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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/10/2025, n. 3744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3744 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 5020/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. RI IE, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5020/2022 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza del 26 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte, con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.
TRA
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso i domicili digitali indicati in citazione degli Avv.ti
ON OL (c.f.: , (c.f.: C.F._1 Parte_2
), (c.f.: ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(c.f.: ), dai quali è rappresentata e difesa in virtù di
[...] C.F._4 procura in calce all'atto di citazione depositato telematicamente
ATTRICE
E
(c.f.: ) Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: “Cessione dei crediti.”
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da verbale dell'udienza del
26/06/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, a mezzo PEC, nei confronti della controparte, (notificazione perfezionatasi, da ultimo, in Controparte_1 rinnovazione in data 17/05/2023), l'attrice, conveniva in giudizio, Parte_1
n. 5020/2022 r.g.a.c. Pag. 1 di 15 N. 5020/2022 R.G.A.C.
innanzi a questo Tribunale, il predetto facendo valere nei suoi CP_2 confronti il credito di euro 139.561,55 per sorta capitale, di cui alle fatture riepilogate in un elenco prodotto sub allegato n. 2 della produzione di parte attrice e, su tale somma, gli interessi moratori, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e maturati e maturandi con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorta capitale — scadenza indicata nell'elenco prodotto sub doc. 2 — sino al saldo;
l'attrice chiedeva, altresì, gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorta capitale, che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sarebbero scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. 192/12, in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione. L'attrice deduceva che le fatture azionate (e costituenti la sorte capitale della somma richiesta nei confronti del convenuto) le erano state CP_1 cedute tramite un non meglio specificato atto di cessione.
Ciò premesso, l'attrice chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
“• IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte Parte_1 dell'Ente dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare l'Ente al relativo pagamento in favore di Parte_1
I.€ 139.561,55 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 2;
II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale:
− “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
− con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 2 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs.
n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
− con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IV. € 600,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
V. € 201,02 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, indicati nelle presenti conclusioni sub II –
n. 5020/2022 r.g.a.c. Pag. 2 di 15 N. 5020/2022 R.G.A.C.
in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta indicata nelle presenti conclusioni sub I;
VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto della
Nota Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs.
n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
− con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
VII. € 600,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, di cui alle fatture prodotte sub doc. 5 e riepilogate sub doc.
6.
• IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte Parte_1 dell'Ente e, per l'effetto, condannare l'Ente al pagamento in favore di Parte_1 di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per:
[...] Parte_1
− sorte capitale,
− interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs.
n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale,
− interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
− interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto della Nota Debito: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− importi dovuti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12;
• IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, Parte_1 condannare l'Ente al pagamento in favore di di ogni diversa Parte_1 somma che fosse ritenuta dovuta a per capitale, interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
n. 5020/2022 r.g.a.c. Pag. 3 di 15 N. 5020/2022 R.G.A.C.
• IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.”.
Con ordinanza resa in data 23/02/2023, questo giudice dichiarava la nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, ai sensi dell'art. 164, comma 4 c.p.c., rilevando
“[…] che nel libello introduttivo parte attrice risulta essersi limitata a proclamarsi cessionaria di una serie indefinita di crediti nei confronti della convenuta ceduta, identificati, tuttavia, con l'indicazione del solo importo cumulativo e senza alcun riferimento alle precise causali dei singoli crediti ceduti;
”, nel contempo rilevando che “[…] l'identificazione della domanda va operata avuto riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, ma, nel caso di specie, il rimando operato dall'attrice nel libello introduttivo del giudizio all'allegato 1 (elenco crediti sorta capitale) non appare meno generico, dato che anche il detto documento consta di un criptico elenco di fatture in cui non è assolutamente dato evincersi le precise causali dei singoli crediti qui azionati dall'attrice in qualità di cessionaria;
” (cfr. ordinanza del 23/02/2023, da intendersi, in parte qua, integralmente richiamata e confermata).
Con la medesima ordinanza, pertanto, il giudice assegnava alla parte attrice termine fino al 20/05/2023 per integrare la domanda, rinviando la causa in prosieguo all'udienza del 21/09/2023.
Con deposito operato telematicamente in data 18/05/2023 parte attrice documentava l'avvenuta notificazione, nei confronti del convenuto (in data 17/05/2023), di atto di integrazione della domanda.
Con ordinanza resa in data 25/09/2023 il giudice, quindi, dichiarata la contumacia del convenuto (non costituitosi in giudizio nonostante la ritualità Controparte_1 della notificazione dell'atto di citazione in rinnovazione operato nei propri confronti)
e concessi i termini di cui all'art. 183 n. 6 c.p.c. richiesti da parte attrice, ritenuta, all'esito, la causa matura per la decisione, la riservata in decisione all'esito dell'udienza del 26/06/2025, sostituita dal deposito di note scritte, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda proposta da parte attrice si è rivelata infondata e non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
In via assolutamente preliminare va necessariamente evidenziato come la domanda attorea si sia rivelata gravemente carente già sul piano strettamente allegativo prima ancora che probatorio.
In particolare, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio parte attrice si limitava a dichiararsi titolare, per sorta capitale, di crediti non meglio precisati nella loro natura e nella loro fonte, per averli acquisiti a seguito di un'operazione di cessione.
n. 5020/2022 r.g.a.c. Pag. 4 di 15 N. 5020/2022 R.G.A.C.
A seguito della declaratoria di nullità di un sì indeterminato atto di citazione, parte attrice chiariva (nel depositato atto integrativo della domanda rimodificato a parte convenuta) che tali crediti per sorta capitale provenivano da “fatture emesse dalla società Audax Energia S.r.l. a titolo di corrispettivo delle forniture di energia elettrica e gas Part erogate in favore del […] ceduti da Audax Energia S.r.l. a mediante l'atto di CP_1 cessione, redatto in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificato al Comune”; inoltre, parte dei crediti vantati a titolo di interessi di mora proveniva anche da dedotto tardivo pagamento di fatture emesse dalla società Hera Comm S.p.A. “a titolo di corrispettivo delle forniture di gas erogate a favore del ” e anch'esse cedute CP_1 alla attrice mediante “atto di cessione, redatto in forma di scrittura privata autenticata da
Notaio e notificato al Comune”.
Nonostante l'operata integrazione della domanda, essa è rimasta gravemente carente sul piano strettamente allegativo.
Ed invero, non appare superfluo evidenziare che il creditore cessionario non diviene, per la sola cessione, titolare di un autonomo diritto nei confronti del debitore principale ceduto, bensì subentra nello stesso e identico credito vantato dal creditore principale cedente, cosicché l'azione esercitata dal cessionario risponde alle medesime regole (sostanziali, processuali e probatorie) dell'azione che avrebbe potuto esperire il cedente.
Vieppiù che nella specie il debitore ceduto risulta essere un ente locale, soggetto a stringenti regole in tema di assunzione di obblighi e di acquisizione di beni e servizi
(quali la necessaria forma scritta ad substantiam dei relativi contratti stipulati, la validità dell'assunzione della spesa solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria, ex artt. 191 e 153, comma 5, D.Lgs. 267/200 — c.d. T.U.E.L. — , ecc.), nonché in tema di cedibilità dei relativi crediti (cfr., in particolare, le regole sancite dagli artt. 69 e 70 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, dall'art. 9, all. E, L. 2248/1895 e dall'art. 117, D.Lgs. 163/2006 e ss.ii.mm. in tema di cessione di crediti vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni).
E' del tutto evidente, pertanto, che parte attrice, già sul piano deduttivo, prima ancora che probatorio, avrebbe avuto l'onere di compiutamente e specificamente allegare tutti gli elementi essenziali e costitutivi dei singoli crediti azionati (prima tra tutti il loro titolo contrattuale e gli estremi dei singoli atti di cessione in forza dei quali l'istante se ne assumeva titolare): onere, tuttavia, in alcun modo assolto dall'attrice.
Nè potrebbe sopperire alla suddetta macroscopica carenza deduttiva l'affastellata produzione documentale operata da parte attrice (costituita da generici elenchi di fatture e plurimi atti di cessione, giammai compiutamente richiamati, esplicitati e concretizzati in ben precise allegazioni di fatto formulate dall'istante nei prodotti atti n. 5020/2022 r.g.a.c. Pag. 5 di 15 N. 5020/2022 R.G.A.C.
processuali), oppure la pur richiamata condotta processuale di non contestazione che l'attore vorrebbe addebitare al convenuto. CP_1
Ed invero, in merito va innanzitutto precisato che il c.d. principio di non contestazione neppure può trovare applicazione nel caso di specie, dato che esso va desunto solo dalla mancata specificazione contestazione dei fatti di causa ad opera della “parte costituita”.
Nella specie, il convenuto non risulta costituito nell'ambito del presente giudizio, onde alcuna ammissione o non contestazione dei fatti di causa può ad esso essere attribuita per la natura sostanzialmente neutra che l'ordinamento processuale interno riconosce alla contumacia.
