimento dell'exceptio compromissi, rigetta la domanda proposta dal
[...]
con riferimento al contratto n. 7500042555 del 10 dicembre 2013, relativo Controparte_1 all'impianto di ammoniaca a Wever (USA);
II. rigetta la domanda proposta dal con Controparte_1 riferimento al contratto n. 7500047719 del 17 dicembre 2014, relativo all'impianto HP-LDPE presso Al-
Jubail, Arabia Saudita;
III. condanna la al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_1
della somma di €221.696,93 oltre interessi ex art. 5 del d.gs. 231/2002 dalla scadenza delle
[...]
pagina 3 di 19 fatture e fino al saldo in relazione ai contratti nn.750051484, 750049501, 750049368, Progetto IC
MI;
IV. rigetta la domanda proposta dal con riferimento al contratto n. 7500058724, Progetto CP_1
IC MI;
V. rigetta l'eccezione riconvenzionale redibitoria sollevata dalla relativamente ai Parte_1 contratti nn.750051484, 750049501, 750049368;
VI. condanna la al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_1
della somma di € 772.248,41 in relazione al contratto n.7500056414 del 27 giugno 2016,
[...]
Progetto Russia;
VII. rigetta la domanda proposta dal in relazione al contratto n.7500056414 del 27 giugno CP_1
2016, fattura n. 389 del 13/02/17 per € 29.693,58, Progetto Russia;
VIII. rigetta ogni altra eccezione riconvenzionale proposta dalla Parte_1
IX. condanna la alla rifusione dei due terzi delle spese di lite sostenute dal Parte_1
liquidate, al netto, in € 29.193,00 per compensi, Controparte_1 oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A., compensando fra le parti il residuo terzo”.
Chiedeva, dunque, in riforma, l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate.
Con comparsa del 10.01.2025, si costituiva in giudizio il eccependo l'inammissibilità CP_1 dell'appello e chiedendo il rigetto del gravame avversario e la conferma integrale della sentenza impugnata avanzando, altresì, istanza di correzione dell'errore materiale in relazione all'omesso riconoscimento degli interessi ex art. 5 del d.gs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture e fino al saldo, con riferimento al capo VI del dispositivo che condannava al pagamento della somma di Parte_1
€772.248,21 per il contratto n. 7500056414 del 27 giugno 2016 Progetto Russia che, invece, erano stati riconosciuti alla pag.22 della parte motiva della sentenza, laddove il Tribunale aveva espressamente condannato "al pagamento della somma complessiva di € 772.248,41 oltre interessi ex art. Parte_1
5 del d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture e fino al saldo".
All'udienza del 30.01.2025 il consigliere istruttore, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 350, co. 3, c.p.c., invitava le parti a precisare le rispettive conclusioni. Le stesse concludevano come in atti e la causa veniva rinviata per la discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. all'udienza collegiale in data
15.05.2025. Alla predetta udienza, le parti discutevano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e la
Corte, all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione che veniva poi delibata nella camera di consiglio del 21.05-2025
Giudizio di primo grado
pagina 4 di 19 I fatti di causa, come si legge nella sentenza impugnata, possono essere riassunti come segue. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 19321/2021 emesso dal Tribunale di Parte_1
Milano in data 9.11.2021 che le ingiungeva il pagamento della somma di €1.420.167,33, (di cui €
1.053.812,25 per sorte capitale ed €366.355,08. per interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 maturati sino alla data del 23 settembre 2021) oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 maturandi, spese legali ed accessori, in favore del e avente ad oggetto il corrispettivo per la vendita di “prodotti e CP_1 componentistica dell'industria meccanica, utilizzati per la realizzazione di complessi e di impianti industriali, nonché di manufatti e opere edili”.
A sostegno della opposizione eccepiva: Parte_1
- l'incompetenza del Tribunale, stante la clausola compromissoria prevista nelle condizioni generali del purchase order n. 7500047719 del 17 dicembre 2014 e del purchase order n.
7500042555 del 10 dicembre 2013, rispettivamente azionati con il credito di cui alla fattura n.
124 del 15 gennaio 2016 e alla fattura n. 1955 del 17 maggio 2016;
- l'intervenuto pagamento dei crediti di cui alle fatture n. 2947 del 4 agosto 2016 per un ammontare di €145.287,36; n. 3308 del 27 settembre 2016 per un ammontare di €12.250,63; n.
3350 del 29 settembre 2016 per un ammontare di €19.330,24, effettuato mediante bonifici bancari e mediante l'addebito di penali contrattuali, dovute per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni;
- il difetto di prova con riguardo alle altre fatture azionate in via monitoria, considerata l'inidoneità del citato documento a fungere da prova del credito;
- in via subordinata, l'inadempimento della controparte ex art. 1460 c.c., sollevando anche un'eccezione riconvenzionale di compensazione per i danni derivati dal mancato completamento dei lavori e dalle consegne delle valvole, e dalla mancata consegna della documentazione tecnica, con conseguente addebito a carico del dell'importo CP_1 complessivo di €933.249,45 a titolo di penale da ritardo e maggior danno;
- in via ulteriormente subordinata, l'inesigibilità della prestazione.
Domandava, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, stante l'inadempimento della controparte, chiedeva che venissero rigettate le domande ex adverso proposte.
Si costituiva in giudizio il contestando le difese di deducendo ed allegando che: CP_1 Parte_1
- la clausola compromissoria era inefficace in quanto non specificamente approvata dalla CP_1 ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c.;
- l'intervenuto pagamento di parte del credito azionato mediante bonifici era già stato sottratto dall'importo azionato con il decreto ingiuntivo, viceversa, illegittima era la asserita pagina 5 di 19 compensazione con penali contrattuali, non dovute e mai accettate sia dal che dalla CP_1 quando era in bonis; CP_1
- la società opposta aveva eseguito tutte le prestazioni “essendo incompatibile con la stessa impostazione avversa e con i documenti prodotti da in giudizio: infatti, a Parte_1 Parte_1 ben vedere, lamenta una inesatta esecuzione delle prestazioni”;
- erano ormai decorsi i termini di decadenza e prescrizione dell'eccezione riconvenzionale redibitoria.
