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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 18/02/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1108/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Costanza Perri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
, nata a [...] il [...], residente a [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata ed assistita, in forza di mandato depositato nel fascicolo C.F._1
informatico in allegato al ricorso ex art. 281 decies c.p.c., dall'Avv. Davide Conti (C.F.
- PEC: ) del Foro di Ferrara, presso e C.F._2 Email_1
nello studio del quale in Ferrara, Via Mentana n. 4/a, ha eletto domicilio
ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del sindaco pro tempore, con sede in Ferrara, Controparte_1 P.IVA_1
Piazza Municipio n. 2, elettivamente domiciliata in Trento, Via del Brennero n. 139 presso lo studio dell'Avv. Andrea Girardi (C.F. , che lo rappresenta e difende in forza di procura C.F._3
alle liti depositata nel fascicolo informatico in allegato alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
OGGETTO: Azione di risarcimento danno alla persona da cose in custodia
CONCLUSIONI:
le conclusioni di parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ferrara, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, - accertare e dichiarare il nesso causale tra il danno subito dalla ricorrente nel sinistro del 10.9.21 e la “buca” non segnalata e non visibile e che questo sia da imputare al CP_1
; - accertare e dichiarare il danno biologico, danno morale e spese subiti da
[...] Parte_1 nell'importo come quantificato in atti o minor somma stabilita di giustizia;
e, pertanto, - condannare il
, in persona del Sindaco pro tempore al risarcimento integrale del danno biologico, Controparte_1
pagina 1 di 10 danno morale ed al rimborso delle spese sostenute. Si chiede la liquidazione del compenso e delle spese sostenute ai sensi degli artt. 75 e 133 D.P.R. 115/2002, in considerazione del fatto che l'attrice è ammessa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara al Patrocinio a Spese dello Stato in data
7.2.23 al n. 18”.
Le conclusioni di parte convenuta: “In via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata: ridurre il risarcimento eventualmente spettante a parte attrice tenuto conto, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., del concorso di colpa della stessa nella causazione del sinistro;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge, con distrazione delle spese x art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, con rimborso delle spese di CTU che sono state anticipate da parte convenuta in seguito all'ordinanza dd.
11.09.2024”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 2 maggio 2023, ritualmente notificato insieme al decreto di fissazione udienza, conveniva in giudizio il in persona Parte_1 Controparte_1
del sindaco pro tempore, al fine di farne accertare la responsabilità per il sinistro verificatosi in data 10 settembre 2021 ed ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniale e non patrimoniale, asseritamente subiti e quantificati in complessivi 31.310,82 euro, vinte le spese di lite.
A sostegno della domanda l'attrice esponeva di essere caduta mentre stava percorrendo, a bordo della propria bicicletta elettrica, la pista ciclabile di Corso del Popolo con direzione Barco, a causa di una buca presente sulla pista in corrispondenza del civico 82, non segnalata e non visibile, se non all'ultimo momento, in quanto la segnaletica posta sul marciapiede era stata spostata contro il muro. Lamentava di aver riportato gravi lesioni e postumi invalidanti. Qualificava la responsabilità del convenuto CP_1
quale responsabilità extracontrattuale oggettiva ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Il costituitosi tempestivamente, nel chiedere il rigetto delle domande attoree e, in via Controparte_1 subordinata, l'accertamento della responsabilità concorrente di per la verificazione del Parte_1
sinistro, deduceva ed eccepiva:
1. l'assenza di prova di un nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo;
2. la presenza di segnaletica e, perciò, l'inesistenza di insidie o trabocchetti;
3. La negligenza dell'attrice che, peraltro, “conosceva perfettamente, da tempo, il luogo dell'asserito sinistro, in quanto la stessa risiede dal 2014 in piazza Bruno Buozzi n. 62, come attesta l'allegata scheda anagrafica (doc.
2), che dista soli 500 m da Corso del Popolo n. 82”, e che “vi transitava regolarmente per recarsi al lavoro”, con conseguente efficienza causale esclusiva della relativa condotta nella produzione pagina 2 di 10 dell'evento lesivo, ovvero di concorso di colpa nella causazione del sinistro ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Concessi i termini per il deposito di memorie integrative, la causa veniva istruita mediante l'assunzione di prove orali e l'espletamento di C.T.U. medico legale.
All'esito dell'istruttoria il giudice formulava alle parti una proposta conciliativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 185 bis c.p.c., che veniva accettata dalla sola difesa di parte attrice.
All'udienza del 12 febbraio 2025 la causa veniva, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, come in epigrafe trascritte, previa assegnazione di termini per il deposito di memorie conclusive.
***
La domanda di parte attrice è fondata e merita, pertanto, accoglimento nei limiti e per le ragioni che seguono.
Giova premettere che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, nel senso che si configura a prescindere da un accertamento della condotta e della colpevolezza del custode, essendo sufficiente che sussista un nesso eziologico tra la cosa custodita ed il danno subito (cfr. Cass., 19 febbraio
2008, n. 4279: “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod.
civ. ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso
causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode
e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza”; cfr. altresì Cass., 09 novembre 2005, n. 21684 e Cass.,
06 aprile 2004, n. 6753).