In secondo luogo, in giurisprudenza è stato più volte osservato che “L'onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche i documenti da essa prodotti, rispetto ai quali vi è soltanto l'onere di eventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all'art. 214 c.p.c., o di proporre - ove occorra - querela di falso, con la conseguenza che gli elementi costitutivi della domanda devono essere specificamente enunciati nell'atto, restando escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità, con
l'effetto (inammissibile) di demandare alla controparte (e anche al giudice)
l'individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, senza esplicitarlo nell'atto introduttivo.” (cfr.
Cass. 3022/2018).
Ebbene, sotto entrambi i profili innanzi evidenziati, la estrema carenza delle allegazioni deduttive in fatto formulate dall'attrice nel proposto atto introduttivo
(per tutto quanto innanzi già osservato), da un lato, non poteva esigere un particolarmente stringente onere di specifica contestazione da parte del CP_1 convenuto (neppure costituito, come sopra ricordato) e, dall'altro lato, non poteva essere sopperita dalla affastellata e cumulativa produzione documentale operata dalla istante, la quale non ha trovato corrispondenza alcuna in precise e specifiche deduzioni in fatto operate dalla stessa parte nei depositati atti processuali (sul piano deduttivo, prima ancora che probatorio), aventi quella necessaria funzione di precisamente individuare gli elementi costitutivi dei plurimi e cumulativi crediti azionati.
Nonostante la natura del tutto assorbente delle considerazioni che precedono, appare anche utile osservare che quand'anche esse volessero superarsi, nella specie la domanda attorea si è rivelata infondata anche per carenza di prova dei titoli negoziali e dei corrispondenti impegni di spesa posti a base dei plurimi crediti azionati.
n. 5020/2022 r.g.a.c. Pag. 6 di 15 N. 5020/2022 R.G.A.C.
In merito giova premettere che la giurisprudenza di legittimità della Suprema Corte ha storicamente sempre affermato sul punto che “Il principio per cui il giudice deve porre a base della sua decisione unicamente i fatti allegati dalle parti e l'altro per cui i fatti pacifici tra le parti non hanno bisogno di essere provati incontrano un limite allorquando la legge richiede per la prova di tali fatti un atto scritto "ad substantiam"” (cfr. in tal senso
Cass. 11765/2002; Cass. 11054/2001); e, ancora, “Quando per un contratto è richiesta la
Forma scritta ad substantiam, cioè la Forma ha funzione costitutiva, ed il contratto stesso è invocato come fonte di diritti ed obbligazioni fra i contraenti e non come semplice fatto storico influente sulla controversia, la prova della esistenza e del suo contenuto non può essere fornita che mediante l'esibizione della scrittura, non essendo consentite nè la prova testimoniale, nè quella presuntiva, nè la stessa confessione della parte.” (cfr. Cass.
3395/1969).
Ora, nella specie, costituisce principio generale, assolutamente pacifico tanto in giurisprudenza (di merito e di legittimità), quanto in dottrina, quello in virtù del quale tutti i contratti stipulati dalla UB IO (anche quando essa agisca iure privatorum) richiedono la forma scritta ad substantiam, non potendo a tal fine venire in rilievo la deliberazione dell'organo collegiale dell'ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, l'appalto o la fornitura, ovvero qualsiasi altra stipulazione a contenuto negoziale, ove tale deliberazione (costituente atto interno preparatorio del negozio) non risulti essersi tradotto in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguire ed al compenso da corrispondere (cfr., ex multis, Cass., 28.9.2010, n. 20340;
Cass., 5.3.2004, n. 5234; Cass., 6.2.2004, n. 2289; Cass., 3.2.2004, n. 1929; Cass.,
19.12.2003, n. 19562; Cass., S.U., 27.7.1982, n. 4284), irrilevante appalesandosi, tra l'altro, qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi (Cass., 4.9.2009, n. 19209; Cass., 26.3.2009, n.
7297).
Tale principio trova la propria giustificazione non solo in norme positive di legge
(cfr. R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, recante "Nuove disposizioni sull'IO del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato" e R.D. 23 maggio 1924 n.827, recante "Regolamento per l'IO del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”), nonché in ragioni di ordine generale attinenti all'interesse della UB
IO ed al suo modo di comportarsi in genere (secondo i principi di trasparenza ed imparzialità di cui all'art. 97 Cost.), ma anche in considerazioni di carattere prettamente logico-pratico: non è concepibile, infatti, che un procedimento che prevede tutta una serie di atti scritti (autorizzazioni, pareri, etc.) possa poi concludersi con una stipulazione orale. A ciò si aggiunga, inoltre, che, in ogni caso, la stipulazione del contratto deve essere sottoposta, una volta perfezionatasi, ad un controllo — anche particolarmente penetrante — da parte dei deputati organi n. 5020/2022 r.g.a.c. Pag. 7 di 15 N. 5020/2022 R.G.A.C.
amministrativi; controllo che non potrebbe prescindere dall'esistenza di un atto avente proprio la forma scritta.
I principi suddetti sono stati altresì chiariti dal Supremo Organo di nomofilachia (cfr.
Cass., S.U., 10.6.2005, n. 12195), il quale ha definitivamente precisato che al fine di potere agire ex contractu nei confronti della P.A. occorre la produzione — per l'appunto — del contratto da cui possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da svolgersi, al compenso da corrispondersi (cfr. anche, ex plurimis, Cass., 4.12.2003, n. 18540;
Cass., 16.10.1999, n. 11687; Cass., 14.3.1998, n. 2772), nonché ai mezzi per far fronte agli oneri assunti con la deliberata contrattazione. Per altro verso, inoltre, la giurisprudenza di legittimità è granitica nel chiarire come ai fini dell'ottenimento del pagamento di quanto asseritamente dovuto dall'Ente in forza di un contratto stipulato iure privatorum, è da escludersi che la sussistenza del requisito di validità della forma scritta possa essere ricavata aliunde, ossia attraverso la produzione di altri documenti che non costituiscono il contratto, ma lo presuppongono (cfr.
Cass.1.2.2010, n. 2312; Cass., 27.1.2010, n. 1741; Cass., 3.2.2004, n. 1929), dal che è dato derivarsi che la produzione del contratto stesso costituisce onere probatorio assolutamente preliminare della parte che basa su quell'accordo la propria domanda.
A ciò aggiungasi che l'attuale formulazione dell'art. 191, comma 1, D.Lgs 267/2000
(c.d. T.U.E.L.) prevede espressamente che “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e
l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5.”. Di talché
l'assunzione di beni e servizi senza il rispetto dei menzionati cogenti obblighi (che attendono, peraltro, al necessario rispetto dei vincoli di finanza pubblica trovano, peraltro, un diretto fondamento costituzionale) giammai potrebbe obbligare l'
[...]
, tanto che il comma 4 del citato art. 191 T.U.E.L. prevede, in questi casi, Parte_5 che “Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura.”.
Ciò precisato, nella specie, parte attrice, non solo sul piano meramente deduttivo non risulta aver in alcun modo univocamente ricollegato i precisi crediti cumulativamente enunciati in citazione (e oggetto delle affastellate fatture prodotte in atti) ai precisi e necessari titoli negoziali giustificativi, ma anche sul piano strettamente probatorio non risulta aver prodotto in atti tali necessari titoli contrattuali corredati delle necessarie delibere di impegno di spesa da parte dell'Ente locale convenuto.
In merito, giova evidenziare che le regole sancite dal richiamato art. 191 T.U.E.L. sono poste a presidio dei principi costituzionali di buon andamento, trasparenza e imparzialità dell'agire pubblicistico (cfr. art. 97 Cost.) e che l'onere imposto in capo al n. 5020/2022 r.g.a.c. Pag. 8 di 15 N. 5020/2022 R.G.A.C.
privato (oltre che alla P.A.) di rispettare tali regole trova piena e ragionevole giustificazione in tali principi, posti a tutela della corretta gestione della res publica e, dunque, di un interesse pubblico posto a beneficio dell'intera collettività, il quale, in quanto tale, prevale sull'interesse economico individualistico ed egoistico del singolo privato che pretenda avere ragioni creditorie nei confronti della P.A. al di fuori del rigoroso rispetto di tali regole pubblicistiche.
Alla luce di quanto precede, dunque, e proprio per la tutela di interessi pubblici dotati di rango costituzionale, costituisce onere tutt'altro che irragionevole per il privato che pretenda il pagamento di obbligazioni ex contractu assunte da una P.A. quello di dimostrare la sussistenza del titolo negoziale avente la necessaria forma scritta ad substantiam e della copertura finanziaria di spesa nel relativo bilancio dell'Ente (che costituiscono gli elementi minimi essenziali e necessari per contrattare con la P.A., la quale non può di certo assumere obbligazioni ad nutum). Del resto, la normativa in esame prevede anche che qualora tale copertura finanziaria manchi, il privato contraente rimane tutt'altro che privo di tutela, potendo far valere l'obbligazione nei confronti del pubblico funzionario o dipendente che ha consentito la fornitura in spregio alle richiamate regole dell'agire pubblico.
