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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 08/07/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA SEZIONE SECONDA
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 5073/2024 R. G.
promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentata e difesa dagli Avv. F. Cassera, J. E. Di Marco e T. Di Marco
CONTRO
Controparte_1
- Convenuto -
rappresentato e difeso dagli Avv. M. P. Monti e P. Zurolo
in punto a: inadempimento contrattuale.
All'udienza del 10/6/2025 la causa è stata assegnata a decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente:
per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, rigettata ogni eventuale avversa domanda, eccezione, istanza e deduzione, condannare al risarcimento, da determinarsi anche Controparte_1 in via equitativa, dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all'inadempimento prospettato dall'attrice, nella misura almeno di € 580mila o nella diversa minore o maggiore misura che risultasse all'esito del giudizio, oltre rivalutazione ed interessi compensativi dall'1.1.2023 sino alla pubblicazione dell'emananda sentenza ed interessi legali da quest'ultima data sino al saldo, col favore delle spese, anche del procedimento di mediazione. 2. Per quanto occorrer possa, si reiterano di seguito le istanze istruttorie formulate con (e così come numerate nel)la memoria ex art. 171 ter, n. 2), cpc: 3.- Esibizione documentale
3.1. Si chiede che, ove il caso si ordini a ENAPA, sede Modena, l'esibizione dei seguenti documenti: (a) domanda diritto pensione con opzione contributiva di cui alla ricevuta documento attrice 05); (b) presentazione domanda di riscatto di cui alla ricevuta documento attrice 06).
4.- Prova per testimoni Te
. Si chiede ammettere prova per testimoni, se del caso mediante testimonianza scritta ex art. 257- bis cpc, sui capitoli di seguito articolati (all'occorrenza emendati da giudizi e valutazioni se scendibili dai fatti e circostanze dedotti nei capitoli), sottoponendo ai testimoni gli eventuali documenti pertinenti citati nei capitoli, con specifica indicazione nel prosieguo delle persone da interrogare. (1) Vero che si recò da ENAPA, sede di Modena, nel dicembre 2021, prima di Parte_1 Natale, per informarsi sulla possibilità di andare in pensione;
testimone: residente in [...] int.
2. Testimone_2 (2) Vero che dopo l'incontro del dicembre 2021 in ENAPA, sede di Modena, con la Parte_1 referente le illustrò le possibilità per andare in pensione indicatele da predetta Persona_1 referente;
testimone: già individuato sub capitolo (1). Testimone_2 (3) Vero che le riferì, mostrandole il documento 04) dell'attrice, che tra le opzioni Parte_1 pensionistiche illustratele dalla referente di ENAPA, sede di Modena, vi era quella di accedere alla cosiddetta “opzione donna” con decorrenza dall'1.1.2023, riscattando 94 settimane per la laurea;
testimone: già individuato sub capitolo (1). Testimone_2 (4) Vero che dopo essersi confrontata con lei, comunicò alla referente di ENAPA, Parte_1 sede di Modena, di aver deciso di andare in pensione dall'1.1.2023, avvalendosi della cosiddetta
“opzione donna”; testimone: già individuato sub capitolo (1). Testimone_2 (5) Vero che le riferì che, avendo ricevuto il nulla osta dalla referente di ENAPA, Parte_1 sede di Modena, avrebbe proceduto a pagare a rate il riscatto di laurea;
testimone: già individuato sub capitolo (1). Testimone_2 (6) Vero che nell'aprile 2023, ricevuta la notizia del rigetto della domanda di pensione secondo la cosiddetta “opzione donna”, lei si recò con presso ENAPA, sede di Modena, per Parte_1 avere chiarimenti dalla referente Persona_1 testimone: già individuato sub capitolo (1). Testimone_2 (7) Vero che in occasione dell'incontro presso ENAPA, sede di Modena, la referente tranquillizzò e lei circa l'esito positivo della domanda di pensione secondo la cosiddetta Parte_1
“opzione donna”, sostenendo che il rigetto fosse dovuto solo ad un problema formale che sarebbe stato risolto dal AT contattando l'INPS o da quest'ultimo con un'apposita sanatoria;
testimone: già individuato sub capitolo (1). Testimone_2 (8) Vero che lei redasse o concorse a redigere il parere di cui al documento 32) dell'attrice; testimone: e domiciliati presso Futuro Pensione s.r.l., 42124 Reggio Tes_3 Testimone_4 nell'Emilia, via Lombardia, 20. (9) Vero che l'importo della pensione secondo la cosiddetta “opzione donna” che Parte_1 avrebbe percepito dall'1.1.2023 sarebbe stato pari ad euro 2.624,85 per 13 mensilità; testimone: e già individuati sub capitolo (8). Tes_3 Testimone_4 (10) Vero che stante l'opzione per il calcolo contributivo del trattamento di Parte_1 quiescenza, potrà percepire una pensione di vecchiaia dall'1.3.2030, salvo “finestre”, che sarà inferiore di euro 919,60 a quella che avrebbe percepito senza detta opzione in virtù del calcolo della pensione col sistema misto (retributivo e contributivo); testimone: e già individuati sub capitolo (8). Tes_3 Testimone_4 (11) Vero che al fine di accedere alla pensione secondo la cosiddetta “opzione Parte_1 donna” avrebbe dovuto riscattare soltanto 94 settimane e non 131 con un minor esborso di euro 3.813,95; testimone: e già individuati sub capitolo (8). Tes_3 Testimone_4 (12) Vero che facendo affidamento sul fatto di poter contare sull'entrata certa della Parte_1 pensione secondo la cosiddetta “opzione donna” dall'1.1.2023, le disse, in più occasioni nel corso del 2022, di voler avviare un'autonoma attività di consulente/procacciatrice;
