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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 22/11/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 610/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
Il Tribunale di Isernia - sezione unica civile - composto dai magistrati:
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari Presidente
Dott.ssa Angela Di Dio Giudice
Dott. Marco Ponsiglione Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 610/2022 avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Rosa Di Caprio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Casoria alla Via Principe di Piemonte n. 55;
- ricorrente
E
(c.f. ), nato a [...] il [...], il Controparte_1 C.F._2 quale agisce in proprio ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in
RO (IS) alla Piazza Salvo D'Acquisto n. 5, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Aldo Moscardino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in RO (IS) alla Via Nicandro Iosso n. 6;
- resistente
CON
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
- interventore ex lege CONCLUSIONI: come da note scritte dei procuratori depositate in sostituzione dell'udienza dell'1.7.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c
OGGETTO: separazione giudiziale
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.6.2022, regolarmente notificato il successivo 5.7.2022 unitamente al decreto di fissazione udienza, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in RO (IS) in data 26.7.2014 (trascritto nei Controparte_1 registri dello stato civile del Comune di RO al N. 15, Parte II, Serie A, Volume 1, Anno
2014), adottando il regime patrimoniale della separazione dei beni, e che dal matrimonio nasceva la figlia il 7.7.2017, adiva l'intestato Tribunale, chiedendo di: “1) Dichiarare la Persona_1 separazione dei coniugi per intollerabilità della convivenza, con addebito della separazione stessa al marito;
2) Assegnare la casa coniugale alla coniuge che la abiterà Controparte_1 con la figlia minore, unitamente ai mobili che la arredano;
3) Disporre l'affido della minore ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre, con facoltà del padre di vedere e tenere con sé la figlia almeno due giorni a settimana, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, nonché a settimane alterne il sabato e la domenica dalle ore 10.00 alle 20.00. Le festività del Natale saranno trascorse equamente con entrambi i genitori: i giorni 24, 25 e 26 Dicembre con l'uno e
31 dicembre, 1 e 6 gennaio con l'altro, ad anni alterni ed a scelta dei minori. Le vacanze
Pasquali saranno divise equamente tra entrambi i genitori con i quali la minore trascorrerà, ad anni alterni, la Domenica di Pasqua ed il Lunedì in Albis. La madre potrà tenere con sé la figlia per le ferie per almeno 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive, da comunicarsi entro il
30 Maggio di ogni anno. Il compleanno e l'onomastico della minore saranno trascorsi, ad anni alterni, con il padre o con la madre. La minore trascorrerà con la madre la festa della mamma, il suo compleanno e il suo onomastico, anche se in un giorno di non spettanza;
allo stesso modo, la minore resterà con il padre nei giorni della festa del papà, del suo compleanno e del suo onomastico, anche se in giorni spettanti alla madre. I genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del figlio presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute vanno adottate di comune accordo;
i coniugi devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al figlio, secondo quanto previsto dall'art. 337 ter c.c.;
Disporre che il sig. contribuisca al mantenimento della minore versando la somma di CP_1
€ 1.000,00 mensili o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat. Disporre altresì che il sig. contribuisca, nella CP_1 misura del 50%, al pagamento di tutte le spese straordinarie documentate che dovessero rendersi necessarie per la tutela della salute e l'educazione della figlia (spese mediche non mutuabili, spese scolastiche straordinarie, attività sportive, vacanze, ecc.), così come meglio specificate nel Protocollo di Intesa del Tribunale di Isernia che qui si intende integralmente richiamato”, con vittoria delle spese di lite.
A fondamento della propria domanda, la ricorrente riferiva che la vita coniugale, sorta sotto i migliori auspici, con il trascorrere del tempo era divenuta intollerabile a causa dei frequenti litigi dovuti alle incomprensioni e alle incompatibilità caratteriali tra i coniugi, nonché alle continue critiche, offese ed umiliazioni asseritamente poste in atto dal resistente nei suoi confronti.
Si costituiva in giudizio il quale, impugnando le avverse richieste, contestava Controparte_1 la ricostruzione in fatto operata dalla ricorrente.
