Sentenza 5 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 05/04/2022, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/04/2022
N. 00550/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01473/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1473 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
New Eden S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Maria Durante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nardò, non costituito in giudizio;
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
nei confronti
PE PI Resta, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto n. 174 del 20.7.2021 del segretario regionale della commissione per il patrimonio culturale della Puglia - Ministero della cultura - di dichiarazione di interesse culturale dell’immobile denominato “penisola di punta dell’aspide” distinto in catasto al foglio 126 del Comune di Nardò, particelle 9 e 1411, della planimetria catastale e della relazione archeologica allegati al suddetto decreto e della nota prot. n. 6904-P del 23.7.2021 di trasmissione dello stesso decreto;
- ove occorra, della nota prot. n. 603-P del 15.1.2021, con cui la Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le Provincia di Brindisi e Lecce avviava il suddetto procedimento, della proposta di tutela prot. 1023-P del 22.1.2021 di dichiarazione dell’interesse culturale e della nota prot. 1468-P del 19.4.2021, con cui la medesima Soprintendenza riscontrava le osservazioni prodotte dalla ricorrente a seguito dell’avvio del procedimento;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguenziale;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da New Eden S.r.l. il 2/11/2021:
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
di tutti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo datato 15.10.2021:
- decreto n. 174 del 20.7.2021 del segretario regionale della commissione per il patrimonio culturale della Puglia - Ministero della cultura - di dichiarazione di interesse culturale dell’immobile denominato “penisola di punta dell’aspide” distinto in catasto al foglio 126 del Comune di Nardò, particelle 9 e 1411, planimetria catastale e relazione archeologica allegati al suddetto decreto e
nota prot. n. 6904-P del 23.7.2021 di trasmissione dello stesso decreto;
- ove occorra, nota prot. n. 603-P del 15.1.2021, con cui la Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le Provincia di Brindisi e Lecce avviava il suddetto procedimento, proposta di tutela prot. 1023-P del 22.1.2021 di dichiarazione dell’interesse culturale e nota prot. 1468-P del 19.4.2021, con cui la medesima Soprintendenza riscontrava le osservazioni prodotte dalla
ricorrente a seguito dell’avvio del procedimento;
nonché per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia;
- del provvedimento prot. n. 0054959 del 15.10.2021, con cui il Dirigente dell’area funzionale 4 del Comune di Nardò ha espresso “diniego alla richiesta di concessione demaniale lotto (29) per la realizzazione di uno stabilimento balneare avanzata dalla ditta New Eden srl di protocollo 50130 del 14.12.2015 ed assegnato con determinazione dirigenziale n. 118 del 5.3.2018”;
- ove occorra, della nota prot. n. 0044101 del 26.8.2021, con cui il suddetto Dirigente Comunale ha comunicato, “ex artt. 7 e ss. della L.n. 241/1990, la conclusione negativa del procedimento avente ad oggetto la richiesta di concessione demaniale marittima inviata dalla ditta New Eden a seguito del bando per l’assegnazione del lotto n. 29”;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguenziale;
ovvero, in subordine, per l’accertamento del diritto della ricorrente a ricevere l’indennizzo previsto dall’art. 21 quinquies della L. n. 241/1990 o il risarcimento dei danni da responsabilità precontrattuale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, all’esito di procedura comparativa avviata dal Comune di Nardò, è risultata aggiudicataria di una concessione demaniale marittima, giusta determinazione n. 118 del 5 marzo 2018, avente quale oggetto il lotto n. 29 in località Penisola di Punta dell’Aspide; il lotto n. 29 insiste proprio su uno dei due versanti della penisola.
Con il provvedimento prot. n. 8532/2020, il Dirigente dell’area funzionale 4° del Comune di Nardò, alla luce della dichiarazione dell’interesse culturale n. 155 del 07/06/2019 di cui agli artt. 12 e 13 del D.Lgs 22/01/2004, n. 42, negava alla ricorrente il rilascio della concessione demaniale che si era aggiudicata, attesa la presenza lungo la Penisola di Punta dell’Aspide di evidenze antropiche risalenti all’età del bronzo (secondo millennio a.C.).
Il vincolo così imposto è stato impugnato con ricorso giurisdizionale innanzi a questo TAR.
Con la sentenza n. 1326 del 27 novembre 2020 questo TAR annullava entrambi i suddetti provvedimenti per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento e violazione del contraddittorio.
A seguito di ciò il Soprintendente di Lecce, con nota 15/01/2021 n. 603, ha comunicato il riavvio del procedimento di imposizione del vincolo sull’intera area di Penisola di Punta dell’Aspide, e quindi anche sull’area richiesta in concessione dal ricorrente.
