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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/12/2025, n. 2059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2059 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 15518/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15518/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. GILESTRO ANTONIO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2 27/08/2000.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 670 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 2.05.2001 e il 6.07.2004. Per_1 Per_2
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 25/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente dalla data in cui il Giudice Relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per la decisione in punto separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che l'alloggio coniugale, sito in Torino, Via Fratelli Calandra n.12, di proprietà di entrambi i coniugi al 50%, viene assegnato alla moglie, con tutti gli arredi ivi esistenti, dando atto che il Sig.
ha già provveduto ad allontanarsi ed a reperire un'autonoma abitazione dove ha fissato la Pt_2 nuova residenza, portando seco i propri effetti personali.
PRENDE ATTO che i figli, E , benché maggiorenni ma non economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti, vivranno secondo un regime di collocamento partitario, ossia una settimana presso il padre e una settimana presso la madre.
DISPONE che il Sig. in deroga al mantenimento diretto in favore dei figli ex lege Parte_2 previsto, s'impegna a versare in favore della Sig.ra la somma di € 650,00=, (€ 325,00= Parte_1 per ogni figlio) quale contributo di mantenimento dei figli e , Persona_3 Per_2 maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese presso il domicilio della madre, ovvero sul c.c. a lei intestato, presso la Banca INTESA SANPAOLO, IBAN [...] e da rivalutare ogni anno secondo gli indici ISTAT. Atteso che al momento si è stabilito negli Stati Uniti e che allo stato intende rimanerci, resta inteso tra la Per_1 parti che la misura del contributo economico, finché rimarrà negli Stati Uniti, che il sig. Per_1
verserà in favore della sig.ra sarà ridotto da € 650,00 (€ 325,00= per ogni figlio) ad Pt_2 Pt_1
pagina 2 di 4 € 450,00 ( € 225,00= per ogni figlio) da versarsi sempre entro il giorno 20 di ogni mese presso il domicilio della madre, ovvero sul cc a lei intestato, presso la Banca INTESA SANPAOLO, IBAN [...] e da rivalutare ogni anno secondo gli indici ISTAT.
PRENDE ATTO che le spese condominiali ordinarie e di riscaldamento dell'immobile di Torino, Via Fratelli Calandra 12 restano a carico di ciascun coniuge nella misura del 50%, mentre quelle straordinarie saranno al 50% a carico di ciascun comproprietario, come per legge.
DISPONE che, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli e fino a quando gli stessi permarranno nell'attuale abitazione di Via Fratelli Calandra 12, il sig. continuerà a Pt_2 corrispondere in favore della sig.ra , a titolo di contributo economico in favore dei figli la somma Pt_1 pari ad € 650,00 (€ 325,00 cadauno), ad eccezione della clausola di cui al punto 4 ric., e comunque fino al compimento massimo di 27 anni, così come previsto sul punto dai provvedimenti del Tribunale di Torino Sez. Famiglia;
PRENDE ATTO che, qualora la Sig.ra dovesse intraprendere una relazione stabile Parte_1 continuata nel tempo, con un nuovo compagno, che preveda una coabitazione non saltuaria nell'alloggio coniugale, tutte le spese relative della casa coniugale ossia spese condominiali ordinarie e di riscaldamento - oggi poste nella misura del 50%- resteranno ad esclusivo ed integrale carico della stessa.
DISPONE che tutte le spese straordinarie, previamente concordate e documentate, ossia le spese scolastiche, ludiche, sportive, e mediche non coperte dal S.S.N. sostenute in favore dei figli maggiorenni e non ancora economicamente autosufficienti saranno a carico del Sig. nella misura del Pt_2 100% comprese le spese relative ai viaggi e ai soggiorni all'estero dei figli;
PRENDE ATTO che il Sig. provveda a corrispondere alla Sig.ra il 50% per Pt_2 Parte_1 eventuali spese straordinarie veterinarie o ad esse collegate nonché quelle per vaccini, terapie per filaria e zecche e relative visite e assistenza del veterinario sostenute per il comune cane purché Pt_3 previamente concordate. La Sig.ra si accolla invece l'integrale spesa dell'assicurazione per Pt_1 responsabilità civile del comune cane.
PRENDE ATTO che resta inteso, sin da ora, tra le parti che, allorquando entrambi i figli si allontaneranno dalla casa coniugale rendendosi autonomi, cederanno a terzi, entro sei mesi dalla loro fuoriuscita, conferendo apposito mandato ad un'agenzia immobiliare, l'immobile di Via Fratelli Calandra n. 12, il cui ricavato spetterà, dedotti i costi, nella misura del 60% alla Sig.ra e nella misura del Parte_1 40% al Sig. Parte_2
PRENDE ATTO che i conti correnti cointestati ad entrambi i coniugi accessi presso la BIVERBANCA, CRAsti e INTESA SANPAOLO, sono stati chiusi.
