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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 02/05/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2022 1122
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai sigg.ri Magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1122/2022 R.G.
Promossa da
(c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenza Pirracchio ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultima, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro
(c.f. , nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore
Auteri ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultimo, giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
1 Oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni all'udienza del 11.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni nulla opponendo.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 07.10.2022, ritualmente notificato, la sig.ra adiva Parte_1
questo Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di separazione giudiziale dal marito, sig. CP_1
, con il quale aveva contratto matrimonio civile in data 24.04.2009 e dalla cui unione sono
[...]
nati tre figli: (31.07.2007), (07.06.2009) e (19.09.2016), tutti ancora Per_1 Per_2 Per_3
minorenni.
La ricorrente esponeva che il rapporto coniugale si era rilevato poco felice a causa del carattere violento, prevaricatore e geloso del marito. Evidenziava altresì che, durante la vita matrimoniale, il sig. non era impegnato in un'attività lavorativa stabile, era un soggetto incline anche CP_1 all'uso di sostanze alcoliche e stupefacenti – anche in presenza della moglie e dei figli – oltre ad essere non curante delle necessità quotidiane della famiglia. In diverse occasioni il sig. CP_1
aveva aggredito la moglie con calci, pungi, schiaffi, colpendola anche con oggetti (quali coltelli e forchetta) e la ricorrente, per paura, aveva sopportato il comportamento del marito astenendosi dall'allontanarsi dalla casa coniugale. Ma dal mese di marzo 2022 la situazione si era ulteriormente aggravata, tant'è che la ricorrente in preda all'esasperazione e per sfuggire alle continue violenze del marito, si era rifugiata con i figli presso la casa della suocera e poi presso i propri genitori.
In occasione del rientro dalla gita scolastica della figlia , il resistente aveva preteso dalla stessa Per_2
la consegna del denaro rimasto, ma a fronte della risposta negativa della figlia, il sig. CP_1
aveva iniziato ad urlare e strattonare la figlia nei cui confronti era intervenuta la madre, destinataria a sua volta delle aggressioni perpetrate dal marito. A seguito di tale episodio, la sig.ra Parte_1
e i figli della coppia erano stati costretti dal marito a lasciare la abitazione.
I comportamenti violenti e aggressivi del marito erano stati attuati anche nei confronti di terze persone, quali il fratello della ricorrente, sig. il quale intervenuto in difesa dalla Persona_4
2 sig.ra con l'intento di calmare il , aveva ricevuto da quest'ultimo pugni e Parte_1 CP_1
colpi di coltello alla schiena, fatti per i quali il resistente veniva subito arrestato.
Per tali fatti e per le successive minacce manifestate dal marito nei confronti della moglie e dei figli, era stata presentata apposita denuncia.
Per tali ragioni, la convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile e la ricorrente, quindi, domandava che la separazione venisse dichiarata addebitabile al marito, che venisse disposto l'affidamento esclusivo dei figli della coppia in favore della ricorrente, con regolamentazione del diritto di visita del padre, previa valutazione della capacità genitoriale dello stesso. Sul piano economico, chiedeva che venisse posto a carico del sig. l'obbligo di versare un CP_1
contributo mensile per il mantenimento dei figli e della moglie nell'importo di euro 800,00, oltre al
50% delle spese straordinarie sostenute in favore dei figli, nonché di beneficiare per intero dell'assegno Unico. Da ultimo, domandava la restituzione del mobilio della casa coniugale.
Si costituiva in giudizio il sig. attualmente detenuto presso la casa Controparte_1
circondariale di Caltagirone, il quale pur aderendo alla domanda di separazione, si opponeva alla pronuncia di addebito della separazione formulata dalla ricorrente nei suoi confronti e contestava in toto le difese avversarie. Al contempo, domandava l'affidamento condiviso dei figli della coppia e, sul piano economico, non si opponeva alla richiesta della ricorrente di disporre dell'importo dell'assegno unico universale e, ritenendo eccessiva la richiesta economica della moglie volta ad ottenere un contributo per il suo mantenimento e per quello dei figli, sul punto, si rimetteva alle determinazioni del tribunale.
All'esito dell'udienza presidenziale del 17.02.2023, stante l'assenza del resistente, il quale essendo ristretto presso la casa circondariale di Caltagirone manifestava – per il tramite del proprio difensore
– la volontà di non voler presenziare, il Presidente, prima di emettere i provvedimenti nell'interesse della prole, disponeva l'acquisizione tramite la Procura e l'Ufficio GIP-GUP di Caltagirone delle ordinanze applicative delle misure cautelari e della sentenza emesse nel procedimento penale di primo grado a carico del resistente.
