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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 09/06/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1158/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O R. Gen. N. 1158/2021
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, composta da:
dott. Giuseppe Magnoli Presidente
dott. Vittoria Gabriele Consigliere
dott. Annamaria Laneri Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1158/2021 R.G., allo scadere dei termini di cui all'art.190 cpc promossa d a
OGGETTO:
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
Cause in materia di Pellegrino Terme (BG) il 2.7.1966, ivi residente in [...], rapporti societari- rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Rita Persico con
Sezione speciale studio in Bergamo (BG), via G. Camozzi n. 118, presso il cui studio è impresa elettivamente domiciliato.
Cod. 181005 APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. ), nato a [...] CP_1 C.F._2
Pellegrino Terme (BG), il 14.10.1963 ed ivi residente in via Enrico Caffi, 13, e ( , nata a [...], CP_2 CodiceFiscale_3
il 27.06.1965, residente in [...],
entrambi rappresentati e difesi nel presente giudizio di appello dall'avv.
Giovanna Colombo del Foro di Bergamo
APPELLATI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 1656 in data 12.
6. 2021
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Voglia l'Ill.ma Corte adita, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE:
- in parziale riforma della Sentenza impugnata n. 1656/2021, pubblicata il giorno 17.6.2021 dal Tribunale di Brescia - Sezione specializzata in materia d'impresa (Presidente relatore dott. Raffaele Del Porto) - non notificata,
a) accertare e dichiarare il mancato pagamento della somma di €
100.000,00 quanto al signor in favore del signor CP_1 [...]
nonché dell'importo di € 100.000,00 quanto alla signora Pt_1 [...]
nei confronti del signor per l'atto di cessione di CP_2 Parte_1
quote sociali sottoscritto in data 10 maggio 2012 Rep. 53.333 - Racc.
13.735, registrato presso l'agenzia Bergamo 2 il successivo 4 giugno 2012
nr. 7540 s. 1T,
b) accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 1243 c.c. per la compensazione giudiziale, stante l'inesistenza del controcredito prospettato dagli appellati e, conseguentemente,
c) condannarsi i signori e a corrispondere CP_1 CP_2
in favore del signor la somma omnicomprensiva pari a € Parte_1
200.000,00 (di cui € 100.000,00 a carico del signor ed € CP_1
100.000,00 a carico della signora oltre interessi di mora CP_2
ex d. lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo;
IN VIA ISTRUTTORIA:
1.- ammettere la prova per testi e per interrogatorio formale dei signori e sui seguenti capitoli di prova: CP_2 CP_1
1) vero che, sul finire dell'anno 2009, i signori e CP_2 [...]
consegnavano al signor le credenziali per CP_1 Parte_1
l'accesso alla propria piattaforma home banking, relativa al conto corrente acceso presso FI BA ed intestato ai primi?
2) vero che la consegna al signor delle credenziali di accesso di Pt_1
cui al punto che precede era accompagnata dal conferimento, da parte dei signori dell'incarico di svolgere operazioni di investimento in CP_1
titoli azionari e valori mobiliari in nome e per conto degli stessi, attraverso la predetta piattaforma home banking, in modalità trading online?
3) vero che il signor rimaneva in possesso delle Parte_1
credenziali di cui al capitolo 1) per tutto il periodo compreso tra la fine dell'anno 2009 e il mese di febbraio 2011?
4) vero che il signor , su espresso incarico dei signori Pt_1 [...]
e effettuava investimenti in valori mobiliari in CP_2 CP_1 nome e per conto degli stessi, nelle modalità indicate nel capitolo 2), per tutto il periodo compreso tra la fine dell'anno 2009 e il mese di febbraio
2011?
5) vero che nelle circostanze di tempo di cui al capitolo precedente il signor agiva in totale autonomia sul conto corrente dei Parte_1
signori e in assenza di qualsivoglia CP_2 CP_1
contestazione in merito al proprio operato?
Si indicano sin d'ora, quali testimoni sui capitoli da 1) a 5), le signore
e entrambe residenti in [...]
Terme (BG), via Pregalleno n. 32.
2.- Nella denegata ipotesi di ammissione degli eventuali capitoli di prova avversari così come ricapitolati nel giudizio di primo grado, si chiede di essere ammessi a prova contraria:
- sul capitolo di prova articolato da parte convenuta sub n. 1 (pag. 6 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. avversaria), indicando quali testi a prova contraria i signori:
- residente a [...]
domiciliato c/o con sede in San Giovanni Bianco (BG), via CP_3
Piazzalunga n. 30;
- , residente a [...](Spagna - CAP 31008), Testimone_4
calle Arbolanche n.
3 - app. 5 C.
Il signor chiede altresì di essere ammesso alla prova Parte_1
contraria sui seguenti capitoli di prova:
1) vero che, in occasione della stipulazione del contratto di cessione di quote sociali del 10.5.2012, a rogito del notaio dott. di Persona_1
Bergamo (rep. n. 53333 – racc. n. 13735), e a seguito della stessa, gli assegni bancari non trasferibili n. 0332072177-08 e n. 0332072178-09,
emessi in data 10.5.2012 e tratti su Credito Bergamasco – filiale di San
Pellegrino Terme (BG), di importo pari a € 100.000,00 ciascuno, sono costantemente rimasti nella materiale disponibilità dei signori
[...]
e CP_2 CP_1
2) vero che la circostanza di cui sopra ha impedito al signor
[...]
di porre all'incasso gli assegni di cui al capitolo che precede? Pt_1
Si indica quale teste sui capitoli n. 1 e 2 il dott. con Testimone_5
studio in Bergamo (BG), via Falcone n. 15.
IN OGNI CASO:
4. spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio interamente rifuse.
Degli appellati
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis,
In via principale: rigettare l'appello proposto da siccome Parte_1
infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti negli atti di parte
IU e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza di primo grado
In via incidentale subordinata: solo nel caso di riforma della sentenza di primo grado, nella parte in cui dichiara il credito del estinto per Pt_1
avvenuta compensazione, in accoglimento dell'appello incidentale subordinato spiegato, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare l'avvenuta consegna dei titoli di pagamento per cui
è giudizio in favore del signor e conseguentemente Parte_1
dichiararsi l'intervenuta estinzione dell'obbligazione di pagamento in capo ai sig.ri e CP_1 CP_2
In ogni caso: Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, con liquidazione in via equitativa ad opera della Ecc.ma
Corte adita
In via istruttoria:
- darsi per ammesse le produzioni documentali versate in atti;
- qualora necessario ai fini della decisione, si insiste per l'ammissione delle richieste di prova formulate nel primo grado di giudizio, ed in particolare delle seguenti istanze che quivi di seguito si riportano integralmente:
1) si chiede ammettersi prova per testi sul capitolo di seguito formulato,
indicando a teste sullo stesso il Dr. , con Studio in Testimone_5
via Falcone, 15 Bergamo:
- Vero che, in data 10.05.2012, presso lo studio del Notaio Persona_1
di Bergamo, i sig.ri e consegnavano al CP_1 CP_2
sig. rispettivamente gli assegni bancari non trasferibili Parte_1
nr. 0.332.072.177-08 e nr. 0.332.072.178-09, di importo pari ad €
100.000,00 ciascuno, entrambi emessi dall'Istituto bancario Credito
Bergamasco, filiale di San Pellegrino Terme”; 2) Si chiede disporsi ordine di esibizione nei confronti dell'attore delle
dichiarazioni dei redditi del sig. , inerenti le annualità Parte_1
2012, 2013, 2014, 2015, dalla cui acquisizione emergerà che l'attore ha
ivi dichiarato di aver ricevuto gli importi di cui agli assegni suddetti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione, a seguito di declaratoria di incompetenza da parte del Tribunale di Bergamo, originariamente adito,
notificato in data 29.12.2017, conveniva in giudizio Parte_1
e davanti al Tribunale di Brescia, CP_1 CP_2
esponendo che:
- con atto in data 10.5.2012 aveva ceduto ai due convenuti la propria quota del 45% (nella misura del 22,5% ciascuno) della società . con Pt_2 CP_4
sede in San Pellegrino Terme, via Pregalleno n. 36;
- il prezzo della cessione era fissato in complessivi € 350.000,00 (€
175.000,00 per ciascun acquirente);
- l'atto di cessione prevedeva che il pagamento avvenisse, per entrambi i convenuti, quanto ad € 100.000,00, mediante assegno bancario non trasferibile (di cui erano richiamati gli estremi in atto) e, quanto ai residui
€ 75.000,00, a mezzo di pagamenti rateali di € 500,00 mensili a partire dal
31.5.2012;
- i due assegni bancari non venivano posti all'incasso, residuando perciò
il credito di € 100.000,00 nei confronti di ciascuno dei convenuti;
- la stipula del contratto definitivo di compravendita rendeva superate le diverse previsioni contenute, quanto al pagamento del complessivo importo di € 200.000,00, nel contratto preliminare stipulato in precedenza
(13.3.2012) dalle parti.
Tutto ciò premesso, il concludeva perché il tribunale, previo Pt_1
accertamento del credito vantato nei confronti dei convenuti, volesse condannare e al pagamento, in suo favore, della CP_1 CP_2
rispettiva somma di € 100.000,00, oltre interessi e spese.