2 testimoni: già individuato sub capitolo (1), domiciliato in 25038 Testimone_2 Testimone_5 Rovato (Brescia), via Giuseppe Verdi, 7 e domiciliato in 20092 Cinisello Balsamo Testimone_6 (Milano), via Risorgimento, 38. (13) Vero che possedeva professionalità ed esperienze lavorative acquisite in oltre Parte_1 trent'anni di lavoro in aziende ed in varie aree: amministrativa, logistica e, specialmente, commerciale nel settore dei contenitori metallici per aerosol;
testimone: e già individuati rispettivamente sub capitoli (1) e (12). Testimone_2 Testimone_5 (14) Vero che nello svolgimento della sua attività lavorativa aveva trattato Parte_1 commercialmente per oltre quindici anni tanto con multinazionali quanto con PMI (piccole medie imprese); testimone: e già individuati rispettivamente sub capitoli (1) e (12). Testimone_2 Testimone_5 (15) Vero che fu membro del consiglio direttivo di AIA (Associazione Italiana Parte_1 Aerosol - Federchimica) dalla nascita dell'Associazione nel 2012 sino al 2022, quando si dimise dalla Società per cui lavorava come dipendente;
testimoni: e già individuati sub capitoli (1) e Testimone_2 Testimone_5 Testimone_6 (12). (16) Vero che fu coordinatrice del Comitato Comunicazioni di AIA dal 2017 al Parte_1 2022; testimoni: e già individuati sub capitoli (1) e Testimone_2 Testimone_5 Testimone_6 (12). (17) Vero che propose nel dicembre 2022 al Consiglio Direttivo di AIA di svolgere Parte_1 dal 2023 un'attività di consulenza per l'Associazione nell'area comunicazione della stessa;
testimone: e già individuati sub capitoli (1) e (8). Testimone_2 Testimone_6 (18) Vero che in vista dell'avvio di un'autonoma attività di Parte_1 consulente/procacciatrice, contattò ed incontrò, tra il 2022 e i primi mesi del 2023, aziende del settore dei contenitori metallici per aerosol quali Eurospray s.p.a. e Falco s.p.a.; testimoni: e già individuati sub capitoli (1) e Testimone_2 Testimone_5 Testimone_6 (12). (19) Vero che lei, nei primi mesi del 2023, mise in contatto con il direttore generale Parte_1 di Falco s.p.a. per un incontro;
testimone: già individuato sub capitolo (12). Testimone_5 (20) Vero che dopo il rigetto della domanda di pensione secondo la cosiddetta Parte_1
“opzione donna”, dovette rinunziare al progetto di mettere a frutto il proprio know-how professionale nello svolgimento di un'autonoma attività di consulente/procacciatrice. testimoni: e già individuati sub capitoli (1) e (12). Testimone_2 Testimone_5
5. Ctu Si chiede che, se del caso all'esito dell'eventuali prove per testimoni, si disponga consulenza tecnica per determinare l'ammontare dei danni patrimoniali conseguenti all'inadempimento di ENAPA e specificatamente: (a) della perdita della chance di conseguire dall'1.1.2023 la pensione avvalendosi della cosiddetta
“opzione donna”; (b) della perdita della chance di conseguire (persa la cosiddetta “opzione donna”) dall'1.3.2030 - salvo “finestre” - e sino al compimento da parte dell'attrice di 85,6 anni (applicando la speranza di vita delle donne nella regione Emilia-Romagna nel 2023 secondo l'ISTAT), una pensione di vecchiaia calcolata col sistema misto, cioè retributivo e contributivo, assumendo che l'attrice continuasse a lavorare sino al 28.2.2030 con la stessa retribuzione corrispostale da Controparte_2 (sino al 31.12.2022), in luogo di quella, calcolata col metodo soltanto contributivo e attualizzata all'1.3.2030, salvo “finestre”, assumendo che l'attrice non lavorasse dall'1.1.2023 sino al 28.2.2030; e (c) della perdita dovuta al riscatto laurea agevolato per più settimane di quelle necessarie (94 invece di 131) per accedere alla cosiddetta “opzione donna””;
per parte convenuta:
“conclude per il rigetto delle domande attoree perché tutte infondate in fatto e in diritto o comunque sfornite di prova;
in subordine, nell'avversata ipotesi di accertamento dell'avvenuta perdita del diritto a pensione per causa riconducibile a responsabilità dell'Ente, chiede limitarsi la condanna al solo
3 risarcimento del danno consistente nel mancato godimento, da parte dell'attrice, della pensione c.d. Opzione Donna nel periodo dal 1°.01.2023 al 28.02.2030, ossia fino alla decorrenza del diritto alla pensione di vecchiaia (1°.03.2030), da quantificarsi sulla scorta del rateo pensionistico mensile iniziale lordo di euro 2.624,85 e previa attualizzazione del danno futuro, mediante moltiplicazione del reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione aggiornato e scientificamente corretto. Ribadisce la contestazione della fondatezza, sotto il profilo dell'an e del quantum debeatur, delle ulteriori domande, delle quali chiede la reiezione. Spese come per legge. Richiama quanto dedotto nella propria memoria ex art. 171-ter, n. 3), c.p.c. in ordine alle istanze istruttorie formulate da controparte”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene nella vigenza degli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. dopo le modifiche apportate ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
Sempre preliminarmente, va rilevato che ricorre la condizione di procedibilità, avendo le parti già dato corso alla procedura di mediazione, obbligatoria per l'oggetto della presente causa
3. Parte attrice ha convenuto in giudizio il AT ENAPA per vederlo condannare al risarcimento del danno, quantificato in almeno € 580.000,00, consistente nella mancata percezione della rendita pensionistica cui la stessa avrebbe avuto diritto se l'incaricata presso la sede di Modena dell'Ente non avesse errato nell'iter di presentazione della domanda di pensione Opzione Donna, precludendogliene la titolarità e provocandole ingenti danni anche nella sfera non patrimoniale.
Allega parte attrice che: il 27.9.2021, all'epoca dipendente a tempo indeterminato dal 1998 di
[...]
