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30 giugno 2015
30 giugno 2015
Art. 223-ter. (( (Piano di risanamento e piano di finanziamento) )) (( 1. L'IVASS stabilisce, con regolamento, le norme di attuazione che riguardano, in particolare, i dati e le informazioni da indicare nel piano di risanamento di cui all'articolo 222 e nel piano di finanziamento di cui all'articolo 222-bis i quali devono includere, in ogni caso, almeno le seguenti indicazioni:
a) le previsioni relative alle spese di gestione, in particolare le spese generali correnti e le provvigioni;
b) le previsioni di entrata e di spesa, sia per le operazioni dirette e per le operazioni di riassicurazione attiva sia per le operazioni di riassicurazione passiva;
c) le previsioni di bilancio;
d) le previsioni relative ai mezzi finanziari destinati alla copertura delle riserve tecniche, del requisito patrimoniale di solvibilita' e del requisito patrimoniale minimo;
e) la politica di riassicurazione nel suo complesso.
2. L'IVASS, valutata la situazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, puo' ridurre il valore di tutti gli elementi che rientrano nel Requisito Patrimoniale di Solvibilita' e cio' anche nel caso in cui abbiano subito una significativa diminuzione del valore di mercato nel periodo successivo alla fine del precedente esercizio.
3. L'IVASS non rilascia attestazioni di solvibilita' dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, alla quale ha richiesto ai sensi del comma 1 il piano di risanamento finanziario di cui all'articolo 222, comma 2, o un piano di finanziamento di cui all'articolo 222-bis, comma 2, fino a quando ritenga che i diritti degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o gli impegni contrattuali dell'impresa di riassicurazione siano a rischio. ))
a) le previsioni relative alle spese di gestione, in particolare le spese generali correnti e le provvigioni;
b) le previsioni di entrata e di spesa, sia per le operazioni dirette e per le operazioni di riassicurazione attiva sia per le operazioni di riassicurazione passiva;
c) le previsioni di bilancio;
d) le previsioni relative ai mezzi finanziari destinati alla copertura delle riserve tecniche, del requisito patrimoniale di solvibilita' e del requisito patrimoniale minimo;
e) la politica di riassicurazione nel suo complesso.
2. L'IVASS, valutata la situazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, puo' ridurre il valore di tutti gli elementi che rientrano nel Requisito Patrimoniale di Solvibilita' e cio' anche nel caso in cui abbiano subito una significativa diminuzione del valore di mercato nel periodo successivo alla fine del precedente esercizio.
3. L'IVASS non rilascia attestazioni di solvibilita' dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, alla quale ha richiesto ai sensi del comma 1 il piano di risanamento finanziario di cui all'articolo 222, comma 2, o un piano di finanziamento di cui all'articolo 222-bis, comma 2, fino a quando ritenga che i diritti degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o gli impegni contrattuali dell'impresa di riassicurazione siano a rischio. ))
Commentario • 1
- 1. Disposizioni per l'attuazione del codice civilehttps://www.studiocataldi.it/ · 1
Codice Civile - Tutti i codici - Guide di diritto civile Artt.1-99 - Artt.100-256 Art. 100. ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 GENNAIO 2003, N. 6 Art. 101. ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 GENNAIO 2003, N. 6 Art. 101-bis. Copia integrale o parziale di ogni atto per il quale e' prescritta l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese deve essere rilasciata a chi ne faccia richiesta, anche per corrispondenza, senza che il costo di tale copia possa eccedere il costo amministrativo. Art. 101-ter. Ai fini della pubblicita' prescritta dagli articoli 2506 e 2507 del codice civile la societa' richiedente deve allegare agli atti e documenti ivi previsti la traduzione giurata in lingua …
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