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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 19/02/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
R.Gen. N. 810/2020 I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel.
Dott. Michele Stagno Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 810/20 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 28.09.2020 e posta in decisione all'udienza collegiale del 18
settembre 2024 OGGETTO:
d a Azione revocatoria
(C.F. e partita IVA ), con sede legale in Parte_1 P.IVA_1 ordinaria ex art. 2901
Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri 1, e giusta procura speciale, per c.c.
essa, di (C.F. e P.IVA ), con Controparte_1 P.IVA_2 Codice: 102002
sede legale in Milano, in forza di procura rilasciata (doc. n. 2) da
[...]
(C.F. e Partita IVA ), quale Controparte_2 P.IVA_3
mandataria del veicolo con sede a Milano, via Valtellina n. 15/17,
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Rivellini (C.F.:
) ed elettivamente domiciliata presso la persona e C.F._1 lo studio del medesimo in Genova, Via Ceccardi 4/19
APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. ), nato a [...] CP_3 C.F._2
Mantovano (MN) il 14.03.1959 e residente in [...],
rappresentato e difeso dall'avv. Christian Baù di Verona (C.F.
), con domicilio eletto presso lo studio dello stesso C.F._3
in Verona, Via Faccio n. 18, come da procura rilasciata ex art. 83 c.p.c.
APPELLATO
contumace CP_4
APPELLATA
contumace Controparte_5
APPELLATO
E con l'intervento di contumace Controparte_6
APPELLATO
In punto: appello a sentenza n. 889/2019 emessa dal Tribunale di Mantova,
pubblicata in data 23.12.19, non notificata
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia,
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in riforma della sentenza del Tribunale di Mantova n. 889/2019 emessa dal Tribunale di
Mantova, nella causa RG n. 26/2017 in data 23/12/2019 e pubblicata in pari data, non notificata, così giudicare:
nel merito, in accoglimento del motivo di ricorso di cui sopra dichiarare l'ammissibilità del ricorso per intervento ex art. 111 c.p.c.
tempestivamente depositato da e, per essa, da Parte_1 [...]
e, conseguentemente, dichiarare l'inefficacia – Controparte_1
anche nei confronti di quest'ultima, dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale posto in essere dai sig.ri e con atto a rogito CP_4 CP_3
notaio in data 18/07/2012 rep. n. 189284, racc. 31145 Persona_1
relativamente ai seguenti beni:
- Beni di proprietà del sig. siti in Comune di Gazzuolo, via CP_3
Belgioioso n. 91, costituito da case di civile abitazione con rustici e garage e area annessa, il tutto censito nei Catasti di Gazzuolo come segue:
fg. 6, mapp. 685-687 (graffati), via Belgioso n. 91 P. T-1, cat. A/5, cl. 1,
v. 2, RC € 39,25;
fg. 6, mapp. 671/2 – 673/2 – 674/7 – 675/2 – 684/2 – 1405, categoria A/3,
classe 4, vani 13, rendita € 738,53;
fg. 6, mapp. 673/3, categoria C6, classe 3, rendita € 38,22
fg. 6, mapp. 1282, vigneto, rendita € 5,81;
fg. 6, mapp. 670, vigneto, rendita € 4,66;
- Beni di piena proprietà della sig.ra siti in Comune di CP_4
Sabbioneta (MN) e censiti al catasto fabbricati come segue:
fg. 41, mapp. 103, vigneto, RD € 12,70, RA € 10,10; fg. 41, mapp.161, semin. Arbor cl 1, RD € 6,52; RA € 5,18;
In ogni caso con il favore di diritti, spese ed onorari oltre ad accessori di legge dei due gradi di giudizio.”
Per l'appellato : CP_3
“Nel merito: confermarsi la sentenza n. 889 del 23/12/2019 del Tribunale
di Mantova e rigettarsi qualsivoglia domanda pregiudizievole proposta dall'appellante nei confronti del sig. perché infondata e/o CP_3
inammissibile e/o improcedibile.
In ogni caso: con vittoria di spese.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 16.01.2017 conveniva in giudizio CP_5
e il per sentire CP_4 CP_3 Controparte_6
dichiarare l'inefficacia nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., del fondo patrimoniale stipulato il 18.07.2012, Rep. n. 189284, a cui erano stati destinati immobili, in parte di proprietà di e in parte CP_4
di proprietà di come meglio descritti nell'atto introduttivo CP_3
del giudizio.
In particolare, l'istituto di credito esponeva:
- che, con contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria, ex artt. 38 e ss. D.lgs. 385/1993, stipulato il 29.06.2011, aveva concesso a titolare dell'omonima ditta individuale, un CP_4
finanziamento di € 120.000,00, a valere sul c/c n. 1643 (poi n. 1646);
- che, alla data del 23.09.2016, il credito vantato nei confronti della predetta, a fronte del saldo negativo del c/c ipotecario n. 1646, derivante dal contratto di apertura di credito in conto corrente del 29.06.2011,
ammontava ad euro 87.413,88 (credito oggetto del decreto ingiuntivo n.
1812/2016, divenuto definitivo a seguito della mancata proposizione di tempestiva opposizione);
- che, con contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria, ex artt. 38 e ss. D.lgs. 385/1993, stipulato il 20.07.2011, aveva concesso a titolare dell'omonima ditta individuale, un CP_3
finanziamento di € 130.000,00, a valere sul c/c n. 1663 (poi n. 1664);
- che, in data 29.06.2011, si era costituito fideiussore a CP_3
favore della banca attrice, sino alla concorrenza di € 200.000,00, a garanzia di tutte le obbligazioni assunte dalla moglie nei CP_4
confronti della banca;
- che, alla data del 23.09.2016, il credito vantato nei confronti del predetto,
a fronte del saldo negativo del c/c ipotecario n. 1664, derivante dal contratto di apertura di credito in conto corrente del 20.07.2011,
ammontava ad € 109.384,88;
- che aveva revocato i rapporti ed intimato ai debitori il saldo delle rispettive posizioni, con lettera del 16.11.2015;
- che, sulla base delle visure ipocatastali in atti, i beni immobili di proprietà
dei debitori risultavano colpiti da numerose iscrizioni pregiudizievoli;
- che il Tribunale di Mantova, con sentenza del 14.07.2016/9.09.2016,
aveva dichiarato il fallimento di CP_3
- che, con atto pubblico del 18.07.2012, n. 189284 rep. e n. 31145,
[...] e coniugi in regime di separazione dei beni, CP_3 CP_4
avevano costituito un fondo patrimoniale sui beni immobili di loro proprietà, meglio descritti in atto di citazione;
- che, alla data del 30.06.2012, era debitrice nei confronti CP_4
della banca attrice della somma di € 115.676,16, quale saldo negativo del c/c ipotecario n. 1643, mentre era debitore della somma di CP_3
€ 125.159,53, quale saldo negativo del c/c ipotecario n. 1663.
Tanto premesso, sosteneva che sussistessero tutti presupposti CP_5
dell'azione revocatoria: il credito era sorto in epoca antecedente all'atto di diposizione, anche con riferimento alla garanzia fideiussoria rispetto alla quale la qualità di debitore doveva farsi risalire al momento della nascita del credito;
l'atto di disposizione - fondo patrimoniale - era da considerare atto a titolo gratuito;
sussisteva la legittimazione passiva di CP_3
attesa la natura reale del vincolo di destinazione del fondo;
sotto il profilo dell'eventus damni, l'atto di disposizione aveva reso più difficoltosa la possibilità di soddisfare le proprie ragioni creditorie, atteso che i beni conferiti costituivano la quasi totalità dei cespiti di proprietà dei debitori e i coniugi convenuti non avevano fornito prova in ordine ad ulteriori cespiti idonei a soddisfare i creditori, in quanto gli altri immobili che residuavano erano più difficili da aggredire esecutivamente;
sotto il profilo della
scientia fraudis, quest'ultima risultava desumibile da plurime presunzioni,
quali : i rapporti tra i debitori (coniugi conviventi, entrambi debitori nei
Contr confronti di e il marito fideiussore a favore della moglie); il fatto che l'atto oggetto di revocatoria fosse stato posto in essere in un momento in cui vi era piena conoscenza delle esposizioni debitorie contratte;
la volontà
dei contraenti di mantenere la separazione dei beni;
la mancanza di figli minori;
la tempistica che vedeva la costituzione del fondo collocarsi in epoca posteriore rispetto sia alle agevolazioni accordate dalla banca sia alla garanzia del (a distanza di ventitré anni dal matrimonio); la CP_3
situazione di sofferenza economico finanziaria che aveva comportato iscrizioni di ipoteche e l'intervenuta declaratoria di fallimento dell'impresa individuale CP_3
Chiedeva, dunque, di dichiarare inefficace l'atto di conferimento in fondo patrimoniale del 18.07.2012, con ogni consequenziale statuizione.