si rivolge all' di Controparte_2 Controparte_1
Modena, e lo incarica il AT di informarla, e del caso assisterla, per accedere alla pensione;
4 il 22.12.2021, nel corso di un incontro presso il AT, la Referente, illustra all'attrice le possibili opzioni pensionistiche: (a) accedere ad una pensione di vecchiaia o nel 2031, percependo una pensione mensile di circa € 2.800,00, oppure nel 2027, riscattando - con i relativi oneri - gli anni di università necessari, percependo una pensione mensile di circa € 2.500,00; oppure (b) accedere anticipatamente alla pensione grazie alla c.d. “opzione donna” al maturare dei relativi requisiti: di età, che l'attrice avrebbe raggiunto all'inizio del 2022, e contributivi (35 anni), per il raggiungimento dei quali - ipotizzando un pensionamento all'1.1.2023 –
l'attrice avrebbe dovuto riscattare anni di università per 94 settimane di contributi con un esborso di circa diecimila euro, percependo una pensione di circa € 1.850,00
(dall'1.1.2023);
l'attrice, in vista del “programma di vita” a cui pensa una volta pensionata, comunica alla Referente di voler andare in pensione a partire dall'1.1.2023 avvalendosi della
“opzione donna”; a quel punto ENAPA procede ad instradare la pratica;
l'1.3.2022 il
AT domanda a INPS la verifica del diritto a pensione con opzione contributivo e lo stesso giorno, in virtù di predetta istanza, domanda il riscatto agevolato per gli anni di università; il 12.5.2022 INPS accoglie la domanda di riscatto laurea e indica l'importo dovuto in € 13.503,55; alla fine di quel mese l'attrice contatta telefonicamente la Referente per avere conferma di poter pagare gli avvisi di pagamento nel frattempo pervenuti, e paga il riscatto (in 4 rate di eguale importo tra luglio e ottobre 2022); l'11.7.2022, in funzione del pensionamento a partire dall'1.1.2023, ENAPA trasmette in via telematica le dimissioni volontarie, con decorrenza appunto dall'1.1.2023; il 22.12.2022 il AT presenta domanda di pensione secondo la c.d. “opzione donna” con la predetta decorrenza;
con provvedimento del 23.3.2023, INPS comunica la reiezione della domanda di pensione, così sinteticamente motivando: “la pensione viene respinta come da messaggio 4560 del 21/12/2021, avendo pagato riscatto laurea agevolato opzione al contributivo diventa irrevocabile” il 26.5.2023 ENAPA propone allora ricorso amministrativo contro il provvedimento di reiezione al Comitato Provinciale INPS;
5 il ricorso di ENAPA è respinto con delibera del 19.12.2023, n. 234643, ricevuta dall'attrice il 22.1.2024, confermativa della legittimità della reiezione;
nella relativa motivazione si legge: “come da disposizioni riportate nella circolare
INPS n. 35 del 2012 e nei messaggi INPS n. 219 del 2013 e n. 4560 del 2021, a decorrere dal 2012, l'esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo divenuto irrevocabile a seguito della produzione di effetti sostanziali, quali
l'accettazione dell'onere di riscatto determinato con … il criterio del calcolo … agevolato in caso di riscatto del corso universitario di studi, per periodi collocati … in data anteriore al 1° gennaio 1996, … preclude …, per i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, … l'accesso alla pensione anticipata”.
Con pec del 19.12.2023 dei propri avvocati l'attrice, allegando responsabilità contrattuale, ha chiesto ad ENAPA il risarcimento di tutti i danni subiti, invitando il
AT a denunciare il sinistro alla sua assicurazione.
4. Parte convenuta si è costituita allegando che la domanda amministrativa relativa alla pensione Opzione Donna presentata il giorno 22.12.2022 è stata correttamente formulata dall'operatrice del deducente AT ed era, come lo è tuttora, meritevole di accoglimento, essendo del tutto infondati e contestabili i motivi di reiezione allegati dall'Inps, stante il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla legge per l'accesso alla prestazione.
A tal proposito, rileva che il AT ha inviato all'attrice una lettera raccomandata nella quale le ha ribadito la disponibilità a fornirle assistenza legale gratuita nel contenzioso giudiziario contro l'Inps, avvisandola al contempo che la relativa azione è soggetta al termine di decadenza sostanziale di cui all'art. 47 del
DPR n. 639/1970, con conseguente necessità di depositare il ricorso introduttivo entro il termine perentorio del 24 agosto 2026, pena la perdita definitiva della possibilità di far affermare giudizialmente il suo diritto alla richiesta prestazione pensionistica con la decorrenza garantita dalla domanda amministrativa del
22.12.2022.
Allega parte convenuta che:
6 l'attrice, per poter perfezionare il requisito contributivo utile al diritto alla pensione
Opzione Donna, aveva dovuto riscattare 131 settimane relative al corso di laurea e lo aveva fatto avvalendosi del calcolo agevolato del relativo onere, il che aveva comportato l'esercizio dell'opzione per il passaggio al calcolo con il sistema contributivo;
l' ha respinto la domanda sull'errato presupposto che ai soggetti che abbiano CP_3 già esercitato l'opzione per la liquidazione della pensione nel sistema contributivo sia ormai irrimediabilmente precluso l'accesso alla pensione Opzione Donna;
al riguardo, nel Messaggio n. 4560/2021 -riportato anche nella delibera di reiezione del
Comitato Provinciale dell'Istituto- l'Inps impone di sua esclusiva iniziativa una condizione non prevista dalla legge, ossia quella della presentazione contestuale della domanda di pensione e dell'opzione al contributivo, il tutto sulla scorta di un'erronea interpretazione delle norme regolatrici della materia, foriera di confusione e di numerosi interventi a correzione delle pregresse istruzioni;
l' non è nuovo a queste forzature, e nel caso di specie l'Inps ha alterato i CP_3 termini della limitazione ai soli contributivi puri dell'accesso al pensionamento di cui ai commi 19 e 20 dell'art. 1 L. n. 335/1995, trasformandola nel vincolo per i soggetti con anzianità ante 1996 di accedere al pensionamento esclusivamente con i requisiti di cui all'art. 24 DL n. 201/2011, conv. dalla L. n. 214/2011, e ciò conduce anche esclusione della pensione Opzione Donna per il caso dell'attrice; tuttavia, non è questo che ha prescritto la legge, trattandosi di forzatura evidente, e nel caso in esame resta anche oscura la ragione per la quale l'Inps abbia respinto la domanda di pensionamento anticipato “Opzione donna” proposta dalla ricorrente, solo perché la stessa aveva già in precedenza optato per il sistema contributivo, quando tale opzione è la base stessa per il diritto alla prestazione;
parte convenuta indica numerosi precedenti di giurisprudenza di merito, a sostegno della tesi dell'illegittimità della reiezione della domanda per le ragioni addotte dall'Inps; per tali ragioni parte convenuta intendeva assistere l'attrice nel ricorso dinanzi al
Tribunale del lavoro di Modena, per fare dichiarare il suo diritto alla pensione
Opzione Donna, data la sussistenza dei requisiti costitutivi del relativo diritto e
7 l'assenza di preclusioni di fonte legale;
ciò in quanto solo il verificarsi della decadenza sostanziale dalla domanda amministrativa per mancato o tardivo deposito del ricorso introduttivo entro il termine perentorio del 24.08.2026 determinerebbe quella perdita del diritto alla pensione Opzione Donna che troppo prematuramente l'attrice ha ritenuto già verificatasi, imputandola del tutto ingiustificatamente al deducente AT;
in tale evenienza, tuttora evitabile, la responsabilità del mancato accesso alla prestazione sarebbe da ascrivere esclusivamente all'inerzia della titolare del diritto, e non di certo al AT.