Si rammenti, infatti, che l'immedesimazione organica tra e persona fisica che lo CP_2 rappresenta è recisa dalla manifesta illiceità della condotta di quest'ultimo, che non può porre in capo all'Ente rappresentato obbligazioni assunte in totale spregio delle regole dettate in tema di contabilità pubblica.
Mette conto ancora osservare sul punto che anche quand'anche si volesse ritenere che una parte delle obbligazioni dedotte in lite siano sorte ex lege (poichè eseguite nell'ambito del c.d. regime di salvaguardia), si è pur sempre dinanzi a una spesa da parte dell'ente locale per l'acquisizione di beni o servizi, per cui è sempre necessario che detta acquisizione, per quanto derivi direttamente da una prescrizione legale, avvenga nel rispetto delle regole sulla contabilità pubblica, proprio perché (occorre ribadirlo) rispondenti ai principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento e strumentali al controllo diffuso sulla spesa pubblica.
Peraltro, non è di secondaria importanza l'osservazione (che va anch'essa ribadita) che parte attrice, nell'azionare cumulativamente una serie affastellata di fatture
(oggetto di una pluralità di atti di cessione che parte attrice si è limitata a riversare in atti senza neppure una precisa indicazione intelligibile e univoca che ricollegasse ognuna di tali cessioni ai crediti azionati, altrettanto cumulativamente e in modo indistinto, in giudizio), non risulta aver fatto neppure distinzione alcuna tra i crediti eventualmente nascenti da rapporti di fornitura generati in regime di salvaguardia e quelli, invece, scaturiti da rapporti contrattuali “ordinari”; in ogni caso, né per gli uni né per gli altri l'attrice risulta aver prodotto in atti alcun impegno di spesa.
n. 5020/2022 r.g.a.c. Pag. 9 di 15 N. 5020/2022 R.G.A.C.
Rispetto a detto ultimo aspetto, inoltre, occorre rammentare che, come chiarito dalla
Suprema Corte, “l'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa” (cfr. Cass. 33768/2019). Se, dunque, l'impegno contabile è fondamentale al punto che in sua assenza sia la deliberazione che il contratto sono nulli, esso va considerato come elemento costitutivo del diritto (come nel caso del documento scritto in caso di contratti aventi forma scritta ad substantiam), con onere probatorio della sua esistenza ricadente in capo alla parte attrice. L'impegno di spesa, in altri termini, è fatto non estintivo, impeditivo o modificativo, bensì costitutivo del diritto fatto valere, per cui spetta a chi vuol far valere quest'ultimo provarne l'esistenza e non al convenuto dimostrarne l'assenza.
Va anche precisato che, proprio in virtù della ratio sottesa alla normativa richiamata,
l'esistenza di detta documentazione pubblicistica non può essere provata mediante mere presunzioni. Come già osservato, infatti, trattasi di atto pubblico rispondente all'esigenza di assicurare l'imparzialità, la trasparenza e il buon andamento dell'attività pubblica e, dunque, a valori fondamentali di carattere costituzionale che non possono in alcun modo essere elisi. Se, dunque, è questa la ratio sottesa, ne deriva, quale conseguenza, che perché possa emanarsi una pronuncia di condanna si deve essere certi dell'esistenza dell'impegno contabile. Diversamente ragionando, infatti, potrebbe sussistere il concreto rischio che attraverso una sentenza di condanna si possa giungere, per via giurisdizionale, a porre in capo all'Ente locale spese che mai risultano aver rispettato la imperativa procedura contabile prevista per legge.
Né la prova può dirsi raggiunta dalla non contestazione o dal parziale pagamento.
Per quanto riguarda la non contestazione, già si è detto in precedenza, alle cui considerazioni va aggiunto, altresì, che, proprio in virtù di tutto quanto esposto in relazione alla ratio sottesa all'art. 191, comma 1, T.U.E.L., essa non può trovare applicazione nella specie, poiché la necessaria prova per iscritto e del contratto e dell'impegno di spesa non consente di realizzare quell'effetto di relevatio ab onere probandi sotteso al menzionato principio.
Quanto ai pagamenti dedotti da parte attrice, essi non sono invocabili quale ratifica per facta concludentia, sia perché di comportamento concludente non può parlarsi di fronte ad atti da provarsi per iscritto, sia perché l'impegno contabile deve necessariamente risultare da atti pubblici, non potendosi reputare esistente in via di fatto mediante accettazione delle forniture, non contestazione del titolo o condotta stragiudiziale o giudiziale astrattamente incompatibile con la mancanza del relativo provvedimento pubblicistico.
n. 5020/2022 r.g.a.c. Pag. 10 di 15 N. 5020/2022 R.G.A.C.
Alla base di quanto richiesto dall'art. 191 comma 1 d.lgs. 267/2000, in altri termini, vi sono esigenze pubblicistiche che vanno necessariamente salvaguardate per cui chi ha intenzione di ottenere una pronuncia di condanna nei confronti di un ente locale deve necessariamente premunirsi e produrre i corrispondenti atti pubblici.
Ciò posto, va precisato che l'erogazione delle prestazioni in regime di salvaguardia, sebbene possa giustificare una deroga alle norme che impongono il requisito della forma scritta per i contratti della pubblica amministrazione, di certo non esclude l'applicabilità alla fattispecie in esame dei principi generali posti a tutela dell'interesse pubblico all'equilibrio economico e finanziario degli enti locali;
norme
— come innanzi già ampiamente precisato — di portata certamente imperativa e che non trovano eccezione alcuna — né legale, né per via interpretativa — nel caso di specie (come di recente chiarito anche dalla Corte d'Appello di Napoli, in casistica del tutto analoga a quella qui in esame, ove, nel ribadire l'inderogabilità della normativa in discorso, il Collegio investito del gravame sul punto espressamente argomentava: “Parimenti non assume rilievo ai fini della decisione la circostanza, anch'essa pacifica, che l'erogazione, nel caso di specie, fosse avvenuta in regime di salvaguardia. Detta circostanza, infatti, può comportare, quale conseguenza, che non si richieda la necessaria presenza di un contratto in forma scritta ad substantiam, in quanto trattasi di obbligazione ex lege, ma non anche che si possa prescindere, come sostenuto dall'appellante, dall'ulteriore documentazione richiesta dall'art. 191 citato, che risponde, come detto, a esigenze di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'amministrazione ex art. 97 Cost. In altri termini, anche quando la fonte dell'obbligazione è legale, la disposizione di cui all'art. 191 citato va rispettata poiché alla base della stessa vi sono imprescindibili
e preminenti esigenze pubblicistiche e considerato che il creditore, anche in questo caso, non appare sprovvisto di tutela ai sensi del 4 comma dell'art. citato. La mancanza di prova in ordine all'impegno di spesa e alla copertura finanziaria della somministrazione de qua, il cui onere, in quanto elemento costitutivo della pretesa, è a carico della comporta l'infondatezza della domanda di pagamento, come in maniera corretta e CP_3 condivisibile statuito dal Tribunale.” — cfr. Corte Appello Napoli, sentenza, 30/10/2024,
n. 4361 — ).
Si rammenti, inoltre, che l'art. 1262 c.c. prevede espressamente che il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso e, nel caso di crediti nascenti da contratti stipulati con una UB IO
e — come nella specie — con un Ente Locale, in forza dei disposti normativi e dei principi costituzionali innanzi illustrati, il contratto avente la necessaria forma scritta ad substantiam e la relativa delibera di impegno di spesa costituiscono certamente
“documenti probatori” del credito ceduto, la cui mancanza non può di certo giovare al cessionario che agisca giudizialmente per farlo valere. Del resto, si ingenererebbe una inammissibile e ingiustificata disparità di trattamento (oltre che un facile aggiramento delle norme innanzi illustrate) se si consentisse al cessionario di giovare n. 5020/2022 r.g.a.c. Pag. 11 di 15 N. 5020/2022 R.G.A.C.
di un regime probatorio semplificato e meno stringente rispetto a quello ordinariamente preteso dal cedente di un tal tipo di crediti.
In forza di quanto sinora esposto non solo il credito direttamente contrattuale non può essere riconosciuto, ma anche tutti quelli a esso consequenziali, quali gli interessi di mora, anatocistici, nonché l'importo di cui all'art. 6, D.Lgs. 231/2002 per il mancato pagamento delle fatture costituenti la già menzionata sorte capitale. Trattasi, infatti, di poste direttamente consequenziali a crediti non ancora pagati e che, invece, per poter essere riconosciuti è necessario che a monte o sia stato già adempiuto il pagamento della sorta capitale o quest'ultima sia stata giudizialmente riconosciuta quale dovuta.