In particolare, essa trova fondamento sul rischio, gravante sul custode, per i danni che potrebbero essere prodotti dalla res (cfr. Cass., 20 ottobre 2005, n. 20317: “In tema di danni da cose in custodia, il profilo
del comportamento del custode è estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui
all'art. 2051 cod. civ. ed il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode
per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito”).
La prova fornita dall'attrice del nesso di causalità determina, dunque, una presunzione di responsabilità,
che può essere superata dalla convenuta, quale custode della cosa, solo dimostrando che il fatto si sia verificato per un caso fortuito (sull'onere dell'attore, cfr. Cass., Ord., 10 giugno 2020, n. 11096: “il
danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o
insufficiente manutenzione della cosa in custodia, o di sue pertinenze, invocando la responsabilità del
pagina 3 di 10 custode è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni
subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto. Tale prova consiste nella
dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e della relativa derivazione dalla cosa in custodia, e
può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza
di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno”; sull'onere del convenuto, cfr. Cass., Ord., 12 maggio 2020, n. 8811: “la responsabilità ex art. 2051 c.c. impone al custode, presunto responsabile, di
fornire la prova liberatoria del fortuito e ciò in ragione sia degli obblighi di vigilanza, controllo e
diligenza, in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire e impedire la
produzione dei danni a terzi, sia in ossequio al principio cd. della vicinanza della prova, in modo da
dimostrare che il danno si è verificato in maniera né prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso”).
Ciò detto, si evidenzia come nel caso di specie non vi sia stata alcuna contestazione, neppure generica,
dell'esistenza di una buca sulla pista ciclabile che l'attrice ebbe a percorrere, in sella alla propria bicicletta elettrica, la mattina del 10 settembre 2021.
Non si pone, pertanto, questione in merito all'esistenza di una insidia sul teatro del sinistro.
Ciò che il ha, invece, contestato è l'esistenza della prova del nesso causale fra la cosa in custodia CP_1
e l'evento lesivo.
Le prove orali assunte nel corso del giudizio hanno dimostrato il contrario.
Ed invero, il teste , sentito all'udienza del 28 febbraio 2024, ha dichiarato di aver visto Tes_1
la mattina del 10 settembre 2021, attorno alle ore 07,00, cadere dalla bicicletta mentre Parte_1
la stessa stava procedendo sulla pista ciclabile lungo Corso Popolo in direzione Barco. Ha precisato di averla vista cadere a terra dopo che la ruota anteriore della bicicletta era finita in una buca non segnalata:
la segnaletica era stata spostata contro il muro, perciò la buca non era visibile se non all'ultimo momento.
Il teste ha ulteriormente precisato: “Io quel giorno ero a piedi, stavo portando a spasso il mio cane, ero
in quel pezzo di strada e ho visto la sig.ra che si stava dirigendo in bicicletta verso zona Barco ed Pt_1
è caduta a terra. Non ho visto l'intera scena e non posso dire se la sig.ra abbia tentato di schivare la buca, ma è evidente che la sig.ra si è fatta male cadendo. Al tempo io vivevo in quella zona”.
pagina 4 di 10 Rende ulteriormente verosimile la ricostruzione dei fatti delineata dall'attrice – dunque, la circostanza che la stessa sia caduta a causa della buca presente sulla pista ciclabile – quanto precisato dal teste Tes_2
sul fatto che quella buca era presente già da diversi mesi ed era sempre stata segnalata mediante
[...]
una transenna;
al tempo il teste lavorava nella pizzeria d'asporto in Corso del Popolo al civico 74, quindi in prossimità del teatro dell'occorso; proprio la mattina del 10 settembre 2021, mentre si stava recando al lavoro per scaricare la spesa, il teste aveva notato che la transenna era spostata e appoggiata contro il muro. Il teste ha precisato di ricordare tale circostanza perché in seguito seppe quanto verificatosi ai danni della sig.ra Dopo circa un mese dall'accaduto la buca era stata messa in sicurezza con tre Pt_1
transenne, un nastro per tenerle unite, sacchi di sabbia intorno per tenerle ferme, luci ed un cartello per segnalarne la presenza. Un mese e mezzo dopo la buca era stata definitivamente riparata.
Corroborano la ricostruzione dinamica dei fatti operata dall'attrice anche le fotografie prodotte in atti
(cfr. doc. 11 di parte attrice) e i risultati della consulenza tecnica d'ufficio.
Le fotografie mostrano l'effettiva presenza di una buca piuttosto profonda al margine della pista ciclabile.
Gli esiti della relazione tecnica del C.T.U., Dr.ssa hanno confermato che: “l'analisi Persona_1
dell'evento lesivo occorso alla sig.ra porta ad esprimere un giudizio di efficienza traumatica e Pt_1
compatibilità tra le lesioni emerse nel corso dell'iter clinico e l'evento lesivo patito in data 10 settembre
2021. In particolare, pur con i limiti intrinsecamente connessi alla riproducibilità schematica di
qualsivoglia lesività traumatica, la sollecitazione traumatica occorsa nell'evento in esame risulta adeguata, in termini di idoneità lesiva, per tipologia, intensità e distrettualità dell'energia meccanica applicata, all'induzione di traumatismo: - contusivo fratturativo della spalla sinistra produttivo di
frattura composta del trochite omerale associata a frattura intraspongiosa del collo e del terzo prossimale dell'omero; - contusivo dell'emitorace sinistro, produttivo di frattura composta della VI e
lievemente scomposta della VII costa. Pertanto, è possibile riconoscere la sussistenza del nesso di
causalità materiale fra il sinistro occorso in data 10 settembre 2021 e le lesioni patite dalla sig.ra
, riscontrate nell'iter clinico e responsabili, in via diretta ed esclusiva delle Parte_1
menomazioni obiettivate in sede di visita medico legale effettuata in data 13 giugno 2024” (cfr. pagg. 8
e 9 dell'elaborato tecnico).