5. Alle controdeduzioni di parte convenuta, parte attrice non replica nel merito, limitandosi -nella prima memoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter C.p.c.- a ribadire l'inadempimento di parte convenuta e l'inammissibilità della difesa della stessa che si fonda su un divieto dell'autorità amministrativa (factum principis), richiamandosi al principio interpretativo secondo il quale il debitore inadempiente non può invocare l'impossibilità della prestazione con riferimento ad un provvedimento dell'autorità amministrativa che fosse ragionevolmente prevedibile secondo la comune diligenza.
Al riguardo va considerato quanto segue. In ordine alle circostanze di fatto opera il principio generale per cui un fatto non contestato non richiede di essere provato (art. 115, 1° c., C.p.c.,): in applicazione, infatti, dell'art. 115 C.p.c., ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare specificamente il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio;
nel caso di specie, a seguito delle puntuali deduzioni di parte convenuta, sono circostanze non contestate, e dunque ammesse e provate: l'esistenza di una interpretazione discutibile -per non dire erronea- dell'Inps, e di un casistica giurisprudenziale in via di sviluppo sul tema;
la sussistenza dei requisiti, in capo all'attrice, per ottenere il trattamento pensionistico desiderato;
la pendenza di un valido termine per presentare la domanda, e anche per impugnare le avverse decisioni dell'Inps.
In proposito la giurisprudenza di questo ufficio segue condivide i consolidati orientamenti di legittimità:
8 <In ordine alle circostanze di fatto opera il principio generale per cui un fatto non contestato non richiede di essere provato: in applicazione, infatti, dell'art. 115 cpc, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti un onere di allegazione (e prova),
l'altra ha l'onere di contestare specificamente il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio>> (Trib. Modena -Pagliani- 14/7/2022, n.
918);
<Ai sensi dell'art. 115 cpc, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti
(attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare specificamente il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio>> (Trib. Modena -Pagliani- 21/1/2022, n. 56; Trib. Modena -
Pagliani- 4/1/2023, n.19);
<L'assenza di contestazione specifica sul fatto ex adverso allegato determina effetti vincolanti per il giudice, che deve ritenere sussistenti i fatti non contestati, astenendosi da qualsivoglia controllo probatorio in merito agli stessi (art. 115 cpc)>> (Trib. Modena -Masoni- 26/1/2023, n. 142).
6. Nella descritta situazione, le circostanze di fatto che devono, dunque, darsi per ammesse e quindi provate, delineano una situazione in cui non è, allo stato, ancora riscontrabile la verificazione di alcun danno -nemmeno sotto forma di perdita di
“chance”- il che esclude la titolarità, in capo a parte attrice, di un diritto soggettivo di tipo risarcitorio;
in realtà, prima ancora che sul piano delle conseguenze lesive, va osservato che non è nemmeno configurabile un inadempimento idoneo a determinare un danno risarcibile, in quanto il pregiudizio del diritto vantato da parte attrice non si
è consolidato, non essendo divenuto definitivo alcun provvedimento amministrativo di portata preclusiva.
Prima ancora dell'insussistenza di conseguenze dannose risarcibili, quindi, non è ancora perfezionata una fattispecie di inadempimento. In altri termini, infatti, è ancora possibile un adempimento da parte della convenuta, essendo ancora possibile l'ottenimento del completamento della pratica con il riconoscimento dei requisiti.
9 Adempimento che, anzi, è stato offerto, anche nella forma aggiuntiva della fornitura di consulenza e assistenza legale.
Pertanto, essendo ancora possibile il conseguimento dell'oggetto dell'obbligazione principale, non è dato ingresso alla tutela dell'obbligazione sostitutiva risarcitoria, e ciò si traduce in un difetto di titolarità, in capo a parte ricorrente, di una situazione soggettiva tutelabile nel senso richiesto.
7. Nella descritta situazione, le prove orali richieste da parte attrice -e ribadite anche in sede di precisazione delle conclusioni- sono, quindi, inammissibili in quanto, anche se fossero provate tutte le circostanze dedotte nei capitoli, le stesse resterebbero prive di valenza giuridica rispetto a quanto sopra considerato.
Più in generale, inoltre, l'esperimento di ulteriore istruttoria rischia di costituire una pericolosa perdita di tempo per parte attrice, che potrebbe essere indotta ad attendere un esito processuale finendo per lasciar scadere il termine perentorio per il menzionato deposito del ricorso introduttivo.
8. La domanda attorea è, in definitiva, infondata e, come tale, va respinta, perché non
è stato dimostrato il presupposto della responsabilità professionale, sotto il profilo della definitività della lesione e del nesso di causalità con la condotta del prestatore d'opera.
Quanto alle spese processuali, sotto il profilo principale posto a base della decisione, ossia la casistica giurisprudenziale in via di formazione nei confronti dell'interpretazione sostenuta dall'Inps, può considerarsi ancora di assoluta novità, nel senso -in considerazione della finalità della norma dell'art. 92 C.p.c.- di giustificare l'iniziativa giudiziale di parte attrice e, quindi, l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti, anche per quanto concerne le spese della procedura di mediazione;
per orientamento uniforme infatti, nella liquidazione delle spese legali, da effettuarsi secondo i parametri forensi in ossequio al principio della soccombenza ex art. 91 cpc, deve tenersi conto, quale danno emergente autonomamente risarcibile, anche di quelle sopportate dalla parte nella fase stragiudiziale preparatoria, così come quelle relative alla mediazione e alla
10 negoziazione assistita, all'uopo valutando il comportamento preprocessuale delle parti, ossia la condotta che ognuna di esse, alla stregua dei canoni previsti dall'art. 1175 cc, deve tenere quando è ancora possibile evitare la controversia.