Va, infine, disattesa, anche la domanda subordinata ex art. 2041 c.c. proposta da parte attrice.
In primis occorre tener presente che l'azione di ingiustificato arricchimento può essere esperita nei confronti dell'arricchito da chi ha subito il depauperamento, il quale deve essere corrispondente e relazionato all'arricchimento stesso. Ebbene, in virtù proprio della prospettazione di parte attorea, gli unici soggetti che possono ritenersi depauperati sono solo le società cedenti il credito e non già il cessionario. Sono i primi, infatti, che hanno provveduto alla presunta fornitura, per cui sono solo dette società che potrebbero, astrattamente, lamentare di aver ricevuto un depauperamento. L'odierna attrice, di contro, deducendo di essersi resa cessionaria dei relativi crediti è succeduta, tutt'al più, nella posizione creditoria dei cedenti nascente dai relativi contratti, ma non può ritenersi succeduta all'intero rapporto obbligatorio né tantomeno può ritenersi surrogata nel proporre un'azione di ingiustificato arricchimento che nulla ha a che vedere con la natura negoziale del credito ceduto.
In secondo luogo, come noto, la misura dell'indennizzo dovuto ex art. 2041 c.c., è pari alla minor somma tra l'arricchimento dell'accipiens e l'impoverimento del solvens.
I criteri con i quali debba essere calcolato l'indennizzo dovuto all'impoverito, ai sensi dell'art. 2041 c.c., per lunghi anni hanno dato adito a contrasti giurisprudenziali.
Per dirimere tali contrasti sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, le quali, con la decisione n. 23385 del 11/09/2008 (smentendo, peraltro, precedenti pronunce di legittimità anche richiamate da parte attrice), hanno definitivamente affermato che l'interpretazione corretta è quella "che esclude dal calcolo dell'indennità richiesta per la diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore di una prestazione in virtù di un contratto invalido, quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace".
n. 5020/2022 r.g.a.c. Pag. 12 di 15 N. 5020/2022 R.G.A.C.
La suddetta sentenza con argomenti storici, comparatistici ed esegetici — che questo
Giudice pienamente condivide — ha, con ampia motivazione, dimostrato per quali ragioni la opposta tesi sia insostenibile.
Dall'affermazione secondo cui l'indennizzo dovuto all'impoverito, ai sensi dell'art. 2041 c.c., non possa comprendere il lucro (ovvero l'utile di impresa) che questi avrebbe realizzato se il contratto stipulato con la P.A. fosse stato valido ed efficace, la giurisprudenza successiva ha tratto il necessario corollario secondo cui l'impoverimento non può essere determinato sulla base della somma oggetto di offerta economica (e di richiesta di corrispettivo) da parte dell'impresa che abbia reso la prestazione in favore dell'Ente e che risulta essere ovviamente comprensiva anche dell'utile di impresa a favore della stessa offerente. Riconoscere all'impresa le stesse somme oggetto di offerta economica equivarrebbe, infatti, ad accordarle un indennizzo esattamente pari a quanto essa avrebbe avuto diritto di pretendere dalla
P.A. nell'ipotesi di stipula d'un contratto valido ed efficace (cfr. Cass., Sez. U,
Sentenza n. 1875 del 27/01/2009; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3905 del 18/02/2010; Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 23780 del 07/11/2014).
Tornando al caso di specie, parte attrice, alla stregua del principio affermato dalle
Sezioni Unite, avrebbe dovuto, quindi, dedurre e dimostrare il valore del vantaggio acquisito dall'Ente convenuto per effetto delle prestazioni svolte in suo favore, nonché il costo sostenuto per lo svolgimento della medesima prestazione.
Di contro, come espressamente evincibile dall'atto di citazione introduttivo del giudizio, nel richiedere a titolo di indennizzo da ingiustificato arricchimento la stessa ed identica somma già richiesta, in via principale, a titolo di corrispettivo contrattuale (che, evidentemente, comprende anche l'utile d'impresa e che, in entrambi i casi, parte attrice risulta aver calcolato anche addirittura comprensiva di
IVA), l'istante risulta aver operato l'inammissibile commistione che la Suprema Corte ha voluto escludere. In altri termini, i fatti costitutivi su cui si poggia l'indennizzo da ingiustificato arricchimento sono radicalmente differenti rispetto a quelli su cui si poggia una domanda di adempimento contrattuale, ed il rigetto della domanda con riguardo al primo titolo non comporta automaticamente l'accoglimento della domanda in relazione al secondo titolo (quasi che si trattasse di una semplice questione di nomen iuris formale sotto il quale sussumere un medesimo corrispettivo).
Nè la questione che precede attiene esclusivamente e squisitamente al solo quantum della domanda proposta.
Ed invero, il riconoscimento di somme a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. avrebbe presupposto una puntuale deduzione e dimostrazione da parte dell'attrice di precise circostanze di fatto ulteriori, idonee a correttamente determinare i rispettivi ammontari dell'arricchimento conseguito dalla convenuta e n. 5020/2022 r.g.a.c. Pag. 13 di 15 N. 5020/2022 R.G.A.C.
del depauperamento subito dall'attrice (da, poi, porre in raffronto tra loro), che quest'ultima non risulta aver assolto.
A ciò si aggiunga che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità della
Suprema Corte, l'azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. è sì azione di giustizia commutativa, volta a ripristinare un'equità violata, è sì l'epicentro della tutela restitutoria in caso di spostamenti di ricchezza non giustificati, ma è anche norma di chiusura a carattere sussidiario che arriva laddove gli altri strumenti abbiano fallito e non vi è dubbio che tale sussidiarietà vada accertata in astratto e non in concreto.
La stessa Suprema Corte, d'altronde, ha affermato che “l'azione di arricchimento senza causa, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., ha carattere sussidiario e, quindi, non è proponibile quando il danneggiato può esercitare azioni tipiche per farsi indennizzare del pregiudizio subito;
la valutazione dell'esistenza delle altre azioni va effettuata in astratto, prescindendo dall'esito concreto delle stesse” (cfr. Cass. 20747/2007).
Ciò precisato, nella specie manca radicalmente il menzionato requisito della sussidiarietà in astratto, poiché non si è dinanzi a un'ipotesi per la quale manchi sin dall'inizio un rapporto (inesistenza), bensì in una circostanza in cui il credito non può essere riconosciuto per tutto quanto sinora esposto.
In altri termini, l'azione contrattuale era astrattamente attivabile, ma, in concreto, essa è da rigettare per mancata prova e del contratto e della sussistenza dell'impegno contabile. Inoltre, ancora in astratto, al creditore competevano almeno altre due azioni, quali lo strumento tutelativo previsto dall'art. 191, comma 4, D. Lgs. 267/2000
e (come chiarito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 295 del 1997) l'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. esercitabile dal contraente privato "utendo iuribus" del funzionario (o amministratore) suo debitore per l'azione 2041 c.c. che quest'ultimo avrebbe nei confronti della P.A..
La stessa Corte di Cassazione, d'altronde, ha precisato che la “impossibilità di esperire nei confronti del l'azione di arricchimento senza causa, stante il difetto del necessario CP_1 requisito della sussidiarietà - si ha in tutti i casi in cui manchi una valida ed impegnativa obbligazione dell'ente locale, e quindi anche quando, approvata dal la proposta di CP_1 conferimento dell'incarico professionale, questa non sia seguita dalla stipulazione del contratto nelle forme di legge, e, in mancanza del prescritto impegno contabile, l'esecuzione di fatto del rapporto sia stata tuttavia consentita dall'amministratore o dal funzionario” (cfr.
Cass. 15296/2007).
In virtù di tutto quanto esposto, pertanto, le domande attoree vanno tutte rigettate.
Attesa la contumacia della parte convenuta, nulla è alla stessa dovuto da parte attrice a titolo di spese di lite, in quanto, come chiarito in più occasioni dalla Corte di
Cassazione, la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., si fonda n. 5020/2022 r.g.a.c. Pag. 14 di 15 N. 5020/2022 R.G.A.C.
sull'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
essa, pertanto, non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, che non ha espletato alcuna attività processuale, per cui abbia sopportato spese delle quali debba essere rimborsato e non potendosi arricchire in danno della controparte (cfr. Cass. 24750/2013; Cass. 13491/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
RI IE, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5020/2022
R.G.A.C., avente ad oggetto: “Cessione dei crediti”, pendente tra – Parte_1 attrice – e – convenuta – , ogni contraria istanza Controparte_1 disattesa e domanda e questione assorbita, così provvede:
1. rigetta integralmente le domande attore, per le ragioni di cui in motivazione;
2. nulla per le spese.
Così deciso in Aversa, 29/10/2025
IL GIUDICE
(dott. RI IE)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 5020/2022 r.g.a.c. Pag. 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. RI IE, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5020/2022 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza del 26 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte, con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.