Con il decreto n. 174 del 20/07/2021, il Segretario regionale della commissione per il patrimonio culturale della Puglia ha nuovamente dichiarato di interesse culturale la “Penisola di Punta dell’Aspide”: il Ministero della Cultura – Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Puglia, ha decretato che “ ai sensi dell’art. 10 commi 1 e 3 lett. a del D. lgs. 42/04 e s.m.i., l’area denominata “Penisola di Punta dell’Aspide”, sita nel Comune di Nardò (LE), Località Santa Caterina – Lungomare Emanuele Filiberto, distinta al Catasto al Foglio 126, p.lla 9 per la parte di proprietà privata, e al Foglio 126, p.lla 1411/p per la parte di proprietà Demanio dello Stato/Comune di Nardò, limitatamente alla penisola, meglio individuata nelle premesse e descritta nell’unita relazione archeologica e nell’allegata planimetria catastale, è dichiarata di interesse particolarmente importante e viene, pertanto, sottoposta a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto Legislativo 42/04 ”.
La ricorrente ha censurato l’anzidetto provvedimento lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi:
1) Violazione artt. 3, 10 e 10 bis L. n. 241/1990, L.R. n. 17/2015 e D.lgs. n. 42/2004. Violazione ed elusione sentenza TAR Lecce n. 1326/2020. Manifesto eccesso e sviamento di potere. Difetto di istruttoria e motivazione. Erroneità dei presupposti. Manifesta contraddittorietà ed illogicità. Violazione principi di buona fede, leale collaborazione tra privati e Pubbliche amministrazioni. Violazione art. 97 della Costituzione;
2) Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e travisamento dei fatti. Erroneità manifesta dei presupposti per altro profilo. Violazione P.P.T.R. Puglia e D.lgs. n. 42/2004 per altro profilo. Manifesta illogicità, contraddittorietà ed irrazionalità dell’azione amministrativa per altro profilo. Violazione e falsa applicazione L. n. 241/1990 per altro profilo. Difetto di motivazione. Violazione dei principi di proporzionalità, di affidamento del privato e del Protocollo Addizionale alla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo.
Da ultimo, con nota prot. n. 54959 del 15/10/2021 il Comune di Nardò, previa comunicazione dei motivi ostativi, ha comunicato il diniego alla richiesta di concessione demaniale (lotto 29, assegnato con determinazione dirigenziale n. 118 del 05/03/2018) per la realizzazione di uno stabilimento balneare, in quanto sull’area interessata è stato imposto il vincolo archeologico con sopravvenuto decreto n. 174 del 09/07/2021 e la L.R. m. 17/2015 all’art. 14, Norme di salvaguardia e direttive per la pianificazione costiera, stabilisce al comma 1 che “ E’ vietato il rilascio di concessione demaniale nelle seguenti aree e relative fasce di rispetto (…) e) archeologiche e di pertinenza di beni storici e ambientale ”.
Avverso tale provvedimento la ricorrente insorgeva in sede giurisdizionale, attraverso ricorso per motivi aggiunti, per i seguenti motivi:
1) Illegittimità derivata;
2) Manifesto eccesso e sviamento di potere. Manifesta illogicità, irrazionalità e contraddittorietà dell’azione amministrativa. Violazione L. n. 241/1990, art. 97 Costituzione e L.R. n. 17/2015. Violazione garanzie partecipative e principio dell’affidamento. Manifesto difetto di istruttoria e motivazione. Erroneità dei presupposti. Travisamento dei fatti;
3) Violazione artt. 3, 10 e 10 bis L. n. 241/1990 e L.R. n. 17/2015. Manifesto eccesso e sviamento di potere per altra ragione. Difetto di istruttoria e di motivazione. Manifesta contraddittorietà ed illogicità per altra ragione.
In subordine la ricorrente ha svolto domanda, per l’accertamento del diritto a ricevere l’indennizzo previsto dall’art. 21 quinquies della L. n. 241/1990 o il risarcimento dei danni da responsabilità precontrattuale.
In data 03/11/2021 si è costituito in giudizio il Ministero della Cultura per resistere al ricorso.
Il Comune di Nardò non si è costituito in giudizio.
Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.