P. Q. M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda respinta, rigetta le domande svolte da nei confronti della Parte_1 [...]
con atto di citazione notificato in data 11/10/2024; Controparte_1 dichiara le spese processuali, anche del procedimento di mediazione, compensate tra le parti. Così deciso in Modena, il giorno 8/7/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
11
TRIBUNALE DI MODENA SEZIONE SECONDA
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 5073/2024 R. G.
promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentata e difesa dagli Avv. F. Cassera, J. E. Di Marco e T. Di Marco
CONTRO
Controparte_1
- Convenuto -
rappresentato e difeso dagli Avv. M. P. Monti e P. Zurolo
in punto a: inadempimento contrattuale.
All'udienza del 10/6/2025 la causa è stata assegnata a decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente:
per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, rigettata ogni eventuale avversa domanda, eccezione, istanza e deduzione, condannare al risarcimento, da determinarsi anche Controparte_1 in via equitativa, dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all'inadempimento prospettato dall'attrice, nella misura almeno di € 580mila o nella diversa minore o maggiore misura che risultasse all'esito del giudizio, oltre rivalutazione ed interessi compensativi dall'1.1.2023 sino alla pubblicazione dell'emananda sentenza ed interessi legali da quest'ultima data sino al saldo, col favore delle spese, anche del procedimento di mediazione. 2. Per quanto occorrer possa, si reiterano di seguito le istanze istruttorie formulate con (e così come numerate nel)la memoria ex art. 171 ter, n. 2), cpc: 3.- Esibizione documentale
3.1. Si chiede che, ove il caso si ordini a ENAPA, sede Modena, l'esibizione dei seguenti documenti: (a) domanda diritto pensione con opzione contributiva di cui alla ricevuta documento attrice 05); (b) presentazione domanda di riscatto di cui alla ricevuta documento attrice 06).
4.- Prova per testimoni Te
. Si chiede ammettere prova per testimoni, se del caso mediante testimonianza scritta ex art. 257- bis cpc, sui capitoli di seguito articolati (all'occorrenza emendati da giudizi e valutazioni se scendibili dai fatti e circostanze dedotti nei capitoli), sottoponendo ai testimoni gli eventuali documenti pertinenti citati nei capitoli, con specifica indicazione nel prosieguo delle persone da interrogare. (1) Vero che si recò da ENAPA, sede di Modena, nel dicembre 2021, prima di Parte_1 Natale, per informarsi sulla possibilità di andare in pensione;
testimone: residente in [...] int.
2. Testimone_2 (2) Vero che dopo l'incontro del dicembre 2021 in ENAPA, sede di Modena, con la Parte_1 referente le illustrò le possibilità per andare in pensione indicatele da predetta Persona_1 referente;
testimone: già individuato sub capitolo (1). Testimone_2 (3) Vero che le riferì, mostrandole il documento 04) dell'attrice, che tra le opzioni Parte_1 pensionistiche illustratele dalla referente di ENAPA, sede di Modena, vi era quella di accedere alla cosiddetta “opzione donna” con decorrenza dall'1.1.2023, riscattando 94 settimane per la laurea;
testimone: già individuato sub capitolo (1). Testimone_2 (4) Vero che dopo essersi confrontata con lei, comunicò alla referente di ENAPA, Parte_1 sede di Modena, di aver deciso di andare in pensione dall'1.1.2023, avvalendosi della cosiddetta
“opzione donna”; testimone: già individuato sub capitolo (1). Testimone_2 (5) Vero che le riferì che, avendo ricevuto il nulla osta dalla referente di ENAPA, Parte_1 sede di Modena, avrebbe proceduto a pagare a rate il riscatto di laurea;
testimone: già individuato sub capitolo (1). Testimone_2 (6) Vero che nell'aprile 2023, ricevuta la notizia del rigetto della domanda di pensione secondo la cosiddetta “opzione donna”, lei si recò con presso ENAPA, sede di Modena, per Parte_1 avere chiarimenti dalla referente Persona_1 testimone: già individuato sub capitolo (1). Testimone_2 (7) Vero che in occasione dell'incontro presso ENAPA, sede di Modena, la referente tranquillizzò e lei circa l'esito positivo della domanda di pensione secondo la cosiddetta Parte_1
“opzione donna”, sostenendo che il rigetto fosse dovuto solo ad un problema formale che sarebbe stato risolto dal AT contattando l'INPS o da quest'ultimo con un'apposita sanatoria;
testimone: già individuato sub capitolo (1). Testimone_2 (8) Vero che lei redasse o concorse a redigere il parere di cui al documento 32) dell'attrice; testimone: e domiciliati presso Futuro Pensione s.r.l., 42124 Reggio Tes_3 Testimone_4 nell'Emilia, via Lombardia, 20. (9) Vero che l'importo della pensione secondo la cosiddetta “opzione donna” che Parte_1 avrebbe percepito dall'1.1.2023 sarebbe stato pari ad euro 2.624,85 per 13 mensilità; testimone: e già individuati sub capitolo (8). Tes_3 Testimone_4 (10) Vero che stante l'opzione per il calcolo contributivo del trattamento di Parte_1 quiescenza, potrà percepire una pensione di vecchiaia dall'1.3.2030, salvo “finestre”, che sarà inferiore di euro 919,60 a quella che avrebbe percepito senza detta opzione in virtù del calcolo della pensione col sistema misto (retributivo e contributivo); testimone: e già individuati sub capitolo (8). Tes_3 Testimone_4 (11) Vero che al fine di accedere alla pensione secondo la cosiddetta “opzione Parte_1 donna” avrebbe dovuto riscattare soltanto 94 settimane e non 131 con un minor esborso di euro 3.813,95; testimone: e già individuati sub capitolo (8). Tes_3 Testimone_4 (12) Vero che facendo affidamento sul fatto di poter contare sull'entrata certa della Parte_1 pensione secondo la cosiddetta “opzione donna” dall'1.1.2023, le disse, in più occasioni nel corso del 2022, di voler avviare un'autonoma attività di consulente/procacciatrice;