Chiedeva quindi, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e, nel merito, la conferma del medesimo, domandando, in via subordinata, la condanna della controparte al pagamento, quantomeno, dell'importo capitale di €1.053.812,25, oltre interessi calcolati ai sensi del d.lgs. 231/2002.
Autorizzata la provvisoria esecutorietà parziale del decreto limitatamente all'importo di €670.643,33 e concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., il primo giudice in relazione alle istanze istruttorie articolate dalle parti ha ritenuto irrilevante un accertamento tecnico, a fronte dell'impossibilità pratica di verificare, ora per allora, lo stato degli impianti a distanza di cinque anni dalla consegna delle valvole asseritamente viziate, e inammissibili le prove orali dedotte dall'opponente, perché genericamente formulate e aventi natura documentale. Precisate le conclusioni e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. il Tribunale di Milano con la sentenza qui impugnata ha revocato il decreto ingiuntivo, ed ha parzialmente accolto la pretesa creditoria azionata del riconoscendo il CP_1 minor importo complessivo di €993.945,34 oltre interessi come in motivazione.
Nella specie, il primo giudice:
- in relazione all'ordine USA, di cui al contratto n. 7500042555 del 10 dicembre 2013, non ha riconosciuto il credito di €4.605,50 di cui alla fattura n. 1955 del 17 maggio 2016, accogliendo l'exceptio compromissi.
- In relazione all'ordine Arabia, di cui al contratto n. 7500047719 del 17 dicembre 2014 e con riguardo al credito di € 16.239,42 di cui alla fattura n. 124 del 15 gennaio 2016, ha ritenuto infondata l'exceptio compromissi perché sprovvista del requisito formale, ma non ha riconosciuto il credito azionato in via monitoria, in quanto il , sul quale incombeva il CP_1 relativo onere, non ha dato prova dell'avvenuta esecuzione della prestazione, consistente nella consegna delle valvole di cui alla fattura citata.
- Parimenti in relazione alla fattura n.1062 del 27/04/17 per la somma di € 2.170,00, azionata a titolo di saldo residuo, in relazione al contratto n. 7500058724 progetto IC MI ha ritenuto non sufficientemente provata la prestazione. pagina 6 di 19 - In relazione agli ulteriori ordini IC MI, di cui ai tre contratti nn. 7500049368,
7500051484, 7500049501, ha ritenuto dovuti gli importi di cui alle fatture nn. 2947 del 4 agosto
2016 di €145.287,36; 4206 del 15 dicembre 2016 di €44.203,04; 3308 del 27 settembre 2016 di
€12.250,63; 623 del 2 marzo 2017 di €34.160,00; 3350 del 29 settembre 2016 di €19.330,24;
443 del 15 febbraio 2017 di €34.468,20; 481 del 17 febbraio 2017 di €3.509,10; 482 del 17 febbraio 2017 di €6.575,50, non riconoscendo il solo importo di cui alla fattura 1062 del 27 aprile 2017 di € 2.170,00, per un totale complessivo di € 299.784,07.
Da tale somma ha poi detratto l'importo di €71.924,10 che ha riconosciuto a favore di a Parte_1 titolo di penali da ritardo e l'importo di €6.163,28 a titolo di ulteriore penale per la mancata consegna della documentazione tecnica, condannando quindi, l'opponente al pagamento dell'importo complessivo di €221.696,69.
Nello specifico, il Tribunale ha, infatti, ritenuto che fosse stata raggiunta la prova dell'avvenuta consegna delle valvole di cui alle fatture indicate, in ragione della condotta della che, non Parte_1 solo aveva contestato l'inadempimento, sub specie di vizi e difetti, ma aveva anche eccepito la compensazione con il controcredito derivante dai costi sostenuti per le riparazioni, e dalle penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, così implicitamente riconoscendo che le valvole erano state consegnate, come comprovato ulteriormente dalla produzione dei rapporti di non conformità delle stesse. Con riguardo all'obbligo di consegna della documentazione tecnica, il Tribunale ne ha riconosciuto il parziale adempimento ma solo relativamente al contratto 7500049368, conseguentemente ha ritenuto esigibile l'intero importo di €44.203,04, di cui alla fattura n. 4206 del
15 dicembre 2016. Con riguardo agli altri due contratti dell'Ordine IC MI, il primo giudice non ha, invece, ritenuto sufficientemente provato il fatto che la documentazione finale fosse stata trasmessa alla riconoscendo, pertanto, il diritto di quest'ultima di detrarre dalle fatture Parte_1 azionate riguardanti i predetti contratti, il 10% di ciascun importo, e quindi, complessivamente €6.163,
28,
-Ha, invece, rigettato l'eccezione riconvenzionale redibitoria formulata da in misura pari ai Parte_1 costi asseritamente sostenuti per sanare gli asseriti vizi delle valvole consegnate da ritenendo CP_1 non sufficientemente provata la domanda.
- Con riguardo all' relativo al contratto 7500056414, il primo giudice ha CP_2 condannato al pagamento -del residuo importo di cui alla fattura n. 4333 del 27 Parte_1 dicembre 2016 di €237.548,64, rispetto alla quale ha riconosciuto dovuta la minore somma di
€19.471,20 (a fronte del riconoscimento da parte del di avere già ricevuto il CP_1
pagina 7 di 19 pagamento di €218.077,44), e -dell'intero importo di cui alla fattura n. 1414 del 5 luglio 2017 di €752.777,21, per un totale complessivo di €772.248,41.