Si costituiva regolarmente in giudizio la quale contestava CP_4
tutto quanto ex adverso dedotto in fatto e in diritto. In particolare, riferiva che l'eventus damni era insussistente atteso che il credito erogato era ampiamente coperto e garantito da ipoteca volontaria su un bene immobile avente un valore, stimato dalla banca stessa, di € 180.000,00 e ciò a garanzia non solo della restituzione dell'intero capitale ma anche di 3
annualità di interessi corrispettivi e di mora, quantificati in € 60.000 (v.
art. 8 contratto di apertura credito – doc. 5 controparte), tanto che la BA
creditrice aveva ritenuto di intervenire nella procedura esecutiva per un ulteriore credito di €
50.000,00 concesso a nel 2013 e, quindi, circa un anno CP_4
dopo la costituzione del fondo patrimoniale.
Parimenti riteneva insussistente la scientia damni visto che era mancato lo stesso pregiudizio di cui la debitrice convenuta avrebbe dovuto essere consapevole, il quale non poteva essere desunto dalle presunzioni indicate dall'istituto di credito.
Eccepiva, infine l'insussistenza di domande effettivamente proposte nei confronti di e del “Pertanto nei CP_3 Controparte_6
confronti di il è, all'evidenza, privo di CP_3 CP_5
legittimazione e di interesse ad agire e tutti i riferimenti contenuti nell'atto
al Sig. sembrano, in effetti, volti a creare incertezza e confusione CP_3
in una vicenda che invece è, di per sé, lineare e chiara”.
Chiedeva, dunque, rigettarsi la domanda con vittoria di spese.
Si costituiva regolarmente in giudizio il e Controparte_6
chiedeva la declaratoria di inefficacia anche nei suoi confronti del fondo patrimoniale costituto dal e dalla moglie in CP_3 CP_4
data 18.07.2012, con atto Dott. n.189284 di rep. e n.31145 di racc. Per_1
(doc. 2 di parte attrice). Rilevava che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale aveva creato un grave danno alla massa dei creditori insinuati nel fallimento poiché gli immobili residui avevano un valore di euro
105.000,00 a fronte di un passivo fallimentare di euro 291.762,79.
Previa rinnovazione della notifica dell'atto di citazione si costituiva in giudizio in data 27.10.2017 il quale eccepiva la CP_3
prescrizione dell'azione proposta nei suoi confronti dal ai sensi CP_6
dell'art. 2903 c.c. e 69 bis L.F., per non essergli stata notificata nel termine di cinque anni dal compimento dell'atto dispositivo la comparsa di costituzione del fallimento contenente la domanda riconvenzionale proposta nei suoi confronti;
mentre nel merito contestava la sussistenza dell'eventus damni e della scienza fraudis.
Con ordinanza del 21.11.2017 il Tribunale concedeva a CP_3
termine per il deposito di una memoria di replica sulla domanda riconvenzionale proposta nei suoi confronti dal fallimento nella sua comparsa di costituzione depositata in data 6.12.2017.
La causa veniva istruita con la documentazione versata in atti dalle parti,
anche all'esito dell'ordine di esibizione disposto dal giudice con ordinanza del 13.06.2018 e con interrogatorio formale di CP_4
Con atto ex art. 111 c.p.c. del 4.03.2019 interveniva in giudizio
[...]
, quale mandatario di , Controparte_2 Controparte_7
cessionaria del credito vantato dalla banca attrice, sulla scorta della documentazione allegata, associandosi alle domande proposte dall'istituto di credito cedente.
All'udienza del 17.09.2019 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge.
Con sentenza pubblicata in data 23.12.19 il Tribunale di Mantova riteneva:
- che la banca attrice avesse dimostrato, mediante la documentazione prodotta in atti, l'esistenza del proprio credito, derivante dall'apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria del 29.06.2011 per complessivi € 120.000, credito per il quale l'istituto di credito aveva già
ottenuto decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo n. 1812/2016 del
2.11.2016 per complessivi € 87.413,88;
- che il conferimento di beni in fondo patrimoniale integrasse una variazione quantitativa del patrimonio del debitore e determinava il sorgere per il creditore di un pericolo di danno, costituito dalla eventuale improponibilità/infruttuosità della futura azione esecutiva;
-che la BA creditrice avesse dimostrato l'insufficienza del bene ipotecato a garanzia del credito a soddisfare quest'ultimo, atteso che il magazzino di proprietà della era stato aggiudicato per € CP_4
25.000,00, e i coniugi convenuti non avevano né dedotto né provato la titolarità di beni ulteriori sui quali la banca creditrice avrebbe potuto soddisfarsi;
- che trattandosi di un atto a titolo gratuito successivo all'assunzione del debito, sarebbe stato sufficiente provare la mera consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia
damni), elemento che risultava integrato dall'agevole conoscibilità di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito;
- che la prova di tale consapevolezza potesse essere fornita dall'attore anche tramite presunzioni: al momento del compimento dell'atto dispositivo, nel luglio 2012, la debitrice era ben consapevole di arrecare un pregiudizio al proprio creditore e ciò emergeva, in primo luogo, dagli estratti conto al 30.06.2012, dai quali era emersa un'esposizione debitoria pari ad euro 115.676,16 (tale consapevolezza risultava, peraltro,
sussistente anche con riferimento al marito della convenuta,
[...]
costituitosi fideiussore della moglie in data 29.06.2011); tale CP_3
convenzione matrimoniale era stata stipulata dai convenuti oltre ventitré anni dopo la celebrazione del matrimonio ed in assenza di figli minori;
- che l'intervento ex art. 111 c.p.c. di Controparte_2
quale mandataria di fosse inammissibile,
[...] Controparte_7
poiché, secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di azione revocatoria, qualora la parte attrice ceda il proprio credito nel corso del giudizio, l'intervento in causa del cessionario
è inammissibile, atteso che il diritto controverso non è il diritto di credito,
ma il diritto alla declaratoria di inefficacia dell'atto;
- che, con riferimento alla posizione di quest'ultimo era CP_3
stato convenuto in giudizio dalla banca attrice in quanto litisconsorte necessario, dovendo la pronuncia di inefficacia dell'atto di disposizione patrimoniale, consistito nella costituzione di un fondo patrimoniale, fare stato nei confronti di tutti coloro a favore dei quali il fondo era stato costituito;
essendo il NI fallito, la EL EN era l'unica legittimata attiva a poter proporre la domanda nei suoi confronti ai sensi degli artt. 2901 c.c. e 66 L. Fall., risultando improcedibili le eventuali domande revocatorie proposte dai singoli creditori nei suoi confronti;
- che l'eccezione di prescrizione, ex art. 2903 c.c. e 69 bis L. Fall., doveva essere accolta in quanto tempestivamente sollevata dal convenuto in relazione alla domanda riconvenzionale proposta nei suoi CP_3
confronti dal convenuto, in difetto di validi atti interruttivi CP_6
della prescrizione intervenuti nei cinque anni decorrenti dalla costituzione del fondo patrimoniale del 18.07.2012; - che non poteva affermarsi che la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione, avvenuta il 20.05.2017, fosse idonea ad interrompere il termine di prescrizione con riferimento alla domanda riconvenzionale promossa dalla EL nei confronti del convenuto non costituito;
ai fini della produzione dell'effetto interruttivo, considerata la natura recettizia dell'atto interruttivo, ai sensi dell'art. 2943 c.c., il all'udienza CP_6
del 16.05.2017 avrebbe dovuto chiedere l'autorizzazione al Tribunale ad effettuare la notifica nei confronti del fallito, non ancora costituito, della comparsa di costituzione contenente la domanda riconvenzionale proposta nei suoi confronti, domanda di cui il fallito aveva avuto effettiva conoscenza soltanto nel momento in cui aveva proposto istanza di accesso al fascicolo telematico, in vista della costituzione in giudizio, ovvero in data 23.10.2017, quando il termine di prescrizione quinquennale era già
decorso.
Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, il Tribunale di Mantova
accoglieva la domanda di revocatoria ordinaria, limitatamente ai beni immobili di proprietà di e condannava quest'ultima, in CP_4
solido con il marito, al pagamento delle spese processuali a favore di CP_5
liquidate in € 9.000, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA;
ordinava
[...]
al Direttore AE competente per territorio l'annotazione della sentenza a margine dell'atto revocato e dichiarava inammissibile l'intervento di
, compensando integralmente le Controparte_2
spese fra quest'ultima e le altre parti in causa;
infine, rigettava le domande proposte dal nei confronti di e Controparte_6 CP_3 condannava il primo al pagamento delle spese processuali a favore del secondo liquidate in complessivi € 7.000, oltre a rimborso forfettario, IVA
E CPA.
