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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 1233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1233 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1233/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NOLA CATIA, Relatore
D'ORIANO MILENA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2411/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15599/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
31 e pubblicata il 11/11/2024
Atti impositivi:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202300012352000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7397/2025 depositato il 05/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26.03.2025 ,l'Agenzia Entrate Riscossione impugnava la sentenza n.15599/2024 depositata l'11.11.2024 con la quale Corte di Giustizia di I Grado di NA Sez.31 accoglieva il ricorso proposto dal sig.Resistente_1 avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07180202300012352/000 , fondata sull'avviso di accertamento n.
TF501AN02785/2020 ,notificato in data 09.09.2021, avente ad oggetto il mancato/omesso versamento dell'Irpef per l'anno 2015.
Precisava che quest'ultimo era stato oggetto di autonoma impugnazione il cui giudizio si era concluso con sentenza di parziale accoglimento n. 7967/33/22 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di
NA , passata in giudicato il 27.02.2023 , all'esito della quale si era provveduto ad emettere il provvedimento di preavviso di fermo qui impugnato cheC era stato annullato perché non preceduto da un nuovo avviso di accertamento, esplicativo delle modalità di determinazione della somme ricalcolate in conseguenza della sentenza richiamata .
Con il gravame, l'Agenzia opponeva la nullità della sentenza per difetto di notifica del ricorso introduttivo di primo grado. Il ricorso,infatti, non era stato notificato ad essa appellante .
La prova delle notifiche prodotte , l'una avvenuta a mezzo del servizio postale con raccomandata n.
78532142275-3, effettuata in data 18.10.2023 era riferita ad una istanza di sgravio relativa diversa cartella esattoriale;
la notifica eseguita via pec ,eseguita in data 18.10.2023, non era idonea a dimostrare che la stessa fosse stata consegnata all'indirizzo del destinatario poiché non prodotto il file eml ,ma la sola scansione in formato pdf , inoltre, l'indirizzo di destinazione era diverso da quello istituzionale .
Eccepiva per conseguenza ,la nullità derivata degli atti successivi e,quindi della sentenza gravata errata, altresì, nel merito.
Il giudice di prime cure aveva omesso,infatti, di valutare la legittimità del preavviso di fermo, emesso ai sensi dell'art. 86 DPR 602/73 e volto a sollecitare l'adempimento e propedeutico all'emissione del fermo amministrativo. Impugnava il capo della sentenza relativo alla condanna alle spese poiché errata, in quanto, causa della mancata notifica del ricorso era stata preclusa la sua partecipazione al giudizio.
Si costituiva l'appellato il quale,in rito, eccepiva la inammissibilità dell'appello perché tardivo poiché introdotto oltre il termine previsto dagli artt. 51 D.lgs 546/92 e 327 cpc.
La sentenza,infatti, era stata notificata ,in data 19.11.2024 , all'Agenzia Entrate Riscossione unitamente all'allegazione dei conteggi relativi alla liquidazione delle spese che era avvenuta in data 09. 12.2024; nel merito ,altresì ,nel riaffermare la correttezza della sentenza impugnata in ragione della intervenuta notifica del ricorso introduttivo , deduceva la sostanziale infondatezza del gravame che ribadiva con memorie ritualmente depositate.
All'udienza del 02.12.2025,in camera di consiglio, la Corte rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato,prima di spiegarne le ragioni, in via pregiudiziale,in rito, non può accogliersi l'eccezione di tardività dell'appello.
La notifica della sentenza ,ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione ,
non ammette equipollenti.
La decorrenza del termine breve non è collegata alla conoscenza legale della sentenza (già esistente per la sua pubblicazione) né alla conoscenza effettiva (derivante, ad esempio, da comunicazione di cancelleria o da richiesta di copia). La legge, infatti, ricollega la decorrenza del termine breve a un sollecito formale da una parte all'altra, finalizzato a una rapida decisione sull'esercizio del potere di impugnare. Tale sollecito può avvenire solo tramite il paradigma procedimentale tipico previsto dalla legge: la notificazione della sentenza al procuratore costituito, ai sensi degli artt. 285, 326 e 170 c.p.c. o alla parte personalmente in caso di contumacia.
In sintesi, la conoscenza di fatto della sentenza, acquisita con modalità diverse (nella specie invio con allegazione dei conteggi per le spese) da quelle specifiche cui la legge ricollega la decorrenza del termine breve, è inidonea a far maturare il termine di impugnazione.
Nel merito, in via preliminare, non può trovare accoglimento l'eccezione di nullità della sentenza per difetto di notifica del ricorso introduttivo di primo grado.
Va anzitutto chiarito che ,se è vero che lo stesso giorno (18.10.2023) risulta essere stata spedita dal medesimo ufficio postale di NA (NA Ag.n. 48) ,una raccomandata ordinaria con la quale veniva formulato istanza di sgravio,è altrettanto vero che veniva spedita la raccomandata n. 78532142275-3 utilizzata per la notifica in proprio degli atti giudiziari dal procuratore del ricorrente ,il quale provvedeva all'invio cartaceo del ricorso giudiziario, spedito anche via pec , ai sensi della L.53/ 1994 ( cfr ricevuta di consegna) .
La produzione della ricevuta di consegna di una notifica via pec, in copia analogica, costituisce prova idonea della notifica dell'atto in assenza di espresso disconoscimento della conformità ai sensi dell'art. 23, comma 2, del CAD (d.lgs. 82/2005) .
Ciò premesso e risultando provata la notifica del ricorso introduttivo originario, ulteriormente nel merito appaiono fondate le doglianze dell'appellato.
L'Amministrazione finanziaria, in ipotesi di annullamento di un atto impositivo (nella specie disposto con sentenza passata in giudicato) è tenuta ad ottemperare al giudicato di annullamento, al quale deve adempiere, quale atto doveroso, costituente esercizio dello stesso potere impositivo, che nell'ordinamento fiscale non può avere carattere discrezionale
Il principio impone dunque che l'ente impositore , a seguito di parziale annullamento dell'avviso di accertamento in sede giudiziale, è tenuto ad emettere un nuovo avviso di accertamento, rispettando il giudicato al fine di dare conto delle ragioni per le quali si prosegue nella pretesa tributaria, benché modificata rispetto a quella iniziale e, solo successivamente, in caso di inadempimento da parte del contribuente, provvedere alla notifica dei successivi atti.
Né peraltro dal preavviso impugnato risulta emergere elemento riconducibile alla sentenza ovvero ,altro dato che dia conto delle ragioni della richiesta. L'appello,perciò, è infondato e va respinto con conferma della sentenza impugnata.
Le spese,come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge l'appello LA appellante AD al pagamento delle spese e competenze del grado, liquidate in complessive Euro 750,00 oltre accessori, con distrazione
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NOLA CATIA, Relatore
D'ORIANO MILENA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2411/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15599/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
31 e pubblicata il 11/11/2024
Atti impositivi:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202300012352000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7397/2025 depositato il 05/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26.03.2025 ,l'Agenzia Entrate Riscossione impugnava la sentenza n.15599/2024 depositata l'11.11.2024 con la quale Corte di Giustizia di I Grado di NA Sez.31 accoglieva il ricorso proposto dal sig.Resistente_1 avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07180202300012352/000 , fondata sull'avviso di accertamento n.
TF501AN02785/2020 ,notificato in data 09.09.2021, avente ad oggetto il mancato/omesso versamento dell'Irpef per l'anno 2015.
Precisava che quest'ultimo era stato oggetto di autonoma impugnazione il cui giudizio si era concluso con sentenza di parziale accoglimento n. 7967/33/22 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di
NA , passata in giudicato il 27.02.2023 , all'esito della quale si era provveduto ad emettere il provvedimento di preavviso di fermo qui impugnato cheC era stato annullato perché non preceduto da un nuovo avviso di accertamento, esplicativo delle modalità di determinazione della somme ricalcolate in conseguenza della sentenza richiamata .
Con il gravame, l'Agenzia opponeva la nullità della sentenza per difetto di notifica del ricorso introduttivo di primo grado. Il ricorso,infatti, non era stato notificato ad essa appellante .
La prova delle notifiche prodotte , l'una avvenuta a mezzo del servizio postale con raccomandata n.
78532142275-3, effettuata in data 18.10.2023 era riferita ad una istanza di sgravio relativa diversa cartella esattoriale;
la notifica eseguita via pec ,eseguita in data 18.10.2023, non era idonea a dimostrare che la stessa fosse stata consegnata all'indirizzo del destinatario poiché non prodotto il file eml ,ma la sola scansione in formato pdf , inoltre, l'indirizzo di destinazione era diverso da quello istituzionale .
Eccepiva per conseguenza ,la nullità derivata degli atti successivi e,quindi della sentenza gravata errata, altresì, nel merito.
Il giudice di prime cure aveva omesso,infatti, di valutare la legittimità del preavviso di fermo, emesso ai sensi dell'art. 86 DPR 602/73 e volto a sollecitare l'adempimento e propedeutico all'emissione del fermo amministrativo. Impugnava il capo della sentenza relativo alla condanna alle spese poiché errata, in quanto, causa della mancata notifica del ricorso era stata preclusa la sua partecipazione al giudizio.
Si costituiva l'appellato il quale,in rito, eccepiva la inammissibilità dell'appello perché tardivo poiché introdotto oltre il termine previsto dagli artt. 51 D.lgs 546/92 e 327 cpc.
La sentenza,infatti, era stata notificata ,in data 19.11.2024 , all'Agenzia Entrate Riscossione unitamente all'allegazione dei conteggi relativi alla liquidazione delle spese che era avvenuta in data 09. 12.2024; nel merito ,altresì ,nel riaffermare la correttezza della sentenza impugnata in ragione della intervenuta notifica del ricorso introduttivo , deduceva la sostanziale infondatezza del gravame che ribadiva con memorie ritualmente depositate.
All'udienza del 02.12.2025,in camera di consiglio, la Corte rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato,prima di spiegarne le ragioni, in via pregiudiziale,in rito, non può accogliersi l'eccezione di tardività dell'appello.
La notifica della sentenza ,ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione ,
non ammette equipollenti.
La decorrenza del termine breve non è collegata alla conoscenza legale della sentenza (già esistente per la sua pubblicazione) né alla conoscenza effettiva (derivante, ad esempio, da comunicazione di cancelleria o da richiesta di copia). La legge, infatti, ricollega la decorrenza del termine breve a un sollecito formale da una parte all'altra, finalizzato a una rapida decisione sull'esercizio del potere di impugnare. Tale sollecito può avvenire solo tramite il paradigma procedimentale tipico previsto dalla legge: la notificazione della sentenza al procuratore costituito, ai sensi degli artt. 285, 326 e 170 c.p.c. o alla parte personalmente in caso di contumacia.
In sintesi, la conoscenza di fatto della sentenza, acquisita con modalità diverse (nella specie invio con allegazione dei conteggi per le spese) da quelle specifiche cui la legge ricollega la decorrenza del termine breve, è inidonea a far maturare il termine di impugnazione.
Nel merito, in via preliminare, non può trovare accoglimento l'eccezione di nullità della sentenza per difetto di notifica del ricorso introduttivo di primo grado.
Va anzitutto chiarito che ,se è vero che lo stesso giorno (18.10.2023) risulta essere stata spedita dal medesimo ufficio postale di NA (NA Ag.n. 48) ,una raccomandata ordinaria con la quale veniva formulato istanza di sgravio,è altrettanto vero che veniva spedita la raccomandata n. 78532142275-3 utilizzata per la notifica in proprio degli atti giudiziari dal procuratore del ricorrente ,il quale provvedeva all'invio cartaceo del ricorso giudiziario, spedito anche via pec , ai sensi della L.53/ 1994 ( cfr ricevuta di consegna) .
La produzione della ricevuta di consegna di una notifica via pec, in copia analogica, costituisce prova idonea della notifica dell'atto in assenza di espresso disconoscimento della conformità ai sensi dell'art. 23, comma 2, del CAD (d.lgs. 82/2005) .
Ciò premesso e risultando provata la notifica del ricorso introduttivo originario, ulteriormente nel merito appaiono fondate le doglianze dell'appellato.
L'Amministrazione finanziaria, in ipotesi di annullamento di un atto impositivo (nella specie disposto con sentenza passata in giudicato) è tenuta ad ottemperare al giudicato di annullamento, al quale deve adempiere, quale atto doveroso, costituente esercizio dello stesso potere impositivo, che nell'ordinamento fiscale non può avere carattere discrezionale
Il principio impone dunque che l'ente impositore , a seguito di parziale annullamento dell'avviso di accertamento in sede giudiziale, è tenuto ad emettere un nuovo avviso di accertamento, rispettando il giudicato al fine di dare conto delle ragioni per le quali si prosegue nella pretesa tributaria, benché modificata rispetto a quella iniziale e, solo successivamente, in caso di inadempimento da parte del contribuente, provvedere alla notifica dei successivi atti.
Né peraltro dal preavviso impugnato risulta emergere elemento riconducibile alla sentenza ovvero ,altro dato che dia conto delle ragioni della richiesta. L'appello,perciò, è infondato e va respinto con conferma della sentenza impugnata.
Le spese,come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge l'appello LA appellante AD al pagamento delle spese e competenze del grado, liquidate in complessive Euro 750,00 oltre accessori, con distrazione