I motivi di ricorso che investono il decreto n. 174 del 09/07/2021 non risultano suscettibili di positiva valutazione. Innanzi tutto, con riferimento all’asserito rifiuto della collaborazione scientifica offerto dalla ricorrente, in pretesa violazione della sentenza di questo TAR n. 1326/2020, giova evidenziare che gli artt. 88 e 89 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. assegnano al Ministero della Cultura la competenza esclusiva sulle ricerche archeologiche. Il Collegio evidenzia, poi, che nel corso del procedimento la Soprintendenza ha ritenuto che le osservazioni trasmesse dalla ricorrente non afferissero al merito degli atti procedimentali; e ciò, in particolare, dopo aver rilevato che gli elaborati trasmessi dalla ricorrente contenevano un “ percorso di tutela ” dell’intera area oggetto del procedimento, e che il “ percorso ” includeva la proposta di alcuni saggi stratigrafici tesi ad “ accertare e circoscrivere ” la presenza di “ emergenze archeologiche eventualmente abbisognevoli di tutela ”, ovvero a verificare puntualmente la sovrapposizione tra le evidenze e i lotti previsti dal PCC del Comune di Nardò, nonché la successiva realizzazione di una passerella nella porzione centrale della penisola che consentisse di accedere dal lungomare Emanuele Filiberto ai lotti in concessione. Invero, le osservazioni del privato, lungi dal disconoscere radicalmente l’interesse culturale del sito, si sono tradotte in una proposta di tutela e valorizzazione preordinata alla coesistenza tra l’area da tutelare e gli stabilimenti balneari. Del resto, l’ambito del procedimento investiva, fin dall’inizio, la verifica d’ufficio circa la sussistenza o meno dell’interesse culturale; all’esito di detto procedimento l’area di Penisola di Punta dell’Aspide è stata dichiarata di interesse particolarmente importante e, pertanto, sottoposta a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto Legislativo n. 42/2004, attesa la presenza di evidenze antropiche risalenti all’età del bronzo di cui dà ampiamente atto la “ Relazione archeologica ”. Detta Relazione indica la presenza di una struttura muraria in fondazione con funzione difensiva e ubicata sul versante settentrionale, nonché l’esistenza di un deposito archeologico ricchissimo di frammenti ceramici e intonaco di capanna lungo il versante meridionale. Un limitato saggio archeologico, eseguito nell’estate del 2020 sul versante meridionale della penisola, ha rivelato la presenza di una struttura pirotecnologica; gli strati che obliteravano la superficie concotta hanno restituito un attingitoio con alto manico a nastro sopraelevato forato ed una scodella con presa orizzontale.
Quanto al fatto che la P.A. avrebbe omesso di pronunciarsi su una serie di elementi relativamente ai quali sarebbe stato necessario instaurare un effettivo contraddittorio (in particolare le deduzioni difensive in base alle quali il decreto impugnato muoverebbe dal falso presupposto che la Penisola di Punta dell’Aspide sarebbe un ‘antico abitato o insediamento’, le valutazioni probabilistiche e ipotetiche sull’esistenza del sito archeologico sarebbero strumentali alla perimetrazione di un’area di interesse archeologico e non già presupposto dell’imposizione di un vincolo archeologico etc.), giova, innanzi tutto, osservare che le deduzioni della ricorrente non sfuggono ai principi che la giurisprudenza ha elaborato in ordine ai limiti del sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità tecnica: in base a detti principi, gli atti amministrativi espressione di valutazioni tecniche sono suscettibili di sindacato giurisdizionale nei soli casi in cui l’amministrazione abbia effettuato scelte che si pongono in contrasto con il principio di ragionevolezza tecnica, non essendo sufficiente che la determinazione assunta sia, sul piano del metodo e del procedimento seguito, meramente opinabile. D’altra parte, alle citate deduzioni della ricorrente fornisce adeguata ed esaustiva risposta la “ Relazione archeologica ”, corredata da documentazione fotografica e da riferimenti bibliografici. Si precisa, inoltre, che il Consiglio di Stato ha più volte ribadito che “ ai fini della tutela vincolistica su beni archeologici, l’effettiva esistenza delle cose da tutelare può essere dimostrata anche per presunzione e che è ininfluente che i materiali oggetto di tutela siano stati portati alla luce o siano ancora interrati, essendo sufficiente che il complesso risulti adeguatamente definito e che il vincolo archeologico appaia adeguato alla finalità di pubblico interesse al quale è preordinato ” (Cons. Stato, Sez. VI, 01/04/2014, n. 1557; Cons. Stato, Sez. VI, 04/09/2014, n. 4505; Cons. Stato, Sez. VI, 02/03/2015, n. 999; Cons. Stato, Sez. VI, 28/01/2016, n. 334). La Soprintendenza, infine, ha affermato di aver redatto un progetto di scavo archeologico confluito nella nota di spesa n. 5 di novembre 2021 e di aver formulato al superiore ministero la proposta di acquisizione dell’area privata, pur senza allegare la pertinente documentazione.