Acquisita la documentazione richiesta, il Presidente del Tribunale con ordinanza del 22.06.2023, disponeva l'affidamento esclusivo dei figli della coppia alla sig.ra demandando ai Parte_1
Servizi Sociali di Palagonia la calendarizzazione e predisposizione degli incontri padre-figli in un apposito spazio neutro presso il Consultorio familiare di Palagonia in presenza di un operatore, non appena il resistente non sarà più sottoposto a misura. Sul piano economico, poneva a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente la somma mensile di euro 450,00 a titolo di contributo
3 per il mantenimento dei figli minori, oltre il 50% delle spese straordinarie sostenute in favore degli stessi, nonché la percezione da parte della ricorrente, quale genitore affidataria esclusiva dei figli minori, dell'intero assegno unico. Rigettava, invece, la richiesta di mantenimento formulata dalla ricorrente in suo favore da porre a carico del marito.
Proseguita la causa dinanzi al Giudice istruttore ed evasi termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., in assenza di richieste istruttorie, la causa veniva istruita documentalmente e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 11.12.2024, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
§
SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE
La domanda di separazione è fondata e va accolta.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151, comma I c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto dalle parti nella conduzione del giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
SULLA DOMANDA DI ADDEBITO
Parte ricorrente ha formulato domanda di addebito della separazione nei confronti del marito ritenendolo esclusivo responsabile della rottura del connubio nuziale per aver posto in essere un comportamento aggressivo – sia verbalmente sia fisicamente – e totalmente disinteressato alla cura e protezione della famiglia, domanda che il Collegio ritiene debba essere accolta per le seguenti motivazioni.
4 Occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 151 co. II c.c., il giudice pronunziando la separazione dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia la stessa addebitabile, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
Vero è che, in linea generale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla mera violazione degli obblighi coniugali, essendo altresì necessario accertare che tale violazione sia stata eziologicamente idonea a determinare il fallimento della convivenza e del rapporto coniugale (tra le altre, si v.: Cass.
Civ. n. 8862/2012). Il duplice accertamento che il giudice di merito deve compiere, valutando dapprima la violazione di obblighi matrimoniali e, in secondo luogo, la riferibilità della crisi familiare a detta violazione, trova tuttavia una attenuazione qualora il comportamento addebitato al coniuge consista come in effetti avvenuto nel caso di specie, in atti di violenza, fisici o psichici.
In tal caso, il contegno aggressivo è ex se sufficiente a fondare l'addebitabilità della separazione, senza che si renda necessaria l'ulteriore indagine in merito all'incidenza causale di tale comportamento rispetto alla frattura del rapporto di coniugio (si v. Cass. Civ. 16 maggio 2013, n.
11981).
Tale principio, affermato costantemente dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, non costituisce invero una deroga al normale procedimento di accertamento dell'addebitabilità della separazione, ma piuttosto si fonda sul postulato, difficilmente controvertibile, per cui l'atto di violenza è in re ipsa fatto idoneo a determinare o aggravare l'intollerabilità della convivenza, sicché esso consente in definitiva di ritenere provato, ex se, il nesso causale tra la violazione del dovere coniugale di assistenza e solidarietà tra i coniugi (cfr. Tribunale di Milano, Sez. IX, 11 luglio 2013).
Nel caso di specie, la ricorrente ha fondato la domanda di addebito sulla base di condotte abitualmente violente e aggressive tenute dal marito nei confronti della moglie, dei figli della coppia e anche nei confronti di terze persone.
In relazione ai fatti denunciati dalla ricorrente, avente ad oggetto episodi di violenza all'interno del nucleo familiare, risulta essere stata accertata la responsabilità penale del sig. con CP_1
sentenza n. 115/2022 emessa dal Giudice per le indagini preliminare del Tribunale di Caltagirone all'esito del giudizio abbreviato per i reati a lui ascritti e con condanna dello stesso alla pena della reclusione di 2 anni e 8 mesi.
Da tempo è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che gli accertamenti in punto di collegamento eziologico trovano una attenuazione proprio nel caso di violenze di un coniuge nei confronti dell'altro e ciò per la pacifica evidenza che tali condotte superano ex se la soglia della
5 gravità e sono a tal punto intollerabili da giustificare un minor rigore nel vaglio probatorio, in particolare sul collegamento causale tra le stesse e l'insorgenza della crisi.
Tenuto conto dei principi sopra esposti e stante la prova fornita dalla ricorrente circa il perpetrarsi delle violenze subite (anche oggetto di condanna in sede penale), la domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente deve essere accolta.
IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO, COLLOCAMENTO E REGOLAMENTAZIONE VISITE DEI
FIGLI
Per ciò che attiene alle questioni riguardanti la regolamentazione in punto di affidamento, collocamento e delle visite dei figli minori della coppia, ritiene il Collegio di poter integralmente confermare quanto già provvisoriamente disposto dal Presidente del Tribunale con ordinanza del
22.06.2023.
In linea generale, sul punto, giova rammentare che il criterio che deve sempre guidare ogni decisione in materia “è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico in ordine alla capacità del padre e della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alla modalità con cui ciascuno di essi ha svolto in passato il proprio ruolo, ed in particolare alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (ex plurimis, Cass. Civ. Sez. VI, n. 19/07/2016).
Nel caso di specie, la gravità delle accuse presentate dalla sig.ra denotanti la frequenza Parte_1
di atteggiamenti violenti e aggressivi del compiuti in danno della moglie e dei figli stessi, CP_1
così come si evince dalla sentenza di condanna del resistente emessa dal GIP del Tribunale di
Caltagirone, dalle successive denunce presentate dalla ricorrente e dal capo di imputazione formulato dal PM nel decreto di citazione a giudizio per il reato ex artt. 81, 660 c.p. e 56 e 611 c.p.
Invero, da quanto emerso in sede penale – ove è stata accertata la responsabilità penale del sig.
in ordine al delitto di maltrattamenti in famiglia, aggravato dalla presenza di minori e CP_1 dall'uso dell'arma, e dai successivi comportamenti minacciosi perpetrati dal resistente nei confronti della moglie e dei figli, emerge un quadro comportamentale alquanto preoccupante con riferimento alla figura del sig. , di cui allo stato può ritenersi sussistente una evidente difficoltà dello CP_1
6 stesso nella capacità di controllare i propri impulsi reiterati e di minacce rivolte alla madre dei figli minori della coppia, condotte tutte che, peraltro, sono anche rivelatrici di una scarsa idoneità educativa, elemento che deve invece essere particolarmente attenzionato, specie considerando la tenera età del figlio più piccolo , oggi di 8 anni. Per_3
Devono, altresì, essere confermati, allo stato, anche le modalità di visita in forma necessariamente protetta tra i minori e il padre, così come già disposto in sede presidenziale, ovverosia all'interno di uno spazio neutro e protetto presso il Consultorio familiare di Palagonia, in presenza di un operatore, in concomitanza della permanenza dei figli della coppia nel comune di Palagonia.
SUL MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORI
Per quanto attiene agli obblighi di mantenimento dei figli minori, ritiene il Collegio di poter porre a carico del padre – genitore non collocatario – un contributo mensile pari a complessivi euro 500,00, dunque lievemente superiore a quello fissato dal Presidente del Tribunale con ordinanza del
22.06.2023, tenuto conto del fisiologico aumento delle esigenze dei tre figli e in ogni caso reputando proporzionato tale contributo, anche in considerazione della effettiva capacità lavorativa del
. A carico di quest'ultimo vanno poi poste anche le spese straordinarie sostenute CP_1 nell'interesse dei figli, nella misura del 50%, debitamente documentate dalla madre.
Alla ricorrente, invece, può confermarsi il diritto alla percezione per l'intero e in vie esclusiva dell'Assegno Unico erogato dall' per i tre figli, essendo peraltro il genitore affidatario degli CP_2
stessi e così come era stato già precedentemente stabilito.
SULLA DOMANDA DI MANTENIMENTO IN FAVORE DELLA RICORRENTE
Deve invece rigettarsi la domanda di mantenimento che la ricorrente ha avanzato per sé stessa.
Deve evidenziarsi che la domanda della ricorrente finalizzata ad ottenere anche per sé un contributo al mantenimento non è stata sorretta da alcuna valida giustificazione, rifendo soltanto di farsi carico del pagamento di un canone di locazione dell'immobile in cui risiede con i figli.
Tale elemento non può assumere ex se rilievo ai fini del riconoscimento dell'assegno di mantenimento in capo al coniuge separato, non potendosi intendere la persistenza dei doveri di solidarietà coniugale
(che in effetti permangono anche dopo la separazione) nel senso di giustificare una condizione di fatto di colpevole inerzia del coniuge economicamente più debole, il quale, al contrario, in mancanza di condizioni ostative e se provvisto quindi di una capacità lavorativa generica (come è nel caso di specie, avendo la ricorrente oggi 41 anni) deve considerarsi comunque tenuto quantomeno a una
7 effettiva attivazione nella ricercare di una occupazione ovvero comunque alla ricerca di fonti di reddito autonomo, fornendo perlomeno un principio di prova circa l'esito infruttuoso degli sforzi in questo senso profusi.