Si costituivano in data 13.3.2018 i signori insistendo per CP_1
l'integrale reiezione delle domande attoree e argomentando per converso che:
- avevano sino ad oggi regolarmente adempiuto ai propri obblighi, avendo provveduto al pagamento in favore del della somma di € Pt_1
200.000,00 tramite assegni, come regolarmente registrati nell'atto definitivo, e successivamente versando la somma di € 500,00 ciascuno, a partire dal 31 Maggio 2012, corrispondendo fino al febbraio 2017 ben
105.000,00 euro, ovvero €52.500,00 ciascuno, importo questo pari a 105
rate, nonostante le rate maturate al febbraio 2017 fossero n. 58; la consegna degli assegni bancari n. 033207217708 e n. 033207217709,
dell'importo di euro 100.000,00 ciascuno, non solo veniva attestata nell'atto notarile, ma era parimenti ammessa dal nel proprio atto;
Pt_1
il corretto adempimento dell'obbligazione di pagamento rateizzato non risultava oggetto del presente giudizio, nè avrebbe potuto esserlo stante il pagamento dei ratei ad oggi scaduti;
- la richiesta di pagamento di € 200.000,00 era infondata in quanto lo stesso , dinanzi al Notaio, aveva espressamente dichiarato di aver Pt_1
ricevuto, come infatti avvenuto, il pagamento della somma concordata,
tramite dazione degli assegni;
era pertanto a suo carico la prova del mancato incasso degli assegni, che non poteva fornirsi se non mediante la produzione degli stessi. Tale produzione non era avvenuta, quindi il pagamento doveva intendersi provato e pertanto, in caso di mancata restituzione degli assegni oggetto di giudizio, la domanda attorea era da rigettarsi;
- risultava pacifico il debito riconosciuto dallo stesso nei Pt_1
confronti dei convenuti al momento del preliminare, anche se le modalità
di pagamento della cessione quote erano mutate nel definitivo. Il contratto preliminare si componeva di due parti distinte: da un lato la regolamentazione economica inerente all'acquisto delle quote sociali;
dall'altro il riconoscimento di debito operato dal nei confronti Pt_1
dei IU. Se dunque non c'era dubbio che le parti avessero trovato in sede di contratto definitivo un diverso accordo economico relativamente alla cessione di quote, era altrettanto innegabile che l'atto notarile non contenesse alcuna dichiarazione contraria al riconoscimento di debito operato nel preliminare, che rappresentava elemento autonomo inserito nel preliminare e permaneva pienamente valido anche qualora non riprodotto nel definitivo, in quanto ricognitivo di un accordo già esistente;
una sua riproduzione avrebbe piuttosto dato origine a un doppio riconoscimento;
- il non aveva mai disconosciuto il debito, anzi l'aveva Pt_1
riconosciuto sottoscrivendo il preliminare;
il rapporto pertanto doveva ritenersi provato in forza del principio di non contestazione;
anche ritenendo che il contratto definitivo fosse l'unica fonte delle obbligazioni tra le parti non si rinveniva in esso alcuna statuizione relativa o contraddicente la ricognizione di debito;
- in particolare si trattava di una ricognizione di debito pura, che esimeva il creditore dal provare il rapporto fondamentale fino a prova contraria;
eventuali ulteriori domande erano tardive.
Pertanto, domandavano l'integrale reiezione delle domande attoree ovvero, in subordine, dichiararsi la compensazione integrale con il contro credito vantato dai convenuti nei confronti del , a fronte della Pt_1
ricognizione di debito contenuta nel contratto preliminare stipulato inter partes in data 13.03.2012 e, conseguentemente, rigettarsi le domande tutte di parte attrice, comunque con vittoria di spese.
In sede di memorie di cui all'art.183 il esponeva che i Pt_1 CP_1
non avevano mai provveduto all'effettiva consegna degli assegni bancari e che tale circostanza non potesse provarsi per tabulas, in quanto non era menzionata in alcun luogo dell'atto di cessione né nell'atto di citazione;
i titoli non erano mai stati posti all'incasso in quanto non gli erano mai pervenuti materialmente né i convenuti avevano dato altrimenti prova della consegna. Essi peraltro, anche se avessero fornito la prova della consegna, non sarebbero stati liberati, in quanto l'effetto liberatorio per il debitore si verificava quando il creditore acquistava concretamente la disponibilità giuridica della somma di danaro, ricadendo sul debitore il rischio della inconvertibilità dell'assegno. In secondo luogo non era ravvisabile alcuna clausola autonoma di riconoscimento di debito;
la clausola di riconoscimento non poteva dirsi autonoma in quanto i due negozi non potevano essere intesi alla stregua di due negozi distinti, aventi autonoma funzione e non legati da rapporto di accessorietà; in ogni caso le previsioni relative al prezzo erano state integralmente sostituite dall'art.2 del contratto definitivo;
infine il contratto di cessione era stato stipulato in data 10.5.2012, e quindi oltre il termine del 30.4.2012 indicato nel contratto preliminare, il quale aveva quindi definitivamente perso i propri effetti;
se i convenuti avessero ritenuto sussistente ed efficace il riconoscimento di debito, non avrebbero accettato di corrispondere la somma di € 200.000,00, pari all'importo di tale debito.
Anche qualora fosse stato ritenuto sussistente il riconoscimento di debito,
esso sarebbe stato comunque senza effetto se fosse stato provato che il rapporto fondamentale era nullo o mai sorto, e sarebbe stato onere del preteso creditore allora provarne uno diverso, per giustificare il debito. Il
debito oggetto di asserito riconoscimento sarebbe sorto in forza di perdite conseguite dai per effetto di investimenti in titoli azionari CP_1
effettuati da parte attrice in nome e per conto dei primi, in un periodo compreso tra la fine dell'anno 2009 e i primi mesi dell'anno 2011, quando il aveva avuto libero accesso all'account di home banking Pt_1 relativo al conto corrente, accesso presso FI BA, intestato ai i quali gli avevano consegnato le credenziali per l'ingresso alla CP_1
loro piattaforma home banking con contestuale conferimento dell'incarico di svolgere operazioni di investimento in titoli azionari in nome e per conto degli stessi, a titolo gratuito;
pertanto quale mandatario egli aveva esercitato la dovuta diligenza e al più i IU stessi erano stati negligenti, in quanto non avevano mosso alcuna contestazione prima dei due anni. Poiché il credito era contestato non poteva inoltre applicarsi la compensazione legale.
I IU eccepivano la novità della questione relativa alla mancata consegna degli assegni, nonché l'implicita ammissione di tale avvenuta consegna data dalle argomentazioni relative alla carenza di effetto solutorio della mera consegna dell'assegno. Insistevano poi nelle loro precedenti argomentazioni e domandavano comunque escutersi testimoni e ordinarsi al l'esibizione delle dichiarazioni dei redditi di Pt_1 [...]
, inerenti le annualità 2012, 2013, 2014, 2015. insisteva Pt_1 Pt_1
nelle proprie precedenti deduzioni e domandava assumersi prova testimoniale.
La causa era istruita documentalmente. All'udienza del 4.10.2018 veniva posta al giudice la questione del mancato deposito degli assegni bancari in cancelleria ovvero della loro mancata restituzione ai sensi dell'art.58 l.
assegni da parte dei In sede di note d'udienza e di comparsa CP_1
conclusionale argomentava per la mancanza di necessità della Pt_1 consegna o del deposito, in quanto gli assegni non erano in suo possesso,
dunque non vi era rischio alcuno che i debitori soggiacessero contemporaneamente all'azione cartolare e a quella causale;
l'eccezione era inoltre rilevabile solo su istanza di parte.
I convenuti sostenevano per converso la rilevabilità d'ufficio dell'eccezione e che altra ratio dell'istituto citato era anche quella di consentire l'eventuale esercizio delle azioni cartolari.
In data 12.6.2021 il Tribunale di Brescia in composizione collegiale con sentenza n. 1656 decideva come segue:
“pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa
domanda, istanza ed eccezione, rigetta le domande proposte dall'attore
nei confronti dei convenuti e Parte_1 CP_1 [...]
condanna l'attore al pagamento, in favore dei convenuti, della CP_2
somma di € 10.133,50=, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di
legge, a titolo di rifusione delle spese di lite”
In particolare stabiliva che:
- l'eccezione di cui all'art.56 legge assegni non era rilevabile d'ufficio;
inoltre l'offerta del titolo o il deposito in cancelleria non condizionavano l'esercizio dell'azione cartolare, infine alla data di esercizio dell'azione causale (notificazione della citazione avanti al Tribunale di Bergamo in data 21/26.4.2017) l'azione cartolare era già ampiamente prescritta (per il decorso del termine ex art. 75 l. assegni), risultando perciò superflui gli adempimenti contemplati dall'art. 58 l. assegni;
- l'eccezione di avvenuto adempimento non poteva essere condivisa in quanto l'espressione “non venivano posti all'incasso”, sebbene imprecisa,
non comportava riconoscimento dell'avvenuta consegna degli assegni;
pertanto questo fatto era controverso;
le affermazioni negli scritti difensivi inoltre non avevano specifico valore confessorio né il tenore letterale dell'atto notarile conteneva il riconoscimento dell'avvenuta consegna;
- l'eccezione di compensazione era invece fondata in quanto la scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 13.3.2012, che consacra il contratto preliminare di cessione delle quote, conteneva anche un chiaro riconoscimento di debito;
tale riconoscimento si affiancava al contratto,
restando tuttavia distinto da questo, avendo natura ontologicamente diversa,
avente autonoma valenza. L'effetto di sostituzione delle pattuizioni relative alle modalità di pagamento del prezzo, che comportava il venir meno del meccanismo di compensazione contemplato dal contratto preliminare quanto alla parte di prezzo di € 200.000,00, comportava fosse rimossa la compensazione fra i crediti reciproci originariamente prevista;
inoltre il , sul quale incombeva il relativo onere (art. 1988 c.c.), Pt_1
non aveva fornito alcuna prova dell'inesistenza, originaria o successiva,
della causa debendi;
- giusto il riconoscimento di debito operato dal con la scrittura Pt_1
privata in data 13.3.2012, lo stesso andava quindi ritenuto debitore degli odierni convenuti di una somma pari alla quota di prezzo oggetto della compensazione originariamente prevista dalle parti.