Avverso la sentenza proponeva appello , quale cessionario del Pt_1
Contr credito di , per mezzo della propria procuratrice affidato CP_2
ad un unico motivo di gravame, censurando la sentenza nella sola parte in cui era stato dichiarato inammissibile il suo intervento in primo grado e chiedendo dichiarare l'inefficacia, anche nei suoi confronti, dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale relativamente ai beni di entrambi i coniugi, con vittoria di spese dei due gradi di giudizio;
Si costituiva il solo chiedendo la conferma della sentenza CP_3
impugnata e precisando che la revocatoria accolta in primo grado aveva coinvolto i soli beni di CP_4
All'udienza del 03.02.2021 Marzia il CP_4 Controparte_6
benché regolarmente citati, non si costituivano e ne Controparte_5
veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del
18.09.2024, in trattazione scritta, al cui esito veniva rimessa in decisione con concessione dei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dato atto che con comparsa depositata il 12.01.2021
si è costituito in giudizio eccependo il passaggio in CP_3
giudicato della sentenza, con esclusione del solo capo relativo alla dichiarazione di inammissibilità dell'intervento di attinto CP_2 dall'unico motivo di appello da quest'ultima proposto.
Egli, in particolare, rappresenta che la società appellante, per quanto non ne faccia motivo espresso di censura, in sede di conclusioni richieda la dichiarazione di inefficacia anche nei suoi confronti “dell'atto di
costituzione del fondo patrimoniale … relativamente ai seguenti beni:
Beni di proprietà del sig. ; beni di proprietà della sig.ra Persona_2
.”; tuttavia, la sentenza di primo grado ha accolto la Parte_2
domanda ex art. 2901 c.c. proposta da nei soli confronti di CP_5
e ha conseguentemente dichiarato l'inefficacia, nei CP_4
confronti dell'istituto di credito, dell'atto di costituzione del fondo
“relativamente ai beni di . CP_4
Rileva la Corte che la sentenza impugnata ha accolto la domanda proposta dal dichiarando l'inefficacia dell'atto di costituzione del CP_5
fondo patrimoniale limitatamente ai beni immobili conferiti di proprietà
di espressamente precisando che “essendo il CP_4 CP_3
fallito, l'unica legittimata a proporre domanda revocatoria nei suoi
confronti è la EL EN, ai sensi degli artt. 2901 c.c. e 66 L.
Fall., risultando improcedibili le eventuali domande revocatorie proposte
dai singoli creditori nei suoi confronti”.
Avverso tale statuizione l'appellante non ha proposto censura CP_2
alcuna, impugnando la sentenza solo con riferimento al capo che ha dichiarato la inammissibilità del suo intervento, salvo poi a riproporre nelle conclusioni dell'atto di appello le medesime conclusioni già proposte nel precedente, in particolare ribadendo la domanda di dichiarazione di inefficacia dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale posto in essere dai coniugi anche con riferimento ai beni di proprietà di , CP_3
domanda che il cedente , peraltro, neppure aveva proposto. CP_5
Non essendo stato proposto un motivo di appello sul punto, tutti i capi della sentenza, ad eccezione del capo relativo alla pronuncia d'inammissibilità dell'atto di intervento di sono, dunque, passati CP_2
in giudicato in quanto non impugnati e non possono più essere oggetto di esame da parte di questa Corte.
La domanda proposta da in sede di conclusioni tesa alla CP_2
dichiarazione di inefficacia dell'atto anche nei confronti dei beni di
[...]
va dunque respinta. CP_3
Procedendo quindi all'esame dell'unico motivo di gravame, l'appellante si duole della dichiarazione di inammissibilità dell'intervento, ai sensi di cui all'art. 111 c.p.c., di nell'interesse di Controparte_2
nella sua qualità di cessionaria del credito di Parte_1 [...]
CP_5
In particolare, l'appellante impugna il seguente capo della pronuncia:
“Peraltro, a seguito del contratto di cessione dei crediti pecuniari
individuabili in blocco, ai sensi e per gli effetti della legge sulla
cartolarizzazione (L. 130/1999) e dell'art. 58 TUB (con pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale in data 7.06.2018), è intervenuta volontariamente
nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c.,
[...]
quale mandataria di Controparte_2 Controparte_7
che ha fatto proprie le difese originariamente svolte da Controparte_5 Tuttavia, secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di
legittimità, in tema di azione revocatoria, qualora la parte attrice ceda il
proprio credito nel corso del giudizio, è inammissibile l'intervento in
causa del cessionario, atteso che il diritto controverso non è il diritto di
credito, ma il diritto alla declaratoria di inefficacia dell'atto che si assume
pregiudizievole, sicché il cessionario non subentra automaticamente nel
diritto controverso, non trovando applicazione l'art. 111 c.p.c. (v. Cass.
Sez. 3 Ordinanza n. 29637 del 12/12/2017, Rv. 646719 – 01)”.
Tale statuizione, a parere dell'appellante, sarebbe gravemente lesiva del diritto di credito che ha legittimamente acquistato da Parte_1
in forza del contratto di cessione di crediti pecuniari Controparte_5
individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla
Cartolarizzazione (L. n. 130/1999) e dell'art. 58 TUB, sottoscritto tra dette parti in data 1° giugno 2018, di cui è stato dato avviso nelle forme di legge mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 7/06/2018 (cfr. doc.
n. 3 allegato alla comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c. - fascicolo di primo grado).
L'appellante sottolinea che una decisione siffatta, da un lato, determina l'inefficacia dell'atto dispositivo nei soli confronti di un soggetto, la BA
cedente che in realtà non ha più alcun interesse ad Controparte_5
agire, non essendo più titolare del credito;
dall'altro, impedisce al legittimo titolare del diritto di credito di poter agire Parte_1
esecutivamente sui beni oggetto dell'atto di disposizione correttamente revocato. Segnala che tale ultima circostanza, se nel caso concreto consente di sfuggire dagli effetti della sentenza, in generale disincentiva lo stesso acquisto delle situazioni giuridiche litigiose, col risultato di arrecare pregiudizio al sistema economico e finanziario e all'economia generale.
A suffragio della propria doglianza, l'appellante richiama alcune sentenze che affermano come il successore a titolo particolare nel diritto controverso non sia terzo, bensì l'effettivo titolare del diritto in contestazione.
Aggiunge, infine, che “l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. sia
volta a ricostruire la garanzia generica assicurata al creditore dal
patrimonio del suo debitore, che si prospetti compromessa dall'atto di
disposizione da questi posto in essere;
essa, pertanto, in caso di esito
vittorioso, non travolge l'atto impugnato, con conseguente effetto
restitutorio o recuperatorio del bene al patrimonio del debitore, ma ha
l'effetto tipico di determinare l'inefficacia dell'atto stesso nei confronti
del solo creditore, al fine di consentirgli di aggredire il bene con l'azione
esecutiva qualora il proprio credito rimanga insoddisfatto. Trattasi,
dunque, di una vera e propria azione a tutela del diritto di credito
ricevuto”.
Il motivo è fondato.
Va ricordato che la Suprema Corte ha precisato che la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare della creditrice originaria “ha
l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa
nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il
resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”
(Cass., sez. VI civ., n. 24798/2020).
Osserva il Collegio che le altre parti in giudizio, sia in primo grado sia nel presente, non hanno mai contestato la cessione del credito oggetto di causa, né in termini di esistenza della cessione né in termini di inclusione del credito fra quelli ceduti.
Ad ogni modo parte appellata ha documentato fin dal proprio intervento nel primo grado di giudizio la propria legittimazione sostanziale, in modo conforme rispetto ai più recenti orientamenti della Suprema Corte,
secondo cui “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una
banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per
categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la
titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una
specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione,
allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di
individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di
merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati,
del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non
censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui
all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” (Cass. n. 4277/2023).
è intervenuta nel giudizio di prime cure, già instaurato dalla Parte_1
banca originaria titolare del credito, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., documentando la propria legittimazione all'intervento quale cessionaria del credito mediante la produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale
che non solo descrive precisamente i crediti oggetto di cessione , ma chiarisce che “Tale lista e' (x) depositata presso il Notaio , Persona_3
avente sede in Milano, con atto di deposito n. Repertorio 4584 e Raccolta
2559 e (y) pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul
seguente sito internet http://www.bancobpm.it/generale/exodus/ fino alla
loro estinzione”.
