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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 17/10/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1055/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa AU TE Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1055/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
12.06.2025, da
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
(AP), Via A. De Gasperi n. 63,
e
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
Cascia, Via C. Lucentini n. 8, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Fabio Coccia ed elettivamente domiciliati, giusta procura in atti, in Norcia (PG), Via delle Cascine n. 1, presso il Difensore;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario a Monsanpolo del Tronto (AP) in data 7.09.2013 (atto n. 3, parte II, serie A, anno 2013), con i figli: nata a [...] il [...], e nato ad [...]_2
Ancona il 27.12.2022, entrambi minori;
FATTO pagina 1 di 5 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 49 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12.06.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, alle seguenti condizioni
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento stante la reciproca autonomia reddituale;
3) i figli minorenni e verranno affidati ad entrambi i genitori, Persona_1 Persona_2 secondo le norme dell'affido condiviso, con collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione di
Via Dante Alighieri n. 16 in Porano (TR);
4) i coniugi, al fine esclusivo di salvaguardare il benessere psicologico dei minori, di comune accordo, stabiliscono che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli quando vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi, con le esigenze dei minori e gli impegni lavorativi del padre.
Tuttavia, solo al fine di prevenire futuri contrasti, i genitori ritengono di adottare il seguente regime minimo di permanenza del padre con i figli che egli potrà tenere con sé: per quanto riguarda Per_2 data la tenera età e non avendo ancora l'abitudine a pernottare fuori dall'abitazione materna, per due pomeriggi, a settimane alternate, e precisamente il venerdì e la domenica dalle ore 16.30 alle ore
20.00, con l'impegno dei coniugi, una volta acquisita una maggiore autonomia da parte del bambino, ad acconsentire anche al pernotto presso il padre;
mentre per quanto riguarda , sempre a Per_1 settimane alternate, il padre potrà prelevarla dall'abitazione materna o dall'uscita dalle attività pomeridiane il venerdì pomeriggio e tenerla con sé fino alla domenica allorquando la riporterà presso la madre per le ore 20:00;
- festività di Natale e di Pasqua alternate, così le altre feste comandate;
- compleanno dei figli con orari da concordare;
- 7 giorni per le vacanze estive per ciascun genitore. In tal caso, ciascuno dei coniugi dovrà comunicare all'altro, con un preavviso di almeno dieci giorni, sia il posto scelto sia il periodo, assicurando, nelle more, contatti telefonici con l'altro genitore.
Entrambi i coniugi avranno, comunque, cura che i figli abbiano sempre, nei confronti degli stessi, un sicuro e preciso riferimento genitoriale.
Anche per tale ragione il diritto di visita del padre, ferme le prescrizioni che precedono, dovrà essere ispirato al criterio di elasticità ed essere compatibile con le esigenze dei minori e dei genitori.
Pertanto, qualora il padre non fosse libero, nei giorni concordati, nel fine settimana a lui spettante o nelle festività sopra indicate, potrà tenere con sé i figli in altri giorni previo accordo con la madre;
pagina 2 di 5 5) tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute dei minori (scuola, sport, tempo libero, spese mediche, cure di ogni genere) verranno prese concordemente dai genitori;
6) il sig. verserà alla sig.ra la somma di Euro 500,00 mensili per il mantenimento dei Pt_2 Pt_1 figli minori e entro il dieci di ogni mese, allo stesso modo verrà Persona_1 Persona_2 corrisposto il contributo del 50% per tutte le eventuali spese straordinarie che riguardano i figli come quelle scolastiche, le eventuali spese mediche, culturali, sportive e ricreative. Dette spese dovranno essere preventivamente concordate da entrambi i coniugi e comunque documentate. Riguardo alla straordinarietà, alla sua definizione e alla previa necessità o meno di concordare tali spese tra genitori, si fa riferimento al “Protocollo di Intesa per il contributo al mantenimento ordinario e straordinario della prole economicamente non autosufficiente”, sottoscritto dal Tribunale di Perugia in data 1.6.2016 con l'Ordine degli Avvocati di Perugia, l' Controparte_1
,
[...] Controparte_2 Controparte_3 diritto di famiglia, Camera civile di Perugia, Avvocati matrimonialisti italiani, l'AIGA e la Camera nazionale avvocati famiglia e minori, nonché alle “linee guida” emanate dal Consiglio Nazionale
Forense in data 29 novembre 2017;
7) l'assegno unico relativo ai figli minorenni verrà percepito per intero dalla madre;
Parte_1
8) i ricorrenti sono titolari di proprietà e/o altri diritti reali su immobili a loro singolarmente intestati che rappresentano beni personali ed in quanto tali permarranno in capo agli stessi, riconoscendone ciascun coniuge l'altrui esclusivo diritto, mentre per quanto riguarda l'unico bene in comproprietà costituito dall'appartamento sito in Cascia (PG) Via Cursula, Piano 2 - 3, distinto al C.F. del Comune di Cascia al Foglio 55, part. 213 sub. 5, cat. A/3, Classe 2, 4,5 vani, le parti stabiliscono che, a fini solutori-compensativi dell'accordo per la separazione consensuale, anche nell'interesse preminente dei figli in relazione agli obblighi economici che derivano dal matrimonio - causa familiae - e dando atto che il trasferimento immobiliare è elemento funzionale indispensabile ai fini della soluzione della crisi coniugale, la signora si impegna a trasferire senza corrispettivo economico, entro Parte_1 due mesi dalla omologa della separazione consensuale, al Sig. , che accetta e che si Parte_2 assume l'onere di tutte le spese, anche notarili, occorrende, la sua quota di competenza dell'immobile suindicato in piena proprietà attualmente con il coniuge in comunione legale tra loro, quota alla quale rinuncia ad ogni effetto di Parte_2 legge risultante dalla visura catastale allegata (doc.n.5):
9) i ricorrenti non sono titolari di c/c in comune, in ogni caso ciascuno dei coniugi manterrà nella propria esclusiva disponibilità le giacenze dei c/c, i libretti di risparmio bancario e/o postale, obbligazioni e/o titoli, dei quali risulta ad oggi unico intestatario;
pagina 3 di 5 10) per quanto riguarda i beni mobili registrati, la Renault IO tg. CT414FD e la VW Golf tg.