2 testimoni: già individuato sub capitolo (1), domiciliato in 25038 Testimone_2 Testimone_5 Rovato (Brescia), via Giuseppe Verdi, 7 e domiciliato in 20092 Cinisello Balsamo Testimone_6 (Milano), via Risorgimento, 38. (13) Vero che possedeva professionalità ed esperienze lavorative acquisite in oltre Parte_1 trent'anni di lavoro in aziende ed in varie aree: amministrativa, logistica e, specialmente, commerciale nel settore dei contenitori metallici per aerosol;
testimone: e già individuati rispettivamente sub capitoli (1) e (12). Testimone_2 Testimone_5 (14) Vero che nello svolgimento della sua attività lavorativa aveva trattato Parte_1 commercialmente per oltre quindici anni tanto con multinazionali quanto con PMI (piccole medie imprese); testimone: e già individuati rispettivamente sub capitoli (1) e (12). Testimone_2 Testimone_5 (15) Vero che fu membro del consiglio direttivo di AIA (Associazione Italiana Parte_1 Aerosol - Federchimica) dalla nascita dell'Associazione nel 2012 sino al 2022, quando si dimise dalla Società per cui lavorava come dipendente;
testimoni: e già individuati sub capitoli (1) e Testimone_2 Testimone_5 Testimone_6 (12). (16) Vero che fu coordinatrice del Comitato Comunicazioni di AIA dal 2017 al Parte_1 2022; testimoni: e già individuati sub capitoli (1) e Testimone_2 Testimone_5 Testimone_6 (12). (17) Vero che propose nel dicembre 2022 al Consiglio Direttivo di AIA di svolgere Parte_1 dal 2023 un'attività di consulenza per l'Associazione nell'area comunicazione della stessa;
testimone: e già individuati sub capitoli (1) e (8). Testimone_2 Testimone_6 (18) Vero che in vista dell'avvio di un'autonoma attività di Parte_1 consulente/procacciatrice, contattò ed incontrò, tra il 2022 e i primi mesi del 2023, aziende del settore dei contenitori metallici per aerosol quali Eurospray s.p.a. e Falco s.p.a.; testimoni: e già individuati sub capitoli (1) e Testimone_2 Testimone_5 Testimone_6 (12). (19) Vero che lei, nei primi mesi del 2023, mise in contatto con il direttore generale Parte_1 di Falco s.p.a. per un incontro;
testimone: già individuato sub capitolo (12). Testimone_5 (20) Vero che dopo il rigetto della domanda di pensione secondo la cosiddetta Parte_1
“opzione donna”, dovette rinunziare al progetto di mettere a frutto il proprio know-how professionale nello svolgimento di un'autonoma attività di consulente/procacciatrice. testimoni: e già individuati sub capitoli (1) e (12). Testimone_2 Testimone_5
5. Ctu Si chiede che, se del caso all'esito dell'eventuali prove per testimoni, si disponga consulenza tecnica per determinare l'ammontare dei danni patrimoniali conseguenti all'inadempimento di ENAPA e specificatamente: (a) della perdita della chance di conseguire dall'1.1.2023 la pensione avvalendosi della cosiddetta
“opzione donna”; (b) della perdita della chance di conseguire (persa la cosiddetta “opzione donna”) dall'1.3.2030 - salvo “finestre” - e sino al compimento da parte dell'attrice di 85,6 anni (applicando la speranza di vita delle donne nella regione Emilia-Romagna nel 2023 secondo l'ISTAT), una pensione di vecchiaia calcolata col sistema misto, cioè retributivo e contributivo, assumendo che l'attrice continuasse a lavorare sino al 28.2.2030 con la stessa retribuzione corrispostale da Controparte_2 (sino al 31.12.2022), in luogo di quella, calcolata col metodo soltanto contributivo e attualizzata all'1.3.2030, salvo “finestre”, assumendo che l'attrice non lavorasse dall'1.1.2023 sino al 28.2.2030; e (c) della perdita dovuta al riscatto laurea agevolato per più settimane di quelle necessarie (94 invece di 131) per accedere alla cosiddetta “opzione donna””;
per parte convenuta:
“conclude per il rigetto delle domande attoree perché tutte infondate in fatto e in diritto o comunque sfornite di prova;
in subordine, nell'avversata ipotesi di accertamento dell'avvenuta perdita del diritto a pensione per causa riconducibile a responsabilità dell'Ente, chiede limitarsi la condanna al solo
3 risarcimento del danno consistente nel mancato godimento, da parte dell'attrice, della pensione c.d. Opzione Donna nel periodo dal 1°.01.2023 al 28.02.2030, ossia fino alla decorrenza del diritto alla pensione di vecchiaia (1°.03.2030), da quantificarsi sulla scorta del rateo pensionistico mensile iniziale lordo di euro 2.624,85 e previa attualizzazione del danno futuro, mediante moltiplicazione del reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione aggiornato e scientificamente corretto. Ribadisce la contestazione della fondatezza, sotto il profilo dell'an e del quantum debeatur, delle ulteriori domande, delle quali chiede la reiezione. Spese come per legge. Richiama quanto dedotto nella propria memoria ex art. 171-ter, n. 3), c.p.c. in ordine alle istanze istruttorie formulate da controparte”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene nella vigenza degli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. dopo le modifiche apportate ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
Sempre preliminarmente, va rilevato che ricorre la condizione di procedibilità, avendo le parti già dato corso alla procedura di mediazione, obbligatoria per l'oggetto della presente causa
3. Parte attrice ha convenuto in giudizio il AT ENAPA per vederlo condannare al risarcimento del danno, quantificato in almeno € 580.000,00, consistente nella mancata percezione della rendita pensionistica cui la stessa avrebbe avuto diritto se l'incaricata presso la sede di Modena dell'Ente non avesse errato nell'iter di presentazione della domanda di pensione Opzione Donna, precludendogliene la titolarità e provocandole ingenti danni anche nella sfera non patrimoniale.
Allega parte attrice che: il 27.9.2021, all'epoca dipendente a tempo indeterminato dal 1998 di
[...]
