TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 20/10/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dr. Francesco Paolo Pizzo Presidente dr.ssa Francescamaria Piruzza Giudice rel. ed est. dr. Alex Costanza Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 36 dell'anno 2025 del Ruolo Generale, vertente tra
, nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Vito Perricone, giusta procura allegata al ricorso (pec:
; Email_1
- ricorrente -
e
, nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. Lilla Giovanna Lo Sciuto, giusta procura allegata in comparsa di costituzione
(pec: ; Email_2
- resistente -
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: Divorzio – cessazione effetti civili
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/01/2025, , premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio con in Campobello di Mazara in data 15/04/1998, Controparte_1 trascritto al n. 6, parte II, Serie A, anno 1988 del Registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune;
che dalla loro unione nascevano i figli (il 15/06/1999 Persona_1
a Castelvetrano) e (il 23/02/2003 a Castelvetrano); che con sentenza n. Persona_2
1 457/2010 nell'ambito del procedimento n. 2201/2007 r.g., il Tribunale di Marsala affidava i figli minori ad entrambi i genitori in modo condiviso con domicilio presso il padre, attribuiva al , a carico di un assegno mensile di Euro 400,00 a titolo di contributo CP_1 Parte_1 per il mantenimento dei figli e compensava le spese del giudizio fra le parti;
che dalla sentenza emessa da questo Tribunale n. 457/2010, depositata in cancelleria in data
16/06/2010, i coniugi vivono separati ed è divenuto impossibile ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i predetti;
che le parti hanno intrapreso relazioni stabili con altri soggetti;
che oggi i figli sono entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che la ricorrente non intende avanzare alcuna domanda economica avverso il coniuge;
ha adito questo Tribunale chiedendo di “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i coniugi, a Campobello di Mazara in data 15/04/1998, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Campobello di Mazara, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, alle seguenti condizioni:
1. i coniugi e continueranno a vivere separati Parte_1 Controparte_1 per conto proprio e provvederanno al proprio mantenimento con mezzi propri;
2. nulla in ordine all'affidamento/collocamento dei figli, oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti”.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 05/04/2025, si costituiva Controparte_1 aderendo al ricorso e chiedendo di trasformare il procedimento civile per la cessazione degli effetti civili del matrimonio da giudiziale a congiunto.
Con istanza del 15/04/2025, depositata in data 17/04/2025, le parti attraverso i loro procuratori, hanno chiesto di trasformare il ricorso per divorzio giudiziale in ricorso congiunto alle seguenti condizioni:
“
1. i coniugi e continueranno a vivere Parte_1 Controparte_1 separati per conto proprio e provvederanno al proprio mantenimento con mezzi propri;
2. nulla in ordine all'affidamento/collocamento dei figli, oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti”.
Rilevato che il P.M, è stato notiziato della procedura mediante l'invio degli atti in data
14/01/2025.
Tanto chiarito, in mancanza di minori o maggiorenni non autosufficienti, il Tribunale prende atto del suddetto accordo e lo recepisce nel presente provvedimento.
In considerazione della natura e dell'esito del procedimento, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
2
P. Q. M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
• Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 15/04/1998 in Campobello di Mazara tra (nata a [...] il Parte_1
27/02/1972) e (nato a [...] il [...]), Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Campobello di Mazara al n. 6, parte II, Serie A, dell'anno 1998;
• prende atto dell'accordo raggiunto e trascritto in parte motiva;
• ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Campobello di Mazara di procedere all'annotazione della presente sentenza;
• compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Marsala, nella camera di consiglio del 20.10.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr.ssa Francescamaria Piruzza Dr. Francesco Paolo Pizzo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dr. Francesco Paolo Pizzo Presidente dr.ssa Francescamaria Piruzza Giudice rel. ed est. dr. Alex Costanza Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 36 dell'anno 2025 del Ruolo Generale, vertente tra
, nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Vito Perricone, giusta procura allegata al ricorso (pec:
; Email_1
- ricorrente -
e
, nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. Lilla Giovanna Lo Sciuto, giusta procura allegata in comparsa di costituzione
(pec: ; Email_2
- resistente -
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: Divorzio – cessazione effetti civili
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/01/2025, , premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio con in Campobello di Mazara in data 15/04/1998, Controparte_1 trascritto al n. 6, parte II, Serie A, anno 1988 del Registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune;
che dalla loro unione nascevano i figli (il 15/06/1999 Persona_1
a Castelvetrano) e (il 23/02/2003 a Castelvetrano); che con sentenza n. Persona_2
1 457/2010 nell'ambito del procedimento n. 2201/2007 r.g., il Tribunale di Marsala affidava i figli minori ad entrambi i genitori in modo condiviso con domicilio presso il padre, attribuiva al , a carico di un assegno mensile di Euro 400,00 a titolo di contributo CP_1 Parte_1 per il mantenimento dei figli e compensava le spese del giudizio fra le parti;
che dalla sentenza emessa da questo Tribunale n. 457/2010, depositata in cancelleria in data
16/06/2010, i coniugi vivono separati ed è divenuto impossibile ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i predetti;
che le parti hanno intrapreso relazioni stabili con altri soggetti;
che oggi i figli sono entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che la ricorrente non intende avanzare alcuna domanda economica avverso il coniuge;
ha adito questo Tribunale chiedendo di “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i coniugi, a Campobello di Mazara in data 15/04/1998, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Campobello di Mazara, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, alle seguenti condizioni:
1. i coniugi e continueranno a vivere separati Parte_1 Controparte_1 per conto proprio e provvederanno al proprio mantenimento con mezzi propri;
2. nulla in ordine all'affidamento/collocamento dei figli, oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti”.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 05/04/2025, si costituiva Controparte_1 aderendo al ricorso e chiedendo di trasformare il procedimento civile per la cessazione degli effetti civili del matrimonio da giudiziale a congiunto.
Con istanza del 15/04/2025, depositata in data 17/04/2025, le parti attraverso i loro procuratori, hanno chiesto di trasformare il ricorso per divorzio giudiziale in ricorso congiunto alle seguenti condizioni:
“
1. i coniugi e continueranno a vivere Parte_1 Controparte_1 separati per conto proprio e provvederanno al proprio mantenimento con mezzi propri;
2. nulla in ordine all'affidamento/collocamento dei figli, oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti”.
Rilevato che il P.M, è stato notiziato della procedura mediante l'invio degli atti in data
14/01/2025.
Tanto chiarito, in mancanza di minori o maggiorenni non autosufficienti, il Tribunale prende atto del suddetto accordo e lo recepisce nel presente provvedimento.
In considerazione della natura e dell'esito del procedimento, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
2
P. Q. M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
• Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 15/04/1998 in Campobello di Mazara tra (nata a [...] il Parte_1
27/02/1972) e (nato a [...] il [...]), Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Campobello di Mazara al n. 6, parte II, Serie A, dell'anno 1998;
• prende atto dell'accordo raggiunto e trascritto in parte motiva;
• ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Campobello di Mazara di procedere all'annotazione della presente sentenza;
• compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Marsala, nella camera di consiglio del 20.10.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr.ssa Francescamaria Piruzza Dr. Francesco Paolo Pizzo
3