BP769TL già in uso e nella disponibilità del Sig. , rimarranno nella esclusiva proprietà Parte_2 dello stesso;
10) tutti i beni mobili di proprietà comune sono già stati divisi d'accordo tra i coniugi, i quali dichiarano di aver definito alla data odierna tutti i rapporti di natura patrimoniale;
11) i coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto”.
All'udienza del 8.10.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le Parti hanno depositato note dattiloscritte con cui hanno confermato di non volersi riconciliare e di voler ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM che ha espresso parere favorevole in data
19.07.2025.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alle parti e ai rapporti economici.
Il Tribunale rileva altresì che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e, conformemente, prende atto di quanto concordato dai coniugi.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del pagina 4 di 5 Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
Le spese sono rimesse alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, pronunciando unicamente sulla domanda di separazione, così statuisce:
- Dichiara la separazione personale di e che hanno Parte_2 Parte_1 contratto matrimonio concordatario a Monsanpolo del Tronto (AP) in data 7.09.2013 (atto n. 3, parte II, serie A, anno 2013);
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alle parti e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monsanpolo del Tronto perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
- Rimette la decisione sulle spese di giudizio alla sentenza definitiva;
- Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore.
Spoleto 17.10.2025
Il Presidente est.
AU TE
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa AU TE Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1055/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
12.06.2025, da
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
(AP), Via A. De Gasperi n. 63,
e
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
Cascia, Via C. Lucentini n. 8, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Fabio Coccia ed elettivamente domiciliati, giusta procura in atti, in Norcia (PG), Via delle Cascine n. 1, presso il Difensore;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario a Monsanpolo del Tronto (AP) in data 7.09.2013 (atto n. 3, parte II, serie A, anno 2013), con i figli: nata a [...] il [...], e nato ad [...]_2
Ancona il 27.12.2022, entrambi minori;
FATTO pagina 1 di 5 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 49 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12.06.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, alle seguenti condizioni
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento stante la reciproca autonomia reddituale;
3) i figli minorenni e verranno affidati ad entrambi i genitori, Persona_1 Persona_2 secondo le norme dell'affido condiviso, con collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione di
Via Dante Alighieri n. 16 in Porano (TR);
4) i coniugi, al fine esclusivo di salvaguardare il benessere psicologico dei minori, di comune accordo, stabiliscono che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli quando vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi, con le esigenze dei minori e gli impegni lavorativi del padre.
Tuttavia, solo al fine di prevenire futuri contrasti, i genitori ritengono di adottare il seguente regime minimo di permanenza del padre con i figli che egli potrà tenere con sé: per quanto riguarda Per_2 data la tenera età e non avendo ancora l'abitudine a pernottare fuori dall'abitazione materna, per due pomeriggi, a settimane alternate, e precisamente il venerdì e la domenica dalle ore 16.30 alle ore
20.00, con l'impegno dei coniugi, una volta acquisita una maggiore autonomia da parte del bambino, ad acconsentire anche al pernotto presso il padre;
mentre per quanto riguarda , sempre a Per_1 settimane alternate, il padre potrà prelevarla dall'abitazione materna o dall'uscita dalle attività pomeridiane il venerdì pomeriggio e tenerla con sé fino alla domenica allorquando la riporterà presso la madre per le ore 20:00;
- festività di Natale e di Pasqua alternate, così le altre feste comandate;
- compleanno dei figli con orari da concordare;
- 7 giorni per le vacanze estive per ciascun genitore. In tal caso, ciascuno dei coniugi dovrà comunicare all'altro, con un preavviso di almeno dieci giorni, sia il posto scelto sia il periodo, assicurando, nelle more, contatti telefonici con l'altro genitore.
Entrambi i coniugi avranno, comunque, cura che i figli abbiano sempre, nei confronti degli stessi, un sicuro e preciso riferimento genitoriale.