Il resistente, infatti, deduceva che i continui litigi della coppia erano determinati: per un verso, dall'atteggiamento di totale disinteresse verso la propria famiglia asseritamente assunto dalla coniuge, la quale - concentrata esclusivamente sul proprio lavoro e sul proprio benessere psicofisico - non aveva mai provveduto al ménage familiare;
per altro verso, dall'atteggiamento invadente della suocera che la , nonostante il parere contrario del marito, aveva Parte_1 deciso di accogliere presso la casa coniugale. Il resistente rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “1) - In considerazione di quanto sopra esposto al punto n.1): a) - rigettare la domanda della ricorrente di addebito della separazione al marito;
b) - in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, pronunziare la separazione dei coniugi con addebito alla moglie . 2)-In considerazione di quanto sopra esposto al punto n. 2): a) - Parte_1 rigettare la domanda della ricorrente di continuare ad abitare nella casa coniugale;
b) - in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, disporre l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori, in regime di affido condiviso, ma con collocazione prevalente presso il padre nella casa coniugale di via Collegio dei Fabbri n. 1B di RO (IS); c) - determinare i tempi e le modalità delle visite nonché della permanenza della minore presso la madre;
d) - determinare, in tal caso, a carico della madre, l'assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minorenne nella misura che la S.V. riterrà equa. 3) -
In considerazione di quanto sopra esposto al punto n. 3): nel caso in cui si ritenga di accogliere la richiesta di affido condiviso della minore con “residenza privilegiata presso la madre”, determinare a carico del padre l'assegno mensile per il mantenimento della figlia sempre nella misura che la S.V. riterrà equa. 4) - In considerazione di quanto sopra esposto al punto n.4): disporre =e statuire= l'obbligo di contribuzione di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, a tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per la figlia. Per la relativa regolamentazione e determinazione potrà farsi riferimento alle linee guida del CNF del
29.11.2017, riproposte nel “protocollo d'intesa” stipulato il 4.07.2019 tra il Tribunale di Isernia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, che qui abbiansi per integralmente riportate e trascritte”, con vittoria delle spese di lite.
All'esito dell'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi svoltasi in data 10.11.2022, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente dettava i provvedimenti provvisori, disponendo:
l'affido condiviso della minore, la collocazione prevalente presso la madre con conseguente regolamentazione del diritto di visita del padre, l'assegnazione della casa familiare alla
, il versamento di un assegno di mantenimento a carico del padre pari ad € 400,00 Parte_1 mensili per la figlia minore e la ripartizione delle spese straordinarie per la figlia a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
All'udienza del 14.2.2023 la ricorrente chiedeva pronuncia sullo status nell'immediato (senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c.), a cui il resistente non si opponeva;
pertanto, il Collegio, con sentenza parziale n. 80 del 20.3.2023, dichiarava la separazione personale di e Parte_1
Controparte_1
Nel corso del giudizio, poi, le parti rinunciavano alle rispettive domande di addebito e, in aggiunta alle conclusioni già rassegnate, parte resistente, con la memoria ex art. 183, comma VI,
c.p.c. del 21.6.2023, eccepiva, in via preliminare, l'inesistenza della procura ad litem conferita all'Avvocato Di Caprio, per mancata sottoscrizione della stessa da parte della ricorrente.
Esaurita l'istruttoria, consistita nell'acquisizione della produzione documentale offerta dalle parti e nell'escussione dei testimoni, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con provvedimento del 10.7.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 cpc.
* * * * *
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di inesistenza della procura ad litem conferita all'Avvocato Di Caprio, formulata dal resistente per mancata sottoscrizione della stessa da parte della ricorrente.
Infatti, parte ricorrente, depositando la procura regolarmente sottoscritta entro il termine perentorio all'uopo assegnato dal Giudice nel corso del giudizio, ha provveduto a sanare il vizio de quo.
Sul punto, d'altronde, è chiaro l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui: “In tema di sanatoria della nullità della procura ad litem, la norma di cui all'art. 182 c.p.c., prevede che nei casi in cui il Giudice rilevi la mancanza di valida procura o di un difetto che ne determina la nullità, è tenuto ad assegnare alle parti un termine perentorio per il rilascio di una valida procura alle liti o della rinnovazione della stessa. Il termine disposto dal giudice è di carattere perentorio ed il rispetto dello stesso comporta la sanatoria dei vizi e la conseguente decorrenza, sin dalla notificazione dell'atto, degli effetti sostanziali e processuali della domanda” (cfr., ex multis, Tribunale Nola sez. I, 26/09/2023, n. 2463).
Ciò posto, quanto alla domanda di separazione personale dei coniugi, il Tribunale di Isernia, con la sentenza parziale non definitiva del 20.3.2023 - sopra richiamata - già si è pronunciato, in via anticipata, accogliendo la richiesta avanzata dalle parti.
Occorre, pertanto, soffermarsi sulle domande accessorie formulate dalle stesse.
a) Sull'affidamento e il collocamento della figlia minore e sulla regolamentazione del diritto di visita.