Pertanto, quand'anche la cessione fosse stata in qualche modo contestata,
concorrono tutti gli elementi a riscontro dell'inclusione del rapporto di cui
è causa nel perimetro della cessione.
Pacifica, dunque, l'esistenza della cessione e la titolarità del credito a tutela del quale è stata proposta l'azione revocatoria, rimane da definire il profilo della legittimazione processuale sussistente in capo alla cessionaria del credito.
Sul punto la Corte osserva che “il credito tutelato con l'azione revocatoria
si trasferisce per effetto di cessione ed anche il cessionario acquista ipso
iure il diritto di “promuovere l'azione esecutiva” a norma dell'art. 2902
c.c., che non sarebbe concepibile scisso dal credito ceduto” (Cass.
25424/2023).
Con un orientamento che il Collegio ritiene condivisibile, la Corte di legittimità è giunta a tale conclusione sulla base delle seguenti considerazioni:
«a) l'art. 1263 c.c. prevede che per effetto della cessione si trasferiscono i “privilegi”, senza distinzione. La cessione, dunque, trasferisce anche i
privilegi scaturenti dalla causa del credito. Se dunque la cessione
trasferisce i privilegi scaturenti dalle condizioni personali delle parti, a
fortiori si dovrà ammettere che per effetto di essa si trasferiscano gli effetti
dell'azione revocatoria, che ha in comune coi privilegi lo scopo di
garanzia del credito, ed insieme a quelli è sussunta dal legislatore nel
Titolo III del Libro VI del codice civile;
b) tra i crediti privilegiati rientrano le spese di giustizia per atti
conservativi (2755 c.c.), ed i privilegi come già detto si trasferiscono per
effetto di cessione del credito. La revocatoria è un'azione intesa a
conservare al creditore la garanzia patrimoniale. Se dunque si negasse
che il cessionario d'un credito benefici degli effetti dell'azione
revocatoria proposta dal cedente, si perverrebbe al seguente paradosso:
il credito ceduto conserverebbe privilegio per le spese dell'azione
revocatoria, ma non beneficerebbe degli effetti dell'azione revocatoria. E
l'evidente reductio ad absurdum svela l'erroneità della premessa;
c) il cessionario d'un credito si giova del pignoramento eseguito dal
cedente. Il pignoramento è un vincolo preordinato all'esecuzione, ed evita
la dispersione della garanzia patrimoniale. Anche la revocatoria, però,
ha la funzione di evitare la dispersione della garanzia patrimoniale:
sicché sarebbe contrario al canone ermeneutico dell'interpretazione
sistematica ritenere che il cessionario benefici degli effetti del
pignoramento, ma non di quelli dell'azione revocatoria;
d) l'azione revocatoria ha lo scopo di conservare la garanzia patrimoniale del creditore, ed il cessionario di un credito non è men creditore di quanto
lo fosse il cedente;
e) l'interpretazione propugnata dalla ricorrente (n.d.r. tesi riproposta
dagli odierni controricorrenti nel merito) avrebbe l'effetto di vanificare
l'attività processuale svolta dal creditore cedente;
f) un atto in frode del creditore non cessa di essere tale sol perché il
credito circoli a latere creditoris” (Cass. Sez. 3 23/06/2022 n. 20315).
E' stato altresì ritenuto dalla Corte di legittimità che il cessionario di un credito è legittimato non solo a proporre l'azione revocatoria, ma anche ad intervenire nel giudizio promosso dal cedente, in quanto “portatore di
interesse attuale e concreto ad un risultato utile e giuridicamente
rilevante” (Cass. Sez. 3, 14/03/2018 n. 6130; in senso conforme, da ultimo, Cass. Sez. 3, 23/02/2023 n. 5649).
Sul punto la Corte ha osservato che “In tema di azione revocatoria,
qualora la parte attrice ceda il proprio credito durante la controversia, il
cessionario può intervenire nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale
successore nel diritto affermato in giudizio, poiché con la domanda ex art.
2901 c.c. si esplica la facoltà del creditore - che costituisce contenuto
proprio del suo diritto di credito (presupposto e riferimento ultimo
dell'azione esercitata) - di soddisfarsi su un determinato bene nel
patrimonio del debitore” (Cass. n. 5649/2023); ha altresì precisato che
“qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia
promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado d'appello, come
consentitogli dall'art. 111, comma 3, c.p.c. in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del
convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario,
indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente,
ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso
con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del
debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa
(Cass. Sez. 1, 19/04/2023 n. 10442)”.
Infine, in ordine al principio espresso dal precedente n. 29637 del 2017,
richiamato in motivazione dal Tribunale a sostegno della dichiarazione di inammissibilità, la citata pronuncia n. 25424/2023 ha affermato che:
“…quello aveva ad oggetto una fattispecie diversa da quella in esame […]
la banca convenuta, al momento della citazione in giudizio, aveva già
ceduto il credito oggetto di revocatoria, ma nel costituirsi nulla eccepì a
tal riguardo;
rimasta soccombente, la propose appello dichiarando Pt_3
di agire non in proprio, ma “nella qualità di rappresentante del
cessionario” e la Corte d'appello dichiarò inammissibile il gravame sul
presupposto che dichiarare solo in appello di stare in giudizio per conto
di qualcun altro costituiva un inammissibile mutamento dei presupposti
del thema decidendum, non consentito dall'art. 345 c.p.”. Per queste ragioni, la Corte aveva fatto applicazione del principio per il quale
“nell'azione revocatoria fallimentare il diritto controverso è il diritto
all'inefficacia dell'atto, nel caso il pagamento, e non già il diritto di
credito oggetto della cessione”.
Il principio espresso dal precedente richiamato dal Tribunale, attenendo a diversa fattispecie, è stato quindi posto erroneamente a fondamento della sentenza qui impugnata.
Alla luce delle considerazioni svolte, la statuizione con cui il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'intervento di non è condivisibile e va, Pt_1
pertanto, revocata.
La sentenza va, quindi, riformata e, per l'effetto, va dichiarata l'ammissibilità dell'intervento ex art. 111 c.p.c. di e l'inefficacia, Pt_1
anche nei suoi confronti, dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale posto in essere dai coniugi limitatamente ai beni di Controparte_8
proprietà della CP_4
Deve quindi procedersi ad un nuovo regolamento delle spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, in conformità dell'indirizzo giurisprudenziale di legittimità consolidato secondo cui, in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Sez.
1, Ord. n. 14916 del 2020, Cass. 24.11.2021 n. 36395, Cass. 18.3.2021 n.
7616; Cass.
2.10.2020 n. 21139; Cass. 13.12.2019 n. 32778).
Ciò posto, le spese di entrambi i gradi del giudizio tra e le parti Pt_1 rimaste contumaci vanno compensate integralmente, tenuto conto della mancata contestazione da parte di queste ultime dell'intervento di Pt_1
anche in sede di primo grado;
va, invece, disposta la compensazione
[...]
limitatamente alla misura di ¼ con riguardo al rapporto processuale tra l'appellante e con condanna dell'appellante al pagamento CP_3
della residua parte, atteso il mancato accoglimento della domanda di dichiarazione di inefficacia dell'atto di disposizione anche nei confronti dei beni del riproposta in questa sede, che si liquidano come da CP_3
dispositivo (scaglione da € 52.001 a € 260.000, valori medi, tranne per la fase di trattazione di secondo grado).
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Mantova
pubblicata il 23.12.2019 n. 889/2019, appellata da Parte_1
e per essa Controparte_1
- dichiara ammissibile l'intervento ex art. 111 c.p.c. dell'appellante e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia anche nei suoi confronti del fondo patrimoniale stipulato il 18.07.2012, Rep. n. 189284, relativamente ai beni immobili di proprietà di come già affermato dalla CP_4
sentenza impugnata;
- rigetta la domanda di dichiarazione di inefficacia dell'atto di disposizione nei confronti dei beni di;
CP_3
- conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- compensa integralmente le spese di entrambi i gradi del giudizio fra l'appellante e le parti appellate rimaste contumaci, limitatamente alla misura di ¼ con riguardo al rapporto processuale tra l'appellante e
, condannando l'appellante al pagamento della residua parte CP_3
delle spese che, per il primo grado, liquida in € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase di trattazione ed € 4.253,00 per la fase decisoria, oltre spese forfettarie, Iva e cpa, e, per il giudizio di secondo grado, liquida in € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione ed € 5.103,00 per la fase decisoria, oltre spese forfettarie, Iva e cpa.
- ordina al Direttore dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto revocato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Annamaria Laneri Giuseppe Magnoli
R.Gen. N. 810/2020 I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel.