PRENDE ATTO che la quota di proprietà del Sig. relativa all'immobile sito in Parte_2 Bardonecchia di proprietà di entrambi i coniugi, è già stata trasferita con separato atto pubblico, alla Sig.ra al prezzo convenuto di € 10.000,00=. Pt_1
PRENDE ATTO che i coniugi si concedono reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
pagina 3 di 4 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15518/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. GILESTRO ANTONIO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2 27/08/2000.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 670 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 2.05.2001 e il 6.07.2004. Per_1 Per_2
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 25/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente dalla data in cui il Giudice Relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per la decisione in punto separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che l'alloggio coniugale, sito in Torino, Via Fratelli Calandra n.12, di proprietà di entrambi i coniugi al 50%, viene assegnato alla moglie, con tutti gli arredi ivi esistenti, dando atto che il Sig.
ha già provveduto ad allontanarsi ed a reperire un'autonoma abitazione dove ha fissato la Pt_2 nuova residenza, portando seco i propri effetti personali.
PRENDE ATTO che i figli, E , benché maggiorenni ma non economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti, vivranno secondo un regime di collocamento partitario, ossia una settimana presso il padre e una settimana presso la madre.
DISPONE che il Sig. in deroga al mantenimento diretto in favore dei figli ex lege Parte_2 previsto, s'impegna a versare in favore della Sig.ra la somma di € 650,00=, (€ 325,00= Parte_1 per ogni figlio) quale contributo di mantenimento dei figli e , Persona_3 Per_2 maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese presso il domicilio della madre, ovvero sul c.c. a lei intestato, presso la Banca INTESA SANPAOLO, IBAN [...] e da rivalutare ogni anno secondo gli indici ISTAT. Atteso che al momento si è stabilito negli Stati Uniti e che allo stato intende rimanerci, resta inteso tra la Per_1 parti che la misura del contributo economico, finché rimarrà negli Stati Uniti, che il sig. Per_1
verserà in favore della sig.ra sarà ridotto da € 650,00 (€ 325,00= per ogni figlio) ad Pt_2 Pt_1
pagina 2 di 4 € 450,00 ( € 225,00= per ogni figlio) da versarsi sempre entro il giorno 20 di ogni mese presso il domicilio della madre, ovvero sul cc a lei intestato, presso la Banca INTESA SANPAOLO, IBAN [...] e da rivalutare ogni anno secondo gli indici ISTAT.
PRENDE ATTO che le spese condominiali ordinarie e di riscaldamento dell'immobile di Torino, Via Fratelli Calandra 12 restano a carico di ciascun coniuge nella misura del 50%, mentre quelle straordinarie saranno al 50% a carico di ciascun comproprietario, come per legge.
DISPONE che, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli e fino a quando gli stessi permarranno nell'attuale abitazione di Via Fratelli Calandra 12, il sig. continuerà a Pt_2 corrispondere in favore della sig.ra , a titolo di contributo economico in favore dei figli la somma Pt_1 pari ad € 650,00 (€ 325,00 cadauno), ad eccezione della clausola di cui al punto 4 ric., e comunque fino al compimento massimo di 27 anni, così come previsto sul punto dai provvedimenti del Tribunale di Torino Sez. Famiglia;
PRENDE ATTO che, qualora la Sig.ra dovesse intraprendere una relazione stabile Parte_1 continuata nel tempo, con un nuovo compagno, che preveda una coabitazione non saltuaria nell'alloggio coniugale, tutte le spese relative della casa coniugale ossia spese condominiali ordinarie e di riscaldamento - oggi poste nella misura del 50%- resteranno ad esclusivo ed integrale carico della stessa.
DISPONE che tutte le spese straordinarie, previamente concordate e documentate, ossia le spese scolastiche, ludiche, sportive, e mediche non coperte dal S.S.N. sostenute in favore dei figli maggiorenni e non ancora economicamente autosufficienti saranno a carico del Sig. nella misura del Pt_2 100% comprese le spese relative ai viaggi e ai soggiorni all'estero dei figli;
PRENDE ATTO che il Sig. provveda a corrispondere alla Sig.ra il 50% per Pt_2 Parte_1 eventuali spese straordinarie veterinarie o ad esse collegate nonché quelle per vaccini, terapie per filaria e zecche e relative visite e assistenza del veterinario sostenute per il comune cane purché Pt_3 previamente concordate. La Sig.ra si accolla invece l'integrale spesa dell'assicurazione per Pt_1 responsabilità civile del comune cane.
PRENDE ATTO che resta inteso, sin da ora, tra le parti che, allorquando entrambi i figli si allontaneranno dalla casa coniugale rendendosi autonomi, cederanno a terzi, entro sei mesi dalla loro fuoriuscita, conferendo apposito mandato ad un'agenzia immobiliare, l'immobile di Via Fratelli Calandra n. 12, il cui ricavato spetterà, dedotti i costi, nella misura del 60% alla Sig.ra e nella misura del Parte_1 40% al Sig. Parte_2
PRENDE ATTO che i conti correnti cointestati ad entrambi i coniugi accessi presso la BIVERBANCA, CRAsti e INTESA SANPAOLO, sono stati chiusi.
PRENDE ATTO che la quota di proprietà del Sig. relativa all'immobile sito in Parte_2 Bardonecchia di proprietà di entrambi i coniugi, è già stata trasferita con separato atto pubblico, alla Sig.ra al prezzo convenuto di € 10.000,00=. Pt_1
PRENDE ATTO che i coniugi si concedono reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
pagina 3 di 4 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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