Non ha, invece, riconosciuto l'importo di cui alla fattura n. 389 del 13 febbraio 2017 di €29.693,58, in assenza di prova del titolo negoziale.
Invero, il Tribunale ha accertato l'avvenuta esecuzione delle prestazioni da parte della CP_1 attraverso un ragionamento presuntivo. Nella specie, ha ritenuto provata l'avvenuta consegna delle valvole di cui all'Ordine Russia da plurimi elementi indiziari quali:
- la circostanza che aveva acquistato dalla East Certification & Service “i passaporti Parte_1 in pdf per ogni indent del PO 7500056414”, cioè i certificati delle valvole oggetto dell'ordine
Russia, documentazione che non avrebbe avuto senso procacciarsi se non fosse stata acquisita la disponibilità delle valvole;
- la circostanza documentale per cui nel contratto di consulenza concluso con la East
Certification & Service per la redazione dei passaporti si facesse espresso riferimento al contratto stipulato con la comprensivo del primo lotto di valvole cui alla fattura CP_1 azionata, il che contraddiceva l'assunto della per cui le valvole erano state acquistate Parte_1 da terzi fornitori;
- il completamento dell'ordine risultava, inoltre, dai PMC, cioè dai certificati di completamento delle attività ivi indicate.
Motivi di gravame
Avverso la sentenza interponeva gravame affidandosi a cinque distinti motivi. Parte_1
In sintesi: - primi due motivi hanno ad oggetto il Progetto IC MI e con il primo si sostiene che, contrariamente a quanto affermato nella Sentenza, non ha mai ricevuto la Parte_1 merce di cui alle fatture azionate, e con il secondo che, anche a voler considerare come eseguite le predette consegne, comunque, non è corretta la quantificazione dell'importo di €221.696,93 liquidato dal Tribunale in favore del . CP_1
Il terzo ed il quarto motivo hanno ad oggetto il Progetto Russia. Con il terzo motivo si sostiene che il
Tribunale nel momento in cui ha riconosciuto a favore del la somma di €752.777,21 di cui CP_1 alla fattura 1414/2017 ha violato i principi che regolano l'istituto della presunzione (artt. 2729 e 2725
c.c.), avendo le parti contrattualmente convenuto che l'adempimento alle obbligazioni di fornitura assunte da avrebbe dovuto essere provato per iscritto, mediante la produzione di una serie di CP_1 documenti specificati nel contratto, che non sono stati prodotti e con il quarto si censurano le argomentazioni con le quali il Tribunale ha considerato come eseguite da le prestazioni di cui CP_1 alla fattura n. 1414 del 5 luglio 2017, per l'importo di Euro 752.777,21 sulla base di un ragionamento pagina 8 di 19 presuntivo che risulta, tuttavia, errato e contraddittorio perché in realtà le valvole di questo secondo lotto non sono mai state consegnate.
Con il quinto, infine, si censura il riconoscimento degli interessi commerciali di mora di cui al dlgs del
231/2002.
In particolare, con il primo motivo di appello, intitolato “errato ed illegittimo riconoscimento dell'avvenuta consegna da parte di del materiale relativo al progetto IC MI- CP_1 violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e degli artt. 2697 e 2729 c.c. – vizio di motivazione”,
l'appellante censura la statuizione del Tribunale in ordine al riconoscimento dell'avvenuta consegna, da parte di dei materiali relativi al progetto IC MI (contratti nn. 7500051484, CP_1
7500049501, 7500049368) e di cui alle relative fatture azionate in sede monitoria.
L'appellante ritiene che la prova dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dei contratti del progetto
IC MI non possa desumersi né dalle lettere di applicazione delle penali da ritardo, né dai report di contestazione della difformità dei materiali consegnati, dai quali non è possibile evincere l'indicazione specifica del materiale affetto da vizi e difetti, così da poter concludere che esso corrisponda univocamente a quello elencato nelle fatture azionate in via monitoria.
Quanto alle penali da ritardo, evidenzia che queste avrebbero ad oggetto consegne precedenti al 5 agosto 2016, mentre le consegne di cui alle fatture azionate in via monitoria riporterebbero una data successiva;
quindi, le lettere di contestazione delle penali non potrebbero provare la consegna di tale materiale perché trasmesse anteriormente alla medesima.
Inoltre, non tutte le fatture azionate avrebbero ad oggetto la consegna delle valvole, solo le tre fatture nn. 2947/16, 3308/2016, 3350/2016, mentre le altre avrebbero ad oggetto il pagamento dovuto per la consegna della documentazione finale, mai avvenuta. Sostiene, pertanto, che eventualmente la pretesa avversaria non avrebbe potuto superare la sommatoria delle tre fatture sopra indicate pari al complessivo importo di € 122.330,24 di cui nello specifico: (1) per la fattura n. 2947 del 4 agosto 2016,
Euro 90.743,23 (sub doc. 3 fascicolo di primo grado), (2) per la fattura n. 3308 del 27 CP_1 settembre 2016, Euro 12.250,63 (sub doc. 4 fascicolo di primo grado), e (3) per la fattura n. CP_1
3350 del 29 settembre 2016, 19.330,24 (sub doc. 5 fascicolo di primo grado). Da tale importo CP_1 astrattamente dovuto, vanno poi detratte le penali per il ritardo come dal successivo calcolo che viene sviluppato con il secondo motivo, per cui in realtà nessun importo è ancora dovuto.
Il Tribunale nel riconoscere per il progetto IC MI l'importo di €221.696,93 ha, dunque, violato le previsioni di cui agli artt. 132 c.p.c. e 2697 c.c., perché piuttosto che richiedere al
Fallimento di assolvere al proprio onere probatorio, ha, di fatto, sottratto all'appellante il diritto di tutelare i propri diritti ed interessi economici, esonerando controparte dall'obbligo di dimostrare la pagina 9 di 19 fondatezza delle proprie ingenti pretese economiche, e basato il proprio convincimento su un'errata interpretazione della documentazione versata in atti da Parte_1
Anche con il secondo motivo di appello, intitolato “errato ed illegittimo riconoscimento a CP_1 della somma di euro 221.696,93, con riferimento al progetto IC MI – violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. – vizio di motivazione ed errore di calcolo”,
l'appellante censura il riconoscimento del credito di nella misura di €221.696,93 con altre CP_1 argomentazioni. evidenzia, innanzitutto, che l'importo di €299.784,0 da cui è partito il Tribunale quale conto Parte_1 finale per il progetto IC MI per arrivare poi a condannare l'appellante al pagamento della minore somma di €221.696,93 sarebbe errato, dal momento che i crediti pretesi dal CP_1 come sostenuto nei suoi atti in primo grado ammontano, invece ad €235.159,31 e, quindi, questa è la somma di partenza che dovrebbe essere considerata e a cui apportare le ulteriori detrazioni (penali e mancata consegna della documentazione).
In particolare, con riferimento all'adempimento o meno dell'obbligo di consegna della documentazione tecnica, l'appellante si duole del riconoscimento da parte del Tribunale dell'adempimento rispetto all'ordine 7500049368, non avendo il fornito prova dell'avvenuta consegna e, quindi, non CP_1 dovuta è la somma €44.203,04 di cui alla fattura 4206/2016. Censura, poi, l'ulteriore statuizione del primo giudice che, con riguardo alle altre fatture, rispetto alle quali ha riconosciuto l'inadempimento all'obbligo di consegna della documentazione, si è limitato a scomputare solo una percentuale oscillante tra il 5% e il 10% dall'importo portato da ciascuna di tali fatture e cioè complessivamente
€6.163,28 sostenendo, invece, che avrebbero dovuto essere scomputate per il loro totale importo pari ad
€78.712,80 dal momento che non avrebbero ad oggetto la fornitura del materiale ma il corrispettivo contrattualmente previsto, per la consegna della documentazione, che il Tribunale ha accertato non essere mai avvenuta, per arrivare così alla detrazione della somma complessiva di €122.915,84,
(€78.712,80 + €44.203,04).
Pertanto, secondo i calcoli dell'appellante il totale astrattamente dovuto al sarebbe, quindi, CP_1 di soli €40.319,37 (€235.159,31 – €71,924,10 a titolo di penali da ritardo nella consegna della merce come giustamente ritenuto dal Tribunale – €122.915,84 da scomputare per l'omessa consegna dei documenti) tuttavia, neppure questo importo è dovuto perché sono da decurtare anche gli importi di cui alle fatture 2947/2016 €90.743,23; 3308/2016 €12.250,63 e 3350/2016 €19.330,24, per l'omessa consegna dei materiali da parte della come evidenziato con il primo motivo. CP_1
pagina 10 di 19 Con il terzo motivo di appello, intitolato “errato ed illegittimo riconoscimento a dell'importo CP_1 di euro 752.777, 21, portato dalla fattura n. 1414 del 5 luglio 2017, emessa con riferimento al progetto
Russia, sulla base di un ragionamento presuntivo, precluso dalla legge e dalle disposizioni contrattuali
– violazione dell'art. 2697, 2729, 2725 e 1324 c.c. e degli articolo F) e G) dell'ordine di acquisto n.
7500056414 del 27 giugno 2016 – vizio di motivazione e nullità della sentenza”, l'appellante si duole del riconoscimento, in favore del , del corrispettivo di €752.777,21 in relazione al progetto CP_1
Russia, avendo il primo giudice accertato la consegna delle valvole di cui alla fattura n. 1414 del 5 luglio 2017.
La censura ha ad oggetto il ragionamento presuntivo sulla base del quale il primo giudice ha ritenuto provata la consegna delle valvole. Secondo l'appellante, infatti, il Tribunale sarebbe incorso nella violazione dell'art. 2725 c.c. che impedirebbe al giudice di ricorrere alla prova per presunzioni
“nell'ipotesi in cui le parti abbiano convenuto di provare per iscritto l'esecuzione di una prestazione dedotta in un contratto”.
Le parti avevano invero stabilito, agli articoli F e G dell'ordine 7500056414, che i pagamenti dovevano essere effettuati a fronte della ricezione delle fatture firmate e degli altri documenti richiesti e che i
PMC (progress milestone certificates) avrebbero sempre dovuto essere accompagnati dalla specifica documentazione che attestasse l'effettiva consegna delle valvole, prova questa che non è stata fornita.
Anche con il quarto motivo di gravame, intitolato “errato ed illegittimo riconoscimento a CP_1 dell'importo di euro 752.777,21, portato dalla fattura n. 414 del 5 luglio 2017, emessa con riferimento al progetto Russia, sulla base di un ragionamento presuntivo errato e contraddittorio- violazione dell'art. 2697 e 2729 c.c. – vizio di motivazione”, viene impugnata la statuizione con cui il primo giudice ha riconosciuto, sulla scorta della prova presuntiva, l'avvenuta esecuzione delle prestazioni di cui alla fattura 1414 del 5 luglio 2017 per l'importo di €752.777,21 ritenendo erroneamente che il meriale elencato nella fattura n. 1414 del 5 luglio 2017 si riferisse al “primo lotto di valvole” e che, poiché, la stessa ha dimostrato di essersi rivolta alla soc. East Certification & Service per la Parte_1 predisposizione dei passaporti informatici per "ogni indent del PO 7500056414", non avrebbe avuto senso rivolgersi ad una società terza per ottenere la necessaria documentazione mancante, se le predette valvole non fossero effettivamente consegnate dalla CP_1
Al contrario, secondo l'appellante l'ordine prevedeva la consegna del materiale in tre distinti lotti e solo in relazione al primo di cui alla precedente fattura n 4333 del 27 dicembre 2016 azionata dal per l'ammontare residuo di € 19.471,20 (sulla cui debenza si è formato il giudicato) sarebbe CP_1
pagina 11 di 19 avvenuta la consegna mentre, invece, le valvole di cui alla fattura n.1414 non sarebbero mai state fornite perché relative al secondo lotto, la cui consegna non è mai avvenuta.
L'appellante sostiene, quindi, che nel preventivo del 2018 della East Certification & Service relativo alla consegna dei passaporti tecnici non è stato fatto “riferimento al contratto o ai contratti con terzi nuovi venditori succedanei alla in bonis” presso i quali sono state acquistate Controparte_1 le valvole non consegnate, ma direttamente al contratto n. 7500056414 concluso con per il CP_1 semplice fatto che quest'ultimo ordine è stato quello originario, l'unico completo con la lista di tutte le valvole necessarie per il cantiere, e sarebbe stato inutile fare riferimento agli altri contratti, perché nei contratti conclusi con le terze parti era stata sicuramente riportata una lista parziale delle valvole
(relativa al secondo e al terzo lotto non consegnati da , che non poteva evidentemente CP_1 contemplare l'elenco del primo lotto, già fornito da controparte.
Inoltre, come si legge nell'ordine erano previsti tre lotti con differenti date di consegna: Lotto 1 –
16.12.2016 – n. 1514 valvole, Lotto 2 – 27.01.2027 – n. 1244 valvole Lotto 3 – 27.02.2017 – n. 1261 valvole Totale scopo della fornitura n.
4.019 valvole” e con differente tipologia di valvole.
Confrontando il codice identificativo di ogni singola valvola elencato nelle due fatture la n. 4333 del 27 dicembre 2016, e la n. 1414 del 5 luglio 2017, con il codice identificativo della medesima valvola riportata nell'elenco del contratto n. 7500056414, si ha la dimostrazione che la fattura n. 4333/2016 ha avuto ad oggetto beni costituenti il primo lotto, da consegnarsi entro il 16 dicembre 2016 effettivamente consegnati, mentre nella fattura n. 1414/2017 sono stati elencati beni costituenti il secondo lotto, che avrebbe dovuto consegnare entro il 27 gennaio 2027, ma che non ha poi mai CP_1 consegnato. Lo stesso Tribunale, d'altra parte, ha correttamente accertato che la consegna dei beni del secondo lotto non è “mai avvenuta”.
Con il quinto motivo di appello, intitolato “omessa pronuncia sulla eccezione di relativa Parte_1 alla rinuncia agli interessi ex d.lgs n. 231/2002 sul capitale fatturato da parte del – CP_1 violazione dell'art. 112 c.p.c.- vizio di motivazione”, l'appellante lamenta l'omessa pronuncia in merito alla domanda subordinata con cui aveva chiesto di non applicare gli interessi di mora ex d.lgs 231/2002
“perché non spettanti, rinunciati, e comunque, prescritti per le ragioni indicate in narrativa”. sostiene, infatti, che i predetti interessi non sarebbero dovuti “dal momento che tutti i Parte_1 contratti sottoscritti tra l'esponente e hanno ad oggetto prestazioni rese fuori dal territorio CP_1 italiano, dove non può trovare evidentemente applicazione la normativa invocata ex adverso” e che, inoltre, non sarebbe comunque dovuto nulla perché la controparte ha rinunciato ai predetti interessi, con le lettere di costituzione in mora del 24 settembre 2018 e del 28 settembre 2018, con le quali è
pagina 12 di 19 stato chiesto il pagamento del “… credito residuo vantato nei Vostri confronti di EUR 1.113.048,19, di cui EUR 1.053.812,25 per capitale, EUR 2.416,50 per interessi [evidentemente non ai sensi del D.Lgs.
231/2002] e EUR 56.819,44 per spese di recupero del credito...”.
Opinione della Corte
Ritiene il Collegio di poter parzialmente accogliere l'appello, nei limiti di seguito indicati.
La presente controversia ha ad oggetto la richiesta di pagamento avanzata in sede monitoria dal
, in relazione alla fornitura di prodotti e Controparte_3 componentistica dell'industria meccanica (essenzialmente valvole) effettuata a favore dell'appellante negli anni 2016 e 2017 quando la società era ancora in bonis.
Rispetto al giudizio di primo grado, come giustamente osservato dalla difesa del si è CP_1 formato il giudicato sul rigetto di alcune eccezioni riconvenzionali proposte da non avendo Parte_1
l'appellante censurato in questa sede le seguenti statuizioni del Tribunale con le quali non sono state accolte: -l'eccezione riconvenzionale redibitoria riferita al Progetto IC MI, che alla pag. 13 della Sentenza è stata dichiarata "infondata" e per questo motivo è stata "respinta" dal
Tribunale di Milano;
l'eccezione di compensazione della penale contrattuale di euro 50.400,00 con il credito di cui all'Ordine IC MI n. 750051484, che il Tribunale di Milano ha "respinto per difetto di prova del quantum debeatur" (cfr. pag. 10 della Sentenza); - l'eccezione di compensazione con asserite penali contrattuali derivanti dall'inadempimento "dell'esecuzione dei lavori
e/o delle consegne e a consegnare tutta la documentazione contrattuale" per un importo complessivo di euro 64.457,04 (oltre un asserito maggior danno di euro 500.000,00) per l' euro CP_2
179.060,99 per gli Ordini IC MI;
nonché per gli ulteriori importi a titolo di vizi delle valvole/sosti sostenuti (mai provati e che si contestano) di USD 359.062,64 per il gli Ordini IC
MI e di euro 35.000,00 per l'Ordine Russia cui alle pagg. 41-44 della comparsa conclusionale avv. del primo grado;
- l'eccezione di compensazione riferita a pretesi controcrediti a titolo di anticipazioni contrattuali.
Non si può, inoltre, non sottolineare che prima del presente giudizio, la non ha mai Parte_1 contestato le fatture emesse dalla e che parimenti, come risulta dalla corrispondenza prodotta CP_1 dal nel periodo che va dal 24 settembre 2018 e il 14 ottobre 2021 la nel CP_1 Parte_1 rispondere ai solleciti provenienti dalla società di recupero crediti incaricata dal , non ha mai CP_1 sostenuto l'inesistenza del credito, quanto piuttosto sue difficoltà economiche.
Passando ora all'esame del gravame possono essere congiuntamente trattati i primi due motivi che riguardano i soli tre ordini n. 7500049368 dell'8 aprile 2015, n. 7500049501 del 17 aprile 2015, n. pagina 13 di 19 7500051484 del 9 novembre 2016 relativi al Progetto IC MI, poiché, in relazione al quarto ordine n. 7500058724 del 9 novembre 2016 per il quale era stata azionata la fattura n. 1062 del 27.04.2017 per l'importo di €2.170,00 la domanda è stata rigettata e sul punto si è formato il giudicato.
In relazione alla prima censura, ritiene la Corte di dover pienamente condividere le statuizioni del
Tribunale, laddove, ha ritenuto che: “come rettamente affermato dalla difesa dell'opposto il contegno processuale eccettuativo tenuto dalla si invera in un riconoscimento implicito della Parte_1 sussistenza del rapporto negoziale (peraltro documentato) e, soprattutto, nell'esecuzione delle prestazioni ivi dedotte. Costituirebbe un venire contra factum proprium affermare che le prestazioni non siano state eseguite, da un lato, e al tempo stesso che il diritto di credito su di esse fondato si sarebbe estinto per avvenuta compensazione. Un cortocircuito assertivo prima che probatorio”.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, con riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c., spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppure occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile.
Nel caso di specie, giustamente il Tribunale ha evidenziato la contraddittorietà dell'assunto dell'appellante: che da un lato ha affermato e continua a sostenere che non avrebbe consegnato CP_1 le valvole degli Ordini IC MI e, dall'altro lato, che tutte le valvole di cui si chiede il pagamento erano viziate, che ha dovuto sostenere ingenti costi per la loro riparazione, tant'è che in primo grado aveva chiesto in via riconvenzionale il loro rimborso. Inoltre, la ha formulato Parte_1 un'istanza di CTU volta ad accertare la presenza di vizi delle valvole.
La presunzione della avvenuta consegna delle valvole ha trovato, poi, riscontro documentale nella pattuizione/transazione intercorsa tra le parti sulle penali per ritardo in relazione agli ordini n.
pagina 14 di 19 750049368, 750049501; e nelle contestazioni di non conformità riferite agli ordini 750049368,
750049501 e 750051484.
Il fatto che le penali abbiano ad oggetto i materiali di cui alle fatture azionate, si evince dalle pattuizioni contrattali perché, le fatture potevano essere contrattualmente emesse solo dopo la consegna delle valvole. (il 90% del corrispettivo doveva essere fatturato al “material delivery” lettera E1 del purchase order nei contratti 7500049368, 7500051484, 7500049501 (docc. 20, 21, 22 ). È CP_1 poi sufficiente esaminare i report di non conformità per comprendere che le valvole sono state consegnate: doc. 14, 15, 16,18,19 fasc. appellante→in questi documenti si fa presente che “all the valves have been checked and mechanically adjusted during inspection”. In tali report sono inoltre presenti le riproduzioni fotografiche delle valvole che provano che tutte sono state installate sull'impianto di
[...]
. ha prodotto e consegnato le valvole di cui agli ordini IC MI, tanto Pt_2 CP_1 che ha sottoscritto i PMC, cioè i certificati di completamento delle attività ivi indicate (doc. Parte_1
21 e 22 fasc. I grado Fallimento). Quanto, poi, all'assunto dell'appellante per cui non tutte le fatture di cui agli ordini IC MI hanno ad oggetto la consegna del materiale, il ha CP_1 giustamente evidenziato che in tutte le fatture è riportata la dicitura “final certification dossier” che, tuttavia, non sta a significare che la fattura ha ad oggetto l'importo dovuto per la consegna della documentazione, ma solo che in tutte le fatture sono state riportate le condizioni di fatturazione previste negli ordini. Il 10% a saldo indicato nelle fatture 443/17, 481/17, 482/17, la 623/2017 non è il prezzo della documentazione finale, ma solo il 10% dell'importo dovuto quale prezzo delle valvole.
Sempre con riferimento alla consegna o meno della documentazione tecnica, ritiene la Corte quanto alla consegna della documentazione rispetto al contratto 7500049368, che del tutto correttamente il
Tribunale ha ritenuto che dalla corrispondenza scambiata tra e non vi possono CP_1 Parte_1 essere dubbi sulla avvenuta consegna. Con e-mail del 7 settembre 2016 richiedeva la Parte_1 trasmissione della final documentation (doc. 20.1. fascicolo Fallimento). Questa veniva trasmessa in formato digitale con e-mail del 26 ottobre 2016 (doc. 20.2. Fallimento). Con successive e-mail chiedeva delle correzioni (doc. 20.3 ) e queste venivano trasmesse in data 3 Parte_1 CP_1 novembre 2016 (doc. 20.4 fasc. ). CP_1
Il Tribunale ha, infatti, affermato “l'esame della poderosa produzione documentale offerta dalle parti
(soprattutto dall'opponente) fa emergere il parziale adempimento di tale prestazione con riferimento al solo contratto n. 7500049368. Ciò si evince in via indiziaria dal carteggio email intercorso fra i referenti delle due società tra l'ottobre ed il novembre 2016 (docc. 20.1.20.4 fasc. Fallimento).
Corrispondenza espressamente ma unicamente riferita al contratto citato e non ad altri. pagina 15 di 19 Dalle citate comunicazioni si evince che dopo una serie di scambi e correzioni di file, la società in bonis invio i documenti “corretti” senza che la ebbe mai a contestare, in sede Parte_1 stragiudiziale, o prodotto nella presente sede, una contraria comunicazione di ricezione o idoneità degli stessi. La circostanza che il non abbia prodotto in giudizio il citato allegato può CP_1 essere “superata” in via presuntiva dagli altri fatti noti ivi indicati. Ne segue che dalla fattura del 15 dicembre 2016, per l'importo, comprensivo di IVA, pari a euro 44.203,04 (doc. 6 fasc ), non CP_1 può essere ritenuto inesigibile per tale causale il mancato pagamento del 10% come pattuito per il set documentale”.
Quanto alla questione della percentuale delle penali, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante in nessuno dei contratti risulta che la c.d. documentazione finale valesse/costasse il 10% del valore complessivo dell'ordine. Anzi per questa documentazione finale non è previsto un corrispettivo. Come si legge nelle Condizioni Ccontrattuali il 10% indica, infatti, la frazione del corrispettivo totale dell'ordine, quindi del materiale, che avrebbe dovuto fatturare dopo il completamento della CP_1 documentazione finale. Il 10% a saldo indicato nelle fatture 443/17, 481/17, 482/17, la 623/2017 non è il prezzo della documentazione finale, ma solo il 10% dell' importo dovuto quale prezzo delle valvole. Tutte queste contestazioni devono essere quindi rigettate.
Viceversa, è fondata la doglianza contenuta nelle argomentazioni sollevate con il secondo motivo, con la quale, in ogni caso, si evidenzia, l'errore di calcolo commesso dal Tribunale nel quantificare le somme dovute per progetto IC MI, perché ha considerato come astrattamente azionato dal il complessivo importo di 299.784,07 quando, invece, il credito preteso era pari CP_1 ad €235.159,31. È pacifico, infatti, come si legge a partire dal ricorso monitorio e poi nei successivi atti di primo grado che l'importo richiesto era di €235.159,31 perché il aveva riconosciuto il CP_1 parziale pagamento delle fatture n. 2947/2016 e 4026/2016 che il Tribunale così facendo non ha poi detratto. La somma dovuta per il Progetto ammonta, invece, al minor importo Parte_3 di € 157.071,93 (235.159,31 -71.924,10 a titolo di penali da ritardo - €6.163,28 a titolo di ulteriore penale per la mancata consegna della documentazione tecnica).
Parimenti, possono essere congiuntamente trattati e non possono essere accolti il terzo e quarto motivo di appello riguardanti il contratto n. 7500056414 del 27 giugno 2016, relativo al Progetto
Combined Oil Refinery Unit (CORU) per lo stabilimento di Mosca, in relazione al quale il CP_1 ha chiesto il pagamento di tre fatture: 1) la n.4333 del 27/12/16 emessa per l'importo di €237.548,64 parzialmente già pagata in ragione di €218.077,44 per la quale è stato chiesto il saldo pari ad €
pagina 16 di 19 19.471,20, 2) la n. 389 del 13/02/17 di € 29.693,58 per la quale il Tribunale ha rigettato la domanda e
3) la n. 1414 del 5/07/17 di €752.777,21.
In primo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante con il terzo motivo nessuna norma impedisce prima alla parte, e poi al giudice di ricorrere alle presunzioni per dimostrare e, quindi, ritenere provato un fatto storico, nel caso di specie la consegna delle valvole. Le pattuizioni contrattuali di cui artt. F e G dell'ordine 7500056414 non prevedono un regime di prova specifico che esclude la possibilità di ricorrere a presunzioni. L'articolo F prevede, infatti, che “i pagamenti dovranno essere effettuati a fronte della ricezione da parte dell'acquirente della fattura del venditore debitamente firmata e corredata da tutti gli altri documenti richiesti”. Si tratta di disposizioni che regolano le modalità operative per il pagamento e la documentazione delle forniture, ma non contengono alcuna deroga alle norme processuali italiane. E non si tratta di pattuizioni relative alla prova giudiziale dell'adempimento.