Ne consegue che anche il primo motivo di ricorso per motivi aggiunti, fondato sulla illegittimità derivata del diniego di concessione demaniale opposto dal Comune di Nardò, è privo di pregio.
Con riguardo al secondo motivo di ricorso per motivi aggiunti, con il quale si deduce che il provvedimento che il Comune avrebbe dovuto adottare non poteva essere un diniego di una richiesta mai formulata, bensì, al più, una revoca dell’aggiudicazione definitiva per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, con conseguente manifesto sviamento ed eccesso di potere, è d’uopo evidenziare che – in disparte il tema della corretta qualificazione del provvedimento de quo – l’art. 14 L.R. Puglia n. 17/2015, vieta il rilascio di concessione demaniale nelle seguenti aree e relative fasce di rispetto: “ e) archeologiche e di pertinenza di beni storici e ambientali ”. Inoltre, come evidenziato dal Ministero della Cultura, anche l’art. 13. B.1.2 delle Norme Tecniche di Attuazione al Piano Comunale delle Coste del Comune di Nardò reca un divieto assoluto di concessione con riferimento, tra l’altro, alle aree archeologiche e di pertinenza di beni storici e ambientali con relative fasce di rispetto. Pertanto, il Comune di Nardò ha correttamente adottato il diniego di concessione demaniale marittima con riferimento al lotto n. 30 direttamente insistente sull’area archeologica di Penisola di Punta dell’Aspide, in ragione del menzionato divieto assoluto di concessione, rinveniente dall’art. 14 L.R. Puglia n. 17/2015 e dall’art. 13. B.1.2 delle Norme Tecniche di Attuazione al Piano Comunale delle Coste del Comune di Nardò, senza che residui alcun margine di discrezionalità in capo all’Amministrazione.
Ne consegue, altresì, l’infondatezza del terzo motivo di ricorso per motivi aggiunti, fondato sul preteso deficit motivazionale del diniego di concessione, che non spiegherebbe le ragioni per cui l’interesse portato dalla pianificazione sia recessivo rispetto a quello addotto dalla Soprintendenza, attesa l’esistenza di un divieto assoluto di concessione.
Quanto alla domanda subordinata di accertamento del diritto al risarcimento dei danni da responsabilità precontrattuale, il Collegio osserva che non è configurabile alcun profilo di responsabilità per violazione dei doveri di correttezza e buona fede nella fase delle trattative negoziali, ex art. 1337 c.c., poiché la “revoca” dell’aggiudicazione, non è stata determinata da colpa o negligenza del Comune di Nardò, peraltro neppure allegata e provata dalla ricorrente, bensì dalla sopravvenuta dichiarazione di interesse culturale, ex artt. 12 e 13 D.Lgs. n. 42/2004, limitatamente alla “Penisola di Punta dell’Aspide”. Ne consegue l’assenza degli elementi necessari a ravvisare un comportamento colpevole dell’Amministrazione comunale che ha subito, come la ricorrente, un evento esterno alla propria sfera di controllo. L’affidamento non risulta leso da una condotta che, valutata nel suo complesso, risulti oggettivamente contraria ai doveri di correttezza e di lealtà. Deve quindi respingersi per difetto dei presupposti sopra individuati la ricorrenza di una responsabilità precontrattuale dell’Amministrazione.
Può, dunque, ora esaminarsi la domanda, proposta in via subordinata, di accertamento del diritto all’indennizzo ex art. 21 quinquies della l. n. 241/1990.
Essa è fondata nei limiti in seguito precisati.
La domanda muove dall’assunto per cui il provvedimento che il Comune avrebbe dovuto adottare non poteva essere un diniego di una richiesta mai formulata, bensì, al più, di revoca dell’aggiudicazione definitiva per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, e cioè, il decreto del Ministero della Cultura n. 174/2021. Di talché, nell’ipotesi in cui questo Tribunale qualifichi il diniego impugnato come provvedimento di revoca, la ricorrente chiede che venga accertato il diritto ad essere indennizzata, ai sensi dell’art. 21 quinquies L. n. 241/1990, delle spese, in corso di quantificazione, sopportate per partecipare alla gara indetta dallo stesso Comune di Nardò per l’aggiudicazione del lotto n. 29 del P.C.C.