Dott. Michele Stagno Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 810/20 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 28.09.2020 e posta in decisione all'udienza collegiale del 18
settembre 2024 OGGETTO:
d a Azione revocatoria
(C.F. e partita IVA ), con sede legale in Parte_1 P.IVA_1 ordinaria ex art. 2901
Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri 1, e giusta procura speciale, per c.c.
essa, di (C.F. e P.IVA ), con Controparte_1 P.IVA_2 Codice: 102002
sede legale in Milano, in forza di procura rilasciata (doc. n. 2) da
[...]
(C.F. e Partita IVA ), quale Controparte_2 P.IVA_3
mandataria del veicolo con sede a Milano, via Valtellina n. 15/17,
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Rivellini (C.F.:
) ed elettivamente domiciliata presso la persona e C.F._1 lo studio del medesimo in Genova, Via Ceccardi 4/19
APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. ), nato a [...] CP_3 C.F._2
Mantovano (MN) il 14.03.1959 e residente in [...],
rappresentato e difeso dall'avv. Christian Baù di Verona (C.F.
), con domicilio eletto presso lo studio dello stesso C.F._3
in Verona, Via Faccio n. 18, come da procura rilasciata ex art. 83 c.p.c.
APPELLATO
contumace CP_4
APPELLATA
contumace Controparte_5
APPELLATO
E con l'intervento di contumace Controparte_6
APPELLATO
In punto: appello a sentenza n. 889/2019 emessa dal Tribunale di Mantova,
pubblicata in data 23.12.19, non notificata
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia,
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in riforma della sentenza del Tribunale di Mantova n. 889/2019 emessa dal Tribunale di
Mantova, nella causa RG n. 26/2017 in data 23/12/2019 e pubblicata in pari data, non notificata, così giudicare:
nel merito, in accoglimento del motivo di ricorso di cui sopra dichiarare l'ammissibilità del ricorso per intervento ex art. 111 c.p.c.
tempestivamente depositato da e, per essa, da Parte_1 [...]
e, conseguentemente, dichiarare l'inefficacia – Controparte_1
anche nei confronti di quest'ultima, dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale posto in essere dai sig.ri e con atto a rogito CP_4 CP_3
notaio in data 18/07/2012 rep. n. 189284, racc. 31145 Persona_1
relativamente ai seguenti beni:
- Beni di proprietà del sig. siti in Comune di Gazzuolo, via CP_3
Belgioioso n. 91, costituito da case di civile abitazione con rustici e garage e area annessa, il tutto censito nei Catasti di Gazzuolo come segue:
fg. 6, mapp. 685-687 (graffati), via Belgioso n. 91 P. T-1, cat. A/5, cl. 1,
v. 2, RC € 39,25;
fg. 6, mapp. 671/2 – 673/2 – 674/7 – 675/2 – 684/2 – 1405, categoria A/3,
classe 4, vani 13, rendita € 738,53;
fg. 6, mapp. 673/3, categoria C6, classe 3, rendita € 38,22
fg. 6, mapp. 1282, vigneto, rendita € 5,81;
fg. 6, mapp. 670, vigneto, rendita € 4,66;
- Beni di piena proprietà della sig.ra siti in Comune di CP_4
Sabbioneta (MN) e censiti al catasto fabbricati come segue:
fg. 41, mapp. 103, vigneto, RD € 12,70, RA € 10,10; fg. 41, mapp.161, semin. Arbor cl 1, RD € 6,52; RA € 5,18;
In ogni caso con il favore di diritti, spese ed onorari oltre ad accessori di legge dei due gradi di giudizio.”
Per l'appellato : CP_3
“Nel merito: confermarsi la sentenza n. 889 del 23/12/2019 del Tribunale
di Mantova e rigettarsi qualsivoglia domanda pregiudizievole proposta dall'appellante nei confronti del sig. perché infondata e/o CP_3
inammissibile e/o improcedibile.
In ogni caso: con vittoria di spese.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 16.01.2017 conveniva in giudizio CP_5
e il per sentire CP_4 CP_3 Controparte_6
dichiarare l'inefficacia nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., del fondo patrimoniale stipulato il 18.07.2012, Rep. n. 189284, a cui erano stati destinati immobili, in parte di proprietà di e in parte CP_4
di proprietà di come meglio descritti nell'atto introduttivo CP_3
del giudizio.
In particolare, l'istituto di credito esponeva:
- che, con contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria, ex artt. 38 e ss. D.lgs. 385/1993, stipulato il 29.06.2011, aveva concesso a titolare dell'omonima ditta individuale, un CP_4
finanziamento di € 120.000,00, a valere sul c/c n. 1643 (poi n. 1646);
- che, alla data del 23.09.2016, il credito vantato nei confronti della predetta, a fronte del saldo negativo del c/c ipotecario n. 1646, derivante dal contratto di apertura di credito in conto corrente del 29.06.2011,
ammontava ad euro 87.413,88 (credito oggetto del decreto ingiuntivo n.
1812/2016, divenuto definitivo a seguito della mancata proposizione di tempestiva opposizione);
- che, con contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria, ex artt. 38 e ss. D.lgs. 385/1993, stipulato il 20.07.2011, aveva concesso a titolare dell'omonima ditta individuale, un CP_3
finanziamento di € 130.000,00, a valere sul c/c n. 1663 (poi n. 1664);
- che, in data 29.06.2011, si era costituito fideiussore a CP_3
favore della banca attrice, sino alla concorrenza di € 200.000,00, a garanzia di tutte le obbligazioni assunte dalla moglie nei CP_4
confronti della banca;
- che, alla data del 23.09.2016, il credito vantato nei confronti del predetto,
a fronte del saldo negativo del c/c ipotecario n. 1664, derivante dal contratto di apertura di credito in conto corrente del 20.07.2011,
ammontava ad € 109.384,88;
- che aveva revocato i rapporti ed intimato ai debitori il saldo delle rispettive posizioni, con lettera del 16.11.2015;
- che, sulla base delle visure ipocatastali in atti, i beni immobili di proprietà
dei debitori risultavano colpiti da numerose iscrizioni pregiudizievoli;
- che il Tribunale di Mantova, con sentenza del 14.07.2016/9.09.2016,
aveva dichiarato il fallimento di CP_3
- che, con atto pubblico del 18.07.2012, n. 189284 rep. e n. 31145,
[...] e coniugi in regime di separazione dei beni, CP_3 CP_4
avevano costituito un fondo patrimoniale sui beni immobili di loro proprietà, meglio descritti in atto di citazione;
- che, alla data del 30.06.2012, era debitrice nei confronti CP_4
della banca attrice della somma di € 115.676,16, quale saldo negativo del c/c ipotecario n. 1643, mentre era debitore della somma di CP_3
€ 125.159,53, quale saldo negativo del c/c ipotecario n. 1663.
Tanto premesso, sosteneva che sussistessero tutti presupposti CP_5
dell'azione revocatoria: il credito era sorto in epoca antecedente all'atto di diposizione, anche con riferimento alla garanzia fideiussoria rispetto alla quale la qualità di debitore doveva farsi risalire al momento della nascita del credito;
l'atto di disposizione - fondo patrimoniale - era da considerare atto a titolo gratuito;
sussisteva la legittimazione passiva di CP_3
attesa la natura reale del vincolo di destinazione del fondo;
sotto il profilo dell'eventus damni, l'atto di disposizione aveva reso più difficoltosa la possibilità di soddisfare le proprie ragioni creditorie, atteso che i beni conferiti costituivano la quasi totalità dei cespiti di proprietà dei debitori e i coniugi convenuti non avevano fornito prova in ordine ad ulteriori cespiti idonei a soddisfare i creditori, in quanto gli altri immobili che residuavano erano più difficili da aggredire esecutivamente;
sotto il profilo della
scientia fraudis, quest'ultima risultava desumibile da plurime presunzioni,
quali : i rapporti tra i debitori (coniugi conviventi, entrambi debitori nei
Contr confronti di e il marito fideiussore a favore della moglie); il fatto che l'atto oggetto di revocatoria fosse stato posto in essere in un momento in cui vi era piena conoscenza delle esposizioni debitorie contratte;
la volontà
dei contraenti di mantenere la separazione dei beni;
la mancanza di figli minori;
la tempistica che vedeva la costituzione del fondo collocarsi in epoca posteriore rispetto sia alle agevolazioni accordate dalla banca sia alla garanzia del (a distanza di ventitré anni dal matrimonio); la CP_3
situazione di sofferenza economico finanziaria che aveva comportato iscrizioni di ipoteche e l'intervenuta declaratoria di fallimento dell'impresa individuale CP_3
Chiedeva, dunque, di dichiarare inefficace l'atto di conferimento in fondo patrimoniale del 18.07.2012, con ogni consequenziale statuizione.
Si costituiva regolarmente in giudizio la quale contestava CP_4
tutto quanto ex adverso dedotto in fatto e in diritto. In particolare, riferiva che l'eventus damni era insussistente atteso che il credito erogato era ampiamente coperto e garantito da ipoteca volontaria su un bene immobile avente un valore, stimato dalla banca stessa, di € 180.000,00 e ciò a garanzia non solo della restituzione dell'intero capitale ma anche di 3
annualità di interessi corrispettivi e di mora, quantificati in € 60.000 (v.
art. 8 contratto di apertura credito – doc. 5 controparte), tanto che la BA
creditrice aveva ritenuto di intervenire nella procedura esecutiva per un ulteriore credito di €
50.000,00 concesso a nel 2013 e, quindi, circa un anno CP_4
dopo la costituzione del fondo patrimoniale.
Parimenti riteneva insussistente la scientia damni visto che era mancato lo stesso pregiudizio di cui la debitrice convenuta avrebbe dovuto essere consapevole, il quale non poteva essere desunto dalle presunzioni indicate dall'istituto di credito.
Eccepiva, infine l'insussistenza di domande effettivamente proposte nei confronti di e del “Pertanto nei CP_3 Controparte_6
confronti di il è, all'evidenza, privo di CP_3 CP_5
legittimazione e di interesse ad agire e tutti i riferimenti contenuti nell'atto
al Sig. sembrano, in effetti, volti a creare incertezza e confusione CP_3
in una vicenda che invece è, di per sé, lineare e chiara”.
Chiedeva, dunque, rigettarsi la domanda con vittoria di spese.
Si costituiva regolarmente in giudizio il e Controparte_6
chiedeva la declaratoria di inefficacia anche nei suoi confronti del fondo patrimoniale costituto dal e dalla moglie in CP_3 CP_4
data 18.07.2012, con atto Dott. n.189284 di rep. e n.31145 di racc. Per_1
(doc. 2 di parte attrice). Rilevava che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale aveva creato un grave danno alla massa dei creditori insinuati nel fallimento poiché gli immobili residui avevano un valore di euro
105.000,00 a fronte di un passivo fallimentare di euro 291.762,79.
Previa rinnovazione della notifica dell'atto di citazione si costituiva in giudizio in data 27.10.2017 il quale eccepiva la CP_3
prescrizione dell'azione proposta nei suoi confronti dal ai sensi CP_6
dell'art. 2903 c.c. e 69 bis L.F., per non essergli stata notificata nel termine di cinque anni dal compimento dell'atto dispositivo la comparsa di costituzione del fallimento contenente la domanda riconvenzionale proposta nei suoi confronti;
mentre nel merito contestava la sussistenza dell'eventus damni e della scienza fraudis.
Con ordinanza del 21.11.2017 il Tribunale concedeva a CP_3
termine per il deposito di una memoria di replica sulla domanda riconvenzionale proposta nei suoi confronti dal fallimento nella sua comparsa di costituzione depositata in data 6.12.2017.
La causa veniva istruita con la documentazione versata in atti dalle parti,
anche all'esito dell'ordine di esibizione disposto dal giudice con ordinanza del 13.06.2018 e con interrogatorio formale di CP_4
Con atto ex art. 111 c.p.c. del 4.03.2019 interveniva in giudizio
[...]
, quale mandatario di , Controparte_2 Controparte_7
cessionaria del credito vantato dalla banca attrice, sulla scorta della documentazione allegata, associandosi alle domande proposte dall'istituto di credito cedente.
All'udienza del 17.09.2019 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge.
Con sentenza pubblicata in data 23.12.19 il Tribunale di Mantova riteneva:
- che la banca attrice avesse dimostrato, mediante la documentazione prodotta in atti, l'esistenza del proprio credito, derivante dall'apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria del 29.06.2011 per complessivi € 120.000, credito per il quale l'istituto di credito aveva già
ottenuto decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo n. 1812/2016 del
2.11.2016 per complessivi € 87.413,88;
- che il conferimento di beni in fondo patrimoniale integrasse una variazione quantitativa del patrimonio del debitore e determinava il sorgere per il creditore di un pericolo di danno, costituito dalla eventuale improponibilità/infruttuosità della futura azione esecutiva;
-che la BA creditrice avesse dimostrato l'insufficienza del bene ipotecato a garanzia del credito a soddisfare quest'ultimo, atteso che il magazzino di proprietà della era stato aggiudicato per € CP_4
25.000,00, e i coniugi convenuti non avevano né dedotto né provato la titolarità di beni ulteriori sui quali la banca creditrice avrebbe potuto soddisfarsi;
- che trattandosi di un atto a titolo gratuito successivo all'assunzione del debito, sarebbe stato sufficiente provare la mera consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia
damni), elemento che risultava integrato dall'agevole conoscibilità di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito;
- che la prova di tale consapevolezza potesse essere fornita dall'attore anche tramite presunzioni: al momento del compimento dell'atto dispositivo, nel luglio 2012, la debitrice era ben consapevole di arrecare un pregiudizio al proprio creditore e ciò emergeva, in primo luogo, dagli estratti conto al 30.06.2012, dai quali era emersa un'esposizione debitoria pari ad euro 115.676,16 (tale consapevolezza risultava, peraltro,
sussistente anche con riferimento al marito della convenuta,
[...]
costituitosi fideiussore della moglie in data 29.06.2011); tale CP_3
convenzione matrimoniale era stata stipulata dai convenuti oltre ventitré anni dopo la celebrazione del matrimonio ed in assenza di figli minori;
- che l'intervento ex art. 111 c.p.c. di Controparte_2
quale mandataria di fosse inammissibile,
[...] Controparte_7
poiché, secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di azione revocatoria, qualora la parte attrice ceda il proprio credito nel corso del giudizio, l'intervento in causa del cessionario
è inammissibile, atteso che il diritto controverso non è il diritto di credito,
ma il diritto alla declaratoria di inefficacia dell'atto;
- che, con riferimento alla posizione di quest'ultimo era CP_3
stato convenuto in giudizio dalla banca attrice in quanto litisconsorte necessario, dovendo la pronuncia di inefficacia dell'atto di disposizione patrimoniale, consistito nella costituzione di un fondo patrimoniale, fare stato nei confronti di tutti coloro a favore dei quali il fondo era stato costituito;
essendo il NI fallito, la EL EN era l'unica legittimata attiva a poter proporre la domanda nei suoi confronti ai sensi degli artt. 2901 c.c. e 66 L. Fall., risultando improcedibili le eventuali domande revocatorie proposte dai singoli creditori nei suoi confronti;
- che l'eccezione di prescrizione, ex art. 2903 c.c. e 69 bis L. Fall., doveva essere accolta in quanto tempestivamente sollevata dal convenuto in relazione alla domanda riconvenzionale proposta nei suoi CP_3
confronti dal convenuto, in difetto di validi atti interruttivi CP_6
della prescrizione intervenuti nei cinque anni decorrenti dalla costituzione del fondo patrimoniale del 18.07.2012; - che non poteva affermarsi che la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione, avvenuta il 20.05.2017, fosse idonea ad interrompere il termine di prescrizione con riferimento alla domanda riconvenzionale promossa dalla EL nei confronti del convenuto non costituito;
ai fini della produzione dell'effetto interruttivo, considerata la natura recettizia dell'atto interruttivo, ai sensi dell'art. 2943 c.c., il all'udienza CP_6
del 16.05.2017 avrebbe dovuto chiedere l'autorizzazione al Tribunale ad effettuare la notifica nei confronti del fallito, non ancora costituito, della comparsa di costituzione contenente la domanda riconvenzionale proposta nei suoi confronti, domanda di cui il fallito aveva avuto effettiva conoscenza soltanto nel momento in cui aveva proposto istanza di accesso al fascicolo telematico, in vista della costituzione in giudizio, ovvero in data 23.10.2017, quando il termine di prescrizione quinquennale era già
decorso.
Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, il Tribunale di Mantova
accoglieva la domanda di revocatoria ordinaria, limitatamente ai beni immobili di proprietà di e condannava quest'ultima, in CP_4
solido con il marito, al pagamento delle spese processuali a favore di CP_5
liquidate in € 9.000, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA;
ordinava
[...]
al Direttore AE competente per territorio l'annotazione della sentenza a margine dell'atto revocato e dichiarava inammissibile l'intervento di
, compensando integralmente le Controparte_2
spese fra quest'ultima e le altre parti in causa;
infine, rigettava le domande proposte dal nei confronti di e Controparte_6 CP_3 condannava il primo al pagamento delle spese processuali a favore del secondo liquidate in complessivi € 7.000, oltre a rimborso forfettario, IVA
E CPA.