Non appare, invece, condivisibile la tesi di parte convenuta, secondo la quale il nesso di causalità tra la pagina 5 di 10 cosa custodita ed il pregiudizio subito sarebbe interrotto – integrando un'ipotesi di caso fortuito - dal comportamento non diligente della danneggiata, che avrebbe dovuto prevedere la situazione di potenziale pericolo ed adottare le dovute cautele in quanto era solita percorrere tutti i giorni quello stesso tragitto e perciò era a conoscenza che lungo quel tratto di strada insisteva già da diversi mesi quell'insidia, peraltro sempre debitamente segnalata.
Per prima cosa si evidenzia che affinché vi sia caso fortuito è necessaria la sussistenza di un fatto causale non imputabile al custode, eccezionale, imprevisto, imprevedibile ed inevitabile (cfr. Cass., 10 giugno
2020, n. 11096 e Cass., 23 gennaio 2019, n. 1725).
Con particolare riferimento alla condotta della vittima, una parte della giurisprudenza ha ritenuto come essa possa integrare un'ipotesi di caso fortuito solo se “abnorme”, ovvero non prevedibile né evitabile dal custode usando la ordinaria diligenza (cfr. Cass., 1 febbraio 2018, n. 2481: “l'ente proprietario di una
strada si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente
connesse alla struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, fermo restando che su tale responsabilità
può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come
abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso
contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c.”; Cass., 29 luglio 2016, n. 15761),
divenendo causa esclusiva dell'evento (cfr. Cass., 25 maggio 1994, n. 5083: “In tema di responsabilità per
danni da cose in custodia il caso fortuito idoneo a superare la presunzione di responsabilità del custode può anche consistere
nel comportamento del danneggiato, allorché questo abbia costituito la causa esclusiva dell'evento dannoso, esistendo per il
danneggiato agevoli e valide condotte alternative idonee a scongiurare l'eventualità dell'accadimento dannoso”).
La circostanza che l'attrice si trovasse a percorrere l'unica pista ciclabile presente in loco non rappresenta certamente una condotta abnorme, né rivela un utilizzo improprio, anomalo od imprevedibile della cosa
(cfr. Cass., 4 dicembre 2012, n. 21727: “La responsabilità del custode, di cui all'art. 2051 cod. civ., è esclusa dalla condotta colposa della vittima, che abbia usato della cosa fonte di danno in modo anomalo ed imprevedibile”; Cass., 6 aprile 2006, n. 8106: “Non sussiste responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. per le cose in custodia, qualora il
danneggiato abbia fatto della cosa un uso improprio, cioè diverso rispetto a quello da ritenersi riconducibile alla sua
ordinaria destinazione”).
Inoltre, proprio la circostanza per cui quella buca era sempre stata segnalata con apposita transenna nei pagina 6 di 10 giorni prima avrebbe potuto verosimilmente indurre l'attrice, non trovandosi più davanti la segnaletica quella mattina, a ritenere che la strada fosse stata riparata, facendo così ragionevole affidamento sul fatto che la buca non fosse più presente.
La condotta della vittima, dunque, non configura un'ipotesi di caso fortuito, né integra un'ipotesi di responsabilità concorrente – ai sensi dell'art. 1227, I comma c.c. – con quella del custode.
In primo luogo, la danneggiata, che al momento della verificazione del sinistro si stava spostando in bicicletta, stava percorrendo una pista ciclabile, come l'ordinaria diligenza impone.
In secondo luogo, non vi erano strade alternative trattandosi dell'unica pista ciclabile lungo quel tratto di strada, perciò la scelta è stata la più adeguata e appropriata.
Il non ha allegato né provato quale via l'attrice avrebbe potuto seguire per evitare il tratto CP_1
pacificamente dissestato a causa della presenza della buca in questione.
Senza dubbio, la circostanza che l'attrice avrebbe potuto evitare la buca perché non poteva non essere a conoscenza della relativa presenza non giustifica l'eccezione formulata, non potendosi affermare che la diligenza media richiesta imponesse di prevedere che l'assenza della transenna o comunque del segnale di pericolo fosse dovuta alla circostanza che (forse) soggetti terzi, il giorno prima o durante la notte,
potevano averlo rimosso.
Né tale alternativa assolve il custode dai propri obblighi, tra i quali rientra quello di mantenere in buono stato il marciapiede/la pista ciclabile, specialmente perché strada percorsa dagli utenti con mezzi e perciò
più esposta al rischio di cadute.
Nemmeno può esimere la convenuta dalla responsabilità ex art. 2051 c.c. la circostanza che persone terze possano aver rimosso la transenna (mobile) poco prima dell'occorso: la diligenza del custode si sarebbe ragionevolmente dovuta spingere fino al fatto di prevedere questo rischio, posizionando una segnaletica non facilmente asportabile, come giustamente venne fatto anche se solo in seguito al sinistro in oggetto.