In questi termini, d'altra parte, si attesa ormai da tempo anche la giurisprudenza di legittimità che anche di recente ha ribadito il seguente principio di diritto: il riconoscimento dell'assegno di mantenimento per mancanza di adeguati redditi propri previsto dall'art. 156 c.c., essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi a ciò che l'istante sia in grado, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, di procurarsi da solo.
Rimane perciò a carico del coniuge richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua possibilità di lavorare, l'onere di dimostrare di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato occupazionale per mettere a frutto le proprie attuali attitudini professionali (cfr. Cass.
Civ. n. 20866/2021).
In altre parole, secondo l'indirizzo interpretativo della Corte di Cassazione, condiviso da questo
Tribunale, se l'assegno di mantenimento trova giustificazione nella persistenza del dovere di solidarietà coniugale, onde consentire al coniuge che non abbia adeguati redditi propri di mantenere il tenore di vita sino a pretendere quanto lo stesso coniuge meno abbiente potrebbe procurarsi mettendo ragionevolmente a frutto le proprie attitudini.
Nel caso di specie, non sorgono dubbi circa la capacità della sig.ra di trovare Parte_1 un'occupazione lavorativa, tanto che da come emerge dagli atti, la stessa aveva dichiarato di lavorare come inserviente presso il bar “La Rotonda” di Palagonia, in seno all'istanza di autorizzazione depositata dalla ricorrente in data 12.09.2023, la stessa rappresentava che, al fine di sottrarsi alla obiettiva situazione di pericolo, “ha deciso di allontanarsi da Palagonia ed ha trovato possibilità di occupazione in altro paese straniero, ma europeo”, e in sede di denuncia sporta il 17.01.2023, la ricorrente dichiarava “svolgo la professione di promoter sky”.
In ogni caso, in merito al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, la ricorrente non ha fornito alcuna prova, nemmeno a livello di mere asserzioni.
Ad ogni modo, in mancanza di indicazioni circa la attuale posizione economica e reddituale di entrambe le parti, non è possibile provare lo squilibrio reddituale tra le stesse, che costituisce il presupposto indefettibile per il riconoscimento del contributo per il mantenimento. Inoltre, si deve evidenziare che non sono emersi elementi dai quali si possa evincere che la sig.ra si Parte_1
trovi in pessime condizioni economiche tali da non essere in grado di far fronte alle esigenze di vita quotidiana e tenuto conto anche dell'attuale età anagrafica della ricorrente (oggi 41 anni, 38 anni
8 all'epoca del ricorso) la stessa è da ritenersi indubbiamente abile al lavoro e attiva nella ricerca di una occupazione.
Ne consegue che, in mancanza dei presupposti di legge, la domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente deve essere rigettata.
§
Non può essere accolta la domanda della ricorrente volta ad ottenere la restituzione del mobilio, alla stessa donato, rimasto nella disponibilità del resistente nella casa coniugale, poiché tale domanda esula dalla cognizione del giudice della separazione.
SULLE SPESE DI LITE
L'interesse comune alle parti rispetto alla pronuncia sullo status e la natura della causa può giustificare una parziale compensazione delle spese di lite nella misura del 50%, tenuto altresì conto dell'accoglimento solo parziale delle domande della ricorrente.
Il restante 50% delle spese, tuttavia, va posto a carico del resistente – soccombente rispetto alla domanda di affidamento condiviso della prole e rispetto all'addebito – spese che dovranno essere versate all'Erario, stante la ammissione della ricorrente al P.S.S.
L'importo complessivo delle spese viene determinato alla luce dei parametri di cui al D.M. 55 del
2014 e 147 del 2022, tenuto conto della natura della causa e delle attività effettivamente espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
2. DICHIARA la separazione addebitabile al convenuto;
Controparte_1
3. DISPONE l'affidamento esclusivo dei tre figli minori alla madre, la quale potrà anche assumere da sola le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale delle aspirazioni della prole;
4. DISPONE che il padre possa vedere i figli unicamente in modalità protetta, all'interno dello spazio neutro presso il Consultorio familiare del Comune di Palagonia, confermandosi quanto già disposto con ordinanza del 22.06.2023;
9 5. PONE A CARICO del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei Parte_1 tre figli minori, l'importo complessivo di euro 500,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, sostenute in favore dei figli e debitamente documentate;
6. ORDINA all' di versare direttamente e per l'intero alla sig.ra CP_2 Parte_1
l'importo dell'Assegno Unico erogato per i minori;
7. RIGETTA la domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente;
8. CONDANNA il resistente a rifondere a favore dell'Erario il 50% delle spese del presente giudizio, che si liquidano complessivamente e per l'intero in: euro 2.356,00 per compensi;
oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
COMPENSA tra le parti il restante 50% del predetto importo.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 29.4.2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Concetta Grillo
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Giulia Ferratini
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai sigg.ri Magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1122/2022 R.G.