Operata pertanto la compensazione invocata dalla parte acquirente, il credito del risultava estinto e pertanto le domande attoree erano Pt_1
da respingere e l'attore doveva essere condannato alle spese.
ha proposto appello contro la sentenza in data 4.11.21 Pt_1
affidandosi a due motivi d'appello, insistendo nella ammissione dell'
interrogatorio formale e per l'accoglimento delle domande formulate in primo grado.
I IU si sono costituiti in data 14.1.22 denegando integralmente la ricostruzione avversaria ed eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.348 bis cpc nonché domandando accertarsi, in via di appello incidentale subordinato, la mancata consegna dei titoli.
All'udienza del 9.2.22 l'eccezione ex art 348 bis cpc è stata respinta e la causa è stata rimandata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.12.2024, alla quale le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice ritiene fondata l'eccezione di compensazione sollevata dai IU.
In particolare argomentache l'art. 1243 c.c. consente la compensazione tra due debiti quando questi sono certi, liquidi ed esigibili, ma l'ordinamento ammette la possibilità di derogare alla regola posta dall'art. 1197 c.c. che impone, nelle obbligazioni pecuniarie, che il soddisfacimento del credito avvenga mediante il pagamento della somma dedotta nell'obbligazione,
solo con il consenso del creditore. Nel caso di specie essendo stato stipulato un atto definitivo con il quale la statuizione relativa alla compensazione non compare, anzi è previsto il pagamento della somma attraverso la modalità della consegna di due assegni bancari, la compensazione sarebbe stata erroneamente dichiarata sostenendo che il preliminare e il definitivo avrebbero “natura ontologicamente diversa”
(cfr. pag. 5 Sentenza di primo grado).
Rileva che la funzione del preliminare è individuabile nella cristallizzazione dell'interesse delle parti a un impegno futuro, in attesa che si integri il presupposto fattuale necessario ovvero che i contraenti convengano in merito ad aspetti secondari della medesima operazione economica;
l'atto definitivo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al negozio voluto dalle parti, con conseguente definitivo superamento dell'accordo preliminare, salvo che le parti non prevedano espressamente la sopravvenienza di taluni aspetti o talune clausole. Le parti possono cioè, di comune accordo, addivenire, al momento della stipula del definitivo, ad una regolamentazione dei loro rapporti in tutto o in parte differente rispetto a quella contenuta nel preliminare, senza dover ricorrere all'istituto della novazione. Nella specie, nel contratto preliminare le parti regolamentavano il pagamento del prezzo nei seguenti termini: “quanto ad euro 200.000,00
(duecentomila/00) a tacitazione del debito contratto personalmente dal
cedente nei confronti della parte cessionaria SI. e CP_1
SInora ” (cfr. pag. 2 – doc. 1 fascicolo di primo grado), CP_2
mentre nel successivo atto pubblico convenivano che il prezzo della vendita, per ciascun cessionario, fosse pari a € 175.000,00, “somma che la
parte acquirente dichiara di versare alla parte cedente nel seguente modo:
- quanto ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) mediante
assegno bancario non trasferibile…”(cfr. pp. 2-3 – doc. 2 fascicolo di primo grado).
Le previsioni relative al prezzo contenute nel contratto preliminare sono state, pertanto, interamente sostituite, nel successivo atto di cessione,
dall'art. 2, il quale aveva previsto una nuova e compiuta regolamentazione, che consente di ritenere del tutto superate le precedenti previsioni.
Sostiene, inoltre, l'appellante che la distinzione introdotta nel giudizio di primo grado dagli appellati tra “regolamentazione economica inerente l'acquisto delle quote sociali” - di fatto consistente nell'intero testo del contratto preliminare, con la sola esclusione del passaggio sopra riportato,
e l'asserito “riconoscimento di debito operato dal sig. nei Pt_1
confronti dei sig.ri sarebbe, pertanto, artificiosa, essendo volta CP_1
unicamente a isolare e conferire validità autonoma, ad un frammento di una più articolata e unitaria pattuizione. E ancora, l'impossibilità di ritenere sussistente e valido il riconoscimento di debito in commento sarebbe confermata dalla stessa pronuncia di primo grado, nella parte in cui precisa “In tale contesto, è proprio l'effetto di sostituzione delle
pattuizioni relative alle modalità di pagamento del prezzo – invocato dalla
difesa dell'attore – che comporta il venir meno del meccanismo di
compensazione contemplato dal contratto preliminare quanto alla parte
di prezzo di € 200.000,00=: sulla scorta del tenore della pattuizione
definitiva gli acquirenti risultano difatti nuovamente tenuti al pagamento
di tale somma, risultando tuttavia necessariamente rimossa la
compensazione fra i crediti reciproci originariamente prevista”.
Sottolinea, altresì, l'appellante come non vi fosse alcuna ragione in forza della quale i signori a fronte di un debito a loro dire maturato e CP_1
riconosciuto dal nel contratto preliminare, abbiano accettato Pt_1
all'atto della sottoscrizione del definitivo di assumere l'ulteriore obbligo di versare oltre alla somma di € 75.000,00 ciascuno, il complessivo importo di € 200.000,00, esattamente pari a quello oggetto del riconoscimento di debito, inserito all'interno del preliminare.
La tesi della sopravvivenza della clausola di riconoscimento di debito secondo l'appellante sarebbe dunque infondata, con la conseguenza che,
avendo la stessa perso qualsivoglia effetto, il Tribunale non avrebbe potuto ritenere sussistenti i presupposti richiesti ex art. 1243 c.c. per dichiarare la compensazione giudiziale. Il motivo è infondato.
Con contratto preliminare di compravendita di quote sociali sottoscritto in data 13 marzo 2012, le parti hanno convenuto che il corrispettivo, pari complessivamente a euro 350.000,00, sarebbe stato così pagato: “quanto
ad euro 200.000,00 (duecentomila/00) a tacitazione del debito contratto
personalmente dal cedente nei confronti della parte cessionaria SI.
e SInora ”, mentre la residua parte CP_1 CP_2
sarebbe stata pagata con n. 150 rate mensili da euro 1.000,00 ciascuna.
Con la suddetta clausola, dunque, il riconosceva l'esistenza di un Pt_1
suo pregresso debito nei confronti di e dell'importo Persona_2 CP_2
di almeno euro 200.000,00, come si evince dalla previsione del preliminare secondo cui tale debito avrebbe dovuto essere compensato con il debito dell'importo di euro 200.000,00 quale quota parte del corrispettivo per l'acquisto delle quote societarie che i vrebbero CP_1
dovuto pagare alla stipula del definitivo.
Tuttavia, con il successivo atto di cessione di quote sociali del 10.05.2012,
(cfr. doc. 2) le parti hanno modificato tale previsione, convenendo che il prezzo della vendita, pari complessivamente ad euro 350.000,00, dovesse essere da ciascun acquirente versato “quanto ad euro 100.000,00
(centomila virgola zero zero) mediante assegno bancario non trasferibile”
e la restante somma con il pagamento di rate mensili.
Nel contratto definitivo non vi è dunque menzione nè del riconoscimento del debito pregresso del nei confronti dei promissari acquirenti Pt_1 né della sua compensazione con la quota parte (euro 200.000,00) del prezzo di cessione, per il pagamento del quale l'atto di cessione prevedeva,
al contrario, che lo stesso dovesse essere pagato con assegno, ciò
presupponendo, quindi, che tale somma a quella data fosse ancora dovuta e non estinta per compensazione.
Tale premessa non può portare tuttavia all'accoglimento della domanda di pagamento della somma di euro 200.000,00 proposta dal . Pt_1
Ben conosce questa Corte l'orientamento consolidato della giurisprudenza, richiamato anche in questo grado dal , secondo Pt_1
cui “Ove alla stipula di un contratto preliminare segua, ad opera delle stesse parti, la conclusione del contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto, in quanto il contratto preliminare,
determinando soltanto l'obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta superato da questo, la cui disciplina, con riguardo alle modalità e condizioni, anche se diversa da quella pattuita con il preliminare, configura un nuovo accordo intervenuto tra le parti e si presume sia l'unica regolamentazione del rapporto da esse voluta;
tale presunzione di conformità del nuovo accordo alla volontà delle parti può,
nel silenzio del contratto definitivo, essere vinta soltanto dalla prova - che deve risultare da atto scritto ove il contratto abbia ad oggetto beni immobili
- di un accordo posto in essere dalle stesse parti contemporaneamente alla stipula del definitivo dal quale risulti che altri obblighi o prestazioni, contenuti nel preliminare, sopravvivono al contratto definitivo” (cfr. Cass.