D'altronde, che la segnaletica (mobile) originariamente collocata sulla buca fosse inadeguata è
dimostrato dal fatto che “Solo dopo il sinistro è stato messo anche un cartello con transenne ed un nastro che le teneva unite, sacchi di sabbia e luci”, come dichiarato dal teste Tes_2
Da questo punto di vista, se la pericolosità dell'area fosse stata per i passanti prevedibile ed evitabile e se il danno subito dall'attrice – come asserito dal convenuto - fosse stato determinato dalla responsabilità
pagina 7 di 10 esclusiva (o quanto meno concorrente) della danneggiata che non avrebbe agito con l'opportuna diligenza, la parte convenuta non sarebbe intervenuta dopo l'evento, fissando e rendendo più visibile la segnaletica di sicurezza (anche con luci e sacchi di sabbia per terra), così impedire ad altre persone non solo di cadere nuovamente lungo quel tratto di strada, ma anche di asportare la segnaletica rendendo insicuro il transito sulla pista ciclabile.
Alla luce delle considerazioni svolte, non rileva il fatto che l'evento sia avvenuto alla luce del giorno, dal momento che le circostanze del caso non avrebbero comunque impedito all'attrice il rischio di cadere e provocarsi lesioni.
Per questi motivi
, non è applicabile il principio espresso dalla Suprema Corte con la pronuncia del 10 marzo 2021 n. 6554 (“in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del
danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma,
c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela,
riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da
parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel
dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso
eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”), citata dalla difesa del convenuto con memoria conclusiva, posto che nessuna condotta negligente o imprudente è addebitabile all'attrice – anche ai sensi dell'art. 1227 c.c. – nella realizzazione dell'evento.
Così accertato l'an debeatur, relativamente al danno non patrimoniale subito da , si Parte_1
condividono i risultati del consulente tecnico d'ufficio, dott.ssa ove è stato accertato un Persona_1
danno biologico di invalidità permanente del 7-8% (sette-otto per cento), comprensivo della componente dinamico-relazionale, coerente con quanto proposto dalla , dalle Controparte_2
usuali Guide di Valutazione, una inabilità temporanea parziale di 30 giorni al 75%, 30 giorni al 50% e pagina 8 di 10 40 giorni al 25%.
Il pregiudizio non patrimoniale – in applicazione delle tabelle di Milano, come recentemente novellate,
che soddisfano esigenze di uniformità di trattamento su base nazionale e che sono state espressamente adottate da questo Tribunale - viene pertanto quantificato in € 18.811,50.
Si è ritenuto di dover personalizzare nella misura del 25% l'importo previsto nelle tabelle con riferimento alla Invalidità Permanente, avuto riguardo alle conseguenze, anche di carattere interiore, subite da
, donna di 55 anni al tempo del sinistro che ha visto compromessa la propria capacità Parte_1
motoria.
Su dette somme competono poi gli interessi compensativi al tasso legale, calcolati sulla somma devalutata al momento del fatto e rivalutata anno per anno (conformemente a S.U. sentenza n.
1712/1995).
Relativamente al danno patrimoniale la C.T.U. ha valutato spese mediche e di assistenza, come documentate agli atti, per trattamenti riabilitativi congrui con l'evento traumatico patito dalla sig.ra
(cfr. spese mediche e/o di assistenza n.:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) per euro 1.214,35. Pt_1
A questo importo occorre aggiungere il costo dell'intervento del CTP, Dott. come da fattura Per_2
n. 113/2024 per € 610,00.
Come da documentazione depositata (cfr. doc. 14 allegato al ricorso), la ricorrente ebbe a ricevere dall' , a titolo di indennizzo del danno biologico, l'importo di € 5.555,24, essendosi trattato di CP_3
infortunio sul lavoro (in itinere); tale importo deve quindi essere decurtato dalla somma liquidata.
***
Le spese del giudizio, liquidate in base al D.M. n. 55/2014 nel dispositivo ai valori medi dello scaglione di riferimento, e quelle di C.T.U. già liquidate con decreto in data 11/09/2024, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Poiché la ricorrente è ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, il pagamento delle spese di lite da parte del resistente va disposto a favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 T.U. in materia di spese di giustizia,
a mente del quale “Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al
patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”.
pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Costanza Perri, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1108/2023 R.G., ogni domanda, eccezione, istanza o deduzione disattesa, così provvede:
A) CONDANNA il in persona del sindaco pro tempore, al risarcimento dei danni Controparte_1
patrimoniali e non patrimoniali subiti da , quantificati in € 20.000,00, oltre interessi Parte_1
in misura legale sulla somma liquidata, previamente riportata a valori del settembre 2021 in base agli indici ISTAT del costo della vita, e quindi rivalutata di anno in anno fino alla data della presente decisione.
B) CONDANNA il in persona del sindaco pro tempore, alla rifusione delle spese Controparte_1
del giudizio a favore di , quantificate per compensi professionali di avvocato in Parte_1
complessivi 5077,00, oltre alle spese generali al 15%, IVA (se dovuta) e CPA come per legge, con pagamento da eseguire a favore dello Stato.
C) PONE le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di parte convenuta.
D) RESPINGE nel resto.