Si ritiene che la nota prot. n. 54959 del 15/10/2021, con cui il Comune di Nardò ha comunicato il diniego alla richiesta di concessione demaniale (lotto 29) per la realizzazione di uno stabilimento balneare, possa essere riqualificata come revoca – peraltro legittima – dell’aggiudicazione della concessione demaniale marittima, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse cristallizzati nella sopravvenuta dichiarazione di interesse culturale, ex artt. 12 e 13 D.Lgs. n. 42/2004, limitatamente alla “Penisola di Punta dell’Aspide”. Del resto anche il Ministero della Cultura, attraverso il proprio rapporto informativo (segnatamente pagina 4, ove si legge che “ La ragione per la quale il Comune ha correttamente avviato le revoca delle concessioni demaniali risiede nelle indicazioni contenute nelle Norme tecniche di attuazione del Piano delle Coste di Nardò del 25.06.2016 contenute agli artt. 13.B.1.2. e 17.B.1.7. ”), utilizza la locuzione “ revoca ” della concessione demaniale marittima per indicare la nota prot. n. 54959 del 15/10/2021, emessa dal Comune di Nardò.
Ai sensi dell’art. 21 quinquies , comma 1 bis , ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l’indennizzo liquidato dall’amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente.
Più in particolare, ai fini della quantificazione dell’indennizzo la giurisprudenza, pronunciatasi nell’analoga materia della revoca dell’aggiudicazione nell’ambito delle procedure selettive disciplinate dal Codice dei contratti pubblici, ha chiarito che possono essere riconosciute a tale titolo soltanto le spese sopportate per partecipare alla gara, con conseguente esclusione di ogni ulteriore pregiudizio: “ si appalesa innanzitutto fondata la richiesta di indennizzo ai sensi del citato art. 21-quinquies ... Venendo alla quantificazione dell’indennizzo, lo stesso deve essere limitato alle spese inutilmente sopportate ... per partecipare alla gara, con esclusione di qualsiasi altro pregiudizio dalla stessa lamentato nella presente impugnativa. Ciò in base ad un duplice ordine di rilievi. In primo luogo perché si tratta di un rimedio posto a protezione di interessi lesi da atti legittimi, come sopra accertato, e dunque leciti. Conseguentemente con esso non possono essere reintegrate tutte le conseguenze patrimoniali negative risentite dai relativi destinatari, come invece nel risarcimento del danno per fatti che l’ordinamento giuridico riprova, e dunque illeciti ... L’indennizzo è per contro un istituto di giustizia distributiva, che impone una condivisione sul piano economico di tali negative conseguenze di carattere patrimoniale, secondo un bilanciamento rimesso all’equo componimento delle parti interessate o, in caso di disaccordo, al giudice amministrativo. In secondo luogo, si trae conferma di quanto ora osservato dal comma 1-bis dell’art. 21-quinquies, il quale, nello specifico caso di revoca di atti amministrativi incidenti su rapporti negoziali circoscrive l’indennizzo “al solo danno emergente” ” (Cons. Stato, Sez. V, 21/04/2015 n. 2013).
Ne consegue che l’indennizzo spettante al soggetto direttamente pregiudicato dalla revoca del provvedimento debba essere circoscritto al solo danno emergente e debba essere commisurato, secondo l’art. 21 quinquies L. n. 241/1990, ai costi sostenuti dalla società per la partecipazione alla gara e fino al momento della revoca della stessa, con esclusione di qualsiasi altro pregiudizio (Cons. Stato, Sez. VI, 27/11/2012, n. 5993; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 30/11/2020, n. 5667; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 22/02/2021, n. 2132; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 01/12/2021, n. 7714).
Si fissa, pertanto, allo scopo e ai fini dell’art. 34, comma 4, c.p.a. il termine di giorni 90 (novanta) a decorrere dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza affinché l’Amministrazione intimata, valutato in contraddittorio con la ricorrente il danno emergente, proponga alla stessa un congruo indennizzo, che, nello specifico, andrà commisurato, come detto, alle spese rappresentate dai soli costi di partecipazione alla gara e fino al momento della revoca della stessa.
Il quantum sarà liquidato previa esibizione ad opera della ricorrente delle relative fatture o altra documentazione giustificativa idonea.
Il ricorso, come integrato da motivi aggiunti, va accolto, quindi, solo nei termini appena precisati, e per il resto deve essere respinto.
Considerato l’accoglimento del ricorso limitatamente alla domanda di accertamento del diritto all’indennizzo, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo accoglie limitatamente alla domanda di accertamento dell’indennità di cui all’art. 21 quinquies della L. n. 241/1990 e nei termini di cui in motivazione e respinge tutte le altre domande articolate da parte ricorrente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO