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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 17/12/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 21 luglio 2025, iscritta al n. 1793 del ruolo generale degli affari di volontaria giuri- sdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Nepi (VT), alla Via Tre C.F._1
Portoni n. 9, presso lo studio dell'Avv. Ornella Rufini che la rappresenta e di- fende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
[...]
[...]
, nato a Douera, in [...], il [...], c.f. Parte_2 [...]
, elettivamente domiciliato in Viterbo, alla Via Marconi n. 7, C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Maurizio Todini che lo rappresenta e difende per pro- cura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depo- sitate rispettivamente in data 14 e 17 novembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiunta- Parte_1 Parte_2
mente ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 23 febbraio 2015 hanno contratto matrimonio civile nel co- mune di Tessala El Merdja, in Algeria, e regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del comune di Villa San Giovanni in Tuscia (VT), parte II, serie C, n. 2, anno 2018; che dalla loro unione sono nati i figli a Viterbo il 28 Persona_1
settembre 2008, e a Viterbo il 22 ottobre 2012; che la prosecu- CP_1
zione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo reciproco del mutuo rispetto;
2) i figli minor , di anni 17, di anni 13, ven- Persona_1 CP_1
gono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, anche se dimoreranno pre- valentemente presso l'abitazione del padre, in Villa San Giovanni in Tuscia, Via
Monte Zebio n. 17, con facoltà per la madre di vederli e tenerli con sé quando vuole, compatibilmente con le esigenze dei figli e lavorative della madre e comunque previo avviso;
in ogni caso i figl rascorreranno con la madre almeno tre Per_1 CP_1
weekend al mese, dal venerdì sera alla domenica sera;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno circa 10 giorni continuativi con la madre, da concordare previamente tra i genitori ogni anno, considerata sia l'età dei figli sia la loro abitudine di andare in
Algeria durante le vacanze estive per incontrare i parenti paterni;
trascorreranno al- ternativamente le festività natalizie e Pasquali con entrambi i genitori. Piano Genito- riale: Scuola: si rappresenta che il figlio frequenta l'istituto tecnico Per_1 [...]
a Viterbo e viaggia sia la mattina che il pomeriggio, all'uscita della Persona_2
scuola con i mezzi pubblici, mentre la figli requenta la scuola media a Blera CP_1
(che dista solo 4 Km da Villa San Giovanni in Tuscia) e anche lei viaggia sia la mattina che all'uscita della scuola con lo scuolabus comunale;
Attività sportive e ludiche: at- tualmente i figli non svolgono alcuna attività sportiva, e pertanto generalmente dopo aver fatto i compiti trascorrono il pomeriggio in paese con gli amici, oppure vengono pag. 2 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
accompagnati ai vari impegni extrascolastici, in particolare uscite con gli amici, com- prese eventuali uscite serali in occasione di compleanni degli amici ecc., alternativa- mente da entrambi i genitori secondo le disponibilità quando devono recarsi a Vi- terbo o in paesi limitrofi, in quanto spesso i ragazzi si spostano a piedi, essendo Villa
San Giovanni in Tuscia un piccolo paese, tranquillo, di piccole dimensioni, facil- mente percorribile, e con poco traffico veicolare;
3) i coniugi provvederanno ognuno al proprio mantenimento;
4) i genitori provvederanno al mantenimento dei figli in modo diretto nei periodi di rispettiva permanenza con ciascuno;
le spese straordinarie per i figli (mediche extra
S.S.N., scolastiche, universitarie, sportive e ricreative, come da Protocollo del Tribu- nale di Viterbo), verranno ripartite al 50% tra i coniugi;
5) l'assegno unico per i figli sarà percepito al 50% tra i genitori;
6) la casa coniugale, sita in Villa San Giovanni in Tuscia (VT), Via del Casali n.17/A, di proprietà esclusiva della Sig.r rimane assegnata a quest'ultima con tutto Pt_1
quanto in essa contenuto, mentre il marito ed i figli si trasferiranno a vivere presso la nuova abitazione del Sig in Villa San Giovanni in Tuscia, Via Monte Ze- Pt_2
bio n. 17;
7) i coniugi si impegnano a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni di rile- vante importanza attinenti all'educazione, alla salute e/o allo studio dei figli”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'inizia-
pag. 3 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
tiva congiunta assunta dalle parti.
Tenuto conto della volontà delle parti di rinunciare a proporre impugnazioni avverso la presente sentenza, a cura della cancelleria essa andrà immediatamente trasmessa al comune di Villa San Giovanni in Tuscia (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
alle condizioni indicate in motivazione;
Pt_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 4 di 4
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 21 luglio 2025, iscritta al n. 1793 del ruolo generale degli affari di volontaria giuri- sdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Nepi (VT), alla Via Tre C.F._1
Portoni n. 9, presso lo studio dell'Avv. Ornella Rufini che la rappresenta e di- fende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
[...]
[...]
, nato a Douera, in [...], il [...], c.f. Parte_2 [...]
, elettivamente domiciliato in Viterbo, alla Via Marconi n. 7, C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Maurizio Todini che lo rappresenta e difende per pro- cura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depo- sitate rispettivamente in data 14 e 17 novembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiunta- Parte_1 Parte_2
mente ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 23 febbraio 2015 hanno contratto matrimonio civile nel co- mune di Tessala El Merdja, in Algeria, e regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del comune di Villa San Giovanni in Tuscia (VT), parte II, serie C, n. 2, anno 2018; che dalla loro unione sono nati i figli a Viterbo il 28 Persona_1
settembre 2008, e a Viterbo il 22 ottobre 2012; che la prosecu- CP_1
zione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo reciproco del mutuo rispetto;
2) i figli minor , di anni 17, di anni 13, ven- Persona_1 CP_1
gono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, anche se dimoreranno pre- valentemente presso l'abitazione del padre, in Villa San Giovanni in Tuscia, Via
Monte Zebio n. 17, con facoltà per la madre di vederli e tenerli con sé quando vuole, compatibilmente con le esigenze dei figli e lavorative della madre e comunque previo avviso;
in ogni caso i figl rascorreranno con la madre almeno tre Per_1 CP_1
weekend al mese, dal venerdì sera alla domenica sera;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno circa 10 giorni continuativi con la madre, da concordare previamente tra i genitori ogni anno, considerata sia l'età dei figli sia la loro abitudine di andare in
Algeria durante le vacanze estive per incontrare i parenti paterni;
trascorreranno al- ternativamente le festività natalizie e Pasquali con entrambi i genitori. Piano Genito- riale: Scuola: si rappresenta che il figlio frequenta l'istituto tecnico Per_1 [...]
a Viterbo e viaggia sia la mattina che il pomeriggio, all'uscita della Persona_2
scuola con i mezzi pubblici, mentre la figli requenta la scuola media a Blera CP_1
(che dista solo 4 Km da Villa San Giovanni in Tuscia) e anche lei viaggia sia la mattina che all'uscita della scuola con lo scuolabus comunale;
Attività sportive e ludiche: at- tualmente i figli non svolgono alcuna attività sportiva, e pertanto generalmente dopo aver fatto i compiti trascorrono il pomeriggio in paese con gli amici, oppure vengono pag. 2 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
accompagnati ai vari impegni extrascolastici, in particolare uscite con gli amici, com- prese eventuali uscite serali in occasione di compleanni degli amici ecc., alternativa- mente da entrambi i genitori secondo le disponibilità quando devono recarsi a Vi- terbo o in paesi limitrofi, in quanto spesso i ragazzi si spostano a piedi, essendo Villa
San Giovanni in Tuscia un piccolo paese, tranquillo, di piccole dimensioni, facil- mente percorribile, e con poco traffico veicolare;
3) i coniugi provvederanno ognuno al proprio mantenimento;
4) i genitori provvederanno al mantenimento dei figli in modo diretto nei periodi di rispettiva permanenza con ciascuno;
le spese straordinarie per i figli (mediche extra
S.S.N., scolastiche, universitarie, sportive e ricreative, come da Protocollo del Tribu- nale di Viterbo), verranno ripartite al 50% tra i coniugi;
5) l'assegno unico per i figli sarà percepito al 50% tra i genitori;
6) la casa coniugale, sita in Villa San Giovanni in Tuscia (VT), Via del Casali n.17/A, di proprietà esclusiva della Sig.r rimane assegnata a quest'ultima con tutto Pt_1
quanto in essa contenuto, mentre il marito ed i figli si trasferiranno a vivere presso la nuova abitazione del Sig in Villa San Giovanni in Tuscia, Via Monte Ze- Pt_2
bio n. 17;
7) i coniugi si impegnano a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni di rile- vante importanza attinenti all'educazione, alla salute e/o allo studio dei figli”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'inizia-
pag. 3 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
tiva congiunta assunta dalle parti.
Tenuto conto della volontà delle parti di rinunciare a proporre impugnazioni avverso la presente sentenza, a cura della cancelleria essa andrà immediatamente trasmessa al comune di Villa San Giovanni in Tuscia (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
alle condizioni indicate in motivazione;
Pt_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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