Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 11/06/2025, n. 11461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11461 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 11461/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03514/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3514 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Fappani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
DEL DM DI RIGETTO DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA K10/-OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso in esame la ricorrente impugna il DM del 28.1.2020 con cui il Ministero dell’Interno ha respinto l'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992 n. 91 a causa sia delle denunce del marito per falsa dichiarazione a PU delle proprie identità – per la quale è intervenuta l’archiviazione – nonché per guida in stato di ebbrezza – per cui è intervenuto un decreto penale di condanna - sia dell’insufficiente capacità reddituale tenuto conto della composizione del nucleo familiare.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con atto di stile.
In data 26.11.2021 la ricorrente ha depositato il provvedimento di archiviazione relativo ad una delle due denunce e in data 30.12.2024 ha presentato istanza di prelievo non motivata.
A seguito della comunicazione dell’avviso d’udienza la PA in data 17.3.2025 ha depositato il DM del 25.8.2021 con cui, nello spontaneo esercizio del proprio potere di autotutela, si è determinata ad annullare l’atto impugnato, avendo con precedente DPR 13.1.2021 accolto l’istanza di cittadinanza del marito della ricorrente; deposita altresì il DPR del 30/9/21 con cui alla ricorrente è stata attribuita la cittadinanza italiana.
All’udienza pubblica odierna la causa è passata in decisione.
Al Collegio non resta, data l’intervenuta emanazione del provvedimento richiesto e rilevata la sua valenza pienamente satisfattiva dell’interesse fatto valere dal ricorrente, che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, sussistono giusti motivi del disporne la compensazione tra le parti, dato che entrambe hanno concorso all’inutile protrazione della controversia, per la quale era già venuto meno l’oggetto a seguito del ritiro dell’atto impugnato disposto, in via di autotutela dalla PA con DM del 25.8.2021, mai rappresentato prima dalle parti a questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Floriana Rizzetto, Presidente, Estensore
Enrico Mattei, Consigliere
Gianluca Verico, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Floriana Rizzetto |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.