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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 3319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3319 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3319/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TORRESE DOMENICO, Presidente e Relatore
DE SIMONE MARIO, Giudice
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15370/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220039983064000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220039983064000 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220039983064000 IMU 2016 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220039983064000 IMU 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220039983064000 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 597/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, come rappresentata e difesa in atti, impugnava la cartella di pagamento n. 071 2022 00399830 64/000, del complessivo importo di euro 77.548,88, notificata dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione in data 29/05/2025 e di tutti gli atti prodromici e consequenziali, comunque ad esso connessi, relativi all'imposta IMU per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, richiesti dal Comune di Napoli.
La ricorrente citava in giudizio sia l'ente di riscossione che quello impositore ed era destinatario della impugnata cartella quale erede della madre Nominativo_1, deceduta in Napoli il 10/11/2021.
Questi lamentava:
1. La decadenza per omessa notifica dei presupposti avvisi di accertamento in violazione del termine decadenziale previsto dall'art. 1 comma 161 della L. 296/2006 e la prescrizione dei crediti intimati;
2. L'inesigibilità dei crediti per scadenza del termine decadenziale per la notificazione della cartella di pagamento ai sensi dell'art.1 comma 163 della L. 296/2006;
3. L'illegittimità della cartella di pagamento emessa in violazione degli artt. 752 e 754 c.c. – parziarietà dei debiti tributari locali;
4. L'illegittimità della procedura di riscossione per violazione dell'art. 8 del Dlgs. 472/1997, relativa all'intrasmissibilità delle sanzioni tributarie del “de cuius”.
Pertanto, concludeva invocando, previa sospensione delle azioni esecutive, l'annullamento del ruolo e della cartella impugnata con vittoria di spese e competenze del giudizio oltre accessori di legge.
Si costituiva il Comune di Napoli, quale ente impositore, che ribadiva la piena legittimità del proprio operato.
In particolare, il Comune di Napoli dimostrava la puntuale e rituale notifica degli avvisi di accertamento.
Avverso tali avvisi erano stati proposti appositi reclami dalla de cuius, debitamente riscontrati dall'ente impositore e parzialmente accolti. Tali reclami non erano stati poi depositati presso la Corte di Giustizia
Tributaria, determinando così la definitività degli avvisi di accertamento.
Atteso, poi, che la contribuente Nominativo_1 non aveva mai impugnato i suddetti avvisi, né aveva provveduto al pagamento delle somme richieste, il Comune rendeva esecutivo il ruolo in data 30/11/2021, in ottemperanza a quanto disposto all'art.12 del D.Lgs. 504/92.
Pertanto, concludeva invocando il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite Si costituiva anche l'ente di riscossione ADER che ribadiva la legittimità del proprio operato delimitando l'ambito delle proprie eventuali responsabilità alla sola fase successiva all'affidamento del carico tributario.
Pertanto, concludeva invocando il rigetto del ricorso con vittoria delle spese e competenze di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte, letti ed esaminati gli atti e valutato ogni altro utile elemento a disposizione, ritiene il ricorso parzialmente fondato.
Privi di fondamento appaiono i primi due punti di doglianza in quanto i prodromici avvisi di accertamento erano stati regolarmente notificati alla de cuius e non impugnati rendendosi definitivi. Anche la conseguente cartella di pagamento, pure in forza della proroga di 542 giorni (dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021), disposta a causa dell'emergenza sanitaria, dall'art. 68 del D.L. 18/2020, notificata in data 15/05/2025 risultava assolutamente tempestiva.
Viceversa, fondate appaiono le seguenti due eccezioni relative alla parziarietà dei debiti per tributi locali ed alla intrasmissibilità delle sanzioni all'erede.
Infatti, gli artt. 752 e 754 c.c. e quindi del principio della parziarietà dei debiti ereditari relativi a tributi locali.
Per tali debiti, in mancanza di norme speciali che vi deroghino, si applica la disciplina comune di cui agli artt. 752 e 1295 cod. civ., in base alla quale gli eredi rispondono dei debiti in proporzione delle loro rispettive quote ereditarie.
L'art. 752 cc, infatti, stabilisce che “i debiti ereditari si dividono tra gli eredi secondo le rispettive quote, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.
L'art. 1295 c.c. prevede inoltre che “in caso di obbligazioni parziarie (pro quota), ciascun debitore risponde solo per la propria parte”.
Dunque, in mancanza di una espressa previsione normativa, l'ente creditore dovrà rivolgersi a ciascun erede per la sola quota di sua spettanza e non per il tutto come avvenuto nella fattispecie.
È anche utile precisare che la cartella impugnata si riferisce a tributi (IMU 2014-2015-2016-2017-2018, notificati al de cuius nel 2019) il cui presupposto è sorto anteriormente all'apertura della successione, avvenuta in data 10/11/2021.
Infine, L'art. 8 del d.lgs. 472/1997 così testualmente recita: “1. L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.”.
In conclusione, la cartella impugnata deve essere riformata nel senso della decurtazione della parte sanzionatoria e deve essere suddivisa pro quota tra i vari coeredi.
La particolare conclusione della vicenda comporta la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso come da motivazione. Spese compensate.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TORRESE DOMENICO, Presidente e Relatore
DE SIMONE MARIO, Giudice
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15370/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220039983064000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220039983064000 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220039983064000 IMU 2016 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220039983064000 IMU 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220039983064000 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 597/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, come rappresentata e difesa in atti, impugnava la cartella di pagamento n. 071 2022 00399830 64/000, del complessivo importo di euro 77.548,88, notificata dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione in data 29/05/2025 e di tutti gli atti prodromici e consequenziali, comunque ad esso connessi, relativi all'imposta IMU per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, richiesti dal Comune di Napoli.
La ricorrente citava in giudizio sia l'ente di riscossione che quello impositore ed era destinatario della impugnata cartella quale erede della madre Nominativo_1, deceduta in Napoli il 10/11/2021.
Questi lamentava:
1. La decadenza per omessa notifica dei presupposti avvisi di accertamento in violazione del termine decadenziale previsto dall'art. 1 comma 161 della L. 296/2006 e la prescrizione dei crediti intimati;
2. L'inesigibilità dei crediti per scadenza del termine decadenziale per la notificazione della cartella di pagamento ai sensi dell'art.1 comma 163 della L. 296/2006;
3. L'illegittimità della cartella di pagamento emessa in violazione degli artt. 752 e 754 c.c. – parziarietà dei debiti tributari locali;
4. L'illegittimità della procedura di riscossione per violazione dell'art. 8 del Dlgs. 472/1997, relativa all'intrasmissibilità delle sanzioni tributarie del “de cuius”.
Pertanto, concludeva invocando, previa sospensione delle azioni esecutive, l'annullamento del ruolo e della cartella impugnata con vittoria di spese e competenze del giudizio oltre accessori di legge.
Si costituiva il Comune di Napoli, quale ente impositore, che ribadiva la piena legittimità del proprio operato.
In particolare, il Comune di Napoli dimostrava la puntuale e rituale notifica degli avvisi di accertamento.
Avverso tali avvisi erano stati proposti appositi reclami dalla de cuius, debitamente riscontrati dall'ente impositore e parzialmente accolti. Tali reclami non erano stati poi depositati presso la Corte di Giustizia
Tributaria, determinando così la definitività degli avvisi di accertamento.
Atteso, poi, che la contribuente Nominativo_1 non aveva mai impugnato i suddetti avvisi, né aveva provveduto al pagamento delle somme richieste, il Comune rendeva esecutivo il ruolo in data 30/11/2021, in ottemperanza a quanto disposto all'art.12 del D.Lgs. 504/92.
Pertanto, concludeva invocando il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite Si costituiva anche l'ente di riscossione ADER che ribadiva la legittimità del proprio operato delimitando l'ambito delle proprie eventuali responsabilità alla sola fase successiva all'affidamento del carico tributario.
Pertanto, concludeva invocando il rigetto del ricorso con vittoria delle spese e competenze di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte, letti ed esaminati gli atti e valutato ogni altro utile elemento a disposizione, ritiene il ricorso parzialmente fondato.
Privi di fondamento appaiono i primi due punti di doglianza in quanto i prodromici avvisi di accertamento erano stati regolarmente notificati alla de cuius e non impugnati rendendosi definitivi. Anche la conseguente cartella di pagamento, pure in forza della proroga di 542 giorni (dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021), disposta a causa dell'emergenza sanitaria, dall'art. 68 del D.L. 18/2020, notificata in data 15/05/2025 risultava assolutamente tempestiva.
Viceversa, fondate appaiono le seguenti due eccezioni relative alla parziarietà dei debiti per tributi locali ed alla intrasmissibilità delle sanzioni all'erede.
Infatti, gli artt. 752 e 754 c.c. e quindi del principio della parziarietà dei debiti ereditari relativi a tributi locali.
Per tali debiti, in mancanza di norme speciali che vi deroghino, si applica la disciplina comune di cui agli artt. 752 e 1295 cod. civ., in base alla quale gli eredi rispondono dei debiti in proporzione delle loro rispettive quote ereditarie.
L'art. 752 cc, infatti, stabilisce che “i debiti ereditari si dividono tra gli eredi secondo le rispettive quote, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.
L'art. 1295 c.c. prevede inoltre che “in caso di obbligazioni parziarie (pro quota), ciascun debitore risponde solo per la propria parte”.
Dunque, in mancanza di una espressa previsione normativa, l'ente creditore dovrà rivolgersi a ciascun erede per la sola quota di sua spettanza e non per il tutto come avvenuto nella fattispecie.
È anche utile precisare che la cartella impugnata si riferisce a tributi (IMU 2014-2015-2016-2017-2018, notificati al de cuius nel 2019) il cui presupposto è sorto anteriormente all'apertura della successione, avvenuta in data 10/11/2021.
Infine, L'art. 8 del d.lgs. 472/1997 così testualmente recita: “1. L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.”.
In conclusione, la cartella impugnata deve essere riformata nel senso della decurtazione della parte sanzionatoria e deve essere suddivisa pro quota tra i vari coeredi.
La particolare conclusione della vicenda comporta la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso come da motivazione. Spese compensate.