TRA
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso i domicili digitali indicati in citazione degli Avv.ti
ON OL (c.f.: , (c.f.: C.F._1 Parte_2
), (c.f.: ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(c.f.: ), dai quali è rappresentata e difesa in virtù di
[...] C.F._4 procura in calce all'atto di citazione depositato telematicamente
ATTRICE
E
(c.f.: ) Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: “Cessione dei crediti.”
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da verbale dell'udienza del
26/06/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, a mezzo PEC, nei confronti della controparte, (notificazione perfezionatasi, da ultimo, in Controparte_1 rinnovazione in data 17/05/2023), l'attrice, conveniva in giudizio, Parte_1
n. 5020/2022 r.g.a.c. Pag. 1 di 15 N. 5020/2022 R.G.A.C.
innanzi a questo Tribunale, il predetto facendo valere nei suoi CP_2 confronti il credito di euro 139.561,55 per sorta capitale, di cui alle fatture riepilogate in un elenco prodotto sub allegato n. 2 della produzione di parte attrice e, su tale somma, gli interessi moratori, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e maturati e maturandi con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorta capitale — scadenza indicata nell'elenco prodotto sub doc. 2 — sino al saldo;
l'attrice chiedeva, altresì, gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorta capitale, che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sarebbero scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. 192/12, in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione. L'attrice deduceva che le fatture azionate (e costituenti la sorte capitale della somma richiesta nei confronti del convenuto) le erano state CP_1 cedute tramite un non meglio specificato atto di cessione.
Ciò premesso, l'attrice chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
“• IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte Parte_1 dell'Ente dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare l'Ente al relativo pagamento in favore di Parte_1
I.€ 139.561,55 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 2;
II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale:
− “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
− con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 2 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs.
n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
− con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IV. € 600,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
V. € 201,02 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, indicati nelle presenti conclusioni sub II –
n. 5020/2022 r.g.a.c. Pag. 2 di 15 N. 5020/2022 R.G.A.C.
in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta indicata nelle presenti conclusioni sub I;
VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto della
Nota Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs.
n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
− con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
VII. € 600,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, di cui alle fatture prodotte sub doc. 5 e riepilogate sub doc.
6.
• IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte Parte_1 dell'Ente e, per l'effetto, condannare l'Ente al pagamento in favore di Parte_1 di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per:
[...] Parte_1
− sorte capitale,
− interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs.
n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale,
− interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
− interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto della Nota Debito: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− importi dovuti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12;
• IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, Parte_1 condannare l'Ente al pagamento in favore di di ogni diversa Parte_1 somma che fosse ritenuta dovuta a per capitale, interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
n. 5020/2022 r.g.a.c. Pag. 3 di 15 N. 5020/2022 R.G.A.C.
• IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.”.
Con ordinanza resa in data 23/02/2023, questo giudice dichiarava la nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, ai sensi dell'art. 164, comma 4 c.p.c., rilevando
“[…] che nel libello introduttivo parte attrice risulta essersi limitata a proclamarsi cessionaria di una serie indefinita di crediti nei confronti della convenuta ceduta, identificati, tuttavia, con l'indicazione del solo importo cumulativo e senza alcun riferimento alle precise causali dei singoli crediti ceduti;
”, nel contempo rilevando che “[…] l'identificazione della domanda va operata avuto riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, ma, nel caso di specie, il rimando operato dall'attrice nel libello introduttivo del giudizio all'allegato 1 (elenco crediti sorta capitale) non appare meno generico, dato che anche il detto documento consta di un criptico elenco di fatture in cui non è assolutamente dato evincersi le precise causali dei singoli crediti qui azionati dall'attrice in qualità di cessionaria;
” (cfr. ordinanza del 23/02/2023, da intendersi, in parte qua, integralmente richiamata e confermata).
Con la medesima ordinanza, pertanto, il giudice assegnava alla parte attrice termine fino al 20/05/2023 per integrare la domanda, rinviando la causa in prosieguo all'udienza del 21/09/2023.
Con deposito operato telematicamente in data 18/05/2023 parte attrice documentava l'avvenuta notificazione, nei confronti del convenuto (in data 17/05/2023), di atto di integrazione della domanda.
Con ordinanza resa in data 25/09/2023 il giudice, quindi, dichiarata la contumacia del convenuto (non costituitosi in giudizio nonostante la ritualità Controparte_1 della notificazione dell'atto di citazione in rinnovazione operato nei propri confronti)
e concessi i termini di cui all'art. 183 n. 6 c.p.c. richiesti da parte attrice, ritenuta, all'esito, la causa matura per la decisione, la riservata in decisione all'esito dell'udienza del 26/06/2025, sostituita dal deposito di note scritte, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda proposta da parte attrice si è rivelata infondata e non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
In via assolutamente preliminare va necessariamente evidenziato come la domanda attorea si sia rivelata gravemente carente già sul piano strettamente allegativo prima ancora che probatorio.
In particolare, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio parte attrice si limitava a dichiararsi titolare, per sorta capitale, di crediti non meglio precisati nella loro natura e nella loro fonte, per averli acquisiti a seguito di un'operazione di cessione.
n. 5020/2022 r.g.a.c. Pag. 4 di 15 N. 5020/2022 R.G.A.C.
A seguito della declaratoria di nullità di un sì indeterminato atto di citazione, parte attrice chiariva (nel depositato atto integrativo della domanda rimodificato a parte convenuta) che tali crediti per sorta capitale provenivano da “fatture emesse dalla società Audax Energia S.r.l. a titolo di corrispettivo delle forniture di energia elettrica e gas Part erogate in favore del […] ceduti da Audax Energia S.r.l. a mediante l'atto di CP_1 cessione, redatto in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificato al Comune”; inoltre, parte dei crediti vantati a titolo di interessi di mora proveniva anche da dedotto tardivo pagamento di fatture emesse dalla società Hera Comm S.p.A. “a titolo di corrispettivo delle forniture di gas erogate a favore del ” e anch'esse cedute CP_1 alla attrice mediante “atto di cessione, redatto in forma di scrittura privata autenticata da
Notaio e notificato al Comune”.
Nonostante l'operata integrazione della domanda, essa è rimasta gravemente carente sul piano strettamente allegativo.
Ed invero, non appare superfluo evidenziare che il creditore cessionario non diviene, per la sola cessione, titolare di un autonomo diritto nei confronti del debitore principale ceduto, bensì subentra nello stesso e identico credito vantato dal creditore principale cedente, cosicché l'azione esercitata dal cessionario risponde alle medesime regole (sostanziali, processuali e probatorie) dell'azione che avrebbe potuto esperire il cedente.
Vieppiù che nella specie il debitore ceduto risulta essere un ente locale, soggetto a stringenti regole in tema di assunzione di obblighi e di acquisizione di beni e servizi
(quali la necessaria forma scritta ad substantiam dei relativi contratti stipulati, la validità dell'assunzione della spesa solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria, ex artt. 191 e 153, comma 5, D.Lgs. 267/200 — c.d. T.U.E.L. — , ecc.), nonché in tema di cedibilità dei relativi crediti (cfr., in particolare, le regole sancite dagli artt. 69 e 70 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, dall'art. 9, all. E, L. 2248/1895 e dall'art. 117, D.Lgs. 163/2006 e ss.ii.mm. in tema di cessione di crediti vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni).
E' del tutto evidente, pertanto, che parte attrice, già sul piano deduttivo, prima ancora che probatorio, avrebbe avuto l'onere di compiutamente e specificamente allegare tutti gli elementi essenziali e costitutivi dei singoli crediti azionati (prima tra tutti il loro titolo contrattuale e gli estremi dei singoli atti di cessione in forza dei quali l'istante se ne assumeva titolare): onere, tuttavia, in alcun modo assolto dall'attrice.
Nè potrebbe sopperire alla suddetta macroscopica carenza deduttiva l'affastellata produzione documentale operata da parte attrice (costituita da generici elenchi di fatture e plurimi atti di cessione, giammai compiutamente richiamati, esplicitati e concretizzati in ben precise allegazioni di fatto formulate dall'istante nei prodotti atti n. 5020/2022 r.g.a.c. Pag. 5 di 15 N. 5020/2022 R.G.A.C.
processuali), oppure la pur richiamata condotta processuale di non contestazione che l'attore vorrebbe addebitare al convenuto. CP_1
Ed invero, in merito va innanzitutto precisato che il c.d. principio di non contestazione neppure può trovare applicazione nel caso di specie, dato che esso va desunto solo dalla mancata specificazione contestazione dei fatti di causa ad opera della “parte costituita”.
Nella specie, il convenuto non risulta costituito nell'ambito del presente giudizio, onde alcuna ammissione o non contestazione dei fatti di causa può ad esso essere attribuita per la natura sostanzialmente neutra che l'ordinamento processuale interno riconosce alla contumacia.
In secondo luogo, in giurisprudenza è stato più volte osservato che “L'onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche i documenti da essa prodotti, rispetto ai quali vi è soltanto l'onere di eventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all'art. 214 c.p.c., o di proporre - ove occorra - querela di falso, con la conseguenza che gli elementi costitutivi della domanda devono essere specificamente enunciati nell'atto, restando escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità, con
l'effetto (inammissibile) di demandare alla controparte (e anche al giudice)
l'individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, senza esplicitarlo nell'atto introduttivo.” (cfr.
Cass. 3022/2018).
Ebbene, sotto entrambi i profili innanzi evidenziati, la estrema carenza delle allegazioni deduttive in fatto formulate dall'attrice nel proposto atto introduttivo
(per tutto quanto innanzi già osservato), da un lato, non poteva esigere un particolarmente stringente onere di specifica contestazione da parte del CP_1 convenuto (neppure costituito, come sopra ricordato) e, dall'altro lato, non poteva essere sopperita dalla affastellata e cumulativa produzione documentale operata dalla istante, la quale non ha trovato corrispondenza alcuna in precise e specifiche deduzioni in fatto operate dalla stessa parte nei depositati atti processuali (sul piano deduttivo, prima ancora che probatorio), aventi quella necessaria funzione di precisamente individuare gli elementi costitutivi dei plurimi e cumulativi crediti azionati.
Nonostante la natura del tutto assorbente delle considerazioni che precedono, appare anche utile osservare che quand'anche esse volessero superarsi, nella specie la domanda attorea si è rivelata infondata anche per carenza di prova dei titoli negoziali e dei corrispondenti impegni di spesa posti a base dei plurimi crediti azionati.
n. 5020/2022 r.g.a.c. Pag. 6 di 15 N. 5020/2022 R.G.A.C.
In merito giova premettere che la giurisprudenza di legittimità della Suprema Corte ha storicamente sempre affermato sul punto che “Il principio per cui il giudice deve porre a base della sua decisione unicamente i fatti allegati dalle parti e l'altro per cui i fatti pacifici tra le parti non hanno bisogno di essere provati incontrano un limite allorquando la legge richiede per la prova di tali fatti un atto scritto "ad substantiam"” (cfr. in tal senso
Cass. 11765/2002; Cass. 11054/2001); e, ancora, “Quando per un contratto è richiesta la
Forma scritta ad substantiam, cioè la Forma ha funzione costitutiva, ed il contratto stesso è invocato come fonte di diritti ed obbligazioni fra i contraenti e non come semplice fatto storico influente sulla controversia, la prova della esistenza e del suo contenuto non può essere fornita che mediante l'esibizione della scrittura, non essendo consentite nè la prova testimoniale, nè quella presuntiva, nè la stessa confessione della parte.” (cfr. Cass.
3395/1969).
Ora, nella specie, costituisce principio generale, assolutamente pacifico tanto in giurisprudenza (di merito e di legittimità), quanto in dottrina, quello in virtù del quale tutti i contratti stipulati dalla UB IO (anche quando essa agisca iure privatorum) richiedono la forma scritta ad substantiam, non potendo a tal fine venire in rilievo la deliberazione dell'organo collegiale dell'ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, l'appalto o la fornitura, ovvero qualsiasi altra stipulazione a contenuto negoziale, ove tale deliberazione (costituente atto interno preparatorio del negozio) non risulti essersi tradotto in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguire ed al compenso da corrispondere (cfr., ex multis, Cass., 28.9.2010, n. 20340;
Cass., 5.3.2004, n. 5234; Cass., 6.2.2004, n. 2289; Cass., 3.2.2004, n. 1929; Cass.,
19.12.2003, n. 19562; Cass., S.U., 27.7.1982, n. 4284), irrilevante appalesandosi, tra l'altro, qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi (Cass., 4.9.2009, n. 19209; Cass., 26.3.2009, n.
7297).
Tale principio trova la propria giustificazione non solo in norme positive di legge
(cfr. R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, recante "Nuove disposizioni sull'IO del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato" e R.D. 23 maggio 1924 n.827, recante "Regolamento per l'IO del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”), nonché in ragioni di ordine generale attinenti all'interesse della UB
IO ed al suo modo di comportarsi in genere (secondo i principi di trasparenza ed imparzialità di cui all'art. 97 Cost.), ma anche in considerazioni di carattere prettamente logico-pratico: non è concepibile, infatti, che un procedimento che prevede tutta una serie di atti scritti (autorizzazioni, pareri, etc.) possa poi concludersi con una stipulazione orale. A ciò si aggiunga, inoltre, che, in ogni caso, la stipulazione del contratto deve essere sottoposta, una volta perfezionatasi, ad un controllo — anche particolarmente penetrante — da parte dei deputati organi n. 5020/2022 r.g.a.c. Pag. 7 di 15 N. 5020/2022 R.G.A.C.
amministrativi; controllo che non potrebbe prescindere dall'esistenza di un atto avente proprio la forma scritta.
I principi suddetti sono stati altresì chiariti dal Supremo Organo di nomofilachia (cfr.
Cass., S.U., 10.6.2005, n. 12195), il quale ha definitivamente precisato che al fine di potere agire ex contractu nei confronti della P.A. occorre la produzione — per l'appunto — del contratto da cui possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da svolgersi, al compenso da corrispondersi (cfr. anche, ex plurimis, Cass., 4.12.2003, n. 18540;
Cass., 16.10.1999, n. 11687; Cass., 14.3.1998, n. 2772), nonché ai mezzi per far fronte agli oneri assunti con la deliberata contrattazione. Per altro verso, inoltre, la giurisprudenza di legittimità è granitica nel chiarire come ai fini dell'ottenimento del pagamento di quanto asseritamente dovuto dall'Ente in forza di un contratto stipulato iure privatorum, è da escludersi che la sussistenza del requisito di validità della forma scritta possa essere ricavata aliunde, ossia attraverso la produzione di altri documenti che non costituiscono il contratto, ma lo presuppongono (cfr.
Cass.1.2.2010, n. 2312; Cass., 27.1.2010, n. 1741; Cass., 3.2.2004, n. 1929), dal che è dato derivarsi che la produzione del contratto stesso costituisce onere probatorio assolutamente preliminare della parte che basa su quell'accordo la propria domanda.
A ciò aggiungasi che l'attuale formulazione dell'art. 191, comma 1, D.Lgs 267/2000
(c.d. T.U.E.L.) prevede espressamente che “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e
l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5.”. Di talché
l'assunzione di beni e servizi senza il rispetto dei menzionati cogenti obblighi (che attendono, peraltro, al necessario rispetto dei vincoli di finanza pubblica trovano, peraltro, un diretto fondamento costituzionale) giammai potrebbe obbligare l'
[...]
, tanto che il comma 4 del citato art. 191 T.U.E.L. prevede, in questi casi, Parte_5 che “Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura.”.
Ciò precisato, nella specie, parte attrice, non solo sul piano meramente deduttivo non risulta aver in alcun modo univocamente ricollegato i precisi crediti cumulativamente enunciati in citazione (e oggetto delle affastellate fatture prodotte in atti) ai precisi e necessari titoli negoziali giustificativi, ma anche sul piano strettamente probatorio non risulta aver prodotto in atti tali necessari titoli contrattuali corredati delle necessarie delibere di impegno di spesa da parte dell'Ente locale convenuto.
In merito, giova evidenziare che le regole sancite dal richiamato art. 191 T.U.E.L. sono poste a presidio dei principi costituzionali di buon andamento, trasparenza e imparzialità dell'agire pubblicistico (cfr. art. 97 Cost.) e che l'onere imposto in capo al n. 5020/2022 r.g.a.c. Pag. 8 di 15 N. 5020/2022 R.G.A.C.
privato (oltre che alla P.A.) di rispettare tali regole trova piena e ragionevole giustificazione in tali principi, posti a tutela della corretta gestione della res publica e, dunque, di un interesse pubblico posto a beneficio dell'intera collettività, il quale, in quanto tale, prevale sull'interesse economico individualistico ed egoistico del singolo privato che pretenda avere ragioni creditorie nei confronti della P.A. al di fuori del rigoroso rispetto di tali regole pubblicistiche.
Alla luce di quanto precede, dunque, e proprio per la tutela di interessi pubblici dotati di rango costituzionale, costituisce onere tutt'altro che irragionevole per il privato che pretenda il pagamento di obbligazioni ex contractu assunte da una P.A. quello di dimostrare la sussistenza del titolo negoziale avente la necessaria forma scritta ad substantiam e della copertura finanziaria di spesa nel relativo bilancio dell'Ente (che costituiscono gli elementi minimi essenziali e necessari per contrattare con la P.A., la quale non può di certo assumere obbligazioni ad nutum). Del resto, la normativa in esame prevede anche che qualora tale copertura finanziaria manchi, il privato contraente rimane tutt'altro che privo di tutela, potendo far valere l'obbligazione nei confronti del pubblico funzionario o dipendente che ha consentito la fornitura in spregio alle richiamate regole dell'agire pubblico.
Si rammenti, infatti, che l'immedesimazione organica tra e persona fisica che lo CP_2 rappresenta è recisa dalla manifesta illiceità della condotta di quest'ultimo, che non può porre in capo all'Ente rappresentato obbligazioni assunte in totale spregio delle regole dettate in tema di contabilità pubblica.
Mette conto ancora osservare sul punto che anche quand'anche si volesse ritenere che una parte delle obbligazioni dedotte in lite siano sorte ex lege (poichè eseguite nell'ambito del c.d. regime di salvaguardia), si è pur sempre dinanzi a una spesa da parte dell'ente locale per l'acquisizione di beni o servizi, per cui è sempre necessario che detta acquisizione, per quanto derivi direttamente da una prescrizione legale, avvenga nel rispetto delle regole sulla contabilità pubblica, proprio perché (occorre ribadirlo) rispondenti ai principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento e strumentali al controllo diffuso sulla spesa pubblica.
Peraltro, non è di secondaria importanza l'osservazione (che va anch'essa ribadita) che parte attrice, nell'azionare cumulativamente una serie affastellata di fatture
(oggetto di una pluralità di atti di cessione che parte attrice si è limitata a riversare in atti senza neppure una precisa indicazione intelligibile e univoca che ricollegasse ognuna di tali cessioni ai crediti azionati, altrettanto cumulativamente e in modo indistinto, in giudizio), non risulta aver fatto neppure distinzione alcuna tra i crediti eventualmente nascenti da rapporti di fornitura generati in regime di salvaguardia e quelli, invece, scaturiti da rapporti contrattuali “ordinari”; in ogni caso, né per gli uni né per gli altri l'attrice risulta aver prodotto in atti alcun impegno di spesa.
n. 5020/2022 r.g.a.c. Pag. 9 di 15 N. 5020/2022 R.G.A.C.
Rispetto a detto ultimo aspetto, inoltre, occorre rammentare che, come chiarito dalla
Suprema Corte, “l'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa” (cfr. Cass. 33768/2019). Se, dunque, l'impegno contabile è fondamentale al punto che in sua assenza sia la deliberazione che il contratto sono nulli, esso va considerato come elemento costitutivo del diritto (come nel caso del documento scritto in caso di contratti aventi forma scritta ad substantiam), con onere probatorio della sua esistenza ricadente in capo alla parte attrice. L'impegno di spesa, in altri termini, è fatto non estintivo, impeditivo o modificativo, bensì costitutivo del diritto fatto valere, per cui spetta a chi vuol far valere quest'ultimo provarne l'esistenza e non al convenuto dimostrarne l'assenza.
Va anche precisato che, proprio in virtù della ratio sottesa alla normativa richiamata,
l'esistenza di detta documentazione pubblicistica non può essere provata mediante mere presunzioni. Come già osservato, infatti, trattasi di atto pubblico rispondente all'esigenza di assicurare l'imparzialità, la trasparenza e il buon andamento dell'attività pubblica e, dunque, a valori fondamentali di carattere costituzionale che non possono in alcun modo essere elisi. Se, dunque, è questa la ratio sottesa, ne deriva, quale conseguenza, che perché possa emanarsi una pronuncia di condanna si deve essere certi dell'esistenza dell'impegno contabile. Diversamente ragionando, infatti, potrebbe sussistere il concreto rischio che attraverso una sentenza di condanna si possa giungere, per via giurisdizionale, a porre in capo all'Ente locale spese che mai risultano aver rispettato la imperativa procedura contabile prevista per legge.
Né la prova può dirsi raggiunta dalla non contestazione o dal parziale pagamento.
Per quanto riguarda la non contestazione, già si è detto in precedenza, alle cui considerazioni va aggiunto, altresì, che, proprio in virtù di tutto quanto esposto in relazione alla ratio sottesa all'art. 191, comma 1, T.U.E.L., essa non può trovare applicazione nella specie, poiché la necessaria prova per iscritto e del contratto e dell'impegno di spesa non consente di realizzare quell'effetto di relevatio ab onere probandi sotteso al menzionato principio.
Quanto ai pagamenti dedotti da parte attrice, essi non sono invocabili quale ratifica per facta concludentia, sia perché di comportamento concludente non può parlarsi di fronte ad atti da provarsi per iscritto, sia perché l'impegno contabile deve necessariamente risultare da atti pubblici, non potendosi reputare esistente in via di fatto mediante accettazione delle forniture, non contestazione del titolo o condotta stragiudiziale o giudiziale astrattamente incompatibile con la mancanza del relativo provvedimento pubblicistico.
n. 5020/2022 r.g.a.c. Pag. 10 di 15 N. 5020/2022 R.G.A.C.
Alla base di quanto richiesto dall'art. 191 comma 1 d.lgs. 267/2000, in altri termini, vi sono esigenze pubblicistiche che vanno necessariamente salvaguardate per cui chi ha intenzione di ottenere una pronuncia di condanna nei confronti di un ente locale deve necessariamente premunirsi e produrre i corrispondenti atti pubblici.
Ciò posto, va precisato che l'erogazione delle prestazioni in regime di salvaguardia, sebbene possa giustificare una deroga alle norme che impongono il requisito della forma scritta per i contratti della pubblica amministrazione, di certo non esclude l'applicabilità alla fattispecie in esame dei principi generali posti a tutela dell'interesse pubblico all'equilibrio economico e finanziario degli enti locali;
norme
— come innanzi già ampiamente precisato — di portata certamente imperativa e che non trovano eccezione alcuna — né legale, né per via interpretativa — nel caso di specie (come di recente chiarito anche dalla Corte d'Appello di Napoli, in casistica del tutto analoga a quella qui in esame, ove, nel ribadire l'inderogabilità della normativa in discorso, il Collegio investito del gravame sul punto espressamente argomentava: “Parimenti non assume rilievo ai fini della decisione la circostanza, anch'essa pacifica, che l'erogazione, nel caso di specie, fosse avvenuta in regime di salvaguardia. Detta circostanza, infatti, può comportare, quale conseguenza, che non si richieda la necessaria presenza di un contratto in forma scritta ad substantiam, in quanto trattasi di obbligazione ex lege, ma non anche che si possa prescindere, come sostenuto dall'appellante, dall'ulteriore documentazione richiesta dall'art. 191 citato, che risponde, come detto, a esigenze di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'amministrazione ex art. 97 Cost. In altri termini, anche quando la fonte dell'obbligazione è legale, la disposizione di cui all'art. 191 citato va rispettata poiché alla base della stessa vi sono imprescindibili
e preminenti esigenze pubblicistiche e considerato che il creditore, anche in questo caso, non appare sprovvisto di tutela ai sensi del 4 comma dell'art. citato. La mancanza di prova in ordine all'impegno di spesa e alla copertura finanziaria della somministrazione de qua, il cui onere, in quanto elemento costitutivo della pretesa, è a carico della comporta l'infondatezza della domanda di pagamento, come in maniera corretta e CP_3 condivisibile statuito dal Tribunale.” — cfr. Corte Appello Napoli, sentenza, 30/10/2024,
n. 4361 — ).
Si rammenti, inoltre, che l'art. 1262 c.c. prevede espressamente che il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso e, nel caso di crediti nascenti da contratti stipulati con una UB IO
e — come nella specie — con un Ente Locale, in forza dei disposti normativi e dei principi costituzionali innanzi illustrati, il contratto avente la necessaria forma scritta ad substantiam e la relativa delibera di impegno di spesa costituiscono certamente
“documenti probatori” del credito ceduto, la cui mancanza non può di certo giovare al cessionario che agisca giudizialmente per farlo valere. Del resto, si ingenererebbe una inammissibile e ingiustificata disparità di trattamento (oltre che un facile aggiramento delle norme innanzi illustrate) se si consentisse al cessionario di giovare n. 5020/2022 r.g.a.c. Pag. 11 di 15 N. 5020/2022 R.G.A.C.
di un regime probatorio semplificato e meno stringente rispetto a quello ordinariamente preteso dal cedente di un tal tipo di crediti.
In forza di quanto sinora esposto non solo il credito direttamente contrattuale non può essere riconosciuto, ma anche tutti quelli a esso consequenziali, quali gli interessi di mora, anatocistici, nonché l'importo di cui all'art. 6, D.Lgs. 231/2002 per il mancato pagamento delle fatture costituenti la già menzionata sorte capitale. Trattasi, infatti, di poste direttamente consequenziali a crediti non ancora pagati e che, invece, per poter essere riconosciuti è necessario che a monte o sia stato già adempiuto il pagamento della sorta capitale o quest'ultima sia stata giudizialmente riconosciuta quale dovuta.
Va, infine, disattesa, anche la domanda subordinata ex art. 2041 c.c. proposta da parte attrice.
In primis occorre tener presente che l'azione di ingiustificato arricchimento può essere esperita nei confronti dell'arricchito da chi ha subito il depauperamento, il quale deve essere corrispondente e relazionato all'arricchimento stesso. Ebbene, in virtù proprio della prospettazione di parte attorea, gli unici soggetti che possono ritenersi depauperati sono solo le società cedenti il credito e non già il cessionario. Sono i primi, infatti, che hanno provveduto alla presunta fornitura, per cui sono solo dette società che potrebbero, astrattamente, lamentare di aver ricevuto un depauperamento. L'odierna attrice, di contro, deducendo di essersi resa cessionaria dei relativi crediti è succeduta, tutt'al più, nella posizione creditoria dei cedenti nascente dai relativi contratti, ma non può ritenersi succeduta all'intero rapporto obbligatorio né tantomeno può ritenersi surrogata nel proporre un'azione di ingiustificato arricchimento che nulla ha a che vedere con la natura negoziale del credito ceduto.
In secondo luogo, come noto, la misura dell'indennizzo dovuto ex art. 2041 c.c., è pari alla minor somma tra l'arricchimento dell'accipiens e l'impoverimento del solvens.
I criteri con i quali debba essere calcolato l'indennizzo dovuto all'impoverito, ai sensi dell'art. 2041 c.c., per lunghi anni hanno dato adito a contrasti giurisprudenziali.
Per dirimere tali contrasti sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, le quali, con la decisione n. 23385 del 11/09/2008 (smentendo, peraltro, precedenti pronunce di legittimità anche richiamate da parte attrice), hanno definitivamente affermato che l'interpretazione corretta è quella "che esclude dal calcolo dell'indennità richiesta per la diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore di una prestazione in virtù di un contratto invalido, quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace".
n. 5020/2022 r.g.a.c. Pag. 12 di 15 N. 5020/2022 R.G.A.C.
La suddetta sentenza con argomenti storici, comparatistici ed esegetici — che questo
Giudice pienamente condivide — ha, con ampia motivazione, dimostrato per quali ragioni la opposta tesi sia insostenibile.
Dall'affermazione secondo cui l'indennizzo dovuto all'impoverito, ai sensi dell'art. 2041 c.c., non possa comprendere il lucro (ovvero l'utile di impresa) che questi avrebbe realizzato se il contratto stipulato con la P.A. fosse stato valido ed efficace, la giurisprudenza successiva ha tratto il necessario corollario secondo cui l'impoverimento non può essere determinato sulla base della somma oggetto di offerta economica (e di richiesta di corrispettivo) da parte dell'impresa che abbia reso la prestazione in favore dell'Ente e che risulta essere ovviamente comprensiva anche dell'utile di impresa a favore della stessa offerente. Riconoscere all'impresa le stesse somme oggetto di offerta economica equivarrebbe, infatti, ad accordarle un indennizzo esattamente pari a quanto essa avrebbe avuto diritto di pretendere dalla
P.A. nell'ipotesi di stipula d'un contratto valido ed efficace (cfr. Cass., Sez. U,
Sentenza n. 1875 del 27/01/2009; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3905 del 18/02/2010; Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 23780 del 07/11/2014).
Tornando al caso di specie, parte attrice, alla stregua del principio affermato dalle
Sezioni Unite, avrebbe dovuto, quindi, dedurre e dimostrare il valore del vantaggio acquisito dall'Ente convenuto per effetto delle prestazioni svolte in suo favore, nonché il costo sostenuto per lo svolgimento della medesima prestazione.
Di contro, come espressamente evincibile dall'atto di citazione introduttivo del giudizio, nel richiedere a titolo di indennizzo da ingiustificato arricchimento la stessa ed identica somma già richiesta, in via principale, a titolo di corrispettivo contrattuale (che, evidentemente, comprende anche l'utile d'impresa e che, in entrambi i casi, parte attrice risulta aver calcolato anche addirittura comprensiva di
IVA), l'istante risulta aver operato l'inammissibile commistione che la Suprema Corte ha voluto escludere. In altri termini, i fatti costitutivi su cui si poggia l'indennizzo da ingiustificato arricchimento sono radicalmente differenti rispetto a quelli su cui si poggia una domanda di adempimento contrattuale, ed il rigetto della domanda con riguardo al primo titolo non comporta automaticamente l'accoglimento della domanda in relazione al secondo titolo (quasi che si trattasse di una semplice questione di nomen iuris formale sotto il quale sussumere un medesimo corrispettivo).
Nè la questione che precede attiene esclusivamente e squisitamente al solo quantum della domanda proposta.
Ed invero, il riconoscimento di somme a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. avrebbe presupposto una puntuale deduzione e dimostrazione da parte dell'attrice di precise circostanze di fatto ulteriori, idonee a correttamente determinare i rispettivi ammontari dell'arricchimento conseguito dalla convenuta e n. 5020/2022 r.g.a.c. Pag. 13 di 15 N. 5020/2022 R.G.A.C.
del depauperamento subito dall'attrice (da, poi, porre in raffronto tra loro), che quest'ultima non risulta aver assolto.
A ciò si aggiunga che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità della
Suprema Corte, l'azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. è sì azione di giustizia commutativa, volta a ripristinare un'equità violata, è sì l'epicentro della tutela restitutoria in caso di spostamenti di ricchezza non giustificati, ma è anche norma di chiusura a carattere sussidiario che arriva laddove gli altri strumenti abbiano fallito e non vi è dubbio che tale sussidiarietà vada accertata in astratto e non in concreto.
La stessa Suprema Corte, d'altronde, ha affermato che “l'azione di arricchimento senza causa, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., ha carattere sussidiario e, quindi, non è proponibile quando il danneggiato può esercitare azioni tipiche per farsi indennizzare del pregiudizio subito;
la valutazione dell'esistenza delle altre azioni va effettuata in astratto, prescindendo dall'esito concreto delle stesse” (cfr. Cass. 20747/2007).
Ciò precisato, nella specie manca radicalmente il menzionato requisito della sussidiarietà in astratto, poiché non si è dinanzi a un'ipotesi per la quale manchi sin dall'inizio un rapporto (inesistenza), bensì in una circostanza in cui il credito non può essere riconosciuto per tutto quanto sinora esposto.
In altri termini, l'azione contrattuale era astrattamente attivabile, ma, in concreto, essa è da rigettare per mancata prova e del contratto e della sussistenza dell'impegno contabile. Inoltre, ancora in astratto, al creditore competevano almeno altre due azioni, quali lo strumento tutelativo previsto dall'art. 191, comma 4, D. Lgs. 267/2000
e (come chiarito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 295 del 1997) l'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. esercitabile dal contraente privato "utendo iuribus" del funzionario (o amministratore) suo debitore per l'azione 2041 c.c. che quest'ultimo avrebbe nei confronti della P.A..
La stessa Corte di Cassazione, d'altronde, ha precisato che la “impossibilità di esperire nei confronti del l'azione di arricchimento senza causa, stante il difetto del necessario CP_1 requisito della sussidiarietà - si ha in tutti i casi in cui manchi una valida ed impegnativa obbligazione dell'ente locale, e quindi anche quando, approvata dal la proposta di CP_1 conferimento dell'incarico professionale, questa non sia seguita dalla stipulazione del contratto nelle forme di legge, e, in mancanza del prescritto impegno contabile, l'esecuzione di fatto del rapporto sia stata tuttavia consentita dall'amministratore o dal funzionario” (cfr.
Cass. 15296/2007).
In virtù di tutto quanto esposto, pertanto, le domande attoree vanno tutte rigettate.
Attesa la contumacia della parte convenuta, nulla è alla stessa dovuto da parte attrice a titolo di spese di lite, in quanto, come chiarito in più occasioni dalla Corte di
Cassazione, la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., si fonda n. 5020/2022 r.g.a.c. Pag. 14 di 15 N. 5020/2022 R.G.A.C.
sull'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
essa, pertanto, non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, che non ha espletato alcuna attività processuale, per cui abbia sopportato spese delle quali debba essere rimborsato e non potendosi arricchire in danno della controparte (cfr. Cass. 24750/2013; Cass. 13491/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
RI IE, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5020/2022
R.G.A.C., avente ad oggetto: “Cessione dei crediti”, pendente tra – Parte_1 attrice – e – convenuta – , ogni contraria istanza Controparte_1 disattesa e domanda e questione assorbita, così provvede:
1. rigetta integralmente le domande attore, per le ragioni di cui in motivazione;
2. nulla per le spese.
Così deciso in Aversa, 29/10/2025
IL GIUDICE
(dott. RI IE)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 5020/2022 r.g.a.c. Pag. 15 di 15