Promossa da
(c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenza Pirracchio ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultima, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro
(c.f. , nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore
Auteri ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultimo, giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
1 Oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni all'udienza del 11.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni nulla opponendo.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 07.10.2022, ritualmente notificato, la sig.ra adiva Parte_1
questo Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di separazione giudiziale dal marito, sig. CP_1
, con il quale aveva contratto matrimonio civile in data 24.04.2009 e dalla cui unione sono
[...]
nati tre figli: (31.07.2007), (07.06.2009) e (19.09.2016), tutti ancora Per_1 Per_2 Per_3
minorenni.
La ricorrente esponeva che il rapporto coniugale si era rilevato poco felice a causa del carattere violento, prevaricatore e geloso del marito. Evidenziava altresì che, durante la vita matrimoniale, il sig. non era impegnato in un'attività lavorativa stabile, era un soggetto incline anche CP_1 all'uso di sostanze alcoliche e stupefacenti – anche in presenza della moglie e dei figli – oltre ad essere non curante delle necessità quotidiane della famiglia. In diverse occasioni il sig. CP_1
aveva aggredito la moglie con calci, pungi, schiaffi, colpendola anche con oggetti (quali coltelli e forchetta) e la ricorrente, per paura, aveva sopportato il comportamento del marito astenendosi dall'allontanarsi dalla casa coniugale. Ma dal mese di marzo 2022 la situazione si era ulteriormente aggravata, tant'è che la ricorrente in preda all'esasperazione e per sfuggire alle continue violenze del marito, si era rifugiata con i figli presso la casa della suocera e poi presso i propri genitori.
In occasione del rientro dalla gita scolastica della figlia , il resistente aveva preteso dalla stessa Per_2
la consegna del denaro rimasto, ma a fronte della risposta negativa della figlia, il sig. CP_1
aveva iniziato ad urlare e strattonare la figlia nei cui confronti era intervenuta la madre, destinataria a sua volta delle aggressioni perpetrate dal marito. A seguito di tale episodio, la sig.ra Parte_1
e i figli della coppia erano stati costretti dal marito a lasciare la abitazione.
I comportamenti violenti e aggressivi del marito erano stati attuati anche nei confronti di terze persone, quali il fratello della ricorrente, sig. il quale intervenuto in difesa dalla Persona_4
2 sig.ra con l'intento di calmare il , aveva ricevuto da quest'ultimo pugni e Parte_1 CP_1
colpi di coltello alla schiena, fatti per i quali il resistente veniva subito arrestato.
Per tali fatti e per le successive minacce manifestate dal marito nei confronti della moglie e dei figli, era stata presentata apposita denuncia.
Per tali ragioni, la convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile e la ricorrente, quindi, domandava che la separazione venisse dichiarata addebitabile al marito, che venisse disposto l'affidamento esclusivo dei figli della coppia in favore della ricorrente, con regolamentazione del diritto di visita del padre, previa valutazione della capacità genitoriale dello stesso. Sul piano economico, chiedeva che venisse posto a carico del sig. l'obbligo di versare un CP_1
contributo mensile per il mantenimento dei figli e della moglie nell'importo di euro 800,00, oltre al
50% delle spese straordinarie sostenute in favore dei figli, nonché di beneficiare per intero dell'assegno Unico. Da ultimo, domandava la restituzione del mobilio della casa coniugale.
Si costituiva in giudizio il sig. attualmente detenuto presso la casa Controparte_1
circondariale di Caltagirone, il quale pur aderendo alla domanda di separazione, si opponeva alla pronuncia di addebito della separazione formulata dalla ricorrente nei suoi confronti e contestava in toto le difese avversarie. Al contempo, domandava l'affidamento condiviso dei figli della coppia e, sul piano economico, non si opponeva alla richiesta della ricorrente di disporre dell'importo dell'assegno unico universale e, ritenendo eccessiva la richiesta economica della moglie volta ad ottenere un contributo per il suo mantenimento e per quello dei figli, sul punto, si rimetteva alle determinazioni del tribunale.
All'esito dell'udienza presidenziale del 17.02.2023, stante l'assenza del resistente, il quale essendo ristretto presso la casa circondariale di Caltagirone manifestava – per il tramite del proprio difensore
– la volontà di non voler presenziare, il Presidente, prima di emettere i provvedimenti nell'interesse della prole, disponeva l'acquisizione tramite la Procura e l'Ufficio GIP-GUP di Caltagirone delle ordinanze applicative delle misure cautelari e della sentenza emesse nel procedimento penale di primo grado a carico del resistente.