si rivolge all' di Controparte_2 Controparte_1
Modena, e lo incarica il AT di informarla, e del caso assisterla, per accedere alla pensione;
4 il 22.12.2021, nel corso di un incontro presso il AT, la Referente, illustra all'attrice le possibili opzioni pensionistiche: (a) accedere ad una pensione di vecchiaia o nel 2031, percependo una pensione mensile di circa € 2.800,00, oppure nel 2027, riscattando - con i relativi oneri - gli anni di università necessari, percependo una pensione mensile di circa € 2.500,00; oppure (b) accedere anticipatamente alla pensione grazie alla c.d. “opzione donna” al maturare dei relativi requisiti: di età, che l'attrice avrebbe raggiunto all'inizio del 2022, e contributivi (35 anni), per il raggiungimento dei quali - ipotizzando un pensionamento all'1.1.2023 –
l'attrice avrebbe dovuto riscattare anni di università per 94 settimane di contributi con un esborso di circa diecimila euro, percependo una pensione di circa € 1.850,00
(dall'1.1.2023);
l'attrice, in vista del “programma di vita” a cui pensa una volta pensionata, comunica alla Referente di voler andare in pensione a partire dall'1.1.2023 avvalendosi della
“opzione donna”; a quel punto ENAPA procede ad instradare la pratica;
l'1.3.2022 il
AT domanda a INPS la verifica del diritto a pensione con opzione contributivo e lo stesso giorno, in virtù di predetta istanza, domanda il riscatto agevolato per gli anni di università; il 12.5.2022 INPS accoglie la domanda di riscatto laurea e indica l'importo dovuto in € 13.503,55; alla fine di quel mese l'attrice contatta telefonicamente la Referente per avere conferma di poter pagare gli avvisi di pagamento nel frattempo pervenuti, e paga il riscatto (in 4 rate di eguale importo tra luglio e ottobre 2022); l'11.7.2022, in funzione del pensionamento a partire dall'1.1.2023, ENAPA trasmette in via telematica le dimissioni volontarie, con decorrenza appunto dall'1.1.2023; il 22.12.2022 il AT presenta domanda di pensione secondo la c.d. “opzione donna” con la predetta decorrenza;
con provvedimento del 23.3.2023, INPS comunica la reiezione della domanda di pensione, così sinteticamente motivando: “la pensione viene respinta come da messaggio 4560 del 21/12/2021, avendo pagato riscatto laurea agevolato opzione al contributivo diventa irrevocabile” il 26.5.2023 ENAPA propone allora ricorso amministrativo contro il provvedimento di reiezione al Comitato Provinciale INPS;
5 il ricorso di ENAPA è respinto con delibera del 19.12.2023, n. 234643, ricevuta dall'attrice il 22.1.2024, confermativa della legittimità della reiezione;
nella relativa motivazione si legge: “come da disposizioni riportate nella circolare
INPS n. 35 del 2012 e nei messaggi INPS n. 219 del 2013 e n. 4560 del 2021, a decorrere dal 2012, l'esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo divenuto irrevocabile a seguito della produzione di effetti sostanziali, quali
l'accettazione dell'onere di riscatto determinato con … il criterio del calcolo … agevolato in caso di riscatto del corso universitario di studi, per periodi collocati … in data anteriore al 1° gennaio 1996, … preclude …, per i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, … l'accesso alla pensione anticipata”.
Con pec del 19.12.2023 dei propri avvocati l'attrice, allegando responsabilità contrattuale, ha chiesto ad ENAPA il risarcimento di tutti i danni subiti, invitando il
AT a denunciare il sinistro alla sua assicurazione.
4. Parte convenuta si è costituita allegando che la domanda amministrativa relativa alla pensione Opzione Donna presentata il giorno 22.12.2022 è stata correttamente formulata dall'operatrice del deducente AT ed era, come lo è tuttora, meritevole di accoglimento, essendo del tutto infondati e contestabili i motivi di reiezione allegati dall'Inps, stante il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla legge per l'accesso alla prestazione.
A tal proposito, rileva che il AT ha inviato all'attrice una lettera raccomandata nella quale le ha ribadito la disponibilità a fornirle assistenza legale gratuita nel contenzioso giudiziario contro l'Inps, avvisandola al contempo che la relativa azione è soggetta al termine di decadenza sostanziale di cui all'art. 47 del
DPR n. 639/1970, con conseguente necessità di depositare il ricorso introduttivo entro il termine perentorio del 24 agosto 2026, pena la perdita definitiva della possibilità di far affermare giudizialmente il suo diritto alla richiesta prestazione pensionistica con la decorrenza garantita dalla domanda amministrativa del
22.12.2022.
Allega parte convenuta che:
6 l'attrice, per poter perfezionare il requisito contributivo utile al diritto alla pensione
Opzione Donna, aveva dovuto riscattare 131 settimane relative al corso di laurea e lo aveva fatto avvalendosi del calcolo agevolato del relativo onere, il che aveva comportato l'esercizio dell'opzione per il passaggio al calcolo con il sistema contributivo;
l' ha respinto la domanda sull'errato presupposto che ai soggetti che abbiano CP_3 già esercitato l'opzione per la liquidazione della pensione nel sistema contributivo sia ormai irrimediabilmente precluso l'accesso alla pensione Opzione Donna;
al riguardo, nel Messaggio n. 4560/2021 -riportato anche nella delibera di reiezione del
Comitato Provinciale dell'Istituto- l'Inps impone di sua esclusiva iniziativa una condizione non prevista dalla legge, ossia quella della presentazione contestuale della domanda di pensione e dell'opzione al contributivo, il tutto sulla scorta di un'erronea interpretazione delle norme regolatrici della materia, foriera di confusione e di numerosi interventi a correzione delle pregresse istruzioni;
l' non è nuovo a queste forzature, e nel caso di specie l'Inps ha alterato i CP_3 termini della limitazione ai soli contributivi puri dell'accesso al pensionamento di cui ai commi 19 e 20 dell'art. 1 L. n. 335/1995, trasformandola nel vincolo per i soggetti con anzianità ante 1996 di accedere al pensionamento esclusivamente con i requisiti di cui all'art. 24 DL n. 201/2011, conv. dalla L. n. 214/2011, e ciò conduce anche esclusione della pensione Opzione Donna per il caso dell'attrice; tuttavia, non è questo che ha prescritto la legge, trattandosi di forzatura evidente, e nel caso in esame resta anche oscura la ragione per la quale l'Inps abbia respinto la domanda di pensionamento anticipato “Opzione donna” proposta dalla ricorrente, solo perché la stessa aveva già in precedenza optato per il sistema contributivo, quando tale opzione è la base stessa per il diritto alla prestazione;
parte convenuta indica numerosi precedenti di giurisprudenza di merito, a sostegno della tesi dell'illegittimità della reiezione della domanda per le ragioni addotte dall'Inps; per tali ragioni parte convenuta intendeva assistere l'attrice nel ricorso dinanzi al
Tribunale del lavoro di Modena, per fare dichiarare il suo diritto alla pensione
Opzione Donna, data la sussistenza dei requisiti costitutivi del relativo diritto e
7 l'assenza di preclusioni di fonte legale;
ciò in quanto solo il verificarsi della decadenza sostanziale dalla domanda amministrativa per mancato o tardivo deposito del ricorso introduttivo entro il termine perentorio del 24.08.2026 determinerebbe quella perdita del diritto alla pensione Opzione Donna che troppo prematuramente l'attrice ha ritenuto già verificatasi, imputandola del tutto ingiustificatamente al deducente AT;
in tale evenienza, tuttora evitabile, la responsabilità del mancato accesso alla prestazione sarebbe da ascrivere esclusivamente all'inerzia della titolare del diritto, e non di certo al AT.