Ferrara, 17 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Costanza Perri
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Costanza Perri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
, nata a [...] il [...], residente a [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata ed assistita, in forza di mandato depositato nel fascicolo C.F._1
informatico in allegato al ricorso ex art. 281 decies c.p.c., dall'Avv. Davide Conti (C.F.
- PEC: ) del Foro di Ferrara, presso e C.F._2 Email_1
nello studio del quale in Ferrara, Via Mentana n. 4/a, ha eletto domicilio
ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del sindaco pro tempore, con sede in Ferrara, Controparte_1 P.IVA_1
Piazza Municipio n. 2, elettivamente domiciliata in Trento, Via del Brennero n. 139 presso lo studio dell'Avv. Andrea Girardi (C.F. , che lo rappresenta e difende in forza di procura C.F._3
alle liti depositata nel fascicolo informatico in allegato alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
OGGETTO: Azione di risarcimento danno alla persona da cose in custodia
CONCLUSIONI:
le conclusioni di parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ferrara, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, - accertare e dichiarare il nesso causale tra il danno subito dalla ricorrente nel sinistro del 10.9.21 e la “buca” non segnalata e non visibile e che questo sia da imputare al CP_1
; - accertare e dichiarare il danno biologico, danno morale e spese subiti da
[...] Parte_1 nell'importo come quantificato in atti o minor somma stabilita di giustizia;
e, pertanto, - condannare il
, in persona del Sindaco pro tempore al risarcimento integrale del danno biologico, Controparte_1
pagina 1 di 10 danno morale ed al rimborso delle spese sostenute. Si chiede la liquidazione del compenso e delle spese sostenute ai sensi degli artt. 75 e 133 D.P.R. 115/2002, in considerazione del fatto che l'attrice è ammessa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara al Patrocinio a Spese dello Stato in data
7.2.23 al n. 18”.
Le conclusioni di parte convenuta: “In via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata: ridurre il risarcimento eventualmente spettante a parte attrice tenuto conto, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., del concorso di colpa della stessa nella causazione del sinistro;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge, con distrazione delle spese x art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, con rimborso delle spese di CTU che sono state anticipate da parte convenuta in seguito all'ordinanza dd.
11.09.2024”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 2 maggio 2023, ritualmente notificato insieme al decreto di fissazione udienza, conveniva in giudizio il in persona Parte_1 Controparte_1
del sindaco pro tempore, al fine di farne accertare la responsabilità per il sinistro verificatosi in data 10 settembre 2021 ed ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniale e non patrimoniale, asseritamente subiti e quantificati in complessivi 31.310,82 euro, vinte le spese di lite.
A sostegno della domanda l'attrice esponeva di essere caduta mentre stava percorrendo, a bordo della propria bicicletta elettrica, la pista ciclabile di Corso del Popolo con direzione Barco, a causa di una buca presente sulla pista in corrispondenza del civico 82, non segnalata e non visibile, se non all'ultimo momento, in quanto la segnaletica posta sul marciapiede era stata spostata contro il muro. Lamentava di aver riportato gravi lesioni e postumi invalidanti. Qualificava la responsabilità del convenuto CP_1
quale responsabilità extracontrattuale oggettiva ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Il costituitosi tempestivamente, nel chiedere il rigetto delle domande attoree e, in via Controparte_1 subordinata, l'accertamento della responsabilità concorrente di per la verificazione del Parte_1
sinistro, deduceva ed eccepiva:
1. l'assenza di prova di un nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo;
2. la presenza di segnaletica e, perciò, l'inesistenza di insidie o trabocchetti;
3. La negligenza dell'attrice che, peraltro, “conosceva perfettamente, da tempo, il luogo dell'asserito sinistro, in quanto la stessa risiede dal 2014 in piazza Bruno Buozzi n. 62, come attesta l'allegata scheda anagrafica (doc.
2), che dista soli 500 m da Corso del Popolo n. 82”, e che “vi transitava regolarmente per recarsi al lavoro”, con conseguente efficienza causale esclusiva della relativa condotta nella produzione pagina 2 di 10 dell'evento lesivo, ovvero di concorso di colpa nella causazione del sinistro ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Concessi i termini per il deposito di memorie integrative, la causa veniva istruita mediante l'assunzione di prove orali e l'espletamento di C.T.U. medico legale.
All'esito dell'istruttoria il giudice formulava alle parti una proposta conciliativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 185 bis c.p.c., che veniva accettata dalla sola difesa di parte attrice.
All'udienza del 12 febbraio 2025 la causa veniva, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, come in epigrafe trascritte, previa assegnazione di termini per il deposito di memorie conclusive.
***
La domanda di parte attrice è fondata e merita, pertanto, accoglimento nei limiti e per le ragioni che seguono.
Giova premettere che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, nel senso che si configura a prescindere da un accertamento della condotta e della colpevolezza del custode, essendo sufficiente che sussista un nesso eziologico tra la cosa custodita ed il danno subito (cfr. Cass., 19 febbraio
2008, n. 4279: “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod.
civ. ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso
causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode
e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza”; cfr. altresì Cass., 09 novembre 2005, n. 21684 e Cass.,
06 aprile 2004, n. 6753).