06.05.2024 n. 12090. nello stesso senso Cass. 14.03.2018 n. 6233; Cass.
n. 30735 del 2017).
Come già sottolineato dal primo giudice, tale orientamento non risulta conferente, poiché nella specie non vi è dubbio che le parti abbiano, con l'atto definitivo, modificato la clausola relativa alle modalità di pagamento del prezzo della cessione, prevedendo che la somma di euro 200.000,00
non dovesse essere destinata a tacitazione di un debito dello stesso importo nei confronti del , bensì dovesse essere pagata dagli acquirenti Pt_1
con assegno, e che questa previsione si sostituisca a quella del contratto preliminare.
Tuttavia il contratto preliminare, nel prevedere che la somma di euro
200.000,00 sarebbe stata tacitata con il “debito contratto personalmente
dal cedente nei confronti della parte cessionaria SI. e CP_1
SInora ”, come ben evidenziato dal primo giudice, CP_2
conteneva un riconoscimento del predetto debito da parte del con Pt_1
valenza del tutto autonoma ed indipendente dalle altre pattuizioni del contratto preliminare e avente una funzione distinta dall'obbligo assunto con il preliminare, trattandosi di un rapporto debitorio pregresso ed estraneo alla promessa di cessione delle quote e agli altri obblighi o prestazioni relativi a tale cessione, che le parti inizialmente avevano previsto di estinguere per compensazione con il controcredito che sarebbe derivato dalla stipula del definitivo, modificando poi tale previsione e stabilendo una diversa modalità di pagamento, che nessun effetto può
produrre su rapporto del tutto estraneo alla causa traslativa.
Che del resto il contratto preliminare possa anche contenere clausole autonome che sopravvivono anche se non riprodotte nel contratto definitivo è riconosciuto da tempo dalla Suprema Corte (cfr. Cass.
28.10.2021 n. 30531, Cass. 31.10.2011 n. 22608, Cass. 8 febbraio 2005 n.
2529, Cass. 20 giugno 2000 n. 8376, Cass. 14 aprile 2000 n. 4842; Cass.
26 giugno 1992 n. 8028, con riferimento alla clausola compromissoria).
Corretta e condivisibile è dunque la statuizione del Tribunale secondo cui il contratto definitivo stipulato tra le parti, pur avendo modificato il preliminare prevedendo diverse modalità di pagamento, <
comportare la caducazione del riconoscimento di debito contenuto nel contratto stipulato per primo, avente autonoma valenza>>.
Il motivo va, dunque respinto.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della decisione del primo giudice nella parte in cui essa stabilisce che il non aveva Pt_1
ottemperato all'onere di provare il venir meno del rapporto fondamentale,
e pertanto respingeva le domande attoree sia sostanziali sia istruttorie.
L'appellante evidenzia che l'art. 1988 c. c. stabilisce che la ricognizione di debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale sottostante, ma precisa altresì che è fatta salva la prova contraria;
l' appellante aveva chiesto di provare per testimoni e attraverso l'interrogatorio formale degli attuali appellati l'inesistenza del proprio debito nei confronti dei signori precisando che lo stesso CP_1
avrebbe avuto origine nell'attività di investimento in titoli azionari, dallo stesso svolta, in nome e per conto dei signori nel periodo CP_1
intercorrente tra la fine dell'anno 2009 e gli inizi dell'anno 2011.
Tale circostanza sarebbe stata in seguito ammessa, seppur indirettamente,
anche dalla difesa avversaria, precisamente nella memoria ex art. 183, 6
c., n. 2 c.p.c. degli appellati: “controparte medesima finisce proprio con
l'auto accusarsi di aver procurato in passato un danno agli odierni
convenuti, che però non sarebbe da considerarsi grave, “perché quando
il mandato è gratuito la responsabilità per colpa dovrebbe valutarsi con
minor rigore”. E ciò dovrebbe avvenire anche se, nel descrivere l'attività
dal medesimo posta in essere, il si descrive come mandatario Pt_1
privo di specifiche competenze professionali in materia di investimenti”
(cfr. pag. 8).
Per tutto il periodo compreso tra l'anno 2009 e i primi mesi del 2011
l'appellante avrebbe avuto libero accesso all'account di home banking relativo al conto corrente acceso presso FI BA ed intestato agli odierni appellati, i quali avrebbero consegnato al le credenziali Pt_1
di accesso al loro home banking, con contestuale conferimento dell'incarico al predetto di svolgere operazioni di investimento in titoli azionari in nome e per conto loro, senza compenso e senza che gli attuali appellati verificassero l'andamento dei propri investimenti.
All'appellante non potrebbe, dunque, essere addebitata alcuna negligenza nell'esecuzione del mandato conferito dai IU, attesa l'ontologica aleatorietà che caratterizza l'attività di investimento in strumenti finanziari quali quelli asseritamente negoziati su incarico di controparte;
significativo in tal senso, secondo l'appellante, sarebbe il fatto che questi ultimi non avrebbero mai contestato alcunché al , evidentemente Pt_1
consapevoli dell'impossibilità di addebitargli qualsivoglia responsabilità
per le perdite asseritamente riportate, negligenza al più da imputarsi ai
IU stessi e rilevante ai sensi dell'art. 1227 comma 2 c.c.
La circostanza appena evidenziata avrebbe, senza dubbio alcuno, secondo l'appellante, trovato conferma all'esito dell'attività istruttoria.
Il motivo è infondato.
Le prove orali formulate dal nella memoria ex art 183, comma 6, Pt_1
n. 1 c.p.c., la cui assunzione e conferma avrebbe condotto, secondo l'appellante, alla prova contraria ai sensi dell'art. 1988 c.c. in ordine alla esistenza del debito oggetto di riconoscimento, come già affermato dal
Tribunale risultano irrilevanti in quanto formulate in modo del tutto generico e volte al più a provare esclusivamente il conferimento di un incarico da parte dei al di svolgere, in nome e per loro CP_1 Pt_1
conto dal 2009 al 2011, operazioni di investimento sulla piattaforma home banking relativa al c/c acceso presso FI BA a loro intestato, in totale autonomia e senza contestazioni, e null'altro.
Appare, dunque, evidente che, anche in caso di ammissione e conferma delle suddette circostanze, non sarebbe emersa né la prova dell'esistenza di un qualsiasi tipo di collegamento tra i fatti rappresentati nei capitoli formulati ed il “debito contratto personalmente dal cedente nei confronti della parte cessionaria SI. e SInora , CP_1 CP_2
menzionato nel contratto preliminare del 13 marzo 2012, né, ancor prima,
del fatto che gli investimenti effettuati avessero comportato una perdita ed in che misura per i e che la stessa fosse imputabile a negligenza CP_1
del . Pt_1
In ogni caso, quand'anche fosse risultato provato dall'escussione dei testi sui capitoli formulati che il debito oggetto del riconoscimento avesse trovato origine nelle perdite derivanti dagli investimenti effettuati dal per conto dei IU, non avrebbe potuto comunque ritenersi Pt_1
assolto l'onere gravante sul che, come chiarito dal costante Pt_1
orientamento giurisprudenziale, non era certo quello di provare il rapporto fondamentale bensì la sua inesistenza, invalidità o estinzione, nulla essendo stato capitolato in merito dall'appellante (cfr. tra le tante da ultimo
Cass. 10.12.2024 n. 31818).
Nessun dubbio infine può porsi con riferimento alla possibilità di operare la compensazione giudiziale, essendo il debito del certo, in Pt_1
quanto riconosciuto, liquido ed esigibile, poiché pari alla somma di euro
200.000,00 che ne avrebbe dovuto comportare l'estinzione per compensazione secondo la previsione del contratto preliminare sottoscritto dalle parti.
In conclusione, l'appello principale è infondato e va respinto, nel rigetto rimanendo assorbito l'appello incidentale condizionato proposto dagli appellati.
La sentenza appellata va, dunque, confermata.
Data la totale soccombenza di parte appellante, ne consegue, ai sensi dell'art. 91c.p.c., la condanna della stessa alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano come segue in conformità ai criteri di cui al DM 55/2014, come modificati dal DM n.147/2022, scaglione compreso tra € 52.001 a 260.000, valori medi, ad eccezione della fase di trattazione/istruttoria in considerazione della minima attività svolta:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Fase Compenso
Fase di studio della controversia € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio € 1.911,00
Fase trattazione € 2.163,00
Fase decisoria € 5.103,00
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1.quater del
DPR 115/2002
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando: -rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Brescia n. 1656 in data 12.06.2021;
-dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato proposto da
[...]
e CP_1 CP_2
- condanna alla rifusione in favore della parte appellata Parte_1
delle spese del grado, che si liquidano in complessivi € 12.154,00 oltre spese generali al 15% e accessori, come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma
1 quater del DPR 115/2002 nei confronti di . Parte_1
Così deciso in Brescia all'udienza del 28 maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Annamaria Laneri Giuseppe Magnoli
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O R. Gen. N. 1158/2021
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, composta da:
dott. Giuseppe Magnoli Presidente
dott. Vittoria Gabriele Consigliere
dott. Annamaria Laneri Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1158/2021 R.G., allo scadere dei termini di cui all'art.190 cpc promossa d a
OGGETTO:
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
Cause in materia di Pellegrino Terme (BG) il 2.7.1966, ivi residente in [...], rapporti societari- rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Rita Persico con
Sezione speciale studio in Bergamo (BG), via G. Camozzi n. 118, presso il cui studio è impresa elettivamente domiciliato.
