Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/01/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2299/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott. Gianluca FIORELLA Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 2299/2022, avente ad oggetto: “Divorzio contenzioso – cessazione effetti civili del matrimonio” e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Bonanno, Parte_1 C.F._1 procuratore domiciliatario;
- RICORRENTE-
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giusi Renna, Controparte_1 C.F._2 procuratore domiciliatario;
- RESISTENTE-
Conclusioni: Come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 9.07.2024.
Motivi in fatto e diritto della decisione:
Con ricorso depositato il 21.03.2022 esponeva: - che aveva contratto concordatario in Parte_1
Lecce in data 4.06.2003 e che dall'unione con la resistente erano nati TT (1.08.1998) ed Per_1
(7.11.2000); - che era stata pronunciata la separazione dalla moglie con decreto di omologa del
25.03.2021; - che da quella data non si era ricostruita la comunione materiale e spirituale;
- che sussistevano le condizioni legittimanti la richiesta di divorzio.
Tanto premesso concludeva chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. assegnazione della casa coniugale alla moglie, in quanto usufruttuaria;
2. previsione a suo carico di un contributo di mantenimento per il figlio di € 400,00 e di € 550,00 per 3. Per_2 Per_1 nessun assegno in favore della moglie;
4. ripartizione delle spese straordinarie per i figli al 50% con la resistente;
con vittoria di spese e competenze di lite.
Con decreto dell'11.04.2022 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Con comparsa depositata in data 16.06.2022 si costituiva a sua volta Controparte_1 rappresentando: - che la coppia aveva contratto matrimonio religioso in data 4.06.1998 e, successivamente, matrimonio civile e che, conseguentemente, la pronuncia sarebbe dovuta essere di scioglimento del matrimonio;
- che in sede di separazione le parti avevano accordato la previsione di un importo di € 350,00 anche in suo favore, quale assegno di mantenimento;
- che le somme versate dal ricorrente a favore dei figli erano del tutto insufficienti, considerando, tra l'altro, che era studente Per_2 universitario a Milano, presso un'università privata;
- che i figli avevano scarsi rapporti con la figura paterna e che, pertanto, la maggior parte delle spese per la vita sociale degli stessi era a suo carico;
- che le somme versate dal padre erano, come detto, nel tutto sufficienti, tanto che era rientrato da Per_2
Milano dimagrito di Kg. 10, proprio a causa delle difficoltà economiche incontrate;
- che le difficoltà economiche dei ragazzi comportavano un frequente stato d'ansia e di agitazione;
- che il rapporto con il
- che era affetta da una patologia che aveva comportato il riconoscimento in suo favore di un'invalidità al 75%, con una pensione di € 270,00 mensili;
- che lo stato di salute e l'età le avevano impedito di entrare nel mondo del lavoro.
Tanto premesso concludeva chiedendo lo scioglimento del matrimonio, con assegnazione in suo favore della casa coniugale, previsione di un contributo di mantenimento per il figlio di € 500,00 da Per_2 versare direttamente in suo favore, con conferma delle ulteriori condizioni di separazione, anche quanto alla corresponsione di un assegno divorzile;
con vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza presidenziale del 12.07.2022, a seguito dell'ascolto delle parti, venivano emessi i provvedimenti a carattere provvisorio con conferma delle condizioni di separazione, in ragione dell'assenza di modifiche rispetto alla situazione contingente al decreto di omologa.
La causa veniva istruita attraverso produzione documentale, interrogatorio formale di Parte_1 nonché l'esame testimoniale di Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
e .
[...] Testimone_4
All'udienza del 9.07.2024, svolta con modalità cartolare, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva assunta in decisione, riservando di riferire al Collegio, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Veniva, dunque, disposta la trasmissione degli atti al PM in sede, che esprimeva parere favorevole.
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PRONUNCIA DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
Oggetto del presente giudizio è, principalmente, la domanda volta alla pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto da nato a [...] il [...], e nata a Parte_1 Controparte_1
Gallipoli il 3.08.1967.
La domanda è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, n. 2 lett. b)
L.n.898/1970.
Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che tra i coniugi, sposatisi con il rito civile in Lecce il
4.06.2003, è intervenuta separazione personale di cui al decreto di omologa reso dal Tribunale di Lecce in data 25.03.2021, a seguito di ricorso per separazione consensuale introdotto dalle parti.
Dal giorno del decreto di omologa sono trascorsi più di sei mesi durante il quale i coniugi hanno vissuto separati in modo continuativo. Nessuna riconciliazione è intervenuta.
Attese le risultanze degli atti di causa, deve, quindi, ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno.
Va, quindi, pronunziata lo scioglimento del matrimonio, con conseguente comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000.
ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
La casa coniugale, come da conclusioni congiunte delle parti, deve essere assegnata alla resistente, convivente con la figlia studentessa universitaria. Per_1
CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DEI FIGLI
Giova ricordare che l'assegno di mantenimento per i figli è un contributo d'importo forfettizzato la cui funzione si sostanzia nell'adempiere all'obbligo di mantenimento previsto per legge in capo ai genitori.
In particolare, il genitore obbligato ex art. 317 bis c. 1 c.c. deve adempiere il proprio obbligo nei confronti dei figli versando in favore del genitore percipiente un contributo proporzionale alle proprie sostanze e secondo la propria capacità lavorativa e reddituale.
Va precisato che il mantenimento dei minori, versato mensilmente, non costituisce mero rimborso delle spese sostenute dal genitore affidatario nel mese corrispondente, bensì “la rata” di un assegno annuale determinato tenendo conto delle esigenze della prole. Di conseguenza, e a titolo esemplificativo, non è possibile giustificare una sospensione dello stesso nei mesi estivi, solo in ragione del maggior tempo trascorso dai figli con il genitore non collocatario. Quanto al contributo di mantenimento in favore della figlia convivente con la madre, le parti sono Per_1 concordi nel confermare gli accordi separativi fissandolo in € 550,00, da versare entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
In merito alla contribuzione in favore del figlio , in disparte dai possibili problemi di Per_2 legittimazione attiva materna, che di fatto impediscono di vagliare il richiesto aumento, deve darsi atto della disponibilità manifestata dal di continuare a versare direttamente in favore del figlio la Pt_1 somma già disposta in sede di separazione, ossia € 400,00, entro il giorno cinque di ogni mese;
anche tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
Per entrambi i figli i genitori provvederanno a contribuire alle spese a carattere straordinario, come da protocollo vigente in materia presso il Tribunale di Lecce, ripartendole tra loro al 50%.
ASSEGNO DIVORZILE
La questione realmente controversa attiene al riconoscimento in favore della di un assegno CP_1 divorzile.
Alla luce del prevalente orientamento giurisprudenziale l'assegno divorzile, il cui fondamento sarebbe da ravvisare nella cosiddetta solidarietà post-coniugale, avrebbe una natura prevalentemente assistenziale, nel senso che il criterio attributivo dello stesso sarebbe costituito dalla mancanza, da parte dell'ex coniuge divorziato, di mezzi adeguati a permettere a quest'ultimo di possedere una certa autosufficienza economica. Parimenti, anche lo scopo perequativo-compensativo deve essere soddisfatto dal predetto emolumento, inteso come riconoscimento del ruolo e del contributo fornito all'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione economica attuale
["all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate"; (Sez. U - , Sentenza n. 18287 del 11/07/2018, Rv. 650267 - 02)].
Ora, nel caso di specie, non è contestato che la abbia coadiuvato, durante la vita matrimoniale, CP_1 il coniuge dedicandosi alle esigenze della famiglia.
Il matrimonio, infatti, ha avuto una durata di ventitré anni (considerando dalla data dell'unione religiosa fino al decreto di omologa della separazione), nel corso dei quali il è stato unico percettore di Pt_1 reddito, mentre la , nonostante la propria laurea in architettura, si è dedicata alla cura della CP_1 casa e dei figli, anche in ragione della circostanza che le difficoltà economiche che hanno da sempre contraddistinto la vita familiare impedivano alle parti di avvalersi di personale che potesse coadiuvarli.
Inoltre, anche i testi sentiti hanno confermato la circostanza che la si occupasse del ménage CP_1 della famiglia non a causa della volontà di non lavorare, bensì per organizzazione condivisa ed anche a causa della patologia sofferta, che le causava forti emicranie (cfr. dichiarazioni rese al verbale di udienza del 7.09.2023 dal teste nonché al verbale di udienza del 23.11.2023 dal teste Testimone_2
. Testimone_5
In secondo luogo – ed in merito alla funzione assistenziale del predetto emolumento – risulta che la non svolga alcuna attività lavorativa retribuita e che difficilmente potrebbe reperirla sia a CP_1 causa dell'età e dell'assenza di pregresse esperienze lavorative, sia a causa delle proprie condizioni di salute che hanno comportato il riconoscimento in suo favore di una pensione di invalidità.
Pertanto, alla luce di quanto detto merita di essere riconosciuto in favore della resistente un assegno divorzile a carico del Pt_1
In merito alla quantificazione, merita di essere confermata la somma accordata tra le parti in sede di separazione e richiesta dalla , ritenuta equa in considerazione delle condizioni reddituali del CP_1 ricorrente rimaste immutate sin dall'epoca della separazione (cfr. “in materia di assegno divorzile, il giudizio sull'adeguatezza dei redditi degli ex coniugi - cui consegue nell'ipotesi di accertato squilibrio determinato dallo scioglimento del vincolo, l'operatività del meccanismo compensativo-retributivo per
l'attribuzione e determinazione in concreto – deve essere improntato al criterio dell'effettività, con valutazione da svolgersi all'attualità e non in forza di un giudizio ipotetico, le cui premesse, quanto alla loro verificabilità, restino incerte, o si fondino su un ragionamento ipotetico i cui esiti vengano ricalcati su pregressi contesti individuali ed economici, non più rispondenti a quello di riferimento” (Sez. 1 - , Ordinanza n. 35710 del 19/11/2021, Rv. 663278 - 02).
Alla luce della soccombenza di parte ricorrente le spese di lite devono porti a suo carico con applicazione dei valori minimi in ragione della durata del procedimento e dell'attività istruttoria svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con ricorso del 21.01.2022 da ogni diversa istanza, eccezione e Parte_1 deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Lecce il 4.06.2003 da nato a Parte_1
Galatone il 2.12.1966, e nata a [...] il [...]; Controparte_1
2) assegna la casa coniugale a Controparte_1
3) pone a carico di a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di € 400,00 Parte_1 per , con versamento diretto in suo favore, e di € 550,00 per con versamento in favore Per_2 Per_1 della entro il giorno cinque di ogni mese, con rivalutazione annualmente secondo gli indici CP_1
ISTAT;
4) pone a carico di l'obbligo di contribuire al 50% alle spese straordinarie in favore dei Parte_1 figli secondo il Protocollo vigente in materia presso il Tribunale di Lecce;
5) pone a carico di a titolo di assegno divorzile, la somma di € 350,00 da versare in Parte_1 favore di entro il giorno cinque di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo Controparte_1 gli indici ISTAT;
6) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida Parte_1 Controparte_1 in € 3.809,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CAP come per legge;
Lecce, 15.01.2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Agnese DI BATTISTA Dott.ssa Cinzia MONDATORE