Il Tribunale ha correttamente fondato il proprio convincimento della avvenuta consegna delle valvole su indizi gravi, precisi e concordanti quali:- la richiesta di rimborso delle spese per l'ottenimento dei certificati necessari all'utilizzo di tutte le valvole di cui all'ordine 7500056414, -la documentazione prodotta dalla stessa appellante, al fine di ottenere il rimborso e cioè il preventivo della società East
Certification & service che fa esplicito riferimento al contratto stipulato con oggetto CP_1 dell'ordine 7500056414. Si tratta di documentazione che non avrebbe avuto senso richiedere se tutte le valvole non fossero state consegnate (preventivo 2018 sub doc. 22 fascicolo primo grado ). CP_1
Quanto alla tesi dell'appellante per cui in realtà la fattura 1414 si riferirebbe al secondo lotto di valvole mai consegnato osserva la Corte, come contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'appellante,
l'ordine 7500056414, al quale si riferisce l'anzidetta fattura, è stato modificato più volte ed infine è stato previsto un unico lotto, come giustamente affermato anche dal Tribunale che ritenuto che la predetta fattura si riferisse al primo lotto cioè alla prima ed unica consegna. In giudizio sono, infatti, stati prodotti dalla stessa diversi testi di accordi modificativi (doc. 8 fasc. di primo grado Parte_1
. Il Purchase Order n. 7500056414 quindi è stto oggetto di tre accordi modificativi Parte_1
("Amendment"), con i quali è stata cancellata la fornitura di alcune valvole (quelle che originariamente facevano parte del terzo lotto, che infatti non sono state fatturate da ed è stato quindi previsto CP_1 un unico lotto di valvole (riguardante le valvole di cui alle fatture nn. 4333 e 1414), come risulta dall'accordo modificativo in data 4 agosto 2017 (prodotto come doc. 8 del fascicolo di primo grado avv.). Non è, quindi, valido il raffronto che la difesa dell'appellante ha proposto solo in questa sede, tra le valvole indicate nelle due fatture e l'ordine inziale perché appunto i prodotti richiesti sono stati modificati per quantità e qualità. D'altra parte, come giustamente sottolineato dal Fallimento, se come pagina 17 di 19 sostiene solo le valvole oggetto della fattura n. 4333 per euro 19.471,20 (di originari euro Parte_1
237.548,64) sarebbero state consegnate ed il costo sostenuto per ottenere per la documentazione finale ammonta ad euro 240.000,00, non possibile sostenere che il costo della documentazione finale sia in rapporto di 1:1 con il costo delle valvole (euro 237.548,64 gli importi della fattura n. 4333 che concorda di dover pagare per l'Ordine Russia ed euro 240.000,00 per la documentazione Parte_1 finale). In considerazione di tutto quanto sopra esposto, non può che essere confermata la Sentenza di primo grado avendo il Tribunale di Milano ha tenuto conto di questo insieme di circostanze, prove documentali ed elementi indiziari.
Infine, non può essere accolto, neppure, il quinto motivo di gravame
In primo luogo, non vi è stata alcuna omessa pronuncia da parte del Tribunale, perché nel momento in cui, sia nella parte motiva della sentenza che nel dispositivo, in accoglimento della domanda proposta del sin dal ricorso monitorio ha espressamente condannato al pagamento degli CP_1 Parte_1 interessi di mora ai sensi del D.lgs. 231/2002, ha implicitamente rigettato l'eccezione sollevata dalla appellante con la quale era stato chiesto di escludere gli "interessi di mora ex D.lgs. 231/2002, poiché non spettanti, rinunciati e, comunque, prescritti per le ragioni indicate in narrativa".
In secondo luogo, l'appellato non ha mai rinunciato agli interessi ex D.lgs. 231/2002 mancando un comportamento concludente in tal senso sia da parte della Procedura che della società in bonis CP_1 da cui desumere l'inequivoca volontà di dismette il proprio diritto di credito. La mancata indicazione, nelle comunicazioni di costituzione in mora della della dicitura “ai sensi del d.lgs Parte_1
231/2002”, rilevando come mero silenzio o inerzia, non può essere interpretata come manifestazione della volontà di rinunciare al diritto di credito nascente dagli interessi commerciali. Nel caso di specie poi le già menzionate comunicazione sono state inviate da una società di recupero crediti, la CP_4
che non ha provveduto al preciso computo degli interessi, tuttavia, una richiesta di pagamento
[...] parziale non può mai integrare rinuncia al credito residuo.
In definitiva, può essere limitatamente accolto il solo secondo motivo di appello, ed in parziale riforma della pronuncia la con riferimento al progetto IC MI di cui ai contratti Parte_1 nn.750051484, 750049501, 750049368, va condannata al pagamento del minore complessivo importo di €157.071,93 oltre interessi ex art. 5 del d.gs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture e fino al saldo.
Va, altresì, accolta l'istanza proposta dal Fallimento di correzione dell'errore materiale del capo VI del dispositivo relativo all'importo dovuto per il progetto Russia dovendosi aggiungere dopo le parole
“somma di € 772.248,41”la frase “oltre interessi ex art. 5 del d.gs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture e fino al saldo”.
pagina 18 di 19 Quanto alla regolamentazione delle spese processuali di entrambi i gradi che deve tenere conto dell'esito finale della lite, il limitato e modesto accoglimento del gravame, non sposta la prevalenza della soccombenza dell'appellante, pertanto, come già statuito dal Tribunale, la deve essere Parte_1 condannata a rifondere a favore del i due terzi delle spese di lite di entrambi i gradi, CP_1 potendosi compensare tra le parti il residuo terzo. La liquidazione viene fatta in dispositivo ex dm.
55/2014 e successive modifiche, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e della difficoltà delle questioni trattate, con applicazione dei parametri medi previsti per le cause di valore comprese tra
€1.000.000,01 e 2.000.000,01 e con esclusione della fase istruttoria per il presente grado.
PQM
La Corte d'Appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti del avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Milano n. 8424/2024 publicata il 30.09.2024, in parziale accoglimento così provvede:
1) in riforma del capo III del dispositivo condanna la al pagamento in Parte_1 favore del in liquidazione della minore somma di Controparte_1
€157.071,93 oltre interessi ex art. 5 del d.gs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture e fino al saldo in relazione ai contratti nn.750051484, 750049501, 750049368, Progetto IC
MI;
2) dispone la correzione dell'errore materiale del capo VI del dispositivo dovendosi aggiungere dopo le parole “somma di € 772.248,41”la frase “oltre interessi ex art. 5 del d.gs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture e fino al saldo”, mandando alla cancelleria per l'annotazione sull'originale della sentenza;
3) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
4) condanna la alla rifusione dei due terzi delle spese di lite per entrambi i Parte_1 gradi di giudizio sostenute dal che Controparte_1 liquida già in tale misura, per il primo grado in €29.193,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A., e per il presente grado in €16.042,66 oltre spese generali al
15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A compensando il restante terzo per entrambi i gradi;
5) rigetta ogni altra domanda. così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 21.05.2025 la cons. est la Presidente
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