In particolare, essa trova fondamento sul rischio, gravante sul custode, per i danni che potrebbero essere prodotti dalla res (cfr. Cass., 20 ottobre 2005, n. 20317: “In tema di danni da cose in custodia, il profilo
del comportamento del custode è estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui
all'art. 2051 cod. civ. ed il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode
per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito”).
La prova fornita dall'attrice del nesso di causalità determina, dunque, una presunzione di responsabilità,
che può essere superata dalla convenuta, quale custode della cosa, solo dimostrando che il fatto si sia verificato per un caso fortuito (sull'onere dell'attore, cfr. Cass., Ord., 10 giugno 2020, n. 11096: “il
danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o
insufficiente manutenzione della cosa in custodia, o di sue pertinenze, invocando la responsabilità del
pagina 3 di 10 custode è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni
subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto. Tale prova consiste nella
dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e della relativa derivazione dalla cosa in custodia, e
può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza
di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno”; sull'onere del convenuto, cfr. Cass., Ord., 12 maggio 2020, n. 8811: “la responsabilità ex art. 2051 c.c. impone al custode, presunto responsabile, di
fornire la prova liberatoria del fortuito e ciò in ragione sia degli obblighi di vigilanza, controllo e
diligenza, in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire e impedire la
produzione dei danni a terzi, sia in ossequio al principio cd. della vicinanza della prova, in modo da
dimostrare che il danno si è verificato in maniera né prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso”).
Ciò detto, si evidenzia come nel caso di specie non vi sia stata alcuna contestazione, neppure generica,
dell'esistenza di una buca sulla pista ciclabile che l'attrice ebbe a percorrere, in sella alla propria bicicletta elettrica, la mattina del 10 settembre 2021.
Non si pone, pertanto, questione in merito all'esistenza di una insidia sul teatro del sinistro.
Ciò che il ha, invece, contestato è l'esistenza della prova del nesso causale fra la cosa in custodia CP_1
e l'evento lesivo.
Le prove orali assunte nel corso del giudizio hanno dimostrato il contrario.
Ed invero, il teste , sentito all'udienza del 28 febbraio 2024, ha dichiarato di aver visto Tes_1
la mattina del 10 settembre 2021, attorno alle ore 07,00, cadere dalla bicicletta mentre Parte_1
la stessa stava procedendo sulla pista ciclabile lungo Corso Popolo in direzione Barco. Ha precisato di averla vista cadere a terra dopo che la ruota anteriore della bicicletta era finita in una buca non segnalata:
la segnaletica era stata spostata contro il muro, perciò la buca non era visibile se non all'ultimo momento.
Il teste ha ulteriormente precisato: “Io quel giorno ero a piedi, stavo portando a spasso il mio cane, ero
in quel pezzo di strada e ho visto la sig.ra che si stava dirigendo in bicicletta verso zona Barco ed Pt_1
è caduta a terra. Non ho visto l'intera scena e non posso dire se la sig.ra abbia tentato di schivare la buca, ma è evidente che la sig.ra si è fatta male cadendo. Al tempo io vivevo in quella zona”.
pagina 4 di 10 Rende ulteriormente verosimile la ricostruzione dei fatti delineata dall'attrice – dunque, la circostanza che la stessa sia caduta a causa della buca presente sulla pista ciclabile – quanto precisato dal teste Tes_2
sul fatto che quella buca era presente già da diversi mesi ed era sempre stata segnalata mediante
[...]
una transenna;
al tempo il teste lavorava nella pizzeria d'asporto in Corso del Popolo al civico 74, quindi in prossimità del teatro dell'occorso; proprio la mattina del 10 settembre 2021, mentre si stava recando al lavoro per scaricare la spesa, il teste aveva notato che la transenna era spostata e appoggiata contro il muro. Il teste ha precisato di ricordare tale circostanza perché in seguito seppe quanto verificatosi ai danni della sig.ra Dopo circa un mese dall'accaduto la buca era stata messa in sicurezza con tre Pt_1
transenne, un nastro per tenerle unite, sacchi di sabbia intorno per tenerle ferme, luci ed un cartello per segnalarne la presenza. Un mese e mezzo dopo la buca era stata definitivamente riparata.
Corroborano la ricostruzione dinamica dei fatti operata dall'attrice anche le fotografie prodotte in atti
(cfr. doc. 11 di parte attrice) e i risultati della consulenza tecnica d'ufficio.
Le fotografie mostrano l'effettiva presenza di una buca piuttosto profonda al margine della pista ciclabile.
Gli esiti della relazione tecnica del C.T.U., Dr.ssa hanno confermato che: “l'analisi Persona_1
dell'evento lesivo occorso alla sig.ra porta ad esprimere un giudizio di efficienza traumatica e Pt_1
compatibilità tra le lesioni emerse nel corso dell'iter clinico e l'evento lesivo patito in data 10 settembre
2021. In particolare, pur con i limiti intrinsecamente connessi alla riproducibilità schematica di
qualsivoglia lesività traumatica, la sollecitazione traumatica occorsa nell'evento in esame risulta adeguata, in termini di idoneità lesiva, per tipologia, intensità e distrettualità dell'energia meccanica applicata, all'induzione di traumatismo: - contusivo fratturativo della spalla sinistra produttivo di
frattura composta del trochite omerale associata a frattura intraspongiosa del collo e del terzo prossimale dell'omero; - contusivo dell'emitorace sinistro, produttivo di frattura composta della VI e
lievemente scomposta della VII costa. Pertanto, è possibile riconoscere la sussistenza del nesso di
causalità materiale fra il sinistro occorso in data 10 settembre 2021 e le lesioni patite dalla sig.ra
, riscontrate nell'iter clinico e responsabili, in via diretta ed esclusiva delle Parte_1
menomazioni obiettivate in sede di visita medico legale effettuata in data 13 giugno 2024” (cfr. pagg. 8
e 9 dell'elaborato tecnico).
Non appare, invece, condivisibile la tesi di parte convenuta, secondo la quale il nesso di causalità tra la pagina 5 di 10 cosa custodita ed il pregiudizio subito sarebbe interrotto – integrando un'ipotesi di caso fortuito - dal comportamento non diligente della danneggiata, che avrebbe dovuto prevedere la situazione di potenziale pericolo ed adottare le dovute cautele in quanto era solita percorrere tutti i giorni quello stesso tragitto e perciò era a conoscenza che lungo quel tratto di strada insisteva già da diversi mesi quell'insidia, peraltro sempre debitamente segnalata.
Per prima cosa si evidenzia che affinché vi sia caso fortuito è necessaria la sussistenza di un fatto causale non imputabile al custode, eccezionale, imprevisto, imprevedibile ed inevitabile (cfr. Cass., 10 giugno
2020, n. 11096 e Cass., 23 gennaio 2019, n. 1725).
Con particolare riferimento alla condotta della vittima, una parte della giurisprudenza ha ritenuto come essa possa integrare un'ipotesi di caso fortuito solo se “abnorme”, ovvero non prevedibile né evitabile dal custode usando la ordinaria diligenza (cfr. Cass., 1 febbraio 2018, n. 2481: “l'ente proprietario di una
strada si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente
connesse alla struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, fermo restando che su tale responsabilità
può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come
abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso
contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c.”; Cass., 29 luglio 2016, n. 15761),
divenendo causa esclusiva dell'evento (cfr. Cass., 25 maggio 1994, n. 5083: “In tema di responsabilità per
danni da cose in custodia il caso fortuito idoneo a superare la presunzione di responsabilità del custode può anche consistere
nel comportamento del danneggiato, allorché questo abbia costituito la causa esclusiva dell'evento dannoso, esistendo per il
danneggiato agevoli e valide condotte alternative idonee a scongiurare l'eventualità dell'accadimento dannoso”).
La circostanza che l'attrice si trovasse a percorrere l'unica pista ciclabile presente in loco non rappresenta certamente una condotta abnorme, né rivela un utilizzo improprio, anomalo od imprevedibile della cosa
(cfr. Cass., 4 dicembre 2012, n. 21727: “La responsabilità del custode, di cui all'art. 2051 cod. civ., è esclusa dalla condotta colposa della vittima, che abbia usato della cosa fonte di danno in modo anomalo ed imprevedibile”; Cass., 6 aprile 2006, n. 8106: “Non sussiste responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. per le cose in custodia, qualora il
danneggiato abbia fatto della cosa un uso improprio, cioè diverso rispetto a quello da ritenersi riconducibile alla sua
ordinaria destinazione”).
Inoltre, proprio la circostanza per cui quella buca era sempre stata segnalata con apposita transenna nei pagina 6 di 10 giorni prima avrebbe potuto verosimilmente indurre l'attrice, non trovandosi più davanti la segnaletica quella mattina, a ritenere che la strada fosse stata riparata, facendo così ragionevole affidamento sul fatto che la buca non fosse più presente.
La condotta della vittima, dunque, non configura un'ipotesi di caso fortuito, né integra un'ipotesi di responsabilità concorrente – ai sensi dell'art. 1227, I comma c.c. – con quella del custode.
In primo luogo, la danneggiata, che al momento della verificazione del sinistro si stava spostando in bicicletta, stava percorrendo una pista ciclabile, come l'ordinaria diligenza impone.
In secondo luogo, non vi erano strade alternative trattandosi dell'unica pista ciclabile lungo quel tratto di strada, perciò la scelta è stata la più adeguata e appropriata.
Il non ha allegato né provato quale via l'attrice avrebbe potuto seguire per evitare il tratto CP_1
pacificamente dissestato a causa della presenza della buca in questione.
Senza dubbio, la circostanza che l'attrice avrebbe potuto evitare la buca perché non poteva non essere a conoscenza della relativa presenza non giustifica l'eccezione formulata, non potendosi affermare che la diligenza media richiesta imponesse di prevedere che l'assenza della transenna o comunque del segnale di pericolo fosse dovuta alla circostanza che (forse) soggetti terzi, il giorno prima o durante la notte,
potevano averlo rimosso.
Né tale alternativa assolve il custode dai propri obblighi, tra i quali rientra quello di mantenere in buono stato il marciapiede/la pista ciclabile, specialmente perché strada percorsa dagli utenti con mezzi e perciò
più esposta al rischio di cadute.
Nemmeno può esimere la convenuta dalla responsabilità ex art. 2051 c.c. la circostanza che persone terze possano aver rimosso la transenna (mobile) poco prima dell'occorso: la diligenza del custode si sarebbe ragionevolmente dovuta spingere fino al fatto di prevedere questo rischio, posizionando una segnaletica non facilmente asportabile, come giustamente venne fatto anche se solo in seguito al sinistro in oggetto.
D'altronde, che la segnaletica (mobile) originariamente collocata sulla buca fosse inadeguata è
dimostrato dal fatto che “Solo dopo il sinistro è stato messo anche un cartello con transenne ed un nastro che le teneva unite, sacchi di sabbia e luci”, come dichiarato dal teste Tes_2
Da questo punto di vista, se la pericolosità dell'area fosse stata per i passanti prevedibile ed evitabile e se il danno subito dall'attrice – come asserito dal convenuto - fosse stato determinato dalla responsabilità
pagina 7 di 10 esclusiva (o quanto meno concorrente) della danneggiata che non avrebbe agito con l'opportuna diligenza, la parte convenuta non sarebbe intervenuta dopo l'evento, fissando e rendendo più visibile la segnaletica di sicurezza (anche con luci e sacchi di sabbia per terra), così impedire ad altre persone non solo di cadere nuovamente lungo quel tratto di strada, ma anche di asportare la segnaletica rendendo insicuro il transito sulla pista ciclabile.
Alla luce delle considerazioni svolte, non rileva il fatto che l'evento sia avvenuto alla luce del giorno, dal momento che le circostanze del caso non avrebbero comunque impedito all'attrice il rischio di cadere e provocarsi lesioni.
Per questi motivi
, non è applicabile il principio espresso dalla Suprema Corte con la pronuncia del 10 marzo 2021 n. 6554 (“in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del
danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma,
c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela,
riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da
parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel
dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso
eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”), citata dalla difesa del convenuto con memoria conclusiva, posto che nessuna condotta negligente o imprudente è addebitabile all'attrice – anche ai sensi dell'art. 1227 c.c. – nella realizzazione dell'evento.
Così accertato l'an debeatur, relativamente al danno non patrimoniale subito da , si Parte_1
condividono i risultati del consulente tecnico d'ufficio, dott.ssa ove è stato accertato un Persona_1
danno biologico di invalidità permanente del 7-8% (sette-otto per cento), comprensivo della componente dinamico-relazionale, coerente con quanto proposto dalla , dalle Controparte_2
usuali Guide di Valutazione, una inabilità temporanea parziale di 30 giorni al 75%, 30 giorni al 50% e pagina 8 di 10 40 giorni al 25%.
Il pregiudizio non patrimoniale – in applicazione delle tabelle di Milano, come recentemente novellate,
che soddisfano esigenze di uniformità di trattamento su base nazionale e che sono state espressamente adottate da questo Tribunale - viene pertanto quantificato in € 18.811,50.
Si è ritenuto di dover personalizzare nella misura del 25% l'importo previsto nelle tabelle con riferimento alla Invalidità Permanente, avuto riguardo alle conseguenze, anche di carattere interiore, subite da
, donna di 55 anni al tempo del sinistro che ha visto compromessa la propria capacità Parte_1
motoria.
Su dette somme competono poi gli interessi compensativi al tasso legale, calcolati sulla somma devalutata al momento del fatto e rivalutata anno per anno (conformemente a S.U. sentenza n.
1712/1995).
Relativamente al danno patrimoniale la C.T.U. ha valutato spese mediche e di assistenza, come documentate agli atti, per trattamenti riabilitativi congrui con l'evento traumatico patito dalla sig.ra
(cfr. spese mediche e/o di assistenza n.:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) per euro 1.214,35. Pt_1
A questo importo occorre aggiungere il costo dell'intervento del CTP, Dott. come da fattura Per_2
n. 113/2024 per € 610,00.
Come da documentazione depositata (cfr. doc. 14 allegato al ricorso), la ricorrente ebbe a ricevere dall' , a titolo di indennizzo del danno biologico, l'importo di € 5.555,24, essendosi trattato di CP_3
infortunio sul lavoro (in itinere); tale importo deve quindi essere decurtato dalla somma liquidata.
***
Le spese del giudizio, liquidate in base al D.M. n. 55/2014 nel dispositivo ai valori medi dello scaglione di riferimento, e quelle di C.T.U. già liquidate con decreto in data 11/09/2024, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Poiché la ricorrente è ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, il pagamento delle spese di lite da parte del resistente va disposto a favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 T.U. in materia di spese di giustizia,
a mente del quale “Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al
patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”.
pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Costanza Perri, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1108/2023 R.G., ogni domanda, eccezione, istanza o deduzione disattesa, così provvede:
A) CONDANNA il in persona del sindaco pro tempore, al risarcimento dei danni Controparte_1
patrimoniali e non patrimoniali subiti da , quantificati in € 20.000,00, oltre interessi Parte_1
in misura legale sulla somma liquidata, previamente riportata a valori del settembre 2021 in base agli indici ISTAT del costo della vita, e quindi rivalutata di anno in anno fino alla data della presente decisione.
B) CONDANNA il in persona del sindaco pro tempore, alla rifusione delle spese Controparte_1
del giudizio a favore di , quantificate per compensi professionali di avvocato in Parte_1
complessivi 5077,00, oltre alle spese generali al 15%, IVA (se dovuta) e CPA come per legge, con pagamento da eseguire a favore dello Stato.
C) PONE le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di parte convenuta.
D) RESPINGE nel resto.
Ferrara, 17 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Costanza Perri
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