Anche per tale ragione il diritto di visita del padre, ferme le prescrizioni che precedono, dovrà essere ispirato al criterio di elasticità ed essere compatibile con le esigenze dei minori e dei genitori.
Pertanto, qualora il padre non fosse libero, nei giorni concordati, nel fine settimana a lui spettante o nelle festività sopra indicate, potrà tenere con sé i figli in altri giorni previo accordo con la madre;
pagina 2 di 5 5) tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute dei minori (scuola, sport, tempo libero, spese mediche, cure di ogni genere) verranno prese concordemente dai genitori;
6) il sig. verserà alla sig.ra la somma di Euro 500,00 mensili per il mantenimento dei Pt_2 Pt_1 figli minori e entro il dieci di ogni mese, allo stesso modo verrà Persona_1 Persona_2 corrisposto il contributo del 50% per tutte le eventuali spese straordinarie che riguardano i figli come quelle scolastiche, le eventuali spese mediche, culturali, sportive e ricreative. Dette spese dovranno essere preventivamente concordate da entrambi i coniugi e comunque documentate. Riguardo alla straordinarietà, alla sua definizione e alla previa necessità o meno di concordare tali spese tra genitori, si fa riferimento al “Protocollo di Intesa per il contributo al mantenimento ordinario e straordinario della prole economicamente non autosufficiente”, sottoscritto dal Tribunale di Perugia in data 1.6.2016 con l'Ordine degli Avvocati di Perugia, l' Controparte_1
,
[...] Controparte_2 Controparte_3 diritto di famiglia, Camera civile di Perugia, Avvocati matrimonialisti italiani, l'AIGA e la Camera nazionale avvocati famiglia e minori, nonché alle “linee guida” emanate dal Consiglio Nazionale
Forense in data 29 novembre 2017;
7) l'assegno unico relativo ai figli minorenni verrà percepito per intero dalla madre;
Parte_1
8) i ricorrenti sono titolari di proprietà e/o altri diritti reali su immobili a loro singolarmente intestati che rappresentano beni personali ed in quanto tali permarranno in capo agli stessi, riconoscendone ciascun coniuge l'altrui esclusivo diritto, mentre per quanto riguarda l'unico bene in comproprietà costituito dall'appartamento sito in Cascia (PG) Via Cursula, Piano 2 - 3, distinto al C.F. del Comune di Cascia al Foglio 55, part. 213 sub. 5, cat. A/3, Classe 2, 4,5 vani, le parti stabiliscono che, a fini solutori-compensativi dell'accordo per la separazione consensuale, anche nell'interesse preminente dei figli in relazione agli obblighi economici che derivano dal matrimonio - causa familiae - e dando atto che il trasferimento immobiliare è elemento funzionale indispensabile ai fini della soluzione della crisi coniugale, la signora si impegna a trasferire senza corrispettivo economico, entro Parte_1 due mesi dalla omologa della separazione consensuale, al Sig. , che accetta e che si Parte_2 assume l'onere di tutte le spese, anche notarili, occorrende, la sua quota di competenza dell'immobile suindicato in piena proprietà attualmente con il coniuge in comunione legale tra loro, quota alla quale rinuncia ad ogni effetto di Parte_2 legge risultante dalla visura catastale allegata (doc.n.5):
9) i ricorrenti non sono titolari di c/c in comune, in ogni caso ciascuno dei coniugi manterrà nella propria esclusiva disponibilità le giacenze dei c/c, i libretti di risparmio bancario e/o postale, obbligazioni e/o titoli, dei quali risulta ad oggi unico intestatario;
pagina 3 di 5 10) per quanto riguarda i beni mobili registrati, la Renault IO tg. CT414FD e la VW Golf tg.
BP769TL già in uso e nella disponibilità del Sig. , rimarranno nella esclusiva proprietà Parte_2 dello stesso;
10) tutti i beni mobili di proprietà comune sono già stati divisi d'accordo tra i coniugi, i quali dichiarano di aver definito alla data odierna tutti i rapporti di natura patrimoniale;
11) i coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto”.
All'udienza del 8.10.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le Parti hanno depositato note dattiloscritte con cui hanno confermato di non volersi riconciliare e di voler ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM che ha espresso parere favorevole in data
19.07.2025.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alle parti e ai rapporti economici.
Il Tribunale rileva altresì che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e, conformemente, prende atto di quanto concordato dai coniugi.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del pagina 4 di 5 Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
Le spese sono rimesse alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, pronunciando unicamente sulla domanda di separazione, così statuisce:
- Dichiara la separazione personale di e che hanno Parte_2 Parte_1 contratto matrimonio concordatario a Monsanpolo del Tronto (AP) in data 7.09.2013 (atto n. 3, parte II, serie A, anno 2013);
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alle parti e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monsanpolo del Tronto perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
- Rimette la decisione sulle spese di giudizio alla sentenza definitiva;
- Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore.
Spoleto 17.10.2025
Il Presidente est.
AU TE
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