Cod. 181005 APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. ), nato a [...] CP_1 C.F._2
Pellegrino Terme (BG), il 14.10.1963 ed ivi residente in via Enrico Caffi, 13, e ( , nata a [...], CP_2 CodiceFiscale_3
il 27.06.1965, residente in [...],
entrambi rappresentati e difesi nel presente giudizio di appello dall'avv.
Giovanna Colombo del Foro di Bergamo
APPELLATI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 1656 in data 12.
6. 2021
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Voglia l'Ill.ma Corte adita, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE:
- in parziale riforma della Sentenza impugnata n. 1656/2021, pubblicata il giorno 17.6.2021 dal Tribunale di Brescia - Sezione specializzata in materia d'impresa (Presidente relatore dott. Raffaele Del Porto) - non notificata,
a) accertare e dichiarare il mancato pagamento della somma di €
100.000,00 quanto al signor in favore del signor CP_1 [...]
nonché dell'importo di € 100.000,00 quanto alla signora Pt_1 [...]
nei confronti del signor per l'atto di cessione di CP_2 Parte_1
quote sociali sottoscritto in data 10 maggio 2012 Rep. 53.333 - Racc.
13.735, registrato presso l'agenzia Bergamo 2 il successivo 4 giugno 2012
nr. 7540 s. 1T,
b) accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 1243 c.c. per la compensazione giudiziale, stante l'inesistenza del controcredito prospettato dagli appellati e, conseguentemente,
c) condannarsi i signori e a corrispondere CP_1 CP_2
in favore del signor la somma omnicomprensiva pari a € Parte_1
200.000,00 (di cui € 100.000,00 a carico del signor ed € CP_1
100.000,00 a carico della signora oltre interessi di mora CP_2
ex d. lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo;
IN VIA ISTRUTTORIA:
1.- ammettere la prova per testi e per interrogatorio formale dei signori e sui seguenti capitoli di prova: CP_2 CP_1
1) vero che, sul finire dell'anno 2009, i signori e CP_2 [...]
consegnavano al signor le credenziali per CP_1 Parte_1
l'accesso alla propria piattaforma home banking, relativa al conto corrente acceso presso FI BA ed intestato ai primi?
2) vero che la consegna al signor delle credenziali di accesso di Pt_1
cui al punto che precede era accompagnata dal conferimento, da parte dei signori dell'incarico di svolgere operazioni di investimento in CP_1
titoli azionari e valori mobiliari in nome e per conto degli stessi, attraverso la predetta piattaforma home banking, in modalità trading online?
3) vero che il signor rimaneva in possesso delle Parte_1
credenziali di cui al capitolo 1) per tutto il periodo compreso tra la fine dell'anno 2009 e il mese di febbraio 2011?
4) vero che il signor , su espresso incarico dei signori Pt_1 [...]
e effettuava investimenti in valori mobiliari in CP_2 CP_1 nome e per conto degli stessi, nelle modalità indicate nel capitolo 2), per tutto il periodo compreso tra la fine dell'anno 2009 e il mese di febbraio
2011?
5) vero che nelle circostanze di tempo di cui al capitolo precedente il signor agiva in totale autonomia sul conto corrente dei Parte_1
signori e in assenza di qualsivoglia CP_2 CP_1
contestazione in merito al proprio operato?
Si indicano sin d'ora, quali testimoni sui capitoli da 1) a 5), le signore
e entrambe residenti in [...]
Terme (BG), via Pregalleno n. 32.
2.- Nella denegata ipotesi di ammissione degli eventuali capitoli di prova avversari così come ricapitolati nel giudizio di primo grado, si chiede di essere ammessi a prova contraria:
- sul capitolo di prova articolato da parte convenuta sub n. 1 (pag. 6 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. avversaria), indicando quali testi a prova contraria i signori:
- residente a [...]
domiciliato c/o con sede in San Giovanni Bianco (BG), via CP_3
Piazzalunga n. 30;
- , residente a [...](Spagna - CAP 31008), Testimone_4
calle Arbolanche n.
3 - app. 5 C.
Il signor chiede altresì di essere ammesso alla prova Parte_1
contraria sui seguenti capitoli di prova:
1) vero che, in occasione della stipulazione del contratto di cessione di quote sociali del 10.5.2012, a rogito del notaio dott. di Persona_1
Bergamo (rep. n. 53333 – racc. n. 13735), e a seguito della stessa, gli assegni bancari non trasferibili n. 0332072177-08 e n. 0332072178-09,
emessi in data 10.5.2012 e tratti su Credito Bergamasco – filiale di San
Pellegrino Terme (BG), di importo pari a € 100.000,00 ciascuno, sono costantemente rimasti nella materiale disponibilità dei signori
[...]
e CP_2 CP_1
2) vero che la circostanza di cui sopra ha impedito al signor
[...]
di porre all'incasso gli assegni di cui al capitolo che precede? Pt_1
Si indica quale teste sui capitoli n. 1 e 2 il dott. con Testimone_5
studio in Bergamo (BG), via Falcone n. 15.
IN OGNI CASO:
4. spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio interamente rifuse.
Degli appellati
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis,
In via principale: rigettare l'appello proposto da siccome Parte_1
infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti negli atti di parte
IU e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza di primo grado
In via incidentale subordinata: solo nel caso di riforma della sentenza di primo grado, nella parte in cui dichiara il credito del estinto per Pt_1
avvenuta compensazione, in accoglimento dell'appello incidentale subordinato spiegato, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare l'avvenuta consegna dei titoli di pagamento per cui
è giudizio in favore del signor e conseguentemente Parte_1
dichiararsi l'intervenuta estinzione dell'obbligazione di pagamento in capo ai sig.ri e CP_1 CP_2
In ogni caso: Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, con liquidazione in via equitativa ad opera della Ecc.ma
Corte adita
In via istruttoria:
- darsi per ammesse le produzioni documentali versate in atti;
- qualora necessario ai fini della decisione, si insiste per l'ammissione delle richieste di prova formulate nel primo grado di giudizio, ed in particolare delle seguenti istanze che quivi di seguito si riportano integralmente:
1) si chiede ammettersi prova per testi sul capitolo di seguito formulato,
indicando a teste sullo stesso il Dr. , con Studio in Testimone_5
via Falcone, 15 Bergamo:
- Vero che, in data 10.05.2012, presso lo studio del Notaio Persona_1
di Bergamo, i sig.ri e consegnavano al CP_1 CP_2
sig. rispettivamente gli assegni bancari non trasferibili Parte_1
nr. 0.332.072.177-08 e nr. 0.332.072.178-09, di importo pari ad €
100.000,00 ciascuno, entrambi emessi dall'Istituto bancario Credito
Bergamasco, filiale di San Pellegrino Terme”; 2) Si chiede disporsi ordine di esibizione nei confronti dell'attore delle
dichiarazioni dei redditi del sig. , inerenti le annualità Parte_1
2012, 2013, 2014, 2015, dalla cui acquisizione emergerà che l'attore ha
ivi dichiarato di aver ricevuto gli importi di cui agli assegni suddetti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione, a seguito di declaratoria di incompetenza da parte del Tribunale di Bergamo, originariamente adito,
notificato in data 29.12.2017, conveniva in giudizio Parte_1
e davanti al Tribunale di Brescia, CP_1 CP_2
esponendo che:
- con atto in data 10.5.2012 aveva ceduto ai due convenuti la propria quota del 45% (nella misura del 22,5% ciascuno) della società . con Pt_2 CP_4
sede in San Pellegrino Terme, via Pregalleno n. 36;
- il prezzo della cessione era fissato in complessivi € 350.000,00 (€
175.000,00 per ciascun acquirente);
- l'atto di cessione prevedeva che il pagamento avvenisse, per entrambi i convenuti, quanto ad € 100.000,00, mediante assegno bancario non trasferibile (di cui erano richiamati gli estremi in atto) e, quanto ai residui
€ 75.000,00, a mezzo di pagamenti rateali di € 500,00 mensili a partire dal
31.5.2012;
- i due assegni bancari non venivano posti all'incasso, residuando perciò
il credito di € 100.000,00 nei confronti di ciascuno dei convenuti;
- la stipula del contratto definitivo di compravendita rendeva superate le diverse previsioni contenute, quanto al pagamento del complessivo importo di € 200.000,00, nel contratto preliminare stipulato in precedenza
(13.3.2012) dalle parti.
Tutto ciò premesso, il concludeva perché il tribunale, previo Pt_1
accertamento del credito vantato nei confronti dei convenuti, volesse condannare e al pagamento, in suo favore, della CP_1 CP_2
rispettiva somma di € 100.000,00, oltre interessi e spese.
Si costituivano in data 13.3.2018 i signori insistendo per CP_1
l'integrale reiezione delle domande attoree e argomentando per converso che:
- avevano sino ad oggi regolarmente adempiuto ai propri obblighi, avendo provveduto al pagamento in favore del della somma di € Pt_1
200.000,00 tramite assegni, come regolarmente registrati nell'atto definitivo, e successivamente versando la somma di € 500,00 ciascuno, a partire dal 31 Maggio 2012, corrispondendo fino al febbraio 2017 ben
105.000,00 euro, ovvero €52.500,00 ciascuno, importo questo pari a 105
rate, nonostante le rate maturate al febbraio 2017 fossero n. 58; la consegna degli assegni bancari n. 033207217708 e n. 033207217709,
dell'importo di euro 100.000,00 ciascuno, non solo veniva attestata nell'atto notarile, ma era parimenti ammessa dal nel proprio atto;
Pt_1
il corretto adempimento dell'obbligazione di pagamento rateizzato non risultava oggetto del presente giudizio, nè avrebbe potuto esserlo stante il pagamento dei ratei ad oggi scaduti;
- la richiesta di pagamento di € 200.000,00 era infondata in quanto lo stesso , dinanzi al Notaio, aveva espressamente dichiarato di aver Pt_1
ricevuto, come infatti avvenuto, il pagamento della somma concordata,
tramite dazione degli assegni;
era pertanto a suo carico la prova del mancato incasso degli assegni, che non poteva fornirsi se non mediante la produzione degli stessi. Tale produzione non era avvenuta, quindi il pagamento doveva intendersi provato e pertanto, in caso di mancata restituzione degli assegni oggetto di giudizio, la domanda attorea era da rigettarsi;
- risultava pacifico il debito riconosciuto dallo stesso nei Pt_1
confronti dei convenuti al momento del preliminare, anche se le modalità
di pagamento della cessione quote erano mutate nel definitivo. Il contratto preliminare si componeva di due parti distinte: da un lato la regolamentazione economica inerente all'acquisto delle quote sociali;
dall'altro il riconoscimento di debito operato dal nei confronti Pt_1
dei IU. Se dunque non c'era dubbio che le parti avessero trovato in sede di contratto definitivo un diverso accordo economico relativamente alla cessione di quote, era altrettanto innegabile che l'atto notarile non contenesse alcuna dichiarazione contraria al riconoscimento di debito operato nel preliminare, che rappresentava elemento autonomo inserito nel preliminare e permaneva pienamente valido anche qualora non riprodotto nel definitivo, in quanto ricognitivo di un accordo già esistente;
una sua riproduzione avrebbe piuttosto dato origine a un doppio riconoscimento;
- il non aveva mai disconosciuto il debito, anzi l'aveva Pt_1
riconosciuto sottoscrivendo il preliminare;
il rapporto pertanto doveva ritenersi provato in forza del principio di non contestazione;
anche ritenendo che il contratto definitivo fosse l'unica fonte delle obbligazioni tra le parti non si rinveniva in esso alcuna statuizione relativa o contraddicente la ricognizione di debito;
- in particolare si trattava di una ricognizione di debito pura, che esimeva il creditore dal provare il rapporto fondamentale fino a prova contraria;
eventuali ulteriori domande erano tardive.
Pertanto, domandavano l'integrale reiezione delle domande attoree ovvero, in subordine, dichiararsi la compensazione integrale con il contro credito vantato dai convenuti nei confronti del , a fronte della Pt_1
ricognizione di debito contenuta nel contratto preliminare stipulato inter partes in data 13.03.2012 e, conseguentemente, rigettarsi le domande tutte di parte attrice, comunque con vittoria di spese.
In sede di memorie di cui all'art.183 il esponeva che i Pt_1 CP_1
non avevano mai provveduto all'effettiva consegna degli assegni bancari e che tale circostanza non potesse provarsi per tabulas, in quanto non era menzionata in alcun luogo dell'atto di cessione né nell'atto di citazione;
i titoli non erano mai stati posti all'incasso in quanto non gli erano mai pervenuti materialmente né i convenuti avevano dato altrimenti prova della consegna. Essi peraltro, anche se avessero fornito la prova della consegna, non sarebbero stati liberati, in quanto l'effetto liberatorio per il debitore si verificava quando il creditore acquistava concretamente la disponibilità giuridica della somma di danaro, ricadendo sul debitore il rischio della inconvertibilità dell'assegno. In secondo luogo non era ravvisabile alcuna clausola autonoma di riconoscimento di debito;
la clausola di riconoscimento non poteva dirsi autonoma in quanto i due negozi non potevano essere intesi alla stregua di due negozi distinti, aventi autonoma funzione e non legati da rapporto di accessorietà; in ogni caso le previsioni relative al prezzo erano state integralmente sostituite dall'art.2 del contratto definitivo;
infine il contratto di cessione era stato stipulato in data 10.5.2012, e quindi oltre il termine del 30.4.2012 indicato nel contratto preliminare, il quale aveva quindi definitivamente perso i propri effetti;
se i convenuti avessero ritenuto sussistente ed efficace il riconoscimento di debito, non avrebbero accettato di corrispondere la somma di € 200.000,00, pari all'importo di tale debito.
Anche qualora fosse stato ritenuto sussistente il riconoscimento di debito,
esso sarebbe stato comunque senza effetto se fosse stato provato che il rapporto fondamentale era nullo o mai sorto, e sarebbe stato onere del preteso creditore allora provarne uno diverso, per giustificare il debito. Il
debito oggetto di asserito riconoscimento sarebbe sorto in forza di perdite conseguite dai per effetto di investimenti in titoli azionari CP_1
effettuati da parte attrice in nome e per conto dei primi, in un periodo compreso tra la fine dell'anno 2009 e i primi mesi dell'anno 2011, quando il aveva avuto libero accesso all'account di home banking Pt_1 relativo al conto corrente, accesso presso FI BA, intestato ai i quali gli avevano consegnato le credenziali per l'ingresso alla CP_1
loro piattaforma home banking con contestuale conferimento dell'incarico di svolgere operazioni di investimento in titoli azionari in nome e per conto degli stessi, a titolo gratuito;
pertanto quale mandatario egli aveva esercitato la dovuta diligenza e al più i IU stessi erano stati negligenti, in quanto non avevano mosso alcuna contestazione prima dei due anni. Poiché il credito era contestato non poteva inoltre applicarsi la compensazione legale.
I IU eccepivano la novità della questione relativa alla mancata consegna degli assegni, nonché l'implicita ammissione di tale avvenuta consegna data dalle argomentazioni relative alla carenza di effetto solutorio della mera consegna dell'assegno. Insistevano poi nelle loro precedenti argomentazioni e domandavano comunque escutersi testimoni e ordinarsi al l'esibizione delle dichiarazioni dei redditi di Pt_1 [...]
, inerenti le annualità 2012, 2013, 2014, 2015. insisteva Pt_1 Pt_1
nelle proprie precedenti deduzioni e domandava assumersi prova testimoniale.
La causa era istruita documentalmente. All'udienza del 4.10.2018 veniva posta al giudice la questione del mancato deposito degli assegni bancari in cancelleria ovvero della loro mancata restituzione ai sensi dell'art.58 l.
assegni da parte dei In sede di note d'udienza e di comparsa CP_1
conclusionale argomentava per la mancanza di necessità della Pt_1 consegna o del deposito, in quanto gli assegni non erano in suo possesso,
dunque non vi era rischio alcuno che i debitori soggiacessero contemporaneamente all'azione cartolare e a quella causale;
l'eccezione era inoltre rilevabile solo su istanza di parte.
I convenuti sostenevano per converso la rilevabilità d'ufficio dell'eccezione e che altra ratio dell'istituto citato era anche quella di consentire l'eventuale esercizio delle azioni cartolari.
In data 12.6.2021 il Tribunale di Brescia in composizione collegiale con sentenza n. 1656 decideva come segue:
“pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa
domanda, istanza ed eccezione, rigetta le domande proposte dall'attore
nei confronti dei convenuti e Parte_1 CP_1 [...]
condanna l'attore al pagamento, in favore dei convenuti, della CP_2
somma di € 10.133,50=, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di
legge, a titolo di rifusione delle spese di lite”
In particolare stabiliva che:
- l'eccezione di cui all'art.56 legge assegni non era rilevabile d'ufficio;
inoltre l'offerta del titolo o il deposito in cancelleria non condizionavano l'esercizio dell'azione cartolare, infine alla data di esercizio dell'azione causale (notificazione della citazione avanti al Tribunale di Bergamo in data 21/26.4.2017) l'azione cartolare era già ampiamente prescritta (per il decorso del termine ex art. 75 l. assegni), risultando perciò superflui gli adempimenti contemplati dall'art. 58 l. assegni;
- l'eccezione di avvenuto adempimento non poteva essere condivisa in quanto l'espressione “non venivano posti all'incasso”, sebbene imprecisa,
non comportava riconoscimento dell'avvenuta consegna degli assegni;
pertanto questo fatto era controverso;
le affermazioni negli scritti difensivi inoltre non avevano specifico valore confessorio né il tenore letterale dell'atto notarile conteneva il riconoscimento dell'avvenuta consegna;
- l'eccezione di compensazione era invece fondata in quanto la scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 13.3.2012, che consacra il contratto preliminare di cessione delle quote, conteneva anche un chiaro riconoscimento di debito;
tale riconoscimento si affiancava al contratto,
restando tuttavia distinto da questo, avendo natura ontologicamente diversa,
avente autonoma valenza. L'effetto di sostituzione delle pattuizioni relative alle modalità di pagamento del prezzo, che comportava il venir meno del meccanismo di compensazione contemplato dal contratto preliminare quanto alla parte di prezzo di € 200.000,00, comportava fosse rimossa la compensazione fra i crediti reciproci originariamente prevista;
inoltre il , sul quale incombeva il relativo onere (art. 1988 c.c.), Pt_1
non aveva fornito alcuna prova dell'inesistenza, originaria o successiva,
della causa debendi;
- giusto il riconoscimento di debito operato dal con la scrittura Pt_1
privata in data 13.3.2012, lo stesso andava quindi ritenuto debitore degli odierni convenuti di una somma pari alla quota di prezzo oggetto della compensazione originariamente prevista dalle parti.
Operata pertanto la compensazione invocata dalla parte acquirente, il credito del risultava estinto e pertanto le domande attoree erano Pt_1
da respingere e l'attore doveva essere condannato alle spese.
ha proposto appello contro la sentenza in data 4.11.21 Pt_1
affidandosi a due motivi d'appello, insistendo nella ammissione dell'
interrogatorio formale e per l'accoglimento delle domande formulate in primo grado.
I IU si sono costituiti in data 14.1.22 denegando integralmente la ricostruzione avversaria ed eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.348 bis cpc nonché domandando accertarsi, in via di appello incidentale subordinato, la mancata consegna dei titoli.
All'udienza del 9.2.22 l'eccezione ex art 348 bis cpc è stata respinta e la causa è stata rimandata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.12.2024, alla quale le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice ritiene fondata l'eccezione di compensazione sollevata dai IU.
In particolare argomentache l'art. 1243 c.c. consente la compensazione tra due debiti quando questi sono certi, liquidi ed esigibili, ma l'ordinamento ammette la possibilità di derogare alla regola posta dall'art. 1197 c.c. che impone, nelle obbligazioni pecuniarie, che il soddisfacimento del credito avvenga mediante il pagamento della somma dedotta nell'obbligazione,
solo con il consenso del creditore. Nel caso di specie essendo stato stipulato un atto definitivo con il quale la statuizione relativa alla compensazione non compare, anzi è previsto il pagamento della somma attraverso la modalità della consegna di due assegni bancari, la compensazione sarebbe stata erroneamente dichiarata sostenendo che il preliminare e il definitivo avrebbero “natura ontologicamente diversa”
(cfr. pag. 5 Sentenza di primo grado).
Rileva che la funzione del preliminare è individuabile nella cristallizzazione dell'interesse delle parti a un impegno futuro, in attesa che si integri il presupposto fattuale necessario ovvero che i contraenti convengano in merito ad aspetti secondari della medesima operazione economica;
l'atto definitivo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al negozio voluto dalle parti, con conseguente definitivo superamento dell'accordo preliminare, salvo che le parti non prevedano espressamente la sopravvenienza di taluni aspetti o talune clausole. Le parti possono cioè, di comune accordo, addivenire, al momento della stipula del definitivo, ad una regolamentazione dei loro rapporti in tutto o in parte differente rispetto a quella contenuta nel preliminare, senza dover ricorrere all'istituto della novazione. Nella specie, nel contratto preliminare le parti regolamentavano il pagamento del prezzo nei seguenti termini: “quanto ad euro 200.000,00
(duecentomila/00) a tacitazione del debito contratto personalmente dal
cedente nei confronti della parte cessionaria SI. e CP_1
SInora ” (cfr. pag. 2 – doc. 1 fascicolo di primo grado), CP_2
mentre nel successivo atto pubblico convenivano che il prezzo della vendita, per ciascun cessionario, fosse pari a € 175.000,00, “somma che la
parte acquirente dichiara di versare alla parte cedente nel seguente modo:
- quanto ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) mediante
assegno bancario non trasferibile…”(cfr. pp. 2-3 – doc. 2 fascicolo di primo grado).
Le previsioni relative al prezzo contenute nel contratto preliminare sono state, pertanto, interamente sostituite, nel successivo atto di cessione,
dall'art. 2, il quale aveva previsto una nuova e compiuta regolamentazione, che consente di ritenere del tutto superate le precedenti previsioni.
Sostiene, inoltre, l'appellante che la distinzione introdotta nel giudizio di primo grado dagli appellati tra “regolamentazione economica inerente l'acquisto delle quote sociali” - di fatto consistente nell'intero testo del contratto preliminare, con la sola esclusione del passaggio sopra riportato,
e l'asserito “riconoscimento di debito operato dal sig. nei Pt_1
confronti dei sig.ri sarebbe, pertanto, artificiosa, essendo volta CP_1
unicamente a isolare e conferire validità autonoma, ad un frammento di una più articolata e unitaria pattuizione. E ancora, l'impossibilità di ritenere sussistente e valido il riconoscimento di debito in commento sarebbe confermata dalla stessa pronuncia di primo grado, nella parte in cui precisa “In tale contesto, è proprio l'effetto di sostituzione delle
pattuizioni relative alle modalità di pagamento del prezzo – invocato dalla
difesa dell'attore – che comporta il venir meno del meccanismo di
compensazione contemplato dal contratto preliminare quanto alla parte
di prezzo di € 200.000,00=: sulla scorta del tenore della pattuizione
definitiva gli acquirenti risultano difatti nuovamente tenuti al pagamento
di tale somma, risultando tuttavia necessariamente rimossa la
compensazione fra i crediti reciproci originariamente prevista”.
Sottolinea, altresì, l'appellante come non vi fosse alcuna ragione in forza della quale i signori a fronte di un debito a loro dire maturato e CP_1
riconosciuto dal nel contratto preliminare, abbiano accettato Pt_1
all'atto della sottoscrizione del definitivo di assumere l'ulteriore obbligo di versare oltre alla somma di € 75.000,00 ciascuno, il complessivo importo di € 200.000,00, esattamente pari a quello oggetto del riconoscimento di debito, inserito all'interno del preliminare.
La tesi della sopravvivenza della clausola di riconoscimento di debito secondo l'appellante sarebbe dunque infondata, con la conseguenza che,
avendo la stessa perso qualsivoglia effetto, il Tribunale non avrebbe potuto ritenere sussistenti i presupposti richiesti ex art. 1243 c.c. per dichiarare la compensazione giudiziale. Il motivo è infondato.
Con contratto preliminare di compravendita di quote sociali sottoscritto in data 13 marzo 2012, le parti hanno convenuto che il corrispettivo, pari complessivamente a euro 350.000,00, sarebbe stato così pagato: “quanto
ad euro 200.000,00 (duecentomila/00) a tacitazione del debito contratto
personalmente dal cedente nei confronti della parte cessionaria SI.
e SInora ”, mentre la residua parte CP_1 CP_2
sarebbe stata pagata con n. 150 rate mensili da euro 1.000,00 ciascuna.
Con la suddetta clausola, dunque, il riconosceva l'esistenza di un Pt_1
suo pregresso debito nei confronti di e dell'importo Persona_2 CP_2
di almeno euro 200.000,00, come si evince dalla previsione del preliminare secondo cui tale debito avrebbe dovuto essere compensato con il debito dell'importo di euro 200.000,00 quale quota parte del corrispettivo per l'acquisto delle quote societarie che i vrebbero CP_1
dovuto pagare alla stipula del definitivo.
Tuttavia, con il successivo atto di cessione di quote sociali del 10.05.2012,
(cfr. doc. 2) le parti hanno modificato tale previsione, convenendo che il prezzo della vendita, pari complessivamente ad euro 350.000,00, dovesse essere da ciascun acquirente versato “quanto ad euro 100.000,00
(centomila virgola zero zero) mediante assegno bancario non trasferibile”
e la restante somma con il pagamento di rate mensili.
Nel contratto definitivo non vi è dunque menzione nè del riconoscimento del debito pregresso del nei confronti dei promissari acquirenti Pt_1 né della sua compensazione con la quota parte (euro 200.000,00) del prezzo di cessione, per il pagamento del quale l'atto di cessione prevedeva,
al contrario, che lo stesso dovesse essere pagato con assegno, ciò
presupponendo, quindi, che tale somma a quella data fosse ancora dovuta e non estinta per compensazione.
Tale premessa non può portare tuttavia all'accoglimento della domanda di pagamento della somma di euro 200.000,00 proposta dal . Pt_1
Ben conosce questa Corte l'orientamento consolidato della giurisprudenza, richiamato anche in questo grado dal , secondo Pt_1
cui “Ove alla stipula di un contratto preliminare segua, ad opera delle stesse parti, la conclusione del contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto, in quanto il contratto preliminare,
determinando soltanto l'obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta superato da questo, la cui disciplina, con riguardo alle modalità e condizioni, anche se diversa da quella pattuita con il preliminare, configura un nuovo accordo intervenuto tra le parti e si presume sia l'unica regolamentazione del rapporto da esse voluta;
tale presunzione di conformità del nuovo accordo alla volontà delle parti può,
nel silenzio del contratto definitivo, essere vinta soltanto dalla prova - che deve risultare da atto scritto ove il contratto abbia ad oggetto beni immobili
- di un accordo posto in essere dalle stesse parti contemporaneamente alla stipula del definitivo dal quale risulti che altri obblighi o prestazioni, contenuti nel preliminare, sopravvivono al contratto definitivo” (cfr. Cass.
06.05.2024 n. 12090. nello stesso senso Cass. 14.03.2018 n. 6233; Cass.
n. 30735 del 2017).
Come già sottolineato dal primo giudice, tale orientamento non risulta conferente, poiché nella specie non vi è dubbio che le parti abbiano, con l'atto definitivo, modificato la clausola relativa alle modalità di pagamento del prezzo della cessione, prevedendo che la somma di euro 200.000,00
non dovesse essere destinata a tacitazione di un debito dello stesso importo nei confronti del , bensì dovesse essere pagata dagli acquirenti Pt_1
con assegno, e che questa previsione si sostituisca a quella del contratto preliminare.
Tuttavia il contratto preliminare, nel prevedere che la somma di euro
200.000,00 sarebbe stata tacitata con il “debito contratto personalmente
dal cedente nei confronti della parte cessionaria SI. e CP_1
SInora ”, come ben evidenziato dal primo giudice, CP_2
conteneva un riconoscimento del predetto debito da parte del con Pt_1
valenza del tutto autonoma ed indipendente dalle altre pattuizioni del contratto preliminare e avente una funzione distinta dall'obbligo assunto con il preliminare, trattandosi di un rapporto debitorio pregresso ed estraneo alla promessa di cessione delle quote e agli altri obblighi o prestazioni relativi a tale cessione, che le parti inizialmente avevano previsto di estinguere per compensazione con il controcredito che sarebbe derivato dalla stipula del definitivo, modificando poi tale previsione e stabilendo una diversa modalità di pagamento, che nessun effetto può
produrre su rapporto del tutto estraneo alla causa traslativa.
Che del resto il contratto preliminare possa anche contenere clausole autonome che sopravvivono anche se non riprodotte nel contratto definitivo è riconosciuto da tempo dalla Suprema Corte (cfr. Cass.
28.10.2021 n. 30531, Cass. 31.10.2011 n. 22608, Cass. 8 febbraio 2005 n.
2529, Cass. 20 giugno 2000 n. 8376, Cass. 14 aprile 2000 n. 4842; Cass.
26 giugno 1992 n. 8028, con riferimento alla clausola compromissoria).
Corretta e condivisibile è dunque la statuizione del Tribunale secondo cui il contratto definitivo stipulato tra le parti, pur avendo modificato il preliminare prevedendo diverse modalità di pagamento, <
comportare la caducazione del riconoscimento di debito contenuto nel contratto stipulato per primo, avente autonoma valenza>>.
Il motivo va, dunque respinto.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della decisione del primo giudice nella parte in cui essa stabilisce che il non aveva Pt_1
ottemperato all'onere di provare il venir meno del rapporto fondamentale,
e pertanto respingeva le domande attoree sia sostanziali sia istruttorie.
L'appellante evidenzia che l'art. 1988 c. c. stabilisce che la ricognizione di debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale sottostante, ma precisa altresì che è fatta salva la prova contraria;
l' appellante aveva chiesto di provare per testimoni e attraverso l'interrogatorio formale degli attuali appellati l'inesistenza del proprio debito nei confronti dei signori precisando che lo stesso CP_1
avrebbe avuto origine nell'attività di investimento in titoli azionari, dallo stesso svolta, in nome e per conto dei signori nel periodo CP_1
intercorrente tra la fine dell'anno 2009 e gli inizi dell'anno 2011.
Tale circostanza sarebbe stata in seguito ammessa, seppur indirettamente,
anche dalla difesa avversaria, precisamente nella memoria ex art. 183, 6
c., n. 2 c.p.c. degli appellati: “controparte medesima finisce proprio con
l'auto accusarsi di aver procurato in passato un danno agli odierni
convenuti, che però non sarebbe da considerarsi grave, “perché quando
il mandato è gratuito la responsabilità per colpa dovrebbe valutarsi con
minor rigore”. E ciò dovrebbe avvenire anche se, nel descrivere l'attività
dal medesimo posta in essere, il si descrive come mandatario Pt_1
privo di specifiche competenze professionali in materia di investimenti”
(cfr. pag. 8).
Per tutto il periodo compreso tra l'anno 2009 e i primi mesi del 2011
l'appellante avrebbe avuto libero accesso all'account di home banking relativo al conto corrente acceso presso FI BA ed intestato agli odierni appellati, i quali avrebbero consegnato al le credenziali Pt_1
di accesso al loro home banking, con contestuale conferimento dell'incarico al predetto di svolgere operazioni di investimento in titoli azionari in nome e per conto loro, senza compenso e senza che gli attuali appellati verificassero l'andamento dei propri investimenti.
All'appellante non potrebbe, dunque, essere addebitata alcuna negligenza nell'esecuzione del mandato conferito dai IU, attesa l'ontologica aleatorietà che caratterizza l'attività di investimento in strumenti finanziari quali quelli asseritamente negoziati su incarico di controparte;
significativo in tal senso, secondo l'appellante, sarebbe il fatto che questi ultimi non avrebbero mai contestato alcunché al , evidentemente Pt_1
consapevoli dell'impossibilità di addebitargli qualsivoglia responsabilità
per le perdite asseritamente riportate, negligenza al più da imputarsi ai
IU stessi e rilevante ai sensi dell'art. 1227 comma 2 c.c.
La circostanza appena evidenziata avrebbe, senza dubbio alcuno, secondo l'appellante, trovato conferma all'esito dell'attività istruttoria.
Il motivo è infondato.
Le prove orali formulate dal nella memoria ex art 183, comma 6, Pt_1
n. 1 c.p.c., la cui assunzione e conferma avrebbe condotto, secondo l'appellante, alla prova contraria ai sensi dell'art. 1988 c.c. in ordine alla esistenza del debito oggetto di riconoscimento, come già affermato dal
Tribunale risultano irrilevanti in quanto formulate in modo del tutto generico e volte al più a provare esclusivamente il conferimento di un incarico da parte dei al di svolgere, in nome e per loro CP_1 Pt_1
conto dal 2009 al 2011, operazioni di investimento sulla piattaforma home banking relativa al c/c acceso presso FI BA a loro intestato, in totale autonomia e senza contestazioni, e null'altro.
Appare, dunque, evidente che, anche in caso di ammissione e conferma delle suddette circostanze, non sarebbe emersa né la prova dell'esistenza di un qualsiasi tipo di collegamento tra i fatti rappresentati nei capitoli formulati ed il “debito contratto personalmente dal cedente nei confronti della parte cessionaria SI. e SInora , CP_1 CP_2
menzionato nel contratto preliminare del 13 marzo 2012, né, ancor prima,
del fatto che gli investimenti effettuati avessero comportato una perdita ed in che misura per i e che la stessa fosse imputabile a negligenza CP_1
del . Pt_1
In ogni caso, quand'anche fosse risultato provato dall'escussione dei testi sui capitoli formulati che il debito oggetto del riconoscimento avesse trovato origine nelle perdite derivanti dagli investimenti effettuati dal per conto dei IU, non avrebbe potuto comunque ritenersi Pt_1
assolto l'onere gravante sul che, come chiarito dal costante Pt_1
orientamento giurisprudenziale, non era certo quello di provare il rapporto fondamentale bensì la sua inesistenza, invalidità o estinzione, nulla essendo stato capitolato in merito dall'appellante (cfr. tra le tante da ultimo
Cass. 10.12.2024 n. 31818).
Nessun dubbio infine può porsi con riferimento alla possibilità di operare la compensazione giudiziale, essendo il debito del certo, in Pt_1
quanto riconosciuto, liquido ed esigibile, poiché pari alla somma di euro
200.000,00 che ne avrebbe dovuto comportare l'estinzione per compensazione secondo la previsione del contratto preliminare sottoscritto dalle parti.
In conclusione, l'appello principale è infondato e va respinto, nel rigetto rimanendo assorbito l'appello incidentale condizionato proposto dagli appellati.
La sentenza appellata va, dunque, confermata.
Data la totale soccombenza di parte appellante, ne consegue, ai sensi dell'art. 91c.p.c., la condanna della stessa alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano come segue in conformità ai criteri di cui al DM 55/2014, come modificati dal DM n.147/2022, scaglione compreso tra € 52.001 a 260.000, valori medi, ad eccezione della fase di trattazione/istruttoria in considerazione della minima attività svolta:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Fase Compenso
Fase di studio della controversia € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio € 1.911,00
Fase trattazione € 2.163,00
Fase decisoria € 5.103,00
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1.quater del
DPR 115/2002
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando: -rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Brescia n. 1656 in data 12.06.2021;
-dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato proposto da
[...]
e CP_1 CP_2
- condanna alla rifusione in favore della parte appellata Parte_1
delle spese del grado, che si liquidano in complessivi € 12.154,00 oltre spese generali al 15% e accessori, come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma
1 quater del DPR 115/2002 nei confronti di . Parte_1
Così deciso in Brescia all'udienza del 28 maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Annamaria Laneri Giuseppe Magnoli