Acquisita la documentazione richiesta, il Presidente del Tribunale con ordinanza del 22.06.2023, disponeva l'affidamento esclusivo dei figli della coppia alla sig.ra demandando ai Parte_1
Servizi Sociali di Palagonia la calendarizzazione e predisposizione degli incontri padre-figli in un apposito spazio neutro presso il Consultorio familiare di Palagonia in presenza di un operatore, non appena il resistente non sarà più sottoposto a misura. Sul piano economico, poneva a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente la somma mensile di euro 450,00 a titolo di contributo
3 per il mantenimento dei figli minori, oltre il 50% delle spese straordinarie sostenute in favore degli stessi, nonché la percezione da parte della ricorrente, quale genitore affidataria esclusiva dei figli minori, dell'intero assegno unico. Rigettava, invece, la richiesta di mantenimento formulata dalla ricorrente in suo favore da porre a carico del marito.
Proseguita la causa dinanzi al Giudice istruttore ed evasi termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., in assenza di richieste istruttorie, la causa veniva istruita documentalmente e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 11.12.2024, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
§
SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE
La domanda di separazione è fondata e va accolta.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151, comma I c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto dalle parti nella conduzione del giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
SULLA DOMANDA DI ADDEBITO
Parte ricorrente ha formulato domanda di addebito della separazione nei confronti del marito ritenendolo esclusivo responsabile della rottura del connubio nuziale per aver posto in essere un comportamento aggressivo – sia verbalmente sia fisicamente – e totalmente disinteressato alla cura e protezione della famiglia, domanda che il Collegio ritiene debba essere accolta per le seguenti motivazioni.
4 Occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 151 co. II c.c., il giudice pronunziando la separazione dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia la stessa addebitabile, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
Vero è che, in linea generale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla mera violazione degli obblighi coniugali, essendo altresì necessario accertare che tale violazione sia stata eziologicamente idonea a determinare il fallimento della convivenza e del rapporto coniugale (tra le altre, si v.: Cass.
Civ. n. 8862/2012). Il duplice accertamento che il giudice di merito deve compiere, valutando dapprima la violazione di obblighi matrimoniali e, in secondo luogo, la riferibilità della crisi familiare a detta violazione, trova tuttavia una attenuazione qualora il comportamento addebitato al coniuge consista come in effetti avvenuto nel caso di specie, in atti di violenza, fisici o psichici.
In tal caso, il contegno aggressivo è ex se sufficiente a fondare l'addebitabilità della separazione, senza che si renda necessaria l'ulteriore indagine in merito all'incidenza causale di tale comportamento rispetto alla frattura del rapporto di coniugio (si v. Cass. Civ. 16 maggio 2013, n.
11981).
Tale principio, affermato costantemente dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, non costituisce invero una deroga al normale procedimento di accertamento dell'addebitabilità della separazione, ma piuttosto si fonda sul postulato, difficilmente controvertibile, per cui l'atto di violenza è in re ipsa fatto idoneo a determinare o aggravare l'intollerabilità della convivenza, sicché esso consente in definitiva di ritenere provato, ex se, il nesso causale tra la violazione del dovere coniugale di assistenza e solidarietà tra i coniugi (cfr. Tribunale di Milano, Sez. IX, 11 luglio 2013).
Nel caso di specie, la ricorrente ha fondato la domanda di addebito sulla base di condotte abitualmente violente e aggressive tenute dal marito nei confronti della moglie, dei figli della coppia e anche nei confronti di terze persone.
In relazione ai fatti denunciati dalla ricorrente, avente ad oggetto episodi di violenza all'interno del nucleo familiare, risulta essere stata accertata la responsabilità penale del sig. con CP_1
sentenza n. 115/2022 emessa dal Giudice per le indagini preliminare del Tribunale di Caltagirone all'esito del giudizio abbreviato per i reati a lui ascritti e con condanna dello stesso alla pena della reclusione di 2 anni e 8 mesi.
Da tempo è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che gli accertamenti in punto di collegamento eziologico trovano una attenuazione proprio nel caso di violenze di un coniuge nei confronti dell'altro e ciò per la pacifica evidenza che tali condotte superano ex se la soglia della
5 gravità e sono a tal punto intollerabili da giustificare un minor rigore nel vaglio probatorio, in particolare sul collegamento causale tra le stesse e l'insorgenza della crisi.
Tenuto conto dei principi sopra esposti e stante la prova fornita dalla ricorrente circa il perpetrarsi delle violenze subite (anche oggetto di condanna in sede penale), la domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente deve essere accolta.
IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO, COLLOCAMENTO E REGOLAMENTAZIONE VISITE DEI
FIGLI
Per ciò che attiene alle questioni riguardanti la regolamentazione in punto di affidamento, collocamento e delle visite dei figli minori della coppia, ritiene il Collegio di poter integralmente confermare quanto già provvisoriamente disposto dal Presidente del Tribunale con ordinanza del
22.06.2023.
In linea generale, sul punto, giova rammentare che il criterio che deve sempre guidare ogni decisione in materia “è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico in ordine alla capacità del padre e della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alla modalità con cui ciascuno di essi ha svolto in passato il proprio ruolo, ed in particolare alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (ex plurimis, Cass. Civ. Sez. VI, n. 19/07/2016).
Nel caso di specie, la gravità delle accuse presentate dalla sig.ra denotanti la frequenza Parte_1
di atteggiamenti violenti e aggressivi del compiuti in danno della moglie e dei figli stessi, CP_1
così come si evince dalla sentenza di condanna del resistente emessa dal GIP del Tribunale di
Caltagirone, dalle successive denunce presentate dalla ricorrente e dal capo di imputazione formulato dal PM nel decreto di citazione a giudizio per il reato ex artt. 81, 660 c.p. e 56 e 611 c.p.
Invero, da quanto emerso in sede penale – ove è stata accertata la responsabilità penale del sig.
in ordine al delitto di maltrattamenti in famiglia, aggravato dalla presenza di minori e CP_1 dall'uso dell'arma, e dai successivi comportamenti minacciosi perpetrati dal resistente nei confronti della moglie e dei figli, emerge un quadro comportamentale alquanto preoccupante con riferimento alla figura del sig. , di cui allo stato può ritenersi sussistente una evidente difficoltà dello CP_1
6 stesso nella capacità di controllare i propri impulsi reiterati e di minacce rivolte alla madre dei figli minori della coppia, condotte tutte che, peraltro, sono anche rivelatrici di una scarsa idoneità educativa, elemento che deve invece essere particolarmente attenzionato, specie considerando la tenera età del figlio più piccolo , oggi di 8 anni. Per_3
Devono, altresì, essere confermati, allo stato, anche le modalità di visita in forma necessariamente protetta tra i minori e il padre, così come già disposto in sede presidenziale, ovverosia all'interno di uno spazio neutro e protetto presso il Consultorio familiare di Palagonia, in presenza di un operatore, in concomitanza della permanenza dei figli della coppia nel comune di Palagonia.
SUL MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORI
Per quanto attiene agli obblighi di mantenimento dei figli minori, ritiene il Collegio di poter porre a carico del padre – genitore non collocatario – un contributo mensile pari a complessivi euro 500,00, dunque lievemente superiore a quello fissato dal Presidente del Tribunale con ordinanza del
22.06.2023, tenuto conto del fisiologico aumento delle esigenze dei tre figli e in ogni caso reputando proporzionato tale contributo, anche in considerazione della effettiva capacità lavorativa del
. A carico di quest'ultimo vanno poi poste anche le spese straordinarie sostenute CP_1 nell'interesse dei figli, nella misura del 50%, debitamente documentate dalla madre.
Alla ricorrente, invece, può confermarsi il diritto alla percezione per l'intero e in vie esclusiva dell'Assegno Unico erogato dall' per i tre figli, essendo peraltro il genitore affidatario degli CP_2
stessi e così come era stato già precedentemente stabilito.
SULLA DOMANDA DI MANTENIMENTO IN FAVORE DELLA RICORRENTE
Deve invece rigettarsi la domanda di mantenimento che la ricorrente ha avanzato per sé stessa.
Deve evidenziarsi che la domanda della ricorrente finalizzata ad ottenere anche per sé un contributo al mantenimento non è stata sorretta da alcuna valida giustificazione, rifendo soltanto di farsi carico del pagamento di un canone di locazione dell'immobile in cui risiede con i figli.
Tale elemento non può assumere ex se rilievo ai fini del riconoscimento dell'assegno di mantenimento in capo al coniuge separato, non potendosi intendere la persistenza dei doveri di solidarietà coniugale
(che in effetti permangono anche dopo la separazione) nel senso di giustificare una condizione di fatto di colpevole inerzia del coniuge economicamente più debole, il quale, al contrario, in mancanza di condizioni ostative e se provvisto quindi di una capacità lavorativa generica (come è nel caso di specie, avendo la ricorrente oggi 41 anni) deve considerarsi comunque tenuto quantomeno a una
7 effettiva attivazione nella ricercare di una occupazione ovvero comunque alla ricerca di fonti di reddito autonomo, fornendo perlomeno un principio di prova circa l'esito infruttuoso degli sforzi in questo senso profusi.
In questi termini, d'altra parte, si attesa ormai da tempo anche la giurisprudenza di legittimità che anche di recente ha ribadito il seguente principio di diritto: il riconoscimento dell'assegno di mantenimento per mancanza di adeguati redditi propri previsto dall'art. 156 c.c., essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi a ciò che l'istante sia in grado, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, di procurarsi da solo.
Rimane perciò a carico del coniuge richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua possibilità di lavorare, l'onere di dimostrare di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato occupazionale per mettere a frutto le proprie attuali attitudini professionali (cfr. Cass.
Civ. n. 20866/2021).
In altre parole, secondo l'indirizzo interpretativo della Corte di Cassazione, condiviso da questo
Tribunale, se l'assegno di mantenimento trova giustificazione nella persistenza del dovere di solidarietà coniugale, onde consentire al coniuge che non abbia adeguati redditi propri di mantenere il tenore di vita sino a pretendere quanto lo stesso coniuge meno abbiente potrebbe procurarsi mettendo ragionevolmente a frutto le proprie attitudini.
Nel caso di specie, non sorgono dubbi circa la capacità della sig.ra di trovare Parte_1 un'occupazione lavorativa, tanto che da come emerge dagli atti, la stessa aveva dichiarato di lavorare come inserviente presso il bar “La Rotonda” di Palagonia, in seno all'istanza di autorizzazione depositata dalla ricorrente in data 12.09.2023, la stessa rappresentava che, al fine di sottrarsi alla obiettiva situazione di pericolo, “ha deciso di allontanarsi da Palagonia ed ha trovato possibilità di occupazione in altro paese straniero, ma europeo”, e in sede di denuncia sporta il 17.01.2023, la ricorrente dichiarava “svolgo la professione di promoter sky”.
In ogni caso, in merito al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, la ricorrente non ha fornito alcuna prova, nemmeno a livello di mere asserzioni.
Ad ogni modo, in mancanza di indicazioni circa la attuale posizione economica e reddituale di entrambe le parti, non è possibile provare lo squilibrio reddituale tra le stesse, che costituisce il presupposto indefettibile per il riconoscimento del contributo per il mantenimento. Inoltre, si deve evidenziare che non sono emersi elementi dai quali si possa evincere che la sig.ra si Parte_1
trovi in pessime condizioni economiche tali da non essere in grado di far fronte alle esigenze di vita quotidiana e tenuto conto anche dell'attuale età anagrafica della ricorrente (oggi 41 anni, 38 anni
8 all'epoca del ricorso) la stessa è da ritenersi indubbiamente abile al lavoro e attiva nella ricerca di una occupazione.
Ne consegue che, in mancanza dei presupposti di legge, la domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente deve essere rigettata.
§
Non può essere accolta la domanda della ricorrente volta ad ottenere la restituzione del mobilio, alla stessa donato, rimasto nella disponibilità del resistente nella casa coniugale, poiché tale domanda esula dalla cognizione del giudice della separazione.
SULLE SPESE DI LITE
L'interesse comune alle parti rispetto alla pronuncia sullo status e la natura della causa può giustificare una parziale compensazione delle spese di lite nella misura del 50%, tenuto altresì conto dell'accoglimento solo parziale delle domande della ricorrente.
Il restante 50% delle spese, tuttavia, va posto a carico del resistente – soccombente rispetto alla domanda di affidamento condiviso della prole e rispetto all'addebito – spese che dovranno essere versate all'Erario, stante la ammissione della ricorrente al P.S.S.
L'importo complessivo delle spese viene determinato alla luce dei parametri di cui al D.M. 55 del
2014 e 147 del 2022, tenuto conto della natura della causa e delle attività effettivamente espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
2. DICHIARA la separazione addebitabile al convenuto;
Controparte_1
3. DISPONE l'affidamento esclusivo dei tre figli minori alla madre, la quale potrà anche assumere da sola le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale delle aspirazioni della prole;
4. DISPONE che il padre possa vedere i figli unicamente in modalità protetta, all'interno dello spazio neutro presso il Consultorio familiare del Comune di Palagonia, confermandosi quanto già disposto con ordinanza del 22.06.2023;
9 5. PONE A CARICO del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei Parte_1 tre figli minori, l'importo complessivo di euro 500,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, sostenute in favore dei figli e debitamente documentate;
6. ORDINA all' di versare direttamente e per l'intero alla sig.ra CP_2 Parte_1
l'importo dell'Assegno Unico erogato per i minori;
7. RIGETTA la domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente;
8. CONDANNA il resistente a rifondere a favore dell'Erario il 50% delle spese del presente giudizio, che si liquidano complessivamente e per l'intero in: euro 2.356,00 per compensi;
oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
COMPENSA tra le parti il restante 50% del predetto importo.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 29.4.2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Concetta Grillo
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Giulia Ferratini
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