Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 3718/2024 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3718 del Ruolo Generale volontaria giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Nicola De Vito (c.f. ), presso il cui C.F._3
studio in Napoli (NA), via San Romualdo n. 33, elettivamente domiciliano, in virtù di mandato in calce al ricorso congiunto
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il giorno 07.10.2024 i ricorrenti e Parte_1 Parte_2
premettevano: di aver avuto una convivenza more uxorio da cui era nati due figli, (a Per_1
Napoli il 14.03.2018) e (a Napoli il 06.11.2023), riconosciuti da entrambi i genitori;
che la Per_2
coppia non aveva mai convissuto e che i minori avevano sempre vissuto presso la madre;
che la relazione tra i ricorrenti si interrompeva da alcuni mesi a causa di incompatibilità caratteriali;
che il lavorava solo saltuariamente, riuscendo a procurarsi euro 1000,00 mensili circa;
che la Pt_1
non lavorava, ma percepiva il reddito di inclusione pari ad euro 1100,00, di cui euro Pt_2 pagina 1 di 4
400,00; su tali premesse, chiedevano la regolamentazione dell'esercizio delle responsabilità genitoriale e il regime economico a favore dei minori come concordato.
Fissata la comparizione delle parti per l'udienza del 16.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte nel termine perentorio del 16.01.2025, le parti con note depositate il 15.01.2025 dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale all'udienza e chiedevano l'accoglimento della domanda alle condizioni indicate in ricorso e la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
Il P.M. apponeva il visto in data 05.12.2024.
Ciò posto la domanda è fondata e va accolta.
Il Collegio preliminarmente osserva che il ricorso soddisfa i requisiti formali di cui agli artt. 473 bis
12 e 473 bis 51 introdotti dal D.Lgs 149/2022.
Le parti hanno concordato le seguenti condizioni:
“1 – i ricorrenti vivranno separatamente e con obbligo di reciproco rispetto.
2 – i figli minori saranno affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori i quali eserciteranno la potestà genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse riguardanti gli stessi;
3 – i minori avranno residenza privilegiata presso la madre, con facoltà per il padre, di vedere e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità:
a) Il padre potrà accompagnare i minori (cio vale per quando sarà in età scolastica) tutti i Per_2
giorni dalla casa familiare a scuola, e lo andrà a prendere per ricondurlo alla casa familiare;
b) il padre avrà facoltà di trascorrere con i minori i pomeriggi del lunedì e del giovedì, dalla uscita di scuola fino alle 20,00 circa, nonché, se vorrà - a settimane alterne - il sabato o la domenica dalle ore 9,30 alle 20,00;
c) quando avrà compiuto i tre anni potrà rimanere a pernottare anche dal padre il sabato Per_2
notte per essere riconsegnato alla madre alle ore 18,00 della domenica;
Mantre per il Per_1
pernottamento con il padre è gia consentito nel week-end;
d) per i periodi natalizi il padre terrà con sé i figli ad anni alterni il giorno della Vigilia o quello di
Natale;
e) per i periodi di Pasqua il padre trascorrerà con i figli, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il
Lunedì in Albis, dalle ore 08,00 alle ore 21,00;
f) le vacanze estive dei figli dovranno essere concordate di comune accordo fra i genitori entro il 1 luglio di ogni anno, compatibilmente con il lavoro svolto da ciascuno dei ricorrenti. In ogni caso, visto l'allocazione prevalente presso la madre, in caso di vacanze da farsi nello stesso periodo, il padre pagina 2 di 4 avrà priorità nel tenere con sé i minori per due settimane di vacanza. E' tuttavia sempre necessario il consenso di entrambi i genitori per eventuali viaggi o spostamenti di lunga distanza.
g) il padre trascorrerà con i minori il giorno del proprio compleanno e della festa del papà;
h) qualora il giorno del compleanno della madre o la festa della mamma capitino in un giorno nel quale è previsto che i figli stia con il padre, i minori trascorreranno con la madre quel giorno, posticipando, in tal modo, il giorno da trascorrere con il padre a quello successivo;
i) i minori trascorreranno il giorno del loro compleanno e dell'onomastico con entrambi i genitori.
4 – Per il mantenimento dei minori sono stabilite le seguenti somme:
- il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di mantenimento per i Parte_1 Parte_2 figli minori, la somma di € 400,00 (quattocento/00) mensili (€ 200,00 a figlio), entro il giorno 1 di ogni mese, da rivalutarsi secondo gli indici istat annualmente da versarsi a mezzo bonifico Iban o a mezzo di altro strumento di pagamento tracciabile( es.Carta Postepay et simila);
- il padre rinuncia altresì a percepire il 50% dell'assegno unico (pari ad € 200,00 di propria parte) consentendo alla madre di incassare anche il 100% dell'assegno unico;
5- le spese mediche straordinarie, le spese per l'acquisto dei libri e ogni altra spesa non prevista e necessaria per la figlia sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
6 – I ricorrenti reciprocamente si impegnano a comunicare i cambi di residenza, nell'interesse della prole. I ricorrenti reciprocamente si impegnano a comunicare l'eventuale cambio del numero di cellulare per consentire le comunicazioni sempre nell'interesse della prole.
7- I ricorrenti sin da ora acconsentono, l'uno verso l'altro, al rilascio del passaporto.”
Ritiene il Collegio che i patti suindicati possono essere integralmente recepiti, non essendo contrari a norme imperative e conformi all'interesse della prole, sia in relazione alla bigenitorialità, sia per i profili economici.
Trattandosi di domanda congiunta nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
- prende atto dell'accordo raggiunto;
- nulla sulle spese
- manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Aversa nella camera di conIGlio del 20.01.2025
Il Presidente est.
pagina 3 di 4 Dr.ssa Anna Scognamiglio
pagina 4 di 4