5. Alle controdeduzioni di parte convenuta, parte attrice non replica nel merito, limitandosi -nella prima memoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter C.p.c.- a ribadire l'inadempimento di parte convenuta e l'inammissibilità della difesa della stessa che si fonda su un divieto dell'autorità amministrativa (factum principis), richiamandosi al principio interpretativo secondo il quale il debitore inadempiente non può invocare l'impossibilità della prestazione con riferimento ad un provvedimento dell'autorità amministrativa che fosse ragionevolmente prevedibile secondo la comune diligenza.
Al riguardo va considerato quanto segue. In ordine alle circostanze di fatto opera il principio generale per cui un fatto non contestato non richiede di essere provato (art. 115, 1° c., C.p.c.,): in applicazione, infatti, dell'art. 115 C.p.c., ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare specificamente il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio;
nel caso di specie, a seguito delle puntuali deduzioni di parte convenuta, sono circostanze non contestate, e dunque ammesse e provate: l'esistenza di una interpretazione discutibile -per non dire erronea- dell'Inps, e di un casistica giurisprudenziale in via di sviluppo sul tema;
la sussistenza dei requisiti, in capo all'attrice, per ottenere il trattamento pensionistico desiderato;
la pendenza di un valido termine per presentare la domanda, e anche per impugnare le avverse decisioni dell'Inps.
In proposito la giurisprudenza di questo ufficio segue condivide i consolidati orientamenti di legittimità:
8 <In ordine alle circostanze di fatto opera il principio generale per cui un fatto non contestato non richiede di essere provato: in applicazione, infatti, dell'art. 115 cpc, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti un onere di allegazione (e prova),
l'altra ha l'onere di contestare specificamente il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio>> (Trib. Modena -Pagliani- 14/7/2022, n.
918);
<Ai sensi dell'art. 115 cpc, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti
(attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare specificamente il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio>> (Trib. Modena -Pagliani- 21/1/2022, n. 56; Trib. Modena -
Pagliani- 4/1/2023, n.19);
<L'assenza di contestazione specifica sul fatto ex adverso allegato determina effetti vincolanti per il giudice, che deve ritenere sussistenti i fatti non contestati, astenendosi da qualsivoglia controllo probatorio in merito agli stessi (art. 115 cpc)>> (Trib. Modena -Masoni- 26/1/2023, n. 142).
6. Nella descritta situazione, le circostanze di fatto che devono, dunque, darsi per ammesse e quindi provate, delineano una situazione in cui non è, allo stato, ancora riscontrabile la verificazione di alcun danno -nemmeno sotto forma di perdita di
“chance”- il che esclude la titolarità, in capo a parte attrice, di un diritto soggettivo di tipo risarcitorio;
in realtà, prima ancora che sul piano delle conseguenze lesive, va osservato che non è nemmeno configurabile un inadempimento idoneo a determinare un danno risarcibile, in quanto il pregiudizio del diritto vantato da parte attrice non si
è consolidato, non essendo divenuto definitivo alcun provvedimento amministrativo di portata preclusiva.
Prima ancora dell'insussistenza di conseguenze dannose risarcibili, quindi, non è ancora perfezionata una fattispecie di inadempimento. In altri termini, infatti, è ancora possibile un adempimento da parte della convenuta, essendo ancora possibile l'ottenimento del completamento della pratica con il riconoscimento dei requisiti.
9 Adempimento che, anzi, è stato offerto, anche nella forma aggiuntiva della fornitura di consulenza e assistenza legale.
Pertanto, essendo ancora possibile il conseguimento dell'oggetto dell'obbligazione principale, non è dato ingresso alla tutela dell'obbligazione sostitutiva risarcitoria, e ciò si traduce in un difetto di titolarità, in capo a parte ricorrente, di una situazione soggettiva tutelabile nel senso richiesto.
7. Nella descritta situazione, le prove orali richieste da parte attrice -e ribadite anche in sede di precisazione delle conclusioni- sono, quindi, inammissibili in quanto, anche se fossero provate tutte le circostanze dedotte nei capitoli, le stesse resterebbero prive di valenza giuridica rispetto a quanto sopra considerato.
Più in generale, inoltre, l'esperimento di ulteriore istruttoria rischia di costituire una pericolosa perdita di tempo per parte attrice, che potrebbe essere indotta ad attendere un esito processuale finendo per lasciar scadere il termine perentorio per il menzionato deposito del ricorso introduttivo.
8. La domanda attorea è, in definitiva, infondata e, come tale, va respinta, perché non
è stato dimostrato il presupposto della responsabilità professionale, sotto il profilo della definitività della lesione e del nesso di causalità con la condotta del prestatore d'opera.
Quanto alle spese processuali, sotto il profilo principale posto a base della decisione, ossia la casistica giurisprudenziale in via di formazione nei confronti dell'interpretazione sostenuta dall'Inps, può considerarsi ancora di assoluta novità, nel senso -in considerazione della finalità della norma dell'art. 92 C.p.c.- di giustificare l'iniziativa giudiziale di parte attrice e, quindi, l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti, anche per quanto concerne le spese della procedura di mediazione;
per orientamento uniforme infatti, nella liquidazione delle spese legali, da effettuarsi secondo i parametri forensi in ossequio al principio della soccombenza ex art. 91 cpc, deve tenersi conto, quale danno emergente autonomamente risarcibile, anche di quelle sopportate dalla parte nella fase stragiudiziale preparatoria, così come quelle relative alla mediazione e alla
10 negoziazione assistita, all'uopo valutando il comportamento preprocessuale delle parti, ossia la condotta che ognuna di esse, alla stregua dei canoni previsti dall'art. 1175 cc, deve tenere quando è ancora possibile evitare la controversia.
P. Q. M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda respinta, rigetta le domande svolte da nei confronti della Parte_1 [...]
con atto di citazione notificato in data 11/10/2024; Controparte_1 dichiara le spese processuali, anche del procedimento di mediazione, compensate tra le parti. Così deciso in Modena, il giorno 8/7/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
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