Giova rammentare che l'affido condiviso è disposto per attuare al contempo il diritto di ogni genitore a mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 cost.) ed il diritto della prole (art. 315 bis, comma 1, c.c.) a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori nonché di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
L'affido condiviso è - in applicazione stretta degli artt. 337 bis e ter c.c. - inequivocabilmente funzionalizzato alla realizzazione dell'interesse morale e materiale della prole e per questa ragione, dopo e nonostante la crisi della coppia, i provvedimenti giudiziari mirano (ovviamente ove possibile) alla conservazione (o al ripristino) del rapporto dei minori con entrambi i genitori, il che comporta l'attribuzione a ciascuno di essi di pari opportunità quando abbiano capacità genitoriali omogenee e quando il minore abbia in concreto l'interesse ad una frequentazione paritaria o, viceversa, all'attribuzione a ciascuno di essi di compiti di cura e di tempi di frequentazione differenti quando in concreto ciò corrisponda all'interesse del minore (cfr. Trib.
Salerno, sez. I, 18 aprile 2017 e, più di recente, Cass. civ., sez. I, Ordinanza n. 12474 dell'8 maggio 2024, secondo cui: “La regola dell'affidamento condiviso costituisce la scelta preferenziale al fine di garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, tanto che, avendo in tal modo provato di ritenere che
l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori, risulta possibile solo nel caso in cui la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore”).
Nel caso di specie, non sono emersi profili di inidoneità, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., dell'uno o dell'altro genitore a ricoprire il ruolo al quale è preposto e ad assumere responsabilmente e consapevolmente le decisioni inerenti alla cura, all'educazione, all'istruzione ed alla crescita della minore.
In ogni caso, il principio della bigenitorialità deve essere bilanciato anche con il bisogno primario di ogni minore di avere una dimora stabile e non subire eccessivi turbamenti derivanti da continui spostamenti, garantendo, per tale delicato momento della crescita, la presenza preponderante della madre, collocataria nel caso di specie della minore già da tempo.
Pur non applicando il criterio della c.d. “maternal preference”, la piccola Persona_1 considerato che la minore risulta già convivere con la ricorrente e che non si ravvedono ragioni per modificare la situazione attuale, va affidata, a conferma di quanto già statuito in sede di provvedimenti provvisori, congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, la quale, oltre a rappresentare – come inevitabile per una bambina di 8 anni – un'importante figura di riferimento, ha anche dimostrato (secondo quanto emerso nel corso dell'istruttoria) di aver profuso tutto l'impegno possibile nella propria attività lavorativa al fine di garantire alla bambina un'adeguata stabilità economica, soddisfacendo ogni sua esigenza.
Tanto premesso, in ordine al regime di visita della figlia da parte del genitore non collocatario, occorre osservare che costituisce principio consolidato, ed attuativo anche degli obblighi internazionali assunti dall'Italia con la ratifica della Convenzione di New York del 20.11.1989, che i provvedimenti dell'autorità giudiziaria in materia di affidamento dei figli di età minore consentono restrizioni al diritto di visita solo nell'interesse superiore del minore;
nel perseguimento di tale interesse, peraltro, deve sempre essere assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione della prole (cfr. Cass.
9764/2019).
Ciò posto, stante l'esigenza di garantire al genitore non collocatario un adeguato ed effettivo diritto di visita, nel senso che tale diritto non deve né può consistere nel riconoscere un marginale e contenutissimo orario per l'incontro figlio-genitore, onde soddisfare un formale contatto od approccio, ma nel garantire un'adeguata porzione di tempo utile in cui il minore ha tempo e modo sufficienti per “conoscere” detto genitore, nel senso di farne proprie come esperienza viva le attitudini affettive e gli aspetti caratteriali, il Collegio, salvi diversi accordi tra le parti, tenuto conto anche dell'ampia disponibilità e dedizione dimostrata dal padre, ritiene che non sussistano ragioni per modificare le modalità del diritto di visita del padre già stabilite in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti che, per comodità e chiarezza espositiva, qui si riportano: “..dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia tutti i giorni dalle ore 17:00 alle ore 20:00, oltre che, a settimane alterne, dalle ore 7:00 del Venerdì alle ore 21:00 della Domenica;
il padre potrà, altresì, vedere e tenere con sé la figlia, ad anni alterni, dal 23 dicembre al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 7 gennaio e, sempre ad anni alterni, dal
Giovedì Santo alla Pasqua oppure dal Lunedì in Albis al Giovedì successivo (iniziando quest'anno dal primo periodo); nei predetti periodi è escluso il diritto di visita da parte del padre, allorché i figli sono con la madre (e viceversa). Il padre potrà, infine, vedere e tenere con sé i figli, ad anni alterni, per l'intero mese di luglio oppure di agosto (iniziando quest'anno dal mese di luglio); allorché in detto mese estivo il padre tiene con sé i figli, la madre potrà vederli e tenerli con sé recandosi ove il padre li tiene con sé con tempi e modalità analoghe a quelle stabilite per il padre nei periodi ordinari”.
Si dispone, altresì, che il compleanno e l'onomastico della minore saranno trascorsi, ad anni alterni, con il padre o con la madre;
la minore trascorrerà con la madre la festa della mamma, il suo compleanno e il suo onomastico, anche se in un giorno di non spettanza e, allo stesso modo, la minore resterà con il padre nei giorni della festa del papà, del suo compleanno e del suo onomastico, anche se in giorni spettanti alla madre.
b) Sull'assegnazione della casa coniugale.
In ordine all'assegnazione della casa coniugale, si evidenzia che “l'assegnazione della casa familiare rappresenta un diritto indisponibile, finalizzato a garantire l'interesse dei minori alla continuità della vita familiare, al mantenimento delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali così da tutelare l'ambiente domestico dagli effetti negativi conseguenti alla crisi coniugale” (cfr. Corte d'Appello Bologna sez. I, 30/10/2024).
Pertanto, atteso che, secondo ormai consolidata giurisprudenza, l'assegnazione della casa familiare al coniuge collocatario dei figli minori o non economicamente autosufficienti risponde all'esigenza dei figli di garantire la conservazione dell'«habitat» domestico e di preservare la continuità delle abitudini e delle relazioni domestiche nell'ambiente nel quale esse si sono sviluppate prima della separazione dei genitori, si conferma l'assegnazione – già disposta in sede di provvedimenti provvisori – alla ricorrente della casa de qua, sita in RO alla Via Collegio dei Fabbri n. 1/B, in quanto genitore collocatario in via prevalente della minore.
d) Sull'assegno di mantenimento in favore della figlia.
Quanto ai profili economici, al fine di stabilire il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli, ai sensi dell'art. 316 bis c.c., secondo cui entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché le esigenze dei figli, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e i tempi di permanenza presso ciascun genitore (cfr. sentenza n. 768/2016, Trib. Roma, sez. I).
Sul punto, di recente, si è pronunciata anche la giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “il contributo al mantenimento dei figli deve essere determinato in base al principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi dei genitori, delle esigenze dei figli e del tenore di vita da loro goduto. Tale contributo si caratterizza per la sua bidimensionalità, considerando da una parte il rapporto tra genitori e figli basato sul principio di uguaglianza e dall'altra il rapporto interno tra i genitori basato sul principio di proporzionalità delle rispettive sostanze e capacità lavorative” (cfr. Cassazione civile sez. I,
29/08/2024, n. 23323).
In sostanza, il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole impone ai genitori di far fronte alle molteplici esigenze dei figli che, al di là dei bisogni strettamente alimentari, si estendono anche all'aspetto abitativo, scolastico, sanitario e sociale;
in tale valutazione, occorre tener presente il contesto socio-economico, le abitudini di spesa, l'ambiente territoriale in cui il figlio vive, così da assicurargli un tenore di vita adeguato alle potenzialità economiche dei genitori.
Al riguardo, il parametro di riferimento per una corretta determinazione del concorso negli oneri finanziari in capo a ciascun genitore è costituito dalle rispettive sostanze e capacità lavorative.
Ebbene, alla luce delle coordinate ermeneutiche di cui sopra, considerata l'età della minore (8 anni) e le esigenze alla stessa connesse, il collocamento prevalente della minore presso la madre, ma con ampio diritto di visita del padre (“..tutti i giorni dalle ore 17:00 alle ore 20:00, oltre che,
a settimane alterne, dalle ore 7:00 del Venerdì alle ore 21:00 della Domenica..”), nonché le situazioni economico-patrimoniali delle parti (cfr. dichiarazioni dei redditi prodotte dalle stesse), si pone a carico di il versamento di un assegno di mantenimento in favore Controparte_1 della figlia, pari ad € 300,00 mensili (oltre aggiornamento annuale ed Persona_1 automatico Istat), che dovrà essere versato entro il giorno 5 di ciascun mese alla ricorrente (a mezzo vaglia, bonifico, assegno o contanti), oltre al pagamento, nella misura del 50%, delle spese straordinarie per la figlia (scolastiche, universitarie, sanitarie non coperte dal SSN, ludico- sportive) purché concordate e/o documentate.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nelle motivazioni di cui sopra.
g) Sulle spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura della controversia e l'esito della stessa, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, sezione unica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere a nei Controparte_1 Parte_1 termini indicati in parte motiva, la somma di € 300,00 mensili (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat) a titolo di mantenimento della figlia, , Persona_2 oltre il pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%;
• dispone che la regolamentazione del diritto di visita/frequentazione della minore con il padre avvenga secondo le modalità delineate in parte motiva;
• conferma, per il resto, i provvedimenti provvisori del 10.11.2022;
• dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 18.11.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Marco Ponsiglione Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
Il Tribunale di Isernia - sezione unica civile - composto dai magistrati:
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari Presidente
Dott.ssa Angela Di Dio Giudice
Dott. Marco Ponsiglione Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 610/2022 avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Rosa Di Caprio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Casoria alla Via Principe di Piemonte n. 55;
- ricorrente
E
(c.f. ), nato a [...] il [...], il Controparte_1 C.F._2 quale agisce in proprio ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in
RO (IS) alla Piazza Salvo D'Acquisto n. 5, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Aldo Moscardino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in RO (IS) alla Via Nicandro Iosso n. 6;
- resistente
CON
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
- interventore ex lege CONCLUSIONI: come da note scritte dei procuratori depositate in sostituzione dell'udienza dell'1.7.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c
OGGETTO: separazione giudiziale
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.6.2022, regolarmente notificato il successivo 5.7.2022 unitamente al decreto di fissazione udienza, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in RO (IS) in data 26.7.2014 (trascritto nei Controparte_1 registri dello stato civile del Comune di RO al N. 15, Parte II, Serie A, Volume 1, Anno
2014), adottando il regime patrimoniale della separazione dei beni, e che dal matrimonio nasceva la figlia il 7.7.2017, adiva l'intestato Tribunale, chiedendo di: “1) Dichiarare la Persona_1 separazione dei coniugi per intollerabilità della convivenza, con addebito della separazione stessa al marito;
2) Assegnare la casa coniugale alla coniuge che la abiterà Controparte_1 con la figlia minore, unitamente ai mobili che la arredano;
3) Disporre l'affido della minore ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre, con facoltà del padre di vedere e tenere con sé la figlia almeno due giorni a settimana, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, nonché a settimane alterne il sabato e la domenica dalle ore 10.00 alle 20.00. Le festività del Natale saranno trascorse equamente con entrambi i genitori: i giorni 24, 25 e 26 Dicembre con l'uno e
31 dicembre, 1 e 6 gennaio con l'altro, ad anni alterni ed a scelta dei minori. Le vacanze
Pasquali saranno divise equamente tra entrambi i genitori con i quali la minore trascorrerà, ad anni alterni, la Domenica di Pasqua ed il Lunedì in Albis. La madre potrà tenere con sé la figlia per le ferie per almeno 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive, da comunicarsi entro il
30 Maggio di ogni anno. Il compleanno e l'onomastico della minore saranno trascorsi, ad anni alterni, con il padre o con la madre. La minore trascorrerà con la madre la festa della mamma, il suo compleanno e il suo onomastico, anche se in un giorno di non spettanza;
allo stesso modo, la minore resterà con il padre nei giorni della festa del papà, del suo compleanno e del suo onomastico, anche se in giorni spettanti alla madre. I genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del figlio presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute vanno adottate di comune accordo;
i coniugi devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al figlio, secondo quanto previsto dall'art. 337 ter c.c.;
Disporre che il sig. contribuisca al mantenimento della minore versando la somma di CP_1
€ 1.000,00 mensili o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat. Disporre altresì che il sig. contribuisca, nella CP_1 misura del 50%, al pagamento di tutte le spese straordinarie documentate che dovessero rendersi necessarie per la tutela della salute e l'educazione della figlia (spese mediche non mutuabili, spese scolastiche straordinarie, attività sportive, vacanze, ecc.), così come meglio specificate nel Protocollo di Intesa del Tribunale di Isernia che qui si intende integralmente richiamato”, con vittoria delle spese di lite.
A fondamento della propria domanda, la ricorrente riferiva che la vita coniugale, sorta sotto i migliori auspici, con il trascorrere del tempo era divenuta intollerabile a causa dei frequenti litigi dovuti alle incomprensioni e alle incompatibilità caratteriali tra i coniugi, nonché alle continue critiche, offese ed umiliazioni asseritamente poste in atto dal resistente nei suoi confronti.
Si costituiva in giudizio il quale, impugnando le avverse richieste, contestava Controparte_1 la ricostruzione in fatto operata dalla ricorrente.
Il resistente, infatti, deduceva che i continui litigi della coppia erano determinati: per un verso, dall'atteggiamento di totale disinteresse verso la propria famiglia asseritamente assunto dalla coniuge, la quale - concentrata esclusivamente sul proprio lavoro e sul proprio benessere psicofisico - non aveva mai provveduto al ménage familiare;
per altro verso, dall'atteggiamento invadente della suocera che la , nonostante il parere contrario del marito, aveva Parte_1 deciso di accogliere presso la casa coniugale. Il resistente rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “1) - In considerazione di quanto sopra esposto al punto n.1): a) - rigettare la domanda della ricorrente di addebito della separazione al marito;
b) - in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, pronunziare la separazione dei coniugi con addebito alla moglie . 2)-In considerazione di quanto sopra esposto al punto n. 2): a) - Parte_1 rigettare la domanda della ricorrente di continuare ad abitare nella casa coniugale;
b) - in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, disporre l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori, in regime di affido condiviso, ma con collocazione prevalente presso il padre nella casa coniugale di via Collegio dei Fabbri n. 1B di RO (IS); c) - determinare i tempi e le modalità delle visite nonché della permanenza della minore presso la madre;
d) - determinare, in tal caso, a carico della madre, l'assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minorenne nella misura che la S.V. riterrà equa. 3) -
In considerazione di quanto sopra esposto al punto n. 3): nel caso in cui si ritenga di accogliere la richiesta di affido condiviso della minore con “residenza privilegiata presso la madre”, determinare a carico del padre l'assegno mensile per il mantenimento della figlia sempre nella misura che la S.V. riterrà equa. 4) - In considerazione di quanto sopra esposto al punto n.4): disporre =e statuire= l'obbligo di contribuzione di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, a tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per la figlia. Per la relativa regolamentazione e determinazione potrà farsi riferimento alle linee guida del CNF del
29.11.2017, riproposte nel “protocollo d'intesa” stipulato il 4.07.2019 tra il Tribunale di Isernia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, che qui abbiansi per integralmente riportate e trascritte”, con vittoria delle spese di lite.
All'esito dell'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi svoltasi in data 10.11.2022, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente dettava i provvedimenti provvisori, disponendo:
l'affido condiviso della minore, la collocazione prevalente presso la madre con conseguente regolamentazione del diritto di visita del padre, l'assegnazione della casa familiare alla
, il versamento di un assegno di mantenimento a carico del padre pari ad € 400,00 Parte_1 mensili per la figlia minore e la ripartizione delle spese straordinarie per la figlia a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
All'udienza del 14.2.2023 la ricorrente chiedeva pronuncia sullo status nell'immediato (senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c.), a cui il resistente non si opponeva;
pertanto, il Collegio, con sentenza parziale n. 80 del 20.3.2023, dichiarava la separazione personale di e Parte_1
Controparte_1
Nel corso del giudizio, poi, le parti rinunciavano alle rispettive domande di addebito e, in aggiunta alle conclusioni già rassegnate, parte resistente, con la memoria ex art. 183, comma VI,
c.p.c. del 21.6.2023, eccepiva, in via preliminare, l'inesistenza della procura ad litem conferita all'Avvocato Di Caprio, per mancata sottoscrizione della stessa da parte della ricorrente.
Esaurita l'istruttoria, consistita nell'acquisizione della produzione documentale offerta dalle parti e nell'escussione dei testimoni, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con provvedimento del 10.7.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 cpc.
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In via preliminare, va rigettata l'eccezione di inesistenza della procura ad litem conferita all'Avvocato Di Caprio, formulata dal resistente per mancata sottoscrizione della stessa da parte della ricorrente.
Infatti, parte ricorrente, depositando la procura regolarmente sottoscritta entro il termine perentorio all'uopo assegnato dal Giudice nel corso del giudizio, ha provveduto a sanare il vizio de quo.
Sul punto, d'altronde, è chiaro l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui: “In tema di sanatoria della nullità della procura ad litem, la norma di cui all'art. 182 c.p.c., prevede che nei casi in cui il Giudice rilevi la mancanza di valida procura o di un difetto che ne determina la nullità, è tenuto ad assegnare alle parti un termine perentorio per il rilascio di una valida procura alle liti o della rinnovazione della stessa. Il termine disposto dal giudice è di carattere perentorio ed il rispetto dello stesso comporta la sanatoria dei vizi e la conseguente decorrenza, sin dalla notificazione dell'atto, degli effetti sostanziali e processuali della domanda” (cfr., ex multis, Tribunale Nola sez. I, 26/09/2023, n. 2463).
Ciò posto, quanto alla domanda di separazione personale dei coniugi, il Tribunale di Isernia, con la sentenza parziale non definitiva del 20.3.2023 - sopra richiamata - già si è pronunciato, in via anticipata, accogliendo la richiesta avanzata dalle parti.
Occorre, pertanto, soffermarsi sulle domande accessorie formulate dalle stesse.
a) Sull'affidamento e il collocamento della figlia minore e sulla regolamentazione del diritto di visita.