Avverso la sentenza proponeva appello , quale cessionario del Pt_1
Contr credito di , per mezzo della propria procuratrice affidato CP_2
ad un unico motivo di gravame, censurando la sentenza nella sola parte in cui era stato dichiarato inammissibile il suo intervento in primo grado e chiedendo dichiarare l'inefficacia, anche nei suoi confronti, dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale relativamente ai beni di entrambi i coniugi, con vittoria di spese dei due gradi di giudizio;
Si costituiva il solo chiedendo la conferma della sentenza CP_3
impugnata e precisando che la revocatoria accolta in primo grado aveva coinvolto i soli beni di CP_4
All'udienza del 03.02.2021 Marzia il CP_4 Controparte_6
benché regolarmente citati, non si costituivano e ne Controparte_5
veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del
18.09.2024, in trattazione scritta, al cui esito veniva rimessa in decisione con concessione dei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dato atto che con comparsa depositata il 12.01.2021
si è costituito in giudizio eccependo il passaggio in CP_3
giudicato della sentenza, con esclusione del solo capo relativo alla dichiarazione di inammissibilità dell'intervento di attinto CP_2 dall'unico motivo di appello da quest'ultima proposto.
Egli, in particolare, rappresenta che la società appellante, per quanto non ne faccia motivo espresso di censura, in sede di conclusioni richieda la dichiarazione di inefficacia anche nei suoi confronti “dell'atto di
costituzione del fondo patrimoniale … relativamente ai seguenti beni:
Beni di proprietà del sig. ; beni di proprietà della sig.ra Persona_2
.”; tuttavia, la sentenza di primo grado ha accolto la Parte_2
domanda ex art. 2901 c.c. proposta da nei soli confronti di CP_5
e ha conseguentemente dichiarato l'inefficacia, nei CP_4
confronti dell'istituto di credito, dell'atto di costituzione del fondo
“relativamente ai beni di . CP_4
Rileva la Corte che la sentenza impugnata ha accolto la domanda proposta dal dichiarando l'inefficacia dell'atto di costituzione del CP_5
fondo patrimoniale limitatamente ai beni immobili conferiti di proprietà
di espressamente precisando che “essendo il CP_4 CP_3
fallito, l'unica legittimata a proporre domanda revocatoria nei suoi
confronti è la EL EN, ai sensi degli artt. 2901 c.c. e 66 L.
Fall., risultando improcedibili le eventuali domande revocatorie proposte
dai singoli creditori nei suoi confronti”.
Avverso tale statuizione l'appellante non ha proposto censura CP_2
alcuna, impugnando la sentenza solo con riferimento al capo che ha dichiarato la inammissibilità del suo intervento, salvo poi a riproporre nelle conclusioni dell'atto di appello le medesime conclusioni già proposte nel precedente, in particolare ribadendo la domanda di dichiarazione di inefficacia dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale posto in essere dai coniugi anche con riferimento ai beni di proprietà di , CP_3
domanda che il cedente , peraltro, neppure aveva proposto. CP_5
Non essendo stato proposto un motivo di appello sul punto, tutti i capi della sentenza, ad eccezione del capo relativo alla pronuncia d'inammissibilità dell'atto di intervento di sono, dunque, passati CP_2
in giudicato in quanto non impugnati e non possono più essere oggetto di esame da parte di questa Corte.
La domanda proposta da in sede di conclusioni tesa alla CP_2
dichiarazione di inefficacia dell'atto anche nei confronti dei beni di
[...]
va dunque respinta. CP_3
Procedendo quindi all'esame dell'unico motivo di gravame, l'appellante si duole della dichiarazione di inammissibilità dell'intervento, ai sensi di cui all'art. 111 c.p.c., di nell'interesse di Controparte_2
nella sua qualità di cessionaria del credito di Parte_1 [...]
CP_5
In particolare, l'appellante impugna il seguente capo della pronuncia:
“Peraltro, a seguito del contratto di cessione dei crediti pecuniari
individuabili in blocco, ai sensi e per gli effetti della legge sulla
cartolarizzazione (L. 130/1999) e dell'art. 58 TUB (con pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale in data 7.06.2018), è intervenuta volontariamente
nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c.,
[...]
quale mandataria di Controparte_2 Controparte_7
che ha fatto proprie le difese originariamente svolte da Controparte_5 Tuttavia, secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di
legittimità, in tema di azione revocatoria, qualora la parte attrice ceda il
proprio credito nel corso del giudizio, è inammissibile l'intervento in
causa del cessionario, atteso che il diritto controverso non è il diritto di
credito, ma il diritto alla declaratoria di inefficacia dell'atto che si assume
pregiudizievole, sicché il cessionario non subentra automaticamente nel
diritto controverso, non trovando applicazione l'art. 111 c.p.c. (v. Cass.
Sez. 3 Ordinanza n. 29637 del 12/12/2017, Rv. 646719 – 01)”.
Tale statuizione, a parere dell'appellante, sarebbe gravemente lesiva del diritto di credito che ha legittimamente acquistato da Parte_1
in forza del contratto di cessione di crediti pecuniari Controparte_5
individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla
Cartolarizzazione (L. n. 130/1999) e dell'art. 58 TUB, sottoscritto tra dette parti in data 1° giugno 2018, di cui è stato dato avviso nelle forme di legge mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 7/06/2018 (cfr. doc.
n. 3 allegato alla comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c. - fascicolo di primo grado).
L'appellante sottolinea che una decisione siffatta, da un lato, determina l'inefficacia dell'atto dispositivo nei soli confronti di un soggetto, la BA
cedente che in realtà non ha più alcun interesse ad Controparte_5
agire, non essendo più titolare del credito;
dall'altro, impedisce al legittimo titolare del diritto di credito di poter agire Parte_1
esecutivamente sui beni oggetto dell'atto di disposizione correttamente revocato. Segnala che tale ultima circostanza, se nel caso concreto consente di sfuggire dagli effetti della sentenza, in generale disincentiva lo stesso acquisto delle situazioni giuridiche litigiose, col risultato di arrecare pregiudizio al sistema economico e finanziario e all'economia generale.
A suffragio della propria doglianza, l'appellante richiama alcune sentenze che affermano come il successore a titolo particolare nel diritto controverso non sia terzo, bensì l'effettivo titolare del diritto in contestazione.
Aggiunge, infine, che “l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. sia
volta a ricostruire la garanzia generica assicurata al creditore dal
patrimonio del suo debitore, che si prospetti compromessa dall'atto di
disposizione da questi posto in essere;
essa, pertanto, in caso di esito
vittorioso, non travolge l'atto impugnato, con conseguente effetto
restitutorio o recuperatorio del bene al patrimonio del debitore, ma ha
l'effetto tipico di determinare l'inefficacia dell'atto stesso nei confronti
del solo creditore, al fine di consentirgli di aggredire il bene con l'azione
esecutiva qualora il proprio credito rimanga insoddisfatto. Trattasi,
dunque, di una vera e propria azione a tutela del diritto di credito
ricevuto”.
Il motivo è fondato.
Va ricordato che la Suprema Corte ha precisato che la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare della creditrice originaria “ha
l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa
nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il
resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”
(Cass., sez. VI civ., n. 24798/2020).
Osserva il Collegio che le altre parti in giudizio, sia in primo grado sia nel presente, non hanno mai contestato la cessione del credito oggetto di causa, né in termini di esistenza della cessione né in termini di inclusione del credito fra quelli ceduti.
Ad ogni modo parte appellata ha documentato fin dal proprio intervento nel primo grado di giudizio la propria legittimazione sostanziale, in modo conforme rispetto ai più recenti orientamenti della Suprema Corte,
secondo cui “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una
banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per
categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la
titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una
specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione,
allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di
individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di
merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati,
del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non
censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui
all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” (Cass. n. 4277/2023).
è intervenuta nel giudizio di prime cure, già instaurato dalla Parte_1
banca originaria titolare del credito, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., documentando la propria legittimazione all'intervento quale cessionaria del credito mediante la produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale
che non solo descrive precisamente i crediti oggetto di cessione , ma chiarisce che “Tale lista e' (x) depositata presso il Notaio , Persona_3
avente sede in Milano, con atto di deposito n. Repertorio 4584 e Raccolta
2559 e (y) pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul
seguente sito internet http://www.bancobpm.it/generale/exodus/ fino alla
loro estinzione”.
Pertanto, quand'anche la cessione fosse stata in qualche modo contestata,
concorrono tutti gli elementi a riscontro dell'inclusione del rapporto di cui
è causa nel perimetro della cessione.
Pacifica, dunque, l'esistenza della cessione e la titolarità del credito a tutela del quale è stata proposta l'azione revocatoria, rimane da definire il profilo della legittimazione processuale sussistente in capo alla cessionaria del credito.
Sul punto la Corte osserva che “il credito tutelato con l'azione revocatoria
si trasferisce per effetto di cessione ed anche il cessionario acquista ipso
iure il diritto di “promuovere l'azione esecutiva” a norma dell'art. 2902
c.c., che non sarebbe concepibile scisso dal credito ceduto” (Cass.
25424/2023).
Con un orientamento che il Collegio ritiene condivisibile, la Corte di legittimità è giunta a tale conclusione sulla base delle seguenti considerazioni:
«a) l'art. 1263 c.c. prevede che per effetto della cessione si trasferiscono i “privilegi”, senza distinzione. La cessione, dunque, trasferisce anche i
privilegi scaturenti dalla causa del credito. Se dunque la cessione
trasferisce i privilegi scaturenti dalle condizioni personali delle parti, a
fortiori si dovrà ammettere che per effetto di essa si trasferiscano gli effetti
dell'azione revocatoria, che ha in comune coi privilegi lo scopo di
garanzia del credito, ed insieme a quelli è sussunta dal legislatore nel
Titolo III del Libro VI del codice civile;
b) tra i crediti privilegiati rientrano le spese di giustizia per atti
conservativi (2755 c.c.), ed i privilegi come già detto si trasferiscono per
effetto di cessione del credito. La revocatoria è un'azione intesa a
conservare al creditore la garanzia patrimoniale. Se dunque si negasse
che il cessionario d'un credito benefici degli effetti dell'azione
revocatoria proposta dal cedente, si perverrebbe al seguente paradosso:
il credito ceduto conserverebbe privilegio per le spese dell'azione
revocatoria, ma non beneficerebbe degli effetti dell'azione revocatoria. E
l'evidente reductio ad absurdum svela l'erroneità della premessa;
c) il cessionario d'un credito si giova del pignoramento eseguito dal
cedente. Il pignoramento è un vincolo preordinato all'esecuzione, ed evita
la dispersione della garanzia patrimoniale. Anche la revocatoria, però,
ha la funzione di evitare la dispersione della garanzia patrimoniale:
sicché sarebbe contrario al canone ermeneutico dell'interpretazione
sistematica ritenere che il cessionario benefici degli effetti del
pignoramento, ma non di quelli dell'azione revocatoria;
d) l'azione revocatoria ha lo scopo di conservare la garanzia patrimoniale del creditore, ed il cessionario di un credito non è men creditore di quanto
lo fosse il cedente;
e) l'interpretazione propugnata dalla ricorrente (n.d.r. tesi riproposta
dagli odierni controricorrenti nel merito) avrebbe l'effetto di vanificare
l'attività processuale svolta dal creditore cedente;
f) un atto in frode del creditore non cessa di essere tale sol perché il
credito circoli a latere creditoris” (Cass. Sez. 3 23/06/2022 n. 20315).
E' stato altresì ritenuto dalla Corte di legittimità che il cessionario di un credito è legittimato non solo a proporre l'azione revocatoria, ma anche ad intervenire nel giudizio promosso dal cedente, in quanto “portatore di
interesse attuale e concreto ad un risultato utile e giuridicamente
rilevante” (Cass. Sez. 3, 14/03/2018 n. 6130; in senso conforme, da ultimo, Cass. Sez. 3, 23/02/2023 n. 5649).
Sul punto la Corte ha osservato che “In tema di azione revocatoria,
qualora la parte attrice ceda il proprio credito durante la controversia, il
cessionario può intervenire nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale
successore nel diritto affermato in giudizio, poiché con la domanda ex art.
2901 c.c. si esplica la facoltà del creditore - che costituisce contenuto
proprio del suo diritto di credito (presupposto e riferimento ultimo
dell'azione esercitata) - di soddisfarsi su un determinato bene nel
patrimonio del debitore” (Cass. n. 5649/2023); ha altresì precisato che
“qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia
promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado d'appello, come
consentitogli dall'art. 111, comma 3, c.p.c. in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del
convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario,
indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente,
ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso
con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del
debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa
(Cass. Sez. 1, 19/04/2023 n. 10442)”.
Infine, in ordine al principio espresso dal precedente n. 29637 del 2017,
richiamato in motivazione dal Tribunale a sostegno della dichiarazione di inammissibilità, la citata pronuncia n. 25424/2023 ha affermato che:
“…quello aveva ad oggetto una fattispecie diversa da quella in esame […]
la banca convenuta, al momento della citazione in giudizio, aveva già
ceduto il credito oggetto di revocatoria, ma nel costituirsi nulla eccepì a
tal riguardo;
rimasta soccombente, la propose appello dichiarando Pt_3
di agire non in proprio, ma “nella qualità di rappresentante del
cessionario” e la Corte d'appello dichiarò inammissibile il gravame sul
presupposto che dichiarare solo in appello di stare in giudizio per conto
di qualcun altro costituiva un inammissibile mutamento dei presupposti
del thema decidendum, non consentito dall'art. 345 c.p.”. Per queste ragioni, la Corte aveva fatto applicazione del principio per il quale
“nell'azione revocatoria fallimentare il diritto controverso è il diritto
all'inefficacia dell'atto, nel caso il pagamento, e non già il diritto di
credito oggetto della cessione”.
Il principio espresso dal precedente richiamato dal Tribunale, attenendo a diversa fattispecie, è stato quindi posto erroneamente a fondamento della sentenza qui impugnata.
Alla luce delle considerazioni svolte, la statuizione con cui il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'intervento di non è condivisibile e va, Pt_1
pertanto, revocata.
La sentenza va, quindi, riformata e, per l'effetto, va dichiarata l'ammissibilità dell'intervento ex art. 111 c.p.c. di e l'inefficacia, Pt_1
anche nei suoi confronti, dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale posto in essere dai coniugi limitatamente ai beni di Controparte_8
proprietà della CP_4
Deve quindi procedersi ad un nuovo regolamento delle spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, in conformità dell'indirizzo giurisprudenziale di legittimità consolidato secondo cui, in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Sez.
1, Ord. n. 14916 del 2020, Cass. 24.11.2021 n. 36395, Cass. 18.3.2021 n.
7616; Cass.
2.10.2020 n. 21139; Cass. 13.12.2019 n. 32778).
Ciò posto, le spese di entrambi i gradi del giudizio tra e le parti Pt_1 rimaste contumaci vanno compensate integralmente, tenuto conto della mancata contestazione da parte di queste ultime dell'intervento di Pt_1
anche in sede di primo grado;
va, invece, disposta la compensazione
[...]
limitatamente alla misura di ¼ con riguardo al rapporto processuale tra l'appellante e con condanna dell'appellante al pagamento CP_3
della residua parte, atteso il mancato accoglimento della domanda di dichiarazione di inefficacia dell'atto di disposizione anche nei confronti dei beni del riproposta in questa sede, che si liquidano come da CP_3
dispositivo (scaglione da € 52.001 a € 260.000, valori medi, tranne per la fase di trattazione di secondo grado).
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Mantova
pubblicata il 23.12.2019 n. 889/2019, appellata da Parte_1
e per essa Controparte_1
- dichiara ammissibile l'intervento ex art. 111 c.p.c. dell'appellante e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia anche nei suoi confronti del fondo patrimoniale stipulato il 18.07.2012, Rep. n. 189284, relativamente ai beni immobili di proprietà di come già affermato dalla CP_4
sentenza impugnata;
- rigetta la domanda di dichiarazione di inefficacia dell'atto di disposizione nei confronti dei beni di;
CP_3
- conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- compensa integralmente le spese di entrambi i gradi del giudizio fra l'appellante e le parti appellate rimaste contumaci, limitatamente alla misura di ¼ con riguardo al rapporto processuale tra l'appellante e
, condannando l'appellante al pagamento della residua parte CP_3
delle spese che, per il primo grado, liquida in € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase di trattazione ed € 4.253,00 per la fase decisoria, oltre spese forfettarie, Iva e cpa, e, per il giudizio di secondo grado, liquida in € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione ed € 5.103,00 per la fase decisoria, oltre spese forfettarie, Iva e cpa.
- ordina al Direttore dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto revocato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Annamaria Laneri Giuseppe Magnoli