Giova rammentare che l'affido condiviso è disposto per attuare al contempo il diritto di ogni genitore a mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 cost.) ed il diritto della prole (art. 315 bis, comma 1, c.c.) a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori nonché di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
L'affido condiviso è - in applicazione stretta degli artt. 337 bis e ter c.c. - inequivocabilmente funzionalizzato alla realizzazione dell'interesse morale e materiale della prole e per questa ragione, dopo e nonostante la crisi della coppia, i provvedimenti giudiziari mirano (ovviamente ove possibile) alla conservazione (o al ripristino) del rapporto dei minori con entrambi i genitori, il che comporta l'attribuzione a ciascuno di essi di pari opportunità quando abbiano capacità genitoriali omogenee e quando il minore abbia in concreto l'interesse ad una frequentazione paritaria o, viceversa, all'attribuzione a ciascuno di essi di compiti di cura e di tempi di frequentazione differenti quando in concreto ciò corrisponda all'interesse del minore (cfr. Trib.
Salerno, sez. I, 18 aprile 2017 e, più di recente, Cass. civ., sez. I, Ordinanza n. 12474 dell'8 maggio 2024, secondo cui: “La regola dell'affidamento condiviso costituisce la scelta preferenziale al fine di garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, tanto che, avendo in tal modo provato di ritenere che
l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori, risulta possibile solo nel caso in cui la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore”).
Nel caso di specie, non sono emersi profili di inidoneità, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., dell'uno o dell'altro genitore a ricoprire il ruolo al quale è preposto e ad assumere responsabilmente e consapevolmente le decisioni inerenti alla cura, all'educazione, all'istruzione ed alla crescita della minore.
In ogni caso, il principio della bigenitorialità deve essere bilanciato anche con il bisogno primario di ogni minore di avere una dimora stabile e non subire eccessivi turbamenti derivanti da continui spostamenti, garantendo, per tale delicato momento della crescita, la presenza preponderante della madre, collocataria nel caso di specie della minore già da tempo.
Pur non applicando il criterio della c.d. “maternal preference”, la piccola Persona_1 considerato che la minore risulta già convivere con la ricorrente e che non si ravvedono ragioni per modificare la situazione attuale, va affidata, a conferma di quanto già statuito in sede di provvedimenti provvisori, congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, la quale, oltre a rappresentare – come inevitabile per una bambina di 8 anni – un'importante figura di riferimento, ha anche dimostrato (secondo quanto emerso nel corso dell'istruttoria) di aver profuso tutto l'impegno possibile nella propria attività lavorativa al fine di garantire alla bambina un'adeguata stabilità economica, soddisfacendo ogni sua esigenza.
Tanto premesso, in ordine al regime di visita della figlia da parte del genitore non collocatario, occorre osservare che costituisce principio consolidato, ed attuativo anche degli obblighi internazionali assunti dall'Italia con la ratifica della Convenzione di New York del 20.11.1989, che i provvedimenti dell'autorità giudiziaria in materia di affidamento dei figli di età minore consentono restrizioni al diritto di visita solo nell'interesse superiore del minore;
nel perseguimento di tale interesse, peraltro, deve sempre essere assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione della prole (cfr. Cass.
9764/2019).
Ciò posto, stante l'esigenza di garantire al genitore non collocatario un adeguato ed effettivo diritto di visita, nel senso che tale diritto non deve né può consistere nel riconoscere un marginale e contenutissimo orario per l'incontro figlio-genitore, onde soddisfare un formale contatto od approccio, ma nel garantire un'adeguata porzione di tempo utile in cui il minore ha tempo e modo sufficienti per “conoscere” detto genitore, nel senso di farne proprie come esperienza viva le attitudini affettive e gli aspetti caratteriali, il Collegio, salvi diversi accordi tra le parti, tenuto conto anche dell'ampia disponibilità e dedizione dimostrata dal padre, ritiene che non sussistano ragioni per modificare le modalità del diritto di visita del padre già stabilite in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti che, per comodità e chiarezza espositiva, qui si riportano: “..dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia tutti i giorni dalle ore 17:00 alle ore 20:00, oltre che, a settimane alterne, dalle ore 7:00 del Venerdì alle ore 21:00 della Domenica;
il padre potrà, altresì, vedere e tenere con sé la figlia, ad anni alterni, dal 23 dicembre al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 7 gennaio e, sempre ad anni alterni, dal
Giovedì Santo alla Pasqua oppure dal Lunedì in Albis al Giovedì successivo (iniziando quest'anno dal primo periodo); nei predetti periodi è escluso il diritto di visita da parte del padre, allorché i figli sono con la madre (e viceversa). Il padre potrà, infine, vedere e tenere con sé i figli, ad anni alterni, per l'intero mese di luglio oppure di agosto (iniziando quest'anno dal mese di luglio); allorché in detto mese estivo il padre tiene con sé i figli, la madre potrà vederli e tenerli con sé recandosi ove il padre li tiene con sé con tempi e modalità analoghe a quelle stabilite per il padre nei periodi ordinari”.
Si dispone, altresì, che il compleanno e l'onomastico della minore saranno trascorsi, ad anni alterni, con il padre o con la madre;
la minore trascorrerà con la madre la festa della mamma, il suo compleanno e il suo onomastico, anche se in un giorno di non spettanza e, allo stesso modo, la minore resterà con il padre nei giorni della festa del papà, del suo compleanno e del suo onomastico, anche se in giorni spettanti alla madre.
b) Sull'assegnazione della casa coniugale.
In ordine all'assegnazione della casa coniugale, si evidenzia che “l'assegnazione della casa familiare rappresenta un diritto indisponibile, finalizzato a garantire l'interesse dei minori alla continuità della vita familiare, al mantenimento delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali così da tutelare l'ambiente domestico dagli effetti negativi conseguenti alla crisi coniugale” (cfr. Corte d'Appello Bologna sez. I, 30/10/2024).
Pertanto, atteso che, secondo ormai consolidata giurisprudenza, l'assegnazione della casa familiare al coniuge collocatario dei figli minori o non economicamente autosufficienti risponde all'esigenza dei figli di garantire la conservazione dell'«habitat» domestico e di preservare la continuità delle abitudini e delle relazioni domestiche nell'ambiente nel quale esse si sono sviluppate prima della separazione dei genitori, si conferma l'assegnazione – già disposta in sede di provvedimenti provvisori – alla ricorrente della casa de qua, sita in RO alla Via Collegio dei Fabbri n. 1/B, in quanto genitore collocatario in via prevalente della minore.
d) Sull'assegno di mantenimento in favore della figlia.
Quanto ai profili economici, al fine di stabilire il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli, ai sensi dell'art. 316 bis c.c., secondo cui entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché le esigenze dei figli, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e i tempi di permanenza presso ciascun genitore (cfr. sentenza n. 768/2016, Trib. Roma, sez. I).
Sul punto, di recente, si è pronunciata anche la giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “il contributo al mantenimento dei figli deve essere determinato in base al principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi dei genitori, delle esigenze dei figli e del tenore di vita da loro goduto. Tale contributo si caratterizza per la sua bidimensionalità, considerando da una parte il rapporto tra genitori e figli basato sul principio di uguaglianza e dall'altra il rapporto interno tra i genitori basato sul principio di proporzionalità delle rispettive sostanze e capacità lavorative” (cfr. Cassazione civile sez. I,
29/08/2024, n. 23323).
In sostanza, il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole impone ai genitori di far fronte alle molteplici esigenze dei figli che, al di là dei bisogni strettamente alimentari, si estendono anche all'aspetto abitativo, scolastico, sanitario e sociale;
in tale valutazione, occorre tener presente il contesto socio-economico, le abitudini di spesa, l'ambiente territoriale in cui il figlio vive, così da assicurargli un tenore di vita adeguato alle potenzialità economiche dei genitori.
Al riguardo, il parametro di riferimento per una corretta determinazione del concorso negli oneri finanziari in capo a ciascun genitore è costituito dalle rispettive sostanze e capacità lavorative.
Ebbene, alla luce delle coordinate ermeneutiche di cui sopra, considerata l'età della minore (8 anni) e le esigenze alla stessa connesse, il collocamento prevalente della minore presso la madre, ma con ampio diritto di visita del padre (“..tutti i giorni dalle ore 17:00 alle ore 20:00, oltre che,
a settimane alterne, dalle ore 7:00 del Venerdì alle ore 21:00 della Domenica..”), nonché le situazioni economico-patrimoniali delle parti (cfr. dichiarazioni dei redditi prodotte dalle stesse), si pone a carico di il versamento di un assegno di mantenimento in favore Controparte_1 della figlia, pari ad € 300,00 mensili (oltre aggiornamento annuale ed Persona_1 automatico Istat), che dovrà essere versato entro il giorno 5 di ciascun mese alla ricorrente (a mezzo vaglia, bonifico, assegno o contanti), oltre al pagamento, nella misura del 50%, delle spese straordinarie per la figlia (scolastiche, universitarie, sanitarie non coperte dal SSN, ludico- sportive) purché concordate e/o documentate.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nelle motivazioni di cui sopra.
g) Sulle spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura della controversia e l'esito della stessa, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, sezione unica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere a nei Controparte_1 Parte_1 termini indicati in parte motiva, la somma di € 300,00 mensili (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat) a titolo di mantenimento della figlia, , Persona_2 oltre il pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%;
• dispone che la regolamentazione del diritto di visita/frequentazione della minore con il padre avvenga secondo le modalità delineate in parte motiva;
• conferma, per il resto, i provvedimenti provvisori del 10.11.2022;
• dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 18.11.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Marco Ponsiglione Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari